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Il sitema di allerta europeo
Ministero della Salute Dipartimento per la Sanità Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione Ufficio VIII corso “Additivi ad uso alimentare” Sala 417/C V.le Aldo Moro 21 Bologna A Luglio del 2009 si è festeggiato il trentesimo anniversario del sistema rapido di allerta per alimenti e mangimi RASFF “ il principale scopo del RASFF è quello di mantenere un elevato standard di sicurezza per i consumatori É un dato di fatto che il consumatore odierno è molto più attento e informato e vuole consumare alimenti sicuri Breve storia del RASFF 19791979-2002 Il primo passo nel 1979 fu fatto attraverso la proposta al Consiglio Consiglio Europeo, dell'introduzione di un sistema comunitario di scambio rapido di informazioni derivanti derivanti da prodotti pericolosi per il consumatore compreso anche gli alimenti. (RAPEX) RAPEX attualmente è attivo come sistema rapido per prodotti destinati destinati al consumatore ad eccezione di: alimenti e mangimi, prodotti medicali e farmaceutici. farmaceutici. 1992, 1992, il Sistema di allarme rapido per gli alimenti viene incluso per per la prima volta nella direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (Dir 92/59/EEC) includendo sia gli alimenti sia l’attuale sistema Rapex. Rapex. 1995 numerosi eventi tra emergenze sanitarie e frodi alimentari influenzano influenzano la crescita e lo sviluppo del sistema RASFF dalla metà degli anni 1990 in poi si sono susseguite emergenze come la BSE ’95 in UK , Aflatoissine nei pistacchi ’98 dai paesei terzi, la Diossina ’99 BE le nuove tecnologie hanno aiutato il sistema nello scambio rapido rapido delle informazioni si passa dal fax al più complesso e attuale sistema CIRCA (Communication (Communication & Information Resource Centre Administrator), basato sul sistema di trasmissione delle ee-mail . 2002 viene finalmente formalizzata La base giuridica e stabilite le procedure per il RASFF con il Reg 178/2002 L’0rganizzazione del RASFF Europeo RASFF: rapid alert system for food and feed Members of the RASFF Contact point in each Member Country Austria Belgium Bulgaria Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom Iceland Norway Liechstenstein European Food Safety Authority European Commission EFTA Surveillance Authority Switzerland – partial participation RASFF on the web: http://ec.europa.eu/rasff information regarding the system and its legal basis publications: Weekly public overviews Annual reports Annual report RASFF Window RASFF Window R. W. è un nuovo database che sostituirà le tradizionali trasmissioni delle notifiche di allerta alle autorità sanitarie del Paese Terzo interessato. È quindi uno strumento nuovo per i Paesi Terzi che hanno interesse ad accedere alle informazioni che li riguardano praticamente il giorno successivo alla pubblicazione della notifica su circa, garantendo così una rapidità di trasmissione. Attraverso il sistema è possibile : Vedere la notifica di allerta Scaricare i documenti di accompagnamento alla notifica Prendere visione degli eventuali follow-up Il sistema non permette di rispondere direttamente per questo è stato chiamato finestra “guardare ma non toccare” Le prospettive future prenderanno in considerazione: la globalizzazione dei mercati l’organizzazione di sistemi di allerta in altri paesi e le forme di cooperazione e interscambio con gli stessi sistemi operativi INFOSAN Internation Food Safety Authorities Network (oltre 160 Paesi collaborano con un focal point) COME FUNZIONA IL SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO PER ALIMENTI E MANGIMI LA BASE NORMATIVA Il REGOLAMENTO N. 178/2002 ART. 50 Articolo 50 Sistema di allarme rapido È istituito, sotto forma di rete, un sistema di allarme rapido per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Ad esso partecipano gli Stati