Restituzione dei fondi in caso di impossibilità di adeguata verifica
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Restituzione dei fondi in caso di impossibilità di adeguata verifica
Antiriciclaggio Restituzione dei fondi in caso di impossibilità di adeguata verifica della clientela di Lucia Starola Gli enti e i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio hanno l’obbligo di restituire ai clienti i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, qualora non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni e prestazioni professionali in corso di realizzazione. Il Ministero dell’economia e delle finanze, con circolare 30 luglio 2013, ha fornito alcune precisazioni sull’ambito applicativo della disposizione e sulle modalità operative idonee a darvi attuazione, illustrando l’interlocuzione preliminare con il cliente, la comunicazione allo stesso per definitiva impossibilità di adeguata verifica, le caratteristiche del conto corrente di destinazione e le informazioni relative alle operazioni di restituzione, mentre l’Unità di informazione finanziaria, con provvedimento 6 agosto 2013, ha individuato il contenuto delle informazioni relative alle operazioni di restituzione effettuate, che devono essere acquisite e conservate a disposizione della UIF stessa. Il Ministero dell’economia e delle finanze (1) ha fornito precisazioni sull’ambito applicativo del comma 1-bis dell’art. 23 (Obbligo di astensione) del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e sulle modalità operative idonee a provvedere all’obbligo di restituzione dei fondi, qualora non sia stato possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere. Correlativamente l’Unità di informazione finanziaria, con Provv. 6 agosto 2013, ha individuato il contenuto delle informazioni relative alle operazioni di restituzione effettuate, che devono essere acquisite e conservate a disposizione della UIF stessa. Normativa primaria Le disposizioni regolamentari traggono origine dal comma 1-bis dell’art. 23 del D.Lgs. n. 231/2007 (2), relativo all’obbligo per gli enti e i professionisti destinatari della normativa di restituire ai clienti i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, qualora non sia possibile rispettare gli obblighi di ade- guata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni e prestazioni professionali in corso di realizzazione. La norma prevede che il relativo importo venga «liquidato» tramite bonifico su conto corrente bancario indicato dal cliente e che il trasferimento dei fondi sia accompagnato da un messaggio, nel quale si indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dall’art. 18 del D.Lgs. n. 231/2007. L’adeguata verifica costituisce l’adempimento primario richiesto dalla disciplina antiriciclag- Lucia Starola - Starola - Cantino Battaglia - Sandri - Dottori Commercialisti Associati Note: (1) Circolare Dipartimento del Tesoro, Direzione V, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria e con la condivisione della Banca d’Italia, dell’UIF e della Guardia di finanza, 30 luglio 2013, prot. 57889/DT, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA. (2) Comma inserito per effetto di quanto disposto dall’art. 18 del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169. 37/2013 2925 Antiriciclaggio LA DISPOSIZIONE PRIMARIA D.Lgs. n. 169/2012, che la gio, presupposto fondamenRestituzione dei fondi modifica all’art. 23 del tale per gli ulteriori obblighi Il comma 1-bis dell’art. 23 del D.Lgs. D.Lgs. n. 231/2007 è rivoldi registrazione e di evenn. 