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il lavoro - 5A Guarini
Progetto “La sicurezza dei cantieri nasce a scuola”
ASPP – Modulo A
La gestione degli
appalti
Mercoledi 02 febbraio 2011
Sassuolo – I.T.C.G. “Alberto Baggi”
Relatore: ing. Andrea Pietrafitta
RAPPORTO TRA FORMA DI LAVORO E
OBBLIGHI DI SICUREZZA
Qualunque “forma di lavoro” scelta fra le molte attualmente
possibili, ai fini della sicurezza, sta in una delle due fondamentali
casistiche di:
LAVORO SUBORDINATO
LAVORO AUTONOMO
da questo dipende sostanzialmente la consistenza degli obblighi
legislativi…
Pertanto la specifica tipologia del contratto di lavoro stipulato fra il datore di
lavoro e l'esecutore dello stesso condiziona per quantità e qualità il quadro delle
misure preventive d'obbligo per la esecuzione di quel lavoro;
quando il lavoro da realizzare fosse dal datore assegnato in appalto, tali obblighi
sarebbero in toto assegnati all'appaltatore esecutore del lavoro.
RAPPORTO TRA FORMA DI LAVORO E
OBBLIGHI DI SICUREZZA
Più in dettaglio:
ai fini della sicurezza le varie forme di lavoro si collocano fra due possibilità costituite dal
“lavoro subordinato” che comporta tutti gli obblighi di sicurezza per il datore di
lavoro e dal “lavoro autonomo” per il quale gli obblighi non sono più a carico del
datore ma dell'autonomo e sono molto più limitati;
pertanto è necessario che:
la forma di lavoro scelta sia chiara e correttamente documentata; infatti da
questo consegue la definizione degli obblighi di sicurezza ed i relativi destinatari;
purtroppo:
spesso la forma di lavoro non è chiara perché non è disponibile nel luogo di lavoro la
relativa documentazione o non è stata predisposta o lo è stata in modo insufficiente;
può anche succedere che volutamente si presenti una forma di lavoro diversa dalla
effettiva (ad es. lavoro autonomo o lavoro “dato in appalto”) per non avere
l'incombenza e gli oneri degli obblighi di sicurezza del lavoro subordinato;
in ogni caso (e quando la forma di lavoro è dubbia):
il criterio utilizzato (dalla legislazione di sicurezza e dalla giurisprudenza) per chiarire
l'effettivo rapporto di lavoro presente consiste nella verifica delle modalità
esecutive effettive per accertare se il lavoratore opera autonomamente
(gestendo egli stesso il suo lavoro senza disposizioni di altri) o se opera in
subordinazione (ricevendo disposizioni operativi da altri che lo dirigono).
IL LAVORO
“SUBORDINATO”
la presenza nella attività aziendale del “lavoratore subordinato” attiva l'obbligo da parte
della direzione aziendale del rispetto della legislazione di igiene e sicurezza;
quindi ove c'è subordinazione c'è obbligo della direzione di garantire
la sicurezza di quel lavoro;
la definizione di lavoratore subordinato è data
all'art. 2 D.Lgs. 81/'08:
...indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge una attività lavorativa nell'ambito
dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un
mestiere...;
- circostanze che definiscono la subordinazione;
- casi di equiparazione (soci lavoratori, allievi di istituti, ecc..)
IL LAVORO
“AUTONOMO”
ove l'esecutore del lavoro è autonomo nella programmazione ed organizzazione del
lavoro, nella scelta delle attrezzature, dispone di capacità operative, e risponde della
complessiva opera eseguita; con la specifica dicitura di “lavoratore autonomo” si intende
imprenditore di azienda priva di collaboratori sia subordinati che equiparati.
(Quindi azienda fisicamente costituita del solo titolare che è lavoratore autonomo)
L’art. 21 D.Lgs. 81/'08
definisce alcuni obblighi tra cui:
utilizzare attrezzature
sicurezza;
di
lavoro
conformi
alla
legislazione
di
utilizzare i D.P.I. necessari al proprio lavoro;
nel cantiere edile adeguarsi alle disposizioni del C.S.E. (art. 94 D.Lgs.