membri, la Commissione e l’Autorità. Gli Stati membri, la Commissione e l’Autorità designano ciascuno un punto di contatto, che è membro della rete. La Commissione è responsabile della gestione della rete. REGOLAMENTO N. 178/2002 ART. 50 Paragrafo 3 Gli Stati membri notificano immediatamente: a) qualsiasi misura da essi adottata, che esiga un intervento rapido, intesa a limitare l'immissione sul mercato di alimenti o mangimi, o ad imporne il ritiro dal commercio o dalla circolazione per proteggere la salute umana; b) qualsiasi raccomandazione o accordo con operatori professionali volto, a titolo consensuale od obbligatorio, ad impedire, limitare o imporre specifiche condizioni all'immissione sul mercato o all'eventuale uso di alimenti o mangimi, a motivo di un grave rischio per la salute umana che esiga un intervento rapido; c) qualsiasi situazione in cui un'autorità competente abbia respinto una partita, un container o un carico di alimenti o di mangimi ad un posto di frontiera dell'Unione europea a causa di un rischio diretto o indiretto per la salute umana. La Commissione trasmette immediatamente ai membri della rete la notificazione e le ulteriori informazioni ricevute. Paragrafo 4 Laddove un alimento o un mangime oggetto di notificazione nell'ambito del sistema di allarme rapido sia stato spedito in un paese terzo, la Commissione fornisce a quest'ultimo adeguate informazioni. Paragrafo 5 Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di qualunque intervento eseguito o di qualunque misura adottata Paragrafo 6. La partecipazione al sistema di allarme rapido può essere aperta ai paesi candidati, a paesi terzi o a organizzazioni internazionali sulla base di accordi stipulati tra la Comunità e detti paesi o organizzazioni internazionali, secondo le modalità definite da tali accordi. Questi ultimi si basano sul principio della reciprocità e contengono disposizioni sulla riservatezza equivalenti a quelle vigenti nella Comunità. Altre disposizioni indirettamente collegate al sistema di allerta riportate nel Reg178/2002 e nel Reg183/2005 Articolo 14 Reg 178/2002 Requisiti di sicurezza degli alimenti Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato. Articolo 15 Requisiti di sicurezza dei mangimi I mangimi a rischio non possono essere immessi sul mercato né essere somministrati a un animale destinato alla produzione alimentare Articolo 29 Reg 183/2005 estende le misure del Reg 178/2002 anche ai mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti (Pet food) , che comportino gravi rischi per la salute umana, animale o per l’ambiente Il REGOLAMENTO N. 178/2002 ART. 7 PREVEDE IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE CHE CONSENTE L’ADOZIONE DI MISURE PROVVISORIE DI GESTIONE DI UN RISCHIO PER LA SALUTE CHE PRESENTI UNA SITUAZIONE DI INCERTEZZA SUL PIANO SCIENTIFICO, IN ATTESA DI ULTERIORI INFORMAZIONI. IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLAMENTO (UE) N. 16/2011 DELLA COMMISSIONE del 10 gennaio 2011 recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi ART 1 DEFINIZIONI NOTIFICA DI ALLARME una notifica di un rischio che richiede o potrebbe richiedere un’azione rapida in un altro paese membro; NOTIFICA DI INFORMAZIONE una notifica di un rischio che non richiede un’azione rapida in un altro paese membro; a) «notifica di informazione per follow-up», una notifica di informazione relativa a un prodotto già presente o che potrebbe essere immesso sul mercato in un altro paese membro; b) «notifica di informazione per attenzione», una notifica di informazione relativa a un prodotto che: i) è presente solo nel paese membro notificante; o ii) non è stato immesso sul mercato; o iii) non è più sul mercato; Articolo 2 compiti dei membri della rete Funzionamento efficiente Stabilire punti di contatto Aggiornare la lista dei pdc Predisporre modelli di notifica Istituire una rete efficace