231/2007, relativo all’obbligo per gli ta a stabilire obblighi in catuale segnalazione di operaenti e i professionisti destinatari della po ai soggetti destinatari zioni sospette. Come indicanormativa antiriciclaggio di restituire ai della normativa antiricito dall’art. 18 del D.Lgs. n. clienti i fondi, gli strumenti e le altre claggio, nel caso in cui gli 231/2007, l’adeguata verifidisponibilità finanziarie di spettanza, stessi decidano di porre fine ca consiste nelle seguenti qualora non sia possibile rispettare gli al rapporto continuativo o attività: obblighi di adeguata verifica alla prestazione professioa) identificare il cliente e relativamente a rapporti continuativi nale in essere ai sensi delverificarne l’identità; già in essere, operazioni e prestazioni l’art. 23, comma 1. b) identificare l’eventuale professionali in corso di realizzazione, La norma in esame tende titolare effettivo e verificarprevede che il relativo importo deve ovviamente a indurre i ne l’identità; essere «liquidato» tramite bonifico su clienti a fornire tutte le inc) ottenere informazioni sulconto corrente bancario indicato dal formazioni necessarie, pena lo scopo e sulla natura precliente e il trasferimento dei fondi la cessazione del rapporto. vista del rapporto continuaaccompagnato da un messaggio, nel In proposito l’art. 21 del tivo o della prestazione proquale si indica alla controparte D.Lgs. n. 231/2007 prevede fessionale; bancaria che le somme sono restituite l’obbligo per il cliente di d) svolgere un controllo coal cliente per l’impossibilità di fornire sotto la propria restante nel corso del rapporto rispettare gli obblighi di adeguata sponsabilità tutte le inforo della prestazione profesverifica della clientela. mazioni necessarie e agsionale. giornate per consentire di L’adeguata verifica costituisce dunque un adempimento composto, ad ese- adempiere gli obblighi di adeguata verifica. A cuzione continuata, nel quale agli obblighi ini- significare quanto sia incisivo e determinante ziali si aggiunge il monitoraggio nel tempo l’obbligo a carico del cliente, si richiamano le dell’operatività del cliente, con frequenza deter- specifiche sanzioni penali (3) previste a carico minata dal livello di rischio attribuito al cliente dell’esecutore dell’operazione che omette di instesso. L’art. 23 del D.Lgs. n. 231/2007 detta dicare le generalità del soggetto per conto del l’obbligo di astensione in caso di impossibilità quale esegue l’operazione ovvero non fornisce di rispetto degli obblighi di adeguata verifica informazioni sullo scopo e sulla natura prevista per mancata conoscenza di uno o più degli ele- del rapporto continuativo o della prestazione menti suddetti (dati identificativi, scopo e natu- professionale. ra), sia che ciò avvenga nel momento iniziale Le indicazioni del comma 1-bis sono indirizzate (con conseguente divieto di instaurare il rappor- principalmente agli intermediari finanziari, ma to), che per eventi sopravvenuti nel corso del sono applicabili anche al professionista che rapporto continuativo o della prestazione professionale (con conseguente obbligo di interrompeNota: re il rapporto). L’impossibilità di adeguata verifica determina in (3) Art. 55 (Sanzioni penali), commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 231/2007: capo all’intermediario o al professionista, oltre «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’esecutore dell’operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per all’obbligo di astensione, anche quello di valuta- conto del quale eventualmente esegue l’operazione o le indica re se effettuare una segnalazione di operazione false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la sospetta. Si tratta di momenti consequenziali e multa da 500 a 5.000 euro. necessari, nei quali si inserisce il nuovo obbligo Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’esecutore dell’operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura di restituire al cliente i fondi, gli strumenti o le prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professioaltre disponibilità finanziarie di spettanza. Leg- nale o le fornisce false è punito con l’arresto da sei mesi a tre giamo, infatti, nella relazione governativa al anni e con l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro». 