Privilegi tributari impazziti - istituto curatori fallimentari
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Privilegi tributari impazziti - istituto curatori fallimentari
26 Mercoledì 13 Luglio 2011 DIRITTO E FISCO MANOVRA CORRETTIVA/ La disposizione interessa anche diritti sorti prima del 6 luglio Privilegi tributari impazziti Prelazione estesa a tutti i crediti fiscali. Par condicio ko E DI MARCELLO POLLIO PIETRO PAOLO PAPALEO C Le modifiche in tema di privilegi tributari ART. 2752, COMMA 1, C.C. oncordati preventivi PREVIGENTE VIGENTE a rischio default dopo Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti le modifiche introdotdello Stato per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello te dalla manovra di per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche, per Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in stabilizzazione finanziaria ai l’imposta regionale sulle attività produttive e per l’imposta materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta privilegi fiscali. Il dl 98/2011, locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito infatti, ha esteso la prelazione dell’art. 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell’anno in cui delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed anche a tutti i crediti per sanil concessionario del servizio della riscossione procede o imposta locale sui redditi. interviene nell’esecuzione e nell’anno precedente. zioni tributarie e, soprattutto ha eliminato ogni limite temDECORRENZA/EFFETTI porale e quantitativo del priA partire dal 6/7/2011 ma con applicazione anche per i crediti sorti anteriormente alla predetta data. vilegio fiscale previsto dall’art. Viene esteso il privilegio generale mobiliare anche alle sanzioni tributarie e, per l’attribuzione del privilegio, non è più necessaria 2752 del codice civile. Se ciò non la tempestività di equitalia nell’insinuazione fallimentare (o nell’intervento in procedura esecutiva individuale). bastasse, il decreto al fine di stabilizzare e aumentare il getART. 23, COMMA 40, D.L. 98/2011 tito fiscale ha introdotto anche una regola di retroattività dei I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell’esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore alla data nuovi privilegi a tutti i crediti di entrata in vigore del presente decreto, possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove norme (…), sono stati anteposti ai loro crediti nel grado di privilegio, valendosi, in sede di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui sorti anteriormente al 6 luglio all’articolo 512 del codice di procedura civile, oppure proponendo l’impugnazione dello stato passivo ai sensi del comma 2011, data di entrata in vigore 3 dell’articolo 98 della legge fallimentare, nei termini di cui all’articolo 99 della stessa legge fallimentare. del dl 98/2011. DECORRENZA/EFFETTI Una manovra di stabilizzazione finanziaria che non porA partire dal 6/7/2011, con riferimento a tutte le procedure esecutive (individuali e concorsuali) pendenti alla predetta data. terà grandi risultati effettivi Con particolare riferimento al fallimento, il creditore privilegiato può impugnare i crediti (fiscali) che per effetto delle nuove di gettito, bensì permetterà di norme sono stati anteposti al proprio credito. La tutela, che opera tramite l’impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo, si ritiene sia preclusa in caso di definitività dello stato passivo. ritenere i crediti per sanzioni garantiti e quindi «stabilizzaprocedura civile, oppure proti» nel bilancio dello Stato. richiede più che i debiti trie non al credito per sanzioni, ponendo l’impugnazione dello Le novità sono contenute butari «siano iscritti nei ruoli che pertanto continueranno ad stato passivo ai sensi del comnell’art. 23 (in tema di «Norme resi esecutivi nell’anno in cui avere natura chirografaria. ma 3 dell’articolo 98 della legin materia tributaria»: commi il concessionario del servizio ge fallimentare, nei termini di 37 ss.) della manovra, con di riscossione procede o interI crediti per le imposte cui all’articolo 99 della stessa l’intento di avvantaggiare il viene nell’esecuzione e nell’ansui redditi immobiliari legge fallimentare. fisco nelle procedure esecutive no precedente». La manovra ha abrogato Nel fallimento, quindi, i (individuali e concorsuali), di Quindi cambia (non solo l’art. 2771 c.c., disposizione creditori privilegiati diverfatto, però rendendo del tutto l’estensione ma) anche il preresiduale che, in termini apranno concorrenti con il fisco inoperativa la transazione fisupposto per l’attribuzione del plicativi, tutela(va) i crediti e quelli chirografari saranno scale da poco introdotta nella privilegio fiscale, con evidenti per imposte dirette, ma limiulteriormente penalizzati dallegge fallimentare e minando ricadute (e semplificazioni pro tatamente all’imposta afferenle sanzioni ora garantite dal la par condicio creditorum, che fi sco) sul fronte dell’accertate ai redditi immobiliari e ai privilegio. ora deve essere completamenmento dei crediti tributari in loro frutti, che non trovavano La norma introdotta desta te rivista a seguito dell’impatsede fallimentare. Nel sistema copertura nella tutela ex artigrande incertezza applicativa to che le nuove disposizioni previgente, infatti, il privilegio colo 2752, attraverso l’attribue deve essere coordinata con determinano. veniva riconosciuto soltanto zione di un privilegio speciale le regole endo concorsuali in I concordati preventivi e gli alle imposte iscritte nei ruoli immobiliare e/o mobiliare, a tema di formazione e opposiaccordi di ristrutturazione dei resi esecutivi nell’anno in cui condizione che (i detti crediti) zione allo stato passivo. debiti che attendono la votaEquitalia si insinuava al pasfossero siano iscritti nei ruoli La legge fallimentare, infatzione dei creditori, infatti, dosivo, e nell’anno precedente, resi esecutivi nell’anno in cui ti, prevede che (i) lo stato passivranno essere rivisti e probasubordinando così il riconosciil concessionario del servizio di vo (formato dal curatore) venga bilmente le aziende che hanno mento del privilegio alla «temriscossione procede o interviereso esecutivo dal giudice delepresentato le proposte ai crepestività» con cui il concessione nell’esecuzione e nell’anno gato con decreditori saranno nario della precedente. to depositato destinate al riscossione si Ta l e t u t e Equitalia nella fase Il curatore, nelle more in cancelleria fallimento, con insinuava al la residuale dell’insinuazione dovrà della esecutività e del(art. 96); (ii) il addio all’aupassivo falliè stata così solamente provare che la cristallizzazione deldecreto di esespicata utilità mentare. espunta peri crediti tributari per i lo stato passivo, sarà cutività dello dei nuovi istiOra, per ché ritenuta stato passivo, tuti concorsuaeffetto delle evidentemente quali chiede il priviletenuto ad applicare dopo il deposili introdotti nuove regole, superflua. gio siano stati le nuove disposizioni to, venga imdal legislatore Equitalia in iscritti a ruolo della manovra mediatamente appena 5 anni fase dell’inLe consecomunicato dal fa. sinuazione guenze nel fallimento e la lesione della curatore a tutti di creditori (art. dovrà solamente provare che par condicio 97); (iii) ciascun creditore, entro I crediti per tributi direti crediti tributari (comprese Le nuove disposizioni si 30 giorni dalla ricevimento delti e indiretti le sanzioni) per i quali chiede applicano anche ai crediti trila comunicazione (articolo 99), Ai sensi del nuovo comma 1 l’ammissione al privilegio siabutari sorti prima del 6 luglio possa (ai fini che qui interessadell’articolo 2752 del codice cino stati iscritti a ruolo e che la 2011. no) impugnare tale decreto per vile hanno privilegio generale relativa cartella di pagamento Il comma 40 del dl 98 precontestare la insinuazione di sui mobili del debitore i credisia stata (previamente) notivede, inoltre, che i titolari di un creditore concorrente, la ti dello Stato per le imposte e ficata al fallito o al curatore, crediti privilegiati, intervenucui domanda sia stata accolta le sanzioni dovute secondo le indipendentemente dal moti nell’esecuzione o ammessi (art. 98). norme in materia di Irpef, Irmento in cui il ruolo è stato al passivo fallimentare anLa nuova disposizione, che peg, Ires, Irap e imposte locali reso esecutivo. teriormente al 6 luglio 2011, si applica alle nuove insinuasui redditi. Le nuove modifiche non impossono contestare i crediti zioni, è destinata ad operare La nuova disposizione genepattano sui crediti per tributi (fi scali) che, per effetto delle anche per quelle «in corso di ralizza l’attribuzione del prilocali (propriamente Ici, Tarnuove norme, sono stati antevalutazione» da parte del cuvilegio a tutte le imposta erasu, Tia ecc..) ai quali, pertanto, posti ai loro crediti nel grado ratore alla data del 6 luglio riali, ne estende l’applicazione continua ad applicarsi l’ultimo di privilegio, valendosi, in sede 2011. Anzi la tutela accordaanche alle sanzioni tributarie comma dell’art. 2752 c.c., con di distribuzione della somma ta dal dl 98 agli altri titolari (prima della modifica soltanto conseguente riconoscimento ricavata, del rimedio di cui di crediti privilegiati sembra le sanzioni Iva godevano del del privilegio generale mobiliaall’articolo 512 del codice di operare proprio in quest’ultiprivilegio) e, soprattutto, non re al solo credito per imposta ma fattispecie. In pratica pare che il curatore, nelle more della esecutività e cristallizzazione dello stato passivo, debba applicare le nuove disposizione e, ad esempio, trattare come privilegiato le sanzioni tributarie (per le quali Equitalia si è insinuata). Ovviamente, però, il curatore non può mai riconoscere un privilegio non richiesto e quindi se la domanda del concessionario è «vecchio stile», ovvero al chirografo per le sanzioni, l’ammissione dovrà essere conforme. Se per effetto di tale trattamento altri creditori privilegiati vengono post posti al fisco, i primi possono opporsi, impugnando lo stato passivo e sempreché quest’ultimo non si sia cristallizzato. L’opposizione dei creditori è un atto dovuto perché il creditore non può chiedere una ammissione diversa dalla sua stessa domanda. L’impatto sugli strumenti anti crisi alternativi al fallimento L’ampliamento dei privilegi fiscali condiziona anche la fruibilità degli strumenti per la soluzione della crisi con stralcio di debiti, alternativi al fallimento. L’attribuzione ex lege del privilegio a tutte le sanzioni tributarie (restano escluse le sole sanzioni sui tributi locali che conservano natura chirografaria), infatti, aumenta il «peso» del Fisco nella composizione concordataria (stragiudiziale o giudiziale) dell’insolvenza (accordi di ristrutturazione e concordato preventivo), richiedendo l’impiego di maggiori risorse finanziarie da destinare al creditore erariale (privilegiato) per ottenere l’assenso alla ristrutturazione; assenso che nel concordato preventivo viene sempre negato se la proposta di pagamento non è veicolata tramite transazione fiscale. In particolare, l’applicazione delle nuove regole anche ai crediti tributari sorti prima del 6/7/2011 infi cia la fattibilità e validazione del processi di ristrutturazione in corso di perfezionamento e in particolare le proposte di concordato preventivo che alla data di entrata in vigore delle nuove norme non sono state ancora votate dai creditori. Per tali procedure, infatti, il piano di soluzione della crisi deve essere modificato anche consistentemente e le percentuali offerte in pagamento ai creditori possono variare signifi cativamente, cosicché la proposta potrebbe non ricevere il gradimento e dunque precipitare verso il fallimento dell’impresa, che è risaputo non ha dimostrato di potere mantenere in vita le aziende in crisi. ©Riproduzione riservata