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Il rientro dei capitali
CON IL CONTRIBUTO DI Il rientro dei capitali IL RIENTRO DEI CAPITALI Voluntary disclosure, come mettersi in regola a cura di Silva Marzialetti, Bianca Lucia Mazzei, Mauro Meazza art director Francesco Narracci creative director Adriano Attus impaginazione e realizzazione Area pre-press Il Sole 24 Ore L'ebook è stato chiuso in redazione il 2 aprile 2015 Direttore responsabile: Roberto Napoletano Proprietario ed Editore: Il Sole 24 ORE S.p.A. - Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano Copyright Il Sole 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione dei contenuti presenti su questo prodotto. 2 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali Introduzione C Una bussola per valutare vantaggi e insidie on la sigla delle intese tra l’Italia e alcuni ormai ex paradisi fiscali (Svizzera, San Marino, Liechtenstein e, oltre il termine del 2 marzo, Città del Vaticano) e dopo la diffusione dei chiarimenti contenuti nella circolare 10/E del 13 marzo, la procedura della voluntary disclosure entra davvero nella sua fase operativa. Una fase che mette in primo piano non solo la volontà di collaborazione di chi decide di aderire, ma chiama anche i professionisti a una serie di valutazioni e adempimenti complessi e delicati. I vari aspetti della procedura vanno infatti esaminati attentamente, considerando le coperture offerte dalla disclosure ma non sottovalutando gli effetti in materia di coperture o di coinvolgimento di altri soggetti. In questo e-book - che viene offerto gratuitamente all’interno del dossier sul rientro dei capitali - sono stati raccolti i contributi degli esperti del Sole 24 Ore, realizzati appena dopo la diramazione della circolare 10/E. I lettori possono inoltre trovare, come allegati ugualmente digitali, la legge istitutiva della voluntary disclosure ilustrata articolo per articolo, il provvedimento che contiene l’istanza da presentare all’Agenzia per attivare la procedura di riemersione, il testo della circolare 10/E. Come già il dossier disponibile sul sito del Sole 24 Ore, anche questo e-book viene offerto gratuitamente ai lettori grazie al contributo del Private Banking di Banca Monte dei Paschi di Siena. www.ilsole24ore.com/rientrocapitali L’indirizzo per accedere direttamente al dossier del Sole 24 Ore dedicato alla voluntary disclosure 3 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali SOMMARIO I modelli Introduzione Una bussola per valutare vantaggi e insidie I passi della riemersione da chiudere entro settembre 3 16 di Carlotta Benigni e Antonio Tomassini La procedura Collaborazione «integrale» tra Agenzia e contribuente 20 di Diego Avolio e Benedetto Santacroce Ricostruzione analitica per i grandi patrimoni I principi guida Una procedura in stile Ocse per chiamare alla regolarità 22 6 di Carlotta Benigni e Antonio Tomassini Il «fronte interno» Valutazioni di opportunità tra la fine dei paradisi fiscali e il calcolo dei costi 10 La voluntary nazionale, l’altra metà della disclosure di Andrea Carinci di Primo Ceppellini e Roberto Lugano Un verbale in Italia non blocca l’estero (e viceversa) L’applicazione Tutto il «non dichiarato» all’appello della disclosure 24 26 Le sanzioni 12 di Marco Piazza Le avvertenze per il rimpatrio giuridico degli immobili La collaborazione «conquista» i benefici del cumulo giuridico 14 di Dario Deotto 4 Il Sole 24 Ore 28 Il rientro dei capitali I reati tributari La tempistica Le coperture penali per chi decide di aderire Il raddoppio dei termini per i capitali da black list 30 di Carlotta Benigni e Antonio Tomassini Nessuna sanzione per chi concorre nel reato 46 di Carlotta Benigni e Antonio Tomassini 32 Gli accordi internazionali Gli accordi di trasparenza con gli ex paradisi fiscali Le cause ostative di Valerio Vallefuoco Ispezioni, accessi e verifiche: stop alla regolarizzazione 34 La retroattività limitata delle intese siglate fino al 2 marzo 52 di Carlotta Benigni e Antonio Tomassini La consulenza I nuovi reati I compiti e le garanzie per il professionista Tracciabilità completa contro l’autoriciclaggio 38 di Valerio Vallefuoco e Simone Verda Nessun rischio per i dati esposti dal contribuente 54 di Daniele Piva e Valerio Vallefuoco Per gli intermediari un aggravio di responsabilità 40 Il calcolo L’emersione può costare dal 9 al 104% del capitale 50 42 di Giovanni Fort e Vincenzo Grieco 5 Il Sole 24 Ore 56 Il rientro dei capitali I principi guida Una procedura in stile Ocse per chiamare alla regolarità di Carlotta Benigni e Antonio Tomassini D sostitutive, Irap, Iva e delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta. Nelle schede delle pagine seguenti vengono riassunti i punti fondamentali della disciplina. opo una gestazione durata quasi un anno, la voluntary disclosure ha visto la luce con la legge 15 dicembre 2014, n. 186, «Disposizioni in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all’estero nonché del potenziamento della lotta all’evasione fiscale». Anche l’Italia, adeguandosi alle linee guida proposte dall’Ocse, introduce dunque una procedura straordinaria, temporalmente limitata, che da un lato consente ai contribuenti che detengono all’estero delle attività patrimoniali e/o finanziarie in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale di regolarizzare spontaneamente la propria posizione fiscale, nell’ottica di un rapporto di collaborazione tra fisco e contribuente, e dall’altro garantisce all’amministrazione finanziaria italiana la futura tassazione dei patrimoni regolarizzati. I benefici della disclosure sono rivolti anche ai soggetti diversi dalla platea del monitoraggio fiscale (non solo i destinatari del Dl 167/1990, ma anche tutte le persone fisiche e le società), che possono definire le violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte I princìpi della voluntary disclosure A differenza dello scudo fiscale, la procedura di voluntary disclosure non può essere parziale, ma deve riguardare tutte le attività estere, le imposte sono dovute in misura piena e non è possibile optare per l’anonimato. Il contribuente potrà tuttavia beneficiare di riduzioni delle sanzioni e dei termini di accertamento. Inoltre, gli accordi sullo scambio di informazioni firmati recentemente anche da Paesi tradizionalmente L’abbattimento delle penalità tra gli incentivi per la «sanatoria» 6 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali Cos'è la voluntary I «vecchi scudi» La legge 186/2014, in vigore dal 1˚gennaio 2015, introduce la procedura di regolarizzazione dei capitali posseduti all'estero e modifica il codice penale introducendo il nuovo articolo 648 ter 1 che contempla il reato di autoriciclaggio. La collaborazione volontaria riguarda le violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 2014 e potrà essere attivata sino al 30 settembre 2015, salvo proroghe. La collaborazione volontaria rappresenta quindi una procedura di pacificazione tributaria, individuando una regolarizzazione accessibile a tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche, giuridiche, o altri enti, residenti o non residenti, per tutti i periodi di imposta per i quali il termine di decadenza non sia spirato, e per la totalità degli attivi, siano essi esteri o italiani, e delle componenti reddituali e quindi delle violazioni ad essi connessi La voluntary disclosure si distanzia radicalmente dallo scudo fiscale, che era una procedura riservata e che poteva riguardare anche solo una parte degli attivi esteri, mentre qui si tratta di una procedura spontanea, trasparente e completa (nel senso, per intenderci, che se si possiede un immobile, un deposito titoli ed una polizza, la regolarizzazione deve interessare tutti e tre gli attivi, pena l'invalidità della stessa). Inoltre lo scudo era un istituto di difficile inquadramento sistematico, a metà tra il premio e il perdono, la disclosure è collocata negli ordinari procedimenti di accertamento e di accertamento con adesione, seppur con una forte connotazione premiale predeterminata (attenuata dal fatto che, per il momento, è una procedura accessibile per un periodo di tempo limitato) Chi può accedere La procedura Possono accedere alla voluntary disclosure "internazionale" le persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati e degli enti non commerciali residenti in Italia che detengono investimenti patrimoniali o attività finanziarie all'estero, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui al Dl 167/1990, e dunque senza averli indicati nel quadro RW del modello Unico. Inoltre, la legge 186/2014 consente l'accesso alla procedura di disclosure cosiddetta "nazionale", rivolta anche ai soggetti diversi dai precedenti (quindi le persone fisiche non destinatarie degli obblighi di monitoraggio, le società e gli enti di ogni tipo) che potranno regolarizzare le violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta Siaccedeallavoluntarydisclosuremediantela presentazionediun'istanzaperviatelematicaed unarelazionediaccompagnamentonei successivi30giorni. Lavoluntarydisclosureèunaprocedura trasparenteecollaborativa,ilcontribuentedovrà dettagliaregliinvestimentieleattivitàdinatura finanziariadetenutiall'estero(oinItalia, nell'ipotesididisclosuredomestica),lemodalitàdi determinazionedegliimponibiliadessiconnessie, inalcunicasi,anchediquellinonconnessi. Ilquadrodocumentaledeveesserecompleto poichéeventuali"dimenticanze"volontariedi attivitàoinvestimentirischiadicompromettere l'efficaciadellaprocedura,oltreadesporreal rischiodisanzioni,ivicompresoilnuovoreatodi esibizionediattifalsi.L'istanzapuòessere integratadalcontribuentenei30giornisuccessivi alprimoinvio 7 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali La documentazione Le cause ostative Anche se non è prevista una "lista" di documentazione da produrre, dato l'ampio dettato normativa, per attestare la natura e la composizione degli attivi esteri, nonché la loro ubicazione e la provenienza, sarà importante raccogliere i certificati di acquisto per investimenti in immobili o altri beni (barche, opere d'arte, gioielli) o, con riferimento alle attività finanziarie, i documenti comprovanti la loro esistenza in anni per i quali sono spirati i termini di accertamento, o se invece si tratta di patrimoni recenti, le modalità con le quali sono stati costituiti (trasferimenti di denaro, documentandone anche la provenienza, successioni, eccetera). Per documentare il valore dei beni saranno utili atti di acquisto, visure delle camere di commercio delle società estere, ultimi estratti conto e situazioni patrimoniali Non è possibile attivare la procedura di disclosure quando il contribuente, o il soggetto solidalmente responsabile o il soggetto concorrente nel reato, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di "qualunque" attività di accertamento amministrativo o procedimento penale, relativo all'ambito di applicazione della collaborazione volontaria (sono quindi escluse attività ispettive che riguardino ambiti estranei alla collaborazione volontaria, si pensi, nel caso di disclosure estera, ad ipotesi di verifiche domestiche sul redditometro o su aspetti Iva). L'agenzia delle Entrate ha chiarito che, quando si sia in presenza di cause ostative su uno solo degli esercizi da regolarizzare, il contribuente può rimuovere la causa ostativa definendo l'annualità e procedere con la disclosure per gli altri anni I benefici Gli accertamentI La voluntary disclosure, pur prevedendo il pagamento integrale delle imposte, consente di ridurre in modo sostanziale le sanzioni applicabili per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale e degli obblighi dichiarativi, riduzione che viene massimizzata quando le attività estere siano detenute in Paesi non black list o black list che hanno firmato un accordo per lo scambio di informazioni con l'Italia entro il 2 marzo 2014, o quando il contribuente trasferisca le attività in un Paese white list. Inoltre, accedendo alla disclosure, è prevista la non punibilità per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2 del Dlgs 74/2000), o mediante altri artifizi (articolo 3), per dichiarazione infedele (articolo 4) o omessa (articolo 5) o per omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-bis) o di Iva (articolo 10-ter) Laproceduradivoluntarydisclosuredeve riguardaretuttiiperiodidiimpostaperiqualinon sonoancorascadutiiterminiperl'accertamento. Sitrattaordinariamentedeiperiodidiimpostadal 2010al2013.Tuttavia,incasodipatrimonio attivitàfinanziariedetenuteinPaesiblacklist(che nonhannofirmatol'accordosulloscambiodi informazioniconl'Italiaentroil2marzoscorso, comeinvecehannofattoSvizzera,Montecarloe Liechtenstein)èprevistoilraddoppiodeitermini perl'accertamentodelleviolazionidella compilazionedelquadroRW(sivaindietrosino al2004)edellapresunzionesecondolaqualei patrimonieleattivitàdetenuteall'esterosono costituititramiteredditinondichiarati,con conseguenteapplicazionedellaviolazionedi infedeledichiarazione(quisivaindietrosinoal 2006oal2005incasodiomessa presentazione) 8 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali oggetto di regolarizzazione) riciclaggio autoriciclaggio. black list, e nei quali il segreto bancario sembrava un dogma irrinunciabile, hanno reso l’adesione alla procedura ancora più interessante. Con riferimento alla procedura di collaborazione volontaria internazionale, la legge 186/2014 interviene sul Dl 167/1990 relativo agli obblighi di monitoraggio fiscale, introducendo gli articoli da 5-quater a 5-septies, che delineano l’ambito soggettivo e oggettivo della procedura, nonché le cause ostative che impediscono l’accesso alla procedura, gli adempimenti procedurali necessari e le modalità di versamento delle imposte e delle sanzioni dovute per il perfezionamento della procedura. Vengono poi identificati i benefici in termini di riduzione delle sanzioni amministrative per le violazioni da quadro RW e per le violazioni dichiarative relative ai maggiori imponibili connessi agli investimenti esteri, e di esclusione della punibilità dei reati penali derivanti dall’adesione alla procedura. Si tratta, in particolare dei reati di: 1 dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false (articolo 2 del Dlgs 74/2000); 1 dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi (articolo 3); 1 dichiarazione infedele (articolo 4); 1 dichiarazione omessa (articolo 5); 1 omesso versamento ritenute (articolo 10 bis); 1 omesso versamento Iva (10 ter) 1 (ovviamente in relazione alle fattispecie La voluntary domestica Nella collaborazione volontaria nazionale muta l’ambito soggettivo e oggettivo della procedura, ma la legge 186 richiama le norme applicabili alla disclosure internazionale in tema di riduzione delle sanzioni applicabili e di esclusione della punibilità dei reati penali, previste anche per la collaborazione internazionale. La disclosure nazionale potrà in realtà essere un complemento per i soggetti che accedono alla disclosure estera che abbiano commesso anche violazioni dichiarative relative ad attivi (magari prima detenuti all’estero ma ora) italiani. In tale prospettiva occorre tenere in considerazione che l’istanza di voluntary non può essere presentata più di una volta dalla stessa persona. Il reato di autoriciclaggio Infine, la legge 186/14 introduce il reato di autoriciclaggio, che punisce con la reclusione da 2 a 8 anni chi, dopo aver commesso un reato non colposo (inclusi dunque i reati tributari), successivamente impiega, sostituisce o trasferisce il denaro, i beni o le altre utilità che derivano dalla commissione di tale delitto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative, quando tali condotte siano realizzate mediante modalità tali «ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa». © RIPRODUZIONE RISERVATA 9 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali C on la pubblicazione della circolare 10/E/2015, diffusa il 13 marzo, si può dire chiusa la fase di "rollaggio" della procedura di collaborazione volontaria introdotta dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186. In questi mesi, le valutazioni di convenienza se aderire o meno alla voluntary disclosure sono state fatte con il condizionale, nell’attesa di conoscere la posizione dell’Agenzia. A questo punto il condizionale può essere tolto e il giudizio di opportunità può essere svolto con sufficienti margini di chiarezza. In realtà, a rigore non dovrebbe esserci alternativa. L’adesione alla procedura di collaborazione volontaria vuole rappresentare - e del resto viene così presentata - l’ultima possibilità offerta ai contribuenti per regolarizzare la propria posizione, beneficiando di un trattamento sanzionatorio temperato. L’introduzione del nuovo reato di autoriciclaggio (articolo 648-ter 1 Cp), che aggrava in modo significativo (è introdotta la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da 5mila a 25mila euro) una reazione sanzionatoria all’illecito fiscale già di per sé estremamente pesante, nonché e soprattutto il mutato contesto internazionale, che ha reso l’occultamento delle attività al Fisco nazionale sempre più incerto ed oneroso, costituiscono variabili che spingono indubbiamente nel senso indicato. Al contempo però, sull’ideale altro braccio della bilancia, si pone un costo della procedura molto alto, salvo casi Valutazioni di opportunità tra la fine dei paradisi fiscali e il calcolo dei costi di Andrea Carinci 10 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali proprio da quelle modalità. Con l’effetto che il conto della procedura è molto salato e questo, certamente, può compromettere il successo dell’iniziativa. In un simile contesto, si vengono a collocare i chiarimenti dell’Agenzia, tutti orientati a promuovere la voluntary disclosure marcandone ancora l’ideale ineluttabilità, di occasione cioè che non può essere perduta se non si vuole incorrere nelle conseguenze sanzionatorie particolarmente afflittive altrimenti stabilite dall’ordinamento. Se non che - e proprio in detta prospettiva - non si comprendono talune prese di posizione che sembrano invece sortire l’effetto contrario di scoraggiare l’adesione alla procedura: l’affermata applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di reato fiscale, che rischia di sterilizzare la non applicazione del raddoppio ex articolo 12 del Dl 79/2008; la possibilità per l’Agenzia di riaprire gli accertamenti sugli anni oggetto di collaborazione, giacché considerati accertamenti parziali; il riconoscimento all'Autorità giudiziaria del potere di valutare in autonomia la rilevanza penale delle condotte autodenunciate, posto che la copertura è limitata ai soli (non tutti) reati fiscali. Soluzioni, tutte queste, che introducono fattori di incertezza, non tanto sul costo della procedura, quanto sulle implicazioni ulteriori che questa può ingenerare e che potrebbero giocare a sfavore nel giudizio di convenienza della stessa. Insomma, nella direzione opposta a quella auspicata dall’Agenzia. estremamente circoscritti (attività detenute all’estero continuativamente a partire da periodi antecedenti a quelli ancora accertabili - cautelativamente da prima del 2004 - oppure le eredità, dove non sono applicabili le sanzioni). Sicuramente, il timore di ingenerare il sospetto che la procedura di collaborazione potesse rappresentare un ennesimo condono, ha indotto a congegnare un regime in cui la convenienza all’adesione non appare immediata, giacché solo prospettica (ed eventuale), ossia giocata tutta sul messaggio della voluntary disclosure quale "ultima spiaggia" per i contribuenti infedeli. Le imposte sono infatti dovute per intero, sia con riferimento ai redditi che all’Iva e all’Irap. Ma se questo è giustificato, proprio perché la collaborazione non vuole essere un condono, qualcosa in più poteva essere fatto sulle sanzioni. Queste, che dovrebbero rappresentare il vantaggio della procedura, offrono infatti "sconti" non particolarmente significativi: da un lato, perché è prevista l’irrogazione tanto delle sanzioni sul monitoraggio fiscale quanto di quelle sull’evasione dell’imposta (queste ridotte solo di un quarto); dall'altro, perché se pure è vero che gli abbattimenti sono amplificati (1/3 o 1/6) dalle modalità previste per concludere la procedura (acquiescenza all'atto di contestazione, all’invito al contraddittorio oppure adesione), questo ulteriore beneficio è poi ridimensionato dall’inibizione del concorso, di cui all’articolo 12 Dlgs 472/1997, imposta © RIPRODUZIONE RISERVATA 11 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali L’applicazione Tutto il «non dichiarato» all’appello della disclosure di Marco Piazza L a collaborazione volontaria internazionale ha per oggetto le attività detenute all’estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale: in particolare’ quelle che non sono state indicate nel modulo RW di Unico. Ovviamente riguarda solo i soggetti tenuti a compilare questo modulo, ossia le persone fisiche, le società semplici e egli enti non commerciali, ai quali sono equiparati i trust, residenti in Italia. La regolarizzazione non riguarda solo la violazione degli obblighi di compilazione del modulo RW, ma anche l’omessa dichiarazione dei redditi derivanti dalle attività detenute all'estero (sia i frutti delle attività, sia le eventuali plusvalenze derivanti dalla dismissione delle stesse) e l’omessa dichiarazione dei redditi che servirono per costituire o acquistare tali attività. La circolare 10/E del 2015, interpretando estensivamente l’articolo 5-quater, comma 1, del Dl 167 del 1990, dispone che chi decide di accedere alla collaborazione internazionale deve anche fornire agli uffici le informazioni e i documenti necessari per determinare gli eventuali maggiori imponibili non connessi con le attività illecitamente detenute all’estero: in pratica i redditi evasi in Italia e mantenuti in Italia. L’attivazione della procedura internazionale, quindi, comprende necessariamente sia la totalità degli imponibili non dichiarati connessi alle attività detenute all’estero senza indicazione nel modulo RW, sia la totalità degli imponibili non dichiarati che, non essendo connessi con attività detenute all’estero, non hanno comportato violazioni sul modulo RW. La circolare 10/E, comunque, precisa che l’effetto attrattivo dell’ambito nazionale derivante dall'attivazione della procedura internazionale, si verifica solo con riguardo ai periodi d’imposta che coinvolgono quello "proprio" della procedura internazionale. In pratica, se la proceduta internazionale viene attivata, ad esempio, solo per il 2012 e 2013, non vi è obbligo di attivare la procedura nazionale per gli anni precedenti, anche se ve ne è la facoltà. Il paragrafo 1.2.1. della circolare 10/E del 2015, fornisce un elenco delle attività finanziarie detenute all’estero, per le quali vi è obbligo di indicazione nel modulo RW.Si tratta, fra l’altro, di: 1 partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti; 12 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali I punti chiave Il periodo di imposta L’effetto attrattivo dell'ambito nazionale derivante dall'attivazione della procedura internazionale, si verifica solo con riguardo ai periodi d'imposta che coinvolgono quello proprio della procedura internazionale Le attività comprese L’attivazione della procedura internazionale di voluntary disclosure comprende necessariamente: 1 sia la totalità degli imponibili non dichiarati connessi alle attività detenute all'estero senza indicazione nel modulo RW 1 sia la totalità degli imponibili non dichiarati che, non essendo connessi con attività detenute all'estero, non hanno comportato violazioni sul modulo RW Lo spartiacque di Unico 2010 Da Unico 2010, le attività finanziarie italiane detenute all’estero devono essere sempre indicate nel modulo RW, anche se non hanno prodotto interessi, dividendi o plusvalenze 1 obbligazioni estere e titoli similari; 1 titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all'estero; 1 quote di Oicr esteri; 1 valute estere e depositi e conti correnti bancari all’estero; 1 finanziamenti, riporti, pronti contro termine prestito titoli; 1 polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione estere; 1 contratti derivati; 1 metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all’estero; 1 diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati; 1 forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero. Viene ricordato che, a partire da Unico 2010 per il 2009, l’obbligo di compilare l’RW per le attività finanziarie italiane detenute all’estero non è più circoscritto al periodo di imposta in cui la cessione o il rimborso delle attività stesse abbia determinato il realizzo di plusvalenze imponibili, ma è esteso anche alle ipotesi in cui la produzione dei predetti redditi sia solo astratta o potenziale. Quindi le attività finanziarie italiane detenute all’estero, a partire da Unico 2010, devono essere sempre indicate nel modulo RW, anche se non hanno prodotto interessi, dividendi o plusvalenze. La circolare precisa che la procedura riguarda anche: 1 le attività finanziarie italiane detenute all’estero, pur se in deposito fisico presso terzi come, ad esempio, i titoli pubblici ed equiparati emessi in Italia; 1 le partecipazioni in soggetti residenti e altri strumenti finanziari emessi da soggetti residenti, in quanto suscettibili di produrre redditi diversi di natura finanziaria derivanti da attività detenute all’estero; 1 le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti; 1 le attività finanziarie italiane detenute in Italia per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti, come nel caso in cui si disponga di quote rappresentative del capitale sociale di una società di capitali italiana, attraverso una struttura costituita da soggetti esteri anche reali (spesso in funzione di conduit), al cui apice vi sono soggetti interposti. 13 Il Sole 24 Ore © RIPRODUZIONE RISERVATA Il rientro dei capitali L a collaborazione volontaria potrà interessare non solo le attività finanziarie, ma anche i beni patrimoniali collocati o detenuti all'estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione. In particolare: 1 gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà), o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà); 1 gli oggetti preziosi e le opere d'arte che si trovano fuori del territorio dello Stato (compresi quelli custoditi in cassette di sicurezza); 1 le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti all’estero e/o iscritti nei pubblici registri esteri, o che lo sarebbero stati se fossero stati detenuti in Italia. La circolare 10/E del 2015 ricorda che sono considerati «detenuti all’estero» anche gli immobili ubicati in Italia, posseduti per il tramite di fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all’estero. La circolare ricorda inoltre che solo a partire dalla dichiarazione per il periodo d’imposta 2009 (modello Unico 2010), Le avvertenze per il rimpatrio giuridico degli immobili 14 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali Per gli immobili, nonostante l’ambiguità della circolare 11/2005, è possibile attuare il cosiddetto rimpatrio giuridico consistente nell’affidamento ad una fiduciaria italiana dell’incarico di amministrare senza intestazione l’immobile detenuto all’estero (circolare 6/E del 2010 e Assofiduciaria Com-2010-12, peraltro non richiamata tra quelle applicabili alla disclosure dalla citata circolare 11/E). Una complicazione sorge nel caso in cui l’immobile sia intestato a una società estera interposta. Se l’immobile è situato in Italia, per reintestarlo al titolare effettivo è necessario redigere un atto notarile nel quale sarà dichiarato che il trasferimento avviene senza corrispettivo, in quanto il soggetto estero è interposto. In questi casi è dovuta l’imposta di donazione in base alle circolari 3/E del 2008 e 28/E del 2008. Se l’immobile è localizzato all’estero, è possibile che sia dovuta la locale imposta di donazione. La formula di simulare una vendita per non pagare l’imposta di donazione locale può comportare complicazioni, perché implica trasferimento del corrispettivo all’estero e successivamente il suo rimpatrio, che necessariamente dovrà avvenire prima della chiusura della procedura. (M.Pi.) l’obbligo di compilare il modulo RW per gli investimenti esteri non resta più confinato agli investimenti che hanno effettivamente prodotto redditi imponibili in Italia, ma deve essere esteso a tutti gli investimenti detenuti all’estero per i quali sussista una capacità produttiva di reddito anche meramente potenziale. Ad esempio, anche gli immobili sfitti detenuti in Paesi nei quali non sono applicate imposte sui redditi, e che quindi non sono soggetti a Irpef in Italia, devono essere (a partire da Unico 2010) indicati nel quadro RW. Lo stesso vale per le opere d’arte, le imbarcazioni da diporto e altri beni, che devono essere dichiarati, anche se non hanno prodotto redditi nell’anno. Sul piano pratico, si deve considerare che, per beneficiare della riduzione al 50% della sanzione minima sul modulo RW e per fruire, con riferimenti agli immobili detenuti in Paesi che hanno firmato con l’Italia accordi per lo scambio d’informazione entro il 2 marzo 2015, della neutralizzazione del raddoppio dei termini d'accertamento, occorre adottare il comportamento "trasparente" di cui all’articolo 5 quater, comma 4 del Dl 167 del 1990, ovvero trasferire o aver trasferito le attività in Italia o in uno Stato Ue o See white list. © RIPRODUZIONE RISERVATA 15 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali I modelli I passi della riemersione da chiudere entro settembre di Carlotta Benigni e Antonio Tomassini I l primo passo formale per aderire alla procedura di voluntary disclosure consiste nella presentazione alle Entrate dell’istanza, secondo il modello approvato con il provvedimento 30 gennaio 2015. Come chiarito dalla circolare 10/E, l’istanza si considera presentata nel momento in cui si completa la ricezione dei dati da parte dell’agenzia delle Entrate, attestata dalla ricevuta di presentazione, che sarà resa disponibile entro cinque giorni lavorativi dall’invio. Il modello, dalla struttura molto snella, può essere presentato esclusivamente in via telematica a cura di un intermediario abilitato, che potrà anche essere diverso dal professionista che assiste il contribuente nella procedura. Nel dettaglio, nel modello va specificato di quale disclosure si tratta, internazionale o nazionale, e i dati e i recapiti del soggetto aderente. Inoltre va indicato se ci si avvale della facoltà di accedere alla tassazione dei rendimenti, sulla misura forfetaria del 5%, per le regolarizzazioni sotto i due milioni. I soggetti collegati C’è poi l’obbligo di indicare i soggetti collegati. Si tratta dei soggetti che presentano la do- manda di voluntary disclosure unitamente all’aderente, e non già dei soggetti del tutto terzi rispetto alla procedura. Uno dei timori principali della collaborazione volontaria è che la stessa non si tramuti in una delazione e spieghi quindi effetti indesiderati verso i terzi. L’unica forma di protezione dei terzi (si pensi alle aziende possedute o partecipate dal soggetto aderente) è che anche essi accedano alla disclosure (internazionale o nazionale, come appunto nel caso delle aziende). Il tema degli effetti verso terzi è cruciale anche rispetto ai riflessi penali, e ciò anche alla luce del fatto che alcuni reati non sono coperti dalla regolarizzazione (si pensi Tra le scelte l’indicazione del tipo di disclosure e l’opzione del prelievo forfettario 16 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali L’esempio Il conto corrente a Montecarlo Un contribuente detiene un deposito e un conto corrente a Montecarlo dagli anni ’80, sul quale ogni anno maturano proventi dagli investimenti (50mila euro ogni anno) e vengono versate le pensioni percepite dal contribuente per la propria attività lavorativa estera (50mila euro ogni anno). Il conto corrente è stato fittiziamente intestato a una società bermudese. Il contribuente decide di trasferire in Italia le attività. Essendo Montecarlo un Paese black list (anche se ora con accordo) e Bermuda un Paese black list, la circolare 10/E ha chiarito che il contribuente potrà regolarizzare il conto corrente e non il veicolo interposto, con il vantaggio di non subire il raddoppio dei termini e delle sanzioni previsti per i Paesi black list, dal momento che il Principato di Monaco ha firmato l’accordo per lo scambio di informazioni entro il 2 marzo scorso. Pertanto, gli anni che dovranno essere regolarizzati per le violazioni per omessa indicazione del quadro RW sono quelli dal 2009 al 2013, mentre per le violazioni relative all’omessa dichiarazione e tassazione di redditi sono dal 2010 al 2013, salvo il raddoppio che potrebbe derivare da una eventuale segnalazione dell’agenzia delle Entrate alla Procura della Repubblica, per il superamento delle soglie previste SEZIONE II SEZIONE II ATTIVITÀ ESTERE 2 Non black List 3 2004 VD6 2005 ,00 ,00 ,00 VD7 2006 ,00 ,00 ,00 VD8 2007 ,00 ,00 ,00 VD9 2008 ,00 ,00 ,00 VD10 VD11 VD12 VD13 2009 ,00 2010 ,00 2011 ,00 2012 ,00 VD14 2013 ,00 SEZIONE III NUOVI INVESTIMENTI ALL’ESTERO Black list con accordo per scambio d’informazioni Black List 1 VD5 ,00 2008 VD15 5 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 2005 2006 2 ,00 3 ,00 2007 4 ,00 2009 ,00 2010 6 ,00 ,00 2.200.000 ,00 2.300.000 ,00 2.400.000 ,00 2.500.000 ,00 2.600.000 ,00 2004 1 ,00 7 ,00 2011 8 ,00 ,00 SEZIONE III SEZIONE III NUOVI INVESTIMENTI ALL’ESTERO 2004 1 VD15 2005 2 ,00 2008 5 6 ,00 2012 9 SEZIONE IV ATTIVITÀ ESTERE ALLA DATA DI EMERSIONE 2007 4 ,00 ,00 2010 2011 50.000,00 7 ,00 50.000,00 8 2013 50.000,00 10 TOTALE ATTIVITÀ ESTERE alla data di emersione (art. 5-quinquies, comma 4) 1 2006 3 ,00 2009 ,00 50.000 ,00 Attività in Paese extra UE che si rimpatriano in IT - UE - SEE (lett.a) 2 ,00 17 Il Sole 24 Ore 3 Attività detenute all’estero (lett. c) di cui in Italia ,00 4 ,00 Il rientro dei capitali SEZIONE IV TOTALE ATTIVITÀ ESTERE alla data di emersione (art. 5-quinquies, comma 4) SEZIONE IV ATTIVITÀ ESTERE ALLA DATA DI EMERSIONE Codice Stato estero VD16 Attività in Paese extra UE che si rimpatriano in IT - UE - SEE (lett.a) 3.000.000 ,00 1 091 5 Quota percentuale 6 100 3.000.000,00 3 Quota percentuale Codice Stato estero 7 Quota percentuale Codice Stato estero 8 Attività detenute all’estero (lett. c) 4 9 10 ,00 Codice Stato estero 11 Quota percentuale 12 di cui in Italia Attività già rimpatriate (lett. b) 13 di cui in Italia 3.000.000 ,00 2 14 ,00 ,00 SEZIONE V SEZIONE V MAGGIORI IMPONIBILI E RITENUTE NON OPERATE Ai fini delle IMPOSTE SUI REDDITI VD17 2004 VD18 2005 VD19 VD20 VD21 VD22 1 di cui prodotti all’estero 2 ,00 Ai fini IRAP 3 RITENUTE NON OPERATE Ai fini IVA ,00 4 ,00 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ,00 6 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 2006 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 2007 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 2008 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 2009 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 VD23 2010 VD24 2011 VD25 2012 VD26 2013 SEGUE VD17 2004 VD18 2005 VD19 VD20 VD21 VD22 ,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Ai fini delle IMPOSTE SOSTITUTIVE 7 ,00 di cui prodotti all’estero 8 ,00 ,00 ,00 2006 ,00 ,00 2007 ,00 ,00 2008 ,00 ,00 2009 ,00 VD23 2010 VD24 2011 VD25 2012 VD26 2013 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 all’emissione delle fatture false che potrebbe venire alla luce a seguito della regolarizzazione dell’utilizzatore delle medesime fatture: in questo caso sul fronte penale non vi sarebbe copertura neppure se l’emittente accedesse alla disclosure). Anche se è opportuno sottolineare che la causa di esclusione della punibilità è oggettiva e opera anche nei confronti dei concorrenti nel reato. Distinzioni tra le liste Nel modello vengono distinte le attività in Paesi black list, le attività in Paesi black list con accordo per scambio di informazioni (come la Svizzera, Monaco e il Liechtenstein e, da ultimo, la Città del Vaticano in base all’intesa siglata il 1˚ aprile 2015) e le attività in Paesi non black list. Ciò al fine evidente di individuare le sanzioni applica- 18 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali mentazione allegata, oltre a tutte le notizie utili ai funzionari per analizzarli, come l’ammontare egli investimenti e delle attività estere, i redditi che sono serviti per costituirli o acquistarli e quelli che derivano dalla loro dismissione, nonchè la determinazione dei maggiori imponibili derivanti da tali attività. Si dovranno poi indicare in dettaglio i soggetti collegati in relazione alle attività estere e la natura del collegamento. La relazione illustrativa e la documentazione dovranno essere inviate via Pec (del contribuente o del professionista) agli indirizzi che vengono forniti nella ricevuta di presentazione dell’istanza. Alla relazione viene allegata anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilaLa relazione La richiesta sarà poi seguita da una relazio- sciata dal contribuente al professionista, con ne accompagnatoria illustrativa, che do- la quale l’interessato attesta la completezza vrà essere presentata nei 30 giorni succes- e la veridicità dei documenti allegati. L’istanza, pur se presentabile una sola volsivi all’istanza e comunque non oltre il 30 settembre. Nella relazione, che dovrà se- ta, potrà essere integrata nei 30 giorni sucguire lo schema indicato nel provvedimen- cessivi alla presentazione, barrando la caselto del 30 gennaio, il professionista dovrà la «istanza integrativa». Nello stesso termianaliticamente illustrare i dati inseriti ne potrà essere inviata anche documentazionell’istanza per ogni anno oggetto di rego- ne integrativa. larizzazione, riconciliandoli con la docu© RIPRODUZIONE RISERVATA bili e i termini di accertamento. Infatti, per i Paesi black list, restando valide tutte le forme di raddoppio dei termini di accertamento, i termini di accertamento vanno dal 2006 per le violazioni relative alle imposte e dal 2004 (rispettivamente dal 2005 e dal 2003 in caso di dichiarazione omessa) per le violazioni da quadro RW. Per le attività in Paesi non black list e per quelli black con accordo, non applicandosi alcun tipo di raddoppio (se non quello derivante dal superamento delle soglie penali), gli anni aperti sono dal 2009 per le violazioni RW e dal 2010 per le violazioni delle imposte sui redditi (2008 e 2009 rispettivamente in caso di omessa dichiarazione). 19 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali La procedura Collaborazione «integrale» tra Agenzia e contribuente di Diego Avolio e Benedetto Santacroce L a procedura di voluntary disclosure si apre con la presentazione all’agenzia delle Entrate della «Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria». La modulistica approvata dall’agenzia delle Entrate è piuttosto semplificata e, per questo, l’istanza dovrà essere accompagnata da una relazione con la quale dare dettagliata descrizione delle attività e dei redditi per i quali si chiede la regolarizzazione. Il provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2015 ha precisato che la relazione di accompagnamento - e la correlata documentazione - debbono essere trasmesse mediante posta elettronica certificata entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. Si ricorda che la procedura di voluntary disclosure può essere attivata fino al 30 settembre 2015 e dovrà riguardare tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione dell’istanza, non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale. Va detto che ciò che contraddistingue la voluntary disclosure è che il contribuente deve provvedere a una pacificazione completa con l’agenzia delle Entrate, nel senso che l’istanza di collaborazione volontaria dovrà riguardare tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo. In effetti, sulla completezza dell’istanza si Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a suffragare la veridicità di quanto dichiarato 20 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali giocherà il successo della regolarizzazione. In caso di informazioni incomplete, infatti, potrà essere opposta al contribuente l’invalidità della procedura attivata, ai fini della riduzione delle sanzioni amministrative e della "copertura" da quelle penali. Per questo motivo, la scelta della modalità di ricostruzione dei redditi riferibili alle attività "regolarizzate", vale a dire la modalità "analitica" o "forfetaria" (si veda anche il box nelle pagine successive), sarà fondamentale per il contribuente, a seconda della mole e della complessità della documentazione da fornire all'agenzia delle Entrate. La circolare 10/E ha chiarito che, per gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero senza soluzioni di continuità già a partire da periodi d’imposta per i quali è decaduta la potestà di accertamento, il contribuente non dovrà puntualmente spiegarne l’origine, ma sarà sufficiente che fornisca documentazione attestante la precedente esistenza. Per effetto delle novità introdotte rispetto alla prima versione della voluntary disclosure, è peraltro prevista la possibilità di sanare anche le violazioni dichiarative non connesse con le attività estere e, per questo, è richiesto che il contribuente produca all’agenzia delle Entrate i documenti e le informazioni utili alla determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’Irap, dei contributi previdenziali, dell’Iva e delle ritenute. La circolare 10/E chiarisce che l’attivazione della procedura internazionale esercita un effetto "attrattivo" anche per tale ambito nazionale, con riguardo però ai soli periodi d’imposta che coinvolgono quello "proprio" della I punti chiave Senza origine Per investimenti e attività finanziare detenute all’estero senza soluzioni di continuità, a partire da periodi d’imposta per i quali è decaduta la potestà di accertamento, il contribuente non dovrà spiegare l’origine Presunzione di redditività Quando è evidente l’impossibilità del contribuente di produrre il corredo documentale e informativo, le Entrate hanno facoltà di far valere la presunzione legale di redditività delle attività finanziarie estere Tassazione forfettaria Per semplificare il calcolo dei rendimenti delle attività finanziarie è prevista una tassazione forfetaria opzionale se la media delle consistenze delle attività finanziarie negli anni oggetto di Vd non eccede 2 milioni Aliquota al 27% Nella procedura forfetaria i rendimenti delle attività finanziarie sono quantificati applicando il 5% al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell’anno. Sui redditi così determinati le imposte sono calcolate con l’aliquota fissa del 27 per cento Rendimenti finanziari La tassazione forfetaria può avere per oggetto solo i rendimenti delle attività finanziarie (siano essi derivanti dal godimento o dalla dismissione delle attività) e non si estende ai redditi che servirono per acquistarle o costituirle, né a quelli derivanti da attività diverse da quelle di natura finanziarie, da determinare analiticamente Impatto dell’opzione L’opzione per la procedura forfetaria è vincolante per tutti i periodi d’imposta oggetto di collaborazione volontaria 21 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali I Ricostruzione analitica per i grandi patrimoni l lavoro che i professionisti dovranno completare in questi mesi a servizio dei propri assistiti che decideranno di aderire alla procedura di voluntary disclosure è complesso e documentalmente oneroso. A livello pratico, l’adesione - o meno - alla voluntary disclosure comporta, infatti, una complessa attività di ricostruzione delle attività detenute all’estero, in maniera illegittima, per determinare in maniera puntuale lo storico dello stock e la sua origine. Il legislatore ha previsto due modalità di ricostruzione degli imponibili e delle attività da regolarizzare, una analitica e l’altra forfettaria, quest’ultima opzionabile solo per i patrimoni che non eccedano i 2 milioni di euro. La procedura analitica Con la procedura analitica i contribuenti interessati dovranno fornire all’agenzia delle Entrate tutti i dati relativi agli investimenti e alle attività costituite e detenuti all’estero. Una disclosure piena, quindi, e di larga portata. Sul punto, la circolare 10/E chiarisce che in fase di contraddittorio potrà essere presentata voluntary disclosure internazionale. Oltre che complete, le informazioni contenute nell’istanza presentata dovranno naturalmente essere veritiere, pena l’inammissibilità della procedura attivata. Al riguardo, si ricorda che è stato introdotto uno specifico reato - con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni in caso di esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi, in tutto o in parte, e di comunicazione di dati e notizie non rispondenti al vero. Quale forma di "caute- 22 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali finanziarie, risultanti al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto di voluntary disclosure non ecceda il valore di 2 milioni di euro. Questo rendimento del 5% sarà, a sua volta, tassato con aliquota del 27 per cento. Si ricorda che la procedura forfetaria può essere opzionata dal contribuente per il solo calcolo dei rendimenti e, inoltre, può avere ad oggetto le sole attività finanziarie che si intendono regolarizzare. La circolare 10/E chiarisce che l’opzione per il regime forfetario è peraltro vincolante per tutti i periodi d’imposta oggetto di collaborazione volontaria internazionale. Inoltre, ai fini del calcolo della media della consistenza delle attività finanziarie, dovrà tenersi conto dei soli periodi d’imposta e delle sole attività finanziarie per i quali il contribuente ha commesso violazioni relative alla compilazione di RW. Tale media dovrà, quindi, essere calcolata ponendo al numeratore del rapporto la sommatoria delle consistenze rilevate al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto di collaborazione volontaria e al denominatore il numero totale di tali periodi d’imposta. (C.Ben.,A.Tom) nuova e diversa documentazione, sempre che la stessa abbia carattere "esplicativo" di quanto già presentato, e quindi funzionale a puntualizzare la corretta pretesa, e quindi "non integrativo", cioè finalizzato a fare emergere attività o imponibili ulteriori rispetto a quelli evidenziati in fase di accesso alla procedura. A questi particolari fini, è stato poi chiarito che, quando si configura in maniera evidente l’impossibilità per il contribuente di produrre il corredo documentale e informativo necessario, resta ferma la facoltà per l’Amministrazione di fare valere la presunzione legale di redditività delle attività finanziarie estere prevista all’articolo 6 Dl 167/1990. La procedura forfettaria La procedura opzionale forfettaria potrà invece risultare conveniente se diventa eccessivamente oneroso il lavoro di ricostruzione analitico dei rendimenti e delle attività finanziarie in presenza, ad esempio, di numerosi investimenti e disinvestimenti negli anni oggetto di regolarizzazione. La procedura