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1. Progetto di distribuzione

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1. Progetto di distribuzione
La predisposizione del progetto
di graduazione e distribuzione
Febbraio 2012
A cura della Commissione
“Esecuzioni mobiliari ed immobiliari e custodia giudiziaria”
Presidente
Nicoletta Mazzagardi
Segretario
Mariangela Quatraro
Componenti
Fabiola Beltramini
Fernando Caldiero
Marisa Calvigioni
Elena Colantonio
Manuela Dignani
Edoardo Franceschi
Piergiorgio Mazza
Provvidenza Mirabile Aliquò
Osservatore
Maurizio Tozzi
Esperto
Filippo D’Aquino
Segreteria tecnica
Cristina Bauco
Mandato 2008-2012
Area di delega
Consigliere Delegato
Consiglieri Co-Delegati
Funzioni Giudiziarie
Felice Ruscetta
Marcello Danisi
Massimo Mellacina
Giulia Pusterla
2
Indice
1. LA DISCIPLINA DELLA DISTRIBUZIONE: GLI ADEMPIMENTI PRELIMINARI ....................... 5
1.1. Premessa ............................................................................................................................. 5
1.2. La formazione delle singole masse attive ............................................................................. 6
1.3. La formazione delle masse passive ...................................................................................... 7
1.4. I creditori che possono partecipare al riparto ........................................................................ 9
1.5. La sospensione del riparto e la sua riattivazione ................................................................ 11
2. I CREDITI CD. “IN PREDEDUZIONE”: SPESE DI GIUSTIZIA E PRIVILEGIO EX ART. 2770
C.C. .............................................................................................................................................. 12
2.1. Spese in prededuzione ....................................................................................................... 12
2.2. Spese per atti conservativi e di espropriazione ................................................................... 13
3. I PRIVILEGI IMMOBILIARI ....................................................................................................... 14
3.1. I privilegi speciali immobiliari di cui all’art. 2780 c.c............................................................. 14
3.2. L’estensione del privilegio agli interessi (art. 2749 c.c.) ...................................................... 15
3.3. Concorso del creditore privilegiato immobiliare con il creditore ipotecario .......................... 15
4. COLLOCAZIONE DEI CREDITI IPOTECARI ........................................................................... 17
4.1. Il capitale e le spese ........................................................................................................... 17
4.2. Gli interessi......................................................................................................................... 19
4.2.1. Estensione della prelazione ipotecaria agli interessi (art. 2855 c.c.) e tipologia degli
interessi privilegiati (corrispettivi e moratori) .............................................................................. 19
4.2.2. L’individuazione del biennio e dell’anno in corso.............................................................. 22
4.2.3. Esame del titolo. Evoluzione delle questioni in tema di interessi anatocistici, sopravvenuta
usurarietà degli interessi ed eventuale giudicato ....................................................................... 23
5. COLLOCAZIONE SUSSIDIARIA DEI CREDITI PRIVILEGIATI (ART. 2776 C.C.):
PRESUPPOSTI ............................................................................................................................ 26
6. LA DISCIPLINA DEL CREDITO FONDIARIO .......................................................................... 27
7.
COLLOCAZIONE
DEI
CREDITORI
CHIROGRAFARI
TEMPESTIVAMENTE
O
TARDIVAMENTE PIGNORATI O INTERVENUTI ......................................................................... 30
7.1. Collocazione dei creditori chirografari tempestivamente pignoranti o intervenuti ................ 30
7.2. Collocazione dei creditori chirografari tardivamente intervenuti .......................................... 32
3
8. L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE .................................................... 32
9. BREVI NOTE IN TEMA DI INTERFERENZE TRA FALLIMENTO ED ESECUZIONE
INDIVIDUALE NELLA FASE DELLA RIPARTIZIONE ................................................................. 34
9.1. Fallimento dell’unico debitore successivamente al pignoramento ....................................... 34
9.2. Fallimento di uno dei debitori comproprietari ...................................................................... 35
4
1. LA DISCIPLINA DELLA DISTRIBUZIONE: GLI ADEMPIMENTI PRELIMINARI
1.1. Premessa
Una volta esaurita la fase della vendita del bene pignorato, occorre procedere alla redazione del
progetto di distribuzione, che il professionista delegato deve formare secondo quanto disposto
dall’art. 591 bis, co. 2, n. 12, c.p.c.
Attività preliminare alla formazione del progetto di distribuzione è la richiesta ai creditori delle note
di precisazione del credito per capitale, interessi e spese (comprese le competenze legali), note
che vanno depositate presso lo studio del delegato ovvero presso la Cancelleria, ed in ogni caso
con le modalità e i termini previsti nell’ordinanza di delega1. Ove le note riepilogative non
pervengano, il delegato, anche al fine di evitare ritardi nella predisposizione del progetto, con
pregiudizio per gli altri creditori, provvederà alla determinazione del credito secondo le risultanze
degli atti di pignoramento ed intervento.
Tuttavia, le note di precisazione del credito eventualmente depositate, pur rappresentando un utile
riferimento, non vincolano il professionista delegato, il quale dovrà comunque verificarne la
rispondenza a quanto previsto dal titolo esecutivo, nonché il rispetto delle disposizioni regolanti la
materia, in particolare per quel che concerne le cause legittime di prelazione.
Ai sensi degli artt. 596 e 598 c.p.c. (formazione e approvazione del progetto di distribuzione), non
più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo (termine pacificamente ritenuto ordinatorio), il
giudice dell’esecuzione (o il professionista delegato) provvede a formare un progetto di
distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in
cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la
loro audizione. Tra la comunicazione dell’invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci
giorni (art. 596 c.p.c.).
In caso di vendita delegata, le attività del giudice dell’esecuzione relative alla formazione e
approvazione del progetto di distribuzione sono svolte dal professionista. Tuttavia presso alcuni
Tribunali all’approvazione del progetto di distribuzione provvede in via esclusiva il Giudice,
fissando apposita udienza innanzi a sé per il relativo esame2.
La formulazione delle norme citate presuppone la sussistenza di una pluralità di creditori, poiché
ove vi sia il solo creditore pignorante non si fa luogo a “distribuzione” in senso tecnico, ma il G.E.
“dispone il pagamento di quanto gli spetta”, secondo la previsione dell’art. 510 c.p.c., richiamato
1
Prima della richiesta ai creditori delle note di precisazione del credito è opportuno che il professionista delegato verifichi
l’eventuale deposito di ulteriori atti di intervento da parte di creditori, effettuato successivamente al conferimento della
delega alla vendita, nonché eventuali modifiche nel nominativo e negli indirizzi dei legali dei creditori.
2
Per approfondimenti vedasi il successivo § 8.
5
dall’art. 596 c.p.c.
In ogni caso, anche in quest’ultima ipotesi, occorre determinare il credito dell’unico creditore nelle
sue componenti (capitale, interessi e spese) e le relative operazioni sono del tutto analoghe a
quelle necessarie per la predisposizione del progetto di distribuzione in caso di pluralità di creditori:
ne consegue che il professionista delegato predisporrà il progetto contenente l’analitica indicazione
della somma, lo trasmetterà poi al G.E., il quale ne disporrà l’assegnazione al creditore procedente
ed eventualmente al debitore, ove residuino somme una volta integralmente soddisfatto il primo.
Venendo alle modalità di predisposizione del progetto, esso si compone di due parti:
1) un progetto di graduazione che tenga conto delle cause di prelazione e del tempo degli
interventi (che possono essere tempestivi o tardivi), e stabilisca l’ordine progressivo in base al
quale devono essere soddisfatti tutti i creditori concorrenti;
2) un progetto di distribuzione nel quale sia specificato l’ammontare delle somme spettanti a
ciascuno dei creditori e sia indicato se le stesse sono attribuite immediatamente (ai creditori
muniti di titolo esecutivo o i cui crediti siano stati riconosciuti dal debitore), ovvero accantonate
in attesa del titolo esecutivo (ai creditori sprovvisti di titolo i cui crediti non siano stati
riconosciuti). Ovviamente, la predetta distinzione concernente i creditori intervenuti vale solo
per gli interventi spiegati dal 1° marzo 2006 in poi, mentre per quelli depositati in epoca
precedente non può distinguersi, ai fini che interessano, tra interventi titolati e non titolati, ai
sensi dell’art. 39 quater D.L. 30.12.2005 n. 273, conv. con modificazioni dalla L. 23.2.2006, n.
51 (“L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto
prima del 1° marzo 2006)”.
1.2. La formazione delle singole masse attive
Completata la graduazione dei crediti, ad essa deve seguire la predisposizione del progetto di
distribuzione vero e proprio.
La formazione del progetto di distribuzione impone, in primo luogo, di individuare l’attivo della
procedura esecutiva che, secondo quanto si ricava dall’art. 509 c.p.c., è costituito:
1) da quanto proviene a titolo di prezzo (in caso di vendita) o di conguaglio in caso di
assegnazione dei beni pignorati;
2) dalla rendita o dal provento delle cose pignorate: per rendita si intendono i frutti civili (canoni di
locazione); per provento il ricavato dalla vendita dei frutti naturali (raccolto dei fondi), cui il
vincolo del pignoramento si estende secondo tale pronuncia ex lege;
3) dalle somme acquisite a titolo di multa, corrispondente alla cauzione versata dall’aggiudicatario
e acquisita in via definitiva alla procedura in caso di inadempimento nel versamento del saldo
prezzo;
6
4) dal risarcimento del danno cui l’aggiudicatario inadempiente è condannato ove il ricavato della
nuova vendita sia inferiore al prezzo della precedente aggiudicazione unito alla cauzione;
nonché:
5) dal quinto dei crediti (o dalla maggiore somma) versato dal debitore con l’istanza di
conversione del pignoramento, nell’ipotesi in cui egli non provveda poi al versamento della
somma determinata dal G.E., onde sostituirla, all’esito, ai beni pignorati (art. 495, comma 5,
c.p.c.);
6) dalle somme ricavate dal giudizio di divisione per la parte di spettanza del debitore
esecutato, nel caso in cui la procedura esecutiva abbia avuto ad oggetto beni pignorati per
quota indivisa (art. 601 c.p.c.).
Le voci sub 1), 2), 3), 5) e 6) corrispondono a somme di denaro effettivamente versate, mentre il
risarcimento del danno sub 4) rappresenta, ex art. 177, 2° comma disp. att. c.p.c., un credito che
andrà assegnato in sede di distribuzione ad uno o più creditori, secondo la graduazione.
Quanto al ricavato dalla vendita, occorre tenere presente che l’importo effettivamente distribuibile è
rappresentato dalla somma disponibile senza tenere conto delle imposte sul trasferimento.
Inoltre, sui depositi delle procedure, ove fruttiferi, potrebbero maturare ulteriori interessi
successivamente alla formazione del progetto e sino all’effettuazione dei pagamenti. Tuttavia la
brevità del lasso di tempo intercorrente tra la predisposizione del progetto, la sua approvazione ed
i pagamenti, nonché l’esiguità degli interessi generalmente riconosciuti dagli istituti di credito in
favore della procedura, in genere non si traduce nella maturazione di interessi rilevanti, che
restano solitamente compensati con le spese bancarie di chiusura del libretto o del conto corrente.
In ogni caso, è opportuno che nel progetto sia indicata la destinazione di tali somme, come
eventuali sopravvenienze da distribuire ai creditori non soddisfatti, secondo le rispettive cause di
prelazione.
1.3. La formazione delle masse passive
Se vi sono più immobili nella medesima procedura occorre preliminarmente individuare le singole
masse in cui dovrà essere articolato il progetto di distribuzione, sia in quanto l’attivo ascrivibile a
ciascun bene può essere diverso da quello relativo agli altri beni (al di là del diverso prezzo di
aggiudicazione, si pensi al caso in cui solo alcuni beni abbiano prodotto delle rendite), sia in
ragione del possibile concorso diversificato di gruppi di creditori per ciascuna massa. In genere
ciascun bene corrisponde ad una massa. È però possibile accorpare in un’unica massa quei beni
su cui concorre lo stesso gruppo di creditori.
Ad esempio, se Tizio, Caio e Sempronio concorrono con un privilegio speciale sul bene A e tutti
concorrono inoltre in via chirografaria sul bene B, mentre Tizio e Caio (ma non Sempronio) hanno
7
anche un credito chirografario sul bene C, allora le masse potranno essere due: beni A+B e bene
C.
Per individuare quali creditori concorrano sui diversi beni occorre far riferimento al pignoramento e
agli atti di intervento. Mentre il pignoramento indica sempre un determinato bene, molto spesso
l’atto di intervento non contiene alcuna indicazione al riguardo, riportandosi all'atto di pignoramento
o al procedimento. Si potranno così avere le seguenti principali ipotesi:
1) in caso di semplice intervento che non specifichi il bene sul ricavato del quale il creditore
intenda soddisfarsi, si considererà l’intervento come relativo al ricavato di tutti i beni presenti
nella procedura in quel momento, salve le cause legittime di prelazione;
2) in caso di riunione di più procedure, né i pignoramenti né gli interventi presenti al momento
della riunione nelle singole procedure si estendono a beni dell’altra procedura che non siano
comuni alle due esecuzioni. Ciò significa che i creditori pignoranti o intervenuti in una delle due
procedure, per poter concorrere anche sui beni non compresi in quella procedura devono, se lo
ritengono, presentare ulteriore atto di intervento, chiedendo di soddisfarsi sul ricavato di quei
beni, e saranno considerati intervenuti tempestivi o tardivi ai fini del riparto del ricavato degli
stessi, a seconda della fase in cui avranno depositato l’atto (si rinvia a quanto si dirà
successivamente al § 7). Ciò in quanto l'intervento è l’atto con cui il creditore esercita la c.d.
azione satisfattiva (ossia, chiede di partecipare alla distribuzione del ricavato) con riferimento al
bene pignorato in quello specifico procedimento;
3) gli interventi successivi alla riunione, invece, salva diversa indicazione, sono validi per
partecipare alla distribuzione del ricavato di ogni bene presente nelle procedure riunite, poiché
la domanda satisfattiva, ove non contenga restrizioni, è da riferire implicitamente a tutti i beni
costituenti il compendio pignorato.
