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circolazione di veicoli pignorati

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circolazione di veicoli pignorati
CIRCOLAZIONE DI VEICOLI PIGNORATI
- DISPOSIZIONI PER GLI ORGANI DI POLIZIA UFFICIO STUDI ASAPS
L’art. 19, comma 1, lett. d-ter), del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni,
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha introdotto, nel Codice di Procedura Civile, l’art. 521-bis
(Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) che dispone “Il pignoramento
di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva
trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge
speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad
esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì
l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti
relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare
nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il
domicilio, la dimora o la sede. Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e
di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. Al momento della
consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata
comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.
Decorso il termine di cui al primo comma (dieci giorni), gli ORGANI DI POLIZIA che
accertano la circolazione dei beni pignorati PROCEDONO AL RITIRO della carta di
circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso
dei beni pignorati e CONSEGNANO IL BENE PIGNORATO all'istituto vendite giudiziarie
autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il
bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma. Eseguita l'ultima notificazione,
l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla
trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il
creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di
iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e
della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli
fini del presente articolo. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde
efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo
esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma. Si applicano in
quanto compatibili le disposizioni del presente capo”.
Qualora il veicolo non sia consegnato dal debitore e sia rinvenuto dagli Organi di Polizia durante la
circolazione stradale, se la consegna da parte degli Organi di Stato debba avvenire in orari in cui
l’IVG (Istituto Vendite Giudiziarie) è chiuso, sarà possibile depositarlo presso un soccorso stradale
appositamente convenzionato con lo stesso.
Le attività da parte degli Organi di Polizia verranno svolte servendosi dei mezzi ritenuti più idonei o
abitualmente utilizzati e le spese sostenute saranno a carico del creditore procedente in via
anticipata.
Si precisa che dall’accertamento ACI risulterà come gravame il “PROVVEDIMENTO DI
PIGNORAMENTO”; pertanto il veicolo dovrà essere fermato e non sequestrato e nel verbale di
“fermo” dovrà farsi riferimento all’art. 521-bis CPC.
Per i veicoli sottoposti a Fermo Amministrativo ai sensi dell’art. 86, comma 3, del DPR 29
settembre 1973, n. 602, il Ministero dell’Interno con circolare prot. n. M/6326150-21 del 25 gennaio
2008 ha disposto che gli organi di polizia debbano elevare il verbale di contestazione, applicando
la sola sanzione pecuniaria prevista dall’art. 214, comma 8, CdS (circolazione con veicolo
sottoposto a fermo fiscale - sanzione amministrativa Euro 776,00 - pagamento entro 5 giorni Euro
543,20) senza procedere al sequestro del veicolo. Gli stessi devono poi trasmettere il verbale di
accertamento della violazione al concessionario della riscossione che ha disposto il c.d. “fermo
fiscale”, al fine di consentire il pignoramento del veicolo.
Tenuto conto che il Fermo Amministrativo ha una funzione cautelare, ovvero conservativa del bene
su cui è apposto, non è più possibile procedere alla cancellazione di un veicolo dal PRA qualora
risulti che il provvedimento stesso è ancora iscritto (vedasi circolare ACI prot. n. DSD/0010649/09
del 1° settembre 2009).
Le predette disposizioni normative rappresentano due profili giuridici diversi che potrebbero anche
concorrere tra loro, in quanto il gravame sul veicolo viene richiesto da due tipologie distinte di
creditori, di cui uno privato ed uno pubblico.
UFFICIO STUDI ASAPS
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