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L` esecuzione forzata - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli

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L` esecuzione forzata - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
L’ esecuzione forzata
1
Processo esecutivo
• E’ promosso sul presupposto di un diritto certo
e ha l’obiettivo di assicurarne la soddisfazione
tramite una serie di operazioni giuridiche e
materiali che hanno per oggetto i beni del
soggetto passivo
• Stante l’incidenza immediata sul patrimonio
del debitore, l’azione esecutiva può essere
esercitata solo quando risulti accertato
preventivamente il fondamento in forme
tassative previste dalla legge
2
Processo esecutivo
• Di qui la necessità di munirsi di un titolo
esecutivo
• Debitore e creditore sono le parti del processo,
ma non sono in realtà in posizione di parità
• Il debitore si trova in una situazione di
soggezione rispetto al secondo, poiché deve
subire l’azione del creditore sul suo patrimonio
• Anche quando la legge stabilisce che il debitore
sia sentito, il debitore può fare osservazioni e
proposte circa i modi dell’esecuzione, ma non
3
contrasta mai con il potere del creditore
Processo esecutivo
• Il compito essenziale del giudice e degli altri
componenti dell’ufficio consiste nell’emanare i
provvedimenti relativi all’apprensione e alla
disposizione dei beni, al pagamento dei
creditori ecc.
• Si ricorda che competente per l’esecuzione è
sempre il tribunale in composizione
monocratica
4
Processo esecutivo
•
Tre specie di processo esecutivo:
a) Espropriazione forzata
b) Esecuzione per consegna o per rilascio
c) Esecuzione degli obblighi di fare e di non fare
5
Processo esecutivo
• La specie b) individua l’ipotesi più semplice:
l’azione esecutiva è diretta ad acquisire il
possesso di una cosa determinata
In tal caso, il compito dell’ufficio esecutivo
consiste nel togliere la cosa mobile a chi la
detiene o a costringere il detentore a
rilasciare l’immobile e a consegnare poi la
cosa al titolare dell’azione
6
Processo esecutivo
• L’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare
(specie c)ha come obiettivo quello di soddisfare
il diritto, quando non sia stato adempiuto
l’obbligo di compiere un determinato opus
fungibile ovvero di non compiere una
determinata opera che possa essere distrutta
• L’opera non compiuta viene fatta eseguire da
persona diversa dall’obbligato a cura dell’ufficio
esecutivo o per contro l’opera compiuta in
violazione del diritto altrui viene fatta
7
distruggere
Processo esecutivo
• Più di frequente l’esecuzione forzata tende a
soddisfare il diritto del creditore in forma
generica, mediante pagamento di danaro ed
assume la forma consueta di espropriazione
forzata
• Per raggiungere questo obiettivo occorre
procedere a una serie di operazioni: sottrarre i
beni dalla disponibilità del debitore, convertirli
in danaro e infine attribuire la somma riservata
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al creditore
Processo esecutivo
ESECUZIONE FORZATA
Espropriazione
forzata
Presso terzi
Immobiliare
Mobiliare
presso debitore
Esecuzione in
forma specifica
Per consegna
di beni mobili
Per obblighi di
fare o non fare
Per rilascio di
beni immobili
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Processo esecutivo
• Sebbene la disciplina stabilita per
ciascuno dei tre procedimenti di
esecuzione sia diversa, tuttavia le
operazioni preliminari sono uguali: si tratta
della notificazione del titolo esecutivo e del
precetto
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Fase preliminare
• 1. Notificazione personalmente al debitore
esecutato del titolo esecutivo
• 2. Notificazione personalmente al debitore
esecutato del precetto
Eventuale fase di opposizione al precetto
(art. 615, comma 1 e 617 comma 1 c.p.c.)
