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Guida alla compilazione it.
Guida alla compilazione Sezione 1 - Dati strutturali dell’impresa Per attività economica esclusiva o principale si intende l’attività economica svolta in maniera prevalente dall’impresa (o dall’unità locale). Quando più attività sono esercitate nell’ambito di una stessa impresa (o unità locale), la prevalenza è individuata sulla base del valore aggiunto o, in mancanza di tale dato, sulla base del fatturato o, nell'ordine, sulla base delle spese per il personale, delle retribuzioni lorde annue, del numero medio annuo di addetti. Qualora l’attività economica principale prestampata sul questionario sia diversa da quella effettivamente svolta, quest’ultima deve essere descritta nell’apposito spazio usando i termini ritenuti più appropriati dal compilatore. Lo stesso deve avvenire nel caso che l’attività economica sia mancante. La descrizione, per essere completa, deve comprendere sempre i seguenti elementi: il tipo di attività (produzione, manutenzione, riparazione, installazione, noleggio, recupero, commercio all'ingrosso, commercio al dettaglio, servizio, studio, consulenza, eccetera); il tipo di bene o di servizio oggetto di detta attività (scarpe, impianti elettrici, elettrodomestici, prodotti lattiero-caseari, pulizia, fotografia aerea, informatico, legale, finanziario, eccetera), e, per alcune attività di produzione, anche il materiale con il quale è fatto il bene stesso (legno, metallo, plastica, gomma, vetro, carta, pelle, eccetera); per i servizi deve comprendere ulteriori specificazioni, ad esempio nel caso dei servizi informatici occorre precisare se si tratta di servizi di elaborazione dati, fornitura di software, eccetera. Sezione 2 - Notizie dell’impresa Quesito 2.1 - Stato di attività dell'impresa alla data di compilazione Per impresa attiva si intende un’unità che, indipendentemente dalla propria posizione amministrativa o giuridica, svolge un’attività economica, anche se a carattere stagionale in alcuni periodi dell’anno, e impiega, per lo svolgimento di tale attività, fattori della produzione: risorse umane (lavoratori indipendenti e/o dipendenti anche a tempo parziale) e beni capitali. Per impresa inattiva si intende un’unità che ha sospeso per un certo periodo di tempo la propria attività produttiva a causa di: eventi fortuiti (incendio, terremoto eccetera), ristrutturazione dei locali, problemi economici contingenti. Per impresa cessata si intende un’unità che ha chiuso definitivamente la propria attività produttiva, ovvero un’unità che non utilizza risorse umane né beni capitali. In particolare per le imprese iscritte alla C.C.I.A.A. con cessazione è da intendersi l’avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese. Un’unità che non svolge più attività produttive, ma ha in Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o straordinaria) tutto il proprio personale, non deve considerarsi cessata, bensì temporaneamente inattiva. Non costituiscono cessazione dell’attività ma variazioni di dati anagrafici, i seguenti casi: trasferimento in altra sede; modifica dell’assetto proprietario dell’unità; decesso dell’imprenditore se seguito da passaggio ereditario dell’unità; cessione; affitto dell’azienda. La data di cessazione è il momento in cui cessa l’attività, tale data è indipendente sia da quella di liquidazione o fallimento sia da quanto dichiarato al registro delle imprese e all’anagrafe tributaria. Quesito 2.2 L’impresa è stata interessata a partire dall’anno 2008 da operazioni di fusione, scorporo, incorporazione (ad esempio fusione in senso stretto o per incorporazione, conferimento totale o parziale, scissione totale o parziale)? Per fusione si intende l’unificazione di due o più imprese in precedenza autonome. La fusione di più imprese può avvenire: mediante la compenetrazione di due o più imprese, che cessano, in una nuova unità giuridico-economica (fusione in senso stretto); mediante l’assorbimento di una o più imprese, che cessano, in un’altra già esistente (fusione per incorporazione). Per scorporo s’intende un’operazione attraverso la quale un’impresa trasferisce tutto o parte del suo patrimonio ad una o più imprese, preesistenti o di nuova costituzione, attraverso un’operazione di conferimento o di scissione. Attraverso l’operazione di conferimento l’ impresa che trasferisce tutto (conferimento totale) o parte (conferimento parziale) del suo patrimonio, riceve in cambio azioni o quote dell’impresa ricevente. Con tale operazione, dunque, l’impresa conferente rimane in ogni caso in vita, almeno dal