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Assistenza economica - C.I.S.S.A.
ASSISTENZA ECONOMICA DEFINIZIONE ED OBIETTIVI DEL SERVIZIO L’intervento di aiuto economico ai singoli e ai nuclei in difficoltà deve essere considerato uno strumento, che si integra con altri strumenti di aiuto (sociali, socio-sanitari ecc.), rivolto alla prevenzione primaria e secondaria degli stati di malessere e disagio. E’ un intervento attuato dal servizio sociale finalizzato allo sviluppo, al mantenimento, al recupero dell’autonomia economica, sociale, psicologica e culturale della persona o del nucleo in difficoltà e deve essere attuato in termini di professionalità, di discrezionalità e di autonomia. Vengono individuate tre grandi tipologie di intervento economico: - contributi in base al criterio di minimo vitale (A - B - C); - contributi in base al criterio di minimo alimentare (D); - contributi straordinari (E). A - CONTRIBUTI EROGATI IN BASE AL CRITERIO DI MINIMO VITALE Il minimo vitale riguarda le necessità primarie che consentono di condurre un’esistenza dignitosa. Gli elementi che lo compongono comprendono una quota base che si riferisce alle spese relative a: alimentazione, abbigliamento, spese generali, vita di relazioni. Il Minimo Vitale è corrispondente al minimo pensionistico INPS come quota base per il primo destinatario, automaticamente adeguato, all’inizio di ogni anno, a decorrere dalla data di approvazione del presente piano. Per ogni altro componente del nucleo si calcola: - il 70% della quota base per il primo; - il 40% della quota base per gli altri. Le spese di affitto sono calcolate sulla base del canone realmente corrisposto sino al massimale di £. 250.000 e le spese di riscaldamento sino ad un massimo di £. 100.000 per l’anno 1997. Tali cifre vengono annualmente rivalutate in base alla variazione dell’indice ISTAT (per le spese di affitto, l’indice ISTAT è quello del canone di locazione di cui alla Legge 392/1978). Qualora l’utente paghi un mutuo per l’alloggio in cui vive, nel conteggio viene calcolato con le stesse modalità dell’affitto ( £. 250.000). DESTINATARI DELL’INTERVENTO a) b) - Persone di età superiore ai 65 anni; Persone che presentino un’invalidità pari o superiore al 74%; c) d) - e) - Invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%, sino al 12 marzo 1992, data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 2 del D.lg. 509/88; Persone che avendo presentato domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile, in attesa della visita da parte della Commissione, siano dichiarate dal medico di famiglia totalmente e permanentemente inabili al lavoro e persone che ottenuto il riconoscimento da parte della Commissione Invalidi Civili siano in attesa della pensione di invalidità e/o dell’assegno di accompagnamento. Sono previsti due tipi di intervento sino all’effettiva erogazione della pensione e/o dell’assegno di accompagnamento: 1. erogazione del contributo di minimo vitale, sino alla liquidazione della pensione di invalidità o dell’assegno di accompagnamento, a titolo di prestito, recuperabile da parte del Consorzio. In questo caso l’utente, anziano o inabile, (ove questi sia formalmente interdetto, il tutore), sottoscrive un impegno a restituire la somma anticipatagli non appena verrà liquidata la pensione di invalidità o l’assegno di accompagnamento; 2. erogazione di un contributo pari alla differenza tra il minimo vitale e il reddito della persona o del nucleo, maggiorato della pensione di invalidità o dell’assegno di accompagnamento di futura fruizione. Minori con handicap (fino a che non raggiungano i diciott’anni e non Maturino il diritto alla pensione di invalidità civile). MOTIVI DI ESCLUSIONE - Reddito superiore al Minimo Vitale; Proprietà di beni immobili (salvo il caso dell’allogg io abitato dal nucleo stesso escluse le abitazioni di cui alle categorie A1, A7, A8); Proprietà di autovetture superiori a 1600 cc. immatricolate negli ultimi 2 anni; Esistenza di persone tenute agli alimenti (ex art. 433 C.C.) e che di fatto vi provvedano. E’ comunque fatto obbligo ai