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DdG n. 125/09

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DdG n. 125/09
l’ Amministratore Delegato
DISPOSIZIONE DI GRUPPO n. 125/AD del 15 Aprile 2009
“Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di opere, lavori e forniture in
opera delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato”
(AD- 89) (LE- 17) (AF- 26 )
Si provvede ad emanare le nuove “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di
opere, lavori e forniture in opera delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato”,
sottoposte al Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato SpA nella seduta del
26 novembre 2008.
In allegato sono riportati:
- una nota del Responsabile della Direzione Centrale Legale che illustra le motivazioni
che hanno determinato la revisione delle precedenti “Condizioni Generali di Contratto
per gli appalti di opere, lavori e forniture in opera delle Società del Gruppo Ferrovie
dello Stato” e ne enuncia gli aspetti generali (allegato 1);
- il testo completo delle nuove “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di
opere, lavori e forniture in opera delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato”
(allegato 2).
I suddetti allegati costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante della presente
Disposizione di Gruppo.
La presente Disposizione annulla e sostituisce la DdG n. 99/AD del 17 aprile 2007.
Firmato
Mauro Moretti
Allegato 1 alla DdG n.125/AD del 15 apr 2009
NOTA
Oggetto: Nuove Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di opere,
lavori e forniture in opera delle Società del Gruppo Ferrovie dello
Stato
1. Le nuove “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di opere, lavori e
forniture in opera delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato” (di seguito per
brevità “Condizioni Generali”) sono state sottoposte al Consiglio di
Amministrazione di Ferrovie dello Stato S.p.A., nella seduta del 26 novembre 2008,
e sono attualmente in corso di registrazione.
2. Tale documento sostituisce le Condizioni Generali di cui alla DdG n. 99/AD del
17/4/2007.
3. Le modifiche si sono rese necessarie principalmente allo scopo di tenere conto della
normativa sopravvenuta, in particolare: D.Lgs. 31 luglio 2007 n. 113 (secondo
decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici); Legge 24 dicembre 2007 n. 244
(Legge Finanziaria per il 2008); D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (terzo decreto
correttivo al Codice dei contratti pubblici).
4. Si procede, di seguito, ad una sintetica ricognizione delle principali novità introdotte.
a) La disciplina del subappalto contenuta nelle Condizioni Generali è stata modificata
per adeguarla alle cautele introdotte dalla normativa diretta a contrastare il
fenomeno del “lavoro nero”. In tale ottica, è stato previsto:
-
l'obbligo per l'appaltatore di corrispondere alle imprese subappaltatrici gli
oneri relativi alla sicurezza senza alcun ribasso (v. art. 39.3);
-
che ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e del conto
finale, l'appaltatore e, suo tramite, i subappaltatori sono tenuti a trasmettere
al committente il documento unico di regolarità contributiva (v. art. 39.5).
b) In linea con le innovazioni apportate dal secondo decreto correttivo al Codice dei
contratti pubblici sono state integrate le ipotesi in cui il committente ha facoltà di
procedere alla risoluzione del contratto; tra queste, è stato fatto riferimento
all'intervenuta revoca nei confronti dell'appaltatore dell'attestazione SOA per aver
prodotto quest'ultimo falsa documentazione o dichiarazioni mendaci al fine del
rilascio dell'attestazione (v. art. 60.2 lett. “e”).
Allegato 1 alla DdG n.125/AD del 15 apr 2009
c) Le clausole in tema di risoluzione delle controversie sono state adeguate a quello che
sembra essere l'orientamento normativo. In tale prospettiva, è stata prevista
l'attribuzione, in linea di principio, al giudice ordinario di tutte le questioni che
insorgano fra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione,
validità ed esistenza del contratto d'appalto o comunque a questo connesse e, più in
generale, di tutte le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto stesso (v. art. 64). Tuttavia, l'oggettiva incertezza circa l'annunciata
soppressione dell'istituto dell'arbitrato nei contratti pubblici e l'utilità che in taluni
casi quest'ultimo riveste per la celere soluzione delle controversie, hanno suggerito
di non adottare una soluzione che ne precludesse in assoluto il ricorso. In tale ottica,
è stata prevista, fermo restando il carattere recessivo della disposizione rispetto a
novità normative, la possibilità che in casi particolari, legati alla natura, complessità e
importanza dell'oggetto contrattuale, possa essere inserita nei contratti una clausola
compromissoria. In tal caso, però, il concreto deferimento di eventuali controversie
a un collegio arbitrale, da parte del Committente, presuppone la previa
autorizzazione dell'Amministratore Delegato della società.
Firmato
Maurizio Marchetti
Allegato 2 alla DdG 125/AD del 15 apr 2009
Condizioni Generali di Contratto
per gli Appalti di opere, lavori
e forniture in opera
delle Società del Gruppo
Ferrovie dello Stato
(Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato S.p.A. seduta del 26 novembre 2008)
INDICE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni…..………………………………………………………………..6
Articolo 2
Ambito di applicazione - Difformità tra documenti contrattuali.…………….8
Articolo 3
Osservanza di leggi, regolamenti e norme …………………………………..8
Articolo 4
Domicilio delle parti e comunicazioni all’Appaltatore……………………….9
Articolo 5
Proprietà industriale e commerciale. Brevetti..……………………………….9
Articolo 6
Impegno di riservatezza.……………………………………………………..10
Articolo 7
Pubblicità..……………………………………………………………………11
Articolo 8
Incedibilità dei crediti.………………………………………………………..12
CAPO II
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Articolo 9
Stipula del Contratto.…………………………………………………………12
Articolo 10 Spese di Contratto, di registro ed accessorie a carico dell’Appaltatore...…….14
Articolo 11 Garanzie e coperture assicurative ……………………………………………14
Articolo 12 Anticipazioni ..…………………………………………………………..……18
Articolo 13 Sicurezza ed ambiente .………………………………………………………19
CAPO III
ESECUZIONE DEI LAVORI
Articolo 14 Il Direttore dei Lavori ………………………………………………………19
Articolo 15 Rappresentanti dell’Appaltatore …………………………………………….20
2
Articolo 16 Consegna dei lavori ………………………………………………………21
Articolo 17 Adempimenti dell’Appaltatore ……………………………………………25
Articolo 18 Custodia dei Cantieri ……………………………………………………..27
Articolo 19 Programma del lavoro ……………………………………………………27
Articolo 20 Prescrizioni in tema di progettazione ………………………………..……28
Articolo 21 Autorizzazioni relative alla esecuzione dei lavori ………………….……30
Articolo 22 Qualità, provenienza ed accettazione dei materiali ……………….……..31
Articolo 23 Coefficiente di qualità …………………………………………………….32
Articolo 24 Lavori in economia e lavori urgenti ………………………………….……33
Articolo 25 Espropriazione per la sede stabile dell’opera appaltata
…………………33
Articolo 26 Termine utile per l’esecuzione dei lavori e penalità. Proroghe dei termini 34
Articolo 27 Manutenzione a carico dell’Appaltatore
…………………………..…….35
Articolo 28 Sospensione dei lavori ……………………………………………….……35
Articolo 29 Sospensioni illegittime ……………………………………………….……37
Articolo 30 Responsabilità dell’Appaltatore per danni
………………………………38
Articolo 31 Rinvenimento di cose di interesse storico, artistico, archeologico ………39
Articolo 32 Obbligo dell’Appaltatore di cooperare per verifiche e controlli del
Committente
…………………………………………………………..…39
Articolo 33 Verifiche nel corso dell’esecuzione del lavoro …………………….…….40
Articolo 34 Prescrizioni del Committente ……………………………………….…….40
Articolo 35 Riserve dell’Appaltatore ……………………………………………….….40
Articolo 36 Varianti ………………………………………………………………..…42
Articolo 37 Nuovi prezzi ………………………………………………………………43
Articolo 38 Aumento o diminuzione dei lavori appaltati ………………………………44
Articolo 39 Subappalto ………………………………………………………………..46
CAPO IV
CONTABILITÀ DEI LAVORI
Articolo 40
Documenti di contabilità
……………………………………………47
3
Articolo 41 Giornale dei lavori ………………………………………………………..47
Articolo 42 Libretti di misura dei lavori e delle provviste ……………………………48
Articolo 43 Registro di contabilità
………………………………………………….50
Articolo 44 Stati d’avanzamento del lavoro e pagamenti in acconto …………………50
Articolo 45 Ritardi nei pagamenti
….………………………………………………..51
Articolo 46 Conto prefinale ……………………………………………………………52
Articolo 47 Conto finale dei lavori ……………………………………………………52
CAPO V
COLLAUDO E ACCETTAZIONE
Articolo 48 Collaudo ………………………………………………………………….53
Articolo 49 Collaudo in corso d’opera ………………………………………………..55
Articolo 50 Oggetto delle operazioni di collaudo
Articolo 51 Verbale della visita di collaudo
……………………………………55
…………………………………………56
Articolo 52 Relazione di collaudo ……………………………………………………..57
Articolo 53 Certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori ………………57
Articolo 54 Osservazioni dell’Appaltatore al certificato di collaudo o di regolare
esecuzione
…………………………………………………………..…..58
Articolo 55 Approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ed
accettazione dell’opera ……………………………………………………58
Articolo 56 Pagamento della rata di saldo
.…………………………………………..59
Articolo 57 Collaudo statico …………………………………………………………..60
Articolo 58 Difetti, vizi e difformità riscontrate in sede di collaudo …………………60
CAPO VI
GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 59 Garanzia per difformità e vizi dell’opera
Articolo 60 Clausola risolutiva espressa
…………………………………………….62
Articolo 61 Effetti e disciplina della risoluzione
4
……………………………….61
…………………………………….63
Articolo 62 Recesso dal Contratto ..………..…………………………………………64
CAPO VII
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Articolo 63 Transazione e accordo bonario ……………………………………………65
Articolo 64 Foro Competente …………………………………………………………66
5
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Nelle presenti Condizioni Generali di Contratto e nei documenti contrattuali alle seguenti
espressioni verranno attribuiti i seguenti significati:
a) COMMITTENTE: (anche indicato soggetto appaltante): il soggetto per conto del quale l’opera
viene realizzata.
b) APPALTATORE: la persona fisica o giuridica, o le persone fisiche o giuridiche anche
temporaneamente riunite, consorziate, ovvero raggruppate in gruppo europeo di interesse
economico (G.E.I.E.), che si impegnano alla realizzazione delle opere descritte nel Contratto
d’appalto e delle forniture e dei servizi ad esse connesse.
c) CONTRATTO: l’accordo tra il Committente e l’Appaltatore per l’esecuzione di lavori descritti
nel Contratto d’appalto.
Il Contratto, salvo non sia diversamente specificato, comprenderà:
c. 1) La convenzione nella quale sono specificati l’oggetto dell’appalto, l’importo dei lavori, le
eventuali clausole particolari.
c. 2) Le Condizioni Generali di Contratto: il presente documento che regola in via generale il
Contratto di appalto.
c. 3) L’elenco prezzi: i documenti contenenti i prezzi da applicare ai fini:
a) della contabilizzazione dei lavori per i quali il corrispettivo venga determinato a misura;
b) della definizione dei prezzi delle eventuali varianti che si dovessero rendere necessarie in
corso di esecuzione dei lavori;
c) della valorizzazione economica dei lavori eseguiti in caso di estinzione del rapporto
contrattuale prima dell’ultimazione dei lavori.
c. 4) Il capitolato speciale: il documento diviso in due parti: la prima, contenente la descrizione delle
lavorazioni, con l’indicazione di tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione
tecnica ed economica dell’oggetto dell’appalto; la seconda, contenente la specificazione delle
norme tecniche di progettazione (ove la progettazione sia onere dell’Appaltatore), di
6
esecuzione, di misurazione, di controllo della qualità e di accettazione inerenti il Contratto di
appalto.
c. 5) Il progetto: i documenti - articolati in diversi livelli di approfondimenti tecnici - contenenti le
indicazioni grafiche o numeriche illustrative o descrittive dell’oggetto dell’appalto.
c. 6) Il programma cronologico: il documento che stabilisce l’ordine ed i tempi di esecuzione delle
opere appaltate.
c. 7) Piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell’opera: elaborati progettuali allegati al
Contratto di appalto, redatti dal coordinatore per la progettazione ai sensi dell’art. 91 del
D.Lgs. 81/08 e s.m..
c. 8) Piano sostitutivo di sicurezza: documento redatto dall’Appaltatore in sostituzione del Piano di
sicurezza e coordinamento, quando questo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m..
c. 9) Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, redatto, ove necessario, dal
Committente e contenente le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze tra attività connesse all'esecuzione del Contratto.
d) IMPIANTI DI CANTIERE: tutti gli impianti, macchinari, attrezzature, mezzi d’opera, anche
speciali, di qualsiasi tipo e natura, richiesti per l’esecuzione e la manutenzione delle opere fino
all’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione (ed accettazione dei lavori da
parte del Committente).
e) OPERE PROVVISIONALI: tutte le opere accessorie, anche speciali, di qualsiasi tipo e natura,
richieste per consentire l’esecuzione e la manutenzione delle opere fino all’accettazione da parte
del Committente.
f) APPALTI NEI SETTORI SPECIALI: appalti di lavori, forniture e servizi affidati da Società del
Gruppo Ferrovie dello Stato operanti nel settore del trasporto ferroviario ovvero negli altri settori
indicati agli articoli del Codice di cui alla successiva lett. i): 208 (gas, energia termica ed elettrica);
209 (acqua); 210 (servizi di trasporto); 211 (servizi postali); 212 (prospezione ed estrazione di
petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi); 213 (porti e aeroporti);
g) CODICE ETICO DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO: il documento approvato dai
Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato, per enunciare e
chiarire le proprie responsabilità ed impegni etico/sociali verso i vari stakeholder interni ed
esterni, anche alla luce delle previsioni del D.Lgs. 231/2001. La convenzione contiene apposita
clausola intitolata "Codice Etico", con la quale il fornitore: (i) attesta di aver preso visione del
Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato, pubblicato all'indirizzo, espressamente specificato,
7
del sito internet del Committente, ovvero di Ferrovie dello Stato S.p.A.; (ii) dichiara di ben
conoscere il Codice Etico e si impegna a rispettarlo;
h) CODICE: il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE”.