La suddivisione dei beni in masse potrà anche avvenire sotto il profilo soggettivo, ove nella
procedura vi siano uno o più co-esecutati e vi siano creditori particolari di ogni singolo debitore.
Questi concorreranno esclusivamente sulla massa attiva del loro debitore, restando eventualmente
insoddisfatti in tutto o in parte, ove il ricavato della vendita del bene di pertinenza (anche proquota) di ciascun debitore non sia sufficiente a consentirne l’integrale pagamento.
Infine un cenno merita la distribuzione del ricavato della vendita dell’immobile in comproprietà,
ovvero oggetto di comunione legale fra coniugi, nell’ipotesi di vendita dell’intero ex artt. 599 e ss.
c.p.c.3.
3
Per un approfondimento della tematica si rinvia a VIGORITO, L’espropriazione dei beni indivisi consultabile all’indirizzo
http://www.Judicium.it; TISCINI, L’espropriazione forzata di beni facenti parte della comunione legale per debiti personali
di un solo coniuge alla prova del procedimento di espropriazione di beni indivisi, consultabile all’indirizzo
http://www.Judicium.it.
8
In quest’ultimo caso, trattandosi di comunione senza quote, può procedersi alla vendita dell’intero
bene, con il limite, in sede di progetto di distribuzione, della soddisfazione dei creditori sulla “quota”
pari al 50% del prezzo di vendita dell’immobile (pari alla “quota” del comproprietario o coniuge
debitore) e successiva attribuzione all’altro comproprietario non debitore, o alla comunione (art.
189, co. 2, c.c.), del prezzo corrispondente alla loro quota.
Secondo altre prassi, la comunione legale viene equiparata ad una comunione ordinaria, il che
comporta che il pignoramento non può che colpire la quota del debitore esecutato, ex artt. 599 e
ss., c.p.c., procedendosi successivamente al giudizio di divisione ex art. 601, c.p.c.
Ove l’esecuzione riguardi entrambi i coniugi, ovvero entrambi i comproprietari (coniugi in
separazione legale di beni ovvero al ricorrere dell’ipotesi della cd. comunione ordinaria), può
verificarsi l’ipotesi in cui entrambe le quote siano assoggettate alla medesima ipoteca; in questi
casi opera il principio dell’indivisibilità dell’ipoteca, secondo cui essa “sussiste per intero sopra tutti
i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte” (art. 2809, comma 2, c.c.).
L’indivisibilità opera in relazione all’oggetto della garanzia e consente la realizzazione del credito
anche per l’intero su una delle quote ipotecate. Il creditore può, quindi, scegliere su quale bene
soddisfarsi, senza vincolo di proporzionalità tra credito e valore della quota ipotecata (4). Per far
questo occorre una specifica imputazione del proprio credito nella nota di precisazione, in assenza
della quale il credito ipotecario sarà imputato proporzionalmente a ciascuna quota su cui grava
l’ipoteca.
Si segnala che l’imputazione del credito su una determinata sottomassa potrebbe essere causa di
abuso del diritto, nel caso in cui il creditore ipotecario, imputando il proprio credito su una
sottomassa gravata da ulteriori crediti con rango successivo al proprio, potrebbe pregiudicarne le
relative ragioni, laddove invece, imputando il proprio credito sulla sottomassa priva di ulteriori
creditori, consentirebbe la più ampia soddisfazione dei creditori in pregiudizio del quotista meno
gravato.
1.4. I creditori che possono partecipare al riparto
Altra operazione preliminare che il delegato, il custode o il consulente nominato per la
predisposizione del progetto di distribuzione devono compiere prima di procedere alla
predisposizione del progetto di graduazione e distribuzione, consiste nell’individuare quali creditori
vi possano partecipare. Infatti, a differenza che in passato, non tutti coloro che siano intervenuti nel
processo di espropriazione potranno partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita.
4
CHIANALE, I diritti reali, in Trattato di Diritto Civile diretto da SACCO, Vol. 6, Milano, 2010, pagg. 68 – 69.
9
Il novero dei creditori ammessi alla distribuzione comprende5:
a) il creditore procedente nella procedura principale;
b) il creditore procedente nella o nelle procedure riunite;
c) il creditore c.d. surrogante, ossia colui che è subentrato (in quanto munito di titolo esecutivo) al
pignorante o procedente inerte ed ha provocato i singoli atti esecutivi, generalmente a partire
da una certa fase della procedura in poi (ad es., in caso di rinuncia del primo);
d) i creditori intervenuti, il cui credito si fondi su titolo esecutivo ovvero – nei casi previsti dall’art.
499 c.p.c. – sia stato riconosciuto dal debitore e, in particolare:
d.1) i creditori intervenuti privilegiati, secondo il rango del privilegio di ciascuno e senza che
rilevi il momento dell’intervento (art. 566 cod. proc. civ.), ma solo per la quota privilegiata del
credito;
d.2) i creditori chirografari tempestivi (e quelli privilegiati tempestivi, per la parte non assistita
dal privilegio);
d.3) i creditori chirografari tardivi (e privilegiati tardivi, per la parte non assistita dal privilegio),
se e in quanto siano stati integralmente soddisfatti tutti gli altri.
Ciò premesso, l’ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del compendio
immobiliare è il seguente:
a) anzitutto le spese di giustizia ex art. 2770 c.c.;
b) poi i crediti assistiti da privilegio, secondo il rango di ciascuno di essi, con la precisazione che
per i crediti privilegiati non assume rilievo la tempestività o la tardività dell’intervento, purchè
avvenga entro l’udienza di fissazione della vendita ex art. 596 c.p.c.;
c) poi, in concorso tra loro sulla massa attiva residua, i crediti privilegiati tempestivi per la parte
non assistita dal privilegio, nonché i crediti chirografari, purché tempestivi;
d) infine, se c’è capienza e sempre tra loro in concorso sulla massa attiva residua, i crediti
privilegiati tardivi per la parte non assistita dal privilegio, nonché i crediti chirografari tardivi.
In caso di integrale soddisfacimento di tutti costoro, le somme che eventualmente residuino sono
restituite al debitore o ai debitori in rapporto a ciascuna massa attiva.
5
Secondo una classificazione di DE STEFANO, La predisposizione del progetto di distribuzione, relazione tenuta al
convegno “La delega delle operazioni di vendita ai professionisti nelle procedure esecutive immobiliari”, Bari, novembre
2007.
10
1.5. La sospensione del riparto e la sua riattivazione
L’art. 510 c.p.c. suddivide i creditori partecipanti al riparto tra quelli muniti di titolo esecutivo e quelli
intervenuti che ne siano privi ed equipara ai primi quelli, tra i secondi, i cui crediti siano stati in tutto
o in parte riconosciuti dal debitore. Questi ultimi dunque partecipano senz’altro al riparto6.
In presenza, però, di creditori non muniti di titolo (e sempre che non si tratti di interventi depositati
prima dell’1.3.2006, v. supra, § 1.1), i cui crediti non siano stati riconosciuti, la norma prevede
l’accantonamento delle somme che in astratto spetterebbero loro, limitando tuttavia nel tempo
l’accantonamento e rimettendo al giudice la fissazione del termine finale, in ogni caso non
superiore a tre anni e decorrente dall’ordinanza di riparto in favore dei creditori muniti di titolo o
equiparati.
Per opinione maggioritaria, tale termine non sarebbe prorogabile, essendo legato al principio della
ragionevole durata del processo.
Tuttavia, si è ritenuto che la decadenza dal diritto all’apprensione delle somme accantonate si
verificherebbe solamente ove il ritardo nell’ottenimento del titolo esecutivo sia addebitabile a colpa
del creditore7. Altra opinione ritiene, sul medesimo presupposto, che il decorso del termine
provocherebbe la perdita del diritto all’accantonamento disposto ai sensi dell’art. 510, comma 3,
c.p.c., ma sarebbe consentito al G.E. fare uso del potere di sospensione di cui all’art. 512, comma
3, c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di merito incardinato dal creditore non titolato8.
ll nuovo comma 2 dell’art. 510 c.p.c. prevede anche le modalità della riattivazione del riparto
sospeso in attesa che i creditori non muniti di titolo, ed i cui crediti non siano stati riconosciuti,
possano conseguirlo.
La riattivazione può avere luogo decorso il termine fissato dal giudice (in ogni caso), ovvero anche
prima di tale termine quando lo richieda uno dei creditori e non ve ne siano altri che ancora
debbano munirsi di titolo. A seguito dell’istanza il G.E. fissa un’udienza di comparizione dinanzi a
sè riservata: a) al debitore; b) al creditore procedente; c) ai creditori intervenuti, eccetto quelli che
siano stati già integralmente soddisfatti.
All’esito di tale comparizione, il giudice distribuisce la somma accantonata anche ai creditori che
nel frattempo si sono muniti di titolo, se del caso previa predisposizione di un progetto di
distribuzione supplementare, escludendo comunque i creditori che ancora non si siano muniti di
titolo, a prescindere dalla circostanza che il termine fissato dal G.E. sia inutilmente decorso per
causa ad essi non imputabile.
6
Sulla sospensione del riparto e riattivazione, cfr. DE STEFANO, La predisposizione del progetto di distribuzione, cit.
DEMARCHI, Il nuovo rito civile. Le esecuzioni, Milano, 2006, 203 ss., 212, secondo cui la irragionevole durata del
processo non può danneggiare la parte potenzialmente vittoriosa.
8
CAPPONI, L’opposizione distributiva dopo la riforma dell’espropriazione forzata, in Corr. Giur., 2006, 1760, 1761.
7
11
Poiché si riapre la fase di distribuzione, devono ritenersi ripristinate le facoltà di contestazione ex
art. 512 c.p.c.
Qualora, infine, decorso il termine finale dell’accantonamento ed effettuata la distribuzione
conseguente, residuino ulteriori somme, queste sono restituite al debitore.
2. I CREDITI CD. “IN PREDEDUZIONE”: SPESE DI GIUSTIZIA E PRIVILEGIO EX ART.
2770 C.C.
2.1. Spese in prededuzione
Determinato l’attivo ripartibile si può predisporre il progetto di graduazione dei crediti per avviare la
fase distributiva vera e propria.
Sebbene dal punto di vista normativo nell’esecuzione individuale sia inesistente il concetto di
“prededuzione”, che individua la posizione di coloro che vanno soddisfatti prima della vera e
propria graduazione dei crediti, si ritiene (v. Cass. n. 8634/03) che le “spese di procedura”
debbano avere priorità sugli altri crediti, dal momento che
rappresentano gli oneri sostenuti
9
nell’interesse di tutti i creditori per giungere alla fase liquidativa .
Rientrano in questa categoria:
1. le spese per la stima dell’immobile, compreso l’onorario dell’esperto;
2. le spese di custodia10 e l’onorario del custode le spese di pubblicità;
3. le imposte collegate agli atti della procedura11;
4. le spese sostenute per la manutenzione e conservazione del bene pignorato12;
5. le spese e l’onorario del professionista delegato alla vendita, nel caso sia stato nominato;
6. l’onorario del consulente eventualmente nominato per la redazione del progetto di
distribuzione;
9
La liquidazione operata dal G.E. in ordine al rimborso delle spese sopportate dal creditore pignorante e dagli intervenuti
costituisce un accertamento strumentale alla distribuzione, insuscettibile di acquisire forza di giudicato al di fuori del
processo in cui è fatta (v. Cass.18 Marzo 2003, n. 3985). Sul punto, cfr. ARIETA - DE SANTIS, L’esecuzione forzata,
Padova, 2007.
10
Le spese di custodia sono sempre collocate in prededuzione se autorizzate dal G.E. In caso contrario potrebbe
sorgere in sede distributiva un conflitto in ordine alla prededucibilità astratta di tali anticipazioni, per es. per la stipula di
una polizza assicurativa dell’immobile, per il cambio di serrature o porte, per l’installazione di mezzi di vigilanza. In
assenza di provvedimento autorizzatorio, sarà valutato in sede di distribuzione il vantaggio arrecato ai creditori. Sul
punto, D’AQUINO, La distribuzione nella espropriazione immobiliare, in La nuova esecuzione forzata, Dottrina Casi e
Sistemi, Bologna, 2009, 1065).
11
Ad esempio l’imposta di bollo sugli atti della procedura, mentre le imposte sul trasferimento, quali l’IVA e l’imposta di
Registro sono a carico dell’aggiudicatario.
12
Tra le suddette spese non rientrano quelle condominiali, per le quali, salvo diversa prassi, occorre un intervento
autonomo da parte del legittimato.
12
7. le spese sostenute presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari per la cancellazione delle
trascrizioni e delle iscrizioni pregiudizievoli13.