servizi sociali di esperire tutti i tentativi per l’acquisizione del contributo dei parenti a favore del congiunto, fatta salva l’impossibilità da parte dell’Ente Pubblico di promuovere eventuali azioni legali nei confronti d ei parenti che non ottemperano l’obbligo dovuto. DURATA DELL’EROGAZIONE Continuativa con revisione periodica almeno annuale. ENTITA’ Il contributo è erogato nella misura della differenza tra il Minimo Vitale, calcolato come previsto in precedenza e il reddito dell’utente, maggiorato eventualmente del contributo dei parenti tenuti agli alimenti. Il contributo da erogare non può superare per l’anno 1997 e sino a successiva altra determinazione la somma di £. 1 milione mensili. B- CONTRIBUTI EROGATI IN BASE AL CRITERIO DEL MINIMO VITALE TEMPORANEAMENTE A SPECIFICHE CATEGORIE DI UTENTI Il Minimo Vitale in questo caso è così determinato: - quota base pari all’importo della pensione sociale per il primo destinatario; - maggiorazione del 10% della quota base per ogni altro famigliare a carico. Le spese relative all’affitto sono calcolate sulla base del canone realmente corrisposto sino ad un massimale di £. 250.000 per l’anno 1997 (cifra annualmente rivalutata in base alla variazione dell’indice ISTAT del canone di locazione, di cui alla Legge n. 392/1978). DESTINATARI DELL’INTERVENTO 1) Gestanti per gli ultimi due mesi di gestazione e, inoltre, per il precedente periodo di gestazione, se si siano trovate nell’impossibilità di sv olgere attività lavorativa, e madri per i primi tre mesi dopo il parto; 2) Minori a carico di gestante o puerpera fino all’adempimento dell’obbligo scolastico per lo stesso periodo di cui al punto precedente; a favore dell’ultimo nato il contributo è previsto fino al compimento del 1° anno di vita, per far fronte all’onere economico che deriva dalla particolare alimentazione, dai prodotti di igiene personale e dal vestiario; 3) Persone o nuclei “a rischio”. Vengono considerati a rischio di emarginazione persone o nuclei familiari in situazione di grave disagio sociale, tale da richiedere un intervento globale dei servizi sociali e un progetto preciso finalizzato alla prevenzione o al recupero e da attuare in un arco di tempo determinato. Per grave disagio si intende: - il mutamento repentino da una condizione di stabilità economica ad una di grave dissesto; il perdurare di condizioni socio-economiche gravemente disagiate, conseguenti ad una condizione di disadattamento non modificabile in breve tempo, per incuria degli adulti componenti il nucleo; l’esistenza di condizioni di grave emarginazione sociale, determinate da cause soggettive e oggettive che richiedono, per l’attuazione di un progetto di reinserimento sociale, un periodo di totale presa in carico dei soggetti, per soddisfare l’esigenze materiali di vita e/o acquisire un livello scolastico o professionale che li renda in grado di raggiungere l’indipendenza economica. Delimitato in questo modo il campo di intervento con servizi di assistenza economica e nell’area di rischio di emarginazione, occorre evidenziare che la loro efficacia è legata alla compresenza di altri elementi, in mancanza dei quali è vanificato lo scopo dell’intervento economico. Tali elementi sono: - l’impegno verifi cato del soggetto, cui l’intervento è diretto, a collaborare al progetto predisposto dal Servizio Sociale per il suo caso e finalizzato alla sua autonomia sociale ed economica; l’assunzione da parte del Servizio Sociale del caso sulla base del progetto glo bale, che preveda il ricorso a tutti gli interventi richiesti per l’autonomia della persona o del nucleo preso in carico (casa, reinserimento lavorativo, acquisizione dei diritti pensionistici, inserimento scolastico, ecc.). Tale progetto deve contenere la specificazione degli interventi e delle risorse da mettere in atto per superare la condizione in cui l’utente si trova. Quanto previsto dal progetto deve essere realizzato entro un arco di tempo definito, oltre il quale si presume inefficace, e la prestazione a carattere economico deve perciò essere interrotta. Tra le persone e i nuclei a rischio sono incluse: a) b) c) d) e) f) g) h) genitori separati, anche di fatto, con figli a carico di età inferiore all’obbligo scolastico, che non abbiano sostentamento alcuno per mancanza di lavoro o contributo adeguato del coniuge o possibilità di appoggi familiari, per il periodo immediatamente successivo alla separazione; genitori nubili o celibi soli con figli a carico di età inferiore all’obbligo scolastico, privi di autonomia economica e senza appoggi familiari; vedove e vedovi con figli a carico di età inferiore all’obbligo scolastico, durante il periodo immediatamente successivo alla vedovanza, privi di autonomia economica e senza appoggi familiari; persone che, praticando modalità di vita proprie di gruppi marginali (es.: persone senza fissa dimora) possiedono risorse per poter uscire da tale condizione ed avviarsi all’autonomia, o persone che, trovandosi in gravi difficoltà socio -economiche o psicofisiche, siano in una fase di transizione da un tipo di vita “normale” a un modo di vita proprio dei marginali e che, con adeguato aiuto economico e sociale, possano riequilibrarsi; ex detenuti nel primo periodo dopo la dimissione dal carcere, a fronte di un progetto di reinserimento sociale; famiglie di detenuti, unici portatori di reddito, senza alcun sostegno economico, nel primo periodo di detenzione; minori appartenenti a nuclei familiari, in stato di permanente insufficienza economica e di disorganizzazione, non recuperabili con interventi del Servizio Sociale che si ritiene tuttavia non allontanare per l’esistenza di legami validi; famiglie di persone impossibilitate a svolgere attività lavorativa per ragioni di salute, quando la malattia sia causa della perdita dell’unico reddito. DURATA DELL’EROGAZIONE Il contributo per persone o nuclei a rischio erogato in misura variabile, secondo la proposta dell’Assistente Sociale che ha in carico il caso viene corrisposto per il periodo strettamente necessario per risolvere la situazione che ha determinato la presa in carico e comunque non oltre i periodi sottoindicati: - sei mesi rinnovabili una sola volta per i casi di cui ai punti a) b) c) e) f) h); fino al compimento dell’obbligo scolastico per i mino ri di cui al punto g) e, in via eccezionale per un ulteriore anno, per completare la scuola dell’obbligo; - sei mesi rinnovabili, per i casi di cui al punto d), previa verifica da parte dell’Assistente Sociale allo scadere di ciascun semestre sino al perdurare dello stato di marginalità. Per tutti i casi in cui la durata dell’intervento deve essere definita per periodi superiori ad un anno va prevista una verifica annuale. ENTITA’ L’entità di questo contributo è pari alla differenza tra il reddito accer tato e quanto calcolato in base a quanto precedentemente specificato. C- CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRATIVI AL MINIMO VITALE DESTINATARI DELL’INTERVENTO Beneficiari e motivi di esclusione equivalgono a quelli previsti per il minimo vitale. Il contributo viene erogato nei casi in cui si determinino le seguenti esigenze della persona o del nucleo familiare: a) - necessità di alimentazione particolare a causa di malattie che richiedano diete specifiche e costose, non coperte dal contributo del Servizio Sanitario Nazionale indispensabili per il mantenimento delle condizioni accettabili di salute o per la completa guarigione; b) - necessità di cure ortodontiche e ortottiche per minori, al fine di garantire un normale sviluppo, a solo titolo di prevenzione; c) - miglioramento delle condizioni ambientali attraverso forniture di apparecchi o interventi di manutenzione necessari alla vita domestica (stufe, tinteggiature, installazioni impianti telefonici, ecc.); d) - eventuali spese di frequenza scolastica per minori frequentanti scuole dell’obbligo pubbliche. ENTITA’ Il contributo viene erogato in misura variabile, secondo la proposta dell’assistente sociale che ha in carico il caso ed è corrisposto a fronte di spese opportunamente documentate da preventivi e successive fatture. - Per i casi di cui al punto a) è previsto un contributo mensile al massimo pari al 50% della quota base del Minimo Vitale; - per i casi di cui al punto b): - per le cure ortodontiche è previsto un contributo fino ad un massimo pari alla quota base del Minimo Vitale, una sola volta l’anno, a fronte di certificazione medica corredata, successivamente, da regolare fattura, previa verifica dell’eventuale intervento economico da parte del S.S.N.; - corredata, successivamente, da regolare fattura, previa verifica dell’eventuale intervento economico da parte del S.S.N.; per le cure ortottiche è previsto un contributo fino ad un massimo pari al 50% della quota base del Minimo Vitale, a copertura del solo costo delle lenti, a fronte di certificazione medica, corredata, successivamente, da regolare fattura., previa verifica dell’eventuale intervento economico da parte del S.S.N; per i casi di cui al punto c) è previsto un contributo fino ad un massimo pari alla quota base del MinimoVitale, una sola volta l’anno; per i casi di cui al punto d) è previsto un contributo fino ad un massimo pari alla quota base del Minimo Vitale, una sola volta l’anno. Gli interventi economici integrativi al minimo vitale di cui ai punti a) b) c) d) sono eventualmente cumulabili tra loro. D- CONTRIBUTI ECONOMICI EROGATI IN BASE AL CRITERIO DEL MINIMO ALIMENTARE Il contributo erogato in base al criterio del minimo alimentare comprende le sole spese relative all’alimentazione, sulla base degli alimenti per soddisfare il fabbisogno calorico per fasce di età. Il Minimo Alimentare è così determinato: - per la prima persona componente il nucleo £. 350.000; - per ogni altra persona componente il nucleo il 60% della cifra suddetta. Tali cifre saranno automaticamente adeguate all’inizio di ogni anno, a decorrere dalla data di approvazione del presente Piano, in base alla variazione dell’indice ISTAT specifico per il settore alimentare. DESTINATARI DELL’INTERVENTO Persone di età inferiore ai 65 anni e/o famiglie in temporanea difficoltà economica (es.: disoccupati) per motivi indipendenti dalla loro volontà e comportamento. Non viene corrisposto alcun contributo quando nel nucleo familiare vi sia almeno una persona regolarmente occupata. Vengono tenuti presenti nel calcolo del reddito del nucleo anche i proventi derivanti dallo svolgimento di attività lavorative saltuarie da parte dei suoi componenti; occorre inoltre tenere conto del tenore di vita complessivo del nucleo. Va considerata, solo nel caso di difficoltà a valutare il reddito, in carenza di certificazione oggettiva, con maggiore attenzione la necessità di far fronte alle esigenze alimentari dei minori di anni quindici a carico del nucleo, e ciò quando si ritenga che il mancato intervento può essere per loro pregiudizievole. ENTITA’ Il contributo è uguale all’importo massimo del minimo alimentare calcolato per tutti i componenti del nucleo, secondo quanto sopra specificato, al netto dell’eventuale reddito e degli eventuali contributi dei parenti tenuti agli alimenti. L’entità del contributo è prevista sin o ad un massimo, per l’anno 1997 e sino a successiva altra determinazione in £. 700.000. DURATA DELL’EROGAZIONE Il contributo può essere erogato per il periodo necessario, fino ad un massimo di sei mesi, rinnovabile, previa verifica, per soli altri tre mesi. Può essere proposto solo al verificarsi del grave disagio economico a seguito di un adeguato periodo di stabilità economico sociale. Durante il periodo di erogazione del contributo i Vigili Urbani sono tenuti ad effettuare controlli semestrali, su richiesta del Servizio Sociale, per accertare la permanenza di ammissibilità del contributo. Il Contributo di Minimo Alimentare può essere erogato alla stessa persona o nucleo, per un periodo massimo di tre anni e rinnovato, eventualmente, qualora continuino a sussistere i requisiti, dopo non meno di due anni di sospensione. MOTIVI DI ESCLUSIONE Non possono essere erogati sussidi al Minimo Alimentare nei casi seguenti: - reddito superiore al Minimo Alimentare; - proprietà di beni immobili (salvo il caso dell’alloggio abitato dal nucleo stesso escluse le abitazioni di cui alle categorie