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PS9264 - FLY BUTTERFLY-SCUOLA DI VOLO ELICOTTERI
PS9264 - FLY BUTTERFLY-SCUOLA DI VOLO ELICOTTERI Provvedimento n. 25174 L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 novembre 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO l’articolo1, comma 6, del Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, in base al quale il massimo edittale della sanzione è stato confermato nella misura di 5.000.000 euro già stabilito dall’articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, abrogato dallo stesso Decreto Legislativo n. 21/2014; VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012, successivamente sostituito dal “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie” (di seguito, Nuovo Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 5 giugno 2014; VISTO il proprio provvedimento del 7 maggio 2014, con il quale è stata deliberata l’adozione della misura cautelare, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo; VISTE le proprie comunicazioni del 2 luglio 2014 e del 9 settembre 2014, con le quali, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie; VISTI gli atti del procedimento; I. LA PARTE 1. Fly Butterfly S.r.l. (di seguito, anche “Fly”), in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società opera nel settore dei servizi tramite elicotteri offrendo, tra gli altri, servizi di scuola di volo, lavoro aereo e termografia aerea, nonché noleggio e manutenzione elicotteri. Dai dati disponibili risulta che per l’anno di imposta 2013 il totale delle operazioni attive del professionista è stato di 20.511 euro1. II. LA PRATICA COMMERCIALE 2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista consistente nel pubblicizzare, in assenza delle necessarie autorizzazioni rilasciate dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (di seguito, anche “ENAC”), servizi di varia natura, fra i quali le riprese aeree, sia per la fotografia che per la cinematografia, la scuola di volo, la termografia aerea, il lavoro al gancio baricentrico, il noleggio e la manutenzione degli elicotteri, sul proprio sito internet, all'indirizzo www.flybutterfly.it. In particolare, il professionista ha prospettato ai consumatori la possibilità di conseguire licenze di volo di vario tipo a seguito della frequenza dei propri corsi ed avrebbe offerto vari servizi collegati, diffondendo informazioni inesatte e incomplete in merito alle caratteristiche della propria scuola di volo e dei servizi promossi, nonché alle attrezzature e ai velivoli utilizzati a tale scopo. III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L’iter del procedimento 3. A seguito della richiesta di intervento pervenuta in data 25 novembre 2013 e sulla base delle rilevazioni d’ufficio del sito internet del professionista, in data 14 febbraio 2014 è stato avviato un procedimento istruttorio (n. PS9264) per possibile violazione degli articoli 20 e 21 del Codice del Consumo. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata l’ingannevolezza dei messaggi sopra descritti diffusi tramite il sito internet www.flybutterfly.it, in assenza delle necessarie autorizzazioni rilasciate a tal fine dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (di seguito, anche “ENAC”). 4. La comunicazione di avvio risulta essere stata ricevuta dal professionista in data 14 febbraio 2014. 5. Con la medesima comunicazione, considerata la potenziale sussistenza dei requisiti per l’adozione di una misura cautelare ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, alla Parte è stato assegnato un termine di 7 giorni per la presentazione di memorie e documenti utili alla valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria della pratica commerciale. 6. Il professionista non è intervenuto nel procedimento e non ha trasmesso alcuna comunicazione in riscontro alla richiesta di informazioni contenuta nella comunicazione di avvio e di possibile adozione della misura cautelare. 1 [Cfr. doc. n. 29 di cui all’indice del fascicolo istruttorio relativo all’accertamento svolto dal Nucleo Speciale della Guardia di Finanza.] 7. In data 7 maggio 2014, l’Autorità, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’articolo 8 del Regolamento, ha adottato un provvedimento cautelare disponendo che la Parte sospendesse la diffusione dei messaggi pubblicitari oggetto del procedimento. Tale provvedimento è stato notificato alla Parte tramite la Guardia di Finanza in data 19 luglio 2014 insieme alla comunicazione relativa alla proroga del termine di conclusione del procedimento, deliberata dall’Autorità il 12 giugno 2014, nuovamente prorogato con comunicazione del 9 settembre 2014. 