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Titolo esecutivo
• Il titolo esecutivo è un atto documentale che
legittima il soggetto indicato nello stesso quale
creditore a intraprendere l’esecuzione forzata
• Ai sensi dell’art. 474, comma 1, c.p.c.,
“L’esecuzione forzata non può aver luogo
che in virtù di un titolo esecutivo per
undiritto certo, liquido ed esigibile”
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Titolo esecutivo
REQUISITI DEL CREDITO CONTENUTI
NEL TITOLO ESECUTIVO
certezza
liquidità
esigibilità
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Titoli esecutivi
• Sono solo quelli indicati come tali dalla legge
• Costituiscono un numero chiuso tassativamente
previsto dalla legge
• Le norme di legge che attribuiscono efficacia
esecutiva ad alcuni atti sono di natura
eccezionale e non sono suscettibili di
interpretazione analogica
• Il giudice nell’esercizio delle proprie funzioni o
la parte usando della propria autonomia
negoziale non può dar vita a titoli esecutivi al di
fuori dei casi di legge
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Titoli esecutivi
• I titoli esecutivi sono indicati dall’art. 474 c.p.c.
nonché da numerose leggi che spesso
qualificano come titoli esecutivi provvedimenti
amministrativi (es.: il verbale di contestazione
della violazione delle norme del nuovo codice
della strada, qualora non sia stato proposto
ricorso al prefetto o all’autorità giudiziaria e non
sia avvenuto il pagamento in misura ridotta,
costituisce titolo esecutivo per una somma pari
alla metà del massimo della sanzione
amministrativa edittale)
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Titoli
esecutivi
TITOLI ESECUTIVI
GIUDIZIALI
STRAGIUDIZIALI
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Titoli esecutivi giudiziali
- Sentenze di condanna
- Altri provvedimenti cui la legge attribuisce
espressamente la stessa efficacia:
 ordinanze anticipatorie
decreto ingiuntivo esecutivo
 verbali di conciliazione giudiziale o omologati
dal giudice
Lodo arbitrale dichiarato esecutivo
IDONEI A FONDARE QUALSIASI TIPO DI ESECUZIONE FORZATA17
Titoli esecutivi stragiudiziali
- Cambiali e altri titoli di credito cui la legge
attribuisce espressamente efficacia
esecutiva
- Atti ricevuti da notaio o altro pubblico
ufficiale autorizzato a riceverli
- Scritture private autenticate
IDONEI A FONDARE L’ESPROPRIAZIONE FORZATA
18
Il precetto
• Ai sensi dell’art. 479 c.p.c., salvo che non
sia disposto espressamente altrimenti,
“ L’esecuzione forzata deve essere
preceduta dalla notificazione del titolo
in forma esecutiva e del precetto”
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Il precetto
• Il precetto, ai sensi dell’art. 480 c.p.c.
consiste
“ nell’intimazione di adempiere l’obbligo
risultante da titolo esecutivo entro un
termine non minore di 10 giorni … con
l’avvertimento che, in mancanza, si
procederà ad esecuzione forzata”
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Il precetto
• Il precetto va notificato personalmente al
debitore
• Con la legge di conversione del Dl n. 35/2005 è
stato infatti soppresso l’inciso finale del comma
2 dell’art. 479 c.p.c. che consentiva, nel caso in
cui il titolo esecutivo fosse costituito da una
sentenza, di notificare il precetto al difensore
costituito per il giudizio di cognizione ordinario
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Inizio dell’esecuzione forzata
• E’ rappresentato da un atto diverso a seconda
del tipo di esecuzione forzata
- Espropriazione forzata:
pignoramento (art. 491 c.p.c.)
- Esecuzione per consegna di beni mobili:
ricerca da parte dell’ufficiale giudiziario delle
cose mobili da consegnare (art. 606 c.p.c.)
- Esecuzione per rilascio di immobili:
notifica dell’avviso di rilascio (art.608 c.p.c.)
- Esecuzione degli obblighi di fare o non fare:
ricorso al giudice per determinare le modalità22
degli obblighi di fare o non fare (art. 612 c.p.c.)
Espropriazione forzata
•
Il processo di espropriazione è costituito da
tre fasi:
1. Pignoramento, con il quale i beni vengono
sottratti alla disponibilità del debitore e
assoggettati al potere dell’ufficio esecutivo
2. Liquidazione dell’attivo, consistente nella
conversione dei beni in danaro
3. Pagamento del creditore o più spesso la
distribuzione del ricavato tra i vari creditori
interessati
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Giudice competente
• E’ competente il tribunale
 Espropriazione mobiliare presso il debitore:
giudice del luogo dove si trovano le cose da
espropriare
 Espropriazione presso terzi: giudice del luogo dove
risiede il terzo
 Espropriazione immobiliare: giudice del luogo dove
si trova il bene da espropriare.
