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Voluntary Disclosure, la gestione post rientro dei capitali

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Voluntary Disclosure, la gestione post rientro dei capitali
LA MIA FINANZA
29 Gennaio 2015
Voluntary disclosure, la gestione post rientro dei capitali
Come vengono utilizzati i capitali emersi con la voluntary disclosure? Polizze, trust e fondi: ecco
alcuni strumenti di gestione
Una volta che i capitali sono stati regolarizzati con la voluntary disclosure, bisogna dire
all'amministrazione fiscale italiana come verranno utilizzati. Polizza, trust e fondi possono
rappresentare alcuni utili strumenti di gestione.
GESTIONE POST RIENTRO DEI CAPITALI
“La voluntary disclosure é un'ottima iniziativa del governo italiano. Il calcolo del Fisco è semplice spiega Roland Pliger, dello studio Bonn Steichen & Partners - L'obiettivo è quello di far
rientrare la maggior parte dei capitali in Italia perché, a fronte di un costo, derivante dalla penalità
ridotta prevista dalla voluntary disclosure, c'è il vantaggio che i capitali rientrati produrranno dei
frutti in Italia che saranno poi soggetti a imposizione italiana”.
Per il contribuente che decide di aderire alla voluntary disclosure, invece, il grande vantaggio è che
potrà utilizzare i fondi detenuti all'estero, che prima erano bloccati e non potevano essere
utilizzati.
“Una volta che i capitali derivanti dalla voluntary disclosure saranno regolarizzati bisognerà dire
all'amministrazione fiscale italiana come verranno utilizzati”, aggiunge Lorenzo Stipulante,
country manager Italia di Farad International, società di intermediazione assicurativa
indipendente con sede in Lussemburgo.
“Siamo proprio qui a Lugano per spiegare che ci sono delle soluzioni tali per cui possiamo
collaborare insieme con gli operatori di piazza per trovare delle opzioni che permettano di
mantenere il valore creato nel corso del tempo, proseguendo le relazioni che il gestore finanziario
svizzero ha con la propria clientela”, dichiara poi il Chief executive officer di Farad
International, Marco Caldana, che ricorda che il gruppo, nato nel 2001, ha sviluppato il
concetto della polizza come soluzione per poter aderire agli scudi fiscali.
STRUMENTI DI GESTIONE: LA POLIZZA
Anche ora, in caso di voluntary disclosure, tra le varie soluzioni utilizzabili c'è la polizza, “che ha il
vantaggio di essere impignorabile e insequestrabile, per cui non si mischia il patrimonio
dell'imprenditore tra il patrimonio personale e quello aziendale, riducendo quindi il rischio”,
commenta Caldana.
Alla base della decisione di un imprenditore di avere degli asset in Svizzera ci sono ragioni fiscali,
ma c'è anche un'altra motivazione: il segreto bancario. Grazie al segreto bancario l'imprenditore si
trova ad avere dei denari coperti nei confronti dei suoi creditori, degli stakeholder e della sua
azienda in generale. “Oggi, la voluntary disclosure se non viene gestita bene elimina tutti e due
questi fattori: elimina quindi sia il vantaggio fiscale sia la privacy, per cui il patrimonio diventa
evidente - prosegue Caldana - Nel costruire la polizza, invece, si può inserire il patrimonio in un
veicolo sicuramente compliant, quindi assolutamente legale, per cui fiscalmente perfetto, che per
natura è uno strumento di protezione. In questo modo, si riesce a recuperare parte della privacy
(grazie a schermi legali che permettono ai creditori di non venire facilmente in possesso di tutta
una serie di informazioni altrimenti facilmente ottenibili) e si riesce a recuperare anche parte della
fiscalità”, prosegue il Chief executive officer di Farad International, che poi anticipa a
Lamiafinanza.ch che “nel 2015 il gruppo punta almeno a raddoppiare le masse, che lo scorso anno
hanno raggiunto quota 1,5 miliardi”.
STRUMENTI DI GESTIONE: MIX TRA TRUST E POLIZZA
La polizza però non è l'unica alternativa. C'è anche la via del trust.
“Si utilizza il trust per due finalità: la prima è quella di proteggersi in vita, la seconda è quella di
disporre dei propri beni quando un soggetto non ci sarà più. E questa seconda modalità, secondo
me, è particolarmente funzionale perché risolve in radice la paura dello spossessamento”,
spiega Leo De Rosa, partner dello studio legale e tributario Russo De Rosa Associati, che
parla anche di un possibile mix tra il trust e la polizza. “Il trust combinato con la polizza, che di
fatto consente di esentare i capitali che vengono conferiti all'interno della polizza stessa
dall'imposta di successione quando vengono attribuiti al beneficiario, fa sì che si possano
immaginare strutture, utilizzate nella prassi, che vedono come beneficiario il trust stesso –
prosegue De Rosa - Quindi si prende una parte del patrimonio finanziario, lo si conferisce
all'interno di una polizza e si dice alla polizza, una volta morto il soggetto, di dare i soldi non in via
diretta agli eredi, ma a un trust, il quale se ne fa gestore”.
Quanto ai vantaggi fiscali, “la polizza ha un vantaggio che deriva dalla non applicazione
dell'imposta di successione sui capitali che vengono trasferiti al beneficiario per il suo tramite, cioè
non si pagano le imposte di successione, cosa che avviene invece per l'attribuzione in via diretta”,
commenta De Rosa, che poi conclude dicendo che “il trust, in quanto tale, invece, non ha benefici
fiscali particolari perché ormai alla luce di quella che è l'evoluzione di prassi e normativa, al trust
non si deve chiedere efficienza fiscale, ma funzionalità operativa”.
STRUMENTI DI GESTIONE: LA VIA LUSSEMBURGHESE
Una volta fatti emergere tutti i fondi (dalla Svizzera, ma anche dal Panama, dalle Isole Cayman etc
), un'altra soluzione potrebbe essere quella di imboccare la strada del Lussemburgo. “La soluzione
per noi è di proporre delle soluzioni sofisticate che non esistono in Italia, perché alcune direttive
europee non sono state ancora recepite”, spiega Pliger, che poi puntualizza che “si possono
mettere i fondi in un veicolo sofisticato europeo, quindi assolutamente legale, ma non italiano,
come per esempio in una holding famigliare lussemburghese o in una fondazione patrimoniale”.
Pliger ricorda poi che il Lussemburgo è la seconda piattaforma internazionale dopo gli Usa per i
fondi. A tal proposito, l'avvocato dello studio Bonn Steichen & Partners cita anche la “possibilità di
creare un fondo dedicato a una famiglia, per esempio un fondo specializzato”, un fondo quindi
dedicato e personalizzato.
http://www.lamiafinanza.ch/default.aspx?c=613&a=34380&titolo=Voluntary-disclosure-la-gestionepost-rientro-dei-capitali
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