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Regolamento Usi Civici
- COMUNE DI AULETTA Provincia di Salerno REGOLAMENTO DEGLI USI CIVICI (Approvato con delibera di C.C. n. 23 del 22/12/2008) - Pagina 2 di 6 - TITOLO I° AMBITO DI APPLICAZIONE - ARTICOLO 1SCOPI E FINALITÀ 1. II presente Regolamento detta norme per l'esercizio dei Diritti di Uso Civico sulle terre appartenenti al demanio del Comune di Auletta ed individuate con Decreto emesso in data 26 gennaio 1935 dal Regio Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici di Napoli ai sensi della Legge 16 giugno 1927 n° 1766 e del R.D. del 26 febbraio 1928 n° 332. -ARTICOLO 2TITOLARI DEI DIRITTI DI USO CIVICO 1. Sono titolari dei Diritti di Uso Civico del Comune di Auletta e possono esercitarli sia singolarmente, sia partecipando al godimento promiscuo dei beni, tutti i cittadini che vi risiedono e quelli che contribuiscono a qualunque titolo all'incremento del patrimonio comunale con il pagamento di imposte, tasse, ecc, dalle forme previste dalla Legge del 31 gennaio 1994 n° 97, ed anche da associazioni di abitanti costituiti in cooperative legalmente riconosciute, che saranno subordinate al rispetto delle vigenti disposizioni. - ARTICOLO 3 INDIVIDUAZIONE DEI DIRITTI DI USO CIVICO 1. I diritti di uso civico che si possono esercitare sui terreni demaniali sono: il diritto al pascolo; il diritto di legnatico; il diritto di raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali aromatiche; il diritto all'uso delle acque pubbliche per abbeverare gli animali. - ARTICOLO 4 REGIME GIURIDICO DEI BENI DI USO CIVICO 1. I Beni di cui al precedente art. 1 sono inalienabili, indivisibili e vincolati in perpetuo alle loro destinazioni ed appartengono in piena proprietà alla collettività degli aventi titolo del Comune di Auletta. 2. Tali beni sono inusucapibili. 3. Data la natura demaniale dei beni di uso civico, questi non possono essere oggetto di atti negoziali. Possono essere tuttavia sottoscritti atti concessori sulla base di convenzioni approvate dal Consiglio Comunale e nel rispetto delle specifiche legislazioni, in particolare: per la conduzione dei pascoli e l'uso di strutture; per l'esercizio di attività sportive invernali e/o sportive; per l'esercizio dell'attività estrattiva; per ogni altro utilizzo compatibile con le esigenze di crescita sociale,culturale ed economica della collettività degli aventi titolo. Regolamento degli Usi Civici - Pagina 3 di 6 - 4. L'esercizio degli usi consuetudinari avviene a pieno titolo da parte degli aventi diritto in qualità di titolari di proprietà collettiva indivisa. TITOLO II° DISCIPLINA DEI DIRITTI DI USO CIVICO CAPO 1° - DIRITTO DI USO CIVICO DI PASCOLO - ARTICOLO 5 SPECIFICAZIONE DEL DIRITTO DI PASCOLO 1. Il Diritto di Uso Civico di pascolo consiste nell'utilizzo dei pascolo ricadenti nei territori del demanio comunale. 2. Al godimento dell’uso civico di pascolo sono ammessi i cittadini residenti nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, dalle leggi regionali, statali e dalle direttive europee, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento. 3. E’ considerato cittadino residente ai fini del godimento dell’uso civico de quo colui che ha la residenza fissa nel Comune. La perdita della residenza non comporta la decadenza. Soddisfatta la richiesta dei residenti possono essere rilasciate concessioni anche ai non residenti secondo le modalità prescritte dalla legge 26.06.1927, n. 1766 e dal rispettivo regolamento 332/1928 e dal presente regolamento. 4. Tale diritto può essere esercitato nelle seguenti forme: nei pascoli posti a quote superiori ai 600 m. di altitudine, gli animali possono essere immessi dal 15 maggio e fino al 31 ottobre; nei pascoli posti a quote inferiori ai 600 m. di altitudine, gli animali possono essere immessi dal 1 novembre e fino al 14 maggio; il Sindaco, con motivata ordinanza, potrà anticipare o posticipare tali date qualora si verifichino eccezionali eventi atmosferici. - ARTICOLO 6 PROCEDURE IN ORDINE ALL'ASSEGNAZIONE DELLA FIDA PASCOLO 1. L'esercizio del pascolo è soggetto all'osservanza delle disposizioni contenute nelle vigenti prescrizioni di massima, nonché a quanto previsto dal presente Piano. 2. I cittadini aventi diritto sono tenuti a pagare al Comune una tassa di fida pascolo degli animali nei demani comunali, deliberata dalla Giunta Comunale. 3. Agli aventi diritto verrà riconosciuta licenza di pascolo condizionata al paga mento della fida. Regolamento degli Usi Civici - Pagina 4 di 6 - 4. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi abbia riportato condanne passate in giudicato per incendi di boschi e/o di terreni cespugliati a chiunque appartenenti. 5. Gli aventi diritto che intendono immettere del bestiame sui pascoli demaniali dovranno far pervenire, almeno 60 giorni prima dell'inizio del periodo di pascolamento, richiesta scritta all'Ufficio Protocollo del Comune, indicando numero e specie di capi. 6. L'ufficio preposto iscriverà successivamente nell'apposito registro di fida, le richieste che saranno pervenute. 7. L'elenco delle richieste pervenute sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e gli eventuali reclami saranno discussi dalla Giunta Comunale che provvederà alla definizione del ruolo tassa di fida pascolo. 