81/'08)
Cosa distingue il lavoro subordinato dal lavoro
autonomo ?
la giurisprudenza ha negli anni precisato che è considerato
subordinato (e quindi sottoposto alla legislazione di sicurezza)
quel lavoro effettuato secondo le direttive di una figura
giuridica diversa dallo stesso lavoratore;
il lavoratore non ha quindi autonomia operativa;
la figura giuridica che dirige il lavoro viene ad assumere gli
obblighi della legislazione di sicurezza e quindi deve
provvedere alla sicurezza del lavoratore per quanto previsto
dalla legislazione.
Elementi di valutazione delle circostanze di
subordinazione o autonomia:
- lavoro diretto da altri o autonomia operativa;
- esposizione ai rischi professionali di chi dà lavoro;
- inserimento nell’organizzazione di chi dà lavoro;
- uso di attrezzature di chi dà lavoro;
- inerenza del lavoro alla normale attività di chi dà lavoro;
- potere di controllo / disciplinare di chi da lavoro;
- inquadramento amministrativo del lavoratore
(orario e registrazione del lavoro, ferie, ecc..) nell’organizzazione di
chi dà lavoro.
Elementi di valutazione delle circostanze di
subordinazione o autonomia:
L‘ ”autonomia” è caratteristica del lavoro “in appalto” che
non può quindi essere utilizzato per la acquisizione da parte del
datore di lavoro di personale subordinato
è utile su questo argomento rileggere il seguente articolo (legge ora abrogata dopo l'entrata
in vigore della L.276/'03 “Biagi”) - L. 23/10/1960 n°1369 art. 1
“ E’ vietato all’imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma,
anche a società cooperative, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante l’impiego di
manodopera assunta o retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura
dell’opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.”
l'intermediazione (“caporalato”) non corrisponde a nessuna forma lecita di
acquisizione di manodopera, che neppure può essere “appaltata”, ma
deve essere acquisita dal datore di lavoro con una apposita forma
contrattuale, fra le molte disponibili dopo la integrazione della legge “Biagi”
di “nuove” forme di lavoro.
Alcune definizioni...
Anche l'”appalto” corrisponde ad una specifica forma contrattuale, che non può essere
utilizzata per l'acquisizione di manodopera:
Appalto: (art. 1655 Codice Civile):
“contratto col quale l'appaltatore assume dal committente, con organizzazione dei mezzi
e gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o un servizio, a fronte di un
corrispettivo in danaro.
Committente:
soggetto che richiede il compimento dell'opera e la utilizzerà una volta completata;
Appaltatore:
soggetto (generalmente impresa o lavoratore autonomo) che si impegna verso il
committente a realizzare l'opera o il servizio;
Subappalto:
identico all'appalto con il ruolo di (sub)committente ora svolto dal precedente
appaltatore che non realizza l'opera in toto o in parte ma la affida ad una altro
appaltatore ora denominato (sub)appaltatore.
L'appaltatore può subappaltare solo se autorizzato dal committente, inoltre risponde
verso il committente dell'operato del subappaltatore.
Appalto scorporato:
appalto relativo ad una parte della opera complessiva che il committente ha suddiviso e
che affida separatamente.
Obblighi e diritti del committente
1) deve definire con completezza le caratteristiche dell'opera (normalmente
con un progetto o una dettagliata relazione tecnica);
2) non deve ingerirsi nell'attività dell'appaltatore;
3) può controllare che l'appaltatore rispetti il contratto ed il progetto,
nominando la figura del “direttore dei lavori” (che non ha compiti in materia
di sicurezza del lavoro ma di tutela degli interessi e diritti del committente
nel confronto con l'appaltatore);
4) al termine dei lavori procederà al “collaudo” dell'opera che è preliminare al
suo utilizzo ed al completamento del rapporto con l'appaltatore.