Se tali spese sono state anticipate dal creditore procedente vanno riconosciute allo stesso in
prededuzione, con il privilegio di cui all’art. 2770 c.c.
2.2. Spese per atti conservativi e di espropriazione
Soddisfatti i crediti di cui sopra vanno poi collocati, prima di ogni altro credito anche pignoratizio o
ipotecario, i crediti per le spese di giustizia sostenute per atti conservativi o per l’espropriazione di
beni immobili nell’interesse comune di tutti i creditori (artt. 2770 e 2777, comma 1, c.c.). Tra queste
rientrano in primo luogo le spese sostenute per l’intimazione dell’atto di precetto14, nonché per il
primo15 pignoramento e per eventuali atti successivi, necessari e prodromici al compimento della
vendita forzata (ad esempio per il deposito della documentazione ipocatastale), compreso il
compenso (diritti ed onorari) del difensore del creditore procedente, come liquidato dal G.E.
Tali spese, normalmente anticipate ex art. 95 c.p.c. dal creditore pignorante, devono essere
riconosciute con lo stesso privilegio anche ad altro creditore munito di titolo esecutivo, che ne
chieda il rimborso e dimostri di averle effettivamente sopportate in luogo del creditore procedente.
Sono inoltre compresi tra i crediti da soddisfare al privilegio quelli per spese relative ad atti
conservativi del bene, diretti a conservare la garanzia patrimoniale dello stesso, come l’azione
surrogatoria (art. 2900 c.c.), la separazione dei beni del defunto da quelli degli eredi (art. 512 c.c.),
il giudizio di divisione (art. 713 c.c. e art. 600 c.p.c.), il sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.),
salvo che il bene sia indisponibile per altri motivi16 o il procedimento di conversione del sequestro
in pignoramento non sia portato a termine17.
Non rientrano invece nella suddetta categoria (in quanto le relative spese non sono sostenute
nell’interesse di tutti i creditori ma solo di colui che effettivamente le ha sostenute), i crediti per
l’azione revocatoria (art. 2901 c.c.) o per il sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.) .
13
Le spese sostenute presso la Conservatoria possono essere poste nell’Ordinanza di vendita anche a carico
dell’aggiudicatario (v. Cass. 25.7.2002 n.10909). In tal caso si ritiene che questi non possa chiederne il rimborso.
14
Relativamente alle spese dell’atto di precetto, D’AQUINO, op. cit, riporta: “… la dottrina è divisa tra l’opinione secondo
cui il precetto non crea alcun vincolo giuridico sui beni della successiva espropriazione – per cui le relative spese non
potrebbero godere di alcuna collocazione privilegiata (Bozza e Schiavon) e quella secondo cui il precetto costituisce
attività propedeutica all’azione esecutiva, per cui le relative spese dovrebbero ricevere collocazione privilegiata in virtù
del nesso teleologico che avvince l’atto di precetto alla successiva espropriazione (Del Vecchio), salvo che non sia stata
effettuata rinuncia del primo pignorante”.
15
Non sono assistite dal privilegio ex art. 2770 c.c. le spese sostenute per i pignoramenti successivi al primo.
16
V. Cass. 26.10. 1959, n. 3038.
17
Cfr. DEL VECCHIO, I privilegi nella legislazione civile fallimentare e speciale, Milano 1994,173.
13
Ancora, non sono privilegiate le spese dei giudizi di opposizione, a meno che non riguardino la
contestazione della proprietà o della pignorabilità dell’immobile, nel qual caso si tratta di attività
svolta nell’interesse di tutti i creditori.
In definitiva, se il criterio guida per la determinazione del privilegio di cui all’art. 2770 c.c., è quello
dell’interesse comune di tutti i creditori, non saranno assistite le spese sostenute dal creditore
procedente o intervenuto non necessarie o non propedeutiche all’attivazione della procedura
esecutiva (ad es. le spese sostenute dal creditore per ottenere il titolo giudiziale prima dell’inizio
della procedura espropriativa). Tali spese seguono la graduazione del credito fatto valere dal
creditore che le ha sopportate.
Godono, invece, della prelazione di cui all’art. 2770 c.c. le spese sostenute dall’Erario per
l’ammissione del creditore al gratuito patrocinio, ai sensi dell’art. 135, comma 2, D.P.R. 30 Maggio
2002 n.115 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Qualora nella fase di ripartizione del ricavato non vi sia sufficiente capienza, le spese assistite dal
privilegio ex art. 2770 c.c. andranno rimborsate in proporzione (art. 2782 c.c.).
3. I PRIVILEGI IMMOBILIARI
3.1. I privilegi speciali immobiliari di cui all’art. 2780 c.c.
Dopo le spese di giustizia, la distribuzione avviene tenendo conto delle “cause legittime di
prelazione”, ovvero, ai sensi dell’art. 2741 c.c., dei privilegi e delle ipoteche.
In primo luogo devono essere collocati i privilegi speciali immobiliari che sono preferiti ai crediti
ipotecari se la legge non dispone diversamente (art. 2748, comma 2, c.c.).
I privilegi speciali immobiliari sono elencati all’art. 2780 c.c., e, tenuto conto delle recenti
modifiche apportate dall’art. 23 del D.l. n. 98/2011 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111, devono essere posti in graduazione secondo il seguente
ordine18:
- crediti per contributi relativi ad opere di bonifica e di miglioramento (art. 2775 c.c);
- crediti dello Stato per concessioni di acque (art. 2774 c.c.)19;
- crediti per tributi indiretti ex art. 2772 c.c. (imposta di registro, imposta di successione, imposte
18
L’art. 2771 c.c. “Crediti per le imposte sui redditi immobiliari” è stato abrogato dall’art. 23, comma 38 del menzionato
D.L. n. 98/2011.
19
Il privilegio grava sugli impianti relativi alla concessione indicati agli artt. 25, 28 e 30 del R.D. 11 dicembre 1933 n.
1175 (T.U. acque pubbliche) e comprende i crediti dello Stato per canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o
acque derivate dei canoni demaniali ovvero per il corrispettivo di lavori eseguiti d'ufficio. Sono esclusi gli altri crediti in
materia di acque pubbliche che riguardano enti o persone diverse dallo Stato.
14
catastali e ipotecarie, IVA relativa alla cessione dell’immobile in caso di responsabilità solidale
del cessionario);
- crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione di contratti preliminari trascritti (art.
2775 bis c.c.)20.
In generale, i crediti che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono comunque
da posporre al credito per spese di giustizia, stante quanto disposto all’art. 2770, comma 3, c.c.,
mentre ai sensi dell’art. 2783 c.c. “quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di un
determinato privilegio speciale, esso prende grado dopo ogni altro privilegio speciale regolato nel
codice”
Infine, nel caso più creditori vantino crediti assistiti da privilegio sullo stesso bene immobile in pari
grado, detti crediti concorrono in proporzione agli importi rispettivamente fatti valere (art. 2782
c.c.).
3.2. L’estensione del privilegio agli interessi (art. 2749 c.c.)
Ai sensi dell’art. 2749 c.c., il privilegio accordato al credito si estende alle spese sostenute dal
creditore per l’intervento nella procedura esecutiva (compresi gli onorari di avvocato), nonché agli
interessi per l’anno in corso alla data del pignoramento e per quelli maturati nell’anno precedente
(diversamente per l’ipoteca, in cui si prevedono i due anni anteriori e l’anno in corso), mentre gli
interessi maturati successivamente sono ammessi in privilegio solo nella misura legale e fino alla
data della vendita.
3.3. Concorso del creditore privilegiato immobiliare con il creditore ipotecario
I privilegi immobiliari prevalgono sui crediti ipotecari (art. 2748, comma 2, c.c.), se la legge non
dispone diversamente.
Sono, quindi, postergati al creditore ipotecario i privilegi di cui agli artt. 2772 c.c. (crediti per tributi
indiretti per la quota immobiliare, quali IVA e imposta di successione) e 2774 c.c.(crediti dello Stato
nei confronti dei concessionari di acque pubbliche esecutati), in quanto sono fatti salvi i diritti
acquisiti dai terzi, ed inoltre il privilegio ex art. 8, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, in materia di
imposta ipotecaria.
Gli altri privilegi speciali immobiliari non sono, invece, postergati al creditore ipotecario e vanno
20
I crediti del promissario acquirente di immobile riguardano la restituzione delle somme versate, il pagamento del
doppio della caparra o per risarcimento danni, le spese giudiziali conseguenti alla necessità di far valere
l’inadempimento. Inoltre i crediti privilegiati del promissario acquirente cedono di fronte ai crediti garantiti da ipoteca per
mutui erogati al promissario acquirente per l’acquisto del bene (art. 2775 bis, comma 2, c.c. ) e di fronte ai crediti fondiari
per il finanziamento dell’intervento edilizio (anche art. 2825 bis c.c.).
15
soddisfatti secondo l’ordine di cui all’art. 2780 c.c. (ossia dopo il pagamento delle spese di giustizia
ex art. 2770 c.c.).
È opportuno soffermarsi sulla questione relativa alla prevalenza del privilegio speciale immobiliare
ex art. 2775 bis c.c. rispetto all’ipoteca. Si è già detto (cfr. nota 17) che tale privilegio è postergato,
sia all’ipoteca derivante da mutuo fondiario iscritta sull’edificio o sul complesso condominiale a
garanzia di finanziamento dell'intervento edilizio, sia all’ipoteca iscritta a garanzia di mutui erogati
al promissario acquirente.
Quanto invece ai rapporti con l’ipoteca “ordinaria”, è da registrare un significativo mutamento della
giurisprudenza. Ad un primo orientamento inaugurato da Cass. 14.11.2003, n. 1719721, secondo
cui il credito del promissario acquirente, privilegiato ai sensi dell’art. 2775 bis, c.c., prevale sul
credito dell’ipotecario anche nell’ipotesi in cui l’ipoteca sia stata iscritta anteriormente alla
trascrizione del contratto preliminare, è seguita Cass. Sez. Un.,1.10.2009, n. 21045, che ha
affermato il principio opposto22.
In definitiva, tali crediti possono prevalere sull’ipoteca solo se il contratto preliminare sia stato
trascritto nei registri immobiliari in epoca precedente rispetto alla relativa iscrizione.
Quanto alla sua natura, può osservarsi che si tratta in realtà di un privilegio “temporaneo”, la cui
efficacia è limitata ad un determinato periodo di tempo dalla trascrizione e condizionata, ai fini del
perdurare del privilegio oltre tale periodo, al verificarsi di vari presupposti.
In primo luogo, gli effetti del privilegio sussistono a condizione che nel triennio dalla trascrizione del
preliminare (ovvero non oltre l’anno dalla data prevista dalle parti per la stipulazione del contratto
definitivo) si sia verificato uno dei seguenti eventi: 1) la risoluzione del contratto risultante da atto
avente data certa (art. 2704 c.c.); 2) la proposizione (notificazione) di domanda giudiziale di
risoluzione del contratto o di condanna al pagamento; 3) la trascrizione del pignoramento
(presumibilmente da parte del promissario acquirente); 4) l’intervento nell’esecuzione promossa da
terzi (diversi dal promissario acquirente).
In altri termini, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 2645 bis, comma 3, e
2775 bis, c.c., il promissario acquirente che abbia trascritto il contratto preliminare, ha diritto al
privilegio:
a) nel caso in cui intervenga nella procedura promossa da terzi entro il termine di vigenza del
privilegio (massimo tre anni dalla trascrizione o entro un anno dalla data convenuta per la
21
In, Contratti, 2004, 545.
“Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste, ai sensi dell'art. 2775 bis c.c., i crediti del promissario acquirente
conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'art. 2645 bis c.c., siccome
subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva, come previsto dall'ultima parte dell'art. 2745 c.c., resta
sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull'ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal comma
2 dell'art. 2748 c.c. e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti”.
22
16
conclusione del contratto definitivo);
b) ovvero, anche ove intervenga successivamente e fino alla distribuzione, purchè nel periodo di
vigenza del privilegio si verifichi una delle seguenti circostanze:
b1) abbia ottenuto la sentenza di risoluzione giudiziale del contratto ovvero abbia ottenuto la
risoluzione con altro atto avente data certa;
b2) abbia proposto azione di risoluzione ex art. 1453 c.c.;
b3) abbia egli stesso provveduto a eseguire il pignoramento, avendo ottenuto il relativo titolo
(sentenza di risoluzione).
4. COLLOCAZIONE DEI CREDITI IPOTECARI
4.1. Il capitale e le spese
Dopo i privilegi immobiliari (salvo quanto s’è detto) trovano collocazione i crediti ipotecari, per i
quali il diritto di prelazione è indipendente dalla tipologia dell’ipoteca (legale, giudiziale o
volontaria), e prendono grado dal momento della loro iscrizione nei registri immobiliari in relazione
al numero d’ordine dell’iscrizione.
Quando sullo stesso immobile sono iscritte più ipoteche, i crediti saranno soddisfatti in base al
grado ipotecario di iscrizione di ciascuna di esse, mentre nell’ipotesi in cui vari crediti siano
garantiti da ipoteche aventi il medesimo grado, la distribuzione dovrà essere operata in
proporzione tenuto conto dei rispettivi importi (ad esempio quando nello stesso atto siano previste
più iscrizioni ipotecarie a favore di differenti creditori, ex art. 2854 c.c.).