Se l’immobile si estende in diverse circoscrizioni, la
competenza spetta al giudice della circoscrizione
nella quale è compresa la parte di maggior valore
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Beni da colpire
• In via generale, il creditore ha facoltà di
scegliere i beni da colpire e può
contemporaneamente promuovere
l’espropriazione mobiliare presso il
debitore, quella immobiliare o
l’espropriazione presso terzi
• Se l’inizio dei procedimenti è eccessivo
rispetto alla soddisfazione del credito, il
debitore può ottenere dal giudice di
limitare l’azione del creditore
25
Beni da colpire
•
L’art. 492 c.p.c. prevede lo svolgimento di tre
atti relativi alla ricerca dei beni che
compongono il patrimonio del debitore
Istanza del o dei creditore/i
Autorizzazione del giudice dell’esecuzione
L’ufficiale giudiziario può chiedere a soggetti:
gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche
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Forma del pignoramento
• Il pignoramento ha lo scopo e l’effetto di
vincolare in beni del debitore per assicurarne
la destinazione ai fini del processo esecutivo
• E’ necessario per qualsiasi tipo di
espropriazione forzata tranne in quella su beni
mobili soggetti a pegno
• Il pignoramento ha forma diversa a seconda
che incida su mobili, immobili o crediti
27
Forma del pignoramento
• In ogni caso ha elementi in comuni e cioè
1. Ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al
debitore di astenersi da qualunque atto
diretto a sottrarre alla garanzia del credito
esattamente indicato i beni da espropriare e i
frutti degli stessi
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Forma del pignoramento
2. Invito al debitore a effettuare presso la
cancelleria del giudice della esecuzione la
dichiarazione di residenza o l’elezione del
domicilio nel comune in cui ha sede il
giudice con l’avvertimento che in
mancanza le successive notifiche o
comunicazioni a lui dirette saranno
effettuate presso la cancelleria dello
stesso giudice
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Forma del pignoramento
Se l’ufficiale giudiziario constata che i beni
assoggettati al pignoramento appaiono
insufficienti per la soddisfazione del
creditore procedente,
3. Invito al debitore a indicare i beni
utilmente pignorabili e i luoghi in cui si
trovano
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Effetti del pignoramento
• Il pignoramento produce un vincolo giuridico
di destinazione dei beni specificatamente
individuati alla successiva liquidazione
forzata ( vendita forzata o assegnazione)
• Il vincolo si traduce nell’inefficacia relativa
degli atti di disposizione dei beni pignorati
• In altre parole, il procedimento esecutivo
prosegue e produce ui suoi effetti come se
quegli atti non fossero compiuti
31
Effetti del pignoramento
Costituzione di un vincolo giuridico sull’intero bene pignorato
comprensivo di accessori, pertinenze, frutti
(eccezione: espropriazione presso terzi ( espropr. di crediti)
“nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà”
Inefficacia relativa degli atti di disposizione dei beni pignorati:
tali atti non hanno efficacia nei confronti del
creditore procedente edi quelli intervenuti
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Effetti del pignoramento
• Eccezioni al principio dell’inefficacia degli atti di
disposizione:
• A) alienazione di bene mobile dopo il pignoramento
se vi è buona fede del terzo acquirente che ha
acquisito il possesso della cosa
• B) alienazione dei beni immobili o mobili registrati
se l’atto di acquisto è stato trascritto prima del
pignoramento
• C) cessione di credito, se notificato o accettato
prima del pignoramento
• D) alienazione di universalità di beni mobili, se
l’alienazione ha data certa anteriore al
33
pignoramento
Conversione del pignoramento
• Al debitore viene data la possibilità di
liberarsi del pignoramento che colpisce i
suoi beni, versando una somma di denaro
• Tale possibilità può essere adottata dal
debitore per prevenire il pignoramento
versando in denaro contante l’importo del
credito e delle spese nelle mani
dell’ufficiale giudiziario a titolo di
pagamento affinché la somma sia
senz’altro versata al creditore (art. 494,
comma 1)
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Conversione del pignoramento
• Se i creditori sono più di uno, questa
soluzione non può essere adottata perché
si deve procedere alla distribuzione della
somma ai creditori secondo i rispettivi diritti
• In questo caso il debitore può ancora
prevenire il pignoramento versando nelle
mani dell’ufficiale giudiziario, affinchè sia
assoggettata a pignoramento in luogo di
una cosa, una somma pari all’ammontare
dei crediti e delle spese, aumentata di due
decimi ( per le spese giudiziali future)
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Conversione del pignoramento
• Anche dopo il pignoramento sulle cose o
sui crediti, ma prima che sia disposta la
vendita o l’assegnazione, il debitore può
chiedere di versare una somma pari
all’importo dei crediti (capitale, interessi e
spese) oltre alle spese di esecuzione, al
fine di liberare dal pignoramento le cose e
i crediti, sostituendoli con la somma
versata (art. 495 c.p.c.)