Articolo 2
Ambito di applicazione - Difformità tra documenti contrattuali
2.1
Le presenti Condizioni Generali si applicano ai lavori nei settori speciali ovvero a quelli affidati da
Società del Gruppo che non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina comunitaria e
nazionale in materia di appalti.
2.2
In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti contrattuali di cui all’art. 1, la prevalenza è
determinata dall’ordine in base al quale i documenti stessi sono elencati nel citato articolo.
Articolo 3
Osservanza di leggi, regolamenti e norme
3.1
L’Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni
legislative, osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia
di progettazione dei lavori (qualora quest’ultima rientri tra le attività contrattualmente a carico
dell’Appaltatore), di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, di sicurezza e di
igiene del lavoro e tutela ambiente, nonché le norme fiscali ed ogni e qualsiasi norma inerente
l’appalto e la sua esecuzione.
3.2
Per quanto non disciplinato dal Contratto, trovano applicazione le disposizioni stabilite in materia
dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge e/o regolamentari, nonché dalle eventuali
disposizioni di natura tecnica.
3.3
Le disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali debbono intendersi sostituite, modificate o
abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni
imperative, legislative o regolamentari.
8
Articolo 4
Domicilio delle parti e comunicazioni all’Appaltatore
4.1
Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale delle parti, salva diversa elezione stabilita in
Contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per il
Committente e per l’Appaltatore presso la loro sede legale.
4.2
Nel Contratto, l’Appaltatore dichiara il proprio domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita I.V.A. e i
codici contributivi.
Non saranno opponibili al Committente variazioni ai predetti dati non
comunicati per iscritto al Direttore dei lavori.
4.3
Le comunicazioni del Committente si intendono ricevute e conosciute dall’Appaltatore al momento
del loro ricevimento da parte del rappresentante dell’Appaltatore di cui al successivo art. 15 che
dovrà controfirmarne una copia per ricevuta; ovvero dalla data di ricezione del documento stesso
inviato per lettera raccomandata a.r. ovvero con le eventuali diverse modalità stabilite in Contratto,
indirizzato al domicilio dell’Appaltatore di cui al comma 1 del presente articolo.
4.4
La lingua ufficiale del Contratto tra il Committente e l’Appaltatore è l’italiano; tutta la
documentazione, compresa quella di carattere tecnico, deve essere redatta nella medesima lingua.
Le comunicazioni (scritte e/o verbali) tra la Direzione Lavori e l’Appaltatore, i suoi rappresentanti, i
suoi tecnici e i subappaltatori dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana.
Articolo 5
Proprietà industriale e commerciale. Brevetti
5.1
L’Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di
titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno
concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e i mezzi tutti utilizzati
nell’esecuzione del Contratto.
5.2
L’Appaltatore deve indicare nell’offerta o in un suo allegato anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i
processi di lavorazione brevettati da esso stesso Appaltatore o da terzi, che intenda eventualmente
9
adottare segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto e dimostrando, nel caso di brevetti
di terzi, di essere in possesso delle relative licenze o quantomeno di un impegno irrevocabile del
titolare di tali diritti di cedere i diritti stessi all’Appaltatore in caso di conclusione del Contratto con il
Committente.
5.3
In ogni caso sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l’ottenimento dei
diritti di sfruttamento di tali brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno.
5.4
Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l’Appaltatore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali
controversie tra di loro.
5.5
L’Appaltatore si impegna inoltre a far quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il
diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dall’Appaltatore e di
procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al
titolare e/o licenziatario.
5.6
Il Contratto può prevedere il compenso da corrispondersi per diritti o brevetti dell’Appaltatore
qualora il Committente intendesse utilizzarli, sia direttamente che per tramite di altre persone, in altri
appalti.
Articolo 6
Impegno di riservatezza
6.1
L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non
siano attinenti alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti,
disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal
Committente o di cui l’Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l’esecuzione del
Contratto.
6.2
L’obbligo di segretezza è vincolante per l’Appaltatore per tutta la durata dell’esecuzione del
Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni
delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
10
6.3
L’Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l’esatta osservanza da parte dei
propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli
obblighi di segretezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
6.4
In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, l’Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente
tutti i danni che ad esso dovessero derivare.
6.5
E’ fatto divieto all’Appaltatore di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che
l’Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.
6.6
E’, inoltre, fatto divieto all’Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi, disegni di tipi,
schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il
benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente stesso,
fatta eccezione per le necessità derivanti dall’esecuzione dei lavori assunti.
Articolo 7
Pubblicità
7.1
Sono riservati al Committente i diritti dello sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle
relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che l’Appaltatore
costruisca su aree di proprietà ferroviaria per l’esecuzione dei lavori, con assoluto divieto
all’Appaltatore di fare o di concedere a terzi avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed
impianti.
7.2
L’Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie
suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente; inoltre, l’Appaltatore stesso
non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dai diritti o
dalle facoltà, che il Committente si è riservato.
11
Articolo 8
Incedibilità dei crediti
Ove non espressamente consentito dal Committente, i crediti derivanti dai contratti delle Società del
Gruppo Ferrovie dello Stato non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di
mandato all’incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione verso terzi.
Le cessioni, le delegazioni o i mandati all’incasso a favore di Fercredit S.p.A. si intendono fin d’ora
consentiti.
CAPO II
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Articolo 9
Stipula del Contratto
9.1
Il Committente comunica senza indugio all’Appaltatore l’aggiudicazione definitiva della procedura di
affidamento. L'aggiudicazione definitiva non equivale, comunque, ad accettazione dell'offerta.
L'aggiudicazione definitiva diviene efficace, fatto salvo l'esercizio dei diritti di autotutela, nei casi
consentiti dalla disciplina vigente, una volta che il Committente abbia verificato l'effettivo possesso
in capo all'aggiudicatario dei requisiti prescritti dalla disciplina vigente ed, in particolare:
a) l’inesistenza di cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento ed alla stipula del
contratto, nonché l’effettiva titolarità dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativa ed economicofinanziaria previsti nel bando o nella lettera di invito;
b) l’inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla
delinquenza di tipo mafioso, salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 11 del D.Lgs. n.
252/98.
9.2
A tal fine, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione
definitiva, l’Appaltatore, sempreché tale onere sia posto a suo carico ai sensi della normativa vigente,
è tenuto a trasmettere al Committente:
i) la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del
precedente comma;
12
ii) la documentazione idonea a comprovare l’inesistenza delle situazioni di cui alla lett. b) del
medesimo comma.
Il Committente, verificato con esito positivo il possesso dei requisiti indicati al comma 1 del presente
articolo, ne dà comunicazione all'Appaltatore.
L’Appaltatore deve presentare le garanzie secondo quanto previsto al successivo art. 11, entro il
termine fissato dal Committente nella comunicazione dell’esito positivo della verifica dei requisiti di
cui al citato comma 1 del presente articolo. Tale termine, di norma, non può essere inferiore a
quindici giorni.
Qualora l'aggiudicazione sia stata effettuata a favore di un raggruppamento, consorzio o G.E.I.E.
non ancora costituito al momento della presentazione dell'offerta, entro il termine di cui al
precedente periodo del presente comma, deve essere presentato al Committente il mandato con
rappresentanza del raggruppamento e l'atto costitutivo del consorzio o G.E.I.E..
9.3
Il Committente comunica per iscritto all’appaltatore con un preavviso di almeno cinque giorni,
giorno, ora e luogo in cui deve presentarsi per la stipula del Contratto. La stipula avviene, di norma,
entro sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte dell'aggiudicatario della comunicazione
dell'esito positivo delle verifiche di cui al precedente comma 2, salva diversa indicazione nel bando di
gara e/o nella lettera di invito ovvero salva l'ipotesi di differimento di tali termini concordato con
l'aggiudicatario.
Con la stipula del Contratto, la garanzia eventualmente prestata a corredo dell'offerta è
automaticamente svincolata.
9.4
Ove l’Appaltatore non si presenti per la stipulazione del Contratto nel termine fissato o sia
inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, il Committente è in
facoltà di revocare l’aggiudicazione e di procedere all’incameramento della garanzia prestata a
corredo dell’offerta.
Qualora la stipula del Contratto non avvenga nei termini fissati ai sensi del comma 3 del presente
articolo, l’Appaltatore può svincolarsi da ogni impegno con apposito atto notificato al Committente,
senza avere diritto ad alcun compenso o indennizzo.
Il Contratto non è stipulato, di norma, prima che siano decorsi trenta giorni dalla comunicazione ai
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo che non ricorrano motivate ragioni di
particolare urgenza.
13
Salva diversa previsione normativa, il Contratto può essere concluso, a scelta del Committente, con
la forma di corrispondenza commerciale.
9.5
Nei casi consentiti dalla normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, il Contratto può
essere concluso, sotto condizione risolutiva, anche in difetto di preventiva acquisizione della
documentazione o delle informazioni in ordine all’inesistenza di cause ostative alla stipula. In tale
ipotesi, il Committente può recedere dal Contratto, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente,
ove venga, successivamente, accertata l’esistenza di cause ostative alla stipulazione del Contratto.
Articolo 10
Spese di Contratto, di registro ed accessorie a carico dell’Appaltatore
10.1
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo e registro della copia del Contratto e dei
documenti e disegni di progetto.
10.2
Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti gli atti eventualmente
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Articolo 11
Garanzie e coperture assicurative
11.1
L’Appaltatore è obbligato a costituire a favore del Committente, entro il termine di cui all’art. 9.2,
una cauzione definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo dei lavori, da prestarsi,
salva diversa previsione, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da
Istituti bancari o assicurativi o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo
107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio
di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ove contrattualmente previsto, in caso di aggiudicazione con ribasso percentuale superiore al 10%
(dieci per cento) dell’importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al
presente comma è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso
superiore al 10% (dieci per cento); in caso di aggiudicazione con ribasso percentuale superiore al
20% (venti per cento) dell’importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al
14
presente comma è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso
superiore al 10% (dieci per cento) fino al 20% (venti per cento); e di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).
11.2
Ove contrattualmente previsto, la misura della cauzione definitiva è ridotta del 50% (cinquanta per
cento), nell'ipotesi in cui l’Appaltatore abbia ottenuto, da organismi accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
11.3
La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto e per
quelli connessi al risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento. Essa è, inoltre,
prestata a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze
della liquidazione finale, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. Il Committente ha,
inoltre, il diritto di valersi della garanzia per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell’Appaltatore,
nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
comunque presenti in cantiere.
11.4
Ove contrattualmente previsto, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura
dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento)
dell’importo garantito.
L’ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell’iniziale importo garantito, è
svincolato ai sensi del comma 5 del presente articolo.
11.5
La garanzia cessa di avere effetto a partire dalla data di approvazione del certificato di collaudo,
ovvero alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione.
11.6
In ogni caso, la fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, iscritti
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
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esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze, di cui ai precedenti commi, deve prevedere espressamente:
-
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
-
la rinuncia alla possibilità del fideiussore di far valere il decorso del termine di sei mesi entro il
quale, nell’ipotesi di scadenza dell’obbligazione principale, il creditore è tenuto a proporre (ai
sensi dell’art. 1957 cod. civ.) le proprie istanze avverso il debitore;
-
la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.
11.7
La mancata costituzione della garanzia di cui ai precedenti commi, determina la decadenza
dell'affidamento e l’acquisizione, da parte del Committente della garanzia presentata a corredo
dell’offerta.
11.8
L’Appaltatore è, altresì, obbligato a stipulare una polizza assicurativa con i massimali stabiliti nel
Contratto, che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, ivi compresi quelli derivanti da errori o da insufficiente progettazione nella sola ipotesi
in cui una qualsiasi delle fasi della progettazione sia stata affidata all’Appaltatore, con esclusione dei
danni derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore.
11.9
La polizza di cui al comma 8 del presente articolo deve prevedere, salve diverse previsioni
contrattuali, anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori per
massimali pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per le opere ai sensi del menzionato
comma 8 del presente articolo, con un minimo di 500.000 (cinquecentomila) ed un massimo di
5.000.000 (cinquemilioni) di Euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di approvazione
del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere al Committente, alle condizioni e con i massimali previsti nel
Contratto, copia della polizza almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, salvo il caso in cui
il Committente abbia dato comunicazione dell'avvio delle operazioni di consegna con un preavviso
più breve rispetto a tale temine ai sensi del successivo art. 16.
In deroga a quanto stabilito dall’art. 1901 cod. civ., l’omesso o il ritardato pagamento delle somme
dovute dall’Appaltatore a titolo di premio non comporta l’inefficacia della garanzia.
16
11.10
L’Appaltatore è, altresì, obbligato a stipulare, per tutti i lavori di importo superiore al controvalore in
Euro di 10.000.000 (diecimilioni) di DSP e salva ogni diversa previsione normativa, una polizza
indennitaria decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore
del Committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della
responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di sorta. Il limite di indennizzo della
polizza decennale non deve essere inferiore al 20% (venti per cento) del valore dell’opera realizzata
con il limite massimo di 14.000.000 (quattordicimilioni) di Euro.
Per tutti i lavori di importo superiore al controvalore in Euro di 10.000.000 (diecimilioni) di DSP e
salva ogni diversa previsione normativa, l’Appaltatore è, inoltre, obbligato a stipulare una polizza
assicurativa decennale per responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con un massimale stabilito
nel Contratto non inferiore a 4.000.000 (quattromilioni) di Euro.
Ambedue le polizze decorrono dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione.
Fermo restando quanto previsto al successivo art. 56, comma 2, la liquidazione della rata di saldo è,
in ogni caso, subordinata alla stipula delle polizze di cui al presente comma.
11.11
L’erogazione dell’anticipazione ove contrattualmente prevista, ai sensi del successivo art. 12 delle
presenti Condizioni generali, è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il programma dei lavori.
11.12
Per gli appalti di importo complessivo superiore a 75.000.000 (settantacinquemilioni) di Euro aventi
ad oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori, il Committente richiede all’Appaltatore una
garanzia globale di esecuzione ai sensi dell’art. 129 del Codice.
Per gli appalti di importo superiore a 100.000.000 (centomilioni) di Euro, aventi ad oggetto la sola
esecuzione dei lavori è, in ogni caso, facoltà del Committente richiedere all’Appaltatore una garanzia
globale di esecuzione come prevista dall’art. 129 del Codice.