a tutti i livelli Definire i compiti della rete Garantire la comunicazione 7/7g 24/24h Il flusso delle comunicazioni Le notifiche RASFF SISTEMA DI ALLERTA le comunicazioni posso essere di quattro livelli: Alert notification •Market control •Autocontrollo OSA Information notification •Lamentele del consumatore •Border screening sample Border rejection Informazioni generali (NEWS) respingimenti al confine Alert notification • • • • L’alert notification è relativa a un determinato rischio sanitario, rilevato in alimenti o mangimi che sono presenti sul mercato comune, e pertanto viene richiesta una azione immediata di controllo Art 3 del Reg 16/2011 Le notifiche di allarme devono essere trasmesse entro le 48h Le notifiche di allerta sono classificate dalla commissione in ordine numerico e di anno. Information notification La information notification è relativa ad un alimento o mangime in cui è stato identificato un rischio sanitario, ma per il quale un altro Paese Membro del network non è chiamato a prendere dei provvedimenti immediati, Art 3 del Retg 16/2011 Le notifiche informative sono inviate senza ritardi ingiustificati; Anche le notifiche informative sono classificate dalla Commissione in ordine numerico e di anno a partire dal 2008 Sono informazioni relative alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, che non sono notificate dai Paesi Membri come allerta, ma che contengono notizie giudicate utili ai fini dei controlli che i Paesi possono predisporre. Border rejection I respingimenti al confine; qualsiasi situazione in cui un'autorità competente abbia respinto una partita, un container o un carico di alimenti o di mangimi ad un posto di frontiera dell'Unione europea a causa di un rischio diretto o indiretto per la salute umana. la Commissione, a partire dal Gennaio 2008, li classifica in un capitolo a parte “Border rejection” con un simbolo apposito; Non rientrano in questo capitolo i controlli di confine eseguiti per “Screening sample” Notifiche di follow up L’art 6 del reg 16/2001 Se un membro della rete dispone di informazione complementari sul rischio o sul prodotto oggetto di una notifica originale, trasmette una notifica di follow up Le informazioni richieste devono essere fornite senza ritardi ingiustificati Gli elementi di un allerta/notifica La trasmissione Art 7 del Reg 16/2011 Gli strumenti messi a disposizione dalla Commissione al fine di uniformare le modalità di trasmissione dei dati sono i templates: Original notification 3.2. Le schede di notifica sono fonite di dizionari dei dati che vanno usati il più possibile. Natura del pericolo (chimico, microbiologico e altro) Identificazione del pericolo (rapporto di prova) Identificazione del prodotto Identificazione del lotto Origine e identificazione del produttore/distributore Misure prese Distribuzione Le allerta (alert o information) non si esauriscono nella notifica alla Commissione; le successive comunicazioni effettuate dal Paese Membro, eventualmente coinvolto, sono oggetto di informazioni addizionali dette “addendum” Follow up 3.2 Quando un membro della rete è a conoscenza della rete di distribuzione può inserire i dati in una apposita tabella denominata “distribution list” NOTIFICATION REF.: PRODUCT IDENTIFICATION[1]: ACCOMPANYING DOCUMENTS[2]: NAME OF DISPATCHER: DISTRIBUTED/EXPORTED TO (COUNTRY)[3]: Lot n° n° Delivery date Quantity (Tons/Kg[4]) Recipient name Recipient address Postal code [1] place street + n° n° Product name / trade name / container number(s) / best before date / use by date. In case of different products/consignments: add a column to the right of the table with product identification information [2] Health certificate number and date/ other certificate or commercial document / analytical report / … [3] One country per list Articoli 8-9 del regolamento 16/2011 Verifica, ritiro e modifica di una notifica