Elettorato attivo e passivo Formano l`elettorato attivo tutti i cittadini
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Elettorato attivo e passivo Formano l`elettorato attivo tutti i cittadini
Elettorato attivo e passivo Formano l'elettorato attivo tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2 del T.U. n. 223/1967, ovvero coloro che sono "elettori". Per essere elettore occorre: 1. essere cittadino italiano; 2. aver compiuto il 18° anno di età; 3. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative per l'iscrizione nelle liste elettorali. Per alcune tipologie di elezioni (comunali e parlamento europeo) sono state introdotte norme per favorire l'esercizio del voto e di eleggibilità alle elezioni comunali di cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza: essi, previa domanda e iscrizione in apposite liste, possono partecipare all'elezione degli organi del Comune in cui sono residenti, concorrendo quindi alla formazione del corpo elettorale attivo. Formano l'elettorato passivo i candidati alle singole elezioni. Capacità elettorale • • • • La qualità di elettore, ai sensi dell'art. 48 della Costituzione, viene conferita a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età e che sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica: l'art. 1 del T.U. n. 223/1967, proprio in virtù del precetto costituzionale, stabilisce che "sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2". A tal fine è necessario il possesso dei seguenti requisiti: Cittadinanza italiana (Si acquista per nascita, per beneficio di legge o per naturalizzazione. (D.P.R 5 febbraio 1992, n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza") Maggiore età. (E' condizionata al compimento della maggiore età, a norma dell'art. 14 della legge 8 marzo 1975, n. 39 - La maggiore età fa acquistare il diritto elettorale attivo ad esclusione della elezione per il Senato della Repubblica per la quale è previsto che gli elettori devono aver compiuto il 25° anno di età). Assenza di cause ostative che precludono l'iscrizione nelle liste elettorali: vi rientrano i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, comportanti l'applicazione di misure di sicurezza detentive o personali (libertà vigilata o divieto di soggiorno in uno o più comuni o province), della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, ecc. (art. 2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), e si possono riassumere brevemente: Non sono elettori: • • • • coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi; coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi; i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici; coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato". Sezioni elettorali Ripartizione del territorio del Comune in sezioni Al fine di una migliore gestione del corpo elettorale, il territorio Comunale è suddiviso in sezioni elettorali e ogni sezione ha una propria circoscrizione che comprende tutte le aree di circolazione (corsi, vie, piazze, vicoli, larghi, ecc.) o parte di esse comprese in una in una determinata parte del Comune. Tutti gli elettori della circoscrizione, risultati tali dall'indirizzo riportato sulle liste generali, sono assegnati alla stessa sezione. Gli elettori residenti all'estero sono iscritti nella sezione della quale fa parte indirizzo dell'ultima abitazione in Italia. Seggi elettorali Per ogni sezione è istituito un ufficio elettorale o seggio. L'ufficio elettorale di sezione, in occasione di consultazioni elettorali, è composto da un presidente e da quattro scrutatori (ridotti a tre per i referendum), da un segretario, scelto dal presidente. Il presidente del seggio viene nominato dalla Corte d’Appello di Brescia, mentre gli scrutatori sono nominati dalla Commissione Elettorale. L'ubicazione dei seggi elettorali è prevista in edifici scolatici (a partire dal grado inferiore) e pubblici anche non scolastici (art. 17, comma 50, legge 15 maggio 1997, n. 127). La normativa sull'ubicazione dei seggi elettorali è contenuta nell'art. 38 del T.U. n.223/1967; inoltre, con legge 5 febbraio 1998, n. 22, in attuazione dell'art. 12 della Costituzione e dell'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, l'art. 2, comma 2, prevede che "La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione Europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni..." Liste elettorali Le liste elettorali, di ciascun Comune, si distinguono in: generali (che comprendono tutto il corpo elettorale) e sezionali (che comprendono solo gli elettori assegnati a ciascuna sezione in cui è ripartito il territorio del Comune); liste aggiunte (Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Parlamento Europeo, Unione Europea) L'iscrizione o la cancellazione dalle liste avviene d'ufficio al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa: • • • compimento del 18mo anno di età emigrazione o immigrazione