di calcolo forfetaria dei rendimenti (5%) può essere utilizzata nei soli casi in cui la media delle consistenze delle attività © RIPRODUZIONE RISERVATA la" per i professionisti chiamati ad affiancare i contribuenti durante la procedura di collaborazione volontaria, è stato disposto che il contribuente debba necessariamente rilasciare al professionista che lo assiste una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale attesti che gli atti o documenti consegnati per l’espletamento dell’incarico non sono falsi e che i dati e le notizie fornite sono rispondenti al vero. 23 Il Sole 24 Ore © RIPRODUZIONE RISERVATA Il rientro dei capitali Il «fronte interno» La voluntary nazionale, l’altra metà della disclosure di Primo Ceppellini e Roberto Lugano O ni di accertamento. Alla procedura di collaborazione volontaria nazionale si applicano, sostanzialmente, le stesse disposizioni della collaborazione internazionale, e segnatamente le regole in materia di: 1 inammissibilità; 1 termine; 1 effetti; Applicazione e beneficiari 1 modalità di presentazione dell'istanza; La legge 186/14 prevede la possibilità di re- 1 responsabilità per false dichiarazioni. golarizzare le violazioni (in materia di imLa circolare evidenzia che non è richiamaposte sui redditi e relative addizionali, im- ta la possibilità di applicare il criterio forfetaposte sostitutive delle imposte sui redditi, rio per la tassazione dei rendimenti: pertanIrap e Iva, nonché le violazioni relative alla to nell’ipotesi, non frequente, di voluntary dichiarazione dei sostituti d’imposta) che nazionale di attività finanziarie diverse dai sono state commesse fino alla data del 30 contanti è necessario procedere sempre a un settembre 2014 da tutti i tipi di contribuen- calcolo analitico dei rendimenti. ti. La possibilità riguarda soprattutto coloA livello operativo, i contribuenti interesro che non sono interessati dalla normativa sati sono tenuti a presentare un’istanza di acdel monitoraggio fiscale come, ad esem- cesso alla procedura, fornendo spontaneapio, gli imprenditori individuali, i soggetti mente le informazioni necessarie alla deternon residenti, nonché i soggetti che sono minazione dei maggiori imponibili, delle ricostituiti in forma societaria, quali le socie- tenute e dei contribuenti previdenziali scatutà di persone e di capitali. renti dai maggiori imponibili. SuccessivaLa sanatoria opera per tutti i periodi di mente, sulla base di un invito a comparire imposta per i quali, alla data di presentazio- che verrà emesso dall’Agenzia, occorrerà efne della richiesta, non sono scaduti i termi- fettuare il versamento delle somme dovute e ltre ai chiarimenti sulla regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all’estero, la circolare 10/E diffusa il 13 marzo dall’Agenzia delle entrate interviene anche sulle caratteristiche della sanatoria per le violazioni domestiche. 24 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali Per la voluntary domestica Cause ostative. Le cause ostative sono separate. Se vi sono indagini o accertamenti sugli imponibili nazionali è sempre possibile la disclosure sulle attività estere, e viceversa Completezza della disclosure. In caso di sanatoria internazionale è necessario indicare anche le violazioni rilevanti sotto il profilo domestico. in questo caso nel frontespizio va barrata solo la casella «internazionale» Combinazione tra anni diversi. È possibile che la disclosure riguardi l’estero per alcuni anni e le violazioni nazionali per altri. in questo caso occorre barrare entrambe le caselle («internazionale» e «nazionale») del frontespizio ti penali prevista per coloro che hanno posseduto capitali all’estero non dichiarati (ovvero, in particolare, la copertura dalle ipotesi di omessa o infedele dichiarazione, dichiarazione fraudolenta mediante uso o altridocumenti per operazioni inesistenti e per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici). Le difficoltà La sanatoria nazionale presuppone che nei fatti il contribuente abbia commesso violazioni della normativa fiscale e non di quella del monitoraggio. In termini molto concreti, questo significa che, ad esempio nel caso di ricavi non dichiarati, il nero è rimasto in Italia sotto forma di contanti, detenuti direttamente o custoditi in cassette di sicurezza. La circolare 10/E non prende posizione sul delicato tema di come vanno imputati ai diversi periodi questi contanti. Il documento si limita a ribadire che «il contribuente dovrà forniPunti oscuri re spontaneamente all’Agenzia delle entrate Somme in contanti. Anche dopo la circolare i documenti e le informazioni necessari alla 10/E non è chiaro come saranno trattate in determinazione dei maggiori imponibili», sede di disclosure. Occorre capire se saranno ma si tratta del contenuto letterale della norimputabili anche ad anni precedenti quelli ma (comma 3, articolo 1 della legge 186/14). che sono oggetto di sanatoria Questa affermazione è sicuramente sempliDati di soggetti collegati. Non è ancora ce da attuare quando si tratta di somme riferidefinito quali sono le informazioni che te agli anni accertabili: in fin dei conti, se un devono essere date nel modello a proposito contribuente dichiara che i contanti sono tutdei soggetti collegati ti frutto di evasione non serve ulteriore documentazione per stabilirne la rilevanza. Più delicato è il caso, ad esempio, di un contribuente che detiene somme da vari anni a fronte di ricavi evasi sia in periodi non più delle sanzioni (in misura ridotta). accertabili sia in periodi oggetto di sanatoria. Non si sa quali documenti o quali dichiaI vantaggi I vantaggi che derivano dall’adesione alla col- razioni potranno essere utilizzati per impulaborazione volontaria nazionale sono so- tare correttamente questi importi, né se sarà stanzialmente analoghi a quelli previsti dal- possibile adottare un metodo matematico la collaborazione estera e, pertanto, sono co- per attuare questa ripartizione. Si tratta evidentemente di casi che devono essere frutto stituiti dalla possibilità di: 1 beneficiare di una riduzione delle sanzioni di un’ulteriore elaborazione da parte dell’Agenzia. tributarie applicabili; 1 beneficiare della stessa copertura per i rea© RIPRODUZIONE RISERVATA 25 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali V Un verbale in Italia non blocca l’estero (e viceversa) i sono diversi aspetti per cui la disclosure internazionale e la sanatoria nazionale si intrecciano. Vediamo di riepilogare le ipotesi avanzate nella circolare 10/E, fornendo per ciascuna di esse anche le necessarie indicazioni operative. In primo luogo, deve essere ricordato che, anche se l’elenco delle cause ostative che impediscono l’accesso alle due sanatorie è il medesimo, la presenza di vincoli va verificata separatamente per il comparto nazionale e quello internazionale. La presenza di accesi ispezioni, verifiche, accertamenti e quant’altro rilevi in uno dei due comparti implica solo che non si possa fare la sanatoria delle violazioni interessate dalle contestazioni. L’altro comparto rimane libero: così, ad esempio, la presenza di un verbale o di un accertamento relativo alla posizione fiscale nazionale di un contribuente (pensiamo all'esempio diffuso di un questionario sul redditometro) non è di ostacolo alla regolarizzazione di attività detenute all'estero. Si tratta di una delle precisazioni più importanti contenute nella circolare 10/E, dato che interessa una vasta platea di contribuenti: il caso 26 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali più frequente che si riscontra in concreto, infatti, è proprio quello considerato nel nostro esempio, e cioè la presenza di attività di indagine che però sono limitate agli aspetti nazionali, dato che il fisco ignora la presenza di investimenti detenuti all’estero. In tutte queste ipotesi, come abbiamo visto, la disclosure internazionale sarà comunque possibile. In conformità a quanto già chiarito nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione, viene ribadito che in caso di disclosure internazionale devono essere indicate anche le violazioni domestiche, dato che la sanatoria deve riguardare l’intera posizione fiscale del contribuente. La circolare 10/E chiarisce però che questa attrazione riguarda solo i periodi di imposta che sono "propri" della disclosure internazionale, evidenziando che «l’obbligo di estendere la procedura agli eventuali maggiori imponibili non connessi con le attività estere sussiste per i periodi d’imposta in cui sono state commesse infedeltà dichiarative relative a redditi connessi ad attività costituite o detenute all’estero». In questa ipotesi (presenza combinata di regolarizzazioni domestiche e in materia di monitoraggio) deve essere barrata solo la casella «Internazionale» del frontespizio del modello. Un altro caso interessante è quello in cui un contribuente presenta l’istanza per tutti i periodi, ma solo in alcuni periodi ha commesso violazioni in materia di monitoraggio fiscale. Se non ci sono profili nazionali da sanare, occorre semplicemente barrare la casella «Internazionale» del frontespizio. Se invece per altri periodi di imposta ci si vuole avvalere della sanatoria nazionale, andrà barrata anche la casella «Nazionale». Infine, un’ipotesi che viene presa in considerazione dalla circolare è quella della combinazione non solo tra sanatorie diverse, ma anche tra soggetti diversi. Si tratta del caso in cui l’attività estera viene regolarizzata dal socio di una società italiana, che invece dovrà regolarizzare le violazioni in termini di ricavi non dichiarati. Il socio dovrà indicare il codice fiscale della società nella colonna 2 della sezione I del modello, dedicata ai soggetti collegati. © RIPRODUZIONE RISERVATA 27 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali Le sanzioni La collaborazione «conquista» i benefici del cumulo giuridico di Dario Deotto P er determinare il costo delle penalità nella collaborazione volontaria - sia internazionale che nazionale - occorre partire dal principio del cumulo giuridico delle sanzioni, richiamato anche dalla circolare 10/E dell’agenzia delle Entrate. caso di quelle legate al quadro RW). La sanzione unica Il comma 2 dell’articolo 12 disciplina invece il principio della progressione (o continuazione) dell’illecitotributario. Alla "sanzione unica" soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicaLe regole Il principio del cumulo giuridico (articolo 12 re la determinazione dell'imponibile o la lidel Dlgs 472/1997) ha trovato, nel tempo, va- quidazione anche periodica del tributo. In rie resistenze. Il punto di arrivo è la nota n. tutti questi casi (commi 1 e 2) occorre consi159135 dell’11 settembre 2001 che supera una derare la sanzione più grave tra tutte ed apserie di criticità. In particolare, quella della plicare l’aumento da un quarto al doppio. Il comma 3 prevede anche l’applicazione definizione della sanzione unica su più periodi d’imposta quando il contribuente ricorre della sanzione unica nell’ipotesi di violazioall’acquiescenza e alla definizione delle san- ni che rilevano ai fini di più tributi (con l’auzioni nella misura di un terzo in seguito ad mento di un quinto, da applicarsi alla sanzione più grave), mentre il comma 5 dispone atti di irrogazione e di contestazione. L’articolo 12 del Dlgs 472/1997 discipli- l’estensione del cumulo anche in presenza di na, al comma 1, il concorso formale e mate- violazioni della "stessa indole" commesse in riale di violazioni. Si ha concorso formale periodi d’imposta diversi (in questo caso ocquando con una sola azione o omissione si corre applicare l’aumento dalla metà al tricommettono diverse violazioni della mede- plo). Inoltre, il comma 8 dispone che la previsima disposizione oppure relative a tributi sione del cumulo giuridico si applica solo al diversi. Il concorso materiale, invece, si ha singolo tributo e al singolo periodo d’impoquando vengono commesse diverse viola- sta nell’ipotesi di accertamento con adesiozioni formali della stessa disposizione (è il ne, mentre, in relazione alla definizione a un 28 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali Quanto si paga Sanzioni relative al monitoraggio fiscale applicabili nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per periodo d’imposta e per luogo di detenzione al ricorrere. In percentuale Luogo di detenzione 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Paese non black list 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 – – – – – Paese black list con accordo 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 – – – – – Paese black list 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 Nota: * per i paesi black list, tenuto conto delle modifiche apportate all’articolo 5 del decreto legge dal decreto legge n. 78 del 2009, per il periodo d’imposta 2008 si applica la sanzione del 3% se la dichiarazione dei redditi è stata presentata successivamente al 4 agosto 2009; in caso di presentazione della dichiarazione entro tale data, invece, si applica la sanzione del 2, 5% Ciò significa che se le violazioni riunibili terzo delle penalità (articoli 16 e 17 del Dlgs 472/1997) e all’acquiescenza (articolo 15 del attraverso il cumulo giuridico sono oggetto Dlgs 218/1997) )deve trovare applicazione so- di autonomi atti di irrogazione, in quelli suclo con riferimento al singolo atto impositivo. cessivi al primo l’ufficio dell’amministrazione finanziaria deve obbligatoriamente (ri) determinare le sanzioni tenendo conto delLa riduzione Tali norme prevedono, peraltro, la possibili- la sanzione "unica" complessiva e "diminutà del pagamento di un importo pari ad un endola" di quella già irrogata nel precedenterzo della sanzione indicata nell’atto di irro- te atto impositivo. E questo deve valere angazione (o di contestazione) delle penalità e che nel caso della definizione della sanzio«comunque non inferiore ad un terzo dei mi- ne a un terzo (articolo 16 del Dlgs 472/1997, nimi edittali previsti per le violazioni più gra- procedura utilizzabile per le sanzioni in materia di monitoraggio fiscale) e dell’acquievi relative a ciascun tributo». Va considerato che la previsione del com- scenza (articolo 15 del Dlgs 218/1997), come ma 8 dell’articolo 12 deve ritenersi in parte è stato rilevato nella nota 159135/2001. Invesuperata a causa dell’intervento del Dlgs ce, nell’accertamento con adesione (proce99/2000, con il quale è stato stabilito al com- dura rilevante per la collaborazione volontama 5 che «se l'ufficio non contesta tutte le ria in relazione ai maggiori redditi derivanti violazioni o non irroga la sanzione contem- dalle attività regolarizzate) rimane fermo poraneamente rispetto a tutte, quando in se- che il cumulo giuridico trova applicazione guito vi provvede determina la sanzione limitatamente al singolo tributo e al singolo complessiva tenendo conto delle violazioni periodo d’imposta. oggetto del precedente provvedimento». © RIPRODUZIONE RISERVATA 29 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali I reati tributari Le coperture penali per chi decide di aderire di Carlotta Benigni e Antonio Tomassini L a protezione penale garantita agli aderenti alla collaborazione volontaria è ampia, ancorché non totale. Come ricorda anche la circolare 10/E del 13 marzo, che dedica al tema il capitolo 7, in caso di perfezionamento della procedura e limitatamente alle condotte relative agli imponibili regolarizzati, opera una causa di esclusione della punibilità per i delitti tributari di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (articolo 2 del Dlgs 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi (articolo 3), dichiarazione infedele (articolo 4), omessa dichiarazione (articolo 5) e omesso versamento di ritenute e Iva (10-bis e 10-ter), nonché