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Il sitema di allerta europeo

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Il sitema di allerta europeo
Ministero della Salute
Dipartimento per la Sanità Veterinaria, la Nutrizione e
la Sicurezza degli Alimenti
Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e
della Nutrizione
Ufficio VIII
corso “Additivi ad uso alimentare” Sala
417/C V.le Aldo Moro 21 Bologna
A Luglio del 2009 si è festeggiato il
trentesimo anniversario del sistema
rapido di allerta per alimenti e mangimi
RASFF
“ il principale scopo del RASFF è quello di
mantenere un elevato standard di sicurezza per
i consumatori
É un dato di fatto che il consumatore odierno
è molto più attento e informato e vuole
consumare alimenti sicuri
Breve storia del RASFF
19791979-2002
Il primo passo nel 1979 fu fatto attraverso la proposta al Consiglio
Consiglio Europeo, dell'introduzione di
un sistema comunitario di scambio rapido di informazioni derivanti
derivanti da prodotti pericolosi per il
consumatore compreso anche gli alimenti. (RAPEX)
RAPEX attualmente è attivo come sistema rapido per prodotti destinati
destinati al consumatore ad
eccezione di: alimenti e mangimi, prodotti medicali e farmaceutici.
farmaceutici.
1992,
1992, il Sistema di allarme rapido per gli alimenti viene incluso per
per la prima volta nella direttiva
sulla sicurezza generale dei prodotti (Dir 92/59/EEC) includendo sia gli alimenti sia l’attuale
sistema Rapex.
Rapex.
1995 numerosi eventi tra emergenze sanitarie e frodi alimentari influenzano
influenzano la crescita e lo
sviluppo del sistema RASFF
dalla metà degli anni 1990 in poi si sono susseguite emergenze come la BSE ’95 in UK ,
Aflatoissine nei pistacchi ’98 dai paesei terzi, la Diossina ’99 BE
le nuove tecnologie hanno aiutato il sistema nello scambio rapido
rapido delle informazioni si passa dal
fax al più complesso e attuale sistema CIRCA (Communication
(Communication & Information Resource
Centre Administrator), basato sul sistema di trasmissione
delle ee-mail .
2002 viene finalmente formalizzata La base giuridica e stabilite le procedure per il RASFF con il
Reg 178/2002
L’0rganizzazione del RASFF
Europeo
RASFF: rapid alert system for food and feed
Members of the RASFF
Contact point in each Member Country
Austria
Belgium
Bulgaria
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
United Kingdom
Iceland
Norway
Liechstenstein
European Food Safety Authority
European Commission
EFTA Surveillance Authority
Switzerland – partial participation
RASFF on the web:
http://ec.europa.eu/rasff
information
regarding the system and its
legal basis
publications:
Weekly
public overviews
Annual reports
Annual report
RASFF Window
RASFF Window
R. W. è un nuovo database che sostituirà le tradizionali
trasmissioni delle notifiche di allerta alle autorità sanitarie del
Paese Terzo interessato.
È quindi uno strumento nuovo per i Paesi Terzi che hanno
interesse ad accedere alle informazioni che li riguardano
praticamente il giorno successivo alla pubblicazione della notifica
su circa, garantendo così una rapidità di trasmissione.
Attraverso il sistema è possibile :
Vedere la notifica di allerta
Scaricare i documenti di accompagnamento alla notifica
Prendere visione degli eventuali follow-up
Il sistema non permette di rispondere direttamente per questo è stato
chiamato finestra “guardare ma non toccare”
Le prospettive future prenderanno in
considerazione:
la globalizzazione dei mercati
l’organizzazione di sistemi di allerta in altri paesi
e le forme di cooperazione e interscambio con
gli stessi sistemi operativi
INFOSAN Internation Food Safety Authorities
Network (oltre 160 Paesi collaborano con un
focal point)
COME FUNZIONA IL SISTEMA DI
ALLERTA RAPIDO PER ALIMENTI E
MANGIMI
LA BASE NORMATIVA
Il REGOLAMENTO N. 178/2002 ART. 50
Articolo 50
Sistema di allarme rapido
È istituito, sotto forma di rete, un sistema di allarme rapido per la
notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana
dovuto ad alimenti o mangimi. Ad esso partecipano gli Stati membri,
la Commissione e l’Autorità. Gli Stati membri, la Commissione e
l’Autorità designano ciascuno un punto di contatto, che è membro
della rete. La Commissione è responsabile della gestione della rete.