11.13
E', comunque, facoltà del Committente derogare alle prescrizioni di cui al presente articolo. In
particolare, ove ritenuto opportuno in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni ovvero alla
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complessità dei lavori, il Committente ha facoltà: a) di richiedere all’Appaltatore che la garanzia
definitiva, di cui al comma 1 del presente articolo, sia rilasciata, esclusivamente, da istituto bancario o
assicurativo di primaria importanza; b) di richiedere all’Appaltatore la costituzione soltanto di alcune
delle garanzie e coperture assicurative di cui al presente articolo; c) di richiedere all’Appaltatore la
costituzione delle cauzioni e coperture assicurative, anche in misura inferiore rispetto a quanto
previsto nel presente articolo; d) di richiedere all’Appaltatore garanzie e coperture assicurative
ulteriori e/o maggiori di quelle di cui al presente articolo; e) di prevedere una maggiore durata delle
garanzie e coperture assicurative di cui al presente articolo.
11.14
In ogni caso, l’Appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie e coperture assicurative di cui il
Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto.
In caso di mancata reintegrazione delle garanzie e delle coperture assicurative previste dal presente
articolo, il Committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo
che, sommato all’eventuale residuo del massimale delle garanzie e delle coperture assicurative, ne
ripristini l’ammontare.
Articolo 12
Anticipazioni
È esclusa la facoltà del Committente di erogare anticipazioni sul prezzo contrattuale, salva diversa
previsione normativa.
Tuttavia, nei casi in cui i lavori oggetto di affidamento beneficino di un cofinanziamento da parte
dell'Unione Europea, è facoltà del Committente prevedere in Contratto l'erogazione di
un'anticipazione sul prezzo contrattuale.
In tale ipotesi, salva diversa previsione normativa, l'anticipazione è erogata nella misura del 5%
(cinque per cento) dell'importo del finanziamento della Unione Europea, entro quindici giorni dalla
data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Committente. L’anticipazione è revocata qualora
l’esecuzione dei lavori non proceda secondo i tempi contrattuali; sulle somme restituite spettano al
Committente gli interessi nella misura legale, applicati al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa, secondo il programma dei lavori.
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Articolo 13
Sicurezza ed ambiente
13.1
L’Appaltatore, in relazione alla natura dell’appalto e alle condizioni ambientali in cui si eseguono i
lavori, deve ottemperare - in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di tutela ambientale
e della pubblica incolumità - a tutte le vigenti norme di legge e regolamentari, alle relative
disposizioni ed istruzioni emanate dal Committente ovvero dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria,
nonché alle connesse prescrizioni impartite dal Committente ovvero dal gestore dell’infrastruttura
ferroviaria.
13.2
Fermi restando gli obblighi di cooperazione e coordinamento gravanti sul Committente ai sensi della
vigente legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, l'Appaltatore - ai fini della
redazione, dell’applicazione e dell’adeguamento del proprio documento di valutazione dei rischi e dei
propri piani di sicurezza - deve comunque attivarsi per acquisire dal Committente ogni informazione
e notizia relativa ai rischi specifici connessi alle attività ferroviarie.
13.3
L’Appaltatore - ove rilevi che sia divenuta necessaria, ai fini di cui al presente articolo, l’effettuazione
di eventuali lavori o forniture concernenti immobili, impianti fissi ed attrezzature del Committente,
eventualmente messi a disposizione dell’Appaltatore stesso in relazione all’esecuzione dei lavori
appaltati - è in ogni caso tenuto a darne immediata comunicazione al Committente medesimo.
CAPO III
ESECUZIONE DEI LAVORI
Articolo 14
Il Direttore dei lavori
14.1
Il Committente, prima della consegna dei lavori, nomina il Direttore dei lavori, quale responsabile
dell’esatto adempimento degli obblighi di legge e dei regolamenti. Ferme restando le responsabilità
dell’Appaltatore e/o del/dei direttore/i tecnico/i, il Direttore dei lavori con l’ausilio dei propri
coadiutori, oltre a controllare la buona e puntuale esecuzione dell’opera, provvede alla verifica dei
materiali impiegati, agli accertamenti in corso d’opera, alla misurazione e contabilizzazione delle parti
d’opera eseguite, alla emissione delle situazioni di acconto e di quella finale e impartisce tutte le
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disposizioni che ritenga necessarie per il coordinamento del lavoro con eventuali altri appalti con i
quali vi fosse interdipendenza esecutiva, nonché recepisce e attua le prescrizioni emanate dal
Committente per garantire la sicurezza e la regolarità dell’esercizio ferroviario, curandone
l’attuazione.
14.2
Il Direttore dei lavori trasmette tutte le comunicazioni e le istruzioni in merito alla conduzione dei
lavori all’Appaltatore, con apposite comunicazioni scritte.
14.3
Per effettuare i controlli necessari allo svolgimento della propria attività, il Direttore dei lavori e i
propri coadiutori accedono nei cantieri e nei luoghi dove si svolgono i lavori nei momenti e con la
frequenza da loro ritenuta necessaria od opportuna per lo svolgimento del proprio compito.
14.4
Il Direttore dei lavori, nei casi e con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, assume l’incarico di coordinatore per l’esecuzione dei
lavori, svolgendone le relative funzioni. Ove invece in seno alla parte committente l’incarico di
coordinatore per l’esecuzione dei lavori venga assegnato ad un soggetto diverso, spettano a
quest’ultimo i poteri, doveri e responsabilità previsti in capo a tale figura dalla vigente legislazione; in
tal caso, gli atti del coordinatore predetti devono essere comunicati anche al Direttore dei lavori.
Articolo 15
Rappresentanti dell’Appaltatore
15.1
L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori nomina, comunicandolo con lettera raccomandata al
Committente, un proprio direttore tecnico, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente.
Il Direttore tecnico assume la piena responsabilità tecnica ed amministrativa della conduzione
dell’appalto e deve essere munito dei necessari poteri conferiti mediante apposita procura speciale
con sottoscrizione autenticata, che l’Appaltatore deve consegnare in copia conforme all’originale al
Direttore dei lavori al momento della consegna dei lavori. Qualora l’Appaltatore non ottemperi a
dette prescrizioni, il Committente non procede alla consegna e trovano applicazione le disposizioni
di cui all’art. 16.5 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
15.2
Il Direttore tecnico è, inoltre, responsabile dell’esatto adempimento di quanto prescritto dalla
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disciplina vigente in merito all’organizzazione dei cantieri e all’esecuzione delle opere, allo specifico
fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture
ed evitare qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumità.
A tale fine, il Direttore tecnico assume – in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di
tutela ambientale – tutte le competenze e responsabilità, previste dalla legge a carico dell’Appaltatore,
da questi delegate.
Rimane fermo l’obbligo dell’Appaltatore di svolgere attività di controllo sull’esercizio delle
competenze delegate nonché l’esercizio diretto – da parte dell’Appaltatore – di quelle non delegabili
per legge, ovvero non espressamente delegate.
15.3
L’Appaltatore - anche tramite il proprio Direttore tecnico ove questi ne abbia specifico mandato può nominare, con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, uno o più Direttori di
cantiere, per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni del Direttore tecnico in uno o più
cantieri determinati.
15.4
Il Committente è in facoltà di rifiutare, per giustificati motivi, il Direttore tecnico ovvero il/i
Direttore/i di cantiere nominati dall’Appaltatore ovvero di esigerne la sostituzione.
Articolo 16
Consegna dei lavori
16.1
La consegna dei lavori deve avere luogo entro centottanta giorni dalla data di stipulazione del
Contratto.
Il Direttore dei lavori comunica all’Appaltatore, con almeno cinque giorni di preavviso, il giorno,
l’ora e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale
idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei
lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le
spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già
eseguito a cura del Committente.
21
16.2
La consegna dei lavori è effettuata, in relazione alla natura delle prestazioni da eseguire, sulla base
delle planimetrie, dei tracciati fondamentali, degli impianti da realizzare, del profilo del terreno, dei
beni da occupare e di ogni altra documentazione risultante dal Contratto.
16.3
La consegna deve risultare da verbale redatto in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e
l’Appaltatore (o un suo rappresentante) e da questi sottoscritto.
16.4
Dalla data indicata in tale verbale, decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
16.5
Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei lavori fissa una nuova data.
In tal caso, il termine utile per l’esecuzione dei lavori decorre dalla data indicata nella prima
convocazione.
Qualora sia inutilmente trascorso anche l’ulteriore termine assegnato dal Direttore dei lavori, il
Committente ha facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la garanzia prestata per la buona
esecuzione dei lavori.
16.6
Qualora la consegna non avvenga entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, per fatto o
per colpa del Committente, l’Appaltatore con apposita istanza notificata al Committente medesimo,
può chiedere di recedere dal Contratto.
L’istanza di recesso non può peraltro essere formulata qualora il Committente abbia già comunicato
la data di consegna dei lavori. In tal caso, è preclusa all’Appaltatore la possibilità di apporre riserve,
formulare richieste di indennizzi, risarcimenti, compensi o modifiche dei patti contrattuali, per fatti o
circostanze comunque connessi o dipendenti dalla tardata consegna.
Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso, l’Appaltatore ha diritto esclusivamente alla
restituzione della garanzia ed al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese
effettivamente sostenute e documentate in misura, comunque, non superiore alle seguenti
percentuali calcolate sull’importo netto dell’appalto: 1% (uno per cento) per la parte dell’importo
sino a 250.000 (duecentocinquantamila) Euro; 0,5% (zerovirgolacinque per cento) per la eccedenza
fino a 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) Euro; 0,2% (zerovirgoladue per cento) per la parte
eccedente la somma di 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) Euro.
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Nell’ipotesi in cui tra i compiti dell’Appaltatore rientri anche la progettazione esecutiva, l’Appaltatore
ha diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell’importo quantificato nei documenti di
gara, depurato del ribasso offerto (ove ammesso dalla disciplina vigente); con il pagamento, la
proprietà del progetto è acquisita dal Committente.
Ove l’istanza dell’impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’Appaltatore ha
diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, nella misura pari all’interesse
legale, calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal
programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, a decorrere dal giorno di notifica
dell’istanza di recesso sino alla data di effettiva consegna dei lavori.
16.7
Fermo restando quanto previsto al precedente comma del presente articolo, l’Appaltatore, qualora
intenda far valere pretese derivanti da eventuali difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello
previsto in progetto, deve, a pena di decadenza, formulare riserva in calce al verbale di consegna dei
lavori, indicando analiticamente sia le ragioni di doglianza sia, ove possibile, le somme o qualsiasi
cosa cui ritenga di aver diritto. Eventuali richieste connesse e conseguenti alla consegna che non
siano state formulate nei modi e nei tempi innanzi indicati o che, pure formulate, non siano state
ribadite nel registro di contabilità non potranno più essere avanzate e saranno considerate
inammissibili.
16.8
Il Contratto può stabilire - quando la natura o l’importanza dei lavori o dell’opera lo richieda - che la
consegna dei lavori sia effettuata in più fasi, con successivi verbali di consegna parziali, prevedendo
specifici e diversificati termini utili per l’esecuzione dei lavori separatamente consegnati.
Nei casi di urgenza ovvero qualora si preveda una temporanea indisponibilità delle aree e degli
immobili, è in ogni caso facoltà del Committente disporre parziali consegne dei lavori; in tale caso, la
data di decorrenza del termine utile generale è quella dell’ultimo verbale di consegna, salva diversa
previsione contrattuale.
16.9
In caso di consegna parziale, l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei
lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, si applica
la disciplina in tema di sospensione dei lavori di cui agli artt. 28 e 29 delle presenti Condizioni
Generali.
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16.10
Nei casi di urgenza, ove l’esecuzione dei lavori abbia inizio prima della stipula del Contratto, il
Direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall’Appaltatore per
rimborsare le relative spese, per il caso in cui il Contratto non venga stipulato.
16.11
L’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio delle aree, comunque interessate
dall’esecuzione dei lavori, deve essere eseguita a cura e spese dell’Appaltatore.
16.12
Nell’ipotesi in cui, in conformità alle prescrizioni di cui alla disciplina vigente, congiuntamente
all’esecuzione dei lavori, sia affidato all’Appaltatore anche l’incarico di predisporre uno o più livelli di
progettazione, il Committente provvede alla consegna delle prestazioni relative alla progettazione,
entro il termine previsto nel Contratto.
Il Committente comunica all’Appaltatore, con almeno cinque giorni di preavviso, giorno, ora e luogo
in cui deve essere effettuata la consegna delle prestazioni relative alla progettazione. Delle operazioni
di consegna viene redatto apposito verbale.
Il termine fissato nel Contratto per l’ultimazione delle attività di progettazione decorre dalla data
indicata nel verbale di cui al presente comma.
Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per ricevere la consegna delle prestazioni
relative alla progettazione, il Committente fissa una nuova data. In tal caso, il termine utile per
l’esecuzione delle attività di progettazione decorre dalla data indicata nella prima convocazione.
Qualora sia inutilmente trascorso anche l’ulteriore termine assegnato dal Committente, questo ha
facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione definitiva.
Qualora la consegna delle prestazioni relative alla progettazione non abbia luogo entro il termine
contrattualmente stabilito, per fatto o colpa del Committente, l’Appaltatore, con apposita istanza
notificata al Committente medesimo, può chiedere di recedere dal Contratto.
L’istanza di recesso non può peraltro essere formulata qualora il Committente abbia già comunicato
la data di consegna delle prestazioni relative alla progettazione. In tal caso, è preclusa all’Appaltatore
la possibilità di apporre riserve, formulare richieste di indennizzi, risarcimenti, compensi o modifiche
dei patti contrattuali, per fatti o circostanze comunque connessi o dipendenti dalla ritardata
consegna.
Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso, l’Appaltatore ha diritto esclusivamente alla
restituzione della garanzia ed al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese
24
effettivamente sostenute e documentate in misura, comunque, non superiore alle seguenti
percentuali calcolate sull’importo contrattuale relativo alle attività di progettazione: 1% (un per
cento) per la parte dell’importo sino a 250.000 (duecentocinquantamila) Euro; 0,5%
(zerovirgolacinque per cento) per la eccedenza fino a 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) Euro;
0,2%
(zerovirgoladue
per
cento)
per
la
parte
eccedente
la
somma
di
1.500.000
(unmilionecinquecentomila) Euro.