per i reati di riciclaggio ed autoriciclaggio. Quest’ultimo è il nuovo reato introdotto unitamente alla voluntary disclosure che, nel caso dell’evasione, espone il contribuente al rischio di quattro sanzioni: fiscale, penale tributaria, per autoriciclaggio e ai sensi del Dlgs 231/2001. Restano esclusi dalla copertura penale i reati tributari di emissione di fatture false, di occultamento o distruzione di documenti conta- bili, di indebita compensazione e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (articoli 8, 10 e 11 del Dlgs 74/2000). L’estensione della copertura alle fattispecie di frode è senz’altro da salutare con favore, posto che non sempre il confine tra la frode e l’infedele o omessa dichiarazione è nitido e occorre ridurre i margini di incertezza. Tuttavia la valutazione degli aspetti penali è un aspetto cruciale e occorre il coinvolgimento di professionisti con competenze specifiche. Volendo esemplificare, si pensi a tutti quei casi dove può essere contestata la fattispecie, quasi una norma di chiu- Esclusi dalla tutela i reati come emissione di fatture false o indebite compensazioni 30 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali Le tutele della voluntary Inclusi nella copertura La protezione penale garantita agli aderenti alla collaborazione volontaria è ampia, ma non totale. In caso di perfezionamento della procedura e limitatamente alle condotte relative agli imponibili regolarizzati, opera una causa di esclusione della punibilità per i delitti tributari di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi; dichiarazione infedele; omessa dichiarazione; omesso versamento di ritenute e Iva; reati di riciclaggio ed autoriciclaggio. sura del sistema, di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, che secondo un indirizzo della Cassazione rappresenta un reato di pericolo che può configurarsi anche prima dell’esecuzione esattoriale. Si pensi, ancora, alle ipotesi di truffa ai danni dello Stato o ai reati contro la fede pubblica (articoli da 482 a 492 del Codice penale) e societari, come le false comunicazioni sociali (articoli 2621 e 2622 del Codice civile) o ai reati fallimentari. Questi reati non godono di alcuna copertura, nonostante siano sovente commessi per eseguire od occultare i reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto. Invero la loro esclusione non pare ragionevole: la procedura esclude la punibilità dei delitti-fine (quelli tributari) e bene avrebbe fatto ad escludere la punibilità anche dei delittimezzo (di falso o societari), meno gravi ma ugualmente insidiosi e potenzialmente ravvisabili a fronte della disclosure del contribuente, che si ricorda essere piena e trasparente. Inoltre, tornando ai reati tributari, non gode di alcuna copertura (come in- L'estensione della copertura alle fattispecie di frode è senz'altro da salutare con favore, posto che non sempre il confine tra la frode e l'infedele o omessa dichiarazione è nitido ed occorre ridurre i margini di incertezza Esclusi dalla copertura Restano esclusi dalla copertura penale i reati tributari di emissione di fatture false, di occultamento o distruzione di documenti contabili, di indebita compensazione e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte vero fu anche in occasione dello scudo fiscale) il reato di emissione di fatture false (articolo 8 del Dlgs 74/2000). È un’esclusione assai rilevante, perché molte provviste all’estero potrebbero essere state create proprio con l’emissione di fatture fittizie e potrebbe emergere la punibilità dell’emittente sulla base della disclosure dell’utilizzatore. Si pensi al cessionario che ha ricevuto una fattura falsa e che, regolarizzando non viene perseguito, ma potrebbe far perseguire penalmente il cedente, sprovvisto di copertura. Tuttavia, se l’aderente è sia il soggetto cui è riferibile il reato di emissione, che quello di utilizzo, tale circostanza potrebbe far ritenere la condotta ascrivibile non già agli articoli 2 e 8, bensì all’articolo 3 del Dlgs 74/2000, che è reato coperto dalla regolarizzazione. Questa riflessione, peraltro, apre un tema più ampio: quello degli effetti, anche e soprattutto, penali verso i terzi. Importante che la causa di esclusione operi per le condotte di riciclaggio e reimpiego commesse in relazione agli imponibili regolarizzati, nonché per l’auto31 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali riciclaggio. Si tratta di una previsione necessaria per l’attuazione e il successo della disclosure, posto che in tale contesto sarebbero emerse numerosissime fattispecie ascrivibili a tali reati. In particolare, per l’autoriciclaggio, mentre per le condotte esauritesi prima dell’entrata in vigore della legge 186/2014 (1˚ gennaio 2015) sarebbe comunque valso il principio di irretroattivi- L Nessuna sanzione per chi concorre nel reato a procedura di collaborazione volontaria si sostanzia in procedimento amministrativo tributario nel quale il contribuente deve regolarizzare tutte le violazioni commesse in modo pieno e trasparente. Non esistono disclosure parziali. Il che significa che all’interno della procedura circolerà una serie piuttosto nutrita di informazioni che potrebbero coinvolgere soggetti terzi e violazioni da questi commesse. Infatti, ancorché i soggetti "collegati" siano gli altri soggetti aderenti o quelli intimamente connessi a questi ultimi - come chiarito anche dalla circolare 10/E, che li individua in coloro che hanno una posizione rilevante ai fini del monitoraggio fiscale, o che presentino un collegamento con il reddito sottratto ad imposizione, i quali quindi potrebbero beneficiare della regolarizzazione - i terzi non aderenti non godono di alcuna protezione e quindi è solo in parte superato il pernicioso rischio delazione già in sede di avvio della procedura. Potranno quindi emergere violazioni riferibili a soggetti non aderenti (dipendenti di un’azienda pagati in nero, emittente di una fattura falsa, professionista che ha ideato una frode). Unica copertura è quella della legge 186/2014 per chi ha commesso o concorso a commettere il reato. Questa 32 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali tà della legge penale, per quelle commesse dopo tale termine, eventualmente anche a notevole distanza di tempo dal delitto presupposto (a meno che non si ritenga quest’ultimo un frammento della condotta tipica che debba anch’esso intervenire dopo l’entrata in vigore della novella), non sarebbe invece potuta valere la "copertura". estensione della causa di non punibilità è opportuna, soprattutto se si pensa a coinvolgimenti di professionisti e intermediari e al fatto che questi soggetti in alcuni casi non godrebbero di alcuna diversa forma di protezione. La disclosure sembra potersi annoverare tra le cause sopravvenute di esclusione della punibilità per ragioni di tutela del bene protetto (l’esazione di tributi) di natura oggettiva. Peraltro la qualificazione come causa di esclusione di natura oggettiva dovrebbe escludere anche il configurarsi del reato di favoreggiamento reale (che potrebbe ad esempio interessare il professionista che agevoli la commissione dei reati). Ci si è distanziati da ciò che avviene in altri ambiti (si pensi al reato di insolvenza fraudolenta o ad alcuni reati societari, come l’illegale ripartizione di utili e riserve e, come avverrà anche per alcuni reati tributari a seguito dell’approvazione del decreto sulla certezza del diritto), dove queste forme di "ravvedimento" inquadrano delle cause di estinzione del reato che, sulla base dell’articolo 182 del Codice penale, hanno effetto solo per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce. L’estensione della non punibilità ai concorrenti pure nei reati di riciclaggio o reimpiego è anch’essa coerente con l’ampiezza degli obblighi informativi della procedura e inoltre vale a escludere in ogni caso anche la responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato ex Dlgs 231/2001. Con specifico riferimento invece all’autoriciclaggio, l’esclusione della punibilità per tutti i soggetti coinvolti discende già dall’articolo 5 quinquies, comma 3, del Dl 167/1990, secondo cui non sono punibili le condotte di cui all’articolo 648-ter1 del Codice penale da chiunque e a qualsiasi titolo commesse. Per gli altri effetti verso terzi (sia di natura fiscale che extrafiscale) la situazione è assai più complicata. L'unica possibilità (si pensi soprattutto al caso in cui "il terzo" sia la società che fa riferimento all’aderente) è quella di combinare la collaborazione volontaria con la voluntary disclosure nazionale. Anche nell’esperienza dello scudo fiscale, infatti, per i soggetti aderenti, la copertura penale estesa anche ai reati commessi nella loro qualità di legali rappresentanti delle loro società è un tema rilevantissimo (v’è oggi solo una apertura della Cassazione verso la copertura penale di quei soggetti che possano essere considerati dominus delle società - si veda Cassazione 41947/2014). (C.Ben., A. Tom.). © RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA 33 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali Le cause ostative Ispezioni, accessi e verifiche: stop alla regolarizzazione di Carlotta Benigni e Antonio Tomassini L ditometro o su aspetti Iva. La circolare 10/E definisce meglio il dettato normativo, fornendo chiarimenti sulle diverse tipologie di cause ostative. In particolare, tra le altre attività di accertamento amministrativo rientrano principalmente gli inviti, le richieste e i questionari inviati dall’agenzia delle Entrate. Non vi rientrano invece le indagini finanziarie rivolte agli intermediari finanziari, oltre alla comunicazione di irregolarità (articolo 36-bis e 36-ter). Con riferimento invece al coinvolgimento del contribuente, a titolo di indagato o di imputato, in procedimenti penali, l’Agenzia chiarisce che si deve trattare di procedimenti relativi a rea- a legge 186/2014 dispone espressamente che non è possibile attivare la procedura di disclosure quando il contribuente, prima della presentazione dell’istanza, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di altre attività di accertamento amministrativo o procedimento penale, relativo all’ambito oggettivo di applicazione della collaborazione volontaria. Rimangono dunque escluse le attività ispettive che riguardino ambiti estranei alla collaborazione volontaria. Si pensi, nel caso di disclosure internazionale, a ipotesi di verifiche domestiche sul red- LE CAUSE OSTATIVE Le cause ostative che inibiscono l’accesso alla voluntary disclosure individuate dalla legge 186/2014 sono di tre tipologie: formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche (di cui agli articoli 52 del Dpr 633/1972 per l’Iva e 33 del Dpr 600/1973 per le imposte dirette), dell’inizio di altre attività di accertamento amministrativo o della condizione di indagato o imputato in un procedimento penale. Come chiarito nella circolare 10/E dell’agenzia delle Entrate, la preclusione opera quando le suddette attività siano relative all’ambito oggettivo di applicazione della collaborazione volontaria. Le cause ostative devono essere presenti alla data di presentazione dell’istanza. 34 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali ti per i quali è grazie alla voluntary è esclusa la punibilità. Formale conoscenza Per configurare una causa ostativa, il contribuente deve averne formale conoscenza, ma la preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo sia stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati o da concorrenti nel reato. Per soggetti solidalmente obbligati si devono intendere coloro che, in relazione all’obbligo tributario riconducibile ai maggiori imponibili accertati o alle dichiara- zioni omesse, erano coobbligati in solido. La questione è delicata, poiché potrebbe capitare che l’aderente non sappia che il coobbligato solidale di imposta o il concorrente nel reato abbiano avuto formale conoscenza di una causa di inammissibilità per lui rilevante. In tali circostanze, dovrebbe ricadere sull’amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare che tale circostanza è stata colpevolmente omessa. In alternativa, laddove essa emerga successivamente, l’ufficio terrà comunque in considerazione la buona fede del contribuente all’atto di presentazione dell’istanza, anche OCCULTAMENTO DI CAUSE OSTATIVE L’Agenzia, nella circolare 10/E, ha opportunamente adottato un approccio light sulle cause ostative, ma se queste vengono colpevolmente nascoste, le conseguenze sono gravi. Vengono meno gli effetti della procedura, con la conseguenza che l’Agenzia emetterà degli atti successivi con sanzioni piene e non opererà la copertura penale per i reati tributari e per il riciclaggio e l’autoriciclaggio prevista per le disclosure validamente perfezionate (il perfezionamento avviene con il pagamento integrale). Non solo. La circolare specifica che la colpevole omissione della sussistenza di una causa ostativa sarà oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria ai fini della valutazione della sussistenza del nuovo reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero VALIDITÀ DELLE CAUSE OSTATIVE La circolare 10/E chiarisce che l’effetto preclusivo delle cause ostative deve riguardare solo le annualità interessate dall’avvio delle attività di accertamento amministrativo. Le altre annualità, invece, potranno essere oggetto della disclosure anche se riguardano la medesima fattispecie oggetto di controllo. Inoltre, l’ufficio chiarisce che non costituisce causa ostativa l’attività istruttoria attivata su un tributo diverso da quello oggetto della procedura. Quindi un accertamento in tema di Iva non dovrebbe precludere la voluntary disclosure domestica per regolarizzare violazioni in tema di imposte dirette. Sempre a tale proposito, è stato chiarito che una causa ostativa relativa alla disclosure domestica non impedisce l’adesione alla disclosure internazionale. Un altro importante chiarimento è relativo alla possibilità di eliminare la causa ostativa, definendo l’atto impositivo emesso dall’amministrazione finanziaria anche in relazione all’ambito oggettivo della procedura, così da aderire alla disclosure per gli altri anni ancora regolarizzabili 35 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali L’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO 36 ter del Dpr 600/73 che riguardano le liquidazioni delle imposte derivanti dalle dichiarazione dei redditi presentate dai contribuenti e il controllo formale delle stesse dichiarazioni. Non sono causa di improcedibilità nemmeno le richieste di indagini finanziarie rivolte agli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 32, comma 1, n. 7) del Dpr 600/1973. Si tratta dell’invio di «inviti», «richieste» e «questionari» di cui all’articolo 51 del Dpr 633/72 del 1972 e all’articolo 32 del Dpr 600/73. L’agenzia delle Entrate adotta un approccio light alla presenza di cause ostative, chiarendo che non precludono invece l’accesso alla disclosure, secondo la circolare, i cosiddetti avvisi bonari, ossia i controlli formali ai sensi degli articoli 36 bis e LA FORMALE CONOSCENZA dichiarazioni omesse assumono la qualifica di coobligati solidali di imposta. Con riferimento ai procedimenti penali, la circolare chiarisce che non si può considerare «formale conoscenza» l'iscrizione nel registro degli indagati ma occorre la notificazione dell'informazione di garanzia ai sensi dell'articolo 369 Codice di procedura penale o di un atto equipollente, quale l'avviso di conclusione delle indagini preliminari (415-bis Cpp) Occorre la «formale conoscenza» delle cause ostative, che tipicamente coincide con la notifica di un atto all'interessato. Attenzione, però: la formale conoscenza della causa ostativa