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Divorzio breve «fai da te», verificare pregi e difetti

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Divorzio breve «fai da te», verificare pregi e difetti
LA PAROLA ALL’AVVOCATO - Rubrica a cura dell’Associazione Avvocati Imolesi
Ci sono state di recente novità legislative in merito all’istituto giuridico
del divorzio con l’introduzione di
quello che è stato molto reclamizzato sui mezzi di informazione sotto il
nome di «divorzio breve». In questo
articolo cerchiamo di ricostruire il
quadro normativo per rendere più
chiara la situazione. Le disposizioni
regolatrici del divorzio, sono contenute nella Legge n. 898 del 1970,
successivamente modificata sia
nel 1987 che nel 2005 e nel 2013.
Quali sono gli elementi principali previsti dalla legge sul
divorzio?
«Comune denominatore del giudizio che sino a ieri si svolgeva
innanzi al Tribunale è l’impossibilità
di ricostruire la comunione morale
e materiale tra i coniugi. L’altro elemento determinante per accedere
al divorzio in Italia, a differenza di
altri Paesi europei come Romania,
Spagna o Francia, è il protrarsi continuato ed ininterrotto della previa
separazione per un certo lasso di
tempo. Da noi l’aiuto dello Stato affinché una coppia in crisi raggiunga
una piena consapevolezza sulla
scelta divorzile non viene offerto
con il supporto di professionisti in
mediazione famigliare, come accade negli Stati citati in precedenza,
bensì col solo protrarsi del tempo
intercorrente tra la separazione ed
il divorzio».
In termini di tempo quali sono
le novità introdotte dal Parlamento?
Diritto di famiglia, novità su tempi e procedimento
Divorzio breve «fai da te»,
verificare pregi e difetti
«Nel 2014, dimostrando un evidente interesse per la materia della
famiglia - forse più quanto al suo
profilo patologico, che a quello
fisiologico - il nostro Legislatore
con la Legge 162/2014 ha voluto
ridurre anche i tempi di attesa tra la
separazione, che pur resta sempre
un preliminare passaggio, ed il divorzio. Infatti, il testo approvato dal
Senato, costituito da soli tre articoli
di legge, riduce questa attesa per
la declaratoria del divorzio a soli
dodici mesi dall’udienza avvenuta
in sede di separazione, che diventano sei mesi se quest’ultima fu
consensuale».
Quali ragioni hanno spinto a
questo accorciamento dei tempi
della separazione?
«Questa norma è chiaramente
ispirata a tre principi di fondo: lo
sviluppo dell’autonomia privata
nelle questioni di famiglia; una
tendenza laica e facilitante la fine
del rapporto coniugale deteriorato;
la de-burocratizzazione della giustizia in genere e di quella afferente
i diritti personalissimi degli individui
in specie».
Quali sono le innovazioni introdotte nel 2014?
«Sono due le novità contenute nella
Legge 162 del 2014. Nell’art. 6 si
prevede la disciplina della “Convenzione di negoziazione assistita”
e nell’art. 12 viene introdotta la
“Separazione consensuale e/o
il divorzio innanzi all’ufficiale di
Stato civile”».
Cosa comporta in termini pratici
la negoziazione assistita?
«Va premesso doverosamente che
siamo solo all’inizio della effettiva
applicazione pratica della legge
e, come l’esperienza insegna ad
ognuno di noi fruitori del sistema
Giustizia, la cautela è d’obbligo.
Comunque nel merito delle novità,
possiamo affermare che la Convenzione di negoziazione assistita,
in quanto istituto genericamente
volto all’amichevole composizione
di un contrasto, sarà utilizzabile
con l’ausilio tecnico degli avvocati
solo in tutti quei casi di bassissima
o nulla conflittualità tra i coniugi,
per separazione, divorzio e per
la modifica di precedenti accordi
in materia».
Nel caso la coppia abbia figli ci
sono garanzie ulteriori anche
in questa situazione poco conflittuale?
«In assenza di figli gli accordi
firmati tra le parti ed autenticati
dall’avvocato andranno alla Procura della Repubblica per un mero
controllo di regolarità formale
dell’atto. Se invece vi sono figli,
l’invio dell’accordo dovrà avvenire
entro termini strettissimi e l’esame
del Procuratore della Repubblica,
quanto mai doverosamente tempestivo, avrà ad oggetto anche il
merito dell’accordo per verificare
che esso corrisponda all’interesse
degli stessi».
Quando invece la legge prevede il ricorso a separazione o
divorzio davanti all’ufficiale di
Stato civile?
«La possibilità di separarsi e
divorziarsi davanti all’Ufficiale di
Stato civile del luogo di residenza
dei coniugi è la novità più attesa,
ma forse meno efficace. Infatti
secondo le statistiche dell’Associazione italiana degli avvocati
matrimonialisti, un procedimento
di divorzio a domanda congiunta
dinnanzi ad un Tribunale italiano
può durare da due a nove mesi;
con questa nuova procedura e pur
non sforando dai termini prescritti
(prima convocazione non prima di
30 giorni dalla domanda, esame
delle richieste e seconda convocazione per la firma dell’accordo) non
si dovrebbero avere conseguenze
temporali molto diverse».
Ci sono altre ragioni che riducono gli effetti della separazione o
divorzio davanti ad un ufficiale
di Stato civile?
«Sempre per esplicita previsione normativa, tale procedura è
espressamente esclusa in presenza di figli della coppia, ovvero
laddove sia necessario disporre
un trasferimento patrimoniale:
ad esempio il classico assegno
di mantenimento per il coniuge
debole».
In conclusione quindi, questa
novità di legge è stata troppo
enfatizzata dall’opinione pubblica?
«Va apprezzato sicuramente lo
sforzo legislativo volto a semplificare la vita di chi vive il doloroso
fallimento del proprio matrimonio.
Ciò non dimeno, la scelta di optare
per la degiurisdizionalizzazione
dei conflitti famigliari, seppure
astrattamente condivisibile in
uno scenario di costante affanno
dei pochi ed oberati magistrati in
servizio, a favore del discutibile
trasferimento della funzione giurisdizionale alla struttura amministrativa comunale (come noto
già da tempo in affanno per i suoi
compiti istituzionali), non sembra
del tutto convincete. Meglio forse
sarebbe stato, come da tempo viene invocato dalle Associazioni di
categoria di avvocati e magistrati,
optare per la creazione dei Tribunali della famiglia, in cui l’apporto
di professionisti specializzati e
l’adozione delle best practices ben
note nel settore avrebbe potuto
defatigare l’arretrato da un lato e
snellire i tempi dall’altro, sempre
mantenendo al massimo il livello
di competenza in campo».
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