A norma dell’art. 2847 c.c. l’iscrizione ipotecaria perde efficacia se non viene rinnovata nel termine
di venti anni dall’iscrizione, senza che abbia rilevanza l’avvio della procedura esecutiva da parte
del creditore23.
Non danno luogo alla prelazione le ipoteche iscritte in epoca successiva alla trascrizione del
pignoramento (art. 2916 c.c.), in quanto inopponibili alla procedura, con la conseguenza che, in
sede di riparto, il credito andrà collocato in via chirografaria.
Ciò premesso, per quanto attiene all’estensione della prelazione, oltre al capitale sono garantite da
privilegio ipotecario anche le spese accessorie (art. 2855, c.c.).
Il capitale è sempre quello risultante dal titolo, senza che rilevino pattuizioni in deroga, né
23
In termini, Cass. civ, I sez., 1.4.2011, n. 7570. Con riferimento alla necessità della rinnovazione dell’iscrizione
ipotecaria, in pendenza del processo espropriativo,alcuni sostengono che la rinnovazione non sia più necessaria dal
momento del versamento del prezzo atteso che a decorrere da tale fase l’aggiudicazione diviene definitiva e sorge il
diritto alla distribuzione del ricavato della vendita. Secondo altra interpretazione, invece, l’onere di rinnovazione viene
meno alla data di emissione del decreto di trasferimento che non a caso reca l’ordine di cancellazione delle iscrizioni
ipotecarie pregiudizievoli. In tale secondo senso cfr. Trib. Ragusa, 21.6.02, in Giur. merito, 2002, I, 1189.
17
l’iscrizione effettuata dal creditore per capitale ed interessi24.
Circa l’estensione dell’ipoteca alle spese accessorie (costituzione di ipoteca, di iscrizione e
rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti nel processo di esecuzione), esse sono da ritenersi
assistite dalla causa di prelazione nei limiti del totale iscritto, nel senso che non si aggiungono al
totale dell’iscrizione, consentendo di superarlo, ma sono da ritenere in esso incluse (se dunque
alcune spese eccedono il totale restano al chirografo).
Sono assistite da prelazione ipotecaria:
e spese per l’atto di costituzione di ipoteca volontaria (non però quelle dell’eventuale mutuo
-
contestuale: in tal caso si dovrà determinare la parte di spese imputabile alla concessione di
ipoteca);
-
le spese di iscrizione (imposta ipotecaria, spese per copie ecc.) e rinnovazione;
-
le spese ordinarie per l’intervento nel processo di esecuzione (e cioè le spese legali del
processo esecutivo liquidate dal giudice o determinate dal professionista delegato in sede di
predisposizione del progetto di distribuzione).
Non sono comprese:
-
le spese relative alla formazione dell’atto costitutivo del credito (es. contratto di concessione
di mutuo), salvo patto espresso contrario e autonoma iscrizione;
-
le spese per l’emissione e la registrazione del decreto ingiuntivo o della sentenza (trattasi di
spese di accertamento del credito), salvo che vi sia specifica iscrizione per esse;
-
le spese per l’atto da cui sia derivata l’eventuale ipoteca legale (es. compravendita).
24
“I limiti posti dalla disciplina di cui all'art. 2855 cod. civ. all'estensione degli effetti dell'iscrizione ipotecaria operano
anche quando l'importo degli interessi sia già ricompreso nella somma per la quale l'iscrizione ipotecaria è presa,
mediante l'indicazione di un importo globale comprensivo di capitale ed interessi. In tal caso, quindi, occorre scindere,
nell'ambito del credito conglobato, le componenti relative al capitale e quelle relative agli interessi, riconoscendo al
credito per capitale rango ipotecario, e a quello per interessi rango ipotecario o prelatizio sulla base della disciplina
dettata dal citato art. 2855 cod. civ.“ (Cass., Sez. I, 29.8.1998, 8657); “Ai sensi dell'art. 2855, secondo comma, del
codice civile, l'estensione degli effetti dell'iscrizione ipotecaria agli interessi maturati sulla somma iscritta presuppone
che l'ammontare di quest'ultima corrisponda al netto capitale ed è condizionata all'enunciazione, nell'iscrizione, della
misura degli interessi convenzionali” (Cass.,Sez. I, 28.6.2002, 9497). Ne consegue che nel caso di ipoteca giudiziale
iscritta sulla base di debiti da conto corrente sarà considerato capitale l’intero importo del decreto ingiuntivo o della
sentenza, salvo che dal decreto si possa distinguere tra capitale e interessi, e solo su tale capitale matureranno gli
interessi privilegiati.
18
4.2. Gli interessi
4.2.1. Estensione della prelazione ipotecaria agli interessi (art. 2855 c.c.) e tipologia degli
interessi privilegiati (corrispettivi e moratori)
Secondo il dettato dell’art. 2855 c.c., sono coperti dallo stesso grado di privilegio, oltre al capitale,
anche gli accessori, nei limiti e con le modalità di determinazione ivi descritti, anche se il loro
cumulo con la sorte capitale superi l’importo per il quale l’ipoteca è stata iscritta (a differenza di
quanto avviene per le spese), purché la misura degli interessi sia indicata nell’iscrizione.
Secondo la giurisprudenza in materia, sono coperti dalla garanzia ipotecaria:
-
il capitale residuo25 al momento del precetto26;
-
gli interessi convenzionali, ossia previsti nel contratto, al tasso enunciato nella nota di
iscrizione ipotecaria27, per l’anno in corso e per le due annate precedenti la data del
pignoramento28, anche se sia stato pattuito il privilegio per un numero superiore di
annualità29 e qualunque sia il loro ammontare complessivo30;
25
Per i contratti di mutuo, il capitale erogato meno la somma di tutte le frazioni delle rate di ammortamento imputate a
capitale, venute a scadenza e pagate.
26
In tema di mutuo fondiario, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 21.10.2005 n. 20449 e, da ultimo, Cass. SS.UU.,
15.5.2008, n. 12639) ha precisato che “la notificazione di un atto di precetto al mutuatario inadempiente per il pagamento
del credito vantato anche residuo comporta la risoluzione del contratto”.
27
L’enunciazione nella iscrizione ipotecaria della misura degli interessi è condizione indefettibile per il riconoscimento
della prelazione sugli stessi, anche solo nella misura legale (Cass. 28.11.2001 n. 15111, Cass. 28.6.2002 n. 9497). La
giurisprudenza ritiene che l’enunciazione della misura ultra-legale del saggio di interesse nella nota di iscrizione non
esige necessariamente di essere tradotta in un dato numerico percentuale, essendo sufficiente l’indicazione di elementi
oggettivi ed univoci che consentano di pervenire alla determinazione del saggio percentuale attraverso un procedimento
di mero calcolo matematico; in tal senso, App. Genova, 28.4.1990, in Banca, borsa ecc., 1991, II, 746. Al tempo stesso,
il creditore può iscrivere ipoteca per una somma globale per gli interessi convenzionali “triennali”, lasciando invece che
gli interessi legali successivi al triennio, che ugualmente godono della collocazione nello stesso grado del capitale,
vengano collocati solo quando siano accertate le variabili del tasso degli interessi legali e del tempo tra l’anno
successivo al pignoramento e la data della vendita, sul punto Cass. 18.2.2000 n. 1869.
28
Con riguardo al contratto di mutuo si è precisato che gli interessi convenzionali precedenti alla risoluzione del contratto
e, quindi, al precetto sono costituiti dalla frazione imputata ad interessi delle rate di ammortamento scadute nel biennio
precedente alla risoluzione. Cfr,,Cass. 8.7.1998 n. 6668; Cass. 17.9.1999 n. 10070.
29
Nel caso in cui il creditore abbia iscritto a garanzia del proprio credito per la restituzione di un mutuo in rate di importo
conglobante unitariamente capitale ed interessi, un’ipoteca per un importo globale comprensivo di capitale ed interessi,
dopo aver stipulato un patto di iscrizione preventiva relativo ad un numero di annualità di interessi maggiore rispetto a
quello di due, ai fini dell’ammissione del rango prelatizio occorre scindere, nell’ambito del credito conglobato, le
componenti relative al capitale ed agli interessi, e, per quanto attiene al credito per capitale, ammetterlo in via di
prelazione ipotecaria, e, quanto a quello per interessi, ammetterlo al rango prelatizio solo per la parte corrispondente alla
somma di tutte le frazioni imputate ad interessi nelle rate venute a scadenza, e non pagate, nelle due annate anteriori a
quella in corso all’atto del pignoramento o della dichiarazione di fallimento: Cass., sez. I, 17.9.1999, n. 10070.
30
Cass., sez. I, 7.4.1995, n. 4069, in Giust. civ., 1995, I, 3011: vanno collocati in via ipotecaria nei limiti temporali previsti
dall’art. 2855 c.c. gli interessi prodotti da capitale anche se il loro ammontare eccede la somma per cui è stata presa
l’iscrizione, purché ne sia indicata nella nota la misura da intendersi come tasso. Contra Trib. Reggio Emilia, 20.6.1988,
in Fall., 1989, 537.
19
-
gli interessi legali dalla fine dell’anno in corso alla data del pignoramento, sino -
per
opinione maggioritaria - alla data di deposito del decreto di trasferimento31.
Dopo la scadenza del triennio è in facoltà del creditore iscrivere una nuova ipoteca per gli interessi
maturati successivamente, così superando il limite dei tre anni. Ciò è espressamente consentito
dallo stesso art. 2855, comma 2, c.c., in quanto la successiva iscrizione degli interessi scaduti
prenderebbe non il grado dell’ipoteca originaria, ma quello riferito al momento della nuova
iscrizione. Tuttavia, nella pratica, accade molto raramente che il creditore si avvalga di tale facoltà.
Considerato il tenore eccezionale della norma, il privilegio non si estende agli altri accessori del
credito che non possono qualificarsi come interessi, quali ad esempio:
-
i costi per la polizza antincendio stipulata dal creditore ipotecario, per i quali lo stesso
esercita il regresso verso il debitore;
-
i costi per la commissione di estinzione anticipata del mutuo.
Per quanto concerne la tipologia di interessi cui può essere riconosciuto il rango prelatizio, si
discute se siano solo quelli corrispettivi, ovvero anche quelli moratori (ossia pattuiti per le
obbligazioni pecuniarie quale liquidazione forfettaria ed anticipata del danno ex art. 1224 c.c.,
decorrenti dalla data della mora).
Secondo un primo orientamento, la prelazione ipotecaria si estenderebbe a tutti gli interessi, anche
moratori, dal momento che la norma non distingue tra le varie categorie (interessi moratori,
corrispettivi e compensativi); diversamente, infatti, non si comprenderebbe perché il terzo comma
dell’art. 2855 attribuisca il privilegio (sebbene nei limiti del tasso legale e sino alla data della
vendita), agli interessi “maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del
pignoramento”, i quali non possono che essere moratori 32.
Altra opinione sostiene invece che la norma si riferisca ai soli interessi “prodotti” da capitale, e
31
Sulla collocazione ipotecaria degli interessi legali, Cass. 29.8.1998 n. 8657; sul computo degli interessi legali fino al
decreto di trasferimento, Cass. 8.9.1983 n. 5526.
32
Trib. Firenze, 25.2.1998, in Foro toscano, 1999, 55; Trib. Pistoia, 7.9.1995, in Toscana giur., 1996, 362; Trib.
Cosenza, 20.7.1995, in Banca, borsa ecc., 1997, II, 365; App. Brescia, 8.1. 1988, in Banca, borsa ecc., 1990, II, 744.
Cass. civ., 8 luglio 1998, n. 6668, secondo cui “ … la tesi per la quale la prelazione riguarda soltanto gli interessi
corrispettivi e che trae argomento dalla lettera dell'art. 2855 c.c., nel senso che la norma, facendo riferimento al "capitale
che produce interessi", non comprenderebbe nella sua sfera di operatività gli interessi moratori, ma riguarderebbe
soltanto i primi, sul presupposto che questi sono dovuti in considerazione della naturale fecondità del danaro, laddove i
secondi adempiono ad una funzione risarcitoria, …… non può essere condivisa. Ed anzitutto, l'argomento desunto dalla
letteralità della norma è resistito dal dato, anche esso rilevabile dalla formula legislativa, la quale non pone alcuna
distinzione fra le diversi categorie di interessi. Si è, poi, fondatamente rilevato che il principio in essa contenuto si applica
a qualunque specie di ipoteca, e, quindi, anche a quella giudiziale, che può garantire una condanna al pagamento di una
somma di danaro e degli interessi moratori eventualmente dovuti sicché, appare del tutto conseguente ritenere che la
formula "capitale produttivo di interessi" debba essere riferita non soltanto crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro
di cui è menzione nell'art. 1282 c.c., ma anche alle somme che siano oggetto di obbligazione ai sensi dell'art. 1224 c.c.,
con l'ulteriore corollario che la prelazione ipotecaria compete a tutti gli interessi, purché iscritti”.
20
dunque agli interessi corrispettivi derivanti dal godimento di un capitale altrui, ma non già agli
interessi moratori, la cui funzione è di natura sanzionatoria rispetto al ritardo nell’adempimento.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, sembra preferibile tale seconda tesi33.