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Conversione del pignoramento
• Il debitore presenta un’istanza al giudice
dell’esecuzione accompagnandola dal
deposito in cancelleria di una somma non
inferiore ad un quinto dei crediti per i quali
si procede
• La somma versata viene determinata dal
giudice
• Se il debitor non provvede alla
sostituzione, il pignoramento sui beni
rimane e la somma depositata con
l’istanza si aggiunge ai beni pignorati
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Conversione del pignoramento
Istanza del debitore
Il giudice dell’esecuzione determina con ordinanza la somma da
sostituire al bene pignorato (per beni immobili se ricorrono
giusti motivi, possibilità di rate mensili entro max 18 mesi)
Omesso versamento
o ritardato versamento
anche di una rata
Le somme versate formano
il ricavato e i beni pignorati
vengono venduti
Integrale o tempestivo
versamento
Il bene pignorato
è liberato
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Riduzione del pignoramento
• Il debitore può chiedere che sia ridotto il
pignoramento quando appaia eccessivo,
vale a dire colpisca beni di valore
superiore al credito e alle spese (art. 496
c.p.c.)
39
Il concorso dei creditori
• L’iniziativa del creditore istante, che
promuove il processo esecutivo e che
esegue il pignoramento non esclude che
possano partecipare al processo altri
creditori
• L’espropriazione forzata è aperta a nuovi
interventi perché questa procedura è
destinata a soddisfare nel limite del
possibile tutti i creditori
40
Il concorso dei creditori
• Il concorso dei creditori può verificarsi non
solo a seguito dell’intervento
nell’espropriazione, ma anche in base ad
ipotesi meno frequenti nella prassi, di
pignoramento contestuale su istanza di più
creditori e di pignoramenti successivi
• In questi due casi si ricorda che ogni
pignoramento ha effetto indipendente
anche se è unito ad altri in un unico
processo
41
Il concorso dei creditori
• Quindi, ciascun creditore non risente degli effetti
che discendono dall’accoglimento
dell’opposizione all’esecuzione proposta nei
confronti degli altri creditori perché questi
difettano del diritto a procedere all’esecuzione
forzata
• Al contrario se il concorso si ottiene solo a seguito
di intervento di altri creditori, l’eventuale nullità del
pignoramento si ripercuote sulla posizione degli
altri creditori intervenuti anche se muniti di titolo
esecutivo
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Il concorso dei creditori
• Dopo il pignoramento, possono intervenire
nell’espropriazione forzata solo le seguenti
quattro categorie di creditori:
- 1) creditori muniti di titolo esecutivo ( per
un credito certo, liquidi ed esigibile)
- 2) creditori sequestranti( o sequestratari)
- 3) creditori assistiti da un diritto di
prelazione risultante da pubblici registri
- 4) creditori garantiti da un diritto di pegno
43
Il concorso dei creditori
• In cancelleria occorre dunque produrre,
contestualmente all’atto di intervento, anche il
documento ( o copia dello stesso) che legittima
l’intervento e che può essere rappresentato da :
- un titolo esecutivo
- un atto che attesti l’esecuzione/attuazione del
sequestro conservativo
- un estratto o certificato del pubblico registro dal
quale risulti l’esistenza del diritto di prelazione
- un contratto di pegno
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Effetti dell’intervento
• E’ una domanda giudiziale idonea a
interrompere la prescrizione
• La prescrizione non corre fino al momento
in cui passa in giudicato la sentenza che
definisce il giudizio
45
Le diverse tipologie di creditori
regime
criterio di distinzione
1
Creditore
procedente/intervenuto
effetti
- poteri processuali nel corso
dell’espropriazione
- diritto di partecipare alla
distribuzione
2
Creditore
privilegiato/chirografario
- diritto di partecipare alla
distribuzione
3
Creditore intervenuto
munito/sprovvisto di titolo
esecutivo
-poteri processuali nel corso
dell’espropriazione
- diritto di partecipare alla
