Divorzio breve «fai da te», verificare pregi e difetti
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Divorzio breve «fai da te», verificare pregi e difetti
LA PAROLA ALL’AVVOCATO - Rubrica a cura dell’Associazione Avvocati Imolesi Ci sono state di recente novità legislative in merito all’istituto giuridico del divorzio con l’introduzione di quello che è stato molto reclamizzato sui mezzi di informazione sotto il nome di «divorzio breve». In questo articolo cerchiamo di ricostruire il quadro normativo per rendere più chiara la situazione. Le disposizioni regolatrici del divorzio, sono contenute nella Legge n. 898 del 1970, successivamente modificata sia nel 1987 che nel 2005 e nel 2013. Quali sono gli elementi principali previsti dalla legge sul divorzio? «Comune denominatore del giudizio che sino a ieri si svolgeva innanzi al Tribunale è l’impossibilità di ricostruire la comunione morale e materiale tra i coniugi. L’altro elemento determinante per accedere al divorzio in Italia, a differenza di altri Paesi europei come Romania, Spagna o Francia, è il protrarsi continuato ed ininterrotto della previa separazione per un certo lasso di tempo. Da noi l’aiuto dello Stato affinché una coppia in crisi raggiunga una piena consapevolezza sulla scelta divorzile non viene offerto con il supporto di professionisti in mediazione famigliare, come accade negli Stati citati in precedenza, bensì col solo protrarsi del tempo intercorrente tra la separazione ed il divorzio». In termini di tempo quali sono le novità introdotte dal Parlamento? Diritto di famiglia, novità su tempi e procedimento Divorzio breve «fai da te», verificare pregi e difetti «Nel 2014, dimostrando un evidente interesse per la materia della famiglia - forse più quanto al suo profilo patologico, che a quello fisiologico - il nostro Legislatore con la Legge 162/2014 ha voluto ridurre anche i tempi di attesa tra la separazione, che pur resta sempre un preliminare passaggio, ed il divorzio. Infatti, il testo approvato dal Senato, costituito da soli tre articoli di legge, riduce questa attesa per la declaratoria del divorzio a soli dodici mesi dall’udienza avvenuta in sede di separazione, che diventano sei mesi se quest’ultima fu consensuale». Quali ragioni hanno spinto a questo accorciamento dei tempi della separazione? «Questa norma è chiaramente ispirata a tre principi di fondo: lo sviluppo dell’autonomia privata nelle questioni di famiglia; una tendenza laica e facilitante la fine del rapporto coniugale deteriorato; la de-burocratizzazione della giustizia in genere e di quella afferente i diritti personalissimi degli individui in specie». Quali sono le innovazioni introdotte nel 2014? «Sono due le novità contenute nella Legge 162 del 2014. Nell’art. 6 si prevede la disciplina della “Convenzione di negoziazione assistita” e nell’art. 12 viene introdotta la “Separazione consensuale e/o il divorzio innanzi all’ufficiale di Stato civile”». Cosa comporta in termini pratici la negoziazione assistita? «Va premesso doverosamente che siamo solo all’inizio della effettiva applicazione pratica della legge e, come l’esperienza insegna ad ognuno di noi fruitori del sistema Giustizia, la cautela è d’obbligo. Comunque nel merito delle novità, possiamo affermare che la Convenzione di negoziazione assistita, in quanto istituto genericamente volto all’amichevole composizione di un contrasto, sarà utilizzabile con l’ausilio tecnico degli avvocati solo in tutti quei casi di bassissima o nulla conflittualità tra i coniugi, per separazione, divorzio e per la modifica di precedenti accordi in materia». Nel caso la coppia abbia figli ci sono garanzie ulteriori anche in questa situazione poco conflittuale? «In assenza di figli gli accordi firmati tra le parti ed autenticati dall’avvocato andranno alla Procura della Repubblica per un mero controllo di regolarità formale dell’atto. Se invece vi sono figli, l’invio dell’accordo dovrà avvenire entro termini strettissimi e l’esame del Procuratore della Repubblica, quanto mai doverosamente tempestivo, avrà ad oggetto anche il merito dell’accordo per verificare che esso corrisponda all’interesse degli stessi». Quando invece la legge prevede il ricorso a separazione o divorzio davanti all’ufficiale di Stato civile? «La possibilità di separarsi e divorziarsi davanti all’Ufficiale di Stato civile del luogo di residenza dei coniugi è la novità più attesa, ma forse meno efficace. Infatti secondo le statistiche dell’Associazione italiana degli avvocati matrimonialisti, un procedimento di divorzio a domanda congiunta dinnanzi ad un Tribunale italiano può durare da due a nove mesi; con questa nuova procedura e pur non sforando dai termini prescritti (prima convocazione non prima di 30 giorni dalla domanda, esame delle richieste e seconda convocazione per la firma dell’accordo) non si dovrebbero avere conseguenze temporali molto diverse». Ci sono altre ragioni che riducono gli effetti della separazione o divorzio davanti ad un ufficiale di Stato civile? «Sempre per esplicita previsione normativa, tale procedura è espressamente esclusa in presenza di figli della coppia, ovvero laddove sia necessario disporre un trasferimento patrimoniale: ad esempio il classico assegno di mantenimento per il coniuge debole». In conclusione quindi, questa novità di legge è stata troppo enfatizzata dall’opinione pubblica? «Va apprezzato sicuramente lo sforzo legislativo volto a semplificare la vita di chi vive il doloroso fallimento del proprio matrimonio. Ciò non dimeno, la scelta di optare per la degiurisdizionalizzazione dei conflitti famigliari, seppure astrattamente condivisibile in uno scenario di costante affanno dei pochi ed oberati magistrati in servizio, a favore del discutibile trasferimento della funzione giurisdizionale alla struttura amministrativa comunale (come noto già da tempo in affanno per i suoi compiti istituzionali), non sembra del tutto convincete. Meglio forse sarebbe stato, come da tempo viene invocato dalle Associazioni di categoria di avvocati e magistrati, optare per la creazione dei Tribunali della famiglia, in cui l’apporto di professionisti specializzati e l’adozione delle best practices ben note nel settore avrebbe potuto defatigare l’arretrato da un lato e snellire i tempi dall’altro, sempre mantenendo al massimo il livello di competenza in campo».