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Regolamento di Consulente del Lavoro e delle Relazioni Aziendali

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Regolamento di Consulente del Lavoro e delle Relazioni Aziendali
Scuola di Giurisprudenza PARTE NORMATIVA DEL REGOLAMENTO DIDATTICO CORSO DI LAUREA IN CONSULENTE DEL LAVORO E DELLE RELAZIONI AZIENDALI Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso Per essere ammesso al Corso di Studio lo studente deve essere in possesso di un Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, ovvero oppure di un Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e completato da un anno integrativo o, qualora non sia possibile, del debito formativo assegnatogli. È richiesto inoltre il possesso di una adeguata preparazione. Per il Corso di laurea in Consulente del lavoro e delle relazioni aziendali le conoscenze e competenze necessarie sono: -­‐ buona cultura generale; -­‐ capacità logiche e di ragionamento; -­‐ capacità di comprendere e interpretare testi e documenti (in lingua italiana); -­‐ conoscenza di nozioni giuridiche di base Tali conoscenze sono verificate sulla base di un test di autovalutazione obbligatorio per tutti gli immatricolati. Le modalità di svolgimento del test di autovalutazione saranno definite con delibera del Consiglio della Scuola, su proposta del Consiglio di Corso di Studio e rese note tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo. Nel caso in cui la verifica delle conoscenze non risultasse positiva, allo studente immatricolato verranno assegnati precisi Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) da soddisfare entro il primo anno di corso. L’assolvimento degli Obblighi Formativi Aggiuntivi potrà avvenire alternativamente mediante: 1) il superamento, entro le scadenze previste dall’Ateneo, delle prove di verifica di due tra i seguenti insegnamenti: -­‐ Diritto Privato -­‐ Diritto Costituzionale -­‐ Diritto del mercato e dei rapporti di lavoro 2) la maturata frequenza del percorso di recupero organizzato dal Corso di studio di concerto con la Scuola di Giurisprudenza e il superamento, entro le scadenze previste dall’Ateneo, delle prove di verifica di uno tra i seguenti insegnamenti: -­‐ Diritto Privato -­‐ Diritto Costituzionale -­‐ Diritto del mercato e dei rapporti di lavoro Il mancato assolvimento degli OFA comporta l'iscrizione come "ripetente" nell'A.A. successivo a quello di immatricolazione. Sono esonerati dalla prova di verifica delle conoscenze e competenze richieste e non hanno obblighi formativi aggiuntivi (OFA), gli studenti che: − sono già immatricolati in anni accademici precedenti in altro Ateneo italiano o straniero (inclusi i passaggi di Corso); − sono già in possesso di un titolo di laurea o di diploma universitario; − esercitano il diritto di opzione ai nuovi ordinamenti didattici; − si immatricolano a seguito di rinuncia/decadenza avendo superato almeno una prova d'esame di uno dei seguenti insegnamenti: Diritto privato, o Diritto Costituzionale o Istituzioni di diritto romano. In tutti gli altri casi l'eventuale esonero dalla verifica delle conoscenze e delle competenze è valutato dal Consiglio di Corso di Studio. Art. 2 Regole per il completamento del piano di studio Lo studente regolarmente iscritto in corso deve completare il piano didattico tramite procedura telematica nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio della Scuola e resi noti tramite il Portale di Ateneo. Lo studente può inserire nel piano di studi, nel corso dei tre anni di regolare iscrizione, fino al doppio dei crediti previsti dal piano didattico nell'ambito delle conoscenze linguistiche e delle attività formative autonomamente scelte dallo studente. Il Consiglio di Corso di Studio, nell'individuare gli insegnamenti/attività formative nell'ambito delle attività autonomamente scelte dallo studente può prevedere la possibilità di anticipare tale scelta in anni precedenti rispetto a quanto previsto dal Piano didattico. Non è prevista la possibilità di presentare Piani di studio individuali. Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche Il piano didattico indica la tipologia delle forme didattiche, le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa, la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, nonché eventuali ore di esercitazioni pratiche o di tirocinio. La quota di impegno orario complessivo di studio riservato allo studente è superiore al 70% dell'impegno orario complessivo previsto per ogni credito formativo. Art. 4 Frequenza e propedeuticità Le attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative attivate nel Corso di Studio non prevedono l'obbligo di frequenza ad esclusione del tirocinio formativo. Le eventuali propedeuticità delle singole attività formative sono riportate nel piano didattico e vengono rese note tramite il Portale di Ateneo. Art. 5 Prove di verifica delle attività formative Il Piano didattico del Corso di Studio prevede i casi in cui le attività formative si concludano con una prova d'esame riportante una votazione in trentesimi ovvero con una prova di verifica che preveda un giudizio di idoneità. La prova di verifica potrà essere sostenuta successivamente alla conclusione del corso delle lezioni dell'anno in cui lo studente abbia previsto nel proprio piano didattico l'insegnamento. Le modalità di svolgimento delle prove di verifica vengono rese note allo studente tramite Portale di Ateneo. Lo studente, per poter sostenere le prove di verifica delle attività formative deve iscriversi in apposite liste di prenotazione giornaliera secondo le regole definite dalla Scuola. Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente Lo studente può scegliere uno o più insegnamenti/attività formative tra quelle individuate annualmente dal Consiglio di Corso di Studio. Lo studente che intenda sostenere una prova di verifica relativa ad un insegnamento/attività formativa non individuata dal Consiglio di Corso di Studio, deve fare richiesta al Consiglio stesso nei termini previsti annualmente per la presentazione del piano di studio. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente. Lo studente che intenda inserire nel proprio piano didattico un insegnamento/attività formativa attivato in un Corso di Studio a numero chiuso deve contestualmente fare riferimento ai termini per la presentazione delle istanze e alle modalità previste dal relativo Consiglio di Corso di Studio. Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe I crediti formativi universitari acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe sono riconosciuti fino a concorrenza del numero dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal regolamento didattico del Corso di Studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative. Lo studente al quale siano stati riconosciuti parzialmente i crediti formativi universitari relativi ad una o più attività formative previste deve necessariamente presentare al Docente titolare dell'insegnamento il programma dell'esame sostenuto per concordare un programma personalizzato. Eventuali ulteriori crediti residui potranno essere riconosciuti nell'ambito delle Attività autonomamente scelte dallo studente, se appartenenti a settori scientifico disciplinare compresi nell'ordinamento didattico del Corso di Studio o qualora ritenuti coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di studi dello studente. Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali I crediti formativi universitari acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe sono riconosciuti fino a concorrenza del numero dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal regolamento didattico del Corso di Studio, sulla base della valutazione della congruità del numero di crediti e degli obiettivi formativi specifici delle singole attività formative e del corso di studio. Lo studente al quale siano stati riconosciuti parzialmente i crediti formativi universitari relativi ad una o più attività formative previste deve necessariamente presentare al Docente titolare dell'insegnamento il programma dell'esame sostenuto per concordare un programma personalizzato. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di Studio potrà riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi: -­‐ quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia; -­‐ quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso un Ateneo. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di Studio tenendo conto delle indicazioni determinate dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del Corso di Studio. Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio e delle attività formative che si riconoscono, considerati anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta. Riconoscimenti di certificati linguistici Vengono riconosciuti certificati attestanti conoscenze linguistiche, conseguite dallo studente, che abbiano attribuito il livello di conoscenze e competenze definite dal Piano Didattico e secondo le regole definite dagli Organi Accademici. Art. 10 Modalità di svolgimento della prova finale La prova finale per il conseguimento della laurea, consiste nella redazione di un breve elaborato scritto (commento ad una sentenza; tesina su un argomento monografico, ricerca empirica e analisi di caso) e in un colloquio finale sull'argomento trattato. Lo studente può chiedere il titolo della tesi in qualsiasi materia attivata presso il Corso di Studio indipendentemente dal fatto che ne abbia sostenuto la relativa prova d'esame. L'assegnazione della tesi deve avvenire almeno 3 mesi prima della data di discussione dell'elaborato. Nel caso in cui lo Studente decida di cambiare la materia oggetto di tesi o il Relatore, devono trascorrere nuovamente almeno 3 mesi prima della data di discussione. La Commissione di laurea è composta da almeno 3 membri, di cui almeno 2 devono essere professori di ruolo. Le Commissioni sono nominate dal Consiglio di Corso di Studio che può delegare tale nomina al Coordinatore o al Presidente della Scuola. Art. 11 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati La Commissione Paritetica docenti-­‐studenti in data 18.05.2011 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04. 
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