Statuto dell`Associazione Culturale “Galleria d`Arte La Fanciulla
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Statuto dell`Associazione Culturale “Galleria d`Arte La Fanciulla
Statuto dell’Associazione Culturale “Galleria d’Arte La Fanciulla Offerente” COSTITUZIONE Art. 1 - E' costituita con sede legale in Albanella (Sa) alla via Pasquale Cerruti n.29 l'Associazione Culturale denominata "Galleria d’Arte La Fanciulla Offerente". Art. 2- Il logo dell’associazione è costituito dalla figura della “Fanciulla Offerente”,effigie tratta dalla omonima tomba di Albanella e inserita in un tondo d’autore con la scritta “Galleria d’Arte La Fanciulla Offerente -Albanella (Sa) Art. 3 - L’Associazione è apartitica e non ha fine di lucro. OGGETTO SOCIALE Art. 4 - L’Associazione intende promuovere la diffusione della cultura e dell’arte, quella della pittura in particolare. I suoi fini statutari saranno perseguiti attraverso iniziative,manifestazioni,eventi ed ogni altra forma culturale ritenuta idonea. I SOCI Art. 5 – Possono aderire alla Associazione “Galleria d’arte la Fanciulla Offerente” tutte le persone fisiche e giuridiche,gli Enti, di nazionalità italiana ed estera che ne condividono gli scopi e versino le quote associative annuali. I Soci si distinguono in: Soci Ordinari: le persone la cui domanda di adesione sia stata accettata dal Consiglio di Amministrazione e che siano in regola con la quota associativa annuale. Soci Onorari: le persone e gli Enti che,avendo acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione,vengano iscritti per delibera del Consiglio di Amministrazione come tali nel Registro dei Soci. Art. 6 -La qualità di socio cessa,oltre che per dimissioni volontarie,per morosità o per indegnità. La morosità e l’indegnità vengono deliberate dal Consiglio di Ammministrazione che comunicherà in forma riservata al socio la motivazione dell’esclusione. Il socio potrà ricorrere avverso la decisione del C.d.A. appellandosi all’Assemblea dei soci che,nella sua prima convocazione,si pronuncerà in via definitiva. ORGANI STATUTARI Art. 7 - Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea dei Soci b) il Consiglio di Amministrazione c) il Presidente. Art. 8 - L’assemblea dei soci viene convocata dal Presidente almeno una volta all’anno in via ordinaria o quando ne fa richiesta almeno un terzo dei soci. L’assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale. La convocazione è fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima. L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi generali dell’Associazione, elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e delibera su tutto quanto ad essa è demandato per legge o dallo statuto. All’assemblea possono partecipare e votare tutti i soci maggiorenni ordinari in regola con la quota associativa, nonché i soci onorari. L’Assemblea, in prima convocazione,è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente e il Segretario nominato dal presidente firmano il relativo verbale dell’Assemblea. IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE Art. 9 – Il Consiglio di amministrazione si compone di tre membri eletti dall’Assemblea dei soci fra i Soci stessi. Resta in carica per tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno due membri. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia stata fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi membri e comunque una volta all’anno per deliberare il bilancio consuntivo e preventivo e l’ammontare della quota sociale. Il Consiglio di Amministrazione provvede a: a) eleggere al suo interno il Presidente dell’associazione; b) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci; c) tracciare ,preparando e pubblicando un programma operativo, le linee generali delle attività annuali dell’Associazione; d) deliberare l’ammissione dei soci ordinari e onorari. IL PRESIDENTE Art. 10- Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e sottoscrive tutti gli atti amministrativi dell’Associazione. RISORSE ECONOMICHE Art. 11 - Le risorse economiche dell’Associazione provengono: a) dalle quote sociali; b) da eventuali contributi di enti pubblici e privati, nazionali e esteri; c) da eventuali donazioni e lasciti; d) da iniziative dell’Associazione nell’ambito dei suoi scopi statutari; e) da ogni altra entrate che si iscriva nel rispetto dello statuto. ESERCIZIO FINANZIARIO Art. 12 – L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. DURATA Art. 13- La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell’Associazione sarà deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei soci,con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei soci. In caso di scioglimento l’assemblea nominerà un liquidatore,deliberando la devoluzione del patrimonio ad enti o istituzioni aventi scopi analoghi. Art 14- Per quanto non previsto dal presente Statuto,valgono le norme di legge vigenti in materia. Albanella 31 Luglio 2009