Ove l’istanza dell’impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna delle prestazioni,
l’Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, nella misura pari
all’interesse legale, calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera nel
periodo di ritardo, a decorrere dal giorno di notifica dell’istanza di recesso sino alla data di effettiva
consegna delle prestazioni relative all’attività di progettazione.
Ai fini della presente disposizione, la produzione media giornaliera coincide con l’importo
contrattuale relativo alle attività di progettazione, diviso i giorni contrattualmente stabiliti per
l’ultimazione di dette attività.
Nell’ipotesi in cui la consegna delle prestazioni relative alla progettazione abbia inizio prima della
stipula del Contratto, il Committente tiene conto delle attività svolte per rimborsare le relative spese,
nel caso in cui il Contratto non venga stipulato.
Articolo 17
Adempimenti dell’Appaltatore
17.1
L’Appaltatore è tenuto ad osservare per l’assunzione della manodopera occorrente per
l’espletamento dell’appalto le vigenti norme che disciplinano la domanda e l’offerta di lavoro.
17.2
Per la manodopera da impiegare in lavori che richiedano, in base alla normativa in vigore, ovvero al
complesso degli atti facenti parte del Contratto, il possesso di specifica qualificazione o abilitazione
professionale l’Appaltatore è tenuto ad esibire, su richiesta del Committente, i relativi certificati.
17.3
L’Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto
dell’appalto, e se Cooperativa anche nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i
lavori.
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17.4
L’Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione.
17.5
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse.
17.6
E’ fatto, inoltre, obbligo all’Appaltatore di esibire in visione al Committente, ogni qualvolta gli
vengano richiesti e fino all’effettuazione del collaudo, i libri paga e i documenti assicurativi attestanti
le corresponsioni delle paghe e delle indennità varie agli operai ed il pagamento dei contributi
connessi alla retribuzione.
17.7
Il Committente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni, sia
direttamente che a mezzo degli Ispettori del Lavoro e degli Uffici Provinciali del lavoro e della
massima occupazione, per assicurarsi che, da parte dell’Appaltatore, siano rigorosamente osservate le
prescrizioni suddette.
17.8
L’Appaltatore è obbligato altresì ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di
qualsiasi specie in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.
17.9
L’inosservanza di tali norme, ove segnalata dagli Enti assistenziali e previdenziali preposti, verrà
contestata all’Appaltatore dal Committente.
17.10
Il Committente ha facoltà di non procedere al pagamento di quanto residuo o a saldo dovuto senza
l’esplicita dichiarazione dell’Appaltatore di essere in regola con gli adempimenti di legge nei riguardi
degli Enti interessati.
17.11
Resta inteso che tale dichiarazione non esonera l’Appaltatore dalle sue responsabilità.
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Articolo 18
Custodia dei Cantieri
L’Appaltatore è tenuto a propria cura e spese alla custodia dei cantieri secondo le modalità stabilite
nel Contratto o nel Capitolato tecnico.
Articolo 19
Programma del lavoro
19.1
L’Appaltatore, entro il termine stabilito in Contratto, è obbligato a sottoporre al benestare del
Committente un completo e dettagliato programma di esecuzione del lavoro, articolato per fasi
operative e in funzione del termine utile generale e degli eventuali termini utili parziali o intermedi
previsti dal Contratto stesso, nonché degli altri vincoli che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni,
dalle pattuizioni di cui al Contratto e dalle interferenze dovute alla eventuale coesistenza di altri
cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad
altre imprese.
19.2
Tale programma deve essere predisposto, senza che l’Appaltatore abbia titolo, per tale motivo ad
alcun compenso, oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi
compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario, le particolari condizioni locali e la
disponibilità delle aree interessate dalle opere che il Committente consegna all’Appaltatore in modo
da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di Contratto.
19.3
Il programma del lavoro predisposto dall’Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte del
Committente. Una volta ottenuta l’approvazione da parte del Direttore dei lavori, l’Appaltatore
deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e,
comunque, ogni volta che l’Appaltatore rilevi l’impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora
dall’aggiornamento del programma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori
rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal Contratto, l’Appaltatore, onde non incorrere nelle
penalità stabilite in Contratto ai sensi del comma 4 del presente articolo e del successivo art. 26,
dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di
fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi
previsti differimenti dei tempi di esecuzione.
27
19.4
Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse non
siano ritenute fondate, il Committente applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile
nella misura stabilita in Contratto e compresa tra lo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) e l’1‰ (uno per
mille) dell’importo del singolo stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. In caso di mancata
determinazione pattizia, la misura giornaliera della penale si intende fissata nella misura dello 0,7‰
(zerovirgolasette per mille) dell’importo di ogni singolo stato di avanzamento, per ogni giorno di
ritardo.
In ogni caso, l’ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10% (dieci
per cento) del singolo stato di avanzamento.
L’importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi ove, nel
corso dell’esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di
produzione previsto nel programma.
Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi in cui l’Appaltatore incorra nel corso
dell’esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e
definitivamente incamerati dal Committente, fermo restando il limite massimo del 10% (dieci per
cento) dell’importo contrattuale stabilito dal successivo art. 26.
Articolo 20
Prescrizioni in tema di progettazione
20.1
Nell’ipotesi in cui, in conformità alle prescrizioni di cui alla disciplina vigente, sia affidato
all’Appaltatore anche l’incarico di predisporre un qualsiasi livello di progettazione dei lavori,
quest’ultimo è obbligato, entro il termine previsto nel Contratto, a sottoporre in triplice copia gli
elaborati progettuali all’approvazione del Committente.
20.2
Gli elaborati progettuali devono contenere calcoli di stabilità delle singole strutture e delle opere nel
loro complesso, nonché gli elaborati concernenti il progetto esecutivo e costruttivo degli impianti
(disegni, schemi, tabelle, ecc.) secondo quanto specificato nel Contratto.
20.3
Il progetto esecutivo predisposto dall’Appaltatore può prevedere, nei soli limiti ed alle condizioni
stabilite in Contratto, variazioni alle quantità e qualità delle lavorazioni previste nel progetto
28
definitivo, variazioni che sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità di cui al
successivo art. 37.
20.4
Il progetto esecutivo predisposto dall’Appaltatore e inviato al Committente entro il termine stabilito
in Contratto, è da questo approvato, sentito il soggetto incaricato della redazione del progetto
definitivo.
Dalla data di approvazione del progetto esecutivo decorre il termine di centottanta giorni previsto
per la consegna dei lavori da parte del Committente. Il benestare da parte del Committente sui
disegni e calcoli presentati dall’Appaltatore nonché sul progetto esecutivo, sugli schemi, tabelle,
disegni e la introduzione in essi di qualsiasi variante richiesta dal Committente, non possono
costituire titolo alcuno per l’Appaltatore a giustificazione di eventuali ritardi, né possono, sotto alcun
profilo, determinare, a carico del Committente, responsabilità alcuna per i danni che ne possano
derivare, permanendo quest’ultima a carico esclusivo dell’Appaltatore.
20.5
Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali nella misura stabilita
nel Contratto ovvero, in mancanza di indicazione pattizia, nella misura indicata dal successivo art.
26.1.
20.6
Qualora il progetto esecutivo predisposto dall’Appaltatore non sia ritenuto meritevole di
approvazione, è facoltà del Committente disporre la risoluzione del Contratto per inadempimento
dell’Appaltatore.
A titolo meramente esemplificativo, non può essere ritenuto meritevole di approvazione, il progetto
esecutivo: che sia stato predisposto sulla base di una inadeguata valutazione dello stato di fatto,
ovvero in violazione delle norme di diligenza in cui sia carente o erroneamente identificata la
normativa tecnica vincolante per la progettazione; in cui manchi il rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti, risultanti da prova scritta.
In qualsiasi altra ipotesi di mancata approvazione del progetto esecutivo, il Committente recede dal
Contratto ed all’Appaltatore sono riconosciute esclusivamente le spese sostenute per la
formalizzazione del Contratto e per la progettazione nell’importo quantificato nei documenti di gara
e depurato del ribasso offerto (ove ammesso dalla disciplina vigente), senza che l’Appaltatore stesso
possa avere nulla a che pretendere a titolo di risarcimento danni.
Tutti i suddetti elaborati rimangono di proprietà del Committente.
29
Articolo 21
Autorizzazioni relative alla esecuzione dei lavori
21.1
Ferma restando l’autonomia e l’esclusiva responsabilità del Committente per la corretta esecuzione
delle procedure, finalizzate all’approvazione del progetto da parte degli enti interessati,
propedeutiche all’ottenimento della dichiarazione di pubblica utilità, l’Appaltatore deve procedere a
propria cura e spese ad effettuare ogni attività diretta alla acquisizione di tutti i permessi occorrenti
all’Appaltatore medesimo per l’esecuzione dei lavori.
Restano del pari di competenza dell’Appaltatore gli accordi operativi con gli enti pubblici o privati
titolari di pubblici servizi e con terzi in genere, per coordinare i tempi e le modalità esecutive
necessarie per gli spostamenti provvisori e definitivi dei sottoservizi interferenti con le opere oggetto
dell’appalto ed il conseguente eventuale adeguamento degli elaborati del progetto esecutivo, nei
limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa vigente. L’Appaltatore, nell’espletamento di tutte le
pratiche relative, deve tenere preventivamente e costantemente informato il Direttore dei lavori ed
attenersi alle direttive che al riguardo sono impartite. Entro dieci giorni dalla consegna dei lavori,
l’Appaltatore deve effettuare a propria cura e spesa e – in quanto già ricomprese nell’importo
contrattuale - tutte le operazioni ed attività finalizzate alla determinazione dell’esatta ubicazione
planovolumetrica delle opere oggetto dell’appalto sulle aree.
21.2
Lo studio e i calcoli dei tracciati devono essere sottoposti al benestare del Committente, senza che
ciò esima l’Appaltatore dalla piena esclusiva responsabilità dell’esattezza degli stessi. Resta, pertanto,
a carico dell’Appaltatore l’obbligo di eseguire a sue spese le eventuali demolizioni e ricostruzioni che,
a giudizio del Direttore dei lavori, si rendano necessarie in conseguenza di imperfezioni del
tracciamento.
21.3
Al termine dei lavori l’Appaltatore deve consegnare a richiesta del Committente, tutto il materiale
relativo ai tracciati, oltre ad una monografia delle operazioni topografiche eseguite.
30
Articolo 22
Qualità, provenienza ed accettazione dei materiali
22.1
Tutti i lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte, ed i materiali da impiegare devono essere
delle migliori qualità ed esenti da ogni difetto e soddisfare tutti i requisiti indicati in Contratto.
22.2
L’Appaltatore ha l’obbligo di giustificare con la presentazione dei necessari documenti, la
provenienza effettiva dei materiali che verranno sottoposti, a sue spese, a tutte le prove che il
Committente reputi opportune per accertarne la qualità e la resistenza.
22.3
Nessun materiale può essere impiegato nelle costruzioni se non sia stato preventivamente accettato
dal Committente, il quale ha il diritto di rifiutare qualunque materiale che ritenga non adatto per la
buona riuscita dei lavori.
22.4
I materiali rifiutati devono essere, senza eccezione alcuna, allontanati dai cantieri di lavoro entro il
termine perentorio stabilito dal Direttore dei lavori; qualora l’Appaltatore non si uniformi a tali
disposizioni, il Committente ha il diritto di provvedere direttamente, addebitando all’Appaltatore la
relativa spesa che sarà trattenuta sul primo pagamento in acconto.
22.5
L’accettazione dei materiali non può mai pregiudicare alcun diritto del Committente, ivi compreso
quello di rifiutare, in qualunque tempo, ancorché posti in opera, i materiali non corrispondenti alle
condizioni contrattuali.
22.6
Anche dopo il collaudo generale sono pur sempre dovute, in relazione ai materiali, le garanzie di
Contratto e di legge per difformità, difetti e vizi dell’opera.
22.7
Salva diversa previsione contrattuale, l’Appaltatore è libero di approvvigionarsi dei materiali nei
luoghi ritenuti opportuni.
E’, tuttavia, facoltà dell’Appaltatore presentare domanda scritta, per essere autorizzato ad una
modifica della provenienza e della qualità dei materiali stabiliti in Contratto, allegando i relativi
campioni unitamente ai risultati delle analisi effettuate in un laboratorio da lui stesso scelto, tra quelli
indicati in Contratto. L’utilizzo di materiali di provenienza e qualità diversi rispetto a quelli
31
contrattualmente stabiliti non può, in alcun caso, comportare alcun aumento di costo per il
Committente.
Il Committente ha facoltà di rifiutare, ove ricorrano giustificati motivi, la proposta di sostituzione dei
materiali senza che l’eventuale rifiuto possa dare all’Appaltatore diritto a reclami o pretese di
qualsiasi genere.
Qualora l’Appaltatore abbia di sua iniziativa e con l’acquiescenza del Committente impiegato
materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, oppure di qualità migliore o di lavorazione più
accurata, egli non ha diritto ad alcun aumento dei corrispettivi pattuiti indipendentemente dai
vantaggi che eventualmente derivino all’opera; in tal caso i lavori saranno pertanto contabilizzati
come se i materiali e la loro lavorazione avessero le dimensioni, le qualità e le modalità di lavorazione
prescritte. Qualora, invece, sia riscontrata dal Committente una qualunque riduzione nella
dimensione dei materiali e delle opere, ovvero una qualità inferiore od una minore lavorazione, e
tuttavia i lavori siano ugualmente accettati dal Committente, i corrispettivi saranno ridotti in
proporzione del minor valore dei materiali o delle opere.
22.8
Tutte le prove sui materiali e sulle opere finite richieste dal Committente, quando non è
diversamente disposto dalle pattuizioni contrattuali, fanno carico all’Appaltatore, unitamente a tutte
le eventuali spese per prelievo, confezionamento e spedizione dei campioni.
22.9
Per il tempestivo accertamento dei requisiti prescritti per i materiali occorrenti nell’esecuzione dei
lavori, l’Appaltatore è obbligato a far giungere in cantiere i materiali stessi in tempo utile affinché
possa essere conosciuto, per ciascuna partita e prima che ne sia iniziato l’impiego, l’esito delle prove
necessarie.