completezza delle informazioni il rispetto delle norme giuridiche le notifiche devono rientrare nello scopo del rasff Presenze della informazioni essenziali Identificazione delle notifiche Il ritiro e la modifica è concordato con chi ha effettuato la notifica di allerta Art 10 scambio di informazioni con i Paesi Terzi La Commissione in caso di origine o distribuzione di in un prodotto in un PT attraverso il punto di contatto unico designato informa il Paese interessato. art 10 publication of RASFF information la Commissione cura: Il riepilogo settimanale pubblico con i weekly (sarà sostituito dal RASFF database del portale della Commissione) e i report annuali chiede ai Paesi membri di: fornire maggiori informazioni, se necessarie per la tutela dei consumatori in caso di: grave rischio negli alimenti e mangimi che abbia raggiunto i consumatori quando l’Operatore professionale si rifiuta di cooperare Non è comunque consentito divulgare informazioni relative al segreto professionale Il flusso delle comunicazioni Le notifiche di allerta sono inviate per posta elettronica dal sistema Rasff della Commissione al: Punto di contatto Italiano (Uff. VIII DGSAN) Ai posti di ispezione (uvac, pif e usmaf) SANCO-RASFF PUNTO DI CONTATTO ITALIANO UVAC PIF USMAF Il Punto di contatto italiano è l’unico designato dalla Commissione a ricevere e trasmettere le informazioni nell’ ambito del Rasff Le notifiche RASFF pervenute al sistema di allerta rapido del Ministero della salute sono rapidamente trasmesse al territorio EU Commission Sanco Rasff IT National contact point Ministero Salute Informazioni richieste di massima: •Distribuzione del prodotto • Misure prese Punto di contatto Regionale interessato •Richieste specifiche della Commissione Rasff • trasmissione delle Informazioni necessarie agli altri punti di contatto Regionali eventualmente coinvolti Unità sanitaria locale 1. E-mail 2. fax Le notifiche pervenute dai punti di contatto presenti sul territorio sono inviate alla Commissione sempre per via e-mail Il Punto di contatto italiano è l’unico designato dalla Commissione a ricevere e trasmettere le informazioni nell’ ambito del Rasff The team DAV Allerta Italian RASFF contact point 1 Dir Ufficio. Medico Veterinario 6 Veterinari 1 Farmacista 1 Chimico 2 tecnici Le notifiche pervenute dai seguenti punti di contatto territoriali: Regioni “Assessorati alla sanità” Uffici Veterinari Adempimenti Comunitari UVAC Sono registrate come attività di: -controlli sul mercato -autocontrollo aziendale -segnalazioni da parte del consumatore Le notifiche pervenute dai seguenti punti periferici: PIF e USMAF Sono registrate come: Controllo ai confini con misure di respingimento SANCO-RASFF STATI MEMBRI PUNTO DI CONTATTO ITALIANO DEL RASFF UFFICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE ITALIANO AUTORIA’ SANITARIE REGIONALI UVAC PIF USMAF AUTORITA’ SANITARIE LOCALI Controllo sul mercato Laboratori CONTROLLO AI CONFINI Il territorio nazionale Con Intesa del 13 novembre 2008 (G.U. 9 dicembre 2008 n. 287) la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano approva LA LINEA GUIDA per la gestione operativa del sistema di allerta per gli alimenti destinati al consumo umano e mangimi. Sostituisce: l’ Intesa del 15 dicembre 2005 (Rep n. 2395 CSR)recante “linea guida per la gestione operativa del sistema d’allerta per alimenti” e l’Intesa del 18 aprile 2007 (REP n. 84 CSR)recante”linea guida per la gestione operativa del sistema d’allerta per mangimi. Campo di applicazione Presenza di un rischio diretto/indiretto per la salute umana o animale dovuto al: ► SUPERAMENTO limiti fissati dalle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare ► ALIMENTI dannosi per la salute o inadatti al consumo umano (art.14 reg. 178/2002) ► MANGIMI che hanno un effetto nocivo per la salute umana e/o animale ► MATERIALI E OGGETTI destinati ad entrare