REGOLAMENTO N. 178/2002
ART. 50
Paragrafo 3
Gli Stati membri notificano immediatamente:
a) qualsiasi misura da essi adottata, che esiga un intervento rapido, intesa a limitare
l'immissione sul mercato di alimenti o mangimi, o ad imporne il ritiro dal commercio
o dalla circolazione per proteggere la salute umana;
b) qualsiasi raccomandazione o accordo con operatori professionali volto, a titolo
consensuale od obbligatorio, ad impedire, limitare o imporre specifiche condizioni
all'immissione sul mercato o all'eventuale uso di alimenti o mangimi, a motivo di un
grave rischio per la salute umana che esiga un intervento rapido;
c) qualsiasi situazione in cui un'autorità competente abbia respinto una partita, un
container o un carico di alimenti o di mangimi ad un posto di frontiera dell'Unione
europea a causa di un rischio diretto o indiretto per la salute umana.
La Commissione trasmette immediatamente ai membri della rete la notificazione e le
ulteriori informazioni ricevute.
Paragrafo 4
Laddove un alimento o un mangime oggetto di notificazione
nell'ambito del sistema di allarme rapido sia stato spedito
in un paese terzo, la Commissione fornisce a quest'ultimo
adeguate informazioni.
Paragrafo 5
Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di qualunque
intervento eseguito o di qualunque misura adottata
Paragrafo 6.
La partecipazione al sistema di allarme rapido può essere
aperta ai paesi candidati, a paesi terzi o a organizzazioni internazionali
sulla base di accordi stipulati tra la Comunità e detti paesi o
organizzazioni internazionali, secondo le modalità definite da tali
accordi.
Questi ultimi si basano sul principio della reciprocità e contengono
disposizioni sulla riservatezza equivalenti a quelle vigenti nella
Comunità.
Altre disposizioni indirettamente collegate al sistema di allerta
riportate nel Reg178/2002 e nel Reg183/2005
Articolo 14 Reg 178/2002
Requisiti di sicurezza degli alimenti
Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato.
Articolo 15
Requisiti di sicurezza dei mangimi
I mangimi a rischio non possono essere immessi sul mercato né
essere somministrati a un animale destinato alla produzione
alimentare
Articolo 29 Reg 183/2005
estende le misure del Reg 178/2002 anche ai mangimi per
animali non destinati alla produzione di alimenti (Pet food) ,
che comportino gravi rischi per la salute umana, animale o per
l’ambiente
Il REGOLAMENTO N. 178/2002 ART. 7
PREVEDE IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE CHE
CONSENTE L’ADOZIONE DI MISURE PROVVISORIE
DI GESTIONE DI UN RISCHIO PER LA SALUTE CHE
PRESENTI UNA SITUAZIONE DI INCERTEZZA SUL
PIANO SCIENTIFICO, IN ATTESA DI ULTERIORI
INFORMAZIONI.
