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Elettorato attivo e passivo Formano l`elettorato attivo tutti i cittadini

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Elettorato attivo e passivo Formano l`elettorato attivo tutti i cittadini
Elettorato attivo e passivo
Formano l'elettorato attivo tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18°
anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2 del
T.U. n. 223/1967, ovvero coloro che sono "elettori".
Per essere elettore occorre:
1. essere cittadino italiano;
2. aver compiuto il 18° anno di età;
3. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative per l'iscrizione nelle liste
elettorali.
Per alcune tipologie di elezioni (comunali e parlamento europeo) sono state
introdotte norme per favorire l'esercizio del voto e di eleggibilità alle elezioni
comunali di cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di
cui non hanno la cittadinanza: essi, previa domanda e iscrizione in apposite
liste, possono partecipare all'elezione degli organi del Comune in cui sono
residenti, concorrendo quindi alla formazione del corpo elettorale attivo.
Formano l'elettorato passivo i candidati alle singole elezioni.
Capacità elettorale
•
•
•
•
La qualità di elettore, ai sensi dell'art. 48 della Costituzione, viene
conferita a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la
maggiore età e che sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune
della Repubblica: l'art. 1 del T.U. n. 223/1967, proprio in virtù del
precetto costituzionale, stabilisce che "sono elettori tutti i cittadini
italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e non si trovino in
alcuna
delle
condizioni
previste
dall'art.
2".
A tal fine è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
Cittadinanza italiana (Si acquista per nascita, per beneficio di legge o
per naturalizzazione. (D.P.R 5 febbraio 1992, n. 91 "Nuove norme
sulla cittadinanza")
Maggiore età. (E' condizionata al compimento della maggiore età, a
norma dell'art. 14 della legge 8 marzo 1975, n. 39 - La maggiore età
fa acquistare il diritto elettorale attivo ad esclusione della elezione per
il Senato della Repubblica per la quale è previsto che gli elettori
devono aver compiuto il 25° anno di età).
Assenza di cause ostative che precludono l'iscrizione nelle liste
elettorali: vi rientrano i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria,
comportanti l'applicazione di misure di sicurezza detentive o personali
(libertà vigilata o divieto di soggiorno in uno o più comuni o province),
della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, ecc. (art. 2
del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), e si possono riassumere
brevemente:
Non sono elettori:
•
•
•
•
coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3
agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti
stessi;
coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a
misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata, a norma
dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei
provvedimenti stessi;
i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici
uffici;
coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici
uffici, per tutto il tempo della sua durata.
Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono
passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai
fini della privazione del diritto di elettorato".
Sezioni elettorali
Ripartizione del territorio del Comune in sezioni
Al fine di una migliore gestione del corpo elettorale, il territorio Comunale è
suddiviso in sezioni elettorali e ogni sezione ha una propria circoscrizione che
comprende tutte le aree di circolazione (corsi, vie, piazze, vicoli, larghi, ecc.) o
parte di esse comprese in una in una determinata parte del Comune.
Tutti gli elettori della circoscrizione, risultati tali dall'indirizzo riportato sulle
liste generali, sono assegnati alla stessa sezione.
Gli elettori residenti all'estero sono iscritti nella sezione della quale fa parte
indirizzo dell'ultima abitazione in Italia.
Seggi elettorali
Per ogni sezione è istituito un ufficio elettorale o seggio.
L'ufficio elettorale di sezione, in occasione di consultazioni elettorali, è
composto da un presidente e da quattro scrutatori (ridotti a tre per i
referendum), da un segretario, scelto dal presidente.
Il presidente del seggio viene nominato dalla Corte d’Appello di Brescia,
mentre gli scrutatori sono nominati dalla Commissione Elettorale.
L'ubicazione dei seggi elettorali è prevista in edifici scolatici (a partire dal grado
inferiore) e pubblici anche non scolastici (art. 17, comma 50, legge 15 maggio
1997, n. 127).
La normativa sull'ubicazione dei seggi elettorali è contenuta nell'art. 38 del
T.U. n.223/1967; inoltre, con legge 5 febbraio 1998, n. 22, in attuazione
dell'art. 12 della Costituzione e dell'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea,
l'art. 2, comma 2, prevede che "La bandiera della Repubblica italiana e quella
dell'Unione Europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali
durante le consultazioni..."
Liste elettorali
Le liste elettorali, di ciascun Comune, si distinguono in:
generali (che comprendono tutto il corpo elettorale) e
sezionali (che comprendono solo gli elettori assegnati a ciascuna sezione in
cui è ripartito il territorio del Comune);
liste aggiunte (Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Parlamento Europeo,
Unione Europea)
L'iscrizione o la cancellazione dalle liste avviene d'ufficio al verificarsi delle
condizioni previste dalla normativa:
•
•
•
compimento del 18mo anno di età
emigrazione o immigrazione da altro Comune
perdita o riacquisto della capacità elettorale, ecc.
Liste elettorali generali
Come disposto dall'art. 5 del T.U. n.223, ogni Comune deve compilare, in
ordine alfabetico e distintamente per maschi e femmine, le liste generali.
La lista elettorale generale è l'elenco di tutti gli elettori del Comune e
comprende tutti i cittadini italiani maggiorenni o che lo diverranno nel
semestre successivo, iscritti nell'anagrafe della popolazione o nell'anagrafe
degli italiani residenti all'estero e per i quali non esistano cause di incapacità
elettorale.
Le liste devono essere devono essere tenute costantemente aggiornate sia a
seguito delle revisioni approvate dalla Commissione elettorale, sia con le
variazioni che possono essere apportate direttamente e che vengono
comunicate alla C.E.Cir.
Liste elettorali sezionali
La lista sezionale è l'elenco degli elettori che abitano in una determinata zona,
più o meno vasta, del Comune.
Sulle liste sono inseriti i nominativi dei cittadini proposti per l'iscrizione in sede
di revisione mentre si escludono coloro che devono essere cancellati dalle liste.
Particolare attenzione viene prestata nell'attività di tenuta o di ricompilazione
delle liste elettorali sezionali in quanto costituiscono la base di controllo e sulla
quale si svolge l'intera attività di voto nel seggio elettorale.
In occasione delle consultazioni elettorali viene compilato un estratto della lista
da consegnare al presidente per l'affissione nel seggio.
Revisione delle liste elettorali
Le liste elettorali devono essere costantemente aggiornate e a questo fine sono
previste a scadenza determinata e con procedure identiche in tutti i Comuni
italiani le revisioni delle liste e si distinguono in:
•
•
•
semestrali
dinamiche ordinarie
dinamiche straordinarie
ognuna con degli adempimenti e dei tempi prestabiliti dalla normativa vigente.
Con la revisione semestrale, vengono iscritti coloro che compiranno il
diciottesimo anno di età nel semestre successivo e si procede alla cancellazione
di coloro che sono stati cancellati dallo schedario:
•
•
dell'anagrafe della popolazione residente, per irreperibilità:
o in occasione del censimento generale della popolazione;
o a seguito di ripetuti accertamenti;
dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, per irreperibilità presunta:
o al compimento del centesimo anno di età
o a seguito di due rilevazioni degli italiani residenti all'estero.
Mentre con la revisione semestrale si procede all'iscrizione dei minori di età, la
revisione dinamica ordinaria riguarda o coloro che sono già elettori o i maggiori
di età che per qualsiasi motivo non sono iscritti sulle liste elettorali.
Le revisioni dinamiche ordinarie sono due e si attuano nei mesi di gennaio e
luglio.
Con la prima tornata da effettuarsi nella prima decade di gennaio e luglio la
C.E.C. procede alle cancellazioni, con la seconda tornata da tenersi nella terza
decade degli stessi mesi si procede alle iscrizioni e alle variazioni conseguenti a
cambio di indirizzo che comporti anche cambio di sezione ai sensi dell'art. 32
del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223:
•
•
•
•
•
cancellazioni per decesso
trasferimento di residenza in altro Comune
perdita della cittadinanza italiana
perdita della capacità elettorale
iscrizioni per immigrazione, per riacquisto della capacità elettorale e per
motivi diversi dal compimento del 18mo anno di età.
Come detto in precedenza, le revisioni dinamiche ordinarie sono due, la
normativa però prevede che in occasione di consultazioni elettorali debba
attuarsi una revisione dinamica, detta straordinaria, con termini abbreviati
suddivisa in quattro parti:
•
•
•
•
prima tornata (prevista circa otto giorni prima della pubblicazione del
manifesto di indizione dei comizi elettorali)
seconda tornata (prevista quarantacinque giorni prima della votazione
ovvero il giorno della pubblicazione di detto manifesto)
iscrizioni per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età (prevista
trenta giorni prima della data fissata per la elezione)
cancellazioni per decesso (prevista quindici giorni prima della data della
consultazione).
Gli adempimenti sono gli stessi delle revisioni dinamiche ordinarie, in aggiunta
è solo previsto l'invio al Comune di nuova residenza di un telegramma che
comunica l'avvenuta cancellazione per permettere a questi, considerati i tempi
ristretti, di predisporre gli atti per l'iscrizione.
Successivamente all'ultima scadenza non è più possibile variare le liste
elettorali ed il Sindaco, su decisione della C.E.Cir., ammette al voto chi
successivamente a tale data matura il diritto elettorale e ritira la tessera
elettorale a coloro per i quali successivamente a tale data riceve la
comunicazione di perdita della capacità elettorale (art. 32-ter T.U.
n.223/1967).
Tessera elettorale
Cos'è e a cosa serve
La tessera elettorale personale, prevista dall'art. 13 della legge 30 aprile 1999,
n. 120, ed istituita con D.P.R. n. 299 dell'8 settembre 2000, sostituisce
integralmente il vecchio tradizionale certificato elettorale, è il
documento che permette l'esercizio del diritto di voto, e che attesta la regolare
iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di residenza.
E' un documento permanente che dovrà essere conservato con cura per poter
esercitare il diritto di voto in occasione di ogni elezione o referendum e potrà
svolgere la stessa funzione per diciotto consultazioni elettorali o referendarie.
E' contrassegnata da una serie e da un numero e contiene:
•
•
•
i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la
sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;
le eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera (sono riportate nella
tessera a cura dei competenti uffici comunali);
la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle
singole consultazioni elettorali;
•
le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in
modo da garantire la consegna della stessa nel rispetto dei principi
generali in materia di tutela della riservatezza personale.
Da chi viene emessa
Viene emessa e rilasciata, su apposito modello, dall'Ufficio Elettorale del
Comune di residenza ovvero dal Comune nelle cui liste elettorali risulta essere
iscritto/a l'elettore/ice.
In occasione di tutte le consultazioni elettorali allo scopo di rilasciare le tessere
elettorali non consegnate o gli eventuali duplicati, l’Ufficio Elettorale comunale,
osserva degli orari prolungati per tutta la durata delle operazioni elettorali.
Validità
La tessera è valida fino all'esaurimento degli appositi spazi (diciotto), per la
certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che viene effettuata
mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data dell’elezione e del
bollo della sezione.
Esauriti i diciotto spazi a disposizione, su domanda dell'interessato, si procede
al rinnovo della tessera elettorale personale.
Consegna agli elettori
La consegna è eseguita a cura del Comune ed è constatata mediante ricevuta
firmata dall'intestatario o da persona da questi autorizzata.
Gli elettori che non siano in possesso della tessera elettorale possono ritirarla
presentandosi all'Ufficio Elettorale muniti di documento di identità in corso di
validità.
(E' altresì possibile ritirare la tessera elettorale dei propri familiari
presentandosi all'Ufficio competente muniti di: - proprio documento di identità
- di quello degli interessati, o fotocopia - di una delega scritta e firmata da
ciascuno degli interessati);
Gli elettori residenti all'estero potranno ritirare la TE presso l'Ufficio
elettorale in occasione della prima consultazione o comunque potranno
eseguire tale operazione - se non ancora in possesso della TE - in ogni
consultazione elettorale, fermo restando l'invio della cartolina-avviso da parte
del Comune stesso.
I giovani iscritti che raggiungeranno la maggiore età (18° anno) entro il
giorno fissato per le elezioni riceveranno a domicilio la tessera elettorale.
Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita all'Ufficio
Elettorale.
Utilizzo ed esercizio del voto
In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per poter
esercitare il diritto di voto l´elettore deve presentare al seggio di appartenenza
la propria tessera elettorale unitamente ad un documento di identificazione.
L'avvenuta partecipazione al voto viene attestata dalla apposizione della data
di votazione e del bollo della sezione sulla TE, nelle apposite caselle e mediante
annotazione del numero della TE sul registro previsto per le operazioni dei
seggi.
La tessera elettorale inoltre, è indispensabile per ottenere le agevolazioni sul
costo dei biglietti di viaggio che vengono concesse agli interessati, anche se
provenienti dall'estero, in occasione delle votazioni.
Aggiornamento dei dati
In caso di variazione dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera dovuti
a: rettifica delle generalità, trasferimento di residenza, cambio di indirizzo,
variazioni d'ufficio relative a chiusure o spostamenti di sedi di seggio; occorre
aggiornare la Tessera Elettorale.
Gli aggiornamenti vengono effettuati direttamente dall'Ufficio Elettorale che
successivamente, in occasione della prima emissione utile, provvederà a
seconda dei casi, ad inviare a domicilio la nuova tessera o a trasmettere per
posta un tagliando adesivo riportante le relative variazioni.
Trasferimento di residenza
In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro,
il Comune di nuova iscrizione provvede a consegnare - al domicilio dell'elettore
- una nuova tessera elettorale, e verrà ritirata, contestualmente, quella
rilasciata dal Comune di precedente residenza.
Nel caso in cui l'elettore non sia in possesso di detto documento, al momento
della consegna della nuova tessera, dovrà dichiarare il motivo della mancata
consegna al messo comunale incaricato della consegna.
Cambio di indirizzo
La variazione dei dati, conseguenti al trasferimento di indirizzo (cambio via e/o
numero civico nell'ambito del territorio comunale) che comporti anche il
cambio della sezione elettorale, rende indispensabile l'aggiornamento della TE.
Con la prima emissione utile, L'Ufficio Elettorale comunale provvede a
trasmettere per posta ordinaria, all'indirizzo del titolare, un tagliando di
convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti che il titolare stesso avrà
cura di applicare, all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio;
analogamente si procede in caso di variazione d'Ufficio dei dati relativi al
Collegio o Circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il
voto.
Se la variazione di indirizzo rimane nell'ambito della circoscrizione della sezione
di appartenenza, non si procede alla sostituzione della tessera in quanto, ai fini
dell'esercizio del voto, i parametri elettorali riportati sulla tessera rimangono
invariati.
Deterioramento - Smarrimento - Furto
In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità,
l'elettore potrà richiedere il duplicato presso l'Ufficio Elettorale previa
compilazione di una apposita dichiarazione su moduli predisposti dall'Ufficio
Elettorale e restituzione dell'originale deteriorato.
In caso di smarrimento, l'elettore potrà richiedere il duplicato presso l'Ufficio
Elettorale, previa domanda corredata da una dichiarazione di smarrimento, o
da denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
In caso di furto, prima di inoltrare la richiesta di duplicato, occorre presentare
la relativa denuncia ai competenti uffici di Pubblica Sicurezza.
Perdita del diritto di voto
Al titolare delle tessera, incorso in una delle cause di esclusione previste
dall´art. 2 del T.U. n. 223/1967, ovvero abbia perso il diritto di voto, viene
ritirata - d´ufficio - la tessera elettorale in suo possesso.
Il ritiro è effettuato, a cura del Comune, previa notifica all'interessato della
relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento
dell'elettorato attivo.
Impossibilità di consegna della tessera
In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi
motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della
tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del Sindaco
sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella
consultazione.
Duplicato di tessera elettorale
In caso di smarrimento, furto o deterioramento della tessera elettorale, è
possibile richiedere un duplicato, presentando apposita domanda presso
l'Ufficio Elettorale.
Il rilascio del duplicato, se nulla osta, è immediato.
Costo del servizio
Il servizio è gratuito: la tessera elettorale è rilasciata in esenzione totale da
bolli e diritti.
Autocertificazione
la tessera elettorale non può essere sostituita con l'autocertificazione.
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal DPR 8
settembre
2000,
n.299,
anche
con
riferimento
alla
consegna,
all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, sono eseguiti nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale.
Degenti in ospedali e case di cura
La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni
elettorali o referendarie, i degenti in ospedali e case di cura possono essere
ammessi a votare nel luogo di ricovero e, a tale effetto essi potranno votare
esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune
di iscrizione e dell’attestazione rilasciata dal Sindaco concernente
l’autorizzazione a votare nel luogo di ricovero; se sprovvisti di tali documenti
non potranno essere ammessi all'esercizio del voto.
Detenuti nelle case circondariali
La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni
elettorali o referendarie, i detenuti presso le case circondariali, possono essere
ammessi a votare nel luogo di restrizione e, a tale effetto essi potranno votare
esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune
di iscrizione e dell’attestazione rilasciata dal Sindaco concernente
l’autorizzazione a votare nel luogo di restrizione; se sprovvisti di tali documenti
non potranno essere ammessi all'esercizio del voto.
Cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia
La legge 6 febbraio 1996, n. 52 e il D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 di attuazione
della Direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto
e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione Europea che
risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, riconosce ai
cittadini dell’UE residenti in Italia il diritto di esercitare il voto solamente per
l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e di essere eleggibili alla carica
di consigliere (restando esclusa la possibilità di candidarsi alla carica di
Sindaco),
oltre
che
alle
elezioni
del
Parlamento
Europeo.
Il cittadino straniero che intende esercitare questi diritti deve richiedere
l’iscrizione in una apposita lista elettorale “aggiunta”, presentando una
domanda
all’Ufficio
Elettorale
del
Comune
di
residenza.
L'iscrizione nelle liste aggiunte U.E. genera l'emissione, su apposito modello,
della tessera elettorale corrispondente che verrà consegnata con le medesime
modalità previste per i cittadini italiani.
I cittadini stranieri, la cui cittadinanza non appartiene ad uno Stato membro
della U.E., essendo esclusi dall'esercizio del diritto di voto per le elezioni
italiane, non possono chiedere il rilascio della tessera elettorale.
Normativa di riferimento
T.U. 20 marzo 1967, n. 223 recante "Disciplina dell'elettorato attivo e della
tenuta
e
revisione
delle
liste
elettorali";
l. 25 maggio 1970, n. 147 recante "Norme sui referendum previsti dalla
Costituzione
e
sull'iniziativa
legislativa
del
popolo";
T.U 30 marzo 1957, n. 361 recante "Norme per la elezione della Camera dei
Deputati";
l. 17 febbraio 1968, n. 108 recante "Norme per la elezione dei Consigli
regionali
delle
Regioni
a
statuto
normale",
T.U. 16 maggio 1960, n. 570 recante "Norme per la composizione e la elezione
degli
organi
delle
Amministrazioni
comunali",
D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, recante "Regolamento concernente
l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera
elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'art. 13 della legge
30 aprile 1999, n. 120".
Tagliandi adesivi di convalida (cambio indirizzo)
Fac-Simile del tagliando adesivo di convalida inviato a mezzo Posta al
domicilio dell'elettore da applicare sulla tessera elettorale negli appositi
spazi secondo le indicazioni qui di seguito riportate.
Tessera in possesso dell'elettore
Tagliando adesivo di variazione da
staccare ed applicare (sulla tessera)
nelle aree indicate dalle frecce
Tagliando adesivo di variazione da
staccare ed applicare (sulla tessera)
nelle aree indicate dalle frecce
Tagliando adesivo di variazione da staccare ed applicare (sulla tessera) nelle
aree indicate dalle frecce
Commissione elettorale
Commissione Elettorale Comunale
La tenuta e L’aggiornamento delle liste elettorali è di competenza dell’ufficiale
elettorale, in conformità dell’articolo 26 della legge 24 novembre 200, n. 340.
L’ufficiale elettorale è in tutti i Comuni la Commissione elettorale
comunale (d’ora in avanti denominata C.E.C.).
È tuttavia previsto nei Comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti che
la Commissione elettorale possa delegare e revocare le funzioni di ufficiale
elettorale al segretario comunale o a un funzionario delegato del Comune.
(articolo 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n.
223 come modificato dall’articolo 10 della legge 21 dicembre 2005 n. 270).
Elezione e composizione
Il Consiglio comunale deve eleggere tra i propri componenti la C.E.C. nella
prima seduta successiva alle elezioni, dopo aver proceduto alla convalida degli
eletti (articolo 12 del d.P.R. comma 1 e articolo 41comma 3 del d. lg. 267 del
2000).
La commissione è composta dal Sindaco e da:
•
•
tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni cui sono assegnati
fino a 50 consiglieri
otto componenti effettivi e otto supplenti nei Comuni cui sono assegnati
più di 50 consiglieri. (legge 27 gennaio 2006 n. 22 di conversione del d.l.
3 gennaio 2006 n.1)
Il Sindaco non partecipa alla votazione del Consiglio per l’elezione della
Commissione, essendo membro di diritto.
Il sistema di votazione è stabilito dall’articolo 13 del d.P.R. 223: con lo stesso
procedimento si eleggono prima gli effettivi e poi i supplenti.
Ogni consigliere scrive nella propria scheda un solo nome e sono proclamati
eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiori:
•
•
•
a tre, nei Comuni il cui Consiglio è composto da un numero pari o
inferiore a 50 membri
a quattro, nei Comuni il cui Consiglio è composto da più di 50 membri.
A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
Per consentire, comunque, la presenza della minoranza è disposto che, qualora
nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà
essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione del consigliere
di maggioranza che ha conseguito meno voti, il consigliere di minoranza che ha
ottenuto
il
maggior
numero
di
voti.
Le funzione di redigere il verbale della seduta della Commissione è demandata
al Segretario comunale.
Funzionamento
La C.E.C. è presieduta dal Sindaco o, nel caso in cui il Sindaco sia assente,
impedito o non in carica, dall’assessore delegato o dall’assessore anziano.
La convocazione deve essere disposta dal Sindaco o suo delegato con avvisi
scritti, da notificarsi da parte del messo comunale; è necessario che la
comunicazione sia effettuata con congruo anticipo, in modo che il consigliere
impedito possa comunicare l’assenza e sia quindi possibile procedere alla
sollecita
convocazione
del
relativo
membro
supplente.
Per la validità delle riunioni è richiesto, in prima convocazione, l’intervento
della maggioranza dei componenti, ossia:
•
•
tre membri, se è costituita da 4 componenti
cinque membri, se è costituita da 9 componenti.
In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non
sia inferiore a:
•
•
tre, se è costituita da 4 componenti
quattro, se è costituita da 9 componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti e in caso di parità prevale
il voto del Presidente.
La Commissione Elettorale Circondariale
È istituita in ogni Comune capoluogo di circondario giudiziario e svolge le
funzioni previste agli articoli 29, 30, 32 comma 3 e 8, 33 comma 2, 38 comma
3 e 4 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, nonché
i compiti contemplati all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica
Componenti dei seggi elettorali
Ufficio Elettorale di Sezione
In occasione delle consultazioni elettorali i cittadini votano presso l’Ufficio
Elettorale di Sezione al quale appartengano. Per garantire il funzionamento
dell’Ufficio Elettorale di Sezione vengono nominati un Presidente, quattro
Scrutatori (ridotti a tre per i referendum) e un Segretario, scelto dal
Presidente.
Presidenti di seggio
Per poter svolgere la funzione di Presidente di seggio elettorale è necessario
essere iscritti nell' Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio
elettorale, tenuto presso la Corte di Appello di Brescia, ai sensi della legge 21
marzo 1990, n. 53.
Al fine di tener aggiornato l’Albo, è consentito, a coloro che sono in possesso
dei requisiti richiesti e non sono già compresi nell’Albo, di inoltrare
annualmente domanda diretta ad ottenerne l’ iscrizione.
Per essere inseriti nell’Albo dei Presidenti di seggio elettorale occorre
possedere i seguenti requisiti:
•
•
essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Nembro;
essere in possesso del diploma di scuola media superiore;
SONO ESCLUSI DALLE FUNZIONI DI PRESIDENTE DI SEGGIO:
•
•
•
•
•
i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e
dei Trasporti;
gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari, i medici condotti;
i Segretari Comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a
prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Il presidente di seggio elettorale è nominato in occasione delle consultazioni
elettorali dal Presidente della Corte d'Appello fra coloro che sono iscritti
nell'Albo. Le nomine vengono notificate agli interessati dal Sindaco.
Segretario
Il Segretario è scelto dal Presidente, prima dell'insediamento del seggio, tra gli
elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Nembro, in possesso del titolo
di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(art. 2, legge 21 marzo 1990, n. 53).
SONO ESCLUSI DALLE FUNZIONI DI SEGRETARIO DI SEGGIO:
•
•
•
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coloro che alla data delle elezioni hanno superato il 70esimo anno di età;
i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e
dei Trasporti;
gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari, i medici condotti;
i Segretari Comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a
prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Scrutatori
Per poter svolgere la funzione di Scrutatore di Seggio Elettorale è necessario
essere iscritti nell’Albo unico delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di
Seggio Elettorale, depositato presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Nembro,
ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95.
Al fine di tener aggiornato l’Albo, è consentito, a coloro che sono in possesso
dei requisiti richiesti e non sono già compresi nell’Albo, di inoltrare
annualmente domanda diretta ad ottenerne l’ iscrizione.
Per essere inseriti nell’Albo degli Scrutatori di seggio occorre possedere i
seguenti requisiti:
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essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Nembro;
aver assolto gli obblighi scolastici (è necessario essere in possesso della
licenza elementare per i nati fino all’anno 1950 e della licenza di scuola
media inferiore per i nati dopo il 1950);
L'iscrizione rimane valida finché non si perdono i requisiti, quindi non deve
essere rinnovata ogni anno.
SONO ESCLUSI DALLE FUNZIONI DI SCRUTATORE DI SEGGIO:
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coloro che alla data delle elezioni hanno superato il 70esimo anno di età;
i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e
dei Trasporti;
gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari, i medici condotti;
i Segretari Comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a
prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
In occasione di ogni consultazione elettorale la Commissione Elettorale
Comunale, all'unanimità, procede alla nomina degli scrutatori necessari alla
costituzione degli uffici elettorali presso ciascuna sezione.
Inoltre procede alla formazione della graduatoria dei supplenti per la
sostituzione degli scrutatori nominati che non possono partecipare alle
operazioni del seggio per grave impedimento.
Le nomine vengono effettuate nel periodo compreso tra il 25mo e 20mo giorno
antecedente la data della votazione e notificate, dal Sindaco, agli interessati.
L'ufficio di Scrutatore di seggio è obbligatorio per le persone designate,
l'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato,
entro 48 ore dalla notifica della nomina, al Sindaco che provvede a sostituire i
soggetti impediti con elettori compresi nella graduatoria.
Domande
Presidente di seggio: le domande di iscrizione all'Albo devono essere
presentate entro il 31 del mese di ottobre di ogni anno. (non è necessario
rinnovare la domanda da parte di chi è già iscritto in Albo).
Scrutatori: le domande di iscrizione nell'Albo devono essere presentate entro
il 30 del mese di novembre di ogni anno. (non è necessario rinnovare la
domanda da parte di chi è già iscritto in Albo).
Segretario: non è prevista alcuna presentazione di domanda in quanto scelto
da presidente.
Le domande dovranno essere presentate presso:
Servizio Elettorale
Via Roma n.13 – Nembro (Bg) - Tel. 035/47.13.50
Orario sportello Ufficio Elettorale:
lunedì e giovedì: 8.30/12.20 – 16.15/18.30
Martedì: 8.30/13.50
Mercoledì : chiuso
Venerdì: 8.30/12.20
Sabato: 9.00 /12.00
E’ ammessa la presentazione della domanda a mezzo fax al numero:
035/47.13.44
NB: Per le domande inoltrate via fax, è necessario allegare anche
fotocopia del documento di identità.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero: 035/47.13.23 - 035/47.13.50
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