distribuzione
4
Creditore intervenuto
tempestivamente/tardivamente
- diritto di partecipare alla
distribuzione
46
Creditore procedente e
creditore intervenuto
Creditore procedente: chi ha dato avvio al
processo espropriativo rivolgendosi
all’ufficiale giudiziario per il compimento
del pignoramento
Creditore intervenuto: chi è intervenuto dopo
il pignoramento
47
Creditore procedente e creditore intervenuto
• La distinzione ha rilevanza circa:
- il compimento degli atti esecutivi ( è sempre il
creditore procedente che individua i beni da colpire)
- la distribuzione del ricavato
• Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il
creditore pignorante ha facoltà di indicare l’esistenza
di altri beni del debitore utilmente pignorabili e di
invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di
titolo esecutivo o altrimenti di anticipare le spese per
l’estensione
• Se i creditori intervenuti non estendono il
pignoramento entro 30 giorni, il creditore pignorante
ha diritto di essere loro preferito in sede di
distribuzione
48
Creditore intervenuto
tempestivamente o tardivamente
• Dipende dal momento in cui il creditore
deposita l’atto di intervento nella cancelleria
del tribunale competente per
l’espropriazione forzata pendente
• I termini variano a seconda delle tipologie di
processi di espropriazione
• Si segnala che il termine iniziale – comune
a tutti i tipi di espropriazione – è
rappresentato dal pignoramento
49
Creditore intervenuto
tempestivamente o tardivamente
• Dopo il pignoramento l’intervento è
tempestivo se viene depositato non oltre:
- l’udienza di autorizzazione della vendita o
dell’assegnazione nell’espropriazione
mobiliare
- la prima udienza fissata per l’autorizzazione
alla vendita forzata nell’espropriazione
immobiliare
- la prima udienza di comparizione delle parti
nell’espropriazione presso terzi
50
Creditore intervenuto
tempestivamente o tardivamente
• Termine ultimo per intervenire è nel caso di
espropriazione mobiliare e presso terzi è
rappresentato dall’emanazione del
provvedimento di distribuzione mentre per
l’espropriazione immobiliare è prima dell’udienza
fissata per l’approvazione del progetto di
distribuzione
• La distinzione tra creditore intervenuto
tempestivamente o tardivamente sussiste solo tra
creditori chirografari ai fini della distribuzione del
ricavato
51
Creditore intervenuto
tempestivamente o tardivamente
• Il creditore procedente e quelli intervenuti
tempestivamente concorrono
proporzionalmente tra di loro, a meno che
non siano assistiti da cause legittime di
prelazione
• I creditori privilegiati intervenuti
tempestivamente o tardivamente
concorrono comunque alla distribuzione
del ricavato in ragione dei loro diritti di
prelazione
52
Distribuzione del ricavato
• La massa attiva va così distribuita:
1. Spese
2. Sul residuo:
Creditori muniti di cause legittime di prelazione
In presenza di titolo esecutivo,
ciascuno
è soddisfatto per intero
nell’ordine della prelazione
Se in assenza di titolo esecutivo,
quanto spetta a ciascuno per
l’integrale soddisfazione nello
ordine della prelazione53
è accantonato
Distribuzione del ricavato
3. Sul residuo:
creditore procedente e creditori
intervenuti tempestivamente
In presenza di
titolo esecutivo, ciascuno
è soddisfatto in proporzione
all’entità del proprio credito
Se creditore sequestratario,
anche se intervenuto
tardivamente,
quanto gli spetta in
proporzione all’entità
del suo credito è accantonano
54
Distribuzione del ricavato
4. Sul residuo:
Creditori intervenuti tempestivamente
che, invitati dal creditore procedente
a estendere il pignoramento non vi hanno
provveduto, ciascuno
è soddisfatto in proporzione
all’entità del proprio credito
55
Distribuzione del ricavato
5. Sul residuo:
Creditori intervenuti tardivamente,
ciascuno è soddisfatto in proporzione
all’entità del proprio credito
56
Distribuzione del ricavato
•
6. Il residuo:
e’ consegnato al debitore o al terzo
che ha subito l’espropriazione
57
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