può essere riferita non solo all'aderente ma anche ai soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o ai concorrenti nel reato. La circolare chiarisce che si intendono tali i soggetti che in relazione all'obbligo tributario riconducibile ai maggiori imponibili accertati o alle ai fini della determinazione delle sanzioni. Un approccio morbido è adottato con riferimento ai procedimenti penali, per i quali la circolare chiarisce che non è sufficiente l’iscrizione nel registro degli indagati, ma la "formale" conoscenza viene ad esistere a seguito della notifica dell’avviso di garanzia o altri atti simili. nali, di carattere tributario. Quindi, ad esempio, chi ha in essere una verifica su una sola annualità può accedere alla disclosure per le altre, e per tributo, nel senso che la verifica ai fini Iva non blocca la disclosure per le imposte dirette. Applicazione separata Analogamente, le cause di inammissibilità operano separatamente per la procedura Periodi d’imposta L’approccio adottato nella circolare 10/E nei internazionale e per quella nazionale, con confronti delle cause ostative è in generale la conseguenza ad esempio che se un conpiuttosto light: l’Agenzia ha chiarito che scat- tribuente ha in essere una verifica da redditano solo per singolo periodo di imposta e in tometro in Italia, anche per tutte le annualirelazione a violazioni, amministrative o pe- tà, può presentare regolarmente l’istanza 36 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali per la procedura internazionale per regolarizzare attività illecitamente detenute all’estero. Così la consegna di un Pvc con rilievi (ma non di uno senza rilievi), la notifica di un avviso di accertamento o di un invito al contradditorio possono costituire causa ostativa all’adesione alla procedura ma limitatamente all’annualità, al tributo e alla procedura (nazionale o internazionale), in relazione all’ambito oggettivo di applicazione. Rimozione La causa di inammissibilità può essere rimossa: se il contribuente definisce il procedimento con il fisco su una data annualità pagando il dovuto, può accedere poi alla procedura anche sulla medesima annualità. La causa si considera rimossa anche con il ravvedimento operoso, l’adesione al verbale di constatazione o altri strumenti definitori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso. 37 Il Sole 24 Ore © RIPRODUZIONE RISERVATA Il rientro dei capitali La consulenza I compiti e le garanzie per il professionista di Valerio Vallefuoco e Simone Verda no degli aspetti della voluntary disclosure che è risultato chiaro sin dalle prime stesure del provvedimento è il ruolo centrale che viene ad assumere il professionista che assiste il cliente. Tale importanza, in particolare, emerge con evidenza ove si consideri che il professionista dovrà intervenire in un momento propedeutico all'attivazione della procedura di collaborazione volontaria, esaminando in modo approfondito la posizione del cliente al fine di valutare la sussistenza dei requisiti che legittimano alla procedura di collaborazione volontaria, fase estremamente delicata in quanto suscettibile di condizionare tutti i successivi passaggi che la legge richiede. U spositivo antiriciclaggio delineato dalla terza direttiva che, introdotto nell’ordinamento nazionale a opera degli articoli 41 e seguenti dello stesso decreto, stabilisce l’obbligo per i soggetti destinatari di inoltrare all’Unità di informazione finanziaria (Uif) presso la Banca d’Italia una segnalazione quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nell’accezione allargata che di questi fenomeni è presentata dall’articolo 2 dello stesso provvedimento. La norma precisa, nello specifico, che il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, Le norme antiriciclaggio In tale ambito il professionista dovrà necessariamente tenere in considerazione gli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, per effetto dell’articolo 12 del Dlgs 231/2007, con particolare riferimento a quelli di segnalazione di operazioni sospette. Si tratta del cosiddetto "terzo pilastro" del di- Prima di attivare la procedura è cruciale la fase di confronto con il cliente 38 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. Tali incombenze, peraltro, sono state recentemente riaffermate, proprio con riferimento alla procedura di voluntary disclosure, dalla nota del ministero dell’Economia del 9 gennaio scorso, la quale ha confermato che la procedura di collaborazione volontaria non ha alcun impatto sull’applicazione dei presidi antitiriciclaggio e sulle relative sanzioni, restando quindi immutati gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. Obbligo di segnalazione Dal momento che una delle conseguenze di maggior spessore della collaborazione volontaria attiene proprio al perimetro delle fattispecie penali, sarà inevitabile che il professionista venga a conoscenza di informazioni suscettibili di attivare i descritti obblighi di segnalazione, con il concreto rischio di un vero e proprio "corto circuito" normativo. In tale contesto, quindi, appare essenziale la previsione dello stesso articolo 12, secondo comma, ove è opportunamente chiarito che l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica ai professionisti in relazione alle informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento. L’esenzione Attesi i risvolti penali che la procedura di collaborazione volontaria è in grado di inibire non sussistono incertezze di sorta per ciò che attiene all’applicabilità di tale esenzione agli avvocati, chiaramente impegnati nella tutela del proprio assistito in ordine al potenziale procedimento che si andrebbe a instaurare in assenza della copertura normativa assicurata dalla legge 186/2014. Meno immediata, invece, si presenta la posizione delle altre categorie professionali richiamate dall’articolo 12, alle quali è chiaramente preclusa la difesa in sede penale. Per le stesse, quindi, l’esenzione si potrebbe ipotizzare esclusivamente riconducendo il riferimento normativo al procedimento giudiziario e all’ipotesi di (eventuale) impugnazione dell’avviso di accertamento e conseguente instaurazione di un procedimento amministrativo davanti alla commissione tributaria. Da ultimo va ricordato come la stessa nota dell’Economia prima citata sia stata utilizzata dal Governo per rispondere a una risoluzione della commissione Finanze della Camera, ribadendo (con un vero virtuosismo interpretativo) che, qualora il cliente o il professionista non avessero deciso di accedere o consigliato l’accesso alla procedura, se si fosse in fase di preincarico, non sarebbero obbligati alla segnalazione di operazione sospetta. Si è persa un’occasione per fare riferimento ad una norma quanto mai chiara di esenzione per i professionisti, già contenuta nella legge sull’antiriciclaggio, a scapito di una categoria professionale che ha più volte chiesto a gran voce una conferma espressa di tale esenzione da parte delle autorità. 39 Il Sole 24 Ore © RIPRODUZIONE RISERVATA Il rientro dei capitali S Nessun rischio per i dati esposti dal contribuente ul versante penalistico, nessun rischio particolare per i professionisti o per gli intermediari che assistano il contribuente nell’adesione alla collaborazione volontaria. L’ esclusione della punibilità per i delitti tributari (di natura omissiva o dichiarativa) nonché per quelli di riciclaggio e reimpiego opera, infatti, nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere tali delitti. Parimenti, con riguardo al delitto di autoriciclaggio, il legislatore stabilisce che non sono punibili le condotte di cui all’articolo 648-ter1 del Codice penale (da chiunque ed a qualsiasi titolo commesse). A residuare potrà essere soltanto la punibilità per delitti non coperti (come, ad esempio, quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti) che pure dovessero risultare dagli elementi emersi nell’ambito della procedura la cui valutazione, come puntualmente ribadito anche nella circolare dell’agenzia delle Entrate 10/E del 13 marzo, è unicamente rimessa all’autorità giudiziaria. Quanto al rischio di una contestazione al professionista in termini di favoreggiamento reale, nel caso in cui consapevolmente aiuti il contribuente ad assicurarsi il profitto dei reati da cui derivino i medesimi capitali regolarizzati, ove pure non si ritenga 40 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali applicabile la scriminante dell’esercizio del diritto di difesa, l’esenzione connessa alla voluntary potrebbe travolgere anche il favoreggiamento, ove le si attribuisca la natura di «causa oggettiva di esclusione della pena» come in effetti sembrerebbe essersi orientato il legislatore adottando un regime analogo a quello a essa riservato dall’articolo 119 del Codice penale. Con riguardo, invece, all’eventuale concorso nell’esibizione di atti falsi e comunicazione di dati e non rispondenti al vero va rilevato che al professionista nulla potrà rimproverarsi ogniqualvolta si sia affidato alla dichiarazione rilasciata dal cliente senza effettuare ulteriori controlli salvo emergano elementi tali da dimostrare un’evidente falsità: oltre ai possibili problemi tradizionalmente connessi al giudizio di falsità, sul versante soggettivo la fattispecie postula infatti l’accertamento del dolo, imponendo di escludere i casi di semplice negligenza o incompetenza, senza incorrere nell’ennesimo abuso della figura del dolo eventuale o, persino, in accertamenti presuntivi o intuitivi che finiscano per invertire l’onere della prova. Peraltro, è la stessa circolare del 13 marzo a precisare che eventuali errori o carenze documentali non necessariamente ostano al prosieguo della procedura, potendosi tener conto, previo contraddittorio con la parte, dei dati conseguentemente rettificati o della documentazione esplicativa rispetto a quanto originariamente indicato nella richiesta. Quanto, infine, all’illecito amministrativo per omessa segnalazioni di operazioni sospette, ad escluderne la configurabilità nei confronti del professionista è lo stesso articolo 12, comma 2, del Dlgs 231/2007 in base al quale può ritenersi che tale obbligo non riguardi informazioni ricevute dal contribuente nell’esame della relativa posizione giuridica o dell’espletamento dei propri compiti nell’ambito della (o in relazione alla) procedura, compresa la consulenza sull’eventualità di intraprenderla. Né potrebbe diversamente valere quanto precisato dal dipartimento del Tesoro del ministero dell'Economia e delle Finanze nelle circolari del 31 gennaio 2014 e del 9 gennaio 2015, il cui inciso «l’approvazione delle norme sulla voluntary disclosure non ha alcun impatto sull’applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dalle norme antiriciclaggio contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231» sembra presupporre proprio un’applicazione integrale di quest’ultimo, inclusa l’esenzione stabilita all’articolo 12, comma 2. (V.Val., S.Ver.) © RIPRODUZIONE RISERVATA 41 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali Il calcolo L’emersione può costare dal 9 al 104% del capitale di Giovanni Fort e Vincenzo Grieco L’ importo da pagare per regolarizzare le violazioni commesse in passato dipende da una serie di circostanze, localizzazione delle attività in primis (Paese black list, black list con accordo, non black list) ma anche da: natura giuridica del contribuente (persona fisica, società di capitali, società di persone); categoria dei redditi (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi); imposte dovute (Irpef e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva, Ires); natura e tipologia delle attività (azioni, obbligazioni, fondi armonizzati o non armonizzati, immobili locati o tenuti disposizione); metodo (forfettario o analitico) utilizzato per la determinazione dei rendimenti finanziari; presenza o meno di soggetti collegati (ad esempio, cointestatari, società e soci); scelta di trasferire in Italia o di lasciare all’estero il capitale. Alcune simulazioni riportate nelle tabelle danno l’idea dei costi. Se un privato da oltre 10 anni detiene all’estero un capitale di un milione di euro investito in titoli e opta per la determinazione forfettaria dei rendimenti finanziari, il costo della voluntary è di circa il 25% del capitale se questo è sempre stato in Paese black list (ad esempio Panama), mentre è di circa il 9% se il capitale è sempre stato in Paese black list con accordo (ad esempio, Svizzera). In caso di imprenditore individuale che dal 2006 al 2013 abbia accumulato all’estero un capitale di un milione (125.000 mila euro all’anno), il costo della voluntary, senza considearre i contributi, è di circa il 100% del capitale se questo è sempre stato in Paese black list (45% circa se è in Paese black list con accordo). In caso di soci con partecipazioni quali- Esborsi più contenuti per privati Valori elevati per società e soci 42 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali ficate in società di capitali italiana che dal 2006 al 2013 abbiano accumulato all’estero un capitale di un milione (125.000 euro all’anno) da ricavi non dichiarati, il costo della voluntary complessiva (società e soci) è di circa il 104% del capitale se questo è sempre stato detenuto in Paese black list e se nei confronti della società opera il raddoppio dei termini di accertamento, mentre è di circa il 48% se è sempre stato detenuto in Paese black list con accordo e se nei confronti della società non opera il raddoppio dei termini di accertamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA Gli esempi di costo Nell’ampia casistica della voluntary disclosure, si propongono nelle pagine successive due simulazioni relative al caso (frequente) di un’eredità. Si ipotizza che l’erede decida di trasferire in Italia il capitale avvalendosi della determinazione forfettaria dei rendimenti finanziari. L’eredità (ricevuta nel maggio 2008 e formata da denaro e titoli per un valore di un milione di euro) è collocata a Panama (Paese black list) nel primo caso e in Svizzera (Paese black list con accordo) nel secondo (non si tiene conto dell’Ivafe). La definizione dell’invito al contraddittorio ai fini impositivi e dell’atto di contestazione ai fini del monitoraggio consente di pagare le sanzioni nella misura, rispettivamente, di un sesto e di un terzo del minimo edittale (a sua volta ridotto, rispettivamente, di un quarto e della metà per effetto della voluntary). Ai soli fini impositivi, la sanzione è aumentata di un terzo per i redditi esteri. Eredità detenuta in Panama Poiché: la sanzione ai fini impositivi è pari al 16,67% (133,33% x 75% : 6) fino al 2007 e al 33,33% (266,67% x 75% : 6) dal 2008; la sanzione ai fini del monitoraggio è pari allo 0,83% fino al 2007 e all’1% dal 2008; ai fini impositivi gli anni precedenti il 2006 non sono più accertabili e ai fini del monitoraggio gli anni precedenti il 2004 non sono più contestabili mentre le sanzioni per le violazioni commesse dal de cuius non sono trasmissibili all'erede, il "costo" della voluntary è pari a circa il 22% del capitale. Eredità detenuta in Svizzera Poiché non opera il raddoppio dei termini di accertamento né ai fini impositivi né ai fini del monitoraggio, la sanzione ai fini impositivi è pari al 16,67% (133,33% x 75% : 6) per ogni anno e la sanzione ai fini del monitoraggio è pari allo 0,50% per ogni anno, il "costo" della voluntary disclosure è pari a circa il 9% del capitale. In questa seconda ipotesi, il "costo" non cambia se l’erede, invece di trasferire il capitale in Italia, decide di lasciarlo in Svizzera, a condizione che l’erede rilasci all’intermediario finanziario estero l’apposita autorizzazione. 