2926 37/2013 Antiriciclaggio LA PRASSI AMMINISTRATIVA va banca riceve i fondi su avesse la disponibilità di Ipotesi in cui è necessario un conto già aperto, avrà a fondi di clienti. restituire i fondi sua volta eseguito gli ademA puro titolo esemplificatiLa circolare del MEF 30 luglio 2013 pimenti per l’adeguata verivo si può ipotizzare: afferma che la restituzione dei fondi è fica, nel qual caso non sa– fondi ricevuti per effettuanecessaria nelle ipotesi di: rebbe possibile avvalersi re pagamenti di imposte o – operazioni occasionali e della procedura di adeguata tributi ovvero contributi prestazioni professionali in corso di verifica con esecuzione da previdenziali ed assistenziarealizzazione; parte di terzi, come previsto li in nome e per conto del – rapporti nuovi, non ancora negli artt. da 29 a 34 del cliente; perfezionati, per i quali si sono ricevuti D.Lgs. n. 231/2007? La – fondi ricevuti per provvefondi «scoprendo successivamente norma di fatto rende inopedere al pagamento di diritti l’impossibilità di completare rativo il diritto al prelievo e bolli dovuti in relazione a l’adeguata verifica»; dei fondi presso la banca, pratiche di iscrizione nel re– rapporti già instaurati, al primo previsto dall’art. 49, comgistro imprese per conto del contatto utile, fatta salva la valutazione ma 1, del D.Lgs. n. cliente; del rischio presente, nel caso in cui si 231/2007? Se così non è, il – fondi ricevuti per effettuaaccerti di non essere in grado di vero riciclatore non sarà inre operazioni immobiliari o rispettare gli obblighi di adeguata dotto a prelevare, nel corso mobiliari (aziende, quote, verifica. del non breve periodo che ecc.) in nome proprio e per In pratica le ipotesi di riferimento sono: intercorre tra l’interlocuzioconto del cliente, con rilase per una qualsiasi ragione non è ne preliminare da parte delscio di procura ad operare in stata originariamente effettuata l’intermediario, l’invio delnome del cliente stesso ed «adeguatamente» la verifica iniziale la comunicazione scritta e il obbligo di resa del conto; del cliente e di ciò ci si rende conto successivo termine di 60 – fondi ricevuti per fare ofsuccessivamente e se la verifica giorni dal quale si realizza ferte di acquisizione che, all’origine è stata «adeguata», ma si un vero blocco dei fondi? per motivi di riservatezza, sono modificate alcune situazioni (ad Prima dell’emanazione delpossano partire dal profesesempio operazioni straordinarie la circolare in commento, la sionista, che si presenta, in societarie, cambiamento del titolare previsione è stata richiamaquesta prima fase, in nome effettivo, trasferimenti di sede). ta nella sezione IX della e per conto di persona da parte seconda del provvedinominare; – fondi ricevuti a titolo fiduciario nell’ambito di mento di Banca d’Italia 3 aprile 2013 (5), che ha contratti di particolare complessità, ovvero a ti- dettato le disposizioni attuative in materia di tolo di caparra, da devolvere ad una delle parti adeguata verifica della clientela da parte degli al verificarsi di una particolare condizione so- intermediari finanziari. Ciò significa che, al di spensiva (in questo caso la restituzione sarebbe là dei dubbi e delle perplessità operative, le istidi particolare delicatezza e gravità, per la re- tuzioni hanno ben chiaro l’intento che all’obblisponsabilità nei confronti dell’altra parte incon- go normativo sia data concreta esecuzione. sapevole). L’entrata in vigore del comma 1-bis, inizialmen- Chiarimenti del Ministero te prevista per il 17 ottobre 2012, venne sospesa Come sopra accennato, l’applicazione della nordal Ministero dell’economia in attesa dell’ema- ma, in vigore dal 17 ottobre 2012 e sospesa, prinazione di apposite istruzioni (4). Apparvero in- ma ancora che entrasse in vigore, per effetto fatti subito evidenti i profili problematici con- della circolare del Ministero dell’economia e nessi alla concreta attuazione di tale previsione normativa. Tra i tanti ancora attuali: come si de- Note: ve comportare la banca alla quale viene effettua- (4) Circolare ABI 17 ottobre 2012, prot. ULG/002317. to il bonifico con relativo messaggio? Se la nuo- (5) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA. 37/2013 2927 Antiriciclaggio IL PROVVEDIMENTO UIF riamente effettuata «adedelle finanze 30 luglio 2013 Informazioni da acquisire e conservare guatamente» la verifica iniin commento, è da questa a disposizione dell’UIF ziale del cliente e di ciò