Articolo 23
Coefficiente di qualità
Il Contratto può prevedere l’applicazione di coefficienti di qualità riferiti a caratteristiche, parametri
o condizioni oggettivamente rilevabili nella costruzione o montaggio delle opere. Nell’ipotesi in cui
tali coefficienti non siano raggiunti nella misura massima stabilita in Contratto, il Committente opera
una riduzione dei corrispettivi, moltiplicando detti coefficienti per i prezzi e/o corrispettivi stessi, al
fine di tenere conto dei corrispondenti maggiori oneri per manutenzione a carico del Committente
nonché per controlli e verifiche a carico della Direzione Lavori.
32
Articolo 24
Lavori in economia e lavori urgenti
24.1
Il Committente, nei limiti indicati nel quadro economico ed alle condizioni stabilite nel Contratto, ha
il diritto di far eseguire, con mano d’opera, materiali e mezzi in genere da fornirsi dall’Appaltatore, ai
prezzi e alle condizioni contrattuali, oppure anche con operai e mezzi propri, tutte le opere non
previste nel Contratto, ma che siano di complemento a quelle formanti oggetto dell’appalto.
24.2
In tale ipotesi l’Appaltatore non ha diritto di reclamare indennizzi o compensi di sorta oltre quelli
stabiliti in Contratto e deve senz’altro procurare gli operai, i materiali ed i mezzi d’opera che gli siano
richiesti dal Direttore dei lavori.
24.3
Nei prezzi della manodopera, dei noleggi, dei materiali e dei mezzi d’opera indicati nella tariffa dei
prezzi, è compreso e compensato anche l’obbligo dell’Appaltatore di mantenere in buono stato di
servizio tutti gli attrezzi e mezzi d’opera necessari.
Articolo 25
Espropriazione per la sede stabile dell’opera appaltata
25.1
Salvo patto contrario, le espropriazioni occorrenti per la sede stabile della ferrovia e sue dipendenze
e per ogni altra opera oggetto dell’appalto, sono eseguite direttamente dal Committente, in base al
piano particellare di esproprio allegato agli elaborati progettuali; il Committente esegue le
occupazioni temporanee di urgenza delle aree comprese nel predetto piano particellare in tempi
coerenti con il programma dei lavori.
In nessun caso, il Committente è tenuto a consegnare all’Appaltatore aree oltre quelle strettamente
interessate dalle opere stabili e quindi comprese nel predetto piano particellare di esproprio.
25.2
Pertanto, il Committente provvede alle predette occupazioni in modo da ottenere la disponibilità
delle aree occorrenti per l’esecuzione, anche in progressione cronologica dopo la consegna dei lavori,
purchè ciò consenta di garantire il regolare sviluppo esecutivo delle prestazioni appaltate.
33
Articolo 26
Termine utile per l’esecuzione dei lavori e penalità.
Proroghe dei termini
26.1
Il Contratto stabilisce il termine utile per il compimento dei lavori e la penale alla quale l’Appaltatore,
salve le ulteriori conseguenze di legge o di Contratto, è soggetto in caso di ritardo. Detto termine,
fatto salvo quanto previsto all’art. 16.8, delle presenti Condizioni Generali, decorre dalla data
indicata nel verbale di consegna.
Fermo restando quanto disposto all’art. 19 per l’inosservanza dei termini parziali, la misura
giornaliera delle penali deve essere compresa tra lo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) e l’1‰ (uno per
mille) dell’ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10%
(dieci per cento) dello stesso. In difetto di indicazione pattizia, la misura giornaliera della penale si
intende fissata nella misura dello 0,7‰ (zerovirgolasette per mille). In ogni caso, l’applicazione della
penale non esclude la facoltà del Committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento
dell’eventuale maggior danno sopportato dal Committente, che, comunque, non può esorbitare
l’importo del Contratto.
26.2
Quando, secondo le modalità previste in Contratto, l’Appaltatore dà comunicazione scritta del
compimento dei lavori, il Direttore dei lavori procede, in contraddittorio con l’Appaltatore, alle
necessarie constatazioni, redigendo il processo verbale di ultimazione dei lavori.
26.3
Il Contratto può anche prevedere un periodo di tempo per il compimento delle opere (da constatare
con apposito verbale redatto in contraddittorio) ed un ulteriore periodo di tempo per effettuare
prove e verifiche di funzionamento delle opere, al termine del quale si dovrà provvedere a
verbalizzare in contraddittorio l’ultimazione dei lavori. Dalla data di ultimazione dei lavori, così
accertata, decorre il periodo di manutenzione a carico dell’Appaltatore, previsto dal successivo art.
27.
26.4
L’Appaltatore, qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine contrattualmente stabilito, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se
riconosciute giustificate, possono essere concesse dal Committente a condizione che le relative
domande siano pervenute prima della scadenza del termine anzidetto. Qualora la proroga sia
34
concessa, l’Appaltatore dovrà redigere il nuovo programma lavori da sottoporre all’approvazione del
Direttore dei lavori.
Articolo 27
Manutenzione a carico dell’Appaltatore
A partire dalla data di ultimazione dei lavori accertata ai sensi del precedente art. 26 e sino alla data di
approvazione del certificato di collaudo da parte del Committente, l’Appaltatore è tenuto a svolgere
a propria cura e spese ogni attività finalizzata alla buona conservazione delle opere eseguite e ad
effettuare la manutenzione.
Articolo 28
Sospensione dei lavori
28.1
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali,
impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei
lavori ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di
sospensione degli stessi. In tal caso, l’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo
per i maggiori oneri connessi alla sospensione. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che,
nei limiti ed alle condizioni della disciplina vigente, determinano la necessità di redigere varianti in
corso d’opera riconducibili: ad esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e
regolamentari; a cause impreviste e imprevedibili ovvero all’intervenuta possibilità di utilizzare
materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione, da cui possono
derivare significativi miglioramenti nella qualità dell’opera; alla presenza di eventi inerenti la natura e
specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera o a rinvenimenti imprevisti o
non prevedibili nella fase progettuale, sempreché si tratti di situazioni non prevedibili al momento
della consegna dei lavori; ai casi stabiliti dall’art. 1664, comma 2, cod. civ., non prevedibili al
momento della consegna dei lavori.
28.2
In caso di pubblico interesse o necessità, il Direttore dei lavori ordina la sospensione dei lavori. In
tale ipotesi, qualora la sospensione sia disposta per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel
complesso, se a più riprese, superi un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei
lavori stessi, e in ogni caso i trecentosessantacinque giorni, l’Appaltatore può chiedere lo
35
scioglimento del Contratto senza alcuna indennità; qualora il Committente si opponga allo
scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti, a decorrere dalla data, successiva ai predetti termini, in cui
è pervenuta al Committente la suddetta richiesta di scioglimento del Contratto.
28.3
La sospensione dei lavori, disposta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, comporta il
differimento del termine fissato nel Contratto per l’ultimazione dei lavori per un numero di giorni
pari a quello del periodo di sospensione.
28.4
La sospensione, disposta ai sensi dei primi due commi del presente articolo, permane per il tempo
necessario a far cessare le cause che hanno comportato l’interruzione dell’esecuzione dell’appalto.
L’Appaltatore, qualora ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione disposta ai
sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, senza che i lavori siano ripresi, può diffidare per iscritto
il Committente affinché ne disponga la ripresa. La diffida, ai sensi del presente comma, costituisce
condizione necessaria perché l’Appaltatore possa iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori,
qualora intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
28.5
Qualora il regolare svolgimento dei lavori sia impedito solo parzialmente, l’Appaltatore è tenuto a
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre viene disposta - dandone atto in apposito verbale - la
sospensione parziale dei lavori non eseguibili, in conseguenza di detti impedimenti. Per quanto
concerne gli effetti delle sospensioni parziali dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai
precedenti commi in relazione alle cause che hanno determinato la sospensione medesima.
28.6
Nel caso di sospensione parziale, l’eventuale proroga del termine fissato nel Contratto per
l’ultimazione dei lavori verrà concordata in contraddittorio tra le parti. In caso di mancato accordo,
la durata della proroga verrà stabilita dal Direttore dei lavori, salvo il diritto dell’Appaltatore di
apporre, limitatamente all’entità della proroga medesima, riserva ai sensi e secondo i termini di cui
all’art. 35 delle presenti Condizioni Generali.
36
Articolo 29
Sospensioni illegittime
29.1
Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Committente per cause diverse da quelle
stabilite dal precedente art. 28, sono considerate illegittime e danno diritto all’Appaltatore ad
ottenere il riconoscimento dei danni subiti.
29.2
Ai sensi dell’art. 1382 cod. civ., il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è
quantificato, salva diversa pattuizione contrattuale, secondo i seguenti criteri:
a) le spese generali sono determinate nella misura pari al 6,5% (seivirgolacinque per cento)
dell’importo contrattuale, al netto delle spese generali stesse e dell’utile di commessa, rapportata
alla durata dell’illegittima sospensione;
b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa,
nella misura pari agli interessi computati, per tutta la durata della illegittima sospensione, sulla
percentuale del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale al netto dell’utile di commessa e
commisurati al saggio legale maggiorato di due punti percentuali;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai
macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal Direttore dei
lavori;
d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui previsti dalle
vigenti norme fiscali.
Ai soli fini del presente articolo, le spese generali sono presuntivamente determinate nella misura del
13% (tredici per cento) dell’importo di Contratto; l’utile di commessa è presuntivamente
determinato nella misura del 10% (dieci per cento) della sommatoria dei costi e delle spese generali.
29.3
Al di fuori delle voci elencate al comma 2 del presente articolo, sono ammesse, a titolo di
risarcimento, ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione
dei lavori.
37
Articolo 30
Responsabilità dell’Appaltatore per danni
30.1
Il Committente non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all’Appaltatore e
ai suoi dipendenti, ovvero a terzi, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto.
30.2
Quando, comunque in connessione con l’esecuzione dei lavori, si verifichi un danno derivante,
dipendente o connesso con l’esercizio o con il traffico ferroviario, l’Appaltatore assume ogni
responsabilità qualora non dimostri di aver adottato ogni provvedimento prescritto dalle presenti
Condizioni Generali, dal Capitolato Speciale e dal Contratto o previsto da leggi, regolamenti,
istruzioni e prescrizioni, ovvero richiesto da normale diligenza in relazione alle circostanze, teso ad
impedire l’evento, o ad evitare il danno e non provi che il danno non poteva essere in alcun modo da
lui evitato.
30.3
L’Appaltatore assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale ed alle cose
del Committente od a terzi (cose e persone), per fatto proprio o dei suoi dipendenti,
nell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, senza che eventuali clausole o accordi
previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità, impegnandosi a
tenere sollevato ed indenne il Committente da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse
mossa da terzi.
30.4
L’Appaltatore è inoltre direttamente responsabile della conservazione delle preesistenti condizioni di
stabilità di fabbricati e altri manufatti (ferroviari o di terzi) interessati dai lavori, per cui tutte le opere
necessarie per riparare eventuali danni verificatisi in dipendenza dei lavori eseguiti fanno carico
all’Appaltatore stesso.
30.5
A tal fine, prima dell’inizio dei lavori che potrebbero interessare fabbricati o manufatti o in qualsiasi
altro momento in cui il Committente dovesse ritenerlo necessario, l’Appaltatore è tenuto a
provvedere, a propria cura e spese, alle constatazioni inerenti i fabbricati o manufatti di cui sopra, in
contraddittorio con personale incaricato dal Committente.
38
30.6
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le relative spese, comprese quelle per gli accertamenti catastali o
per i relativi estratti, per disegni, fotografie, rilievi e misurazioni, nonché per gli avvisi ai proprietari.
Articolo 31
Rinvenimento di cose di interesse storico, artistico, archeologico
31.1
Fatta salva ogni diversa disposizione vigente in materia, spettano al Committente tutti i diritti sugli
oggetti di valore e su quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte e l’archeologia, eventualmente
rinvenuti durante l’esecuzione dei lavori.
31.2
Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutti gli oneri ed i costi derivanti dalle eventuali prescrizioni
delle competenti Autorità per la custodia e la conservazione dei beni di cui al precedente comma.
31.3
L’Appaltatore dà immediato avviso al Committente, che, a sua volta, ne dà comunicazione alla
Sovrintendenza territorialmente competente, del rinvenimento di tali opere ed oggetti, attenendosi
alle disposizioni da quest’ultima impartite tramite la Direzione Lavori.
Articolo 32
Obbligo dell’Appaltatore di cooperare per verifiche e controlli
del Committente
32.1
In corso di esecuzione dei lavori e fino all’accettazione delle opere ai sensi dell’art. 55, l’Appaltatore,
deve provvedere a quanto necessario (ivi comprese le prestazioni di personale, le installazioni, le
apparecchiature, la strumentazione e le forniture dei materiali) per consentire al Committente
l’esecuzione dei controlli, delle constatazioni in contraddittorio, dei rilievi contabili, delle verifiche e
delle prove contrattualmente previsti.
32.2
L’Appaltatore deve altresì esibire, a richiesta del Committente, i libri contabili e la documentazione
relativa all’utilizzazione dei propri dipendenti nell’esecuzione dell’appalto e ogni altra
documentazione inerente, compresi i contratti conclusi con terzi per forniture o subappalti e
contratti similari autorizzati dal Committente.
39
32.3
L’Appaltatore è inoltre tenuto a trasmettere con cadenza trimestrale copia dei versamenti
contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici della
contrattazione collettiva, relativa al personale impiegato nella realizzazione dell’opera oggetto
dell’appalto.
Articolo 33
Verifiche nel corso dell’esecuzione del lavoro
33.1
I controlli e le verifiche del Committente nel corso del lavoro non escludono né la responsabilità
dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa e dei materiali impiegati, né la
garanzia dell’Appaltatore per le parti e i materiali già controllati e verificati.
33.2
Il Committente, qualora riscontri che l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi e le
condizioni convenute e a regola d’arte, può fissare un congruo termine entro il quale l’Appaltatore si
deve conformare a tali tempi e condizioni. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto
può essere risolto ai sensi dell’art. 60.
Articolo 34
Prescrizioni del Committente
Il Committente impartisce per iscritto all’Appaltatore ogni prescrizione necessaria per l’esecuzione
dei lavori e ordina o autorizza per iscritto, ai sensi del successivo art. 36, varianti o addizioni al
progetto.
Articolo 35
Riserve dell’Appaltatore
35.1
L’Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto
ha l’onere di iscrivere, a pena di decadenza, ogni volta una dettagliata riserva nel primo atto contabile
successivo all’insorgenza dell’atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.
L’Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che
esso iscriva negli atti contabili.