43 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali Eredità detenuta in Paese black list I calcoli per l’imposta sostitutiva Periodo Termine d'imposta accertamento Capitale Rendimento Imposta Interessi Sanzione Totale al 31/12 forfettario da pagare da pagare da pagare da pagare 2006 31/12/2015 1.000.000 50.000 13.500 3.818 – 17.318 2007 31/12/2016 1.000.000 50.000 13.500 3.447 2.250 19.198 2008 31/12/2017 1.000.000 50.000 13.500 3.076 4.500 21.075 2009 31/12/2018 1.000.000 50.000 13.500 2.615 4.500 20.614 2010 31/12/2019 1.000.000 50.000 13.500 2.142 4.500 20.142 2011 31/12/2020 1.000.000 50.000 13.500 1.670 4.500 19.669 2012 31/12/2021 1.000.000 50.000 13.500 1.197 4.500 19.197 2013 31/12/2022 1.000.000 50.000 13.500 725 4.500 18.724 108.000 18.691 29.248 155.939 Totale I calcoli per il monitoraggio fiscale Periodo d'imposta Termine contestazione 2004 Il riepilogo dei calcoli Capitale al 31/12 Sanzione da pagare 31/12/2015 1.000.000 - 2005 31/12/2016 1.000.000 - 2006 31/12/2017 1.000.000 - 2007 31/12/2018 1.000.000 8.300 2008 31/12/2019 1.000.000 10.000 2009 31/12/2020 1.000.000 10.000 2010 31/12/2021 1.000.000 10.000 2011 31/12/2022 1.000.000 10.000 2012 31/12/2023 1.000.000 10.000 2013 31/12/2024 1.000.000 10.000 Totale 68.300 44 Il Sole 24 Ore Voce Importo Totale imposta sostitutiva 155.939 Sanzione monitoraggio fiscale 68.300 Totale da pagare in euro 224.239 Totale da pagare in % del capitale (€ 1.000.000) 22,42% Il rientro dei capitali Eredità detenuta in Paese black list con accordo I calcoli per l’imposta sostitutiva Periodo Termine d'imposta accertamento Capitale Rendimento Imposta Interessi Sanzione Totale al 31/12 forfettario da pagare da pagare da pagare da pagare 2010 31/12/2015 1.000.000 50.000 13.500 2.142 2.250 17.893 2011 31/12/2016 1.000.000 50.000 13.500 1.670 2.250 17.420 2012 31/12/2017 1.000.000 50.000 13.500 1.197 2.250 16.948 2013 31/12/2018 1.000.000 50.000 13.500 725 2.250 16.475 54.000 5.735 9.002 68.737 Totale I calcoli per il monitoraggio fiscale Periodo d'imposta Termine contestazione 2009 Il riepilogo dei calcoli Capitale al 31/12 Sanzione da pagare 31/12/2015 1.000.000 5.000 2010 31/12/2016 1.000.000 5.000 2011 31/12/2017 1.000.000 5.000 2012 31/12/2018 1.000.000 5.000 2013 31/12/2019 1.000.000 5.000 Totale 25.000 45 Il Sole 24 Ore Voce Importo Totale imposta sostitutiva 68.737 Sanzione monitoraggio fiscale 25.000 Totale da pagare in euro 93.737 Totale da pagare in % del capitale (€ 1.000.000) 9,37% Il rientro dei capitali La tempistica Il raddoppio dei termini per i capitali da black list di Carlotta Benigni e Antonio Tomassini I l costo finale per il contribuente della procedura di voluntary disclosure dipende, tra l’altro, da dove sono detenute le attività patrimoniali e finanziarie estere, in quanto da ciò discende l’ammontare della riduzione delle sanzioni applicabili e la quantificazione degli anni interessati dalla regolarizzazione. Come principio generale enunciato anche dalla circolare dell’agenzia delle Entrate 10/E del 13 marzo 2015, al fine di identificare dove un’attività è localizzata bisogna avere riguardo a dove la stessa sia ubicata. Tuttavia, nel caso di detenzione per il tramite di veicoli interposti, è necessario verificare se l’attività sia ubicata in un Paese che già di per sé garantiva l’occultamento all’agenzia delle Entrate, ossia un Paese black list. In tal caso, l’interposizione di un veicolo residente in un altro Paese black list non rileva, e fa fede il primo Paese (dove l’attività è ubicata). È il caso del conto deposito detenuto in Svizzera (nel passato black list) poi intestato a una società panamense per evitare l’euroritenuta: in tale caso il conto si considera detenuto in Svizzera, con le conseguenze in termini di limitazione dell’operatività del raddoppio dei termini che si vedranno in seguito. Al con- trario, in caso di attività in Paese white list (come un immobile in Francia), occultata per il tramite di un veicolo black list (la società panamense), oggetto della regolarizzazione sarà il veicolo black list. Monitoraggio fiscale Con riferimento alle violazioni in tema di monitoraggio fiscale (l’omessa indicazione nel quadro RW delle consistenze detenute al 31 dicembre di ciascun anno), chi detiene attività estere in Paesi non black list (l’elenco è allegato alla circolare 10/E), accedendo alla procedura di voluntary disclosure dovrà regolarizzare gli esercizi dal 2009 (2008 in caso di omessa dichiara- La penalizzazione scatta in ogni caso per violazioni che comportano segnalazioni ai Pm 46 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali La mappa aggiornata dei «paradisi» I Paesi black list per cui scatta il raddoppio di termini e sanzioni per la voluntary e quelli white list o che hanno sottoscritto accordi di scambio di informazioni Paesi con raddoppio di sanzioni e termini per la voluntary disclosure Paese Continente Paese Alderney Europa Filippine Andorra Europa Giamaica Angola Africa Anguilla America centrale Antigua e Barbuda America centrale Antille Olandesi America centrale Aruba Bahamas Bahrein Continente Asia America centrale Gibilterra (*) Europa Gibuti Africa Grenada America centrale Guatemala America centrale Guernsey (**) Europa America centrale Herm Europa America centrale Isola di Man Asia Hong Kong (***) Asia Europa Isole Cayman (***) America centrale Isole Cook (*) Oceania Paese Mauritius America centrale Nauru Oceania Niue Oceania Nuova Caledonia Oceania Oman America centrale Polinesia francese Oceania Portorico America centrale Saint Kitts e Nevis America centrale Saint Lucia America centrale Saint Vincent e Grenadine America centrale Salomone Oceania Oceania Isole Marshall Oceania Barbuda America centrale Is. Turks e Caicos America centrale Belize America centrale Is. Ver. Britanniche America centrale Samoa Nord America Is. Ver. Statunitensi America centrale Sark Costa Rica Dominica Ecuador Emirati Arabi Uniti Asia America centrale Jersey (*) Europa Kenia Africa Kiribati Oceania Libano Asia Liberia Africa Sud America Macao Asia Maldive Asia Asia Malesia Asia America centrale 47 Il Sole 24 Ore Asia Panama America centrale Brunei Africa Montserrat Barbados Bermuda Continente Sant 'Elena Seychelles Taiwan Africa Europa Africa Asia Tonga Oceania Turks e Caicos America centrale Tuvalu Oceania Uruguay Sud America Vanuatu Oceania Il rientro dei capitali Paesi senza raddoppio di sanzioni e termini per la voluntary disclosure Paese Continente Motivazione Cipro Europa Paese eliminato dalla black list italiana dal 4 agosto 2010 in base all'articolo 2 del decreto 27 luglio 2010 Corea del Sud Asia Paese eliminato dalla black list italiana dal 4 agosto 2010 in base all'articolo 2 del decreto 27 luglio 2010 Kuwait Asia Paese eliminato dalla black list italiana dal 14 gennaio 2003 ai sensi del decreto 27 dicembre 2002 Liechtenstein Europa Paese che il 26 febbraio 2015 ha firmato un accordo in linea con l'articolo 26 del modello Ocse Lussemburgo Europa Paese eliminato dalla black list italiana dal 23 dicembre 2014 in base all'articolo 1 del decreto 16 dicembre 2014 Malta Europa Paese eliminato dalla black list italiana dal 4 agosto 2010 in base all'articolo 2 del decreto 27 luglio 2010 Monaco Europa Paese che il 2 marzo 2015 ha firmato un accordo in linea con l'articolo 26 del modello Ocse San Marino Europa Paese eliminato dalla black list italiana dal 24 febbraio 2014 in base all'articolo 1 del decreto 12 febbraio 2014 Singapore Asia Paese per il quale il 19 ottobre 2012 è entrato in vigore un accordo in linea con l'articolo 26 del modello Ocse in base alla legge 157/2012 Svizzera Europa Paese che il 23 febbraio 2015 ha firmato un accordo in linea con l'articolo 26 del modello Ocse Nota: <p class="p">Note: (*) Gibilterra, Isole Cook e Jersey hanno già sottoscritto Tiea (accordi finalizzati allo scambio di informazioni) che sono stati ratificati dal Parlamento italiano; (**) Per il Bailato di Guernsey la legge 16/2015 è stata pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» 52 del 4 marzo scorso e ratifica l’accordo fiscale Tiea stipulato a Londra il 5 settembre 2012; (***) Per Hong Kong e Cayman il 4 marzo scorso la Camera ha approvato in prima lettura i disegni di legge di ratifica rispettivamente dell'accordo fiscale Tiea e della Convenzione contro le doppie imposizioni: i due Ddl dovranno ora essere approvati dal Senato Fonte: elaborazione Dla Piper e Il Sole 24 Ore su elenchi black list Dm Finanze 4 maggio 1999 (persone fisiche) e Dm Finanze 21 novembre 2001 (persone giuridiche) allegati alla circolare 10/E/2015 zione) in avanti. Per quanto riguarda invece le attività detenute in Paesi black list, l’articolo 12, comma 2-ter del Dl 78/2009 dispone il raddoppio degli ordinari termini, con la conseguenza che in tali casi sarebbero ancora accertabili gli anni a partire dal 2004. Dichiarazione dei redditi Per quanto riguarda le violazioni della dichiarazione dei redditi (ossia l’omessa indicazione e tassazione di redditi conseguiti in Italia o all’estero), gli anni da regolarizzare, per i Paesi white list, sono quelli dal 2010 (2009 in caso di omessa presentazione) al 2013. Per i 48 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali mico europeo white list (Norvegia, Islanda e ora anche Liechtenstein) o, se intende mantenere le attività nel Paese black list, che autorizzi l’intermediario estero a fornire all’amministrazione finanziaria italiana ogni informazione riguardante le attività nei periodi regolarizzati, mediante un’autorizzazione controfirmata dall’intermediario estero. Come chiarisce la cirRaddoppio dei termini Tuttavia, aderendo alla procedura di colla- colare 10/E, l’autorizzazione deve essere borazione volontaria, l’articolo 5-quater, rilasciata anche a (e controfirmata da) comma 4 del Dl 167/1990 introdotto dalla eventuali altri intermediari localizzati in legge 186/2014 prevede che tale raddop- Paesi extra Ue o diversi da Norvegia, Islanpio non si applichi a condizione che il Pae- da e Liechtenstein, nel caso in cui successise black list presso il quale sono detenuti vamente le attività vengano ivi trasferite. gli investimenti esteri abbia firmato con Rimane sempre applicabile, anche in caso l’Italia un accordo che consenta un effetti- di voluntary disclosure, il raddoppio dei vo scambio di informazioni entro il 2 mar- termini in caso di infedeltà o omissioni dizo 2015, con effetto dalla data di stipula chiarative aventi rilevanza penale che comdell’accordo, e che il contribuente trasferi- portano l’obbligo di segnalazione alla Prosca le attività in Italia, in un Paese Ue o in cura della Repubblica. uno Stato appartenente allo Spazio econo© RIPRODUZIONE RISERVATA Paesi black list, tuttavia, opera la previsione dell’articolo 12 comma 2-bis del Dl 78/2009, per cui i termini di accertamento sono raddoppiati e pertanto i termini per l’accertamento dell’infedele dichiarazione vanno dal 2006 (dal 2005 in caso di omessa dichiarazione) al 2013. L’INTESA CON LA SVIZZERA IL LIECHTENSTEIN La Svizzera è stato il primo Paese a siglare, il 23 febbraio del 2015, l’accordo con l’Italia sullo scambio di informazioni in materia fiscale. E proprio dalla Svizzera il fisco italiano si attende la maggiore quantità e i maggiori importi di riemersione con la procedura di voluntary disclosure. Sempre utilizzando la "finestra" dei 60 giorni accordata dalla legge 186/2014 per la sigla di accordi e convenzioni, anche il Liechtenstein ha firmato con l’Italia nel febbraio scorso un Tiea (Tax Information Exchange Agreement) che consente di considerare il piccolo Stato europeo come ex black list PRINCIPATO DI MONACO CITTÀ DEL VATICANO Terzo e ultimo Paese a raggiungere un’intesa con l’Italia entro il 2 marzo 2015 è stato il Principato di Monaco. I tre Stati firmatari delle intese nei 60 giorni concessi dalla legge 186/14 offrono così l’opportunità di regolarizzazioni meno onerose per coloro che decidono di attivare la procedura di voluntary disclosure Il 2 aprile anche la Santa Sede ha raggiunto con l’Italia un accordo per lo scambio di informazioni in materia fiscale. La particolarità di questa intesa, rispetto a quelle siglate con Svizzera, Liechtenstein e San Marino, è che consente un’applicazione retroattiva della trasparenza, a partire del periodo d’imposta al 1˚gennaio 2009 49 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali Gli accordi internazionali Gli accordi di trasparenza con gli ex paradisi fiscali di Valerio Vallefuoco C on gli accordi tra Stati che hanno preceduto l’avvio concreto della voluntary, è stata praticamente cancellata la “corona” di paradisi fiscaliapochipassidall’Italia.EcosìSanMarino eSvizzera in primis,mapoi anche Liechtenstein, principato di Monaco e Lussemburgo,hannoreatolecondizioniperusciredalla blacklisteripristinareregolari,etrasparenti,rapporticonleautoritàitaliane.Daultimo,il2 aprile scorso, è stata siglata anche l’intesa con la Città del Vaticano, con la popssibilità di uno scambio di informazioni anche per i perdiodi di imposta chepartonodal1˚gennaio2009. Per quel che riguarda invece i rapporti ItaliaSvizzera,apartiredall’entratainvigoredelprotocollosottoscrittoil23 febbraioscorso,leautorità competenti degli Stati potranno scambiarsi le informazioni finanziarie sui contribuenti, in seguito a una specifica richiesta delle Entrate. Tuttavia le richieste potranno far riferimento a fatti e circostanze esistenti o realizzate il giorno della firma del protocollo. Pertanto il protocollo ha efficacia parzialmente retroattiva, in quanto le richiestepotranno avere ad oggetto fatti e/o circostanze esistenti a far data dal23 febbraio2105. Larichiestadiinformazionidovràessereindirizzatadall’autoritàcompe- tenteitalianaallacorrispondenteautoritàsvizzera,dovràconteneregliannifiscalisottoindagineequindi, afar datadal2015, gliannipercui sono richieste le informazioni e il riferimento espressoall’articolo27 dellaConvenzione sulla doppia imposizione sull’Italia e Svizzera, così come modificato dal protocollo appena sottoscritto. L’articolo 27 della Convenzione riporta icontenutidell’articolo26 delmodelloOcse,secondo cui le autorità dei Paesi stipulanti non potranno più opporre il segreto bancario. Quanto alle modalità dello scambio di informazioni, si prevede che in nessun caso lo Stato contraentepossarespingerelarichiestadiinformazioni, perché le medesime sono possedute da banche o altre istituzioni finanziarie, oppure Con l’addio in stile Ocse al segreto bancario i capitali tornano visibili per l’amministrazione 50 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali La richiesta allo Stato «trasparente» Oggetto della richiesta Dovranno formare oggetto di richiesta: 1 l’identità della persona oggetto del controllo; 1 il relativo periodo di tempo oggetto della domanda; 1 la descrizione delle informazioni che vengono richieste e le indicazioni della forma nella quale lo Stato richiedente desidera riceverle. La richiesta dovrà inoltre contenere lo scopo per il quale viene richiesta l'informativa e nome e indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste Limite allo scambio Unico limite allo scambio sarà l'esercizio dei diritti di difesa del contribuente, che sono procedimentalizzati nelle rispettive leggi sull'assistenza amministrativa che però, per espressa pattuizione, serviranno a garantire al contribuente la regolarità della procedura, ma non espressamente a ostacolare e ritardare gli scambi effettivi di informazione da soggettio entifiduciari,determinandodi fattol’inopponibilitàdelsegretobancario,finanziarioofiduciario.Taleformulazioneampia-coordinata con la normativa antiriciclaggio internazionale, che prevede l’obbligo, per le banche, dell’individuazione specifica del cosiddetto Bo (benefical owner), ossia quello che la normativa italianaantiriciclaggioindividuaqualeTe(titolareeffettivo)-rendeinutilequalsiasischermosocietario,fiduciariooassicurativo.Larichiestadovrà riferirsi a un contribuente in particolare o a una pluralità di contribuenti specificatamente individuati(cosiddetterichiestedigruppo).Direcente, esponenti del dipartimento delle Finanze hanno rilevato che le richieste di gruppo possonoriguardarecolorochenonhannorilasciatodichiarazionedi regolarità fiscaleagliintermediari,oppure che hanno un conto inattivo da diverso tempo, oppure che hanno di fatto svuotato il loro conto corrente. L’amministrazione finanziaria italiana dovrà specificare nella richiesta chehagiàsfruttatotuttelefontidiinformazione abitualipreviste dallaprocedura di accertamentofiscaleinterna(anagrafetributaria,banchedati,fontiaperteecc.). Quantoallanaturadelleinformazioni,ilprotocolloespressamenteprevedechelestessedebbanoessere«verosimilmenterilevanti»,dovendosiintendereunoscambiodiinformazioniinma- teriafiscaleilpiùampiopossibileconilsololimite dell’esclusione delle ricerche generalizzate e indiscriminatediinformazioni(lafishing expedition).Oggettodellarichiestadiinformazionesarà:identitàdellapersonaoggettodelcontrollo;il periododitempooggettodelladomandastessa, nonché la descrizione delle informazioni che vengono richieste; indicazioni della forma nella qualeloStatorichiedentedesiderariceverle;scopoperilqualevienerichiestal’informativa;senoti,nome e indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste. A seguito della richiesta, l’altroStatodovràusaretuttiisuoipoteriperottenereleinformazioni,anchesenonfosseroutilia finifiscalipropri. Unico limite allo scambio sarà l’esercizio dei dirittididifesadelcontribuente,chesonoprocedimentalizzatinellerispettiveleggisull’assistenzaamministrativacheperò,servirannoagarantire al contribuente la regolarità della procedura e non a ostacolare gli scambi effettivi di informazione. Nell’accordo internazionale allegato al protocollovieneespressamenteevidenziatoche gli intermediari svizzeri, se collaborano con il cliente alla disclosure con l’amministrazione fiscaleitaliana,nonsonopassibilieimputabilipenalmente per violazione del segreto bancario previstodallenormeelvetiche. 