8. In data 13 agosto 2014 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento, all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dalla visura camerale della società. La Parte non risulta aver ricevuto tale comunicazione, seppure correttamente recapitata, in quanto l’indirizzo pec, comunicato alla Camera di Commercio di Pisa e pubblicato in visura, risulta attribuito ad un altro professionista, estraneo al procedimento2. Pertanto, in data 28 agosto 2014 la comunicazione relativa alla data di conclusione della fase istruttoria è stata ritrasmessa per posta raccomandata alla sede legale del professionista, che risulta averla correttamente ricevuto in data 4 settembre 2014. 2) Le evidenze acquisite 9. Il professionista ha promosso sul proprio sito internet www.flybutterfly.it servizi di varia natura, fra i quali le riprese aeree, sia per la fotografia che per la cinematografia, la scuola di volo, la termografia aerea, il lavoro al gancio baricentrico, il noleggio e la manutenzione degli elicotteri e l’avvistamento incendi. 10. In particolare, dalle rilevazioni effettuate d’ufficio in data 5 dicembre 2013 e 15 aprile 2014, è risultato che Fly ha pubblicizzato la propria scuola di volo3 e i propri servizi di “lavoro aereo” asserendo, alla sezione “Profilo aziendale”, di “operare nel settore del lavoro aereo con elicotteri di sua proprietà”4. Seguono, nella sezione “Flotta”, le immagini e un elenco dettagliato dei velivoli di cui il professionista sarebbe in possesso corredato da informazioni e specificazioni relative, tra le altre cose, alla velocità, capienza e potenza massima al decollo. Infine, tra le altre indicazioni, la società afferma che “si prefigge di instaurare un fattivo rapporto di collaborazione con vari Enti Pubblici (Regione, Provincia, Università, CNR, Protezione Civile, ecc.)”5, oltre a prevedere una collaborazione con autorevoli riviste e quotidiani nazionali a scopi pubblicitari e divulgativi. 11. Più precisamente, tra i servizi offerti dal professionista vi sono la manutenzione degli elicotteri e i servizi di trasporto materiale consistenti nel montaggio e nella dislocazione di materiali con gancio baricentrico attraverso elicotteri in grado di sollevare un carico di 10.000 kg a livello del mare, oltre a servizi di ricerca e supporto per operazioni di recupero e servizio ecologico. Inoltre, con riferimento alle riprese aeree Fly pone enfasi sul fatto che sono “particolarmente indicate in campo pubblicitario, industriale e sportivo (…) avvalendosi di professionisti con esperienza pluriennale per quanto riguarda le aeroriprese, sia per la fotografia che per la cinematografia”6. 12. A seguito delle informazioni richieste in merito alle autorizzazioni possedute dal professionista, ENAC ha rappresentato, con comunicazione del 10 febbraio 20147, che non sono state rilasciate a Fly approvazioni come ditta di manutenzione né come operatore di lavoro aereo né il disciplinare per lo svolgimento delle attività di addestramento al volo e, pertanto, non è autorizzata a promuovere i servizi pubblicizzati. 13. Secondo quanto precisato da ENAC nella nota del 28 maggio 2014, per poter svolgere le attività di riprese aeree cinematografiche, fotografie aeree, avvistamento incendi e servizio ecologico, trasporto di carichi esterni al gancio baricentrico con elicotteri, è necessario ottenere la licenza di “Operatore di Lavoro Aereo” ed il Certificato di Operatore di Lavoro Aereo (COLA)8. Più precisamente, la licenza d’esercizio è un’abilitazione rilasciata dall’ente che consente ad un’impresa di effettuare a titolo oneroso un’attività di lavoro aereo, consistente nell’utilizzazione commerciale di aeromobili per attività diverse dal trasporto aereo di passeggeri, posta, merci 9. 2 [In data 25 agosto è pervenuta la comunicazione di uno studio commerciale e tributario, intestatario dell’indirizzo pec in questi one, nella quale si faceva presente che tale indirizzo di posta elettronica non apparteneva alla società Fly. Il successivo 28 agosto lo studio ha inoltrato la comunicazione inviata a Fly con cui informa la società che “ancora oggi riceviamo degli avvisi per conto vostro nella nostra PEC. Si richiede urgentemente di comunicare alla Camera di Commercio di Pisa la vostra PEC aziendale in modo tale da evitare altre comunicazioni nella nostra PEC”. Cfr. doc. 23 di cui all’indice del fascicolo istruttorio.] 3 [Il sito internet del professionista specifica che Fly “avvalendosi di piloti, infrastrutture, deposito carburante, attrezzature e staff addetto alla manutenzione, ovvero tutto ciò che risulta necessario per svolgere le sue attività (…) intende ritagliarsi un suo spazio nel panorama elicotteristico regionale ed oltre”. Cfr. Verbale di acquisizione del 5 dicembre 2013, doc. 2 di cui all’indice del fascicolo istruttorio.] 