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ADVENT INTERNATIONAL/VENERE NET Provvedimento n. 15935

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ADVENT INTERNATIONAL/VENERE NET Provvedimento n. 15935
C7959 - ADVENT INTERNATIONAL/VENERE NET
Provvedimento n. 15935
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 2006;
SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTA la comunicazione della società Advent International Corporation, pervenuta in data 29 agosto 2006;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
Advent International Corporation (di seguito, Advent) è una società con capitale sociale a partecipazione diffusa,
specializzata nell’acquisizione, mediante fondi d’investimento da essa controllati, di partecipazioni di controllo, e non,
in società in cui ritiene che l’apporto di nuovo capitale possa migliorarne la crescita e lo sviluppo.
I fondi Advent hanno realizzato acquisizioni in molteplici settori economici, quali i settori delle costruzioni, dell’energia,
il settore farmaceutico e quelli dell’alta tecnologia, delle comunicazioni ed internet.
Nel 2004 Advent ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale di circa [0-10]1 miliardi di euro, di cui circa
[0-10] miliardi a livello europeo e circa [0-1.000] milioni di euro realizzati in Italia.
Venere Net S.p.A. (di seguito Venere) è una società attiva nella gestione del portale internet http://www.venere.com
con il quale offre servizi di prenotazione on-line nel settore travel/accomodation. I clienti di Venere possono accedere,
utilizzando la rete internet, ad un’ampia selezione di strutture alberghiere (hotel, pensioni, bed & breakfast) dislocate
nelle principali città europee. Venere riceve dal proprietario della struttura alberghiera una commissione prestabilita, al
termine del soggiorno del cliente.
Il capitale sociale di Venere è detenuto per il 66,64% da quattro persone fisiche (di seguito i Soci Fondatori), per il
33,11% da Kariba S.r.l. e per lo 0,22% da Pino Partecipazioni S.p.A..
Il fatturato consolidato realizzato a livello mondiale da Venere nel 2004 è stato di circa 11,2 milioni di euro, di cui circa
[5-15] milioni a livello europeo e circa [5-10] milioni in Italia.
II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
L’operazione comunicata sarà realizzata attraverso la costituzione di una società veicolo denominata Venere Holding
S.r.l. (di seguito Venere Holding) che acquisirà il 100% del capitale sociale di Venere. Il capitale sociale di Venere
Holding sarà detenuto post-acquisizione per il 60% dai fondi Advent e per il restante 40% dai Soci Fondatori di Venere.
Ai sensi del patto parasociale tra i Soci Fondatori ed i fondi Advent (di seguito il patto parasociale), i consigli di
amministrazione di Venere Holding e Venere saranno entrambi composti da 9 membri (o 10 membri a discrezione dei
fondi Advent) e saranno composti come segue:
5 membri (o 6 membri se il consiglio di amministrazione è composto da 10 membri) designati dai fondi Advent; e
4 membri designati dai Soci Fondatori.
I consigli d’amministrazione avranno ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di Venere Holding e Venere.
I membri del consiglio d’amministrazione di Venere designati dai Soci Fondatori avranno il diritto di opporsi
congiuntamente all’approvazione del business plan e dell’annual budget proposti dall’amministratore delegato (a
condizione che questi non sia uno dei Soci Fondatori) proponendo modifiche specifiche a singole voci. Se il consiglio di
amministrazione di Venere non approverà l’annual budget ed il business plan con il voto favorevole di almeno uno degli
amministratori designati dai Soci Fondatori entro la fine di dicembre, l’annual budget ed il business plan proposti
dall’amministratore delegato si intenderanno approvati ad eccezione delle voci cui si sono congiuntamente opposti tutti
gli amministratori designati dai Soci Fondatori. Tali voci saranno sostituite dalle corrispondenti voci dell’annual budget
e del business plan precedenti, incrementate percentualmente come da accordi tra i Soci Fondatori ed i fondi Advent,
ma come in ultima analisi determinato dai fondi Advent. L’incremento non dovrà superare in ogni caso una data
percentuale (che le Parti si riservano di determinare nel Contratto di compravendita di azioni) del valore della voce in
questione nel business plan di riferimento.
L’operazione notificata comprende i patti di non concorrenza di seguito riportati. Ai sensi dell’articolo 14 del contratto
di investimento e compravendita di azioni, i Soci Fondatori s’impegnano nei confronti dei fondi Advent, per un periodo
di 3 anni dal closing, a non svolgere, direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente le attività di
seguito elencate:
1 [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle
informazioni.]
svolgere, in Europa occidentale e Nord America, alcuna attività economica che sia in diretta concorrenza con quella
svolta da Venere Holding e dalle sue controllate (intesa come l’attività di prenotazione on-line) fatta salva la possibilità
di detenere partecipazioni non superiori al 3% dei voti in società quotate;
rendere nota a terzi qualunque informazione di natura segreta o confidenziale relativa a Venere Holding o alle sue
controllate e alla loro attività, ad eccezione dei casi in cui la comunicazione sia richiesta dalla legge.
Gli impegni di cui sopra non impediranno ai Soci Fondatori di svolgere i doveri loro spettanti ai sensi degli accordi di
servizio con Venere Holding per il periodo in cui tali accordi rimarranno in vigore.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 10 del patto parasociale, ciascuno dei Soci Fondatori si impegna nei confronti dei fondi
Advent, di Venere Holding, di Venere e delle sue controllate, per il periodo in cui avrà la carica di amministratore di
Venere Holding e/o di Venere e per i 2 anni successivi alla cessazione di tale carica, a non svolgere, direttamente o
indirettamente, individualmente o congiuntamente, in qualità di direttore, agente, amministratore, socio, contraente
indipendente o in qualunque altro ruolo, nel proprio interesse o nell’interesse di altri, le attività di seguito elencate:
svolgere, nel territorio dell’Unione Europea, dell’EFTA, degli Stati Uniti d’America, in Canada ed in Messico, alcuna
attività economica che sia in diretta concorrenza con quella svolta da Venere Holding e dalle sue controllate nel settore
dei servizi turistici on-line fatta salva la possibilità di possedere partecipazioni non superiori al 3% in società che
svolgano attività economica che sia in diretta concorrenza con quella svolta da Venere Holding e dalle sue controllate;
sollecitare o accettare ordini per la fornitura di beni o servizi sostanzialmente simili o direttamente in concorrenza con
quelli forniti da Venere Holding e dalle sue controllate, provenienti da qualunque persona che, durante i 12 mesi
precedenti al closing, sia stata cliente di Venere Holding e delle sue controllate;
svolgere, nel territorio dell’Unione Europea, qualunque attività che possa assistere qualunque concorrente di Venere
Holding e delle sue controllate nel portare avanti o nello sviluppare attività in concorrenza con quella svolta da Venere
Holding e dalle sue controllate;
sollecitare o incoraggiare alcun impiegato di Venere Holding o delle sue controllate ad interrompere il rapporto di
lavoro con Venere Holding o con le sue controllate;
fare uso o rendere nota a terzi qualunque informazione relativa a Venere Holding o alle sue controllate, alla loro
attività, ai loro affari o a qualunque segreto o nome commerciale, ad eccezione dei casi in cui la comunicazione sia
richiesta dalla legge.
Gli impegni di cui sopra non impediranno ai Soci Fondatori di svolgere i doveri loro spettanti ai sensi degli accordi di
servizio con Venere Holding per il periodo in cui tali accordi rimarranno in vigore.
I fondi Advent e le loro controllate s’impegnano per la durata del Patto Parasociale a non investire direttamente o
indirettamente in società che svolgano attività economica che sia in diretta concorrenza con quella svolta da Venere
Holding e dalle sue controllate nel settore dei servizi turistici on-line.
III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE
L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo congiunto di un’impresa, costituisce una
concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del
Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1,
della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle
imprese interessate è stato superiore a 432 milioni di euro.