51 Il Sole 24 Ore © RIPRODUZIONE RISERVATA Il rientro dei capitali C La retroattività limitata delle intese siglate fino al 2 marzo i sono alcuni interrogativi che già si sono manifestati alla notizia della firma dell’accordo sullo scambio di informazioni tra l’Italia e la Svizzera, ma anche con gli altri Paesi come il Lussemburgo e San Marino, prima dell’entrata in vigore della legge, e poi anche per Liechtenstein e Monaco. La tecnica utilizzata è stata quella del protocollo aggiuntivo per i primi tre Paesi e di un Tiea (Trattato sullo scambio di informazioni) per gli ultimi due. Per arrivare alla definizione di un accordo internazionale sullo scambio di informazioni tra Stati, normalmente si seguono le seguenti fasi: negoziazione, firma, ratifica e scambio delle ratifiche. La competenza a ratificare accordi internazionali è disciplinata in Italia dall’articolo 80 della Costituzione, secondo cui le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio, od oneri alle finanze, o modificazioni di leggi. Secondo la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, tali modifiche non possono essere retroattive. Infatti l’articolo 28 di tale Convenzione 52 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali stabilisce che a meno che un’intenzione diversa non si ricavi dal trattato, o non risulti per altra via, le disposizioni di un trattato non obbligano una parte per quanto riguarda un atto, o un fatto anteriore alla data di entrata in vigore del trattato medesimo rispetto a tale parte, o una situazione che aveva cessato di esistere a quella data. Sulla retroattività alcuni interpreti hanno già rilevato, però, che anche l’accordo multilaterale sullo scambio di informazioni (Mat), a cui la Svizzera e gli altri Paesi firmatari hanno aderito e che decorrerà dal 2017, prevede di prassi una retroattività limitata a tre anni e quindi si porrebbe il problema di quei contribuenti che abbiano intenzione di spostare, o abbiano spostato, i loro patrimoni al di fuori di questi Paesi per godere di Stati ancora compiacenti, o comunque non collaborativi. Innanzi tutto, lo ricordiamo, tali accordi prevedono una retroattività limitata almeno alla loro firma e, in secondo luogo, coloro che svuotano i loro conti attraverso operazioni di prelievo o bonifico verso Paesi non collaborativi, potranno essere oggetto di richieste di gruppo, in particolare se non hanno fornito una dichiarazione di regolarità fiscale. Per questi soggetti bisogna ricordare poi che dal 1˚ gennaio 2015 è entrato in vigore il reato di autoriciclaggio che, sebbene non retroattivo, è un reato istantaneo ad effetti permanenti, che si può verificare anche per comportamenti successivi e può essere contestato anche per reati presupposti prescritti. Quindi potrebbero essere perseguiti insieme ai loro concorrenti in ogni momento, visto che ormai il il reato di autoriciclaggio si è molto diffuso a livello internazionale e da ultimo è stato recepito anche con alcuni limiti in Svizzera. Per il principio del diritto penale internazionale, secondo cui un reato, per essere suscettibile di rogatoria, deve possedere il requisito della doppia punibilità, sarà completo e quindi le rogatorie penali potranno essere scambiate fra l’Italia e gli eventuali Paesi in cui vi sia reciprocità, tra cui la Svizzera. Ne deriva quindi che quei soggetti che cercheranno di sottrarre i loro patrimoni allo scambio di informazioni tra questi Paesi, potranno essere oggetto di indagine penale e rogatoria, che potrà essere anche retroattiva. © RIPRODUZIONE RISERVATA 53 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali I nuovi reati Tracciabilità completa contro l’autoriciclaggio Pagina a cura di Daniele Piva e Valerio Vallefuoco A ll’indomani della sua introduzione, molti sono gli interrogativi aperti dal nuovo reato di autoriciclaggio. Anzitutto, una questione di diritto intertemporale connessa al suo possibile atteggiarsi come “reato di durata”. Pur essendo infatti scontato che non potranno essere colpite condotte commesse prima del 1˚ gennaio 2015, dovrà chiarirsi se e in quale misura possa assumere rilievo anche la prosecuzione di attività economiche intraprese, o di investimenti già effettuati, o persino il mero deposito di somme su conto corrente: certo è che non dovrebbe esservi reato ogniqualvolta si versi in operazioni “trasparenti”, nelle quali difetti la “concreta” idoneità ad ostacolare la provenienza delittuosa del denaro (si pensi, ad esempio, a somme non versate a titolo di Iva, o di ritenute utilizzate per eseguire pagamenti nei confronti di dipendenti o fornitori regolarmente annotati nelle scritture contabili). A non rilevare sarà invece il momento in cui sia stato commesso il reato presupposto (che, peraltro, potrebbe essersi già estinto per qualsiasi motivo), stanti le evidenti esigenze di politica criminale sottese alla nuova fattispecie. Il secondo problema riguarda la definizione delle condotte punibili. Da un lato, la differenza tra la contestazione al terzo di riciclaggio, o reimpiego, oppure di concorso nell’autoriciclaggio altrui e l’eventuale configurabilità del tentativo; dall’altro lato, si tratta di stabilire se, nella nuova elencazione delle condotte, il riferimento ad attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative debba valere anche per la condotta di impiego, o anche per quelle di sostituzione e trasferimento. Ma soprattutto, non appare definita la portata dell’esenzione per le ipotesi di “mera utilizzazione” o “godimento personale”, atteso che l’inciso fuori dai casi di cui al comma 4 dell’articolo 648-ter1 del Codice penale, Da sciogliere gli interrogativi su durata e definizioni delle condotte 54 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali sembra limitarla ai soli casi in cui esse non risultino comunque “mediate” da condotte concretamente idonee ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa. Con riferimento invece all’unicità o pluralità dell’illecito, nessun dubbio che il reato possa considerarsi unitario anche se, mediante unica condotta, si impieghino disponibilità provenienti da diversi reati-presupposto, mentre si avrebbero più reati, eventualmente uniti dal vincolo della continuazione, ai sensi dell’articolo 81 del Codice penale ove, con plurime e distinte condotte, si frazioni nel tempo il provento dello stesso reato-presupposto. Ma occorrerà chiedersi fino che punto risulti legittimo punire all’infinito l’ “autoriciclaggio da autoriciclaggio”, ove dal primo impiego di denaro di provenienza illecita derivino ulteriori profitti successivamente reimpiegati. Quanto all’idoneità ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa della res, sarà interessante vedere se e come la giurisprudenza valorizzerà l’avverbio «concretamente» quale unico vero criterio obiettivo di distinzione con le corrispondenti condotte di riciclaggio. Sul versante sanzionatorio, non sempre potrebbe invece distinguersi il profitto del reato presupposto da quello di autoriciclaggio, con conseguenti possibili duplicazioni in sede cautelare o di confisca. Ulteriori problemi derivano, infine, dall’inserimento dell’autoriciclaggio tra i reati-presupposto della responsabilità dell’ente, il quale è ora tenuto ad estendere il proprio risk assessment a tutti i delitti non colposi che, seb- bene non previsti nel Dlgs 231/2001, siano potenzialmente produttivi di flussi finanziari: il pensiero corre anzitutto (ma non solo) ai delitti tributari che, come sembra ormai aver ammesso lo stesso legislatore in tema di voluntary disclosure, nonché come ribadito dall’agenzia delle Entrate nella circolare 10/E del 13 marzo scorso, possono costituire presupposto dell’autoriciclaggio, salvo ci si limiti alla confusione del risparmio fiscale nel patrimonio del contribuente, ancorchè a seguito di movimentazioni interne che tuttavia non implichino il trasferimento a terzi (come, ad esempio, fiduciari operanti in Paesi off-shore). Alle società si impone dunque di dotarsi di procedure (fiscali, gestionali o di contabilità) volte a garantire una tracciabilità completa e veritiera dei flussi finanziari (in entrata e/o in uscita), uniformandosi ai sistemi di controllo già predisposti ex Dlgs 231/2001 e 231/2007 in tema di riciclaggio o reimpiego (con riferimento, ad esempio, alla provenienza di beni, o servizi, o del denaro riversato sui conti dell’ente, alle verifiche sulla regolarità dei pagamenti verso terzi, degli investimenti e delle operazioni infragruppo o con parti correlate, alla tracciabilità delle attività). In conclusione, solo il futuro sembra possa rivelarci “cosa” sia davvero autoriciclaggio e “cosa” invece non lo sia: sta di fatto che, ad oggi, esso si annuncia come un’arma davvero formidabile nelle mani delle procure, con buona pace del principio di legalità e della certezza del diritto. 55 Il Sole 24 Ore © RIPRODUZIONE RISERVATA Il rientro dei capitali D Per gli intermediari un aggravio di responsabilità a più voci si è sottolineata la necessità di non trascurare importanti risvolti di carattere applicativo correlati alla recente approvazione della legge sul rientro dei capitali, in merito al ruolo e ai profili di responsabilità dei consulenti che intervengano o siano comunque già intervenuti, a vario titolo, in alcune operazioni effettuate dal contribuente all’insaputa del Fisco. Può trattarsi, in concreto, di professionisti, operatori finanziari, fiduciari, bancari promotori o gestori che, nell’immediato passato, hanno interagito con il contribuente che oggi si trova nelle ipotesi previste per accedere alla procedura di volontary disclosure. Questi operatori, e in particolare quelli esteri, prima dell’approvazione della legge potevano fondare la propria opera consulenziale e di assistenza tecnico-giuridica sulla certezza che in Italia non esisteva il reato di autoriclaggio e, pertanto, quantomeno per i reati tributari in materia di dichiarazione, potevano contare su una sorta di alveo d’impunibilità, anche a titolo di concorso, derivante dalla mancata previsione nel nostro ordinamento di uno specifico ed 56 Il Sole 24 Ore Il rientro dei capitali autonomo titolo di reato correlato alla precedente consumazione della fattispecie principale. In altri termini e in buona sostanza, non potendo rispondere il contribuente di autoriciclaggio in rapporto alle risorse finanziarie sottratte al Fisco, fatte salve le possibili ed eventuali ipotesi (pure profilabili) di favoreggiamento, nulla poteva essere ascritto al contribuente. La descritta area di impunibilità era talmente estesa da indurre la giurisprudenza domestica a respingere, per difetto del principio della doppia incriminazione, alcune richieste di estradizione effettuata da Paesi esteri come la Svizzera e gli Stati Uniti. La Cassazione penale (sezione VI, numero 1732 del 28 settembre 1998) ha rilevato, segnatamente, che nel nostro ordinamento i reati di riciclaggio e ricettazione erano ipotizzabili soltanto a carico di coloro che non avessero concorso nel reato principale da cui provenivano i beni oggetto di sostituzione e trasferimento (articolo 648bis del Codice penale) ovvero di acquisto, ricezione o occultamento (articolo 648 del Codice penale). Nel caso più recente con gli Usa, sempre la Suprema Corte ha inteso ribadire che non sussistevano le condizioni per l’estradizione per l’estero, difettando il requisito della doppia incriminabilità, in relazione a una domanda avente a oggetto il riciclaggio di proventi d’attività illecite nelle quali abbia concorso lo stesso estradando (Cassazione penale sezione VI , sentenza 31812 del 5 giugno 2008). Oggi il quadro giuridico di riferimento sembra doversi ritenere sovvertito: a seguito dell’entrata in vigore della norma, infatti, il soggetto che detiene attività all’estero non dichiarate che superino le soglie di rilevanza penale, ben può essere imputato oltre che del reato tributario anche della fattispecie di nuovo conio rubricata “autoriclaggio” (articolo 648 1ter del Codice penale) e può incorrere in simili conseguenze chiunque, a titolo di concorso, lo abbia aiutato a compiere tale reato. Peraltro la prescrizione del reato presupposto tributario non eliminerebbe comunque la responsabilità dal nuovo reato di autoriciclaggio dal 1˚ gennaio 2015. (D.Pi., V.Val.) © RIPRODUZIONE RISERVATA 57 Il Sole 24 Ore VOLUNTARY DISCLOSURE Il Sole 24 Ore, i professionisti e Banca Monte dei Paschi di Siena insieme per analizzare tutti gli aspetti della Voluntary Disclosure · · · · · Rientro dei capitali: modalità e casi applicativi, iter regolarizzazione Sanzioni tributarie ed effetti penali L’antiriciclaggio e l’autoriciclaggio nella lotta all’evasione fiscale internazionale La gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate Il ruolo del Private Banking nella pianificazione patrimoniale dei capitali rientrati SONO INTERVENUTI E RINGRAZIAMO LauraAmbrosi ConsulentedelLavoroePubblicistaStudioIorio&Partners LuigiBelluzzo CommercialistaBelluzzo&Partners PaoloBernasconi Prof. Em. Università di San Gallo, dott. h.c. Università di Zurigo, Studio Legale Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Lugano (Svizzera) EugenioBriguglio Socio Studio legale e Tributario Biscozzi Nobili MarcoCerrato Avvocato tributarista - Partner Maisto e Associati OlivieroCimaz Socio Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili GilbertoComi Responsabile dipartimento fiscale Carnelutti Studio Legale Associato Vittorio Emanuele Falsitta Avvocato Tributarista Falsitta & Associati Andrea Fasan Tax Partner KPMG Francesco Maria Figlini Capo Team “Firenze” UCIFI Dir. 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