4 [Cfr. doc. n. 2 di cui all’indice del fascicolo istruttorio.] 5 [Cfr. doc. n. 2 di cui all’indice del fascicolo istruttorio.] 6 [Cfr. doc. n. 2 e 10 di cui all’indice del fascicolo istruttorio.] 7 [Cfr. doc. n. 7 del fascicolo istruttorio.] 8 [Si vedano il Regolamento per il Rilascio della Licenza di Esercizio di Lavoro Aereo consultabile all’indirizzo http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/information/N1189572623/Reg-Licenza Esercizio Lavoro Aereo.pdf, il Regolamento “Certificato di Operatore di Lavoro Aereo”, consultabile all’indirizzo http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/information/P1189572653/Reg -Operatore Lavoro Aereo.pdf e la Circolare ENAC OPV-23°, consultabile all’indirizzo http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/information/P1089862391/OPV23A.pdf] 9 [Si veda sito internet 14. Il prerequisito per la concessione della licenza per servizi di lavoro aereo è il possesso, in corso di validità, da parte del richiedente la licenza, di idoneo “Certificato di Operatore di Lavoro aereo” che attesta che l’operatore ha la capacità professionale e l’organizzazione aziendale necessarie ad assicurare l’esercizio dei propri aeromobili in condizioni di sicurezza, per le attività aeronautiche di lavoro aereo in esso specificate10. 15. Per quanto riguarda il trasporto passeggeri su voli executive e voli panoramici, è necessario ottenere la Licenza di Esercizio di Trasporto Aereo ed il certificato di Operatore Aereo (COA)11, mentre per effettuare la manutenzione degli elicotteri è necessario ottenere il Certificato di Approvazione per Ditta di Manutenzione in accordo con il Regolamento Europeo n. 2042/2003. 16. Il professionista non ha dato alcun riscontro alla richiesta di informazioni e di documenti utili alla valutazione della condotta contestata e dei presupposti per la sospensione provvisoria della pratica commerciale contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento. 17. Dalle informazioni acquisite tramite il Nucleo Speciale Tutela e Mercati della Guardia di Finanza presso la sede del professionista12 è emerso che i velivoli e i servizi offerti da Fly erano pubblicizzati in “esercenza” di altra società con la quale collaborava13. 18. I rilievi del sito del professionista effettuati d’ufficio in data 22 agosto 2014 hanno mostrato che i messaggi segnalati non sono più in diffusione: il sito internet è infatti in allestimento e reca l’avvertenza “Sito fuori servizio per manutenzione. Riprovare più tardi”, cui seguono i recapiti (email, telefono fisso e cellulare) per contattare la società. 3) Le argomentazioni difensive della Parte 19. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento, nonché a seguito del provvedimento cautelare adottato dall’Autorità nella sua adunanza del 7 maggio 2014, il professionista non ha in alcun modo partecipato al procedimento né ha depositato memorie difensive, né ha provveduto a trasmettere la richiesta relazione in merito alle misure intraprese per adempiere a quanto deliberato dall’Autorità con il citato provvedimento cautelare. 20. Il professionista ha dichiarato alla Guardia di Finanza che “La società FlyButterfly svolg[e] l’attività esclusivamente di brokeraggio, pertanto non necessita di autorizzazioni ENAC. Attualmente, tale attività è sospesa dal dicembre 2013. Rappresento che dal 2011 non siamo a conoscenza di nessun tipo di reclamo da parte di nessuno. Inoltre voglio precisare che la sede legale della società, se pur formalmente risulta in San Miniato, Via Rosa Agazzi, 8 di fatto è in Montopoli in Val d’Arno (PI) Via Machiavelli, 23. La società, per gli anni 2013 e 2014 non ha sottoscritto alcun contratto. La documentazione esibita ha solo valore di esempio dell’attività che si esercitava fino al mese di dicembre 2013”14. IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 21. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 12 settembre 2014 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. 22. Con parere pervenuto in data 10 ottobre 2014, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni: - le condotte poste in essere dalla società, consistenti nella pubblicizzazione di un servizio per il cui esercizio sono prescritti appositi titoli abilitativi, sono idonee a indurre il consumatore a credere che il professionista a cui si è rivolto sia un soggetto autorizzato, circostanza smentita dal regolatore; - la concreta mancanza dell’autorizzazione dell’ENAC è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, inducendoli e/o condizionandoli ad assumere una decisione di natura commerciale, che non avrebbero altrimenti preso (se avessero conosciuto la mancanza della necessaria autorizzazione) ed in particolare è ingannevole con riferimento alle effettive