da altro Comune perdita o riacquisto della capacità elettorale, ecc. Liste elettorali generali Come disposto dall'art. 5 del T.U. n.223, ogni Comune deve compilare, in ordine alfabetico e distintamente per maschi e femmine, le liste generali. La lista elettorale generale è l'elenco di tutti gli elettori del Comune e comprende tutti i cittadini italiani maggiorenni o che lo diverranno nel semestre successivo, iscritti nell'anagrafe della popolazione o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e per i quali non esistano cause di incapacità elettorale. Le liste devono essere devono essere tenute costantemente aggiornate sia a seguito delle revisioni approvate dalla Commissione elettorale, sia con le variazioni che possono essere apportate direttamente e che vengono comunicate alla C.E.Cir. Liste elettorali sezionali La lista sezionale è l'elenco degli elettori che abitano in una determinata zona, più o meno vasta, del Comune. Sulle liste sono inseriti i nominativi dei cittadini proposti per l'iscrizione in sede di revisione mentre si escludono coloro che devono essere cancellati dalle liste. Particolare attenzione viene prestata nell'attività di tenuta o di ricompilazione delle liste elettorali sezionali in quanto costituiscono la base di controllo e sulla quale si svolge l'intera attività di voto nel seggio elettorale. In occasione delle consultazioni elettorali viene compilato un estratto della lista da consegnare al presidente per l'affissione nel seggio. Revisione delle liste elettorali Le liste elettorali devono essere costantemente aggiornate e a questo fine sono previste a scadenza determinata e con procedure identiche in tutti i Comuni italiani le revisioni delle liste e si distinguono in: • • • semestrali dinamiche ordinarie dinamiche straordinarie ognuna con degli adempimenti e dei tempi prestabiliti dalla normativa vigente. Con la revisione semestrale, vengono iscritti coloro che compiranno il diciottesimo anno di età nel semestre successivo e si procede alla cancellazione di coloro che sono stati cancellati dallo schedario: • • dell'anagrafe della popolazione residente, per irreperibilità: o in occasione del censimento generale della popolazione; o a seguito di ripetuti accertamenti; dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, per irreperibilità presunta: o al compimento del centesimo anno di età o a seguito di due rilevazioni degli italiani residenti all'estero. Mentre con la revisione semestrale si procede all'iscrizione dei minori di età, la revisione dinamica ordinaria riguarda o coloro che sono già elettori o i maggiori di età che per qualsiasi motivo non sono iscritti sulle liste elettorali. Le revisioni dinamiche ordinarie sono due e si attuano nei mesi di gennaio e luglio. Con la prima tornata da effettuarsi nella prima decade di gennaio e luglio la C.E.C. procede alle cancellazioni, con la seconda tornata da tenersi nella terza decade degli stessi mesi si procede alle iscrizioni e alle variazioni conseguenti a cambio di indirizzo che comporti anche cambio di sezione ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223: • • • • • cancellazioni per decesso trasferimento di residenza in altro Comune perdita della cittadinanza italiana perdita della capacità elettorale iscrizioni per immigrazione, per riacquisto della capacità elettorale e per motivi diversi dal compimento del 18mo anno di età. Come detto in precedenza, le revisioni dinamiche ordinarie sono due, la normativa però prevede che in occasione di consultazioni elettorali debba attuarsi una revisione dinamica, detta straordinaria, con termini abbreviati suddivisa in quattro parti: • • • • prima tornata (prevista circa otto giorni prima della pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali) seconda tornata (prevista quarantacinque giorni prima della votazione ovvero il giorno della pubblicazione di detto manifesto) iscrizioni per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età (prevista trenta giorni prima della data fissata per la elezione) cancellazioni per decesso (prevista quindici giorni prima della data della consultazione). Gli adempimenti sono gli stessi delle revisioni dinamiche ordinarie, in aggiunta è solo previsto l'invio al Comune di nuova residenza di un telegramma che comunica l'avvenuta cancellazione per permettere a questi, considerati i tempi ristretti, di predisporre gli atti per l'iscrizione. Successivamente all'ultima scadenza non è più possibile variare le liste elettorali ed il Sindaco, su decisione della C.E.Cir., ammette al voto chi successivamente a tale data matura il diritto elettorale e ritira la tessera elettorale a coloro per i quali successivamente a tale data riceve la comunicazione di perdita della capacità elettorale (art. 32-ter T.U. n.223/1967). Tessera elettorale Cos'è e a cosa serve La tessera elettorale personale, prevista dall'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, ed