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Privilegi tributari impazziti - istituto curatori fallimentari

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Privilegi tributari impazziti - istituto curatori fallimentari
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Mercoledì 13 Luglio 2011
DIRITTO E FISCO
MANOVRA CORRETTIVA/ La disposizione interessa anche diritti sorti prima del 6 luglio
Privilegi tributari impazziti
Prelazione estesa a tutti i crediti fiscali. Par condicio ko
E
DI MARCELLO POLLIO
PIETRO PAOLO PAPALEO
C
Le modifiche in tema di privilegi tributari
ART. 2752, COMMA 1, C.C.
oncordati preventivi
PREVIGENTE
VIGENTE
a rischio default dopo
Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti
le modifiche introdotdello Stato per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello
te dalla manovra di
per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche, per Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in
stabilizzazione finanziaria ai
l’imposta regionale sulle attività produttive e per l’imposta materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta
privilegi fiscali. Il dl 98/2011,
locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito
infatti, ha esteso la prelazione
dell’art. 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell’anno in cui delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed
anche a tutti i crediti per sanil concessionario del servizio della riscossione procede o imposta locale sui redditi.
interviene nell’esecuzione e nell’anno precedente.
zioni tributarie e, soprattutto
ha eliminato ogni limite temDECORRENZA/EFFETTI
porale e quantitativo del priA partire dal 6/7/2011 ma con applicazione anche per i crediti sorti anteriormente alla predetta data.
vilegio fiscale previsto dall’art.
Viene esteso il privilegio generale mobiliare anche alle sanzioni tributarie e, per l’attribuzione del privilegio, non è più necessaria
2752 del codice civile. Se ciò non
la tempestività di equitalia nell’insinuazione fallimentare (o nell’intervento in procedura esecutiva individuale).
bastasse, il decreto al fine di
stabilizzare e aumentare il getART. 23, COMMA 40, D.L. 98/2011
tito fiscale ha introdotto anche
una regola di retroattività dei
I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell’esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore alla data
nuovi privilegi a tutti i crediti
di entrata in vigore del presente decreto, possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove norme (…), sono stati
anteposti ai loro crediti nel grado di privilegio, valendosi, in sede di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui
sorti anteriormente al 6 luglio
all’articolo 512 del codice di procedura civile, oppure proponendo l’impugnazione dello stato passivo ai sensi del comma
2011, data di entrata in vigore
3 dell’articolo 98 della legge fallimentare, nei termini di cui all’articolo 99 della stessa legge fallimentare.
del dl 98/2011.
DECORRENZA/EFFETTI
Una manovra di stabilizzazione finanziaria che non porA partire dal 6/7/2011, con riferimento a tutte le procedure esecutive (individuali e concorsuali) pendenti alla predetta data.
terà grandi risultati effettivi
Con particolare riferimento al fallimento, il creditore privilegiato può impugnare i crediti (fiscali) che per effetto delle nuove
di gettito, bensì permetterà di
norme sono stati anteposti al proprio credito. La tutela, che opera tramite l’impugnazione del decreto di esecutività dello stato
passivo, si ritiene sia preclusa in caso di definitività dello stato passivo.
ritenere i crediti per sanzioni
garantiti e quindi «stabilizzaprocedura civile, oppure proti» nel bilancio dello Stato.
richiede più che i debiti trie non al credito per sanzioni,
ponendo l’impugnazione dello
Le novità sono contenute
butari «siano iscritti nei ruoli
che pertanto continueranno ad
stato passivo ai sensi del comnell’art. 23 (in tema di «Norme
resi esecutivi nell’anno in cui
avere natura chirografaria.
ma 3 dell’articolo 98 della legin materia tributaria»: commi
il concessionario del servizio
ge fallimentare, nei termini di
37 ss.) della manovra, con
di riscossione procede o interI crediti per le imposte
cui all’articolo 99 della stessa
l’intento di avvantaggiare il
viene nell’esecuzione e nell’ansui redditi immobiliari
legge fallimentare.
fisco nelle procedure esecutive
no precedente».