in contatto con gli alimenti ( art. 17 Regolamento 1935/2004) ► NON CONFORMITÀ nell’ ambito dell’ autocontrollo aziendale su alimenti o mangimi già immessi sul mercato INVIO DELLA NOTIFICA PREFERIBILMENTE PER POSTA ELETTRONICA COME PER IL SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO EUROPEO ANCHE A LIVELLO NAZIONALE E’ STATA ISTITUITA UNA POSTAZIONE DI RIFERIMENTO AL PC ALLERTA NAZIONALE CON E-MAIL [email protected] EVENTUALMENTE VIA FAX IN CASI DI MOTIVATA URGENZA COSA VIENE TRASMESSO? ALLEGATO A – “Attivazione del Sistema di Allerta” corredato da: 1. ALLEGATO B – “Scheda di Notifica” 2. VERBALE DI CAMPIONAMENTO 3. RAPPORTO DI PROVA 4. Un documento di accompagnamento 5. ALLEGATO C “Elenco Clienti” ALLEGATO B1 – “informazioni addizionali” COMPETENZE REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA NODO REGIONALE - COORDINARE tutte le operazioni successive all’ attivazione del sistema di allerta -VERIFICARE la conformità della documentazione ricevuta -VALIDARE le informazioni - INOLTRARE segnalazione di allerta al punto di contatto nazionale - INVIARE segnalazione di allerta alle altre regioni eventualmente interessate dalla distribuzione del prodotto allertato -DIRAMARE ai Nodi Regionali interessati e al Punto di Contatto Nazionale eventuali non conformità relative alla verifica (ASL) sul ritiro/richiamo del prodotto oggetto della notifica -COMUNICARE ai Nodi Regionali interessati e al Punto di Contatto Nazionale gli esiti degli accertamenti e le misure adottate o ADOTTARE ulteriori provvedimenti a tutela della salute (piani di monitoraggio ) -EFFETTUARE visite ispettive presso operatori segnalati OMPETENZE ASL ADOTTARE I PROVVEDIMENTI PIU’ ADATTI PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E ANIMALE • CAMPIONAMENTO • non sottoporre a campionamento lo stesso lotto oggetto della notifica di allerta • Valutare caso per caso l’opportunità di un C.U. su lotti diversi • Procedere al C.U. in caso il prodotto oggetto di allerta non è più nella confezione integra a seguito di reclamo • VERIFICA DEL RITIRO/RICHIAMO DEI PRODOTTI • Verifica dell’immediato avvio delle procedure di ritiro ( responsabilità e oneri a carico dell’OSA) • Acquisire la lista di distribuzione (formato elettronico) • Segnalare le modalità di ritiro al N.R. (es: piattaforma, grossista, altro) • Verifica dell’effettivo ritiro del prodotto: - a campione al dettaglio (caso per caso, valutare gravità, vita commerciale altro ) - sistematica presso grossisti e/o importatori • • • Verificare la gestione del prodotto da parte dell’OSA (destino finale) Comunicare al nodo Regionale con apposito modello F gli esiti degli accertamenti Adottare i provvedimenti sanzionatori D.L.vo 5 aprile 2006, n 190. l’allegato D dell’Intesa 13 novembre 2008 fornisce alcuni criteri orientativi per effettuare la valutazione del rischio. Vengono distinti i casi in cui si identifica un grave rischio da quelli in cui si rende necessaria una valutazione scientifica per accertare la presenza di un grave rischio. La valutazione del rischio deve essere effettuata dall’autorità competente (servizio medico o veterinario della ASL, Ufficio periferico del Ministero) allo scopo di verificare se esistono i presupposti per un’ attivazione del sistema d’allerta. II livello Ministero valutazione e validazione inoltro a SANCO RASFF Unita’ Sanitaria Locale determinazione del rischio valutazione del rischio inoltro alla Regione Regione verifica, validazione e inoltro al Ministero I livello II livello Ministero Ministerodella dellaSalute: Salute: Controllo Controllodocumentale documentaledelle dellenotifiche notifiche valutazione valutazionedel delrischio rischio Trasmissione Trasmissioneaa Sanco -Rasff Sanco-Rasff BIP BIP- -UVAC UVAC 1.1.Determinazione Determinazionedel delrischio rischio 2.2.Valutazione Valutazionedel delrischio rischio 3.3.Notifica NotificaalalMinistero