caratteristiche dei servizi pubblicizzati, ivi compreso il reale valore dei corsi teorici e pratici di addestramento al volo e delle licenze conseguentemente rilasciate; - la pratica commerciale in esame deve ritenersi non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile nel caso di specie, in considerazione dell’importanza di uno dei settori ove opera il professionista (nella specie: corsi di addestramento al volo e svolgimento di servizi di lavoro aereo). www.enac.gov.it/La_Regolazione_Economica/Trasporto_Aereo/Licenze_di_Esercizio/Licenza_di_lavoro_aereo/index.html.] 10 [Cfr. Regolamento ENAC per il rilascio della licenza di esercizio di lavoro aereo, Edizione n. 1, approvata con delibera CdA n. 27/2009 del 16/6/2009.] 11 [Cfr. Regolamento ENAC relativo al Certificato di Operatore Aereo per Imprese di Trasporto Aereo, consultabile all’indirizzo: www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/information/N1372912314/RegCOA ed8 firmato.pdf. ] 12 [Cfr. doc. n. 18 di cui all’indice del fascicolo istruttorio.] 13 [Come dichiarato dal professionista alla Guardia di Finanza in data 19 luglio 2014 “sul nostro sito erano pubblicizzati i servizi e i velivoli in “esercenza” della società con la quale si collaborava”. Cfr. doc. n.18 di cui all’indice del fascicolo istruttorio.] 14 [Cfr. doc. 18 di cui all’indice del fascicolo istruttorio.] V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 23. Il procedimento in esame concerne l’ingannevolezza del comportamento posto in essere da Fly, consistente nell’avere pubblicizzato attraverso il proprio sito internet www.flybutterfly.it servizi quali le riprese fotografiche aeree, la scuola di volo, la termografia aerea, il lavoro al gancio baricentrico e l’avvistamento incendi, senza essere in possesso delle necessarie autorizzazioni rilasciate a tal fine dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. 24. In particolare, con le informazioni riportate sul sito internet in esame, risultanti dalle rilevazioni effettuate nei mesi di dicembre 2013 e aprile 2014, il professionista afferma di poter fornire i servizi rientranti nel cd. “lavoro aereo” e corsi di addestramento al volo offerti nella propria scuola. Tali affermazioni lasciano intendere, anche per la loro formulazione letterale, che il professionista è abilitato a fornire direttamente servizi riconducibili ai servizi di lavoro aereo quando in realtà, dagli accertamenti effettuati presso l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ente preposto al rilascio delle autorizzazioni, è risultato che la società non è mai stata autorizzata a svolgere tali attività. 25. Tale convincimento risulta rafforzato dalle affermazioni con cui si pone in evidenza la comprovata esperienza e professionalità del team (“il nostro team formato da personale altamente qualificato”, “avvalendoci di operatori e tecnici specializzati”, “professionisti con esperienza pluriennale”), la proprietà degli elicotteri (“La nostra flotta è composta da elicotteri mono e bimotore”, “La Flybutterfly S.r.l. intende operare nel settore del lavoro aereo, con noleggio elicotteri di sua proprietà”), l’estesa ed efficace operatività dell’impresa a livello nazionale (“il raggio d’azione delle flotta Flybutterfly corrisponde con il territorio nazionale”, “avvalendosi di piloti, infrastrutture, attrezzature e staff addetto alla manutenzione, ovvero tutto ciò che risulta necessario per svolgere le sue attività, intende ritagliarsi un suo spazio nel panorama elicotteristico regionale ed oltre”)15. 26. In proposito si rileva che lo svolgimento delle attività di lavoro aereo, di manutenzione degli elicotteri e di addestramento al volo è subordinato alla concessione di licenze e autorizzazioni rilasciate da ENAC. L’attività aerea commerciale da parte degli operatori nazionali può essere effettuata, infatti, solo dai titolari di una licenza di esercizio, ossia di una specifica abilitazione che consente di effettuare attività di trasporto aereo di passeggeri, posta e/o merci e di lavoro aereo, quali voli pubblicitari, riprese fotografiche e cinematografiche e televisive, ecc. 27. ENAC provvede al rilascio dei titoli abilitativi e al costante monitoraggio, finalizzato alla tutela dell’utenza, relativo al mantenimento dei requisiti essenziali, tra i quali vi sono il rispetto dei criteri tecnici ed operativi previsti dal Regolamento di ENAC sul Certificato di Operatore di Lavoro Aereo; la disponibilità esclusiva di uno o più aeromobili a titolo di proprietà o di locazione (dry lease) ecc. Il regime autorizzativo è, pertanto, garanzia per il consumatore del possesso da parte di chi svolge le suddette attività dei requisiti necessari all’esercizio delle stesse. 