A1, A7, A8); - proprietà di autovetture superiori a 1600 cc. immatricolate negli ultimi 2 anni; - esistenza di persone tenute agli alimenti che di fatto vi provvedano; - tesserino di disoccupazione scaduto in quanto non regolarmente timbrato; - non iscrizione o non frequenza alla scuola dell’obbligo per i componenti del nucleo familiare di età inferiore all’obbligo scolastico; - rifiuto di accedere ad attività lavorative, ivi compresi i cantieri di lavoro, o cessazione volontaria di attività lavorativa; - tenore di vita o possesso di beni non consoni ad una situazione di totale o grave carenza economica. E - CONTRIBUTI STRAORDINARI Oltre agli interventi economici ordinari è prevista la possibilità di interventi economici a carattere straordinario quando ricorrano situazioni impreviste ed eccezionali che compromettono gravemente l’equilibrio socio -economico del nucleo o della persona sola, normalmente autonomi, e, che, comunque, con un intervento straordinario, non ripetibile nell’anno, possano essere risolte. La situazione di eccezionale gravità deve essere opportunamente documentata dall’utente. DESTINATARI DELL’INTERVENTO Possono essere beneficiari singoli o nuclei familiari il cui reddito sia pari o inferiore a due volte il Minimo Vitale del nucleo stesso. ENTITA’ La misura del contributo straordinario è prevista per l’anno 1997 e sino a successiva altra determinazione, per un massimo di £. 1 milione. Il contributo non è ripetibile nel corso dell’anno. CONCESSIONE DI PRESTITI A BREVE TERMINE Si tratta di un servizio sperimentale, in fase di programmazione, attivabile nel corso del …………... finalizzato ad affrontare con modalità adeguate le situazioni di difficoltà economiche temporanee espresse dai cittadini non appartenenti alla tipologia usuale degli assistiti. Tale servizio sarà indirizzato a nuclei familiari che versino momentaneamente in difficoltà economiche per uno o più dei seguenti motivi: - difficoltà a far fronte a spese sanitarie o assistenziali necessarie per un componente del nucleo; - famiglia con un solo genitore in particolari momenti di difficoltà legati a problemi economici connessi a separazione, divorzio, morte del coniuge, qualora avesse già usufruito del contributo economico previsto dal Piano dei Servizi; - difficoltà a far fronte, per motivi di carattere temporaneo alle spese di mantenimento del nucleo familiare o inerenti la propria abitazione; - difficoltà temporanea a far fronte alle spese per l’istruzione dei figli frequentanti scuole pubbliche di secondo grado o corsi universitari; - completamento per versamento di contributi volontari ai fini pensionistici; - coppia in procinto di contrarre matrimonio e non in grado di far fronte, né autonomamente, né con l’aiuto delle proprie famiglie di origine, alle spese di primo impianto dell’alloggio. Le modalità operative del Servizio saranno successivamente normate. PROCEDIMENTI PER L’AMMISSIONE AI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA PROCEDURE GENERALI PER L’AMMISSIONE APERTURA DEL CASO L’avvio della procedura avviene su istanza dell’interessato. Per l’apertura del caso occorre che l’interessato compili una domanda scritta su apposito modulo, predisposto dal Consorzio. Tale domanda dovrà essere ripetuta ogni volta che l’utente rivolgerà una nuova richiesta di intervento e andrà sottoscritta anche dall’Assistente Sociale proponente. DOCUMENTAZIONE Il richiedente, contestualmente alla domanda, dovrà dichiarare ai sensi e per gli effetti della Legge 15/68 e ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità, su modulo predisposto e consegnato dall’Assistente Sociale ( di cui si allega copia) quanto segue: - composizione del nucleo familiare; - reddito proprio e di ogni componente nucleo familiare derivante da lavoro autonomo, dipendente, saltuario; - reddito derivante da pensione; - reddito derivante da rendita INAIL; - stato di disoccupazione; - reddito derivante da lavoro (in caso di persona in stato di detenzione che svolga attività lavorativa); - ammontare del canone di affitto mensile; - possesso del permesso di soggiorno