Ministerodella dellaSalute Salute I livello Valutazione del rischio a livello centrale ai fini della validazione della segnalazione II livello Ufficio II e III : Ufficio VII e VIII DGSA Ufficio IX: Ufficio IV: Ufficio sistema rapido di Allerta Min Salute VIII Ufficio VII: Ufficio VI: ISS CSNA Ufficio V: EFSA Alcuni esempi di valutazione del rischio Allegato D criteri di notifica rischio Si identifica un grave rischio nel caso di: a) b) alimenti contenenti residui di pesticidi o metaboliti derivanti dalla loro degradazione in misura tale che la predicted short term intake (PSTI) supera quella acuta di riferimento; Alimenti contenenti residui di pesticidi o loro metaboliti o prodotti della loro degradazione per i quali non è stata fissata alcuna dose acuta di riferimento, ma esiste una dose giornaliera accettabile (ADI) e la dose predicted short term intake supera chiaramente la ADI; Residui di Pesticidi La trasmissione delle notifiche - relative ai residui di pesticidi avviene dopo il risk assessment effettuato dall’ufficio competente in quanto il solo superamento degli mrl non è sufficiente a determinare l’attivazione di un sistema di allerta Il Regolamento 2073/2005 così come modificato dal Regolamento 1441/2007 fissa per il risk assessment dei Criteri di sicurezza alimentare L’attivazione del sistema di allerta deve confrontarsi con i criteri di sicurezza Il Regolamento 2073/2005 così come modificato dal Regolamento 1441/2007 fissa dei Criteri di igiene del processo Per il produttore e per il controllo ufficiale in sede di produzione REVOCA DEL PROCEDIMENTO DI ALLERTA CHI PUÒ REVOCARE? ESCLUSIVAMENTE L’AUTORITÀ CHE L’HA ATTIVATA! PERCHÉ REVOCARE? ESITO NEGATIVO ANALISI DI REVISIONE PER NON CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA VIGENTE IN PRESENZA DI UNA VALUTAZIONE DEL RISCHIO TALE DA ELIMINARE O RIDURRE IL PERICOLO Ministero della Salute Dipartimento per la Sanità Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione Ufficio VIII SORVEGLIANZA E RISCHI EMERGENTI Nell’anno 2010 sono state trasmesse, attraverso il Sistema di allerta rapido comunitario (RASFF) 3291 notifiche. Anche per quest’anno si conferma un aumento del trend. 3500 3291 3204 3158 3040 2874 3000 2933 2625 2500 2327 2000 1525 1500 1000 708 474 500 20 10 20 09 20 08 20 07 20 06 20 05 20 04 20 03 20 02 20 01 20 00 0 In particolare 2873 notifiche hanno riguardato l’alimentazione umana (2813 lo scorso anno) 190 l’alimentazione animale (201 nell’anno 2009) 229 la migrazione di materiali a venire a contatto con gli alimenti La Commissione ha, altresì, trasmesso 62 News, seguite da 129 follow-up. Il numero delle News è aumentato rispetto allo scorso anno (42). 6% 7% FOOD 2873 FEED 190 MATERIALI A CONTATTO 229 87% Tra le notifiche ricevute, 573 sono state delle Alert notification, e riguardano prodotti distribuiti sul mercato, 1169 sono state delle Information notification mentre 1549 si riferiscono ai respingimenti ai confini (Figura 3). Sono stati trasmessi anche numerosi addendum, relativi sia alle notifiche di allerta che alle informazioni, per un totale di 5224 follow-up. BORDER 1549 37% 44% 19% ALERT 573 INFORMATION 1169 Oltre ai controlli ufficiali si sottolinea che il 4% delle notifiche sono state attivate a seguito di lamentele dei consumatori, il 7% hanno riguardato le segnalazioni di risultati sfavorevoli effettuati in autocontrollo dalle ditte, mentre il 2% sono collegate ad intossicazioni alimentari di consumatori. La figura 4 riassume la distribuzione percentuale del tipo di notifica. CONTROLLO AL CONFINE - consegna effettuata 5% 47% 34% RESPINGIMENTO AL CONFINE AUTOCONTROLLO DELLA DITTA SEGNALAZIONE DA CONSUMATORE INTOSSICAZIONE ALIMENTARE CONTROLLO UFFICIALE in seguito a una notifica RASFF CONTROLLO UFFICIALE SUL MERCATO 1% 2% 4% 7% Anche quest’anno, come già avvenuto negli anni precedenti, l’Italia è