ci data immediatamente coLa circolare del MEF prescrive che il si rende conto successivagente. In proposito la circodestinatario degli obblighi mente (7); lare fornisce un’interpretaantiriciclaggio deve acquisire e b) la verifica all’origine è zione sistematica della norconservare le informazioni relative alle stata «adeguata», ma si sono ma, correlandola al disposto operazioni di restituzione effettuate, modificate alcune situazioni dell’art. 22 del D.Lgs. n. con evidenza delle controparti e dei (ad esempio operazioni stra231/2007 (6). Quest’ultima rapporti di destinazione. In proposito il ordinarie societarie, cambiadisposizione, riferendosi ai provvedimento UIF 6 agosto 2013 ha mento del titolare effettivo, rapporti in essere al moindividuato il contenuto delle trasferimenti di sede). mento dell’entrata in vigore informazioni che devono essere In merito all’ambito applidel D.Lgs. n. 231/2007, preacquisite e conservate a disposizione cativo, la circolare ministevede per tali rapporti, per i dell’UIF: riale precisa che la proceduquali all’atto dell’instaura– la data, l’importo e la tipologia ra di restituzione può trovazione del rapporto in vigendell’operazione di restituzione; re applicazione unicamente za della precedente normati– i dati identificativi del cliente, degli con riferimento ai rapporti va era stato unicamente eventuali cointestatari, del soggetto che presentino saldi attivi. «identificato il cliente», fosesecutore (se presente), dei titolari Per i rapporti che presentase necessario applicare gli effettivi, ove l’astensione non sia no saldi passivi è presumiobblighi di adeguata verifideterminata dall’impossibilità di bile esista la possibilità di ca al primo «contatto utile» identificare e verificare l’identità del intraprendere comunque con il cliente e in base al titolare effettivo; l’interlocuzione con il profilo di rischio della – gli estremi del rapporto o dei cliente, di far presente il clientela per effetto delle inrapporti in favore dei quali è effettuata proprio obbligo di astensioformazioni disponibili. Ora l’operazione di restituzione, con ne, di bloccare operazioni la circolare, richiamando tal’indicazione dell’intermediario di addebito automatico. le disposizione, di fatto infinanziario presso il quale sono aperti La circolare fornisce precidica che l’applicazione della e l’eventuale indicazione del Paese di sazioni dettagliate sulle moprocedura di cui all’art. 23, destinazione delle disponibilità dalità di applicazione della comma 1-bis, è graduata nel finanziarie; procedura di restituzione, tempo in base ai medesimi – ove noti, i dati identificativi dei indicando una serie di step criteri. Ne consegue la necointestatari del rapporto in favore operativi, dei quali occorre cessità di procedere alla redel quale il cliente ha chiesto di mantenere evidenza: stituzione dei fondi in occaeffettuare l’operazione di restituzione. – indicare al cliente, fin sione di: dalla prima fase di contatto, a) operazioni occasionali e prestazioni professionali in corso di realizzazio- le conseguenze derivanti dall’impossibilità di completare l’adeguata verifica; ne; b) rapporti nuovi, non ancora perfezionati, per i quali si sono ricevuti fondi «scoprendo successivamente l’impossibilità di completare l’adegua- Note: (6) Art. 22 (Modalità) del D.Lgs. n. 231/2007: «gli obblighi di adeta verifica»; guata verifica della clientela si attuano nei confronti di tutti i nuoc) rapporti già instaurati, al primo contatto utile, vi clienti, Per la clientela già acquisita i suddetti obblighi si applifatta salva la valutazione del rischio presente, cano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio nel caso in cui si accerti di non essere in grado presente». (7) È il caso previsto alle lett. d) dell’art. 15, e) dell’art. 16, d) di rispettare gli obblighi di adeguata verifica. dell’art. 17, nei quali si prevede l’obbligo di adeguata verifica In pratica le ipotesi di riferimento sono: «quando vi sono dubbi sulla veridicità e nell’adeguatezza dei dati a) per una qualsiasi ragione non è stata origina- precedentemente ottenuti». 