40
35.2
L’Appaltatore ha, inoltre, l’obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere o confermare le riserve
anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto
che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.
Nel caso in cui l’Appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il
termine perentorio di quindici giorni e qualora persista nell’astensione o nel rifiuto se ne fa espressa
menzione nel registro.
35.3
Le riserve che non siano espressamente confermate sul conto finale dall’Appaltatore, si intendono
rinunciate.
35.4
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa
quantificazione delle somme che l’Appaltatore ritiene gli siano dovute.
Qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della
riserva, l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di
quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e
indicando con precisione l’ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna
domanda.
35.5
Qualora la contestazione dell’Appaltatore riguardi la sospensione dei lavori, la relativa riserva deve
essere formulata, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione del verbale di sospensione
dei lavori ove l’Appaltatore ritenga la sospensione fin dall’inizio illegittima. La riserva deve essere
poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia
sottoposto all’Appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale. In ogni caso, la
riserva deve essere esplicata nei quindici giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato
il pregiudizio.
Fermo restando quanto disposto dal presente comma, qualora ritenga che, per il suo perdurare, la
sospensione dei lavori sia divenuta illegittima, l’Appaltatore è tenuto ad iscrivere riserva volta a far
valere l’illegittima maggiore durata della sospensione nel verbale di ripresa dei lavori, semprechè
abbia previamente diffidato per iscritto il Committente a riprendere i lavori, ai sensi del precedente
art. 28.4.
41
35.6
Qualora per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione ed il Direttore dei lavori registri in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza
sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie, l’onere per
l’Appaltatore di iscrivere immediata riserva diviene operante dalla data della predetta registrazione.
Articolo 36
Varianti
36.1
Il Committente è in facoltà di ordinare per iscritto varianti al progetto originario, che l’Appaltatore
ha l’obbligo di eseguire nei limiti del successivo art. 38. Il Committente può limitare
contrattualmente le ipotesi in costanza delle quali è in facoltà di introdurre varianti.
E’ in ogni caso facoltà del Committente, nei limiti del successivo art. 38, disporre che l’Appaltatore
esegua lavori in misura inferiore a quanto previsto nel Contratto d’appalto, senza che nulla spetti
all’Appaltatore a titolo di indennizzo.
36.2
L’ordine, a firma del Direttore dei lavori, deve contenere gli estremi dell’approvazione del
Committente, la descrizione della variante, l’eventuale programma dei lavori e il prezzo calcolato
secondo i criteri di cui al successivo art. 37. L’Appaltatore è tenuto a dare immediata esecuzione
all’ordine, salva l’iscrizione di riserva nei modi e nei tempi stabiliti all’art. 35 delle presenti Condizioni
Generali di Contratto.
36.3
Nessuna variante al progetto dei lavori, per qualsivoglia motivo, può essere eseguita dall’Appaltatore
senza il preventivo ordine scritto del Committente.
36.4
Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore abbia dato esecuzione a variazioni, o addizioni senza preventivo
ordine scritto, il Direttore dei lavori può ordinare all’Appaltatore la rimessa in pristino a sua cura e
spese.
Qualora le opere variate dall’Appaltatore risultino in sede di collaudo indispensabili per l’esecuzione
a regola d’arte dei lavori, il Committente può tuttavia disporne la conservazione pagandone
l’importo in base ai prezzi contrattuali ovvero ai prezzi definiti ai sensi del successivo art. 37.
42
36.5
Non costituiscono varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenuti entro il 10% (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto per
i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed entro il 5% (cinque per cento) per
tutti gli altri lavori e che, in ogni caso, non comportino un aumento dell’importo del Contratto
stipulato.
Articolo 37
Nuovi prezzi
37.1
Qualora per modifiche tecniche o varianti, sia necessario eseguire una specie di lavorazione non
prevista dal Contratto o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dal medesimo, i nuovi
prezzi delle lavorazioni o dei materiali sono determinati in ordine di priorità:
a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel Contratto;
b) desumendoli dalle “tariffe dei prezzi F.S.” richiamate nel Contratto;
c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi, quando sia impossibile l’assimilazione.
Nel caso di cui alla lettera a), gli oneri della sicurezza vengono stimati, convenzionalmente, come
percentuale del prezzo della singola voce offerto dall’Appaltatore. La suddetta percentuale si otterrà
dal rapporto fra l’importo dei “costi della sicurezza” e l’importo dell’appalto, al netto degli oneri
della sicurezza.
I nuovi prezzi determinati ai sensi delle precedenti lettere b) e c), detratti gli eventuali oneri della
sicurezza, sono soggetti al ribasso o aumento d’asta.
Nei casi di cui alle lettere b) e c), la percentuale del prezzo della singola voce, da considerare
convenzionalmente quale importo degli oneri della sicurezza, si ottiene dal rapporto fra i “costi della
sicurezza” e l’importo dell’appalto al lordo del ribasso offerto dall’Appaltatore.
37.2
I nuovi prezzi sono concordati tra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore. In caso di disaccordo, il
Direttore dei lavori applicherà i prezzi approvati dal Committente, salvo il diritto per l’Appaltatore di
iscrivere riserva nei modi e nei termini stabiliti al precedente art. 35.
43
Articolo 38
Aumento o diminuzione dei lavori appaltati
38.1
L’Appaltatore è, in ogni caso, obbligato ad eseguire ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel
Contratto e, senza aver diritto ad alcuna indennità, le varianti ordinate ai sensi del precedente art. 36
purché non comportino un aumento o una diminuzione delle opere in misura superiore a un quinto
dell’importo del Contratto ovvero non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi in
Contratto.
38.2
Oltre tale limite, l’Appaltatore può recedere dal Contratto con il solo diritto al pagamento dei lavori
eseguiti valutati ai prezzi contrattuali.
38.3
Nel caso di aumento dei lavori si stabilisce, ove occorra, un nuovo termine per l’ultimazione dei
lavori.
38.4
Il Contratto può prevedere che, ove le varianti siano riconducibili ad errori od omissioni progettuali
e comportino un aumento di oltre un quinto dell’importo contrattuale, il Committente disponga la
risoluzione del Contratto e indìca una nuova gara alla quale viene invitato l’Appaltatore.
In tutti gli altri casi, raggiunti i sei quinti dell’importo contrattuale, o anche prima ove sia possibile
prevedere il superamento di tale limite, il Direttore dei lavori ne dà comunicazione all’Appaltatore, il
quale, nel termine di dieci giorni, deve dichiarare per iscritto alla Direzione dei lavori se intende
recedere dal Contratto oppure proseguire i lavori e a quali eventuali diversi prezzi, patti e condizioni.
38.5
In questa ultima ipotesi, il Committente deve rendere note le proprie determinazioni entro i
successivi quarantacinque giorni.
38.6
Ove l’Appaltatore, dopo avere ricevuto la comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo,
prosegua i lavori senza chiedere né il recesso né nuove condizioni, le maggiori opere si intendono
assunte agli stessi prezzi patti e condizioni del Contratto. Qualora il Committente non comunichi le
proprie determinazioni, entro il termine di cui al comma 5 del presente articolo, si intendono
accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore.
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38.7
Ai fini del presente articolo, l’importo dell’appalto è formato dal corrispettivo contrattuale,
aumentato di quello relativo a varianti già intervenute nonché dei compensi eventualmente
riconosciuti all’Appaltatore in aggiunta al corrispettivo contrattuale, con esclusione di quelli
riconosciuti a titolo di risarcimento danni.
38.8
Nella determinazione del sesto quinto non si tiene conto degli aumenti rispetto alle previsioni
contrattuali delle opere relative alle fondazioni.
Tuttavia, ove tali aumenti rispetto alle quantità previste superino il quinto dell’importo totale del
Contratto, l’Appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente, ma le opere stesse
non sono, comunque, tenute in conto nella determinazione del sesto quinto agli effetti del comma 1
del presente articolo.
38.9
Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto,
qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese
nell'intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del Capitolato Speciale, modifiche tali da
produrre un notevole pregiudizio economico all'Appaltatore, è riconosciuto un equo compenso,
comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera
notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto
della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite.
38.10
In caso di dissenso sulla misura del compenso, è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dal
Committente, salvo il diritto dell’Appaltatore di iscrivere riserva nei modi e nei termini previsti dal
precedente art. 35.
38.11
Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'Appaltatore, e la variante derivi da errori od
omissioni progettuali imputabili all'Appaltatore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova
progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione
contrattualmente previsti e gli ulteriori danni subiti dal Committente.
45
Articolo 39
Subappalto
39.1
Fermo restando il divieto di cessione del Contratto d’appalto a pena di nullità, l’Appaltatore può
avvalersi di soggetti terzi nell’esecuzione della prestazione oggetto del Contratto, previa
autorizzazione del Committente, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa che regola la
materia.
39.2
Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, l’Appaltatore deve trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori e/o cottimisti con l’indicazione delle ritenute di
garanzia eventualmente effettuate; in difetto, il Committente sospende il pagamento dei corrispettivi
contrattuali fino al rilascio della suddetta documentazione con espressa avvertenza che, ove detto
ritardo ecceda i sessanta giorni dalla data in cui i suindicati documenti dovevano essere prodotti, il
Committente può risolvere il Contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore stesso.
39.3
L'Appaltatore deve corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Committente, sentito il Direttore dei
lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione.
39.4
L'Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti
a cui è tenuto il subappaltatore.
39.5
Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e del conto finale, l'Appaltatore e, suo
tramite, i subappaltatori trasmettono al Committente il documento unico di regolarità contributiva,
nonché ogni documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento dei trattamenti retributivi
dei propri dipendenti.
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39.6
Fermo restando il divieto di cessione del contratto di appalto di cui al comma 1 del presente articolo,
le operazioni di cessione, affitto di azienda o di ramo di azienda, gli atti di trasformazione, fusione e
scissione relativi a soggetti affidatari di contratti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali hanno
effetto nei riguardi del Committente soltanto nell’ipotesi in cui il cessionario, ovvero il soggetto
risultante dalle avvenute operazioni di trasformazione, fusione o scissione abbia proceduto alla
comunicazione del possesso dei requisiti di idoneità morale (compresa l’inesistenza di cause ostative
alla stipula, ai sensi della disciplina in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso) e di
quelli di natura tecnico organizzativa ed economico finanziaria, adeguati all’esecuzione del Contratto.
Entro sessanta giorni successivi alla comunicazione, il Committente può opporsi al subentro del
nuovo soggetto nella titolarità del Contratto, con effetti risolutivi della situazione in essere, qualora
accerti la inesistenza dei requisiti di cui al presente comma.
CAPO IV
CONTABILITÀ DEI LAVORI
Articolo 40
Documenti di contabilità
I documenti di contabilità per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto, salvo
che il Contratto non ne disponga di ulteriori, sono i seguenti:
il giornale dei lavori;
i libretti di misura dei lavori e delle provviste;
il registro di contabilità;
gli stati degli avanzamenti dei lavori e i relativi certificati per il pagamento delle rate d’acconto;
il conto finale.
Articolo 41
Giornale dei lavori
41.1
Il Direttore dei lavori ovvero persona dallo stesso formalmente incaricata tengono il giornale dei
lavori su cui annota giornalmente, o almeno ogni settimana, l’ordine, il modo e l’attività con cui
progrediscono i lavori, la specie e il numero degli operai nonché i mezzi d’opera impiegati
dall’impresa.
47
41.2
Inoltre, si fa menzione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori o che possono influire
sui medesimi inserendovi le osservazioni metereologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura
dei terreni e tutte quelle altre particolarità che possono essere utili.
41.3
Nel giornale sono, inoltre, annotati gli ordini di servizio e le prescrizioni del Direttore dei lavori, i
processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e
le riprese dei lavori, le variazioni o addizioni ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi.
41.4
Il Direttore dei lavori verifica l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori eventualmente
apposte da persona dallo stesso incaricata ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze
che ritiene opportune apponendo, con la data, la sua firma, di seguito all’ultima annotazione.
Articolo 42
Libretti di misura dei lavori e delle provviste
42.1
La misura e la classificazione dei lavori e delle provviste in genere si annotano sui libretti delle
misure.
42.2
Nella colonna “indicazione dei lavori” si enuncia succintamente:
il genere di lavoro o provvista, attenendosi alla denominazione riportata nel Contratto;
la parte di lavoro eseguita e il posto.
42.3
La colonna delle annotazioni contiene:
le figure quotate dei lavori eseguiti, quando ne sia il caso;
le altre memorie, disegni, note o schizzi atti a dimostrare chiaramente la forma e il modo di esecuzione.
42.4
I libretti delle misure devono essere firmati, pagina per pagina, dal Direttore dei lavori o dai suoi
assistenti e dall’Appaltatore, man mano che procedono le constatazioni e i rilievi, con cadenza
almeno quindicinale.
42.5
Nel caso in cui l’Appaltatore si rifiuti di intervenire alle constatazioni suddette o di firmare le relative
48
registrazioni sui libretti, dopo regolare invito per iscritto del Direttore dei lavori, quest’ultimo o i
suoi eventuali assistenti eseguono ugualmente i rilievi in presenza di due testimoni, che possono
essere anche due operai addetti ai lavori, facendo nel libretto specifica annotazione del mancato
intervento dell’Appaltatore o del suo rifiuto di firmare. I due testimoni firmano nel libretto le
constatazioni fatte, le quali costituiscono piena prova nei rapporti con l’Appaltatore.
42.6
Nell’ipotesi in cui il corrispettivo dei lavori sia determinato a misura ovvero nell’ipotesi in cui sia
determinato parte a corpo e parte a misura, per la sola parte a misura, l’Appaltatore deve
tempestivamente invitare il Direttore dei lavori a procedere alla misurazione dei lavori che,
continuando l’esecuzione, non potrebbero più essere oggetto di quantificazione.
42.7
Qualora, per mancata tempestiva misurazione, alcune lavorazioni non possano essere più accertate,
l’Appaltatore sarà vincolato alla valutazione fatta dal Committente.
42.8
Per l’accertamento delle prestazioni fatte dall’Appaltatore per i lavori in economia di cui al
precedente art. 24 sono tenuti speciali libretti di constatazione. Nel caso in cui l’Appaltatore non
intervenga alle constatazioni o si rifiuti di firmare tali libretti, si procede nel modo stabilito per i
libretti di misura dei lavori.