istituita con D.P.R. n. 299 dell'8 settembre 2000, sostituisce integralmente il vecchio tradizionale certificato elettorale, è il documento che permette l'esercizio del diritto di voto, e che attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di residenza. E' un documento permanente che dovrà essere conservato con cura per poter esercitare il diritto di voto in occasione di ogni elezione o referendum e potrà svolgere la stessa funzione per diciotto consultazioni elettorali o referendarie. E' contrassegnata da una serie e da un numero e contiene: • • • i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato; le eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera (sono riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali); la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali; • le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa nel rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale. Da chi viene emessa Viene emessa e rilasciata, su apposito modello, dall'Ufficio Elettorale del Comune di residenza ovvero dal Comune nelle cui liste elettorali risulta essere iscritto/a l'elettore/ice. In occasione di tutte le consultazioni elettorali allo scopo di rilasciare le tessere elettorali non consegnate o gli eventuali duplicati, l’Ufficio Elettorale comunale, osserva degli orari prolungati per tutta la durata delle operazioni elettorali. Validità La tessera è valida fino all'esaurimento degli appositi spazi (diciotto), per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che viene effettuata mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data dell’elezione e del bollo della sezione. Esauriti i diciotto spazi a disposizione, su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale. Consegna agli elettori La consegna è eseguita a cura del Comune ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona da questi autorizzata. Gli elettori che non siano in possesso della tessera elettorale possono ritirarla presentandosi all'Ufficio Elettorale muniti di documento di identità in corso di validità. (E' altresì possibile ritirare la tessera elettorale dei propri familiari presentandosi all'Ufficio competente muniti di: - proprio documento di identità - di quello degli interessati, o fotocopia - di una delega scritta e firmata da ciascuno degli interessati); Gli elettori residenti all'estero potranno ritirare la TE presso l'Ufficio elettorale in occasione della prima consultazione o comunque potranno eseguire tale operazione - se non ancora in possesso della TE - in ogni consultazione elettorale, fermo restando l'invio della cartolina-avviso da parte del Comune stesso. I giovani iscritti che raggiungeranno la maggiore età (18° anno) entro il giorno fissato per le elezioni riceveranno a domicilio la tessera elettorale. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita all'Ufficio Elettorale. Utilizzo ed esercizio del voto In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per poter esercitare il diritto di voto l´elettore deve presentare al seggio di appartenenza la propria tessera elettorale unitamente ad un documento di identificazione. L'avvenuta partecipazione al voto viene attestata dalla apposizione della data di votazione e del bollo della sezione sulla TE, nelle apposite caselle e mediante annotazione del numero della TE sul registro previsto per le operazioni dei seggi. La tessera elettorale inoltre, è indispensabile per ottenere le agevolazioni sul costo dei biglietti di viaggio che vengono concesse agli interessati, anche se provenienti dall'estero, in occasione delle votazioni. Aggiornamento dei dati In caso di variazione dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera dovuti a: rettifica delle generalità, trasferimento di residenza, cambio di indirizzo, variazioni d'ufficio relative a chiusure o spostamenti di sedi di seggio; occorre aggiornare la Tessera Elettorale. Gli aggiornamenti vengono effettuati direttamente dall'Ufficio Elettorale che successivamente, in occasione della prima emissione utile, provvederà a seconda dei casi, ad inviare a domicilio la nuova tessera o a trasmettere per posta un tagliando adesivo riportante le relative variazioni. Trasferimento di residenza In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il Comune di nuova iscrizione provvede a consegnare - al domicilio dell'elettore - una nuova tessera elettorale, e verrà ritirata, contestualmente, quella rilasciata dal Comune di precedente residenza. Nel caso in cui l'elettore non sia in possesso di detto documento, al momento della consegna della nuova tessera, dovrà dichiarare il motivo della mancata consegna al messo comunale incaricato della consegna. Cambio di indirizzo La variazione dei dati, conseguenti al trasferimento di indirizzo (cambio via e/o numero civico nell'ambito del territorio comunale) che comporti anche il cambio della sezione elettorale, rende