risultato essere il primo Paese membro nel numero di segnalazioni inviate alla Commissione Europea, dimostrando una intensa attività di controllo sul territorio nazionale, con un totale di 548 notifiche (pari al 16.7%). Dopo l’Italia vi è la Germania (400) e la Gran Bretagna (326), seguite da Spagna, Olanda e Francia Nell’attività di controllo svolta in ambito nazionale, sono pervenute pervenute 205 segnalazioni da parte degli Assessorati alla Sanità, ASL, Comando Carabinieri per per la tutela della Salute e da altre Amministrazioni. Anche in questo caso si assiste ad un incremento incremento del numero delle notifiche attivate a seguito dell’attività di vigilanza, se comparate comparate con quelle degli anni precedenti (137 nel 2009, 118 nel 2008 e 107 nel 2007). Gli Uffici periferici del Ministero della Salute (USMAF, UVAC e PIF) hanno, invece, notificato 343 irregolarità (334 nel 2009, 350 nel 2008 e 389 nel 2007). 40 35 32 30 28 27 24 25 21 20 15 11 10 8 11 7 9 8 5 2 1 1 1 2 2 1 4 3 1 1 SI C IL U NI IA V. FI RE N ZE N AS PI EM O NT E PU G LI SA A RD EG N A TO SC A N A U M BR IA VE N E TO FR IU LI V. G LA ZI O LI G U RI LO A M BA R DI A M A RC H E A IF A A BR U ZZ O A ( O SS sp .C ed O al N i) S U M AT O R P I .A .T RE N TO C AL A B R IA C AM PA VA N IA L D 'A O ST E. A RO M AG NA 0 l’Italia risulta il quarto Paese Comunitario per numero di notifiche ricevute dopo la Germania, la Spagna e la Francia. Anche nell’anno 2009 l’Italia era risultata il quarto Paese, dopo la Germania, la Francia e la Spagna. Considerando, invece, anche i Paesi Terzi, l’Italia risulta il decimo Paese. Lo Stato che ha ricevuto il maggior numero di notifiche per prodotti non regolari è la Cina seguita dall’India, dalla Turchia e dall’Argentina 450 418 400 350 300 250 248 250 200 150 100 50 160 156 144 132 132 115 113 109 73 69 66 64 54 50 50 38 36 28 25 25 24 24 23 22 22 21 0 C IN A IN TU DI A A RC R G HI A E N TI NA G ER US M A A SP NIA TA AG IL NA AN D IA FR A N C I IT A A LI B R A A SI VI E LE TN PO AM LO G N R IA AN B IR R A E N TA M G A N R A O C C O O LA N D U A C R A IN EG A IT TO B EL PA G K IO IS TA N N SU IG D ER A IA FR IC A EQ CIL D UA E A N DO I M MA R A U RC R IT A A N IA PE R IR LA U' N SE D A N EG A L 20 M IA AR E G NA A 2 SI C AR D 5 IL IA TO SC A N A TR EN TO U M B RI A VE N ET O S UG LI 1 O NT E 15 P PI EM SE CH E M O LI M R DI A O 1 BA LA ZI 20 LO M 1 PA IL FR N IA IA IU RO LI M VE A G NE N A ZI A G IU LI A C A NO LA BR LZ A 1 EM CA ZZ O IC AT A RU SI L B O BA AB Diverse sono state le Regioni di origine dei prodotti interessati dalle allerta 25 21 19 18 14 10 7 8 6 4 2 3 1 2 1 1 0 Per quanto concerne le 113 notifiche riguardanti i prodotti nazionali, si precisa che 58 segnalazioni sono state trasmesse da altri Stati Membri, mentre le restanti sono pervenute attraverso la vigilanza nazionale, trattandosi di prodotti ridistribuiti in ambito europeo o extra europeo. La tipologia dei prodotti risultati irregolari è risultata, comunque, abbastanza eterogenea. Il maggior numero di notifiche ha riguardato i prodotti della pesca, la frutta e i vegetali e la carne 30 26 25 20 15 13 12 10 10 10 6 5 4 2 U S O E V C A C A E S N A G C E K L A M TI A E T E D R O IA L L C IA IU L M A C I TT O N E T A E T D T O ER C I O VA N T I A LI M P E R N O T D I O T Z T U ID P E P L E L ,B A R P O E D S I, C A M IN E S T R E E C C . A L TR O C A R N E V E G E T A L I E F R U TT A A L IM P E O N T L A LA Z M IO E N E A N IM A LE 1 0 4 3 B E E S V C A LU N D S E O P O L L A C M D E E IE R E T A E L T IE IC ID IN E R T IV E G A R T .A I LI M E N T A R I 2 F R U TT A 5 5 1 G R A S M S IE IE LE O L ,P I A P P A R E A L E 7 2 la tipologia del rischio è risultata essere abbastanza eterogenea, con le maggiori irregolarità dovute a contaminazioni microbiologiche, Si segnalano 8 notifiche per presenza di biotossine algali in molluschi. Alcune le allerta