42.9
Nell’ipotesi in cui il corrispettivo dei lavori sia determinato a corpo ovvero parte a corpo e parte a
misura per la sola parte a corpo, i lavori eseguiti sono annotati in apposito libretto delle misure, sul
quale, in occasione di ogni stato di avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è
stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell’aliquota relativa alla stessa categoria,
rilevabile dal Capitolato speciale d’appalto, che sia stata eseguita.
In occasione di ogni stato di avanzamento, la quota percentuale eseguita dell’aliquota di ogni
categoria di lavorazione è riportata distintamente nel registro di contabilità.
Articolo 43
Registro di contabilità
43.1
Il registro di contabilità è il documento in cui vengono riportate, in ordine cronologico, tutte le
lavorazioni e le somministrazioni già iscritte nei libretti delle misure.
49
Le pagine del registro devono essere preventivamente numerate e sottoscritte dal Direttore dei
lavori.
In base alle registrazioni contenute nei libretti di misura, il Direttore dei lavori compila e sottoscrive
il registro di contabilità.
Il registro di contabilità dovrà essere sottoscritto anche dall’Appaltatore.
43.2
All’atto della firma, l’Appaltatore può iscrivere le proprie riserve secondo le modalità di cui all’art.
35.
Articolo 44
Stati d’avanzamento del lavoro e pagamenti in acconto
44.1
Nel corso di esecuzione del lavoro, sono corrisposti all’Appaltatore i pagamenti in acconto con le
modalità stabilite nel Contratto e a misura dell’avanzamento del lavoro.
44.2
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato nel Contratto, viene compilato un apposito
stato di avanzamento in contraddittorio con l’Appaltatore ed emesso il documento di “entrata
merci”, copia del quale è rilasciata all’Appaltatore.
44.3
Qualora il corrispettivo del lavoro sia determinato a corpo ovvero parte a corpo e parte a misura per
la sola parte a corpo, i lavori sono valutati negli stati d’avanzamento lavori sulla base delle aliquote
percentuali riferite, unitamente ai relativi importi, all’ammontare complessivo dell’intervento
secondo quanto stabilito nel Contratto; percentuali ed importi possono essere indicati per gruppi di
lavorazioni complessive omogenee dell’intervento ovvero anche disaggregati nelle loro componenti
principali unitamente ai relativi importi. Nell’ipotesi in cui il corrispettivo contrattuale sia
determinato a misura ovvero parte a corpo e parte a misura per la parte a misura, i lavori sono
valutati ai prezzi di Contratto, tenuto conto del ribasso o dell’aumento contrattuale.
44.4
Gli stati di avanzamento sono compilati al solo scopo di servire di base ai certificati di pagamento in
acconto senza che le relative indicazioni possano essere contrapposte alle risultanze della
liquidazione finale.
50
44.5
Il Direttore dei lavori invia all’Appaltatore copia degli stati di avanzamento.
44.6
Il Committente può ritenere le rate di pagamento in acconto o compensarle con le penali maturate
quando, a seguito di verifica in corso d’opera, l’Appaltatore risulti inadempiente ad una o più delle
sue obbligazioni.
44.7
Il Committente prima di procedere al pagamento per un importo superiore a diecimila euro degli
stati di avanzamento verifica, ai sensi della disciplina vigente in materia ove applicabile, se
l'Appaltatore è inadempiente all'obbligo di versamento delle imposte sul reddito derivante dalla
notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al su
richiamato importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento e segnala la circostanza
all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione
delle somme iscritte a ruolo.
Articolo 45
Ritardi nei pagamenti
45.1
Qualora lo stato di avanzamento non sia emesso entro i termini di cui all’articolo precedente, per
mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori o per qualsiasi altro motivo interamente imputabile
al Committente, a partire dalla scadenza del predetto termine, e per i primi trenta giorni successivi,
spettano all’Appaltatore gli interessi legali sulle somme ad esso dovute per i lavori eseguiti.
45.2
Qualora tale emissione ritardi oltre trenta giorni, dal trentunesimo giorno, sulle somme dovute per i
lavori eseguiti, spettano all’Appaltatore gli interessi commisurati al saggio legale maggiorato di due
punti percentuali.
45.3
Una volta emesso lo stato di avanzamento dei lavori, l’Appaltatore può emettere fattura, alla quale
deve allegare copia del documento di “entrata merci” di cui al precedente art. 44.2. Il pagamento
delle somme dovute ha luogo alla fine del secondo mese successivo alla data emissione fattura.
45.4
Qualora il pagamento a favore dell’Appaltatore avvenga oltre il termine stabilito al comma 3 del
51
presente articolo, a partire da tale data e sino alla data del soddisfo, per i primi novanta giorni,
spettano all’Appaltatore gli interessi legali sulla somma dovuta per i lavori eseguiti.
45.5
Qualora il pagamento ritardi oltre novanta giorni, dal novantunesimo giorno, sulle somme dovute
per i lavori eseguiti, spettano all’Appaltatore gli interessi commisurati al saggio legale maggiorato di
due punti percentuali.
45.6
Tutti gli interessi sono comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1224 cod. civ..
Articolo 46
Conto prefinale
Ferma restando l’osservanza dei termini di cui al successivo art. 48, entro il termine massimo di
centoventi giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, e comunque non oltre novanta
giorni dalla data di emissione dello stato di avanzamento dei lavori in cui sono state contabilizzate le
ultime partite di lavoro, verrà, se necessario, redatta una situazione prefinale avente natura di ultimo
stato di avanzamento dei lavori, con il quale verranno liquidate partite di lavoro eventualmente
omesse o rettificate.
Articolo 47
Conto finale dei lavori
47.1
Ferma restando l’osservanza dei termini di cui al successivo art. 48, entro il termine massimo di
centottanta giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e comunque non oltre il trentesimo
giorno precedente il termine fissato in Contratto per l’effettuazione del collaudo o per la verifica
della regolare esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori e invita
l’Appaltatore a prenderne cognizione e a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.
47.2
Il conto finale si intende definitivamente accettato dall’Appaltatore, qualora quest’ultimo non lo
sottoscriva entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo ovvero lo sottoscriva senza
riserve.
Nel sottoscrivere il conto finale l’Appaltatore può apporre, nei modi e nei termini di cui all’art. 35,
soltanto le riserve che si riferiscano a fatti emergenti esclusivamente dal conto finale stesso ed è
52
tenuto a confermare, a pena di decadenza, le riserve, sino a quel momento già iscritte negli atti
contabili, che non siano state oggetto di composizione tra le parti.
47.3
In ogni caso si intendono compresi e compensati nei corrispettivi contrattualmente pattuiti, tutti gli
oneri derivanti all’Appaltatore dalla stretta vicinanza dell’esercizio ferroviario, dalle limitazioni
imposte dalle condizioni ambientali, dalle difficoltà di transito lungo le strade urbane e dalle
limitazioni che possono essere imposte dalle Autorità locali, come pure tutti gli oneri dall’esecuzione
eventuale in ore notturne in talune operazioni inerenti ai lavori.
CAPO V
COLLAUDO E ACCETTAZIONE
Articolo 48
Collaudo
48.1
Salva diversa previsione contrattuale, il collaudo è effettuato entro il termine di un anno dalla data di
ultimazione dei lavori.
E’ facoltà del Committente, per i lavori di importo inferiore ad 1.000.000 (unmilione) di Euro, in
luogo del collaudo, prevedere nel Contratto, la sostituzione del certificato di collaudo con quello di
regolare esecuzione, da emettersi, salva diversa previsione contrattuale, entro sei mesi dalla data di
ultimazione dei lavori.
E’, inoltre, facoltà del Committente prevedere nel Contratto che il collaudo sia effettuato tenendo
conto, altresì, della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno
incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al 5% (cinque per cento).
Qualora l’importo di lavori oggetto delle operazioni di collaudo sia superiore a 25.000.000
(venticinquemilioni) di Euro ovvero si tratti di opere ed impianti di speciale complessità o di
particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, il collaudo è effettuato tenendo conto, altresì, della
certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo
complessivo dei lavori non inferiore al 5% (cinque per cento).
48.2
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo dopo
l’approvazione da parte del Committente ed in ogni caso decorsi due anni e due mesi dalla emissione
del certificato stesso. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato.
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Qualora l’emissione del certificato di collaudo abbia luogo successivamente ai termini di cui al
comma 1 e al primo periodo del presente comma, detto certificato assume carattere definitivo una
volta decorsi due anni e due mesi dalla scadenza di tali termini senza che sia intervenuta
l’approvazione del certificato medesimo da parte del Committente.
Nelle more dell’approvazione del certificato di collaudo, l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per la
difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della rata di saldo.
Analoga disciplina si applica nell’ipotesi in cui sia stato emesso un certificato di regolare esecuzione.
48.3
L’organo di collaudo ovvero il Direttore dei lavori qualora si proceda alla verifica della regolare
esecuzione devono comunicare in tempo utile all’Appaltatore la data d’inizio delle operazioni di
collaudo o della verifica della regolare esecuzione, invitandolo ad intervenire.
48.4
Alle operazioni di collaudo intervengono, oltre al collaudatore, all’Appaltatore o a suoi
rappresentanti, anche il Direttore dei lavori nonché ove occorra altri dipendenti del Committente
invitati dal collaudatore.
48.5
L’assenza dell’Appaltatore o dei suoi rappresentanti alle operazioni di collaudo o di verifica della
regolare esecuzione non ne infirmerà sotto alcun profilo i risultati né le conseguenze.
48.6
Il Contratto può prevedere che, qualora si ravvisi la necessità di occupare od utilizzare anche in parte
l’opera o il lavoro realizzato dall’Appaltatore, anteriormente alle operazioni di collaudo, il
Committente proceda alla presa in consegna anticipata a condizione che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato tempestivamente richiesto, da parte del Committente, il certificato di abitabilità o il
certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alla rete dei pubblici servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal Contratto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di presa in
consegna dell’opera o del lavoro.
A richiesta del Committente, l’organo di collaudo procede a verificare l’esistenza delle condizioni
sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l’occupazione e
l’uso dell’opera o lavoro siano possibili nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi del
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Committente e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal
Direttore dei lavori, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene in
ordine alla agibilità delle opere anticipatamente prese in consegna. Rimane fermo che la presa in
consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano
sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’Appaltatore.
Articolo 49
Collaudo in corso d’opera
E’ facoltà del Committente nominare il collaudatore o la commissione di collaudo in corso d’opera
per lavori di particolare complessità e quando sia necessario che le verifiche delle opere siano
effettuate durante la loro realizzazione.
Articolo 50
Oggetto delle operazioni di collaudo
50.1
Il collaudo o la verifica della regolare esecuzione dei lavori sono diretti ad accertare che il lavoro
appaltato è stato eseguito a regola d’arte, in conformità al Contratto e secondo le prescrizioni
tecniche stabilite dal Committente. Il collaudo ha, inoltre, lo scopo di verificare che i dati risultanti
dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto non
solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle
provviste e che le procedure espropriative poste a carico dell’Appaltatore siano state espletate
tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste
dalle leggi di settore, compresi i collaudi statici di cui al successivo art. 57.
50.2
Nel corso del collaudo:
a) verrà eseguito il controllo tecnico amministrativo per determinare:
se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze
di fatto, anche per quanto attiene alla qualità dei materiali e delle provviste;
se il compenso determinato nella liquidazione finale sia conforme al Contratto;
se i collaudi tecnici siano stati eseguiti ed abbiano dato esito positivo;
b) verranno esaminate le riserve formulate dall’Appaltatore in conformità a quanto prescritto dal
precedente art. 35.
55
Devono essere sottoposti al collaudatore tutti i progetti approvati (ed eventualmente allegati e
perizie) e tutti i documenti tecnici, contabili o giustificativi prescritti dal Contratto o comunque
richiesti dal collaudatore o dal Direttore dei lavori per l’adempimento del suo mandato.
Articolo 51
Verbale della visita di collaudo
51.1
Delle operazioni di collaudo si compila processo verbale che deve enunciare la provincia e la località;
il lavoro appaltato; la data e l’importo del progetto e delle successive variazioni ed aggiunte; la data
del Contratto e degli atti supplementari e integrativi; l’importo della spesa; le generalità
dell’Appaltatore; le date dei processi verbali di consegna e di ultimazione dei lavori; il tempo
prescritto per l’esecuzione con l’indicazione delle eventuali proroghe e sospensioni; la data e
l’importo della situazione finale; gli estremi di nomina del collaudatore o della commissione di
collaudo; i giorni della visita di collaudo; le generalità degli intervenuti e di quelli che, sebbene
invitati, non intervennero.
51.2
Nel processo verbale vengono descritte le operazioni eseguite e i risultati degli accertamenti esperiti.
51.3
Il processo verbale deve essere firmato dai componenti l’organo di collaudo, dall’Appaltatore o dal
suo legale rappresentante nonché dal Direttore dei lavori e dalle altre persone eventualmente
intervenute.
51.4
Il certificato di regolare esecuzione deve contenere la indicazione degli elementi di cui al comma 1
del presente articolo.
Articolo 52
Relazione di collaudo
52.1
Il collaudatore ovvero la Commissione di Collaudo pongono a confronto i dati di fatto risultanti dal
processo verbale della visita (o delle visite, quando prescritto) di cui al precedente articolo con
quanto previsto dal progetto e dai documenti contabili, e redigono apposita relazione contenente le
deduzioni sull’osservanza delle prescrizioni contrattuali, esponendo:
a) se l’opera sia o meno collaudabile o certificabile;
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b) sotto quali condizioni o limitazioni si possa collaudare o certificare;
c) i provvedimenti da prendere quando non sia collaudabile o certificabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e) la liquidazione delle penali e degli addebiti;
f) le sue proposte in ordine ai reclami che siano stati presentati da terzi danneggiati;
g) il credito liquido dell’Appaltatore.
52.2
In una relazione separata il collaudatore o, per il certificato di regolare esecuzione, il Direttore dei
lavori espongono poi il proprio parere sulle riserve dell’Appaltatore, che non siano state oggetto di
composizione tra le parti.
Articolo 53
Certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori
53.1
Qualora il lavoro risulti regolarmente eseguito, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei
lavori sono sottoposti per l’approvazione al Committente ai sensi e per gli effetti di cui al successivo
art. 55.