punto di vista legale. Con l’operazione di scissione le azioni o quote dell’impresa ricevente vengono invece destinate ai soci della impresa scissa. Pertanto in caso di trasferimento completo del patrimonio (scissione totale) l’impresa scorporante deve considerarsi cessata a tutti gli effetti, mentre in caso di trasferimento parziale (scissione parziale) l’impresa scorporante rimane in vita. Sezione 3 - Quadro occupazionale dell’impresa Sono lavoratori indipendenti:i titolari, soci e amministratori delle imprese, soci di cooperativa, associati in partecipazione, parenti o affini del titolare, a condizione che effettivamente lavorino nell’unità, non siano iscritti nei libri paga, non siano remunerati con fattura, non abbiano un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto; Sono lavoratori dipendenti tutte le persone iscritte nei libri paga (anche se responsabili della gestione dell'impresa) e in particolare: i soci di cooperativa iscritti nei libri paga; i parenti o affini del titolare, o dei titolari, che prestano lavoro e per i quali è effettuato il versamento di contributi previdenziali in qualità di lavoratori dipendenti; i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai, a tempo pieno o part-time; gli apprendisti; i lavoratori con contratto di lavoro ripartito o intermittente; i lavoratori a domicilio iscritti nei libri paga; i lavoratori con contratto di formazione e lavoro o di inserimento; i lavoratori con contratto a termine; i lavoratori stagionali o con contratto di tirocinio estivo di orientamento; i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni; sono assimilati ai dipendenti gli studenti che hanno un impegno formale per contribuire al processo produttivo in cambio di una remunerazione e/o formazione. Il numero degli addetti comprende sia i lavoratori indipendenti sia quelli dipendenti. Sono considerati addetti anche i lavoratori in sciopero, maternità, malattia o congedo di breve durata. Sono considerati interinali le persone con contratto interinale e quelle in staff leasing (contratti di somministrazione) assunte da un’altra impresa di somministrazione, regolarmente autorizzata (impresa fornitrice), la quale pone uno o più lavoratori, a disposizione dell’impresa che ne utilizza la prestazione lavorativa (impresa utilizzatrice), per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo. Sono considerati collaboratori a progetto le persone con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa caratterizzato dal fatto di essere riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso e di essere gestito autonomamente dal collaboratore, nel rispetto del coordinamento con il committente. La disciplina relativa al lavoro a progetto si applica alle collaborazioni coordinate e continuative stipulate dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 276/2003. Gli altri contratti esterni comprendono i lavoratori che hanno un contratto di lavoro occasionale o altre tipologie contrattuali in base alle normative vigenti. Sezioni 4 e 5 - Elenco delle unità locali gestite dall’impresa Tutte le notizie relative alle unità locali della sezione 4 e della sezione 5 devono essere riferite a giugno 2010. Il totale addetti all’unità locale a giugno 2010 non deve comprendere il personale esterno dell’impresa. Per la verifica del tipo di unità locale (Tipo UL) e per l’inserimento della codifica richiesta fare riferimento alle seguenti definizioni: 1. Sede centrale solo amministrativa: individua la sede centrale dove sono ubicati i principali uffici amministrativi e/o direzionali e in cui non viene effettuata alcuna attività di produzione; 2. Sede centrale amministrativa e operativa: individua la sede centrale dove, oltre alle attività amministrative e/o direzionali, vengono svolte anche attività di produzione di beni o servizi; 3. Sede esclusivamente legale e/o sociale: individua la sede cui si fa riferimento negli atti legali dell'unità giuridico-economica e dove non si svolge alcuna attività; 4. Unità locale amministrativa e operativa: individua l’unità dove, oltre ad alcune attività amministrative, vengono esercitate attività di produzione di beni o servizi; 5. Unità locale operativa: individua il luogo dove vengono svolte esclusivamente le attività di produzione di beni e/o servizi; 6. Unità locale amministrativa non principale: individua l’unità dove vengono svolte esclusivamente alcune attività amministrative; 7. Unità locale non presidiata individua il luogo in cui abitualmente non esercita la propria attività alcuna unità di personale (ad esempio, depositi o magazzini, caselle postali.