per caratteristiche organolettiche alterate, soprattutto in prodotti a base di latte e riportate nella voce “altro”, relative ai casi di colorazione anomala nei formaggi, Casi di allergeni non dichiarati in etichetta e corpi estranei. In due casi l’allerta ha riguardato il riscontro di tossina botulinica in conserve vegetali. Tra le micotossine, la maggior parte delle segnalazioni riguarda le aflatossine (6), mentre le restanti due notifiche si riferiscono al riscontro di alti livelli di deoxyvalenolo e di ocratossina A. In un caso c’è stata una notifica per riscontro di un OGM non autorizzato 50 47 45 40 35 30 25 20 15 12 8 8 7 6 5 R E S ID U IP E S TI C ID I M IG R A ZI O N E 3 M IC R O B IO L O G IC A O G M M IC O T O S S IN E 1 0 6 3 C O R P IE S TR A N E I M E TA L L IP E S A N TI 2 3 C H IM R IC E S O ID U IF A R M . V E T E R 2 A A L D TR D IT O IV IA L IM E N T A R I B IO TO S S IN E A L G A L T I O S S IN A B O T U L IN IC A 5 P A R A S S IT I 10 Additivi alimentari Per quanto concerne gli additivi alimentari il numero delle notifiche sono state 137 Di queste 29 sono state notificate dall’Italia Per ulteriori dettagli sulla tipologia dei rischi e prodotti interessati è possibile approfondire sui report trimestrali e annuali che questa Direzione Generale pubblica sul sito del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/sicurezzaAlime ntare/archivioDocumentiSicurezzaAlime ntare.jsp?lingua=italiano&id=1182 Piano Nazionale Pluriennale Integrato dei controlli sulla sicurezza alimentare Definizione di un piano di controllo L’evoluzione dell’interesse dei consumatori verso la salubrità degli alimenti ha indotto la Commissione Europea e, sul piano nazionale, il Ministero della Salute a considerare come priorità strategica il raggiungimento degli standard più elevati possibili di sicurezza alimentare. La progressiva diminuzione delle risorse assegnate agli organi di controllo , a livello di tutti gli Stati membri ha comportato : La necessità che comunque i controlli venissero fatti ed il produttore è stato coinvolto in prima persona ; Una razionalizzazione dei controlli ufficiali attraverso un controllo basato sulla valutazione del rischio impresa/alimento e su una programmazione coordinata di tutte le attività 1. 2. Il Regolamento CE 882/2004 agli artt. da 41 a 44 prevede che entro il 1 gennaio 2007 tutti gli Stati Membri devono attuare il proprio Piano Nazionale Pluriennale Integrato dei controlli sulla sicurezza alimentare, che regoli tutte le attività di controllo ufficiale, da parte delle autorità competenti, a livello centrale, regionale e locale, inteso a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi ed alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Lo spirito del Piano è sintetizzato dal considerando n° 34 del Regolamento CE 882/2004 che prevede : “Per realizzare un approccio uniforme e globale in materia di controlli ufficiali, gli Stati membri dovrebbero stabilire e applicare piani di controllo nazionali pluriennali conformemente a orientamenti generali elaborati a livello comunitario. Questi orientamenti dovrebbero promuovere strategie nazionali coerenti, identificare le priorità in base ai rischi nonché le procedure di controllo più efficaci. Una strategia comunitaria dovrebbe applicare un approccio completo e integrato ai sistemi di controllo.” Il Piano deve descrivere l’architettura generale del sistema dei controlli nel nostro Paese, le Autorità competenti coinvolte, i rapporti tra di esse e le aree di competenza, le risorse umane e la loro allocazione e formazione, il tipo di controlli che vengono effettuati e la motivazione Sottesa Dovrà inoltre indicare gli obiettivi strategici e il modo in cui le priorità dei controlli e l’allocazione delle risorse rispecchiano tali obiettivi. http://www.salute.gov.it/pianoNazionaleIntegrato/hom ePianoNazionaleIntegrato.jsp Grazie