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Scheda Export Vino in Svizzera
VINO Confederazione Svizzera DATI GENERALI Capitale: Berna Lingua ufficiale: tedesco, francese, italiano, romancio, altre Valuta: Franco svizzero (CHF) Fuso orario (rispetto all’Italia): 0 Prefisso telefonico: + 41 Codice paese: CH Festività: 01 gennaio, 9 e 12 aprile, 31 maggio, 1°agosto. Principali voci dell’export italiano: prodotti chimici-farmaceutici, macchine industriali ed agricole, tessile-abbigliamento, prodotti agricoli, prodotti energetici, materiali da costruzione, ceramiche e vetro. INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’ESPORTAZIONE AGROALIMENTARE In Svizzera il settore agroalimentare è molto protetto, soprattutto per tutelare gli elevati standard qualitativi imposti dalla normativa interna. Tuttavia la crescente richiesta del mercato ha fatto si che negli ultimi anni gli approvvigionamenti dai mercati esterni siano via via aumentati. Il nostro Paese occupa una posizione di primo piano (18% del mercato delle importazioni) in particolare nella fornitura di ortaggi, frutta, caffé, spezie, olio, prodotti a base di carne e latte. La commercializzazione dei prodotti alimentari importati è fortemente dipendente da grandi cooperative di consumo, GDO e grossisti; un buon canale commerciale è anche quello offerto dalla ristorazione, sia per la consistenza numerica dei ristoranti italiani presente sia per il ruolo da sempre assunto nella promozione delle tipicità alimentari. In generale, l'autorizzazione all’import è concessa solo a persone o imprese con residenza o uffici in Svizzera; le aziende straniere devono, pertanto, nominare un rappresentante locale al fine di richiedere le autorizzazioni necessarie per adempiere ai requisiti delle disposizioni pertinenti. ANDAMENTO DELLE ESPORTAZIONI DEL PRODOTTO PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI DI VINO Valore (in migliaia di dollari) 300.000 250.000 Italia 200.000 Francia 150.000 Spagna Germania 100.000 Stati Uniti 50.000 0 2003 Vino_CH_rev00.doc 2004 2005 2006 2007 1 di 7 VINO Confederazione Svizzera Quote di mercato (in percentuale) 40,0 35,0 30,0 Italia 25,0 Francia 20,0 Spagna 15,0 Germania Stati Uniti 10,0 5,0 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 Fonte: elaborazioni su dati ICE DOCUMENTI DI ACCOMPAGNO ALLA MERCE Riportiamo, in questa sezione, i documenti commerciali di accompagnamento alla merce, classificati in base all’operatore commerciale che ne deve garantire la presenza (esportatore, importatore, vettore/spedizioniere). DOCUMENTI A CARICO DELL’ESPORTATORE Dichiarazione doganale di importazione E’ un documento che costituisce la manifestazione di volontà del proprietario delle merci, o del suo rappresentante (ad esempio lo spedizioniere), di voler trasferire fuori dal territorio doganale comunitario merci di produzione comunitaria. La Dichiarazione, predisposta su particolari moduli conformi al modello Dau-EX (Documento amministrativo unico), va presentata alla Dogana presso la quale si intende compiere l’esportazione e segue un iter che corrisponde ai vari controlli doganali, ovvero: • accettazione della Dichiarazione da parte dell’Ufficio divieti; • verifica delle merci da parte di un funzionario doganale per accertare la conformità della loro natura a quanto dichiarato; • dichiarazione di conformità con liquidazione e pagamento dei eventuali diritti doganali. La descrizione della merce sulla Dichiarazione non deve fare riferimento alla denominazione commerciale del prodotto, ma deve riportare le voci previste dalla tariffa doganale d’uso integrata, consultabile dal sito delle dogane (vedi: Taric) Al termine di queste operazioni, all’esportatore rimarrà la copia 3 della Dichiarazione, che deve essere conservata per documentare la non imponibilità IVA