33
Per tutte, Cass., Sez. I, sent. n. 11033 dell’8.11.1997: “… d'altro canto, nessun argomento a favore della collocazione
ipotecaria degli interessi di mora maturati prima della dichiarazione di fallimento può essere tratto dalla circostanza che
l'art. 2855, secondo comma, c.c. non distingue tra interessi corrispettivi e moratori: se, infatti, il legislatore si fosse riferito
a tutti i capitali (anche, cioè, a quelli infruttiferi), gli "interessi dovuti" non avrebbero potuto essere altro che quelli
moratori; ma, avendo precisato di riferirsi ai soli capitali fruttiferi, gli interessi dovuti devono ritenersi quelli prodotti dal
capitale e non dalla mora. Con tale conclusione non contrasta l'avvenuta iscrizione ipotecaria anche per gli interessi
moratori, essendo evidente che dall'iscrizione medesima non possono farsi discendere ragioni di prelazione ulteriori
rispetto a quelle che sono attribuibili per legge nell'ambito del principio della "par condicio creditorum". È, questo, il
motivo fondamentale per il quale la giurisprudenza di questa Corte, pur riguardando il problema sotto il profilo del
rapporto tra la normativa fallimentare e quella sui mutui fondiari, è da tempo nel senso che, dovendosi equiparare la
dichiarazione di fallimento al pignoramento, l'iscrizione di un credito per capitali al passivo concorsuale fa, sì, collocare
nello stesso grado anche il credito per interessi maturato dopo il compimento dell'annata in corso alla data del
pignoramento (fallimento), ma soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita, senza che a tale principio
possano derogare le norme sul credito fondiario, che non riguardano la misura degli interessi, la scadenza degli stessi,
né l'estensione del diritto di prelazione ai c.d. fattori accessori, quali gli interessi di mora, i diritti di commissione, le
provvigioni speciali e simili ("ex plurimis", Cass., 2196/88, 7148/86 cit., 5944/81, 2734/73). Quanto all'argomento in
senso contrario che la società ricorrente pretende di trarre dalla sentenza di questa Corte n. 7025 del 1994, va rilevato
che detta sentenza non ha in alcun modo, neppure implicitamente, affermato che nell'ambito fallimentare agli interessi di
mora va estesa la prelazione ipotecaria, essendosi limitata a precisare che l'art. 2839, n. 5, c.c., nel disporre che la nota
per l'iscrizione ipotecaria deve contenere l'indicazione degli "interessi e le annualità che il credito produce", si riferisce ad
interessi distinti dalla somma capitale che li produce, secondo la normativa generale sugli interessi corrispettivi o
moratori (ma non quelli compensativi, che non sono prodotti dal credito, costituendo una componente del danno). È di
tutta evidenza, allora, che una cosa è che l'ipoteca possa garantire, in via generale, anche gli interessi di mora, altra
l'esclusione di detta prelazione per effetto del combinato disposto dell'art. 2855 c.c. e dell'art. 54 della legge fallimentare,
dovendosi contenere entro tali limiti la deroga al principio della "par condicio creditorum". Non è un caso, poi, che anche
quella dottrina la quale propende per l'estensione della prelazione agli interessi moratori, oltre che a quelli corrispettivi,
dopo aver ribadito che dopo il fallimento non può esserci mora colpevole e che la collocazione privilegiata riguarda gli
interessi moratori anteriori alla dichiarazione di fallimento, tuttavia precisa che non può esservi cumulo tra interessi
corrispettivi e moratori per il periodo in cui potrebbe discutersi di operatività di entrambi (ossia, quello anteriore al
fallimento). Sotto un profilo più generale, non sembra superfluo rilevare come il Giudice delle leggi, con la sentenza n.
350 del 1993 (che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge fallimentare,
nella parte in cui non prevede l'estensione della prelazione agli interessi garantiti da privilegio nei limiti stabiliti dall'art.
2749 c.c.), abbia chiaramente mostrato di condividere l'opzione interpretativa secondo la quale anche il credito per
interessi prefallimentari sui crediti privilegiati ha natura chirografaria, al pari di quello per il periodo successivo alla
dichiarazione di fallimento, comunque ponendo in evidenza l'opportunità di una lettura unitaria dell'art. 54, 3º comma,
della legge fallimentare, valevole per gli interessi sia precedenti che successivi al fallimento, nel senso, appunto, della
collocazione chirografaria degli interessi relativi ai vari crediti (cfr. anche Cass., 5020/95, sia pure con riferimento agli
interessi maturati prima della dichiarazione di fallimento, prodotti da crediti assistiti da privilegio generale o speciale).
Infine, non possono essere condivise le critiche mosse dalla società ricorrente all'esatta osservazione del giudice di
merito, secondo cui, diversamente opinando, si perverrebbe ad una duplicazione della garanzia ipotecaria, atteso che
quest'ultima è già accordata agli interessi corrispettivi inglobati nella rata di mutuo. Come ha rilevato la curatela
controricorrente, la tesi dell'unicità giuridica della rata di mutuo è stata disattesa da questa Corte, non soltanto perché lo
stesso art. 55 del T.U. n. 646 del 1905 distingue tra capitale, accessori e spese, ma anche con la considerazione che "la
formazione delle varie rate... attiene ad una modalità dell'adempimento del debitore finalizzata alla graduale estinzione
del mutuo e non può eliminare ... la realtà del relativo contratto, che ha pur sempre ad oggetto un capitale, produttivo di
21
Un’opinione intermedia distingue infine nell’interesse moratorio la quota pari all’originario interesse
corrispettivo maturato34 e la quota ulteriore (c.d. spread di mora), la quale, trovando la propria
causa nel ritardo nell’adempimento e non essendo dunque connessa alla naturale fecondità del
denaro, non può godere del rango prelatizio.
In questo caso possono essere collocati al privilegio ipotecario gli interessi maturati nel triennio,
“qualunque sia la specie di ipoteca” (art. 2855, comma 2, c.c.), anche per rapporti negoziali oramai
risolti, nella misura in cui tale interesse era originariamente dovuto. Per gli interessi maturati nel
triennio la collocazione al privilegio è limitata alla maturazione dell’originaria misura degli interessi
prevista in contratto depurata dell’eventuale spread di mora. Per quelli successivi maturati sino alla
vendita, la collocazione privilegiata è ulteriormente limitata alla quota dell’interesse legale.
Se si segue questa interpretazione è, peraltro, necessario – in caso di ipoteche giudiziali integrare la nota di iscrizione ipotecaria relativa agli interessi iscritti – comprensivi dello spread di
mora - con la documentazione relativa al rapporto negoziale sottostante, dal quale inferire la minor
misura dell’interesse corrispettivo originariamente pattuito.
Altra questione attiene al caso del credito dell’intervenuto.
In questo caso al pignoramento si equiparerà il deposito del ricorso per intervento, di tal chè
spetteranno in privilegio all’intervenuto gli interessi convenzionali per le due annate anteriori e
quella in corso al momento dell’intervento e, successivamente al compimento dell’annata in corso
al momento dell’intervento, quelli legali fino alla data della vendita.
4.2.2. L’individuazione del biennio e dell’anno in corso
Per “anno in corso” si intende l’anno contrattuale, ossia l’anno che inizia con il debito di interessi,
per cui dal giorno del pignoramento si retrocede al momento della stipula del contratto di mutuo
(per le ipoteche volontarie) ovvero all’epoca della notificazione del decreto ingiuntivo o della
interessi", di talché non può essere eliminata, nell'ambito della stessa rata, l'autonomia delle sue componenti (così, tra le
altre, Cass. 2196/88 cit.). Quanto alla tesi secondo cui, in ogni caso, una duplicazione della garanzia sarebbe legittima,
avuto riguardo alla prassi bancaria (con l'esempio dell'iscrizione di ipoteca giudiziale in forza di decreto ingiuntivo per
saldo di conto corrente, costituito dal capitale e da interessi "capitalizzati"), si deve ribadire che, in tema di procedura
concorsuale, la situazione è profondamente diversa, atteso che l'estensione della prelazione può avvenire solo nei limiti
del combinato disposto degli artt. 2788 e 2855 c.c. e dell'art. 54 della legge fallimentare”.
Conformi anche Cass. 17.9.1999, n. 10070; Cass., sez. I, 29.8.1998, n. 8657, in Fall., 1999, 777; Cass., sez. I,
8.11.1997, n. 11033, in Foro it., 1998, I, 1935; App. Roma, 27.11.1990, in Giust. civ., 1991, I, 200; Trib. Firenze,
10.1.1993, in Arch. civ., 1994, 702; Trib. Palermo, 20.08.1991, in Dir. fallim., 1992, II, 309, nonché la prassi seguita.
34
Prassi fatta propria dal Tribunale di Monza, sent. 12.3.2005, n. 776, inedita. Pertanto, se l’interesse moratorio è pari
all’interesse corrispettivo o al tasso debitore, esso si limita ad estendere per il periodo successivo all’insorgenza della
mora “la medesima obbligazione prima vigente per gli interessi corrispettivi”, con la conseguenza che secondo la
summenzionata pronuncia, sarà interamente collocabile al privilegio in quanto “perpetuazione, dopo la scadenza del
termine, del regime di interessi prima vigente”.
22
sentenza (per le ipoteche giudiziali), e dopo si calcolano gli interessi per i due anni precedenti e
per l’anno successivo 35.
L’annata in corso alla data del pignoramento va quindi determinata con il seguente procedimento:
“- individuare la data di decorrenza degli interessi del debito che è: a) nel caso di debiti da mutuo:
la data contrattualmente prevista; b) nel caso di debiti accertati giudizialmente: la data della mora
indicata in sentenza o, in mancanza, la data di pubblicazione del provvedimento (decreto ingiuntivo
o sentenza); - aggiungere alla data di decorrenza del debito un anno per tante volte sino a che sia
superata la data del pignoramento: il risultato è una data che chiameremo C; -sottrarre un anno
dalla data C: da questo momento inizia l’annata in corso (chiameremo B questa seconda data); sottrarre due anni alla data B: chiameremo A la data risultante. Gli interessi maturati
successivamente alla data A e sino alla data C sono da collocarsi al privilegio, al tasso
convenzionale; gli interessi maturati anteriormente a questa data sono al chirografo, al tasso
convenzionale.
Esempio n.1: pignoramento del 15.10.99; mutuo con rate semestrali, decorrenza contrattuale
10.1.95. Si aggiunge 1 anno al 10.1.95 sino ad arrivare al 10.1.2000 (prima scadenza annuale
successiva al pignoramento); l’anno in corso va dal 10.1.99 al 10.1.2000; il biennio va dal 10.1.97
al 10.1.99.
Esempio n. 2: pignoramento del 15.10.99; decreto ingiuntivo 15.1.96; ipoteca iscritta 15.5.97. La
prima scadenza coincide con la data di iscrizione ipotecaria; l’anno in corso è quello dal 15.5.99 al
15.5.2000 Il biennio va dal 15.5.97 al 15.5.99”36.
4.2.3. Esame del titolo. Evoluzione delle questioni in tema di interessi anatocistici,
sopravvenuta usurarietà degli interessi ed eventuale giudicato
Va premesso che, in linea generale, l’esistenza di un titolo esecutivo giudiziale rende incontestabili
le componenti del credito azionato per capitale, interessi ed accessori, secondo i principi che
regolano la cosa giudicata formale. Nel caso in cui invece il titolo posto a base dell’esecuzione non
abbia natura giudiziaria, ma negoziale (es. contratto di mutuo, titolo di credito, ecc.), restano aperte
tutte le questioni relative all’esatta determinazione degli importi dovuti. È cioè possibile che il
debitore o altro concorrente creditore sollevino opposizioni mirate a far ridurre la pretesa azionata.
Solo la sentenza che conclude il giudizio di opposizione renderà incontestabile il credito accertato.
35
NARDECCHIA, Problematiche diverse riguardanti al domanda di ammissione al passivo del creditore ipotecario, in Dir.
Fall., 2004, I, 280 e ss., 285, con ampi riferimenti giurisprudenziali. V. anche Cass, Sez. I, sent. n. 4124, del 26.4.1999.
36
Tribunale di Pescara, Ufficio delle esecuzioni immobiliari, Linee guida dell’Ufficio per la formazione dei piani di riparto
nelle espropriazioni immobiliari, gennaio 2004;Tribunale di Monza “Indicazioni in tema di piani di riparto”, Monza, 18
luglio 2000.
23
Il professionista, pertanto, nell’ambito delle necessarie verifiche sull’esistenza ed ammontare del
credito, dovrà prestare attenzione all’acquisizione degli elementi necessari per la quantificazione
stessa prendendo a base il precetto e/o l’atto di intervento.
Ciò premesso, una prima verifica che va condotta sul titolo concerne la pattuizione per iscritto degli
interessi. L’art. 1284, comma 3, c.c. dispone infatti che “gli interessi superiori a quelli legali devono
essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale”, con la conseguenza che
la misura di interessi passivi ad un tasso superiore a quello legale deve essere stabilita a pena di
nullità per iscritto. In mancanza sono dovuti esclusivamente gli interessi legali.
Si osservi che una tipica clausola di rinvio agli usi rinvenibile nei contratti di conto corrente è la c.d.
clausola “uso piazza”37.
Controversa è invece la questione della compatibilità degli interessi convenzionali nei contratti
bancari con la disciplina antiusura, in particolar modo per quanto attiene ai contratti stipulati in
epoca anteriore all’entrata in vigore della Legge 7 marzo 1996, n. 10838 e alla prima rilevazione del
37 La giurisprudenza della Suprema Corte è ormai pacifica nel ritenere che l’applicazione di interessi passivi ultralegali
determinati con riferimento agli “usi piazza” non soddisfa il requisito della forma scritta previsto a pena di nullità dall’a rt.
1284 c.c., che deve essere inteso nel senso che vi deve essere nel contratto l’indicazione numerica percentuale del
tasso debitore. Per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della L. n. 154 del 1992 (c.d. Legge sulla trasparenza
bancaria) e del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, la sanzione di nullità è espressamente prevista, essendo vietato il rinvio agli usi.
Salvo che la legge disponga diversamente, ogni contratto resta regolato per tutta la sua durata dalla legge vigente
all’epoca della sua conclusione. Sicché, in caso di declaratoria di nullità della clausola “uso piazza”, gli interessi
andranno parametrati come segue: a) per i contratti di c/c stipulati ante 8.7.92: tasso legale, ex art. 1284 comma , c.c.; b)
per i contratti conclusi dal 9.7.92 al 31.12.1993: tasso minimo BOT, ex art. 5 co. 1 lett. a) L. n. 154/92; c) per i contratti
dal 1.1.94 in poi: tasso minimo BOT ex art. 117 T.U.B.
38 D’Aquino, La predisposizione del progetto di distribuzione: questioni in materia di privilegi, relazione tenuta al
convegno La riforma delle procedure esecutive - La delega delle operazioni di vendita ai professionisti, Bari, gennaio
2006, con indicazione della seguente ampia bibliografia in argomento: CAMERANO, L’usurarietà sopravvenuta, in
Contratto e Impresa, 2003, 1062 e ss.; PANDOLFINI, L’usura sopravvenuta sopravvive ancora?, in Giur. It., 2003, I, 92;
VETTORI (a cura di), Squilibrio e usura nei contratti, Padova, 2002; FERRONI, Jus superveniens, rapporti in corso e
usurarietà sopravvenuta, in Rass. dir. civ., 1999, 483; ID., La nuova disciplina civilistica del contratto di mutuo ad
interessi usurari, Napoli, 1997; GENTILI, I contratti usurari: tipologie e rimedi, in Riv. Dir. civ., 1999, I, 533 e ss.;
GAZZONI, Usura sopravvenuta e tutela del debitore, in Riv. notar., 2000, II, 1454 ss.; DOLMETTA, Le prime sentenze
della cassazione civile in tema di usura ex lege n. 108/1996, in Banca Borsa ecc., 2000, II, 630 ss.; DI MARZIO, Il
trattamento dell'usura sopravvenuta tra validità, illiceità e inefficacia della clausola interessi, in Giust. civ., 2000, I, 3103;
INZITARI, Il mutuo con riguardo al tasso “soglia” della disciplina antiusura e al divieto dell’anatocismo, in Banca borsa
ecc., 1999, I, 257 e ss.; ZORZOLI, Interessi usurari e mutui stipulati anteriormente alla l. 108/1996, in Contratti, 1999,
589; LANDOLFI, Brevi note in tema di interessi usurari «sopravvenuti» ai sensi della l. n. 108 del 1996, in Dir. fallim.,
1999, II, 916; GIOVANNONI, Contratto di mutuo con interessi usurari e l. n. 108/96, in Foro toscano, 1999, 13;
MOLITERNI, PALMIERI, Tassi usurari e razionamento: repressione e prevenzione degli abusi nel mercato del credito, in
Corriere giur., 1999, 1022; BELLI, MAZZINI, Legge antiusura, tasso-soglia e problemi relativi ai contratti in corso, in Dir.
banc., 1998, I, 621; GIOIA, Interessi usurari: rapporti in corso e ius superveniens, in Corriere giur., 1998, 192;
CARBONE V., Interessi usurari dopo la L. n. 108/1996, in Corriere giur., 1998, 435; ID., Usura civile: individuato il
«tasso-soglia», in Corriere giur., 1997, 505; SFORZA, Il nuovo delitto di usura e la sua applicabilità ai mutui stipulati
prima dell'entrata in vigore della L. n. 108/1996, in Nuovo dir., 1998, 545; VALENZA, Legge n. 108/1996 - Effetti
24
c.d. “tasso soglia” (1° luglio 1997).
Per i contratti a tasso variabile, infatti, la L. n.108/1996 cit., ha istituito il c.d. “tasso soglia”, quale
limite imperativo massimo del tasso di interesse passivo, con conseguente nullità degli interessi
superiori, ovvero quale limite di esigibilità degli interessi originariamente e validamente pattuiti.
Pertanto, nei periodi (in genere trimestre) in cui il tasso di interesse passivo originariamente
pattuito supera quello risultante dalla rilevazione del tasso soglia, l’interesse maturato diviene
usurario e come tale illecito (anche sotto il profilo penale) e non dovuto.
Senza addentrarsi nella trattazione delle evoluzioni normative e giurisprudenziali in argomento, cui
si rimanda per approfondimenti in nota39, si segnala che la disciplina del tasso soglia deve essere
retroattivi, in Impresa, 1998, 1005; MORERA, Interessi pattuiti, interessi corrisposti, tasso «soglia» e... usuraio
sopravvenuto, in Banca, borsa ecc., 1998, II, 517; GIANFELICI E. e GIANFELICI F., La legge sull'usura ed i vecchi
mutui, in Impresa, 1998, 460; QUADRI, La nuova legge sull’usura: profili civilistici, in Nuova giur. civ., 1997, II, 62 e ss.;
TETI, Profili civilistici della nuova legge sull’usura, in Riv. dir. priv., 1997, 483; MASUCCI, Disposizioni in materia di usura
- La modificazione del codice civile in tema di mutuo ad interesse (art. 4 l. 7 marzo 1996 n. 108), commento, in Nuove
leggi civ., 1997, 1328; ALPA, Usura: un problema millenario, questioni attuali, in I contratti, 1996, 11, 191; BONILINI, La
sanzione civile dell’usura, ibid., 223 e ss.; QUADRI, Indicizzazione, interessi e usura (nuove prospettive per un vecchio
problema), in Rass. dir. civ., 1982, 507.
39
D’AQUINO, op.ult.cit., riporta un primo orientamento della Suprema Corte (sentenze 22.4.2000, n. 5286 e 17.11.2000,
n. 14899, in Foro it., 2000, I, 2180, in Contratti, 2000, 688, con Nota di MANIACI e in Foro it., 2001, I, 80, con nota di
PALMIERI), secondo cui tale tasso è stato applicato retroattivamente ai rapporti in corso, valorizzandosi il momento della
dazione (ossia dell’esigibilità) rispetto a quello della stipula del contratto. Successivamente il D.l. 29.12.000 n. 394,
convertito nella L. n. 24/01 ha introdotto con l’art. 1, comma 1, una norma di interpretazione autentica degli artt. 1815,
comma 2, c.c. e 644 c.p., sancendo che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel
momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro
pagamento”.
L’opinione maggioritaria ritiene, pertanto, che gli interessi dovuti “a qualunque titolo” (moratori, corrispettivi o
compensativi) pattuiti prima della l. 108/96 o prima della rilevazione del tasso soglia non sono usurari anche se richiesti
successivamente all’1.44.1997 (in tal senso Trib. Roma, 16.11.2001, in Corr. Giur., 2002, 510, con Nota di DI VITO,
Usura sopravvenuta e inesigibilità della prestazione, 514 e ss.; Cass. 26.6.2001, n. 8742, in Giust. Civ., 2002, I, 116,
sentenze che fanno leva sulla natura interpretativa e retroattiva della L. n.24/01. In senso analogo cfr., Cass.,
24.09.2002, n. 13868; Cass., 25.03.2003, n. 4380) e vanno inseriti nel progetto di distribuzione al tasso convenzionale.
Parte della giurisprudenza ha inteso che la L. n. 24/01 operi unicamente in relazione ai contratti di mutuo, che rimangono
validi ove stipulati prima della l. 108/96 (App. Milano 10.05.2002, in Giur. It., 2003, I, 502; App. Milano 6.03.2002, ibid.,
2003, 92, con Nota di PANDOLFINI); diversamente, per i contratti diversi dal contratto di mutuo (es. apertura di credito),
il superamento del tasso soglia comporta la nullità parziale della prestazione, con conseguente inserimento ex art. 1339
c.c. di un tasso diverso, da individuarsi nel tasso soglia (App. Milano, 10.05.2002, cit.).
Secondo altra opinione ancora, più radicale, l’interpretazione autentica della L. n. 24/01 è circoscritta alla sola
applicazione delle sanzioni civili (art. 1815 c.c.) e penali (art. 644 c.p.) connesse all’emersione del fenomeno usurario.
Diversamente, la disciplina interpretativa non opera “ad altri fini” diversi dall’irrogazione delle predette sanzioni. Questo
comporta che, ove in un contratto di finanziamento il tasso soglia venga superato, benché non possa farsi applicazione
della sanzione civile della nullità della pattuizione degli interessi, il tasso soglia mantiene la sua portata normativa “ad
altri fini”, quali la possibilità, per l’obbligato, di risolvere il contratto per impossibilità parziale della prestazione ex art.
1464 c.c. e di estinguere in ogni caso l’obbligazione mediante la prestazione di interessi nei limiti del tasso soglia ex art.
1258 c.c., costituendo il tasso soglia limite imperativo di possibilità giuridica della prestazione (PASSAGNOLI, op. cit., 83
e ss., 85. Diversamente CAMERANO, op. cit., 1083, individua nella previsione del tasso soglia una perdurante nullità
25
applicata nel senso che qualsiasi contratto di finanziamento dovrebbe comportare la riduzione
degli interessi richiesti successivamente all’1.4.1997, nei limiti del tasso soglia.
Altra questione si pone nel caso in cui il credito sia portato da un titolo passato in giudicato (ad es.
decreto ingiuntivo). Ci si chiede se occorra conformarsi a quanto risulta dal titolo, ovvero se si
possa o si debba applicare il tasso soglia ove la formazione del giudicato sia precedente all’entrata
in vigore della L. n.108/96, cit.
Parte della dottrina ha sostenuto che il giudicato ceda alla disciplina sopravvenuta ove siano
intervenuti mutamenti della legge sostanziale rilevante40, con la conseguenza che, con riferimento
alla materia degli interessi, l’applicazione della disciplina sopravvenuta (L. n. 108/96) fa “ritenere
non più esigibile ed esecutabile una pretesa che è divenuta contraria a una norma imperativa”,
ossia la dazione degli interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge41. In
particolare, tenuto conto del fatto che l’obbligazione di interessi non si esaurisce in una sola
prestazione ma si snoda in una serie continua di sub-prestazioni per effetto del decorso del tempo.
Pertanto, la disciplina imperativa sopravvenuta non può non applicarsi ai rapporti in corso, quanto
meno a quelli ricadenti nel periodo di vigenza dello ius superveniens, con applicazione del tasso
soglia anche in presenza di un precedente giudicato42.
Resta aperta la questione relativa alla possibilità di disapplicare il giudicato qualora sia previsto in
un provvedimento (ad es. in un decreto ingiuntivo), emesso precedentemente alla prima
rilevazione del tasso soglia, un tasso di interesse superiore .
5. COLLOCAZIONE SUSSIDIARIA DEI CREDITI PRIVILEGIATI (ART. 2776 C.C.):
PRESUPPOSTI
La collocazione sussidiaria operante per i privilegi generali mobiliari ex art. 2776 c.c., è estesa ai
crediti privilegiati di lavoro (art. 2751 bis, c.c.), ai (rarissimi) privilegi generali di cui all’art. 2751 c.c.
nonché, nell’ordine, ai c.d. crediti previdenziali IVS (art. 2753 c.c.) e IVA (art. 2752, comma 2, c.c.)
e, a seguito della modifica di cui all’art. 23, comma 39, D.L. n. 98/2011, ai crediti per le imposte e
“virtuale” parziale del contratto, con conseguente tasso giudiziale di sostituzione o inefficacia sopravvenuta della
prestazione di interessi). L’applicazione del tasso soglia conseguirebbe a una lettura costituzionalmente orientata della
disciplina antiusura, che comporta l’applicazione del tasso fissato dal legislatore alla stregua di norma imperativa ex art.
1339 (Trib. Bologna, 19.06.2001, in Corriere giur., 2001, 1347), ovvero, sulla scorta di un orientamento dottrinale invalso
prima dell’entrata in vigore della “sanatoria” del 2001 (INZITARI, Il mutuo, op. cit.), quale limite di esigibilità per la
prestazione in punto interessi. Sicché qualsiasi contratto di finanziamento dovrebbe comportare la riduzione degli
interessi richiesti successivamente all’1.4.1997 al tasso soglia, divenendo il tasso soglia per i contratti di finanziamento a
tasso variabile quello che il tasso di cui all’art. 1, comma 3, L. n. 24/01 è per i contratti di mutuo a tasso fisso.
40
MENCHINI, I limiti oggettivi del giudicato civile, Milano, 1987.
41
Trib. Padova, 10.08.2001.
42
Trib. Reggio Calabria, 18.2.2003, Trib. Reggio Calabria, 4.2.2004.
26
le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, di
imposta sul reddito delle persone giuridiche, di imposte sul reddito delle società, IRAP ed ILOR,
solitamente azionati dai concessionari per la riscossione. Sono, quindi, esclusi dalla collocazione
sussidiaria i soli crediti tributari locali e previdenziali assistiti da privilegio generale mobiliare ( ex
art. 2752, comma 3, c.c., contributi non IVS, art. 2754 c.c.).
Deve in ogni caso trattarsi di crediti sorti in epoca anteriore alla data di trascrizione del
pignoramento, posto che, ai fini della distribuzione, non si tiene conto dei privilegi relativi a crediti
sorti dopo il pignoramento (art. 2916, n. 3, c.c.). La collocazione dei crediti ex art. 2776 c.c. è
antergata ai creditori chirografari, ma postergata ai creditori ipotecari ex art. 2808 c.c. 43, nonché ai
creditori aventi privilegio immobiliare postergato ai creditori ipotecari (artt. 2772, 2774 c.c.), atteso
che la collocazione sussidiaria opera con preferenza rispetto ai soli creditori chirografari.
Tutti gli altri crediti, anche se dotati di altro privilegio, sono equiparati ai crediti chirografari.
Con riferimento all’onere della prova, il creditore che chieda la collocazione sussidiaria sul ricavato
della vendita degli immobili deve dimostrare di aver proceduto infruttuosamente al pignoramento
mobiliare in danno del debitore. Tuttavia il creditore può anche solamente provare di non aver
potuto spiegare intervento in precedenti esecuzioni mobiliari già avviate, o perché il suo credito
non era ancora certo, liquido ed esigibile, ovvero anche ove dimostrasse l’esiguità del patrimonio
mobiliare del debitore a soddisfare il proprio credito44.
6. LA DISCIPLINA DEL CREDITO FONDIARIO
L’attuale disciplina dell’esecuzione per credito fondiario è contenuta nell’art. 41 T.U.B. (Decreto
Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia)45.
Ai sensi del quarto comma della norma citata “con il provvedimento che dispone la vendita o
l’assegnazione, il giudice dell’esecuzione prevede, indicando il termine, che l’aggiudicatario o
l’assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di
finanziamento prevista dal co. 5, versino direttamente alla banca la parte del prezzo
corrispondente al complessivo credito della stessa”. L’aggiudicatario o l’assegnatario che non
43
Cass., sez. I, 10.8.1992, n. 9429, in Dir. fallim., 1993, II, 34. È stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2776 c.c. per presunto contrasto con l’art. 36 Cost. nella parte in cui prevede la postergazione dei
creditori di cui all’art. 2751 bis nn. 1 e 2 c.c. rispetto ai creditori ipotecari da Corte Cost., 18.6.1991, n. 287, in Foro it.,
1992, I, 1369.
44
Cass. 1.3.1968, n. 673, in Giust. Civ., 1968, I, 798. Cfr. anche Trib. Monza, 14.12.1981, in Giust. Civ., 1982, I, 1650.
45
Ai sensi dell'art. 161, sesto comma, TUB., i procedimenti esecutivi in corso alla entrata in vigore del decreto (1°
gennaio 1994) restano regolati dalle norme anteriormente vigenti.
27
provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell’art. 587
c.p.c.
Inoltre il custode dei beni pignorati, l’amministratore giudiziario e il curatore del fallimento devono
versare alla banca le rendite degli immobili ipotecati, dedotte le spese di amministrazione e i tributi,
sino al soddisfacimento del credito vantato (art. 41, co. 3).
Sotto il profilo operativo, attese le disposizioni di cui sopra, è ben possibile che al momento del
riparto l’intera massa attiva, o anche solo una sua ragguardevole parte, sia stata già attribuita al
creditore fondiario.
La giurisprudenza della Suprema Corte è ormai orientata nel ritenere che l’art. 41 del TUB
attribuisca al creditore fondiario un privilegio meramente processuale, avente ad oggetto non solo
la facoltà di iniziare o proseguire la procedura esecutiva individuale in pendenza di fallimento, ma
anche quella di conseguire l’assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del
debitore nei limiti del proprio credito.
Tuttavia tali disposizioni concernono solo la fase di liquidazione dei beni, ma non derogano alle
norme generali sul controllo del giudice dell’esecuzione in merito alla corrispondenza delle somme
erogate rispetto a quanto il creditore avrebbe avuto diritto di conseguire all’esito dell’approvazione
del progetto di distribuzione46.
Sotto questo profilo, vale precisare che la somma che l’aggiudicatario deve versare al creditore
fondiario è pari al solo credito ipotecario, ivi comprese le spese di intervento nel processo di
esecuzione (art. 2855, c.c.), mentre per la parte di credito chirografario lo stesso creditore dovrà
attendere l’approvazione del progetto di distribuzione. L’ammontare del credito dovrà essere
comunicato dal creditore mediante deposito presso il professionista delegato di una nota
riepilogativa del credito entro, naturalmente, il termine assegnato dal G.E. per il versamento del
saldo prezzo.
46
In tali espressi termini, benché con riferimento alla materia del fallimento, v. Cass. 17.12.2004 n. 23572.
Quanto ai rapporti tra esecuzione individuale e fallimento, rimane aperta – non essendo questa la sede per affrontarla –
la questione della necessità della previa insinuazione al passivo fallimentare del creditore fondiario che prosegua o inizi
l’azione esecutiva individuale. Per un’ampia illustrazione della problematica, con riferimenti alla giurisprudenza sia di
merito che di legittimità, VIGORITO, op. cit., p. 417.
Nell’ambito dei medesimi rapporti, basti ad altri fini qui ricordare solo che la Suprema Corte ha pure statuito (Cass.
28.5.98 n. 5267) che, nell’ipotesi in cui una banca inizi l’esecuzione immobiliare in relazione ad un credito fondiario e la
prosegua dopo il fallimento del debitore, il giudice dell’esecuzione individuale non può sostituirsi a quello del fallimento
nella determinazione della definitiva spettanza del credito secondo la disciplina della procedura fallimentare, ma deve
accertare, per poter procedere all’assegnazione, che la medesima spettanza sia divenuta definitiva nella procedura
fallimentare. La prova di tale definitività può derivare, in via positiva, o dall’attestazione del giudice fallimentare (da
chiunque esibita) o dall’ammissione del curatore, mentre il giudice non può procedere alla definitiva assegnazione in
base al mero rilievo che la prova della ricorrenza di quella condizione (la definitività in sede fallimentare) non sia stata
data.
28
In mancanza di tempestiva comunicazione l’aggiudicatario verserà il saldo prezzo nelle mani del
professionista delegato, al fine di non risultare inadempiente, e il pagamento delle somme in favore
del creditore fondiario sarà disposto direttamente dal delegato non appena depositata la nota
riepilogativa del credito, ovvero sulla base del credito ipotecario dedotto nell’atto di pignoramento o
di intervento.
Si precisa che, in questa fase il professionista delegato non può rideterminare il credito ipotecario,
la cui verifica è rinviata alla formazione e approvazione del progetto di distribuzione. Ne consegue
che il versamento al creditore fondiario ha natura provvisoria ed è effettuato salvo conguaglio in
sede di riparto, con l’ulteriore conseguenza che, ove il creditore fondiario abbia ricevuto somme
maggiori rispetto a quelle definitivamente determinate nel piano di riparto dichiarato esecutivo,
l’eccedenza dovrà essere restituita alla procedura e ripartita in favore degli altri creditori47.
Si esclude che il giudice dell’esecuzione possa emettere un ordine di restituzione (in favore della
procedura ovvero dei singoli creditori) delle somme percepite in eccesso dal creditore fondiario. In
questo caso il progetto di distribuzione costituisce titolo in favore di ciascun singolo creditore per
ottenere un decreto ingiuntivo48.
Nella fase di predisposizione del progetto il professionista delegato dovrà quindi partire
dall’indicazione della massa attiva lorda derivante dalla vendita, inserire il credito del creditore
fondiario insieme agli altri che partecipano alla graduazione ed indicare nella sezione relativa alla
distribuzione le somme che sarebbero spettate al creditore ipotecario, con indicazione di quanto
già dal medesimo percepito.
Complessa è la questione inerente al procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari e
alla trasmissibilità dei privilegi processuali ex art. 41 TUB, per un approfondimento della quale si
rinvia alla nota49.
48
Tuttavia presso alcuni Tribunali (ad es. Roma) il professionista delegato predispone l’ordine di restituzione che viene
sottoscritto dal G.E.
49
Sul punto cfr. PALUCHOWSKI, Le interferenze della procedura esecutiva concorsuale su quella individuale, in Rivista
dell’esecuzione forzata, 1/2011, 57 e ss., 75 – 76. Si riporta in argomento uno stralcio della “circolare sul progetto di
distribuzione” emanata dal Tribunale di Rieti (disponibile sul sito www.tribunale.rieti.it): “Credito fondiario: a) ambito di
applicazione. Le disposizioni di cui al r.d. n. 646/1905 hanno natura di norme eccezionali (Cass. n. 1395/1999; Cass. n.
10017/1998; Cass. n. 5806/1994), in quanto creano una situazione di privilegio a favore degli istituti di credito fondiario.
Ciò comporta che i c.d. privilegi processuali previsti dapprima dal r.d. n. 646/1905 e oggi dall’art. 41 TUB sono
strettamente legati sia alla natura del credito che alla natura del creditore, che deve necessariamente essere un istituto
di credito fondiario, poiché la ratio di essi è la tutela, con finalità pubblicistiche, del sistema di formazione e di
funzionamento del credito fondiario. Segnatamente, oggi ai sensi del citato art. 41 i privilegi processuali continuano a
spettare solamente al soggetto banca, atteso che l’art. 38 del citato TUB (in adempimento della delega di cui all’art. 25
legge 19.2.1992, n. 142 per l’attuazione della direttiva del Consiglio 89/646/CEE) ha esteso a tutte le banche la
possibilità di concedere crediti fondiari. Trattasi in particolare delle banche che erogano finanziamenti a medio e lungo
29
7. COLLOCAZIONE DEI CREDITORI CHIROGRAFARI TEMPESTIVAMENTE O
TARDIVAMENTE PIGNORATI O INTERVENUTI
7.1. Collocazione dei creditori chirografari tempestivamente pignoranti o intervenuti
Ove residuino, dopo la distribuzione ai privilegiati, altre somme, queste vanno attribuite ai creditori
chirografari in proporzione dei rispettivi crediti. Sono creditori chirografari, sia coloro che non
possono vantare alcuna causa di prelazione, sia i creditori privilegiati o ipotecari per l’eventuale
eccedenza rispetto alla somma loro riconosciuta a tale titolo (ad. es. per la somma corrispondente
alla differenza tra gli interessi convenzionali e quelli legali maturati dopo il triennio di cui all’art.
2855 c.c. e sino alla data della vendita, nonché per gli interessi convenzionali successivi), sia i
creditori privilegiati il cui titolo sia inopponibile al creditore procedente (art. 2916 c.c.) 50
termine (tali sono quelli con durata superiore ai 18 mesi) garantiti da ipoteca di primo grado (salvi i casi particolari di cui
agli artt. 42 e 43 TUB).
b) Cessione di rapporti giuridici in blocco.
In base all’art. 58 d.lgs. 385/93 possono essere ceduti in blocco i rapporti giuridici di una banca e la cessione va
pubblicizzata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque
prestati o comunque esistenti a favore del cedente conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario,
senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere
processuale, previste per i crediti ceduti. Le disposizioni dell’articolo citato si applicano anche alle cessioni in favore dei
soggetti diversi dalle banche inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell’articolo 65 del TUB e in favore
degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del TUB.
In base all’art. 4, comma 1 della legge del 30 aprile 1999 n. 130 (recante disposizioni in tema di cartolarizzazione dei
crediti), che richiama l’art. 58, comma 3 del D.lgs. 385/98, la società cessionaria ha diritto di avvalersi delle facilitazioni
processuali previste per i crediti ceduti. Quindi le società cessionarie di crediti cartolarizzati ex lege n.130/99 gli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco dell’art. 107 TUB e le società soggette a vigilanza consolidata ex art. 65 TUB che
si siano resi cessionari di crediti con le modalità della cessione in blocco di cui all’art. 58 di crediti che in precedenza
godevano della disciplina fondiaria potranno avvalersi delle disposizioni sostanziali e delle forme esecutive speciali di cui
agli artt. 38-41 TUB e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo (…) conservano la loro validità e il loro grado a favore della
banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, e ciò in deroga al regime della cessione ordinaria
del credito, sancito dall’art. 2843 c.c. (cfr. per questa ultima ipotesi Cass. n.1400/2004).
c) Cessione ordinaria di credito fondiario a privati.
In ipotesi di cessione ordinaria di credito (anche fondiario) – al di fuori delle operazioni di cartolarizzazione e di cessione
di crediti in blocco - non si ha la trasmissione anche dei privilegi processuali se il cessionario sia un soggetto non
abilitato ad erogare mutuo fondiario, cioè non sia una banca.
Perché poi il credito fondiario possa godere della prelazione ipotecaria è necessario che venga annotata, con efficacia
costitutiva, la cessione dell’ipoteca ex art. 2843 c.c.: infatti non si giustifica rispetto al privato il mantenimento di privilegi
processuali (Cass. n.14003/2004 e Cass. n.23572/2004).
Ne consegue che il trasferimento dell’ipoteca a favore del creditore che abbia soddisfatto il credito munito di prelazione è
inefficace nei confronti dei creditori concorrenti, ove non sia stata effettuata l’annotazione della surrogazione (Cass.
12/09/1997, n. 9023; Cass. n. 5420/1992).