28. Inoltre, l’accertato carattere decettivo delle affermazioni riportate nei messaggi diffusi sul citato sito internet, alle sezioni “Profilo aziendale” e “Flotta”, in cui sono presenti le immagini e un elenco dettagliato dei velivoli di cui la società sarebbe in possesso, risulta dall’asserzione che Fly opera “nel settore del lavoro aereo con elicotteri di sua proprietà”16. Tale indicazione risulta, infatti, smentita da quanto dichiarato dallo stesso professionista alla Guardia di Finanza recatasi presso la sede della società, lì dove afferma che “sul nostro sito erano pubblicizzati i servizi e i velivoli in ‘esercenza’ della società con la quale si collaborava” e che “la società Fly Butterfly svolge l’attività esclusivamente di brokeraggio, pertanto non necessita di autorizzazioni ENAC” 17. 29. Sul punto si evidenzia che il soggetto che assume l’esercizio di un aeromobile deve preventivamente dichiararlo a ENAC, che provvede a trascrivere l’esercenza nel Registro Aeronautico Italiano e ad annotarla sul Certificato di immatricolazione18. 30. Sotto il profilo della carenza informativa dei messaggi, va infine considerato che la mancata indicazione all’interno delle comunicazioni commerciali in esame dell’identità della società con cui il professionista collaborava appare idonea ad indurre in errore i consumatori sull’identità del soggetto incaricato a fornire ai clienti di Fly le attività di lavoro aereo e di addestramento al volo reclamizzate. 31. Fly, pubblicizzando almeno fino al 22 agosto 201419 la propria scuola di volo e i servizi di lavoro aereo in modo tale da far ritenere che il professionista fosse titolare delle autorizzazioni necessarie, ha indotto in errore i destinatari su un elemento essenziale dell’offerta, l’assoluta mancanza delle autorizzazioni ENAC. 32. In base alle considerazioni che precedono, si ritiene che la condotta del professionista risulta ingannevole in quanto lascia intendere, contrariamente al vero, che Fly sia legittimata a svolgere a livello nazionale, con personale qualificato, servizi di lavoro aereo, addestramento al volo e attività di manutenzione per i quali è richiesto un apposito titolo autorizzativo, in violazione degli articoli 20 e 21 del Codice del Consumo, potendo per tale motivo pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, indotti a rivolgersi alla suddetta società sulla base di un’errata percezione delle qualifiche del professionista e della natura dei servizi dallo stesso prestati. 15 [Cfr. doc. n. 10 del fascicolo istruttorio.] 16 [Cfr. doc. n. 2 del fascicolo istruttorio.] 17 [Cfr. doc. n. 18 del fascicolo istruttorio.] 18 [Cfr. doc. n. 18bis del fascicolo istruttorio.] 19 [In data 22 agosto 2014 è stata verificato d’ufficio che i contenuti contestati in sede di avvio del procedimento non sono più in diffusione. Attualmente il sito internet del professionista reca l’indicazione “sito fuori servizio per manutenzione”. Cfr. doc. n. 20 del fascicolo istruttorio.] 33. Alla luce di quanto sin qui osservato, non si riscontra nel caso di specie il normale grado di diligenza professionale di cui all’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, ossia quel grado di specifica competenza e attenzione che un consumatore medio può ragionevolmente attendersi da un professionista operante nel settore di riferimento, con particolare riguardo alle effettive qualifiche possedute per offrire i servizi in questione. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 34. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 35. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. 36. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame dell’elevato grado di diffusione della pratica, idonea a raggiungere un numero considerevole di consumatori tenuto conto, in particolare, che la promozione dei servizi di lavoro aereo e delle attività di addestramento al volo e manutenzione degli elicotteri offerti da Fly avvenivano attraverso il sito internet della società. 37. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere a partire almeno dal 25 novembre 2013 e fino al 22 agosto 2014, data in cui il sito internet www.flybutterfly.it è risultato essere fuori servizio. 38. Sulla base di tali elementi e delle dimensioni del professionista, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Fly Butterfly S.r.l. nella misura del minimo edittale. RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai servizi offerti dal professionista; DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Fly Butterfly S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) di irrogare alla società Fly Butterfly S.r.l., per le violazioni di cui alla precedente lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 € (cinquemila euro). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella