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Il rimpatrio fisico e giuridico dei capitali. La voluntary domestica

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Il rimpatrio fisico e giuridico dei capitali. La voluntary domestica
Il rimpatrio fisico e giuridico dei capitali.
La voluntary domestica
??????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VOLUNTARY DISCLOSURE (VD) DOMESTICA
UN NUOVO ISTITUTO AUTONOMO?
VD DOMESTICA
UN ISTITUTO SENZA
CONFINI….
TABULA RASA DELLA
CONSULENZA
IL RIMPATRIO GIURIDICO DEI CAPITALI.
VOLUNTARY DISCLOSURE (VD) DOMESTICA
PREMESSA – LO SCENARIO INTERNAZIONALE
perdurante crisi ha dato forte spinta alle imprese ed alle persone fisiche di ricercare nuovi mercati e posti di
oro al di fuori dei confini nazionali.
gi il fenomeno dell’internazionalizzazione dell’impresa
mpresa (ed anche della persona fisica) e’ piu’ frequente che in
ssato.
gi imprese e persone che in passato mai avrebbero ipotizzato di «allargare» i propri confini di business
procciano sempre piu’ spesso mercati di business o di lavoro subordinato al di fuori dei nostri confini nazionali.
oro volta le Autorità fiscali dei Paesi (che patiscono anche della diminuzione di entrate erariali derivanti dalla crisi)
no sempre più impegnate a recuperare dall’evasione dei propri residenti base imponibile per le imposte nazionali
ono sempre più interconnesse da una rete di trasmissione dati fiscalmente sensibili che opera a livello
ernazionale automaticamente o spontaneamente.
i paesi oggi non si possono piu’ permettere le emorragie erariali derivanti dall’evasione «tollerate» in passato.
contro sul fronte «domestico» gli adempimenti dichiarativi dei contribuenti sono sempre piu’ «allargati» su
genze dell’autorita’ fiscale piu’ di monitoraggio fiscale che sulla mera determinazione delle imposte dovute dal
ntribuente facendo si che le dichiarazioni dei redditi siano sempre piu’ strumenti di «comunicazione» fiscale di
tanza che mero documento «tassatorio»
» (inteso quale documento da cui derivano «tasse»).
IL RIMPATRIO DEI CAPITALI.
VOLUNTARY DISCLOSURE (VD) DOMESTICA
PREMESSA – LO SCENARIO INTERNAZIONALE
questo scenario di allargamento dei confini nazionali sia per chi fa business sia per chi ne deve verificare la corretta
ribuzione di appartenenza fiscale è facile presumere che le segnalazioni internazionali potrebbero essere affette,
meno nei primi tempi, da inesattezze quantitative e/o qualitative, anche per effetto di discrasie tra qualificazioni di un
ssa fattispecie da parte di diversi ordinamenti, con il rischio di monitoraggi “difficilmente” intersecabili (duplicazioni
gnalazioni derivanti da redditi prodotti dal medesimo contribuente in stati differenti, come segnalazione dello stesso
ddito da due diverse Autorità o in due diversi Paesi, ovvero segnalazioni di flussi che non hanno un contenuto redditu
vero lo hanno diverso e minore).
ntroduzione del reato di autoriciclaggio aggrava la responsabilità penale degli evasori, in linea con il trend internazion
mpegnerà maggiormente gli intermediari nelle segnalazioni previste in Italia dal d.lgs. n. 231/2007, con evidenti ricad
quelle del “monitoraggio” (soggetto da voluntary disclosure).
disclosure
ovi adempimenti di monitoraggio fiscale a cui il contribuente e’ sempre più chiamato ad osservare possono indurre
sso in gravi omissioni da adempimento dichiarativo nazionale ad insaputa dello stesso e senza che l’omissione abbia
nerato una volontaria evasione per le casse erariali nazionali (soggetto da nuovo ravvedimento operoso).
questo scenario l’amministrazione finanziaria con due strumenti «collaterali» quali la voluntary disclosure e il nuovo
vedimento operoso offre la possibilita’ di ravvedere le scelte o gli errori commessi in passato diminuendo il costo
ll’adempimento omesso …..ma gli strumenti sono di fatto tre…..
scelta tra il rimpatrio in Italia o il mantenimento dei capitali all’estero sara’ anche evidentemente condizionata da qu
me e “generiche” considerazioni.
IL RIMPATRIO DEI CAPITALI.
VOLUNTARY DISCLOSURE (VD) DOMESTICA
…..E’ ARRIVATO UN VENTO NUOVO….
DECIDERE DI COSTRUIRE MULINI A VENTO
COSTRUIRE MURI
…OPPURE….
TITOLI DA FILM DI
FANTASCIENZA
IL RIMPATRIO DEI CAPITALI.