La manovra ha abrogato
Nel fallimento, quindi, i
(individuali e concorsuali), di
Quindi cambia (non solo
l’art. 2771 c.c., disposizione
creditori privilegiati diverfatto, però rendendo del tutto
l’estensione ma) anche il preresiduale che, in termini apranno concorrenti con il fisco
inoperativa la transazione fisupposto per l’attribuzione del
plicativi, tutela(va) i crediti
e quelli chirografari saranno
scale da poco introdotta nella
privilegio fiscale, con evidenti
per imposte dirette, ma limiulteriormente penalizzati dallegge fallimentare e minando
ricadute (e semplificazioni pro
tatamente all’imposta afferenle sanzioni ora garantite dal
la par condicio creditorum, che
fi sco) sul fronte dell’accertate ai redditi immobiliari e ai
privilegio.
ora deve essere completamenmento dei crediti tributari in
loro frutti, che non trovavano
La norma introdotta desta
te rivista a seguito dell’impatsede fallimentare. Nel sistema
copertura nella tutela ex artigrande incertezza applicativa
to che le nuove disposizioni
previgente, infatti, il privilegio
colo 2752, attraverso l’attribue deve essere coordinata con
determinano.
veniva riconosciuto soltanto
zione di un privilegio speciale
le regole endo concorsuali in
I concordati preventivi e gli
alle imposte iscritte nei ruoli
immobiliare e/o mobiliare, a
tema di formazione e opposiaccordi di ristrutturazione dei
resi esecutivi nell’anno in cui
condizione che (i detti crediti)
zione allo stato passivo.
debiti che attendono la votaEquitalia si insinuava al pasfossero siano iscritti nei ruoli
La legge fallimentare, infatzione dei creditori, infatti, dosivo, e nell’anno precedente,
resi esecutivi nell’anno in cui
ti, prevede che (i) lo stato passivranno essere rivisti e probasubordinando così il riconosciil concessionario del servizio di
vo (formato dal curatore) venga
bilmente le aziende che hanno
mento del privilegio alla «temriscossione procede o interviereso esecutivo dal giudice delepresentato le proposte ai crepestività» con cui il concessione nell’esecuzione e nell’anno
gato con decreditori saranno
nario della
precedente.
to depositato
destinate al
riscossione si
Ta l e t u t e Equitalia
nella
fase
Il
curatore,
nelle
more
in cancelleria
fallimento, con
insinuava al
la residuale
dell’insinuazione dovrà
della esecutività e del(art. 96); (ii) il
addio all’aupassivo falliè stata così
solamente provare che
la cristallizzazione deldecreto di esespicata utilità
mentare.
espunta peri crediti tributari per i
lo stato passivo, sarà
cutività dello
dei nuovi istiOra, per
ché ritenuta
stato passivo,
tuti concorsuaeffetto delle
evidentemente
quali chiede il priviletenuto ad applicare
dopo il deposili introdotti
nuove regole,
superflua.
gio siano stati
le nuove disposizioni
to, venga imdal legislatore
Equitalia
in
iscritti a ruolo
della manovra
mediatamente
appena 5 anni
fase dell’inLe consecomunicato dal
fa.
sinuazione
guenze nel
fallimento e la lesione della
curatore a tutti di creditori (art.
dovrà solamente provare che
par condicio
97); (iii) ciascun creditore, entro
I crediti per tributi direti crediti tributari (comprese
Le nuove disposizioni si
30 giorni dalla ricevimento delti e indiretti
le sanzioni) per i quali chiede
applicano anche ai crediti trila comunicazione (articolo 99),
Ai sensi del nuovo comma 1
l’ammissione al privilegio siabutari sorti prima del 6 luglio
possa (ai fini che qui interessadell’articolo 2752 del codice cino stati iscritti a ruolo e che la
2011.
no) impugnare tale decreto per
vile hanno privilegio generale
relativa cartella di pagamento
Il comma 40 del dl 98 precontestare la insinuazione di
sui mobili del debitore i credisia stata (previamente) notivede, inoltre, che i titolari di
un creditore concorrente, la
ti dello Stato per le imposte e
ficata al fallito o al curatore,
crediti privilegiati, intervenucui domanda sia stata accolta
le sanzioni dovute secondo le
indipendentemente dal moti nell’esecuzione o ammessi
(art. 98).
norme in materia di Irpef, Irmento in cui il ruolo è stato
al passivo fallimentare anLa nuova disposizione, che
peg, Ires, Irap e imposte locali
reso esecutivo.
teriormente al 6 luglio 2011,
si applica alle nuove insinuasui redditi.
Le nuove modifiche non impossono contestare i crediti
zioni, è destinata ad operare
La nuova disposizione genepattano sui crediti per tributi
(fi scali) che, per effetto delle
anche per quelle «in corso di
ralizza l’attribuzione del prilocali (propriamente Ici, Tarnuove norme, sono stati antevalutazione» da parte del cuvilegio a tutte le imposta erasu, Tia ecc..) ai quali, pertanto,
posti ai loro crediti nel grado
ratore alla data del 6 luglio
riali, ne estende l’applicazione
continua ad applicarsi l’ultimo
di privilegio, valendosi, in sede
2011. Anzi la tutela accordaanche alle sanzioni tributarie
comma dell’art. 2752 c.c., con
di distribuzione della somma
ta dal dl 98 agli altri titolari
(prima della modifica soltanto
conseguente riconoscimento
ricavata, del rimedio di cui
di crediti privilegiati sembra
le sanzioni Iva godevano del
del privilegio generale mobiliaall’articolo 512 del codice di
operare proprio in quest’ultiprivilegio) e, soprattutto, non
re al solo credito per imposta
ma fattispecie.
In pratica pare che il curatore, nelle more della esecutività
e cristallizzazione dello stato
passivo, debba applicare le
nuove disposizione e, ad esempio, trattare come privilegiato
le sanzioni tributarie (per le
quali Equitalia si è insinuata). Ovviamente, però, il curatore non può mai riconoscere
un privilegio non richiesto e
quindi se la domanda del concessionario è «vecchio stile»,
ovvero al chirografo per le
sanzioni, l’ammissione dovrà
essere conforme. Se per effetto
di tale trattamento altri creditori privilegiati vengono post
posti al fisco, i primi possono
opporsi, impugnando lo stato
passivo e sempreché quest’ultimo non si sia cristallizzato.
L’opposizione dei creditori è
un atto dovuto perché il creditore non può chiedere una
ammissione diversa dalla sua
stessa domanda.
L’impatto sugli strumenti
anti crisi alternativi al fallimento
L’ampliamento dei privilegi fiscali condiziona anche la
fruibilità degli strumenti per
la soluzione della crisi con
stralcio di debiti, alternativi
al fallimento.
L’attribuzione ex lege del privilegio a tutte le sanzioni tributarie (restano escluse le sole
sanzioni sui tributi locali che
conservano natura chirografaria), infatti, aumenta il «peso»
del Fisco nella composizione
concordataria (stragiudiziale
o giudiziale) dell’insolvenza
(accordi di ristrutturazione e
concordato preventivo), richiedendo l’impiego di maggiori risorse finanziarie da destinare
al creditore erariale (privilegiato) per ottenere l’assenso
alla ristrutturazione; assenso
che nel concordato preventivo viene sempre negato se la
proposta di pagamento non è
veicolata tramite transazione
fiscale. In particolare, l’applicazione delle nuove regole
anche ai crediti tributari sorti prima del 6/7/2011 infi cia
la fattibilità e validazione del
processi di ristrutturazione
in corso di perfezionamento
e in particolare le proposte di
concordato preventivo che alla
data di entrata in vigore delle
nuove norme non sono state
ancora votate dai creditori.
Per tali procedure, infatti, il
piano di soluzione della crisi
deve essere modificato anche
consistentemente e le percentuali offerte in pagamento ai
creditori possono variare signifi cativamente, cosicché la
proposta potrebbe non ricevere il gradimento e dunque
precipitare verso il fallimento
dell’impresa, che è risaputo
non ha dimostrato di potere
mantenere in vita le aziende
in crisi.
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