IL NUOVO REGOLAMENTO
REGOLAMENTO (UE) N. 16/2011 DELLA
COMMISSIONE del 10 gennaio 2011
recante disposizioni di applicazione relative al sistema di
allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi
ART 1 DEFINIZIONI
NOTIFICA DI ALLARME
una notifica di un rischio che richiede o potrebbe
richiedere un’azione rapida in un altro paese
membro;
NOTIFICA DI INFORMAZIONE
una notifica di un rischio che non richiede un’azione rapida
in un altro paese membro;
a) «notifica di informazione per follow-up», una
notifica di informazione relativa a un prodotto già
presente o che potrebbe essere immesso sul
mercato in un altro paese membro;
b) «notifica di informazione per attenzione», una
notifica di informazione relativa a un prodotto
che:
i) è presente solo nel paese membro notificante; o
ii) non è stato immesso sul mercato; o
iii) non è più sul mercato;
Articolo 2 compiti dei membri
della rete
Funzionamento efficiente
Stabilire punti di contatto
Aggiornare la lista dei pdc
Predisporre modelli di notifica
Istituire una rete efficace a tutti i livelli
Definire i compiti della rete
Garantire la comunicazione 7/7g
24/24h
Il flusso delle comunicazioni
Le notifiche RASFF
SISTEMA DI ALLERTA
le comunicazioni posso essere di quattro livelli:
Alert notification
•Market control
•Autocontrollo OSA
Information notification
•Lamentele del
consumatore
•Border screening
sample
Border rejection
Informazioni generali (NEWS)
respingimenti
al confine
Alert notification
•
•
•
•
L’alert notification è relativa a un determinato
rischio sanitario, rilevato in alimenti o
mangimi che sono presenti sul mercato
comune, e pertanto viene richiesta una azione
immediata di controllo
Art 3 del Reg 16/2011
Le notifiche di allarme devono essere
trasmesse entro le 48h
Le notifiche di allerta sono classificate dalla
commissione in ordine numerico e di anno.
Information notification
La information notification è relativa ad un alimento o
mangime in cui è stato identificato un rischio sanitario,
ma per il quale un altro Paese Membro del network non è
chiamato a prendere dei provvedimenti immediati,
Art 3 del Retg 16/2011
Le notifiche informative sono inviate senza ritardi
ingiustificati;
Anche le notifiche informative sono classificate dalla
Commissione in ordine numerico e di anno a partire
dal 2008
Sono informazioni relative alla sicurezza degli
alimenti e dei mangimi, che non sono notificate
dai Paesi Membri come allerta, ma che
contengono notizie giudicate utili ai fini dei
controlli che i Paesi possono predisporre.
Border rejection
I respingimenti al confine;
qualsiasi situazione in cui un'autorità competente abbia
respinto una partita, un container o un carico di alimenti o
di mangimi ad un posto di frontiera dell'Unione europea a
causa di un rischio diretto o indiretto per la salute umana.
la Commissione, a partire dal Gennaio 2008, li
classifica in un capitolo a parte “Border rejection” con
un simbolo apposito;
Non rientrano in questo capitolo i controlli di confine
eseguiti per “Screening sample”
Notifiche di follow up
L’art 6 del reg 16/2001
Se un membro della rete dispone di
informazione complementari sul rischio
o sul prodotto oggetto di una notifica
originale, trasmette una notifica di
follow up
Le informazioni richieste devono essere
fornite senza ritardi ingiustificati
Gli elementi di un allerta/notifica
La trasmissione
Art 7 del Reg 16/2011
Gli strumenti messi a disposizione dalla
Commissione al fine di uniformare le
modalità di trasmissione dei dati sono i
templates:
Original notification 3.2.
Le schede di notifica sono fonite di
dizionari dei dati che vanno usati il più
possibile.
Natura del pericolo (chimico, microbiologico e
altro)
Identificazione del pericolo (rapporto di prova)
Identificazione del prodotto
Identificazione del lotto
Origine e identificazione del
produttore/distributore
Misure prese
Distribuzione
Le allerta (alert o information) non si
esauriscono nella notifica alla
Commissione; le successive
comunicazioni effettuate dal Paese
Membro, eventualmente coinvolto,
sono oggetto di informazioni addizionali
dette “addendum”
Follow up 3.2
Quando un membro della rete è a
conoscenza della rete di distribuzione
può inserire i dati in una apposita
tabella denominata “distribution list”
NOTIFICATION REF.:
PRODUCT IDENTIFICATION[1]:
ACCOMPANYING DOCUMENTS[2]:
NAME OF DISPATCHER:
DISTRIBUTED/EXPORTED TO (COUNTRY)[3]:
Lot n°
n°
Delivery
date
Quantity
(Tons/Kg[4])
Recipient name
Recipient address
Postal code
[1]
place
street + n°
n°
Product name / trade name / container number(s) / best before date / use by date.