50
Vanno, quindi, collocati al chirografo i crediti ipotecari la cui nota di iscrizione sia successiva alla trascrizione del
pignoramento, ovvero i crediti privilegiati iscrizionali (es. contratti preliminari trascritti) la cui nota di iscrizione sia
successiva al pignoramento, così come i crediti privilegiati sorti dopo la notificazione del pignoramento, quale ad
30
Nel caso in cui si giunga quindi a pagare il chirografo, si dovrà previamente controllare, tra i
creditori chirografari, chi è intervenuto tempestivamente e chi tardivamente (v. infra) , anteponendo
i primi rispetto a questi ultimi, posto che il processo esecutivo attribuisce rilevanza, ai fini della
distribuzione, al momento in cui i singoli creditori chirografari intervengono, ovvero, in caso di
riunione di procedure, al momento in cui viene disposta la riunione.
In particolare, se la tardività dell’intervento non nuoce ai creditori il cui credito sia assistito da
ipoteca o privilegio, essa invece pregiudica i creditori chirografari (pignoranti successivi o
intervenuti), i quali, per il solo fatto di essere tardivi, dovranno essere soddisfatti solo dopo
l’integrale pagamento dei creditori chirografari che siano intervenuti tempestivamente.
Per stabilire se un creditore sia da considerarsi tempestivo o tardivo occorre verificare se egli sia
intervenuto prima o dopo la prima udienza fissata per l’autorizzazione alla vendita (art. 563 c.p.c.),
ossia l’udienza in cui sia stata pronunciata la prima ordinanza di vendita per quel bene, anche se
poi l’asta fissata sia andata deserta e siano state pronunciate successivamente altre ordinanze di
vendita.
Ove sia stata pronunciata ordinanza di vendita solo relativamente ad alcuni dei beni compresi nella
procedura, l’intervento successivo sarà tardivo rispetto ai beni compresi nell’ordinanza, ma
tempestivo per i beni per i quali non sia stata ancora fissata la vendita.
Nel caso di più procedure riunite, la tempestività dovrà essere verificata con riferimento alla prima
ordinanza di vendita pronunciata per quei beni, anche se emessa prima della riunione: in sostanza,
deve procedersi come se la riunione fosse già avvenuta sin dal primo momento.
Ciò posto, anche per quanto riguarda i chirografari tempestivi occorre determinare i singoli crediti
in modo analitico e per singole voci.
Se la somma da distribuire è sufficiente a soddisfarli tutti, nulla quaestio. In caso contrario,
occorrerà procedere ad una ripartizione proporzionale, che può avvenire nel modo seguente:
-
si sommano tutti i crediti vantati dai chirografari tempestivi;
-
si divide la somma da distribuire per il loro totale, ottenendo il coefficiente di riparto;
-
si moltiplicano i singoli crediti per tale coefficiente, ottenendo così gli importi da ripartire
singolarmente, la cui somma dovrà corrispondenti al residuo da ripartire.
Una verifica particolarmente importante che il delegato deve condurre al momento della
predisposizione del progetto di distribuzione, attiene alla presenza di creditori intervenuti non
muniti di titolo esecutivo, i cui crediti siano stati in tutto o in parte disconosciuti dal debitore.
L’art. 499, c.p.c., infatti, prevede un’udienza di verifica dei crediti per i quali ha avuto luogo
esempio il credito dell’avvocato o altro professionista, in sé privilegiato ex art. 2751 bis n. 2, c.c., che abbia assistito
durante la procedura il debitore esecutato.
31
l’intervento in assenza di titolo esecutivo, nel corso della quale, se i creditori hanno titolo esecutivo
(ovvero se il credito è riconosciuto dal debitore nelle forme previste dall’art. 499, comma 6, c.p.c.) il
G.E. dispone l’inserimento nel progetto di distribuzione e l’immediata attribuzione delle somme; se,
al contrario, come già precisato, essi non dispongono del titolo esecutivo ed il credito non sia stato
riconosciuto dal debitore, il giudice dispone l’accantonamento delle somme relative, assegnando al
creditore un termine finale, che comunque non può superare i tre anni (dalla data in cui viene
emessa l’ordinanza di riparto delle somme spettanti ai creditori muniti di titolo o equiparati), o un
termine inferiore presumibilmente sufficiente per conseguire un titolo esecutivo.
In presenza dunque di creditori intervenuti non muniti di titolo, i cui crediti siano stati in tutto o in
parte disconosciuti dal debitore, la distribuzione resta sospesa in attesa che i suddetti creditori
ottengano il titolo. Si è già detto (v. § 1.3.a) che la prosecuzione del procedimento la distribuzione
ha luogo decorso il termine fissato dal giudice, in ogni caso, ovvero anche prima ove vi sia istanza
di uno dei creditori e tutti gli altri si siano già muniti di titolo esecutivo (art. 510, c.p.c.).
Diversamente, nel caso in cui solo uno dei creditori che abbia ottenuto l’accantonamento si sia
munito di titolo, il procedimento non può proseguire sino a che l’ultimo dei creditori accantonati
abbia ottenuto il titolo.
Il giudice fissa dinanzi a sé un’udienza di comparizione del debitore, del creditore procedente e dei
creditori intervenuti che non siano stati già integralmente soddisfatti e distribuisce la somma
accantonata anche a coloro che nel frattempo si sono muniti di titolo, se del caso previa
predisposizione di un progetto di distribuzione supplementare (che si ritiene possa essere ancora
rimesso al professionista delegato in precedenza nominato).
I creditori che ancora non si siano muniti di titolo nel termine di legge non hanno più alcuna
possibilità di soddisfacimento all’interno del processo esecutivo.
7.2. Collocazione dei creditori chirografari tardivamente intervenuti
Dopo i creditori chirografari tempestivi dovranno essere inseriti i creditori chirografari intervenuti
tardivamente (nonché i creditori ipotecari intervenuti tardivamente per la parte di credito non
garantita ai sensi dell’articolo 2855 c.c. e quelli privilegiati il cui privilegio è inopponibile al creditore
pignorante ex art. 2916, c.c.).
8. L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
Ai sensi degli artt. 596 e 598 c.p.c. (formazione e approvazione del progetto di distribuzione), nel
caso in cui l’ordinanza di vendita delegata lo preveda, tutte le attività che il giudice dell’esecuzione
svolge con riferimento alla formazione e approvazione del progetto di distribuzione sono svolte dal
32
professionista.
Si è già detto che attività preliminare alla formazione del progetto di distribuzione è la richiesta ai
creditori delle note di precisazione del credito per capitale, interessi e spese (comprese le
competenze legali), note che vanno depositate presso lo studio del delegato entro il termine
assegnato dal medesimo nella relativa comunicazione. Ove le note riepilogative non pervengano, il
delegato provvederà d’ufficio secondo le risultanze degli atti di pignoramento ed intervento.
Per quanto concerne la quantificazione delle spese legali, le stesse (indipendentemente dalla
precisazione, o meno, nella nota) vanno liquidate ai sensi dell’art. 91, c.p.c., equiparandosi
l’ordinanza
di
esecutività
del
progetto
di
distribuzione
al
provvedimento
conclusivo
dell’espropriazione stessa.
Il delegato forma dunque il progetto, lo deposita in cancelleria perché possa essere consultato e
fissa l'udienza di comparizione delle parti, nell'ambito della quale, ove non sorgano contestazioni o
comunque si raggiunga l'accordo fra i creditori, egli darà atto a verbale dell'avvenuta approvazione,
ordinando il pagamento delle quote.
L’udienza di cui sopra non è un’udienza in senso tecnico, ma piuttosto un’audizione delle parti che
il professionista compie da sé solo e che può essere sostituita (secondo la prassi di molti Tribunali)
anche dalla comunicazione a mezzo lettera raccomandata della bozza del progetto, con fissazione
di un termine entro cui far pervenire (sempre al professionista delegato) eventuali osservazioni o
contestazioni.
È qui ravvisabile un difetto di coordinamento fra gli artt. 596 e 598 c.p.c. rispetto all’art. 591bis, n.
12) c.p.c., che potrebbe essere risolto nel seguente modo:
-
se non vi sono osservazioni, o comunque risulta l’accordo tra tutte le parti, il delegato disporrà
il pagamento delle quote, trasmettendo alla cancelleria le relative quietanze di pagamento con i
provvedimenti di svincolo delle somme depositate sul libretto (i mandati di pagamento devono
essere comunque sottoscritti dal G.E.);
-
se vi sono osservazioni o contestazioni, il delegato, ove ritenuto, apporterà al progetto le
modifiche e procederà ad una nuova comunicazione alle parti con fissazione di un nuovo
termine per le osservazioni;
-
se, nonostante le osservazioni, il delegato riterrà di lasciare invariato il progetto originario,
ovvero qualora anche dopo le modifiche permanga il dissenso di alcuna delle parti, il progetto
con le relative osservazioni o contestazioni sarà trasmesso al G.E. per gli opportuni
provvedimenti;
-
se il giudice apporterà variazioni al progetto (o inizialmente, o anche in seguito in presenza di
contestazioni) si sostituirà al professionista delegato nelle attività relative alla distribuzione
33
della somma ricavata, provvedendo direttamente agli adempimenti prescritti dalla norme citate
(deposito in cancelleria del progetto modificato, fissazione di nuova udienza, disposizione di
pagamento).
9. BREVI NOTE IN TEMA DI INTERFERENZE TRA FALLIMENTO ED ESECUZIONE
INDIVIDUALE NELLA FASE DELLA RIPARTIZIONE
9.1. Fallimento dell’unico debitore successivamente al pignoramento
Se la procedura esecutiva è stata promossa da un creditore fondiario, o vi è un creditore fondiario
tra quelli intervenuti, la stessa può proseguire (o può essere iniziata) dinanzi al G.E., nonostante il
fallimento del proprio debitore (art. 51, l.f., art. 41, co. 2, T.U.B.).
Se, invece, non è presente un creditore fondiario, il giudice dell’esecuzione procede solo previo
intervento del curatore nell’esecuzione e con richiesta di vendita del bene in sede individuale ex
art. 107, co. 6., l.f. Diversamente il G.E. dichiara improcedibile la procedura, ex art. 51, l.f., pena la
inefficacia di ogni atto di esecuzione nei confronti della massa51.
All’esito della vendita, si pone il problema se detta fase debba essere espletata in ogni caso,
ovvero se il ricavato della vendita debba essere versato alla curatela fallimentare, trattandosi di
ricavato derivante da un immobile di pertinenza del fallimento e, quindi, di massa liquida
immobiliare ex art. 111-ter l.f., dichiarandosi improcedibile la procedura all’atto della emanazione
del decreto di trasferimento52, ovvero se persista l’onere per il professionista delegato di procedere
alla redazione del progetto. In questo caso il progetto dovrebbe riguardare unicamente
l’appostazione delle spese prededucibili (in sede fallimentare) sostenute dopo il subentro del
curatore al creditore procedente ex art. 107 l.f. (spese dell’avvocato, pubblicità, aggiornamento
perizia, custodia e vendita delegata), posto che la graduazione delle ulteriori spese deve avvenire
in sede di riparto fallimentare. Premesso che tali spese sono spese prededucibili e che anche le
spese prededucibili vanno collocate in sede di riparto, salva l’ipotesi di cui all’art. 111-bis, comma
3, l.f.,, ed eventualmente insinuate al passivo in caso di contestazione 53. Tuttavia si ritiene che la
liquidazione delle stesse spese possa avvenire da parte del G.E.54, senza che in questo caso si
proceda propriamente alla redazione di un progetto di distribuzione. Il professionista delegato
dovrà chiedere, in questo caso, la liquidazione dei suoi compensi e dovrà riversare l’intero ricavato
alla procedura fallimentare, chiedendo l’emissione del decreto di prelievo al Giudice Delegato per il
51
PALUCHOWSKI, op. ult. cit.,72.
LICCARDO - FEDERICO, Il nuovo diritto fallimentare, Bologna, 2007, II, 1794.
53
Cass., Sez. I, 11.6. 2007, n. 13663.
54
PALUCHOWSKI, op. ult. cit., 73.
52
34
pagamento delle proprie spettanze. Presso alcuni tribunali (ad es. quello di Monza), nel caso in cui
vi sia accordo tra il custode e gli organi della procedura fallimentare, si riscontra la prassi di
consentire al professionista delegato (custode) di prelevare dal conto della procedura esecutiva
l’importo delle spese prededucibili liquidate dal G.E., riversando sul conto corrente del fallimento le
somme residue, affinché la loro ripartizione avvenga in sede fallimentare.
9.2. Fallimento di uno dei debitori comproprietari
Nel caso in cui sia elevato pignoramento in danno di più comproprietari del medesimo bene ed
intervenga il fallimento di uno di essi, il G.E. ordinerà comunque la vendita dell’intero nel caso in
cui per il debitore fallito sia presente un creditore fondiario, ovvero se il curatore del fallimento
abbia chiesto al G.E. di provvedere alla vendita anche della quota di pertinenza del fallimento ex
art. 578 c.p.c.
All’esito della vendita e previa richiesta di liquidazione dei propri compensi, il professionista
delegato provvederà a redigere un progetto di distribuzione parziale, attribuendo alla curatela del
fallimento la quota di ricavato corrispondente alla quota immobiliare per la quale il G.E. è stato
delegato alla vendita, e procedendo alla distribuzione relativamente al ricavato spettante al
quotista non fallito.
Quanto alle spese di giustizia, se le stesse debbano gravare sulla sola quota del quotista non
fallito, ovvero su entrambe le quote, si rinvia al paragrafo precedente.
35
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