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Statuto dell`Associazione Culturale “Galleria d`Arte La Fanciulla

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Statuto dell`Associazione Culturale “Galleria d`Arte La Fanciulla
Statuto dell’Associazione Culturale
“Galleria d’Arte La Fanciulla Offerente”
COSTITUZIONE
Art. 1 - E' costituita con sede legale in Albanella (Sa) alla via Pasquale Cerruti n.29
l'Associazione Culturale denominata "Galleria d’Arte La Fanciulla Offerente".
Art. 2- Il logo dell’associazione è costituito dalla figura della “Fanciulla
Offerente”,effigie tratta dalla omonima tomba di Albanella e inserita in un tondo
d’autore con la scritta “Galleria d’Arte La Fanciulla Offerente -Albanella (Sa)
Art. 3 - L’Associazione è apartitica e non ha fine di lucro.
OGGETTO SOCIALE
Art. 4 - L’Associazione intende promuovere la diffusione della cultura e dell’arte,
quella della pittura in particolare. I suoi fini statutari saranno perseguiti attraverso
iniziative,manifestazioni,eventi ed ogni altra forma culturale ritenuta idonea.
I SOCI
Art. 5 – Possono aderire alla Associazione “Galleria d’arte la Fanciulla Offerente”
tutte le persone fisiche e giuridiche,gli Enti, di nazionalità italiana ed estera che ne
condividono gli scopi e versino le quote associative annuali. I Soci si distinguono in:
Soci Ordinari: le persone la cui domanda di adesione sia stata accettata dal Consiglio
di Amministrazione e che siano in regola con la quota associativa annuale.
Soci Onorari: le persone e gli Enti che,avendo acquisito particolari benemerenze nei
confronti dell’Associazione,vengano iscritti per delibera del Consiglio di
Amministrazione come tali nel Registro dei Soci.
Art. 6 -La qualità di socio cessa,oltre che per dimissioni volontarie,per morosità o
per indegnità. La morosità e l’indegnità vengono deliberate dal Consiglio di
Ammministrazione che comunicherà in forma riservata al socio la motivazione
dell’esclusione. Il socio potrà ricorrere avverso la decisione del C.d.A. appellandosi
all’Assemblea dei soci che,nella sua prima convocazione,si pronuncerà in via
definitiva.
ORGANI STATUTARI
Art. 7 - Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea dei Soci b) il Consiglio di
Amministrazione c) il Presidente.
Art. 8 - L’assemblea dei soci viene convocata dal Presidente almeno una volta
all’anno in via ordinaria o quando ne fa richiesta almeno un terzo dei soci.
L’assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.
La convocazione è fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15
giorni prima. L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli
indirizzi generali dell’Associazione, elegge i componenti del Consiglio di
Amministrazione e delibera su tutto quanto ad essa è demandato per legge o dallo
statuto. All’assemblea possono partecipare e votare tutti i soci maggiorenni ordinari
in regola con la quota associativa, nonché i soci onorari. L’Assemblea, in prima
convocazione,è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei
soci aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione è validamente costituita
qualunque sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o,
in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente e il Segretario nominato dal
presidente firmano il relativo verbale dell’Assemblea.
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Art. 9 – Il Consiglio di amministrazione si compone di tre membri eletti
dall’Assemblea dei soci fra i Soci stessi. Resta in carica per tre anni e sono
rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza
di almeno due membri. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo
ritenga necessario o ne sia stata fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi membri e
comunque una volta all’anno per deliberare il bilancio consuntivo e preventivo e
l’ammontare della quota sociale. Il Consiglio di Amministrazione provvede a: a)
eleggere al suo interno il Presidente dell’associazione; b) predisporre il bilancio
consuntivo e preventivo annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei
Soci; c) tracciare ,preparando e pubblicando un programma operativo, le linee
generali delle attività annuali dell’Associazione; d) deliberare l’ammissione dei soci
ordinari e onorari.
IL PRESIDENTE
Art. 10- Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione, dura in carica tre
anni ed è rieleggibile. Il presidente convoca e presiede il Consiglio di
Amministrazione e sottoscrive tutti gli atti amministrativi dell’Associazione.
RISORSE ECONOMICHE
Art. 11 - Le risorse economiche dell’Associazione provengono:
a) dalle quote sociali; b) da eventuali contributi di enti pubblici e privati, nazionali e
esteri; c) da eventuali donazioni e lasciti; d) da iniziative dell’Associazione
nell’ambito dei suoi scopi statutari; e) da ogni altra entrate che si iscriva nel rispetto
dello statuto.
ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 12 – L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
DURATA
Art. 13- La durata dell’Associazione è illimitata.
Lo scioglimento dell’Associazione sarà deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei
soci,con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei soci. In caso di scioglimento
l’assemblea nominerà un liquidatore,deliberando la devoluzione del patrimonio ad
enti o istituzioni aventi scopi analoghi.
Art 14- Per quanto non previsto dal presente Statuto,valgono le norme di legge
vigenti in materia.
Albanella 31 Luglio 2009
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