Rischi dell’appaltatore
1) non coprire i costi col corrispettivo pattuito;
2) mancato compenso se non riesce a completare l'opera, se non la realizza
secondo il progetto, oppure se l'opera “perisce” prima della consegna.
A fronte di questi rischi l'appaltatore ha diritto di autonomia
durante la realizzazione dell'opera.
Il contratto d’appalto
Negli anni il sempre più frequente ricorso al contratto di appalto, nei vari
livelli anche di subappalto dovuto alla esigenza di specializzazione nel lavoro,
unitamente al mancato aggiornamento del Codice Civile, ha lasciato spazio
anche ad utilizzi scorretti di questa forma contrattuale;
può verificarsi infatti che per evitare le rigidezze della assunzione del
personale dipendente ed avere maggior flessibilità nei rapporti di lavoro
l'impresa acquisisca personale da un intermediario o direttamente con un
contratto di appalto, avendo la sola necessità di manodopera che vuole
impiegare con la massima libertà di gestione;
Cio’ comporta quali problemi ai fini della sicurezza?
il datore di lavoro, committente dell’appalto, ritiene di non dovere garantire
le misure di sicurezza per i lavoratori in “appalto” pensando sia compito
dell’appaltatore (come è effettivamente nei contratti di appalto corretti).
Come identificare queste circostanze ?
Come identificare queste circostanze ?
-normalmente in questi contratti d’appalto l’opera appaltata non è ben precisata
(come nei contratti d’appalto corretti) in quanto all’appaltatore non è chiesto un
lavoro specifico, ma ciò che gli dispone giorno per giorno il datore di lavoro che, quindi,
lo dirige;
- l’appaltatore non ha autonomia operativa (come deve essere in un appalto
corretto), ma opera come gli chiede di volta in volta il datore di lavoro che lo dirige;
in queste circostanze:
se l’appaltatore è un “lavoratore autonomo” singolo deve essere considerato subordinato al datore di
lavoro che gli ha commissionato il lavoro;
- se l”appaltatore “lavoratore autonomo” poi opera con un insieme di più lavoratori, formalmente
autonomi, ma in realtà dotati di una loro unica e preesistente organizzazione, non documentata ma
presente ed operativa, che riconosce “mandatario” il primo autonomo che tiene i rapporti col
committente sia nella fase di incarico che di esecuzione, di consegna dell'opera e ricezione dell’importo,
allora in base all’art. 2 comma 1° lettera a) del D.Lgs. 81/'08 l’insieme organizzato degli “autonomi” è
considerabile “società di fatto” con conseguente obbligo della stessa di garantire la sicurezza per i
“soci lavoratori”, equiparati a subordinati.
Altre forme di lavoro consuete
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
un privato fornisce all’imprenditore una quota in danaro e diventa “socio in partecipazione”
partecipando gli utili dell’impresa;
esiste la variante che al posto del danaro il s.i.p. può fornire il proprio lavoro nella azienda
dell’imprenditore.
L’imprenditore non è tenuto a garantire la sicurezza del s.i.p. che fornisce la quota in danaro (e
che non lavora per l'imprenditore);
quando però il s.i.p. fornisce il suo lavoro nell’azienda, l’imprenditore deve garantirgli la relativa
sicurezza essendo egli un “socio lavoratore”.
Può capitare che l’imprenditore non garantisca le misure di sicurezza al s.i.p, . che lavora
nell'azienda dell’imprenditore, pensando che l’esonero dall’obbligo della sicurezza valga anche
nel caso in cui il s.i.p. presta il lavoro (in contravvenzione all’art. 2 comma 1 lettera a)del D.Lgs.
81/'08 per “soci… che prestino la loro attività”).
Altre forme di lavoro consuete
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
è un rapporto di lavoro autonomo che, avendo buon grado di flessibilità per il
datore di lavoro, è spesso utilizzato da quest’ultimo per inserire nella propria
organizzazione personale che di fatto opera in forma subordinata.
Altre forme di lavoro consuete
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE (A.T.I.)
