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Il Decreto del Fare è recentemente intervenuto in materia di

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Il Decreto del Fare è recentemente intervenuto in materia di
Il Decreto del Fare è recentemente intervenuto in materia di responsabilità solidale tributaria negli appalti
privati apportando una parziale abrogazione della disciplina riguardante l'Iva ma confermando gli altri
obblighi afferenti la solidarietà per il versamento delle ritenute fiscali e previdenziali.
La L. 98/2013, che ha convertito il cosiddetto Decreto del Fare (D.L. 69/2013), ha parzialmente modificato
la disciplina riguardante la responsabilità solidale tributaria negli appalti, che obbliga il committente,
l'appaltatore e il subappaltatore, nell'ambito dei contratti di appalto di opere o di servizi, a rispondere in solido
dei versamenti dovuti sul piano fiscale e contributivo. In particolare, dal 22.06 scorso è stata abrogata la
norma che prevedeva la solidarietà sui versamenti dell'IVA dell'appaltatore e dei subappaltatori. E'
opportuno ricordare che l'attuale normativa è entrata in vigore il 12.08.2012 per effetto del D.L. 83/2012,
convertito nella L. 134/2012, che ha modificato l'art. 35 del D.L. 223/2006. In pratica si possono individuare
due differenti livelli di responsabilità tributaria. In primis, nel caso di appalto di opere, forniture o servizi,
l'appaltatore è coobbligato in solido con il subappaltatore (obbligato principale) per quanto riguarda il
versamento all'Erario delle ritenute fiscali di lavoro dipendente (ed ora non più anche dell'Iva) dovute
in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. In tale caso l'appaltatore
ha la possibilità di affrancarsi dalla solidarietà mediante l'ottenimento, anteriormente al pagamento del
corrispettivo,
della
documentazione
attestante
il
corretto
assolvimento
degli
adempimenti.
La
documentazione potrà consistere in apposita asseverazione rilasciata da soggetti abilitati, quali CAF e
professionisti. In alternativa, è ritenuta valida anche un'autocertificazione con cui il subappaltatore attesta
l'avvenuta esecuzione dei versamenti. In secondo luogo, il committente è soggetto ad una sanzione
amministrativa da 5 a 200 mila euro qualora non abbia ottenuto dall'appaltatore e da tutti gli eventuali
subappaltatori
la
medesima
documentazione
attestante
la
regolarità
tributaria
nel
caso,
naturalmente, che almeno uno di tali soggetti avesse omesso un versamento. In entrambi i casi il
soggetto solidalmente responsabile è legittimato a sospendere il pagamento dei corrispettivi qualora
non gli venga consegnata la prescritta documentazione. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la
responsabilità solidale si applica genericamente al contratto di appalto di cui all'art. 1655 C.C., con
riferimento a tutti i settori economici e non solo all'edilizia. Restano esclusi solo particolari tipologie di
rapporti, quali le forniture di beni ed i contratti d'opera. Sotto il profilo soggettivo la disciplina riguarda i
contratti tra imprese escludendosi, pertanto, i soggetti privati ed i condomini. Una ulteriore deroga riguarda
anche i soggetti che agiscono nell'ambito della normativa sui contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006). E'
importante rammentare che la disciplina sopra delineata si sovrappone a quella, sempre in materia di
appalti, che prevede il vincolo di solidarietà del committente per gli obblighi previdenziali ed
assicurativi dei lavoratori e per le loro retribuzioni, originariamente istituita dall'art. 29 della Legge Biagi.
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