non scaduto o dichiarazione relativa all’avvio di una procedura di regolarizzazione; - stato di separazione o divorzio; E’ prescritta, in caso di particolari richieste, la presentazione a corredo della domanda di: - prescrizioni mediche per particolari necessità (diete, prestazioni ortodontiche, prestazioni ortottiche); - preventivo o fattura di spese da effettuare o già effettuate (in caso di presentazione del solo preventivo, una volta sostenuta la spesa, dovrà essere presentata regolare fattura). - stato di invalidità, con specificazione della percentuale riconosciuta. Tutta la documentazione deve essere riprodotta in fotocopie e restituita all’interessato. ACCERTAMENTI Sulle domande di contributo economico verranno eseguiti d’ufficio accertamenti circa la veridicità delle dichiarazioni in esse contenute. L’accertamento sarà effettuato dall’Assisten te Sociale proponente attraverso visite domiciliari o la richiesta di documentazione direttamente agli uffici competenti, circa il reddito ed il possesso di beni mobili ed immobili, con l’ausilio eventuale dei Vigili Urbani. ISTRUTTORIA Sarà cura dell’Assistente Sociale esaminare la documentazione prodotta, procedere all’accertamento diretto e indiretto sulle condizioni del richiedente e dei parenti. Verificati i requisiti di ammissione al contributo, l’Assistente Sociale dovrà redigere una relazione dettagliata sulle condizioni dell’utente e sulle motivazioni di richiesta dell’intervento ed inviare la stessa, corredata di tutta la documentazione richiesta, al Direttore del Consorzio, che procederà, analizzata la domanda, attraverso una propria determinazione, a convalidare il contributo richiesto stabilendone l’entità e la durata. La durata massima dell’istruttoria è prevista in 1 mese e decorre dalla data della domanda compilata dall’utente e sottoscritta dall’Assistente Sociale. Deve essere inviata una comunicazione scritta all’utente sia di ammissione, sia di non ammissione al contributo. VERIFICHE Su tutti i contributi, erogati in forma continuativa, l’Assistente Sociale, che ha in carico il caso, deve disporre verifiche periodiche, ai fini di accertare l’adeguatezza dell’intervento alle attuali condizioni economiche dell’utente e la sussistenza dei requisiti. Qualora l’utente non dovesse presentare la documentazione richiesta nel corso della verifica, entro i termini indicati dal Servizio, il contributo viene sospeso. RIVALSE La rivalsa da parte del Consorzio potrà essere attuata nei confronti degli utenti, qualora emerga, durante l’erogazione o anche dopo la cessazione della stessa, la mancanza dei requisiti richiesti per l’ottenimento del sussidio, salva sempre la facoltà di denuncia all’Autorità Giudiziaria. Nel caso di utente proprietario di beni immobili e/o terreni è prevista la cessione dei diritti reali, nelle varie forme possibili: vendita della proprietà piena, vendita della nuda proprietà, alienazione a fronte di rendita vitalizia, donazione, ecc. NORME TRANSITORIE L’utente che già beneficia dell’integrazione al Minimo Vitale, sia pure in età inferiore ai 65 anni, previsti dalla presente normativa, mantiene il diritto alla continuazione dell’intervento in atto. L’utente che beneficia dell’integrazione al Minimo Alimentare da oltre tre anni continuerà ad averne diritto per l’anno 1997 prima che ne sia disposta la sospensione come previsto dalla presente normativa. ALLEGATO RICHIESTA DI INTERVENTO Al C.I.S.S.A. Via Real Collegio, 20 MONCALIERI Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________ Nato/a a ________________________________il__________________________________ stato civile_________________________Professione_______________________________ residente in_______________________Via_______________________________N°_____ tel.______________________________ CHIEDE Intervento Economico Servizio Domiciliare Integrazione retta Altro (specificare)………………. Consapevole delle responsabilità civili e penali per le false dichiarazioni, di cui all’art . 26 della L.15/1968, art. 494 e 495 del Codice Penale e dei controlli che potranno essere eseguiti d’ufficio, circa la veridicità delle informazioni di seguito certificate; DICHIARA 1. Che il proprio nucleo familiare è il seguente: Nome e Luogo e data Grado di Cognome di nascita parentela Occupazione Reddito da anche saltuaria occupazione Altri redditi * (specificare) * affitti, rendite catastali, pensioni di invalidità di ogni tipo, pensioni di reversibilità, assegni di mantenimento percepiti, redditi derivanti da lavoro in stato di detenzione; 2. di essere legalmente/di fatto separato; 3. che i componenti disoccupati sono iscritti all’Ufficio di Collocamento si no 4. di pagare un canone di locazione di £…………… e di riscaldamento di £………………… 5. di possedere/non possedere autoveicolo tipo…………….. immatricolazione anno……………… targato………………… 6. di essere cittadino……………………………………… con/senza regolare permesso di soggiorno rilasciato il………………. con sc adenza il………………….. 7. di percepire/non percepire sussidi da parte di altri Enti Ente Tipo sussidio ed entità Durata 8. altro (assegni di mantenimento erogati, etc) ……………………………………………………………………………………………………. Nell’impossibilità fisica di riscuoter e personalmente la prestazione economica, delego il/la Sig./Sig.ra……………………………………………………………………………………….. Il/la sottoscritta si impegna, in caso di accoglimento della presente richiesta, a segnalare entro e non oltre 30gg. dal suo verificarsi, qualsiasi variazione di quanto sopra dichiarato. Ai sensi dell’allegato art. 13 della legge 675/1996 (legge sulla tutela dei dati personali) il /la sottoscritto/a autorizza il C.I.S.S.A. a raccogliere e trattare i propri dati personali per rispondere alle richieste di intervento che la riguardano. Il C.I.S.S.A. si impegna ad utilizzare tali dati solo per fini strettamente connessi ai loro compiti, in osservanza della legge 675/96 e successivi aggiornamenti. Il/la sottoscritto/sottoscritta si impegna a produrre la documentazione in originale a corredo della presente dichiarazione (dichiarazione di stato di invalidità con percentuale riconosciuta, prescrizioni mediche per particolari necessità, …) entro 10 gg lavorativi, pena decadenza della richiesta. Il/la sottoscritto/sottoscritta si impegna a presentare preventivo o fattura di spese effettuate o da effettuare, a corredo della presente dichiarazione entro 10 gg, pena decadenza della richiesta. Si precisa che in caso di diniego il C.I.S.S.A. non potrà avviare la pratica richiesta. Moncalieri, Firma Operatore per ricevimento Firma del richiedente Art. 494 Codice Penale – Sostituzione di persona Chiunque, al fine di procurare a se o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno induce taluno in errore, sostituendo illegalmente la propria all’altrui persona, o attribuendo a se o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto, contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno. Art. 495 Codice Penale – Falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale in un atto pubblico l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico. La reclusione non è inferiore ad un anno: 1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all’autorità giudiziaria, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel Casellario Giudiziale, una decisione penale viene iscritta sotto un falso nome. La pena è diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per se o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative, sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci. ART. 26 LEGGE 15/1968 – SANZIONI PENALI Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. A tali effetti, l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell’art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte. Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge. ART. 11 DECRETO D.P.R 20.10. 98 N. 403 (REGOLAMENTO BASSANINI) 1° comma: Le amministrazioni procedenti, sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita’ delle dichiarazioni sostitutive 3° comma : Fermo restando quanto previsto dall’art. 26 dellal. 04.01.1968 n. 15, qualora dal controllo di cui al comma 1 emerga la non veridicita’ del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.