Voluntary Disclosure, la gestione post rientro dei capitali
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Voluntary Disclosure, la gestione post rientro dei capitali
LA MIA FINANZA 29 Gennaio 2015 Voluntary disclosure, la gestione post rientro dei capitali Come vengono utilizzati i capitali emersi con la voluntary disclosure? Polizze, trust e fondi: ecco alcuni strumenti di gestione Una volta che i capitali sono stati regolarizzati con la voluntary disclosure, bisogna dire all'amministrazione fiscale italiana come verranno utilizzati. Polizza, trust e fondi possono rappresentare alcuni utili strumenti di gestione. GESTIONE POST RIENTRO DEI CAPITALI “La voluntary disclosure é un'ottima iniziativa del governo italiano. Il calcolo del Fisco è semplice spiega Roland Pliger, dello studio Bonn Steichen & Partners - L'obiettivo è quello di far rientrare la maggior parte dei capitali in Italia perché, a fronte di un costo, derivante dalla penalità ridotta prevista dalla voluntary disclosure, c'è il vantaggio che i capitali rientrati produrranno dei frutti in Italia che saranno poi soggetti a imposizione italiana”. Per il contribuente che decide di aderire alla voluntary disclosure, invece, il grande vantaggio è che potrà utilizzare i fondi detenuti all'estero, che prima erano bloccati e non potevano essere utilizzati. “Una volta che i capitali derivanti dalla voluntary disclosure saranno regolarizzati bisognerà dire all'amministrazione fiscale italiana come verranno utilizzati”, aggiunge Lorenzo Stipulante, country manager Italia di Farad International, società di intermediazione assicurativa indipendente con sede in Lussemburgo. “Siamo proprio qui a Lugano per spiegare che ci sono delle soluzioni tali per cui possiamo collaborare insieme con gli operatori di piazza per trovare delle opzioni che permettano di mantenere il valore creato nel corso del tempo, proseguendo le relazioni che il gestore finanziario svizzero ha con la propria clientela”, dichiara poi il Chief executive officer di Farad International, Marco Caldana, che ricorda che il gruppo, nato nel 2001, ha sviluppato il concetto della polizza come soluzione per poter aderire agli scudi fiscali. STRUMENTI DI GESTIONE: LA POLIZZA Anche ora, in caso di voluntary disclosure, tra le varie soluzioni utilizzabili c'è la polizza, “che ha il vantaggio di essere impignorabile e insequestrabile, per cui non si mischia il patrimonio dell'imprenditore tra il patrimonio personale e quello aziendale, riducendo quindi il rischio”, commenta Caldana. Alla base della decisione di un imprenditore di avere degli asset in Svizzera ci sono ragioni fiscali, ma c'è anche un'altra motivazione: il segreto bancario. Grazie al segreto bancario l'imprenditore si trova ad avere dei denari coperti nei confronti dei suoi creditori, degli stakeholder e della sua azienda in generale. “Oggi, la voluntary disclosure se non viene gestita bene elimina tutti e due questi fattori: elimina quindi sia il vantaggio fiscale sia la privacy, per cui il patrimonio diventa evidente - prosegue Caldana - Nel costruire la polizza, invece, si può inserire il patrimonio in un veicolo sicuramente compliant, quindi assolutamente legale, per cui fiscalmente perfetto, che per natura è uno strumento di protezione. In questo modo, si riesce a recuperare parte della privacy (grazie a schermi legali che permettono ai creditori di non venire facilmente in possesso di tutta una serie di informazioni altrimenti facilmente ottenibili) e si riesce a recuperare anche parte della fiscalità”, prosegue il Chief executive officer di Farad International, che poi anticipa a Lamiafinanza.ch che “nel 2015 il gruppo punta almeno a raddoppiare le masse, che lo scorso anno hanno raggiunto quota 1,5 miliardi”. STRUMENTI DI GESTIONE: MIX TRA TRUST E POLIZZA La polizza però non è l'unica alternativa. C'è anche la via del trust. “Si utilizza il trust per due finalità: la prima è quella di proteggersi in vita, la seconda è quella di disporre dei propri beni quando un soggetto non ci sarà più. E questa seconda modalità, secondo me, è particolarmente funzionale perché risolve in radice la paura dello spossessamento”, spiega Leo De Rosa, partner dello studio legale e tributario Russo De Rosa Associati, che parla anche di un possibile mix tra il trust e la polizza. “Il trust combinato con la polizza, che di fatto consente di esentare i capitali che vengono conferiti all'interno della polizza stessa dall'imposta di successione quando vengono attribuiti al beneficiario, fa sì che si possano immaginare strutture, utilizzate nella prassi, che vedono come beneficiario il trust stesso – prosegue De Rosa - Quindi si prende una parte del patrimonio finanziario, lo si conferisce all'interno di una polizza e si dice alla polizza, una volta morto il soggetto, di dare i soldi non in via diretta agli eredi, ma a un trust, il quale se ne fa gestore”. Quanto ai vantaggi fiscali, “la polizza ha un vantaggio che deriva dalla non applicazione dell'imposta di successione sui capitali che vengono trasferiti al beneficiario per il suo tramite, cioè non si pagano le imposte di successione, cosa che avviene invece per l'attribuzione in via diretta”, commenta De Rosa, che poi conclude dicendo che “il trust, in quanto tale, invece, non ha benefici fiscali particolari perché ormai alla luce di quella che è l'evoluzione di prassi e normativa, al trust non si deve chiedere efficienza fiscale, ma funzionalità operativa”. STRUMENTI DI GESTIONE: LA VIA LUSSEMBURGHESE Una volta fatti emergere tutti i fondi (dalla Svizzera, ma anche dal Panama, dalle Isole Cayman etc ), un'altra soluzione potrebbe essere quella di imboccare la strada del Lussemburgo. “La soluzione per noi è di proporre delle soluzioni sofisticate che non esistono in Italia, perché alcune direttive europee non sono state ancora recepite”, spiega Pliger, che poi puntualizza che “si possono mettere i fondi in un veicolo sofisticato europeo, quindi assolutamente legale, ma non italiano, come per esempio in una holding famigliare lussemburghese o in una fondazione patrimoniale”. Pliger ricorda poi che il Lussemburgo è la seconda piattaforma internazionale dopo gli Usa per i fondi. A tal proposito, l'avvocato dello studio Bonn Steichen & Partners cita anche la “possibilità di creare un fondo dedicato a una famiglia, per esempio un fondo specializzato”, un fondo quindi dedicato e personalizzato. http://www.lamiafinanza.ch/default.aspx?c=613&a=34380&titolo=Voluntary-disclosure-la-gestionepost-rientro-dei-capitali