2928 37/2013 Antiriciclaggio – contattare il cliente per accertare la possibilità di completare l’adeguata verifica entro un ragionevole termine ovvero prendere atto del rifiuto. Contemporaneamente evidenziare al cliente gli obblighi che allo stesso fanno capo (art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007) e ribadire le conseguenze del mancato completamento dell’adeguata verifica; – inviare al cliente una comunicazione scritta di impossibilità di completare l’adeguata verifica informandolo: 1) del proprio obbligo di astensione e dell’esigenza di ottenere entro 60 giorni le coordinate di un conto su cui effettuare la restituzione delle disponibilità. Se il rapporto è cointestato, il conto di destinazione deve essere individuato di comune accordo dai cointestatari ovvero individuati conti distinti, specificando le modalità di ripartizione delle disponibilità finanziarie; 2) della limitazione dell’utilizzo del rapporto unicamente per le obbligazioni assunte dal cliente o per gli addebiti/accrediti automatici disposti in via continuativa prima dell’invio della comunicazione; 3) che decorso il termine di 60 giorni non sarà più possibile effettuare alcuna operazione e di tale circostanza verrà data comunicazione ai terzi in relazione agli addebiti/accrediti automatici; 4) che i moduli di assegni in suo possesso devono essere restituiti, il pagamento di assegni tratti in data successiva alla comunicazione sarà rifiutato (8) e saranno segnalati alla sezione centrale dell’archivio degli assegni bancari e postali i dati relativi ai moduli di assegni eventualmente non restituiti; 5) che, ricevuta l’indicazione del conto, sarà disposta la restituzione di fondi, strumenti, disponibilità finanziaria e liquidità e il rapporto si intenderà chiuso. La circolare continua precisando le caratteristiche del conto corrente di destinazione: – deve essere intestato e/o cointestato al cliente nei cui confronti si dispone la restituzione; – per gli strumenti finanziari di spettanza del cliente dovrà essere indicato un conto titoli intestato/cointestato su cui trasferire i predetti strumenti; – il conto corrente e/o il conto titoli devono essere aperti presso un intermediario nazionale co- munitario o soggetto al regime del Paese proprio dei Paesi terzi equivalente. Se a conclusione dell’intera procedura non si ottiene l’indicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico di restituzione le disponibilità sono versate su un conto infruttifero. Informazioni da acquisire e conservare La circolare ministeriale conclude prescrivendo che il destinatario degli obblighi antiriciclaggio deve acquisire e conservare le informazioni relative alle operazioni di restituzione effettuate, con evidenza delle controparti e dei rapporti di destinazione. In proposito il provvedimento UIF 6 agosto 2013 ha individuato il contenuto delle informazioni che devono essere acquisite e conservate a disposizione dell’Unità di informazione finanziaria, UIF (9). Le informazioni richieste sono: – la data, l’importo e la tipologia dell’operazione di restituzione; – i dati identificativi: a) del cliente; b) degli eventuali cointestatari; c) se presente, del soggetto esecutore; d) dei titolari effettivi, ove l’astensione non sia determinata dall’impossibilità di identificare e verificare l’identità del titolare effettivo; – gli estremi del rapporto o dei rapporti in favore dei quali è effettuata l’operazione di restituzione, con l’indicazione dell’intermediario finanziario presso il quale sono aperti e l’eventuale indicazione del Paese di destinazione delle disponibilità finanziarie; – ove noti, i dati identificativi dei cointestatari del rapporto in favore del quale il cliente ha chiesto di effettuare l’operazione di restituzione. L’UIF si riserva di fornire indicazioni in merito alle modalità di trasmissione, anche in via periodica o sistematica. Come accennato, il comma 1 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 231/2007 prevede che i destinatari Note: (8) La richiesta di pagamento assegni per importi singoli considerevoli rispetto all’entità del conto, tratti in data immediatamente precedente, forse può costituire ulteriore indice di sospetto. (9) L’Unità di informazione finanziaria è il soggetto che può acquisire tali informazioni ai sensi dell’art. 6, comma 6, lett. c), del D.Lgs. n. 231/2007. 