Contratto fra imprese per la partecipazione ad un appalto con una impresa “mandataria” che
tiene i rapporti con il committente e le altre “mandanti” che parteciperanno alla esecuzione con
“assegnazioni” interne alla a.t.i.;
quando ogni datore di lavoro dirige il proprio personale l’applicazione della legislazione di
sicurezza è consueta;
se la loro organizzazione esecutiva prevede che un datore di lavoro diriga personale di un altro
datore di lavoro allora, e limitatamente a quella attività, il datore di lavoro che dirige è tenuto a
garantire ai lavoratori le misure di sicurezza specifiche relative a quel lavoro, l’altro datore di
lavoro deve garantire ai lavoratori, proprii dipendenti, quelle misure di sicurezza di provenienza
“aziendale” (formazione, D.P.I., A.S.P.P., ecc..);
Altre forme di lavoro consuete
IL CONSORZIO
a differenza della a.t.i., ha una sua organizzazione comune a tutte le consorziate, dotata di una
sua direzione e personale, che impegna le consorziate e che determina che il consorzio opera di
fatto come una s.p.a. ; ai fini della sicurezza pertanto il consorzio, per ciò che esegue
direttamente senza assegnazioni interne, può essere considerato come l'impresa di un
datore di lavoro;
Altre forme di lavoro consuete
IL LAVORO INTERINALE (laddove ancora presente)
introdotto con la L. 196/'97 ha avuto l’obiettivo di realizzare una forma di
lavoro flessibile per soddisfare le esigenze di lavoro temporaneo
rimuovendo le frequenti forme scorrette;
il lavoratore è dipendente di una impresa “fornitrice” ed opera a termine nella
impresa “utilizzatrice”;
è lavoro subordinato ma presenta alcuni problemi negli aspetti esecutivi degli
obblighi per :
- la formazione dei lavoratori;
- gli accertamenti sanitari preventivi e periodici;
- la gestione e registrazione degli Infortuni sul lavoro;
- ecc..
non è stato molto utilizzato ed è stato rimosso dalla legge “Biagi”.
Altre forme di lavoro consuete
IL LAVORO IN “SOMMINISTRAZIONE”
- il “lavoro in somministrazione”
Introdotto dalla L. 276/'03 “Biagi”, è una riproposizione corretta del concetto
della forma interinale;
è lavoro subordinato ed i lavoratori devono ricevere gli adempimenti per la
sicurezza in forma coordinata fra la ditta fornitrice e la ditta utilizzatrice che
deve avere fatto la “valutazione dei rischi” comprensiva del lavoro in
somministrazione;
può essere sia a termine che in forma indeterminata;
- la formazione deve essere realizzata dalla ditta fornitrice (che può
concordare nel contratto la sua effettuazione da parte della ditta utilizzatrice)
mentre la formazione specifica è obbligo della ditta utilizzatrice;
- anche gli A.S.P.P. sono effettuati dal fornitore ma integrati dall’utilizzatore
per quanto necessario per la tipologia del lavoro effettuato;
- la distribuzione dei compiti fra fornitore ed utilizzatore, pur migliorata,
rimane per la sicurezza un problema in più.
Altre forme di lavoro consuete
IL LAVORO A PROGETTO
è la riproposizione corretta del lavoro in “collaborazione coordinata e
continuativa” riprecisato per evitare gli utilizzi scorretti che ha comportato;
è ancora un lavoro autonomo ;
il “progetto” deve essere ben precisato con un risultato finale;
a differenza del “co. co. co.”, il lavoro deve essere a termine
(al termine del progetto);
pur essendo un lavoro autonomo, se il lavoratore opera nella sede del datore
di lavoro, questi deve garantire le misure di sicurezza relative (alla sede di
lavoro);
ha alcune tutele tipiche del lavoro subordinato (malattia, infortunio, ecc);
Altre forme di lavoro consuete
Altre forme
-il “lavoro a chiamata” (job on call );
-il “lavoro ripartito” (job sharing);
-il “part time”;
-l’”inserimento”;
sono tutte forme di lavoro nel quale il lavoratore è a tutti gli effetti
“subordinato”.
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