Con riferimento agli accordi tra i fondi Advent e i Soci Fondatori aventi ad oggetto i patti di non concorrenza sopra
riportati, si rileva che tali pattuizioni, per il loro specifico contenuto, non possono configurarsi come accessorie
all’operazione di concentrazione2.
IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE
Il mercato del prodotto
L’operazione comunicata interessa il mercato dei servizi turistici delle agenzie di viaggio. In particolare, Venere opera
esclusivamente nella commercializzazione di servizi turistici attraverso il canale internet.
I servizi turistici d’agenzia consistono nella consulenza al consumatore finale per l’effettuazione di viaggi, nella
prenotazione di soggiorni presso strutture di ricezione turistica, nella prenotazione e biglietteria di passaggi sui diversi
mezzi di trasporto, nella vendita al dettaglio di pacchetti turistici3.
Nelle precedenti decisioni relative a società attive nella fornitura on-line di servizi turistici di agenzia, l’Autorità non ha
ritenuto necessario stabilire se la modalità di vendita dei servizi turistici attraverso internet costituisse un mercato
distinto rispetto ai canali di distribuzione tradizionale.
2 [Cfr. la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, in G.U.U.E., C56, 5
marzo 2005.]
3 [Si veda il Provvedimento dell’Autorità del 9 novembre 2005 n. 14869, caso C7335 I Grandi Viaggi/Rami di Azienda di Parmatour, in
Boll. n. 45/05.]
Tuttavia, la Commissione Europea ha affermato che la fornitura di servizi turistici attraverso internet non costituisce un
mercato distinto rispetto ai canali di distribuzione tradizionali4. Secondo l’orientamento della Commissione Europea,
riguardo alla sostituibilità dal lato della domanda, infatti, i servizi offerti on-line sono sostituibili con quelli offerti dalle
agenzie turistiche tradizionali ed i clienti possono scegliere se rivolgersi alle agenzie turistiche on-line oppure a quelle
tradizionali. Dal punto di vista della sostituibilità dal lato dell’offerta, le agenzie turistiche possono, senza considerevoli
sforzi, migrare alla commercializzazione attraverso internet e viceversa.
Ai fini della valutazione della presente operazione, tuttavia, non è necessario stabilire se la modalità di
commercializzazione dei servizi turistici di agenzia attraverso internet costituisca un mercato distinto rispetto ai canali
di distribuzione tradizionali.
Il mercato geografico
La dimensione geografica tradizionalmente attribuita al mercato dei servizi turistici di agenzia è locale, poiché il grado
di sostituibilità tra agenzie localizzate in aree diverse è limitato dalla disponibilità del consumatore a spostarsi sul
territorio per l’acquisto dei relativi servizi. Occorre al riguardo considerare che, in ogni caso, è fenomeno ormai diffuso
quello della costituzione di network di agenzie su scala regionale e nazionale. In particolare, nel mercato in questione
si vanno delineando modelli che appaiono costituiti tanto da reti di franchising, quanto da reti monoproprietarie e da
reti miste. La diffusione delle reti potrebbe indurre un’evoluzione delle dinamiche concorrenziali del mercato dei servizi
turistici di agenzia, determinando un mutamento dell’ambito geografico in cui le agenzie competono5.
Ai fini della valutazione della presente operazione, tuttavia, non è necessario pervenire ad un’accurata definizione del
mercato rilevante dal punto di vista geografico.
Effetti dell’operazione
L’operazione non comporterà alcuna sovrapposizione delle attività dei partecipanti, non essendo Advent attiva nel
mercato dei servizi turistici delle agenzie di viaggio.
RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge
n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o
ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
RITENUTO, inoltre, che le restrizioni descritte sub II supra non costituiscono oggetto della presente delibera, in quanto
non accessorie all’operazione di concentrazione in esame;
DELIBERA
di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese
interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.
Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.
IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
4 [Caso IV M.2794 – Amadeus/GGL/JV – decisione del 21 maggio 2002.]
5 [Si veda il Provvedimento dell’Autorità del 9 novembre 2005 n. 14869, caso C7335 I Grandi Viaggi/Rami di Azienda di Parmatour, in
Boll. n. 45/05.]
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