37/2013 2929 Antiriciclaggio IL PROBLEMA APERTO delle movimentazioni bandella normativa, nel caso in Effetti della comunicazione a terzi carie è uno degli strumenti cui sia impossibile rispettaNon si deve sottovalutare l’effetto che, permettendo di indivire gli obblighi di adeguata dirompente che può avere la duare alcune fasi di quella verifica, «valutano se effetcomunicazione a terzi interessati che che potrebbe essere tuare una segnalazione alnon saranno eseguite operazioni di un’operazione di riciclagl’UIF». L’indicazione rimaaddebito o accredito automatico a gio, aiuta a risalire ai fondi ne valida anche quando venvalere sul rapporto intestato al cliente che sono il frutto della corga effettuata la restituzione o il rifiuto di pagamento di eventuali ruzione. Tuttavia, nonodei fondi e la circolare miassegni tratti sul conto ovvero il stante i chiarimenti forniti nisteriale precisa l’obbligo messaggio che indica alla controparte dal Ministero dell’econodi «valutare, secondo i cribancaria che le somme sono restituite mia e delle finanze e dalteri e le regole ordinariaal cliente per l’impossibilità di l’UIF, come talvolta accamente utilizzati, l’opporturispettare gli obblighi di adeguata de, una norma ideata per il nità di effettuare una segnaverifica. Questo tipo di raggiungimento di un fine lazione» «solo laddove sus«comunicazioni», che derivano dalla condivisibile, come quello sistano gli elementi di cui sussistenza di una fattispecie molto di prevenire un fenomeno all’art. 41 del D.Lgs. n. delicata, nella quale la norma conclude diffuso nell’economia glo231/2007, per cui l’invio con l’indicazione di «valutare se bale, distorsivo della condella segnalazione dipende effettuare una segnalazione di correnza e odioso a livello dall’esito del processo valuoperazione sospetta», pare etico, rischia di confliggere tativo». Pare quasi che la confliggere con il «divieto di con i diritti dei destinatari circolare intenda chiarire comunicazione» all’interessato o «a della normativa, creando che, in quanto l’obbligo di terzi» sancito dall’art. 46 del D.Lgs. n. effetti pesanti e non voluti. segnalazione deriva da una 231/2007. Non si deve infatti sottovavalutazione soggettiva della lutare l’effetto dirompente situazione complessiva, non sussiste obbligo di segnalazione se l’impossibi- che può avere la comunicazione a terzi intereslità di adeguata verifica non è accompagnata da sati che non saranno eseguite operazioni di adaltri elementi, talché la stessa costituisce un in- debito o accredito automatico a valere sul rapdice di anomalia, che suscita il sospetto, ma che porto intestato al cliente o il rifiuto di pagamennell’ambito di una valutazione complessiva può to di eventuali assegni tratti sul conto ovvero il non essere sufficiente a sospettare che siano in messaggio che indica alla controparte bancaria corso o che siano state compiute o tentate opera- che le somme sono restituite al cliente per l’imzioni di riciclaggio o di finanziamento del terro- possibilità di rispettare gli obblighi di adeguata rismo. Non può infatti esistere automatismo tra verifica. Questo tipo di «comunicazioni», che derivano dalla sussistenza di una fattispecie anomalia e sospetto. molto delicata, nella quale la norma conclude con l’indicazione di «valutare se effettuare una Considerazioni conclusive La disposizione di cui si tratta, del tutto estra- segnalazione di operazione sospetta», pare connea alla direttiva 2005/60/CE ed alla proposta fliggere con il «divieto di comunicazione» aldi IV direttiva (10), risente del contesto socioeconomico del momento in cui è stata emanata. Nota: Si tratta di un periodo storico nel quale l’emer- (10) L’art. 12 della Proposta di IV direttiva prevede che gli Stati sione di fenomeni di corruzione era (ed in parte membri possono consentire l’apertura di un conto bancario purè tuttora) fatto quasi quotidiano e la norma è ché vigano garanzie atte ad assicurare che né il cliente né altri stata inserita in un decreto legislativo che modi- per suo conto effettuino operazioni prima della piena conformità con le disposizioni di accertamento dell’identità del cliente o del fica il titolo V del Testo Unico bancario in me- titolare effettivo e quindi la previsione di cui si tratta sarà in futurito alla disciplina dei soggetti operanti nel set- ro applicabile solo nel caso di mutamento successivo della situatore finanziario. È chiaro che la tracciabilità zione del cliente. 