In case of different products/consignments: add a column to the right of the table with product identification information
[2] Health certificate number and date/ other certificate or commercial document / analytical report / …
[3] One country per list
Articoli 8-9 del regolamento 16/2011
Verifica, ritiro e modifica di una notifica
completezza delle informazioni
il rispetto delle norme giuridiche
le notifiche devono rientrare nello scopo del
rasff
Presenze della informazioni essenziali
Identificazione delle notifiche
Il ritiro e la modifica è concordato con chi
ha effettuato la notifica di allerta
Art 10 scambio di informazioni
con i Paesi Terzi
La Commissione in caso di origine o
distribuzione di in un prodotto in un PT
attraverso il punto di contatto unico
designato informa il Paese interessato.
art 10 publication of RASFF
information
la Commissione cura:
Il riepilogo settimanale pubblico con i weekly (sarà
sostituito dal RASFF database del portale
della Commissione) e i report annuali
chiede ai Paesi membri di:
fornire maggiori informazioni, se necessarie per la
tutela dei consumatori in caso di:
grave rischio negli alimenti e mangimi che abbia
raggiunto i consumatori
quando l’Operatore professionale si rifiuta di
cooperare
Non è comunque consentito divulgare informazioni
relative al segreto professionale
Il flusso delle comunicazioni
Le notifiche di allerta sono inviate per
posta elettronica dal sistema Rasff
della Commissione al:
Punto di contatto Italiano (Uff. VIII
DGSAN)
Ai posti di ispezione (uvac, pif e
usmaf)
SANCO-RASFF
PUNTO DI CONTATTO
ITALIANO
UVAC
PIF
USMAF
Il Punto di contatto italiano è l’unico
designato dalla Commissione a ricevere
e trasmettere le informazioni nell’
ambito del Rasff
Le notifiche RASFF pervenute al
sistema di allerta rapido del Ministero
della salute sono rapidamente
trasmesse al territorio
EU Commission
Sanco Rasff
IT National contact
point Ministero Salute
Informazioni richieste di
massima:
•Distribuzione del prodotto
• Misure prese
Punto di contatto
Regionale interessato
•Richieste specifiche della
Commissione Rasff
• trasmissione delle Informazioni
necessarie agli altri punti di
contatto Regionali eventualmente
coinvolti
Unità sanitaria locale
1.
E-mail
2.
fax
Le notifiche pervenute dai punti di
contatto presenti sul territorio sono
inviate alla Commissione sempre per
via e-mail
Il Punto di contatto italiano è l’unico
designato dalla Commissione a ricevere
e trasmettere le informazioni nell’
ambito del Rasff
The team DAV Allerta
Italian RASFF contact point
1 Dir Ufficio. Medico
Veterinario
6 Veterinari
1 Farmacista
1 Chimico
2 tecnici
Le notifiche pervenute dai seguenti punti di contatto territoriali:
Regioni “Assessorati alla sanità”
Uffici Veterinari Adempimenti Comunitari UVAC
Sono registrate come attività di:
-controlli sul mercato
-autocontrollo aziendale
-segnalazioni da parte del consumatore
Le notifiche pervenute dai seguenti punti periferici:
PIF e USMAF
Sono registrate come:
Controllo ai confini con misure di respingimento
SANCO-RASFF
STATI MEMBRI
PUNTO DI CONTATTO
ITALIANO DEL
RASFF
UFFICI DEL
MINISTERO
DELLA SALUTE
ITALIANO
AUTORIA’ SANITARIE
REGIONALI
UVAC
PIF
USMAF
AUTORITA’
SANITARIE LOCALI
Controllo sul mercato
Laboratori
CONTROLLO AI CONFINI
Il territorio nazionale
Con Intesa del 13 novembre 2008 (G.U. 9 dicembre 2008 n. 287) la Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano approva
LA LINEA GUIDA per la gestione operativa del sistema di
allerta per gli alimenti destinati al consumo umano e
mangimi.
Sostituisce: l’ Intesa del 15 dicembre 2005 (Rep n. 2395
CSR)recante “linea guida per la gestione operativa del
sistema d’allerta per alimenti” e l’Intesa del 18 aprile 2007
(REP n. 84 CSR)recante”linea guida per la gestione operativa
del sistema d’allerta per mangimi.