indispensabile l'aggiornamento della TE. Con la prima emissione utile, L'Ufficio Elettorale comunale provvede a trasmettere per posta ordinaria, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti che il titolare stesso avrà cura di applicare, all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio; analogamente si procede in caso di variazione d'Ufficio dei dati relativi al Collegio o Circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il voto. Se la variazione di indirizzo rimane nell'ambito della circoscrizione della sezione di appartenenza, non si procede alla sostituzione della tessera in quanto, ai fini dell'esercizio del voto, i parametri elettorali riportati sulla tessera rimangono invariati. Deterioramento - Smarrimento - Furto In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'elettore potrà richiedere il duplicato presso l'Ufficio Elettorale previa compilazione di una apposita dichiarazione su moduli predisposti dall'Ufficio Elettorale e restituzione dell'originale deteriorato. In caso di smarrimento, l'elettore potrà richiedere il duplicato presso l'Ufficio Elettorale, previa domanda corredata da una dichiarazione di smarrimento, o da denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza. In caso di furto, prima di inoltrare la richiesta di duplicato, occorre presentare la relativa denuncia ai competenti uffici di Pubblica Sicurezza. Perdita del diritto di voto Al titolare delle tessera, incorso in una delle cause di esclusione previste dall´art. 2 del T.U. n. 223/1967, ovvero abbia perso il diritto di voto, viene ritirata - d´ufficio - la tessera elettorale in suo possesso. Il ritiro è effettuato, a cura del Comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo. Impossibilità di consegna della tessera In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del Sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione. Duplicato di tessera elettorale In caso di smarrimento, furto o deterioramento della tessera elettorale, è possibile richiedere un duplicato, presentando apposita domanda presso l'Ufficio Elettorale. Il rilascio del duplicato, se nulla osta, è immediato. Costo del servizio Il servizio è gratuito: la tessera elettorale è rilasciata in esenzione totale da bolli e diritti. Autocertificazione la tessera elettorale non può essere sostituita con l'autocertificazione. Trattamento dei dati personali Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal DPR 8 settembre 2000, n.299, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale. Degenti in ospedali e case di cura La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i degenti in ospedali e case di cura possono essere ammessi a votare nel luogo di ricovero e, a tale effetto essi potranno votare esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e dell’attestazione rilasciata dal Sindaco concernente l’autorizzazione a votare nel luogo di ricovero; se sprovvisti di tali documenti non potranno essere ammessi all'esercizio del voto. Detenuti nelle case circondariali La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i detenuti presso le case circondariali, possono essere ammessi a votare nel luogo di restrizione e, a tale effetto essi potranno votare esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e dell’attestazione rilasciata dal Sindaco concernente l’autorizzazione a votare nel luogo di restrizione; se sprovvisti di tali documenti non potranno essere ammessi all'esercizio del voto. Cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia La legge 6 febbraio 1996, n. 52 e il D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 di attuazione della Direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, riconosce ai cittadini dell’UE residenti in Italia il diritto di esercitare il voto solamente per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e di essere eleggibili alla carica di consigliere (restando esclusa la possibilità di candidarsi alla carica di Sindaco), oltre che alle elezioni del Parlamento Europeo. Il cittadino straniero che intende esercitare questi diritti deve richiedere l’iscrizione in una apposita lista elettorale “aggiunta”, presentando una domanda all’Ufficio Elettorale del Comune di residenza. L'iscrizione nelle liste aggiunte U.E. genera l'emissione, su apposito modello, della tessera elettorale corrispondente che verrà consegnata con le medesime modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini stranieri, la cui cittadinanza non appartiene ad uno Stato membro della U.E., essendo esclusi dall'esercizio del diritto di voto per le elezioni italiane, non possono chiedere il rilascio della tessera elettorale. Normativa di riferimento T.U. 20 marzo 1967, n. 223 recante "Disciplina dell'elettorato attivo e della tenuta e revisione delle liste elettorali"; l. 25 maggio 1970, n. 147 recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo"; T.U 30 marzo 1957, n. 361 