8. Nelle necessità di una graduatoria, costituiranno elemento di giudizio positivo, nell'ordine: a) aver usufruito dei pascoli per il più basso numero di anni consecutivi; b) versare in condizioni economiche svantaggiate; c) buona condotta morale e civile; d) essere allevatore a titolo principale 9. E' fatto obbligo a tutti gli interessati di dichiarare apposito marchio o altro segno di individuazione che dovrà essere indicato nella domanda di fida pascolo o applicato su ciascun capo di bestiame. Nel caso di denuncia di un marchio uguale o simile ad altro già denunciato verrà preferito quello presentato per prima. 10. Eventuale cambio di bestiame dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ente ed immediatamente si dovrà provvedere ad apporre il segno di distinzione sui nuovi capi. - ARTICOLO 7 PROCEDURE IN ORDINE AL PAGAMENTO DELLA FIDA PASCOLO 1. Le tariffe per la fida pascolo nel territorio del Comune di Auletta sono le seguenti: Bovini (oltre un anno di età) ........... € 10,00 Bovini (fino ad un anno di età) ………..€ 5,50 Equini (oltre due anni di età) .......... € 13,00 Equini (fino a due anni di età) …………€ 8,00 Ovini e caprini …………………………………..€ 3,00 2. La fida sarà gratuita per quei cittadini poveri che non possiedono più di 10 pecore ed un solo capo bovino. 3. Per gli allevatori organizzati in cooperative di produzione e lavoro che richiedono il pascolamento nei terreni demaniali comunali, la fida verrà ridotta del 50% per il primo anno di concessione. Rimangono a totale carico della cooperativa tutte le spese di gestione, manutenzione della zona assegnata al pascolo e lavorazione dei prodotti. 4. La tassa di fida è considerata annuale con riferimento al periodo solare di fida e dovrà essere versata per intero in unica soluzione, entro un mese dalla notifica della licenza. Regolamento degli Usi Civici - Pagina 5 di 6 - 5. L'Amministrazione comunale farà accertare dal Comando di Polizia Municipale o da altro personale incaricato che il numero dei capi denunciati corrisponda a quanto versato per la fida pascolo. - ARTICOLO 8 MODALITÀ DI UTILIZZO 1. II proprietario del bestiame è tenuto a far pascolare il proprio bestiame solamente sui demani ai quali la fida si riferisce. 2. II bestiame, per essere ammesso al pascolo, dovrà essere sottoposto a preventiva visita veterinaria e la relativa certificazione deve essere allegata alla richiesta di pascolo. Il bestiame non ritenuto sano ed idoneo potrà essere sostituito da altro della stessa specie. 3. Ogni conducente di bestiame ammesso alla fida dovrà essere munito di certificato rilasciato dal Comune di Auletta indicante le sue generalità, il nome del proprietario degli animali, la razza ed il numero degli animali fidati. Detto certificato dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli Agenti Forestali e Comunali. 4. La custodia del bestiame deve essere affidata a persone aventi età superiore ad anni 14. 5. E' vietato il pascolo di animali caprini nei boschi e nei terreni cespugliati aventi funzioni protettive, così come indicato nelle prescrizioni del presente Piano, fatta eccezione per le località assegnate dalle Autorità Forestali (art. 9 del R.D. del 30 dicembre 1923 n° 3267). 6. E' vietato asportare fieno, erba, strame, letame e legna. 7. E' fatto divieto agli aventi diritto di prelevare con ogni mezzo l'acqua dagli abbeveratoi comunali presenti sul territorio. 8. E' assolutamente vietata qualsiasi forma di pascolo nei terreni boscati, cespugliati e pascolativi percorsi dal fuoco (Legge 47/85). - ARTICOLO 9 CONTROLLI E SANZIONI 1. Periodicamente l'Ente verificherà la conformità di quanto sopra e provvederà alla requisizione di tutti i capi di bestiame che siano stati trovati sprovvisti dell'apposito marchio. 2. Chiunque denunciasse del bestiame forestiero non proprio o comunque non avente diritto al pascolo, verrà immediatamente escluso da tutti i pascoli demaniali con la perdita della tassa di fida già versata al Comune. 3. Nel caso in cui, se pur contraddistinti con il marchio, l'interessato immetta al pascolo un numero di capi superiore a quelli autorizzati, a titolo di penale sarà tenuto al pagamento della somma corrispondente alla fida per ogni singolo capo di bestiame, moltiplicato per-dieci. Regolamento degli Usi Civici - Pagina 6 di 6 - 4. Per tutte le norme relative al pascolo non espressamente citate nel presente Regolamento, si intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti per la Provincia di Salerno. 5. Le sanzioni non previste dal presente Regolamento, salvi i reati per i quali è competente l'Autorità Giudiziaria, andranno risolte con le norme stabilite dalla Legge Comunale e Provinciale. - ARTICOLO 10 VARIE 1. Ai soli fini della determinazione del carico e delle relative penalità sono ammesse le seguenti equivalenze: a) un capo bovino adulto = 2 capi bovini inferiori a 12 mesi b) un capo ovino adulto = 2 capi ovini da 0 a 8 mesi c) un capo caprino adulto = 2 capi caprini da 0 a 8 mesi d) un capo equino = 2 capi equini inferiori a 12 mesi CAPO 2° - DIRITTO DI USO CIVICO DI LEGNATICO ARTICOLO 11 — SPECIFICAZIONE DEL DIRITTO DI LEGNATICO 1. Sono considerati diritti di uso civico di legnatico a favore di tutti i cittadini aventi diritto di uso civico, nei limiti dei bisogni delle rispettive famiglie, la raccolta di ramaglia, cimali e legna morta e porzioni di chioma. Regolamento degli Usi Civici