Campo di applicazione
Presenza di un rischio diretto/indiretto per la salute
umana o animale dovuto al:
► SUPERAMENTO limiti fissati dalle normative vigenti in materia di sicurezza
alimentare
► ALIMENTI dannosi per la salute o inadatti al consumo umano (art.14 reg. 178/2002)
► MANGIMI che hanno un effetto nocivo per la salute umana e/o animale
► MATERIALI E OGGETTI destinati ad entrare in contatto con gli alimenti ( art. 17
Regolamento 1935/2004)
► NON CONFORMITÀ nell’ ambito dell’ autocontrollo aziendale su alimenti o
mangimi già immessi sul mercato
INVIO DELLA NOTIFICA
PREFERIBILMENTE PER POSTA ELETTRONICA
COME PER IL SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO
EUROPEO ANCHE A LIVELLO NAZIONALE E’
STATA ISTITUITA UNA POSTAZIONE DI
RIFERIMENTO AL PC ALLERTA NAZIONALE
CON E-MAIL
[email protected]
EVENTUALMENTE VIA FAX IN CASI DI MOTIVATA URGENZA
COSA VIENE TRASMESSO?
ALLEGATO A – “Attivazione del Sistema di Allerta” corredato da:
1. ALLEGATO B – “Scheda di Notifica”
2. VERBALE DI CAMPIONAMENTO
3. RAPPORTO DI PROVA
4. Un documento di accompagnamento
5. ALLEGATO C “Elenco Clienti”
ALLEGATO B1 – “informazioni addizionali”
COMPETENZE REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA
NODO REGIONALE
- COORDINARE tutte le operazioni successive all’ attivazione del sistema di
allerta
-VERIFICARE la conformità della documentazione ricevuta
-VALIDARE le informazioni
- INOLTRARE segnalazione di allerta al punto di contatto nazionale
- INVIARE segnalazione di allerta alle altre regioni eventualmente interessate
dalla
distribuzione del prodotto allertato
-DIRAMARE ai Nodi Regionali interessati e al Punto di Contatto Nazionale
eventuali non conformità relative alla verifica (ASL) sul ritiro/richiamo del
prodotto oggetto della notifica
-COMUNICARE ai Nodi Regionali interessati e al Punto di Contatto
Nazionale
gli esiti degli accertamenti e le misure adottate o
ADOTTARE ulteriori provvedimenti a tutela della salute (piani di monitoraggio
)
-EFFETTUARE visite ispettive presso operatori segnalati
OMPETENZE ASL
ADOTTARE I PROVVEDIMENTI PIU’ ADATTI PER LA
TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E ANIMALE
•
CAMPIONAMENTO
•
non sottoporre a campionamento lo stesso lotto oggetto della notifica di allerta
•
Valutare caso per caso l’opportunità di un C.U. su lotti diversi
•
Procedere al C.U. in caso il prodotto oggetto di allerta non è più nella confezione
integra a seguito di reclamo
•
VERIFICA DEL RITIRO/RICHIAMO DEI PRODOTTI
•
Verifica dell’immediato avvio delle procedure di ritiro ( responsabilità e oneri a carico
dell’OSA)
•
Acquisire la lista di distribuzione (formato elettronico)
•
Segnalare le modalità di ritiro al N.R. (es: piattaforma, grossista, altro)
•
Verifica dell’effettivo ritiro del prodotto:
- a campione al dettaglio (caso per caso, valutare gravità, vita commerciale altro )
- sistematica presso grossisti e/o importatori
•
•
•
Verificare la gestione del prodotto da parte dell’OSA (destino finale)
Comunicare al nodo Regionale con apposito modello F gli esiti degli accertamenti
Adottare i provvedimenti sanzionatori D.L.vo 5 aprile 2006, n 190.
l’allegato D dell’Intesa 13 novembre
2008 fornisce alcuni criteri orientativi per effettuare la
valutazione del rischio. Vengono distinti i casi in cui si
identifica un grave rischio da quelli in cui si rende
necessaria una valutazione scientifica per accertare la
presenza di un grave rischio.