recante "Norme per la elezione della Camera dei Deputati"; l. 17 febbraio 1968, n. 108 recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale", T.U. 16 maggio 1960, n. 570 recante "Norme per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali", D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, recante "Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120". Tagliandi adesivi di convalida (cambio indirizzo) Fac-Simile del tagliando adesivo di convalida inviato a mezzo Posta al domicilio dell'elettore da applicare sulla tessera elettorale negli appositi spazi secondo le indicazioni qui di seguito riportate. Tessera in possesso dell'elettore Tagliando adesivo di variazione da staccare ed applicare (sulla tessera) nelle aree indicate dalle frecce Tagliando adesivo di variazione da staccare ed applicare (sulla tessera) nelle aree indicate dalle frecce Tagliando adesivo di variazione da staccare ed applicare (sulla tessera) nelle aree indicate dalle frecce Commissione elettorale Commissione Elettorale Comunale La tenuta e L’aggiornamento delle liste elettorali è di competenza dell’ufficiale elettorale, in conformità dell’articolo 26 della legge 24 novembre 200, n. 340. L’ufficiale elettorale è in tutti i Comuni la Commissione elettorale comunale (d’ora in avanti denominata C.E.C.). È tuttavia previsto nei Comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti che la Commissione elettorale possa delegare e revocare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario delegato del Comune. (articolo 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223 come modificato dall’articolo 10 della legge 21 dicembre 2005 n. 270). Elezione e composizione Il Consiglio comunale deve eleggere tra i propri componenti la C.E.C. nella prima seduta successiva alle elezioni, dopo aver proceduto alla convalida degli eletti (articolo 12 del d.P.R. comma 1 e articolo 41comma 3 del d. lg. 267 del 2000). La commissione è composta dal Sindaco e da: • • tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri otto componenti effettivi e otto supplenti nei Comuni cui sono assegnati più di 50 consiglieri. (legge 27 gennaio 2006 n. 22 di conversione del d.l. 3 gennaio 2006 n.1) Il Sindaco non partecipa alla votazione del Consiglio per l’elezione della Commissione, essendo membro di diritto. Il sistema di votazione è stabilito dall’articolo 13 del d.P.R. 223: con lo stesso procedimento si eleggono prima gli effettivi e poi i supplenti. Ogni consigliere scrive nella propria scheda un solo nome e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiori: • • • a tre, nei Comuni il cui Consiglio è composto da un numero pari o inferiore a 50 membri a quattro, nei Comuni il cui Consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Per consentire, comunque, la presenza della minoranza è disposto che, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione del consigliere di maggioranza che ha conseguito meno voti, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. Le funzione di redigere il verbale della seduta della Commissione è demandata al Segretario comunale. Funzionamento La C.E.C. è presieduta dal Sindaco o, nel caso in cui il Sindaco sia assente, impedito o non in carica, dall’assessore delegato o dall’assessore anziano. La convocazione deve essere disposta dal Sindaco o suo delegato con avvisi scritti, da notificarsi da parte del messo comunale; è necessario che la comunicazione sia effettuata con congruo anticipo, in modo che il consigliere impedito possa comunicare l’assenza e sia quindi possibile procedere alla sollecita convocazione del relativo membro supplente. Per la validità delle riunioni è richiesto, in prima convocazione, l’intervento della maggioranza dei componenti, ossia: • • tre membri, se è costituita da 4 componenti cinque membri, se è costituita da 9 componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a: • • tre, se è costituita da 4 componenti quattro, se è costituita da 9 componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. La Commissione Elettorale Circondariale È istituita in ogni Comune capoluogo di circondario giudiziario e svolge le funzioni previste agli articoli 29, 30, 32 comma 3 e 8, 33 comma 2, 38 comma 3 e 4 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, nonché i compiti contemplati all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica Componenti dei seggi elettorali Ufficio Elettorale di Sezione In occasione delle consultazioni elettorali i cittadini votano presso l’Ufficio Elettorale di Sezione al quale appartengano. Per garantire il funzionamento dell’Ufficio Elettorale di Sezione vengono nominati un Presidente, quattro Scrutatori (ridotti a tre per i referendum) e un Segretario, scelto dal Presidente. Presidenti di seggio Per poter svolgere la funzione di Presidente di seggio elettorale è necessario essere iscritti nell' Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale, tenuto