dell’operazione. Numero meccanografico E’ un codice alfanumerico, preceduto da una M, attribuito alle imprese che svolgono attività commerciali con l’estero, e rappresenta una specie di matricola con cui l’azienda viene individuata e riconosciuta dal Ministero del commercio internazionale. Il numero Vino_CH_rev00.doc 2 di 7 VINO Confederazione Svizzera meccanografico viene rilasciato dalla Camera di Commercio territorialmente competente e deve essere sempre indicato sui documento utilizzati nelle operazioni con l’estero (fatture, certificati di origine, ecc.). Fattura commerciale E’ il documento che descrive il dettaglio del bene in transazione, ed è necessario per lo sdoganamento della merce. Non vi è uno specifico formato per la predisposizione della fattura commerciale, l’importante è che essa sia scritta in inglese (possono essere previste altre lingue ma non in sostituzione) e che contenga almeno i seguenti dati: numero della fattura e data; Paese di origine e porto di ingresso; denominazione completa dell’esportatore con relativa P.iva, nonché l’esatta denominazione del destinatario; natura, qualità e quantità dei prodotti oggetto della spedizione, specificando pesi e misure e numero dei colli inviati; la forma di pagamento pattuita contrattualmente; le modalità di trasporto e il riferimento all’eventuale DDT emesso; prezzo espresso nella valuta con cui sarà effettuato il pagamento, per i beni destinati alla vendita. L’omissione dei dati relativi alla quantità, a pesi e misure comporterà l’accertamento da parte delle autorità doganali con addebito dei costi al destinatario delle merci. Certificato di esportazione L’esportazione di prodotti agricoli soggetti alla regolamentazione comunitaria, tra i quali il vino, prevede il rilascio di certificati di esportazione verso i Paesi terzi allo scopo di garantire un’efficace gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali certificati sono rilasciati, in via automatica, dal Ministero per il commercio internazionale e autorizzano l’operatore ad esportare la quantità di prodotto specificato entro il periodo di validità previsto dal titolo stesso. Al momento del loro rilascio viene richiesto un deposito cauzionale a garanzia dell’impegno ad esportare il prodotto indicato. Le richieste vanno inviate a Ministero del Commercio Internazionale - D.G. Politica Commerciale Div. II Viale Boston, 25 00144 Roma (http://www.mincomes.it/prod_agroalim/indice.htm). Packing list In Italiano “Bolla di carico” o anche “Lista dei contenuti e dei pesi”, è il documento che descrive il tipo, la natura (casse, cartoni, sacchi) ed il numero degli imballi preparati per la spedizione della merce, nonché il contenuto di ciascuno di essi. Certificato di circolazione Euro1 E’ un certificato utilizzato per attestare l’origine preferenziale negli scambi con paesi legati all’Unione Europea da accordi tariffari. L’EUR.1 viene rilasciato dalla Dogana del Paese dell’esportatore su domanda scritta inoltrata dallo stesso. La richiesta del rilascio dell’EUR.1 presuppone che le merci dichiarate abbiano tutti i requisiti per essere considerate di origine preferenziale. L’ufficio doganale può richiedere della documentazione giustificativa dell’origine o procedere a controlli presso l’azienda anche successivamente, a volte sulla base di una specifica richiesta di una Dogana estera. Vino_CH_rev00.doc 3 di 7 VINO Confederazione Svizzera Certificato di circolazione EuroMed Il formulario EUR.2 è emesso direttamente dall’esportatore senza necessità di visto doganale ed ha lo scopo di documentare il carattere originario delle merci. Ha la validità di 4 mesi. Per esportazioni di valore inferiore ai 6.000 euro, il certificato non è obbligatorio e la dichiarazione di origine della merce può essere effettuata direttamente sulla fattura commerciale. Certificato di