La valutazione del rischio deve essere effettuata
dall’autorità competente (servizio medico o
veterinario della ASL, Ufficio periferico del
Ministero) allo scopo di verificare se esistono i
presupposti per un’ attivazione del sistema
d’allerta.
II
livello
Ministero
valutazione e validazione
inoltro a SANCO RASFF
Unita’ Sanitaria Locale
determinazione del rischio
valutazione del rischio
inoltro alla Regione
Regione
verifica, validazione e inoltro al
Ministero
I livello
II livello
Ministero
Ministerodella
dellaSalute:
Salute:
Controllo
Controllodocumentale
documentaledelle
dellenotifiche
notifiche
valutazione
valutazionedel
delrischio
rischio
Trasmissione
Trasmissioneaa
Sanco
-Rasff
Sanco-Rasff
BIP
BIP- -UVAC
UVAC
1.1.Determinazione
Determinazionedel
delrischio
rischio
2.2.Valutazione
Valutazionedel
delrischio
rischio
3.3.Notifica
NotificaalalMinistero
Ministerodella
dellaSalute
Salute
I livello
Valutazione del rischio a livello centrale ai fini
della validazione della segnalazione
II livello
Ufficio II e III :
Ufficio VII e VIII
DGSA
Ufficio IX:
Ufficio IV:
Ufficio sistema
rapido di Allerta
Min Salute
VIII
Ufficio VII:
Ufficio VI:
ISS
CSNA
Ufficio V:
EFSA
Alcuni esempi di valutazione del
rischio
Allegato D criteri di notifica rischio
Si identifica un grave rischio nel caso di:
a)
b)
alimenti contenenti residui di pesticidi o
metaboliti derivanti dalla loro degradazione in
misura tale che la predicted short term intake
(PSTI) supera quella acuta di riferimento;
Alimenti contenenti residui di pesticidi o loro
metaboliti o prodotti della loro degradazione
per i quali non è stata fissata alcuna dose acuta
di riferimento, ma esiste una dose giornaliera
accettabile (ADI) e la dose predicted short term
intake supera chiaramente la ADI;
Residui di Pesticidi
La trasmissione delle notifiche - relative ai residui di pesticidi
avviene dopo il
risk assessment effettuato dall’ufficio
competente in quanto il solo superamento degli mrl non è
sufficiente a determinare l’attivazione di un sistema di allerta
Il Regolamento 2073/2005 così come modificato dal
Regolamento 1441/2007 fissa per il risk assessment dei
Criteri di sicurezza alimentare
L’attivazione del sistema di allerta deve confrontarsi con i
criteri di sicurezza
Il Regolamento 2073/2005 così come modificato dal
Regolamento 1441/2007 fissa dei
Criteri di igiene del processo
Per il produttore e per il controllo ufficiale in sede
di produzione
REVOCA DEL PROCEDIMENTO DI ALLERTA
CHI PUÒ REVOCARE?
ESCLUSIVAMENTE L’AUTORITÀ CHE L’HA
ATTIVATA!
PERCHÉ REVOCARE?
ESITO NEGATIVO ANALISI DI REVISIONE
PER NON CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA VIGENTE
IN PRESENZA DI UNA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TALE DA
ELIMINARE O RIDURRE IL PERICOLO
Ministero della Salute
Dipartimento per la Sanità Veterinaria, la Nutrizione e
la Sicurezza degli Alimenti
Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e
della Nutrizione
Ufficio VIII
SORVEGLIANZA E RISCHI EMERGENTI
Nell’anno 2010 sono state trasmesse, attraverso il Sistema di allerta rapido comunitario
(RASFF) 3291 notifiche. Anche per quest’anno si conferma un aumento del trend.
3500
3291
3204
3158
3040
2874
3000
2933
2625
2500
2327
2000
1525
1500
1000
708
474
500
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
0
In particolare
2873 notifiche hanno riguardato l’alimentazione umana (2813 lo scorso anno)
190 l’alimentazione animale (201 nell’anno 2009)
229 la migrazione di materiali a venire a contatto con gli alimenti
La Commissione ha, altresì, trasmesso 62 News, seguite da 129 follow-up. Il numero
delle News è aumentato rispetto allo scorso anno (42).
