Comments
Description
Transcript
COMUNE DI LISCIA
COMUNE DI LISCIA Provincia di Chieti Cod. Fiscale e P.I. - 00264620691 Telef. 0873930100 – fax 0873930100 I.U.C. – IMPOSTA UNICA COMUNALE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ComunediLiscia–ApprovatocondeliberaConsiliaren.14del05.09.2014Pag.1 INDICE Art. 1 – Oggetto Art. 2 – Soggetti Art. 3 – Base imponibile Art. 4 - Servizi indivisibili Art. 5 - Aliquote Art. 6 – Detrazioni Art. 7 – Dichiarazioni Art. 8 – Riscossione Art. 9 - Funzionario responsabile Art. 10 - Attività di controllo e sanzioni Art. 11 - Riscossione coattiva Art. 12 - Clausola di adeguamento Art. 13 - Rinvio Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento ComunediLiscia–ApprovatocondeliberaConsiliaren.14del05.09.2014Pag.2 Art. 1 – Oggetto 1. Il presente Regolamento, disciplina l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27/12/2013, n.147 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del tributo per i servizi comunali (TASI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili. 3. A ciascuno degli anni solari corrisponde un autonoma obbligazione tributaria. Art. 2 – Soggetti 1. Il tributo è dovuto al Comune per gli immobili la cui superficie occupata insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. 2. Il tributo dovuto compete, all’occupante, qualora diverso dal possessore, nella misura del 20 per cento. Con delibera del Consiglio Comunale tale percentuale può essere variata di anno in anno in sede di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore. 3. Il tributo non è dovuto sulle pertinenze abbinate alla prima abitazione e per tutti gli altri immobili diversi dalle prime abitazioni; Art. 3 – Base imponibile 1. La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell’applicazione dell’IMU, di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011), come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU. 2. Trovano applicazione le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste dall’articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabilitabili e dei fabbricati di interesse storico1. 3. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati similari. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal comune entro il termine prescrizionale per l’esercizio dell’attività di accertamento. Art. 4 - Servizi indivisibili 1 Facoltativo. In assenza occorrerà attendere i chiarimenti ministeriali. ComunediLiscia–ApprovatocondeliberaConsiliaren.14del05.09.2014Pag.3 1. I servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della Tasi sono i seguenti2: -Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela ambientale; -Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi; -illuminazione pubblica e servizi connessi; 2.L’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è stabilita annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale, unitamente alla deliberazione con cui sono determinate le aliquote, le riduzioni ed esenzioni e/o detrazioni e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo. Art. 5 - Aliquote 1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. 2. Le aliquote possono essere differenziate sino all’azzeramento in relazione ai seguenti criteri3: tipologia e destinazione dell’immobile; settore di attività; ubicazione degli immobili. 3. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l’anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l’esercizio precedente. Art. 6 – Detrazioni 1. Con la deliberazione di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni a favore: - dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa. Art. 7 – Dichiarazione 1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU e, per gli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI di cui all’articolo 17 del relativo regolamento. 2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune. 3. La dichiarazione di cui al comma 2 ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate. 2 Trattasi di elencazione meramente indicativa e non esaustiva. I comuni possono scegliere, nell’ambito della propria autonomia, i servizi da finanziare con la TASI, con l’avvertenza che dovranno essere esclusi tutti i servizi per i quali è prevista una contribuenza dell’utenza. 3 Articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013. ComunediLiscia–ApprovatocondeliberaConsiliaren.14del05.09.2014Pag.4 Art. 8 – Riscossione 1. I contribuenti sono tenuti a versare il tributo dovuto secondo le modalità stabilite dalla legge e relative disposizioni attuative salvo quando di seguito disposto. 2. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o altre modalità previste dalla legge. 3. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l’imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 4. 4. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l’anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all’importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l’anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l’anno. 5. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. 6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari. Art. 9 - Funzionario responsabile Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri e le funzioni stabiliti per legge. Art. 10 – Attività di controllo e sanzioni 1. Ai sensi dell’art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d’ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. ComunediLiscia–ApprovatocondeliberaConsiliaren.14del05.09.2014Pag.5 2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. 3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. 4. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. 8. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 9. Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare dovuto, al netto di sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 5,00 con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. . Art. 11 – Riscossione coattiva 1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910. 2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l’ammontare dovuto, al netto di sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 5,00 con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo . Art. 12 – Clausola di adeguamento 1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute. ComunediLiscia–ApprovatocondeliberaConsiliaren.14del05.09.2014Pag.6 2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. Art. 13 – Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano: le disposizioni normative vigenti ed in particolare i commi 639 e seguenti dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed i commi da 161 a 170 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296; l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16; il regolamento generale delle entrate tributarie comunali; il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria. 2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute. Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2014. ComunediLiscia–ApprovatocondeliberaConsiliaren.14del05.09.2014Pag.7