origine E’ il documento che certifica l’origine territoriale del bene importato, viene emesso dalla CCIAA e deve essere consegnato in originale. Il certificato di origine viene sostituito dal certificato EuroMed, salvo esplicita richiesta da parte dell’esportatore. DOCUMENTI A CARICO DELL’IMPORTATORE I documenti di seguito elencati sono a carico dell’operatore estero e, pertanto, se ne fornirà una breve e sintetica descrizione. Documento amministrativo unico Documento da presentare alla dogana necessario allo sdoganamento del bene e da compilare in tedesco, francese o italiano. Tesserino identificazione merci E’ il documento attestante le caratteristiche del bene importato e va presentato alla dogana prima dell’arrivo della merce. Permesso generale di importazione per prodotti dell’agricoltura Documento attestante che l’importatore è autorizzato a trattare prodotti agricoli ed è richiesto per lo sdoganamento della merce. DOCUMENTI A CARICO DEL VETTORE/SPEDIZIONIERE I documenti di seguito elencati sono a carico del vettore/spedizioniere e, pertanto, se ne fornirà una breve e sintetica descrizione. Air/Rail way bill E’ il documento di trasporto rilasciato dal vettore aereo o ferroviario. CONTENUTI DELL’ETICHETTA Non sono previste specifiche modalità di etichettatura per commercializzare il vino sul mercato svizzero. Pertanto i requisiti previsti per la loro commercializzazione all’interno della UE sono valevoli anche in Confederazione Svizzera. Si raccomanda di tradurre le indicazioni in inglese, francese e/o tedesco. SPECIFICHE RELATIVE Per evitare che i prodotti giungano a destinazione deteriorati è necessario utilizzare un Vino_CH_rev00.doc 4 di 7 VINO Confederazione Svizzera AGLI IMBALLAGGI imballaggio idoneo. Un buon imballaggio deve: • proteggere la merce; • essere facilmente apribile per agevolare i controlli doganali, ma al contempo prevenire manomissioni; • essere poco ingombrante e, preferibilmente, cintato con opportune stringhe di metallo o plastica per evitare il furto parziale dei colli. Si tenga anche conto che un imballaggio non idoneo al mezzo di trasporto utilizzato può essere causa di esonero delle responsabilità del vettore in caso di danneggiamento durante il trasporto. E’ importante marchiare tutti i colli, al fine di agevolare le operazioni di identificazione in caso di smarrimento; le informazioni minime da riportare sono (vedi anche Packing list): nome dell’esportatore, nome del cliente estero, luogo di destinazione delle merci, porto di spedizione, peso lordo e/o netto, numerazione dei colli, Paese di origine (Made in Italy). Gli imballaggi di legno sono assoggettati a specifiche norme di fumigazione stabilite dalla International Plant Protection Convention (IPPC) del 15 marzo 2002; tale Convenzione richiede l’obbligo della marchiatura fitosanitaria IPCC/FAO sugli imballaggi di legno e la loro fumigazione. I costi relativi a tale procedura sono interamente a carico dell’esportatore. APPUNTAMENTI DI INTERESSE • • • SITI ISTITUZIONALI Vino_CH_rev00.doc • • • • OLMA - Salone Nazionale dell'Agricoltura e degli Alimentari, St. Gallo (Svizzera), Ottobre 2008 GASTRONOMIA - Salone Internazionale degli Alimentari, dei Ristoranti e degli Hotel, Losanna (Svizzera), Novembre 2008 PIU' GUSTO - Salone Internazionale del Gusto e della Gastronomia. Lugano (Svizzera), Dicembre 2008 Informazioni doganali: http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_privat/index.html?lang=it Reservesuisse: http://www.reservesuisse.ch Legislazione: http://www.ch.ch/gesetzestexte/index.html?lang=it Swiss Information Centre for Technical Regulations: http://www.snv.ch/ 5 di 7 VINO Confederazione Svizzera Allegato 1 – Esempio di certificato Eur.1 Vino_CH_rev00.doc 6 di 7 VINO Confederazione Svizzera Allegato 2 – Esempio di Packing list Vino_CH_rev00.doc 7 di 7