6%
7%
FOOD 2873
FEED 190
MATERIALI A CONTATTO 229
87%
Tra le notifiche ricevute, 573 sono state delle Alert notification, e riguardano prodotti
distribuiti sul mercato, 1169 sono state delle Information notification mentre 1549 si
riferiscono ai respingimenti ai confini (Figura 3). Sono stati trasmessi anche numerosi
addendum, relativi sia alle notifiche di allerta che alle informazioni, per un totale di
5224 follow-up.
BORDER 1549
37%
44%
19%
ALERT 573
INFORMATION 1169
Oltre ai controlli ufficiali si sottolinea che il 4% delle notifiche sono state
attivate a seguito di lamentele dei consumatori, il 7% hanno riguardato le
segnalazioni di risultati sfavorevoli effettuati in autocontrollo dalle ditte, mentre
il 2% sono collegate ad intossicazioni alimentari di consumatori. La figura 4
riassume la distribuzione percentuale del tipo di notifica.
CONTROLLO AL CONFINE - consegna effettuata
5%
47%
34%
RESPINGIMENTO AL CONFINE
AUTOCONTROLLO DELLA DITTA
SEGNALAZIONE DA CONSUMATORE
INTOSSICAZIONE ALIMENTARE
CONTROLLO UFFICIALE in seguito a una notifica
RASFF
CONTROLLO UFFICIALE SUL MERCATO
1%
2%
4%
7%
Anche quest’anno, come già avvenuto negli anni precedenti, l’Italia è risultato essere il
primo Paese membro nel numero di segnalazioni inviate alla Commissione Europea,
dimostrando una intensa attività di controllo sul territorio nazionale, con un totale di
548 notifiche (pari al 16.7%). Dopo l’Italia vi è la Germania (400) e la Gran Bretagna
(326), seguite da Spagna, Olanda e Francia
Nell’attività di controllo svolta in ambito nazionale, sono pervenute
pervenute 205 segnalazioni da
parte degli Assessorati alla Sanità, ASL, Comando Carabinieri per
per la tutela della Salute e da
altre Amministrazioni. Anche in questo caso si assiste ad un incremento
incremento del numero delle
notifiche attivate a seguito dell’attività di vigilanza, se comparate
comparate con quelle degli anni
precedenti (137 nel 2009, 118 nel 2008 e 107 nel 2007).
Gli Uffici periferici del Ministero della Salute (USMAF, UVAC e PIF) hanno, invece, notificato
343 irregolarità (334 nel 2009, 350 nel 2008 e 389 nel 2007).
40
35
32
30
28
27
24
25
21
20
15
11
10
8
11
7
9
8
5
2
1
1
1
2
2
1
4
3
1
1
SI
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AL
A
B
R
IA
C
AM
PA
VA
N
IA
L
D
'A
O
ST
E.
A
RO
M
AG
NA
0
l’Italia risulta il quarto Paese Comunitario per numero di notifiche ricevute dopo la
Germania, la Spagna e la Francia. Anche nell’anno 2009 l’Italia era risultata il quarto
Paese, dopo la Germania, la Francia e la Spagna.
Considerando, invece, anche i Paesi Terzi, l’Italia risulta il decimo Paese.
Lo Stato che ha ricevuto il maggior numero di notifiche per prodotti non regolari è la
Cina seguita dall’India, dalla Turchia e dall’Argentina
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Diverse sono state le Regioni di origine dei prodotti interessati dalle allerta
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0
Per quanto concerne le 113 notifiche riguardanti i prodotti nazionali, si precisa
che 58 segnalazioni sono state trasmesse da altri Stati Membri, mentre le
restanti sono pervenute attraverso la vigilanza nazionale, trattandosi di prodotti
ridistribuiti in ambito europeo o extra europeo.