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IL MUTATO CONTESTO INTERNAZIONALE DEGLI ACCORDI – UN MONDO SEMPRE PIU’ TRASPARENTE
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Nuovi trattati conclusi dall’Italia con paesi c.d. offshore
DTC:: Hong Kong, Panama, Singapore (Protocollo), San Marino
TIEA:: Jersey, Guernsey, Isle of Man, Cayman Islands, Bermuda, Cook Islands, Gibraltar
Convention on Mutual Administrative Assistance (OCSE/Consiglio d’Europa) firmata da nuovi paesi tra cui:
Austria, Lussemburgo, Singapore, Svizzera
Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa
Dal 1° gennaio 2015 scambio automatico (anno 2014) informazioni su dividendi, plusvalenze, qualunque
reddito finanziario, saldo dei conti
Dal 1° gennaio 2017 scambio automatico informazioni su royalties
Direttiva 2014/48/UE, 24 marzo 2014: modifica ed estensione ambito applicazione della Direttiva
2003/48/EC, c.d. Savings Directive (dal 1 gennaio 2016)
Accordi FACTA con USA
Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna
Previsione art. 19 della Direttiva, c.d. clausola della nazione più favorita
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IL MUTATO CONTESTO INTERNAZIONALE
• Global Forum on Trasparency and Exchange of Information for Tax
Purposes (ottobre 2014, Berlino)
• Accordo multilaterale sullo scambio di automatico delle informazioni
• 58 Stati (51 + 7) recepiranno il Common Reporting Standard 2014
dell’OCSE dal 2017 (“early adopters”)
adopters
• Informazioni su interessi, dividendi e redditi finanziari
• Attività di verifica sui conti correnti dal 1°
1 gennaio 2016 (early
adopters)
• G-20 Brisbane (AUS), 15-16
16 novembre 2014
IL RIMPATRIO DEI CAPITALI.
VOLUNTARY DISCLOSURE (VD) DOMESTICA
LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLA VD
La VD NON è uno «scudo fiscale», ma è sicuramente un istituto premiale…
… in termini di minori sanzioni riconosciute per ricompensare l’atteggiamento collaborativo del
contribuente titolare di patrimoni esteri ancora non conosciuti dal Fisco, e che ne denunciano loro
stessi l’esistenza effettuando l’emersione
emersione fiscale dei patrimoni.
… in termini di possibile determinazione "forfettaria" al 5% dei rendimenti delle attività finanziarie,
per consistenze medie al termine di ciascun anno entro i 2 milioni di euro
La VD inoltre a differenza dello «scudo fiscale»….
… pur riguardando la generalità dei contribuenti per violazioni fiscali di qualunque natura (voluntary
(
nazionale), si rivolge soprattutto ai soggetti “monitorabili” titolari (anche indiretti o per interposta
persona) di attività finanziarie e patrimoniali estere che hanno commesso violazioni del d.l. n.
167/1990.
…pur coinvolgendo uno o più intermediari italiani o esteri lo compie con ruoli nettamente differenti.
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VOLUNTARY DISCLOSURE (VD) DOMESTICA
SOGGETTI CHE POSSONO USUFRUIRE
L’art. 1, comma 2, della legge n. 186/2014 stabilisce che possono avvalersi
della procedura di collaborazione volontaria anche i contribuenti diversi da
quelli obbligati al rispetto della normativa sul monitoraggio fiscale ovvero
che, pur essendo destinatari di tali obblighi, vi hanno correttamente
adempiuto.
Si tratta della voluntary disclosure “domestica
domestica”, introdotta, come precisato
nella stessa norma, per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai
fini delle imposte sui redditi - e relative addizionali - e delle imposte
sostitutive delle stesse, dell’IRAP e dell’IVA nonché le violazioni relative alla
dichiarazione dei sostituti d’imposta, commesse fino al 30 settembre 2014.
2014
In tali casi la misura delle sanzioni amministrative è fissata al minimo edittale
ridotto di 1/4 (ad esempio in caso di infedeltà della dichiarazione la sanzione
è ridotta alla misura del 75% di quella minima prevista).
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SOGGETTI CHE POSSONO USUFRUIRE
I soggetti interessati sono, in primo luogo, quelli “collegati” ai contribuenti
che possono fare emergere, tramite analoga procedura, le attività finanziarie
e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
L’ambito soggettivo di applicazione di tale disposizione comprende, ad
esempio, anche le società e gli altri enti, esclusi dagli obblighi di
compilazione del modello RW ma dalla cui evasione deriva la provvista
finanziaria detenuta fuori del territorio dello Stato dal socio che si avvale
della collaborazione volontaria “estera”.
Si pensi al caso della “sottofatturazione
sottofatturazione” della società che ha consentito al
socio di incassare l’importo non fatturato su di un conto estero.
(In questa ipotesi sarebbe possibile sanare,
sanare oltre alle violazioni contabili e
dichiarative, anche quella relativa alla mancata applicazione della ritenuta
sui dividendi percepiti dal socio).
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VOLUNTARY DISCLOSURE (VD) DOMESTICA
SOGGETTI CHE POSSONO USUFRUIRE
In tali casi gli amministratori della società possono avvalersi dell’esclusione
della punibilità per i delitti di dichiarazione fraudolenta (utilizzando fatture
false o mediante altri artifici) ovvero infedele od omessa e per quelli di
omesso versamento di IVA e/o ritenute, nonchè per i reati di riciclaggio e di
autoriciclaggio.