53.2
In tale certificato, premesse le indicazioni di cui al precedente art. 52 e le date del processo verbale e
della relazione:
a) vengono riassunti per sommi capi gli elementi che hanno concorso alla formazione del costo
dell’opera, specificando le modificazioni, le aggiunte e le deduzioni al conto finale;
b) sono determinati, la somma da porsi a carico dell’Appaltatore per i danni, le indennità o le spese
che eventualmente dovesse risarcire al Committente a qualsiasi titolo; l’importo delle penalità
stabilite dal Contratto evidenziando eventuali controversie pendenti insorte in conseguenza
dell’esecuzione dell’appalto;
c) viene accertato, salvo ulteriori verifiche e rettifiche del Committente, il conto liquidato
all’Appaltatore e la collaudabilità o la certificabilità dell’opera e delle forniture connesse all’opera
realizzata.
57
Articolo 54
Osservazioni dell’Appaltatore al certificato di collaudo o di regolare esecuzione
54.1
Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione è comunicato, per la sua accettazione,
all’Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni.
54.2
All’atto della firma egli può aggiungere esclusivamente le riserve che siano direttamente dipendenti
dalle risultanze del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
54.3
Se l’Appaltatore non firma il certificato nel termine predetto o lo sottoscrive senza riserve, il
certificato stesso e le sue risultanze si intendono come da lui definitivamente accettate.
Articolo 55
Approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ed
accettazione dell’opera
55.1
Fermo restando quanto disposto all’art. 48.2, il collaudo o la verifica di regolare esecuzione dei lavori
si intendono perfezionati ed il lavoro accettato con l’approvazione scritta del relativo certificato da
parte del Committente.
55.2
L’approvazione scritta del Committente equivale ad accettazione dell’opera; l’eventuale presa in
consegna dell’opera, o di una parte di essa, e l’eventuale messa in esercizio della stessa non
costituisce accettazione dell’opera.
55.3
Dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione decorrono le garanzie
previste dalle disposizioni di Contratto e di legge.
Articolo 56
Pagamento della rata di saldo
56.1
Il pagamento della rata di saldo, è disposto entro novanta giorni dalla data di emissione del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione previa:
deduzione delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
58
presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta;
emissione della relativa fattura da parte dell’Appaltatore almeno trenta giorni prima della scadenza
del detto termine.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi
dell’art. 1666, comma 2, cod. civ..
56.2
Il Committente prima di procedere al pagamento per un importo superiore a diecimila euro della
rata di saldo verifica se l'Appaltatore è inadempiente all'obbligo di versamento delle imposte sul
reddito derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo
pari almeno al su richiamato importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento e segnala la
circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di
riscossione delle somme iscritte a ruolo.
56.3
La fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento della rata di saldo, è costituita per
un importo pari alla somma erogata maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo
intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo.
La garanzia permane fino alla data in cui il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
56.4
Qualora il pagamento della rata di saldo sia ritardato per più di novanta giorni dalla data di emissione
del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori per motivi attribuibili al Committente,
spettano all’Appaltatore gli interessi legali sulla rata medesima dalla scadenza del predetto termine.
Qualora il pagamento ritardi ancora per oltre novanta giorni, dal giorno successivo a tale scadenza,
sugli importi dovuti spettano all’Appaltatore gli interessi commisurati al saggio legale maggiorato di
due punti percentuali.
56.5
Tutti gli interessi sono comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1224 cod. civ..
Articolo 57
Collaudo statico
57.1
Oltre al collaudo, l’opera potrà essere soggetta ai collaudi tecnici particolari, anche in corso d’opera,
59
prescritti dalla legge o dal Contratto i cui oneri, ivi compresi i compensi per i collaudatori a carico
dell’Appaltatore debbano intendersi ricompresi nel corrispettivo contrattuale.
57.2
Tutte le opere in cemento armato, normale o precompresso, ed in acciaio saranno sottoposte, a cura
e spese dell’Appaltatore, ove non sia diversamente stabilito dalle pattuizioni contrattuali, alle prove
di carico disposte dalle norme vigenti ed al collaudo statico, con l’osservanza delle modalità fissate
dal Committente, a cura e spese dell’Appaltatore, ove non sia diversamente stabilito dalle pattuizioni
contrattuali.
In ogni caso, il collaudatore statico è nominato dal Committente ed il relativo compenso viene
addebitato all’Appaltatore, secondo le modalità contrattualmente stabilite.
Articolo 58
Difetti, vizi e difformità riscontrate in sede di collaudo
58.1
Nonostante ogni precedente verifica, accettazione dei materiali, collaudi intermedi e parziali nonché
l’eventuale già avvenuto acquisto della proprietà, il Committente, nell’ipotesi in cui riscontri in sede
di collaudo o di verifica della regolare esecuzione dei lavori, vizi, difetti o difformità dei materiali e/o
dei lavori:
a) ha diritto di chiedere che l’Appaltatore, entro il termine fissato dal Committente stesso, elimini
tutti i vizi e difformità, a propria cura e a proprie spese, comunque con il minimo pregiudizio per
l’esercizio delle opere e/o degli impianti;
b) alternativamente a propria scelta oppure ove l’Appaltatore non provveda a quanto richiesto, ha
diritto di fare eseguire ad altra impresa quanto necessario o opportuno per eliminare i vizi, difetti
e difformità, addebitandone il relativo importo all’Appaltatore;
c) alternativamente, a propria scelta, ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo.
58.2
In tutti i casi sopra indicati, il Committente ha diritto al risarcimento del danno.
58.3
Qualora i lavori per eliminare i vizi, difetti e difformità comportino un danno ad altre opere già
eseguite o in corso di esecuzione, l’Appaltatore è tenuto al ripristino completo, a perfetta regola
d’arte, di tutte le opere danneggiate, a sue spese oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate dal
Committente nel caso in cui quest’ultimo abbia fatto eseguire le opere di ripristino da altra impresa.
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58.4
In caso di vizi, difetti o difformità dei materiali e/o del lavoro appaltato che rendano l’opera inadatta
alla sua destinazione, il Committente ha diritto di chiedere la risoluzione del Contratto, salvo il
risarcimento del danno.
CAPO VI
GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 59
Garanzia per difformità e vizi dell’opera
59.1
In caso di vizi, difetti o difformità dei materiali o dei lavori in qualsiasi fase di lavoro o tempo
contrattuale riscontrati, il Committente, anche quando manchi una qualsiasi colpa dell’Appaltatore,
ha tutti i diritti previsti nell’art. 58 che si intendono qui integralmente riportati.
59.2
Quale che sia l’esito delle verifiche degli eventuali collaudi intermedi e del collaudo generale,
l’Appaltatore garantisce che i materiali forniti sono esenti da vizi, difetti o difformità e che il lavoro
appaltato è in ogni sua parte esente da qualsiasi vizio, difetto o difformità.
59.3
La durata della garanzia, prevista in Contratto o dalla legge, decorre dalla data di approvazione
espressa o tacita del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione da parte del Committente
del lavoro appaltato. Per le parti riparate o sostituite il periodo di garanzia decorre dall’avvenuta
riparazione o sostituzione.
59.4
In deroga a quanto previsto dall’art. 1667 cod. civ., la denuncia dei vizi, difetti o difformità deve
essere effettuata dal Committente entro un anno dall’avvenuto loro accertamento; l’azione contro
l’Appaltatore, si prescrive in due anni dalla data di accettazione dell’opera.
Articolo 60
Clausola risolutiva espressa
60.1
Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione di cui alle presenti Condizioni Generali, nonché quelle
61
eventualmente previste in Contratto, il Committente ha facoltà di risolvere il Contratto - ancorché
sussistano contestazioni, domande o riserve in corso d’opera - anche in presenza di uno solo dei
seguenti inadempimenti dell’Appaltatore:
a) sospensione o rallentamento dei lavori da parte dell’Appaltatore;
b) affidamento senza previa autorizzazione scritta del Committente, in subappalto o a cottimo, in
tutto o in parte, del lavoro appaltato;
c) mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori
da parte dell’Appaltatore, entro il termine a tal fine fissato dal Committente;
d) mancata esecuzione, da parte dell’Appaltatore, di tutto o di parte dei lavori appaltati entro il
termine o i termini (anche parziali o intermedi) previsti in Contratto e/o nel programma del
lavoro;
e) violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello
Stato.
60.2
Il Committente ha facoltà, inoltre, di procedere alla risoluzione del Contratto, qualora nei confronti
dell’Appaltatore:
a) sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o
più misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e
seguenti della legge 31 maggio 1965 n. 575;
b) sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi delle stazioni
appaltanti, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai
lavori;
c) sia stata accertata la grave inosservanza dei piani di sicurezza, ovvero degli obblighi in qualità di
datore di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali
di tutela, previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di
sicurezza dell’esercizio ferroviario e di tutela ambientale;
d) sia stata emessa una misura interdittiva, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. a), b), e c) del D.Lgs. 8
giugno 2001, n. 231;
e) sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico gestito
dall'Osservatorio dei contratti pubblici.
62
60.3
Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la risoluzione si verifica di diritto mediante
dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata a.r..
Articolo 61
Effetti e disciplina della risoluzione
61.1
La risoluzione del Contratto obbliga l’Appaltatore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla
data specificata con apposita lettera raccomandata a.r. inviata all’Appaltatore, la riconsegna dei lavori
e la immissione in possesso dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter
opporre alcunché.
In caso di ritardo dell’Appaltatore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per
la immissione in possesso dei cantieri, l’Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera
prevista in Contratto, salvo risarcimento del maggior danno.
Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà
raddoppiata, salvo il risarcimento del maggior danno.
61.2
Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la propria determinazione di risolvere il Contratto,
stabilisce con un preavviso che non può essere inferiore a quindici giorni, il giorno per lo
svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei lavori già oggetto di
esecuzione, nonché l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in
consegna dal Committente.
La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate, l’inventario dei materiali, macchine e
mezzi di opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione hanno
luogo in contraddittorio con l’Appaltatore.
Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore non si presenti nella data stabilita dal Committente, le operazioni di
cui al presente comma hanno luogo con l’assistenza di due tecnici scelti tra i professionisti iscritti
all’albo dei consulenti del Tribunale del luogo di esecuzione dei lavori, i cui onorari sono a carico
dell’Appaltatore medesimo.
61.3
Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, gli impianti di cantiere, le opere
provvisionali e i materiali a piè d’opera.
63
L’Appaltatore ha l’obbligo di ritirare i macchinari ed attrezzature e i mezzi d’opera di sua proprietà
che il Committente non intende utilizzare.
Il ripiegamento dei cantieri è a carico dell’Appaltatore, che dovrà provvedere, anche in più riprese,
secondo le disposizioni impartite dal Committente di volta in volta, previa comunicazione scritta da
eseguirsi con anticipo di almeno sessanta giorni.
Qualora l’Appaltatore non vi provveda, le operazioni di ripiegamento saranno eseguite a cura del
Committente e con onere a carico dell’Appaltatore.
Il Committente per tutto quanto acquisito ai sensi del presente articolo dovrà riconoscere
all’Appaltatore un compenso calcolato per quanto possibile sulla base dei corrispettivi
contrattualmente pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una
valutazione di comune accordo, sulla base dei prezzi di mercato per beni uguali o simili.
61.4
Dal momento in cui il Contratto viene risolto l’Appaltatore non ha diritto a percepire alcun
compenso fintanto che i lavori non siano completamente ultimati.
61.5
Sono a carico dell’Appaltatore tutti i maggiori oneri e spese a qualsiasi titolo sostenuti, per
l’ultimazione dei lavori da parte di altra impresa.
Articolo 62
Recesso dal Contratto
62.1
Il Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di giustificazioni, di recedere
dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori.
62.2
Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’Appaltatore con lettera
raccomandata a.r..
62.3
L’Appaltatore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e l’immissione nel possesso dei
cantieri alla data specificata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo
alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
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62.4
L’Appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d’arte secondo i
corrispettivi e le condizioni di Contratto.
62.5
A titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa
dell’Appaltatore, il Committente corrisponde all’Appaltatore medesimo il 10% (dieci per cento)
dell’ammontare dei lavori non eseguiti fino ai quattro quinti dell’importo contrattuale, nonché il
valore dei materiali utili presenti in cantiere.
62.6
Il Committente ha facoltà di acquisire le opere provvisionali, gli impianti di cantiere in tutto o in
parte non asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso, corrisponde all’Appaltatore, per il
valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da
determinare nella minor somma tra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al
momento dello scioglimento del Contratto.
CAPO VII
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Articolo 63
Transazione e accordo bonario
63.1
Fermo quanto stabilito dalla disciplina vigente in tema di contratti pubblici, tutte le controversie
relative alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto di appalto o,
comunque, a questo connesse, e, più in generale, tutte le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del Contratto di appalto, possono essere risolte in via transattiva nel
rispetto delle disposizioni contenute nel codice civile. L'accordo transattivo è redatto in forma scritta
a pena di nullità.
63.2
Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera
possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale, il Committente applica il procedimento per il raggiungimento di un accordo bonario,
secondo le modalità previste dalla disciplina vigente eventualmente integrate dalle prescrizioni
contrattuali.
65
Articolo 64
Foro Competente
64.1
Per tutte le controversie che insorgano fra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione,
risoluzione, validità ed esistenza del Contratto d'appalto o comunque a questo connesse e, più in
generale, per tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto
d'appalto, non risolubili in via transattiva, è competente, in via esclusiva e salva diversa previsione
contrattuale, il Foro del luogo ove ha sede il Committente.
64.2
In deroga a quanto stabilito dal precedente comma del presente articolo, ove ricorrano particolari e
motivate circostanze legate alla natura, complessità e importanza dell'oggetto contrattuale e
semprechè consentito dalla disciplina vigente, il Contratto può prevedere, con apposita clausola
compromissoria, che le controversie di cui al comma 1 del presente articolo siano deferite ad un
Collegio arbitrale da costituire con le modalità stabilite in Contratto.
64.3
La clausola compromissoria deve prevedere la facoltà per parte attrice di escludere la competenza
arbitrale, proponendo domanda innanzi al giudice competente e la facoltà per parte convenuta di
escludere la competenza arbitrale, notificando alla controparte, a pena di decadenza entro i sessanta
giorni successivi alla notifica della domanda di arbitrato, atto di declinatoria.
In ogni caso, il Committente può ricorrere all'arbitrato e non esercitare la facoltà di cui al precedente
periodo solo previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato della società.
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