La tipologia dei prodotti risultati irregolari è risultata, comunque, abbastanza
eterogenea. Il maggior numero di notifiche ha riguardato i prodotti della
pesca, la frutta e i vegetali e la carne
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la tipologia del rischio è risultata essere abbastanza eterogenea, con le
maggiori irregolarità dovute a contaminazioni microbiologiche,
Si segnalano 8 notifiche per presenza di biotossine algali in molluschi.
Alcune le allerta per caratteristiche organolettiche alterate, soprattutto in
prodotti a base di latte e riportate nella voce “altro”, relative ai casi di
colorazione anomala nei formaggi,
Casi di allergeni non dichiarati in etichetta e corpi estranei.
In due casi l’allerta ha riguardato il riscontro di tossina botulinica in
conserve vegetali.
Tra le micotossine, la maggior parte delle segnalazioni riguarda le
aflatossine (6), mentre le restanti due notifiche si riferiscono al riscontro
di alti livelli di deoxyvalenolo e di ocratossina A.
In un caso c’è stata una notifica per riscontro di un OGM non autorizzato
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Additivi alimentari
Per quanto concerne gli additivi
alimentari il numero delle notifiche
sono state 137
Di queste 29 sono state notificate
dall’Italia
Per ulteriori dettagli sulla tipologia dei
rischi e prodotti interessati è possibile
approfondire sui report trimestrali e
annuali che questa Direzione Generale
pubblica sul sito del Ministero della
Salute
http://www.salute.gov.it/sicurezzaAlime
ntare/archivioDocumentiSicurezzaAlime
ntare.jsp?lingua=italiano&id=1182
Piano Nazionale Pluriennale
Integrato dei controlli sulla
sicurezza alimentare
Definizione di un piano di controllo
L’evoluzione dell’interesse dei consumatori verso la
salubrità degli alimenti ha indotto la Commissione
Europea e, sul piano nazionale, il Ministero della Salute a
considerare come priorità strategica il raggiungimento
degli standard più elevati possibili di sicurezza
alimentare.
La progressiva diminuzione delle risorse assegnate agli
organi di controllo , a livello di tutti gli Stati membri ha
comportato :
La necessità che comunque i controlli venissero fatti ed
il produttore è stato coinvolto in prima persona ;
Una razionalizzazione dei controlli ufficiali attraverso un
controllo basato sulla valutazione del rischio
impresa/alimento e su una programmazione coordinata
di tutte le attività
1.
2.
Il Regolamento CE 882/2004 agli artt.
da 41 a 44 prevede che entro il 1
gennaio 2007 tutti gli Stati Membri
devono attuare il proprio Piano
Nazionale Pluriennale Integrato dei
controlli sulla sicurezza alimentare, che
regoli tutte le attività di controllo
ufficiale, da parte delle autorità
competenti, a livello centrale, regionale
e locale, inteso a verificare la
conformità alla normativa in materia di
mangimi ed alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali.
Lo spirito del Piano è sintetizzato dal considerando n° 34
del Regolamento CE 882/2004 che prevede :
“Per realizzare un approccio uniforme e globale in
materia di controlli ufficiali, gli Stati membri
dovrebbero stabilire e applicare piani di controllo
nazionali pluriennali conformemente a orientamenti
generali elaborati a livello comunitario.
Questi orientamenti dovrebbero promuovere strategie
nazionali coerenti, identificare le priorità in base ai
rischi nonché le procedure di controllo più efficaci. Una
strategia comunitaria dovrebbe applicare un approccio
completo e integrato ai sistemi di controllo.”
Il Piano deve descrivere l’architettura generale del
sistema dei controlli nel nostro Paese,
le Autorità competenti coinvolte,
i rapporti tra di esse e le aree di competenza,
le risorse umane e la loro allocazione e formazione,
il tipo di controlli che vengono effettuati e la motivazione
Sottesa
Dovrà inoltre indicare gli obiettivi strategici e il modo in
cui le priorità dei controlli e l’allocazione delle risorse
rispecchiano tali obiettivi.
http://www.salute.gov.it/pianoNazionaleIntegrato/hom
ePianoNazionaleIntegrato.jsp
Grazie
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