presso la Corte di Appello di Brescia, ai sensi della legge 21 marzo 1990, n. 53. Al fine di tener aggiornato l’Albo, è consentito, a coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti e non sono già compresi nell’Albo, di inoltrare annualmente domanda diretta ad ottenerne l’ iscrizione. Per essere inseriti nell’Albo dei Presidenti di seggio elettorale occorre possedere i seguenti requisiti: • • essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Nembro; essere in possesso del diploma di scuola media superiore; SONO ESCLUSI DALLE FUNZIONI DI PRESIDENTE DI SEGGIO: • • • • • i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti alle Forze armate in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari, i medici condotti; i Segretari Comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. Il presidente di seggio elettorale è nominato in occasione delle consultazioni elettorali dal Presidente della Corte d'Appello fra coloro che sono iscritti nell'Albo. Le nomine vengono notificate agli interessati dal Sindaco. Segretario Il Segretario è scelto dal Presidente, prima dell'insediamento del seggio, tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Nembro, in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (art. 2, legge 21 marzo 1990, n. 53). SONO ESCLUSI DALLE FUNZIONI DI SEGRETARIO DI SEGGIO: • • • • • • coloro che alla data delle elezioni hanno superato il 70esimo anno di età; i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti alle Forze armate in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari, i medici condotti; i Segretari Comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. Scrutatori Per poter svolgere la funzione di Scrutatore di Seggio Elettorale è necessario essere iscritti nell’Albo unico delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di Seggio Elettorale, depositato presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Nembro, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95. Al fine di tener aggiornato l’Albo, è consentito, a coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti e non sono già compresi nell’Albo, di inoltrare annualmente domanda diretta ad ottenerne l’ iscrizione. Per essere inseriti nell’Albo degli Scrutatori di seggio occorre possedere i seguenti requisiti: • • essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Nembro; aver assolto gli obblighi scolastici (è necessario essere in possesso della licenza elementare per i nati fino all’anno 1950 e della licenza di scuola media inferiore per i nati dopo il 1950); L'iscrizione rimane valida finché non si perdono i requisiti, quindi non deve essere rinnovata ogni anno. SONO ESCLUSI DALLE FUNZIONI DI SCRUTATORE DI SEGGIO: • • • • • • coloro che alla data delle elezioni hanno superato il 70esimo anno di età; i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti alle Forze armate in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari, i medici condotti; i Segretari Comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. In occasione di ogni consultazione elettorale la Commissione Elettorale Comunale, all'unanimità, procede alla nomina degli scrutatori necessari alla costituzione degli uffici elettorali presso ciascuna sezione. Inoltre procede alla formazione della graduatoria dei supplenti per la sostituzione degli scrutatori nominati che non possono partecipare alle operazioni del seggio per grave impedimento. Le nomine vengono effettuate nel periodo compreso tra il 25mo e 20mo giorno antecedente la data della votazione e notificate, dal Sindaco, agli interessati. L'ufficio di Scrutatore di seggio è obbligatorio per le persone designate, l'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro 48 ore dalla notifica della nomina, al Sindaco che provvede a sostituire i soggetti impediti con elettori compresi nella graduatoria. Domande Presidente di seggio: le domande di iscrizione all'Albo devono essere presentate entro il 31 del mese di ottobre di ogni anno. (non è necessario rinnovare la domanda da parte di chi è già iscritto in Albo). Scrutatori: le domande di iscrizione nell'Albo devono essere presentate entro il 30 del mese di novembre di ogni anno. (non è necessario rinnovare la domanda da parte di chi è già iscritto in Albo). Segretario: non è prevista alcuna presentazione di domanda in quanto scelto da presidente. Le domande dovranno essere presentate presso: Servizio Elettorale Via Roma n.13 – Nembro (Bg) - Tel. 035/47.13.50 Orario sportello Ufficio Elettorale: lunedì e giovedì: 8.30/12.20 – 16.15/18.30 Martedì: 8.30/13.50 Mercoledì : chiuso Venerdì: 8.30/12.20 Sabato: 9.00 /12.00 E’ ammessa la presentazione della domanda a mezzo fax al numero: 035/47.13.44 NB: Per le domande inoltrate via fax, è necessario allegare anche fotocopia del documento di identità. Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero: 035/47.13.23 - 035/47.13.50