2930 37/2013 Antiriciclaggio l’interessato o «a terzi» sancito dall’art. 46 del D.Lgs. n. 231/2007. È vero che la segnalazione di operazione sospetta non deriva in modo automatico dall’impossibilità di adeguata verifica, bensì da un approfondito esame di merito su persone cose, ipotesi e condotte valutate nel loro complesso. Ma è altrettanto vero che le comunicazioni sopra esemplificate implicitamente contengono il messaggio che «potrebbe» essere stata fatta o essere in corso una segnalazione. Ancor più forte è il vulnus che questa serie di comportamenti obbligatori crea sul diritto alla riservatezza del segnalante, delineato dall’art. 45 del D.Lgs. n. 231/2007. La circolare ministeriale si prende cura di ribadire che né l’intermediario destinatario del bonifico né il cliente dovranno perciò stesso ritenere che sia stata inviata una segnalazione, ma nessuno può impedire agli stessi di avere la «ragionevole certezza» che oltre al trasferimento dei fondi sia stata fatta anche la segnalazione! È logico infatti pensare che, nel corso del lungo iter che precede il trasferimento dei fondi, il processo valutativo per decidere se effettuare la segnalazione venga svolto con particolare cura. Senza dimenticare che tra gli indicatori di anomalia che servono a suscitare il sospetto ne ritroviamo alcuni assolutamente in linea con il caso di cui si tratta (11). È vero che la ricorrenza di elementi descritti negli indicatori non è sufficiente per la segnalazione, ma il «sospetto» in questi casi non appare irrilevante. Ed infine appare di rilievo la circostanza che l’omessa segnalazione di operazione sospetta è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata: sarebbe veramente eclatante per una banca, dopo aver restituito i fondi al cliente, aver deciso di non segnalare e successivamente essere colpita da tale sanzione! A livello di possibile responsabilità della banca, occorre inoltre tenere presente che, tra gli strumenti finanziari, potrebbero esservene taluni che non possono essere «trasferiti» ma devono essere liquidati, con possibilità di realizzo di minusvalori rispetto ai valori investiti. È il caso di strumenti che sono collocati dall’intermediario ma che non sono negoziati sul mercato: ad esempio un prodotto di risparmio gestito (fondo comune o SICAV) della SGR della banca. Può verificarsi che la banca indicata dal cliente non abbia stipulato convenzione con la SGR e quindi il trasferimento dello strumento finanziario non sia fisicamente possibile. Analogo potrebbe essere il caso di polizze di ramo vita. Sarà interessante verificare la frequenza dell’applicazione della disposizione nel corso del tempo e le sue conseguenze a livello di raggiungimento dell’obiettivo o di creazione di ulteriori problemi. Nota: (11) In via esemplificativa, nel D.M. 16 aprile 2010 del Ministero della giustizia, che indica gli indici di anomalia per i professionisti e revisori si legge: «Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: la propria identità e quella dell’eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione richiesta; l’attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell’eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza, l’identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo». «Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell’oggetto o dello scopo della prestazione professionale richiesta, suscitando il dubbio che egli possa occultare di agire con finalità illecite per conto di un terzo». 37/2013 2931