Comments
Description
Transcript
coppa provinciale coni
COPPA PROVINCIALE C.O.N.I. Il Comitato Provinciale FIGC di Piacenza, su autorizzazione CRER, organizza per la Stagione Sportiva 20042005 una Coppa provinciale patrocinata dal C.O.N.I. – Comitato Provinciale di Piacenza. La manifestazione è indetta anche per determinare, in modo sportivo, la squadra da indicarsi al CRER quale candidata all’inclusione nel Campionato di 2a Cat. per la stagione successiva nel caso si verificassero disponibilità di posti per “vuoti” di organico. La Coppa si svolgerà secondo il seguente REGOLAMENTO: ART. 1 – PARTECIPAZIONE DELLE SQUADRE La Coppa è riservata alle squadre iscritte al Campionato Prov.le di 3a Cat. per la stagione in corso. La partecipazione non è obbligatoria ma ad invito da parte di codesto Comitato Prov.le il quale, per motivi tecnici, organizzativi e disciplinari deciderà annualmente il numero delle squadre partecipanti. La suddetta Coppa non conferisce alcun titolo sportivo. ART. 2 – PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI Alle gare di Coppa CONI possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società, senza alcuna limitazione di impiego, in relazione all’età massima. Si precisa che le modalità e le condizioni sono analoghe a quelle previste per le gare di Campionato. L’inosservanza delle norme di cui al precedente comma, comporterà, per le Società inadempienti, la sanzione della perdita della gara (art.7 C.G.S.). ART. 3 – SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI Nel corso delle gare di Coppa CONI è consentita la sostituzione di 5 (cinque) calciatori secondo le norme vigenti. ART. 4 – DISCIPLINA SPORTIVA La disciplina è demandata agli Organi disciplinari del Comitato di Piacenza. Le squalifiche ai giocatori per “giornate di gare” vengono scontate nello stesso torneo e non interferiscono con le sanzioni di Campionato. Le squalifiche ai giocatori “a tempo”, comminate per fatti di particolare rilevanza, avranno effetto immediato e colpiranno qualsiasi attività della Stagione in corso ed, eventualmente, delle successive secondo le regole generali di disciplina. Le sanzioni disciplinari inflitte a Dirigenti e Allenatori comporteranno l’inibizione allo svolgimento della relativa attività senza distinzione alcuna fra Campionato, Coppa o Tornei. Le decisioni di carattere tecnico, adottate dal G.S. in relazione al risultato della gara, sono inappellabili. I provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinnanzi alla Commissione Disciplinare del CRER. ART. 5 – NORME DI SVOLGIMENTO La manifestazione si svolgerà con la formula della “eliminazione diretta” con gare (2 tempi di 45’) di andata e ritorno secondo un calendario prefissato, mediante un tabellone, composto all’inizio del torneo. Per determinare la squadra vincente si terrà conto del maggior numero di reti segnate nel corso delle due gare; in caso di parità di reti segnate sarà attribuito valore doppio a quelle segnate in trasferta; qualora risultasse ulteriore parità, l’arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. Se al termine del 1° turno le squadre qualificate non fossero sufficienti a completare il tabellone del 2° turno, si procederà al ripescaggio di una o più squadre tra le non qualificate secondo i seguenti criteri: miglior punteggio realizzato nei due incontri miglior differenza reti nei due incontri maggior numero di reti realizzate maggior numero di reti realizzate in trasferta sorteggio Se a causa di avversità meteorologiche i campi fossero ritenuti impraticabili, sarà facoltà di questo Comitato ridisegnare i calendari in base alle sopravvenute esigenze; tuttavia se per qualsiasi motivo le gare non venissero disputate ed un loro rinvio creasse intralcio al prosieguo del torneo, codesto Comitato si riserva di poter escludere una o più squadre dalla manifestazione o anche di annullare la stessa per la stagione sportiva in corso. ART. 6 – FINALE La gara di finale sarà disputata con una unica partita in campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, SI PASSERA’ DIRETTAMENTE ALL’EFFETTUAZIONE DEI CALCI DI RIGORE secondo le modalità vigenti. ART. 7 – APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso richiamo agli articoli delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva e del regolamento della L.N. D. Il Presidente (Avv. Comm. Mario Montermini Bolla)