(con riguardo, invece, allo “scudo fiscale” la Corte di cassazione ha affermato
che lo stesso non escludeva la responsabilità penale dell’amministratore,
anche se una “apertura” interpretativa al riguardo è stata operata nelle
sentenze dell’8 ottobre 2014, n. 41947, e del 2/12/2014 n. 50308, riguardanti
il caso del socio che ha “scudato” che è anche il dominus della società di
capitali da cui deriva la provvista oggetto di regolarizzazione).
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VOLUNTARY DISCLOSURE (VD) DOMESTICA
IL RIMPATRIO DEI CAPITALI.
VOLUNTARY DISCLOSURE (VD) DOMESTICA
IL RIMPATRIO DEI CAPITALI.
VOLUNTARY DISCLOSURE (VD) DOMESTICA: SCELTA ACCURATA E
VALUTATA
IL RIMPATRIO DEI CAPITALI.
VOLUNTARY DISCLOSURE (VD) DOMESTICA
LA ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA
• La procedura di collaborazione volontaria domestica in esame può essere attivata fino
al 30 settembre 2015 e deve riguardare tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di
presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l’accertamento (cioè quelli
dal 2010 in avanti ovvero dal 2006 in poi se sussistono i presupposti per i raddoppio dei
termini).
• È, inoltre, stabilita una causa ostativa all’accesso alla detta procedura in caso di inizio
dell’attività di controllo, in quanto la stessa non è ammessa se la richiesta è presentata
dopo che l'autore della violazione - o uno dei soggetti solidalmente obbligati in via
tributaria con lo stesso o concorrenti nel reato - abbia avuto formale conoscenza di
accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento
amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi
all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria.
• La richiesta non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per
interposta persona.
…….questioni interpretative
La procedura domestica….
…. puo’ essere attivata anche con riguardo a violazioni non
strettamente connesse con quelle “estere”?
…. deve essere obbligatoriamente estesa a tutte le violazion
“nazionali” commesse?
.questioni interpretative
In merito alla prima questione la risposta dovrebbe essere positiva, in quanto
comma 2 e seguenti non è contenuta alcuna disposizione che stabilisca
esplicitamente una regola contraria.
Va,, altresì, considerato che nell’art. 5-quater
5
del D.L. n. 167/1990 - introdotto d
normativa in esame - è stabilito che ai fini della voluntary disclosure “estera”
contribuente deve fornire spontaneamente all’Amministrazione finanziaria
documenti e le informazioni per la determinazione, oltre che dei redditi che
servirono per costituire o acquistare gli investimenti e le attività di natura
finanziaria, anche degli eventuali maggiori imponibili “non connessi con l
attività costituite o detenute all’estero”.
Quindi, poiché chi si avvale della voluntary “estera” può “sanare” violazioni no
connesse con la stessa, si ritiene che tale possibilità vada riconosciuta, a magg
ragione, a coloro che fanno ricorso alla procedura di collaborazione domestic
……quindi la procedura si «allarga» anche ad altri aspetti societari…...
In merito alla seconda questione,
questione la voluntary “domestica” non deve riguarda
necessariamente tutte le violazioni commesse, perché nel comma 4 dell’art. 1 n
è richiamata l’applicabilità alla procedura in discorso del comma 1 del detto art
quater,, nel quale è stabilito l’obbligo di indicare “tutti gli investimenti e tutte le
attività di natura finanziaria”: obbligo che riguarda, quindi, soltanto quelli costitu
detenuti all’estero.
E’ espressamente stabilito che la causa ostativa opera se l’attività di accertame
o il procedimento penale sono relativi all'ambito oggettivo di applicazione dell
procedura di collaborazione volontaria (tale precisazione non sarebbe stata
necessaria se la procedura dovesse necessariamente riguardare tutte le violaz
commesse).
VD TABULA RASA…..MA E’ TUTTO QUI?
…..QUALCHE ULTERIORE IDEA DI UTILIZZO DELLA VD DOMESTICA?
…oltre alla derivazione
diretta della VD estera….
VD TABULA RASA…..
…..QUALCHE IDEA?
….VD domestica per
attività finanziarie e
patrimoniali detenute nel
territorio dello Stato???
VD TABULA RASA…..
…..QUALCHE IDEA?
….VD domestica per
stabile occulta???
VD TABULA RASA…..
…..QUALCHE IDEA?
….VD domestica per
«conosciute» problematiche
di esterovestizione???
esterovestizione
VD TABULA RASA…..
…..QUALCHE IDEA?
….VD domestica per
asseverazione fiscale in sede
di cessione societaria???
A CONTRARIO…..
….VD domestica per
asseverazione fiscale in sede
di compiuta acquisizione
societaria???
VD TABULA RASA…..
…..QUALCHE IDEA?
Praticamente configurabile quale strumento di «anticipazione» di un
ontrollo fiscale con la possibilita’ di illustrazione compiuta e programmata
della attivita’ sociale
definizione dei risultati in ambito di accertamento con adesione con l’AdE
….rispetto agli ordinari iter di accertamento fiscale
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