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04. Contenzione M. Scotta

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04. Contenzione M. Scotta
CONTENZIONE:
ASPETTI STORICI e
NORMATIVI
Dott.ssa Monica Scotta
Reparto Acuti
Ville Turina Amione
LEGISLAZIONE PSICHIATRICA
La storia dell’assistenza psichiatrica fa riferimento a
documentazioni scritte agli inizi del XIX sec (Rivoluzione
francese).
L’intervento psichiatrico aveva come unici obiettivi l’ordine
pubblico e il controllo sociale.
Il folle veniva segregato in luoghi di reclusione, oggetto di
punizioni, contenzioni.

LEGISLAZIONE PSICHIATRICA
Con il diffondersi della concezione illuministica, a partire dalla
seconda metà del Settecento, il folle non viene più associato al
povero criminale, da segregare.
Vengono quindi istituiti i manicomi come luoghi deputati alla
cura della malattia mentale.
Per buona parte del XX sec il manicomio rimase l’unica
istituzione
LEGISLAZIONE PSICHIATRICA
• Le esigenze di sicurezza prevalevano sulle necessità
terapeutiche;
• i manicomi erano costruiti in luoghi appartati, distinti dagli
Ospedali Civili;
• i pti ricoverati erano iscritti al Casellario Giudiziario;
• le dimissioni dei ricoverati coattivamente erano competenza
dell’autorità giudiziaria.
• Il pte veniva spogliato della sua identità sociale, perdeva il
diritto al voto, la patente e la possibilità di espatriare.
LEGISLAZIONE PSICHIATRICA in ITALIA
La legislazione psichiatrica in Italia vede la luce con:
•Legge 36 del 1904, “Disposizioni sui Manicomi e sugli
Alienati”
•16 agosto 1909, Regio decreto n. 615 “Regolamento sui
Manicomi e sugli Alienati”
LEGISLAZIONE PSICHIATRICA in
ITALIA
Questi i punti cardine:
La malattia mentale come devianza
La pericolosità a sé e agli altri come immanente
Il ricovero coatto come regola
La custodia prevalente sulla cura
Dopo un periodo di osservazione, il tribunale poteva disporre
l’internamento definitivo con perdita dei diritti civili
•
Malarioterapia (o piretoterapia): una induzione di febbre terzana con la quale si
trattava i malati di paralisi progressiva, annoverata tra le malattie mentali (si tratta
in realtà, di una infezione luetica)
•
Cardiazol-shock-terapia" o Cardiazolterapia: consisteva nell’iniettare per via
endovenosa, il Cardiazol e provocare un episodio convulsivo in media due volte per
settimana, per un totale di circa 10 applicazioni.
•
Insulinoterapia: consisteva nell’iniezione di dosi progressivamente crescenti
d’insulina fino ad ottenere un coma ipoglicemico, con conseguenti crisi convulsive.
Ottenuto lo scopo della crisi convulsiva, il coma veniva immediatamente risolto con
la somministrazione endovenosa di glucosio
•
Elettroshock terapia
•
Psicochirurgia: leocotomia prefrontale, transoculare
LEGISLAZIONE PSICHIATRICA in
ITALIA
• LEGGE n. 431 del 18/3/1968 “Provvidenze per l’Assistenza
psichiatrica” (LEGGE MARIOTTI)
LEGISLAZIONE PSICHIATRICA in
ITALIA
• Creazione di ospedali psichiatrici all’interno degli ospedali civili
(massimo 5 divisioni)
• Riduzione del numero di malati ospitati (125 posti per ogni
divisione con massimo 600 posti per ospedale)
• E’ previsto il ricovero volontario
• Interventi psicologici e psicosociali
• Eliminazione dell’obbligo di annotazione nel Casellario Giudiziario
• La direzione dell’ospedale è affidata ad un medico psichiatra
LEGISLAZIONE PSICHIATRICA in ITALIA
• LEGGE n. 180 del 13/5/1978 “Accertamenti e Trattamenti
Sanitari Volontari e Obbligatori” (LEGGE BASAGLIA)
• LEGGE 833 del 1978 “Istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale (SSN)”
LEGISLAZIONE PSICHIATRICA in ITALIA
• Scompare il concetto di custodia per motivi di pubblica sicurezza e viene
stabilito che tutti gli accertamenti e i trattamenti sono volontari.
• Il TSO diviene una procedura a carattere eccezionale.
• Abolizione e chiusura dei manicomi: presidi territoriali e SPDC ( con non
più di 15 posti letto)
• Viene istituito il Sistema Sanitario Nazionale, la normativa psichiatrica
entra a far parte delle leggi sanitarie
• Conservazione di tutti i diritti politici e civili del malato anche in caso di
TSO
• Aggiornamento e riqualificazione degli infermieri psichiatrici
• Convenzione con Istituzioni psichiatriche Private
LEGISLAZIONE PSICHIATRICA in ITALIA:
1904 vs 1978
1904
•Contesto di ordine
pubblico
1978
Contesto sanitario
•Coattività
Promozione del consenso
•Centralità manicomiale
Abolizione O.P., servizi
decentrati
IL PROBLEMA DELLA CONTENZIONE
CONTENZIONE
Un tempo era dato per scontato che gli infermi di mente potessero essere
contenuti. Non c’era una norma esplicita che lo autorizzasse, ma la cosa
appariva ovvia. Il legislatore si preoccupava solo che la contenzione avvenisse
secondo certe regole.
•L’art. 60 del regolamento manicomiale del 1909 disponeva che
"Nei manicomi devono essere aboliti o ridotti ai casi
assolutamente eccezionali i mezzi di coercizione degli infermi e
non possono essere usati se non con l’autorizzazione scritta del
direttore o di un medico dell’istituto. Tale autorizzazione deve
indicare la natura e la durata del mezzo di coercizione… l’uso
dei mezzi di coercizione è vietato nella cura in case private”.
CONTENZIONE
La riforma Basaglia, abrogando le leggi in materia di
assistenza manicomiale, ha in qualche modo messo “in
soffitta” la contenzione, ma al tempo stesso non ne ha
impedito l’attuazione.
Infatti, se è vero che nella legislazione in vigore non vi
è alcun cenno specifico ad essa, neppure vi è un
espresso divieto e, quindi, la si può applicare, purché in
casi assolutamente necessari.
CONTENZIONE
Non è un atto da escludere a priori ma costituisce uno
strumento la cui liceità scaturisce da un equilibrio tra
necessità cliniche e concreti benefici per il Pte, tra
finalità terapeutiche e limitazione della libertà e dignità
personale
CONTENZIONE
Può essere:
ILLECITA e INAMMISSIBILE
LECITA e DOVEROSA
LECITA e DOVEROSA
STATO DI NECESSITA’ sussiste allorché il danno o il
pericolo a cui si espone il Pte sia inferiore a quelli che ci
si prefigge di evitare mettendo in atto la contenzione.
•Art. 54 C.P., “Stato di necessità”:
“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi
costretto dalla necessità di salvare sè o gli altri dal
pericolo attuale di un danno grave alla persona,
pericolo da lui non volontariamente causato, né
altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia
proporzionato al pericolo”.
LECITA e DOVEROSA
Qualora ricorrano gli estremi dello stato di necessità (art. 54
C.P.), la misura di contenzione non solo è lecita ma deve essere
applicata, potendosi figurare altrimenti il reato di abbandono di
incapace (art 591 C.P.)
ILLECITA e INAMMISSIBILE
Si configura se la contenzione è sostenuta da :
Motivi di carattere disciplinare
Esigenze di carattere organizzativo
Convenienze del personale sanitario
ILLECITA e INAMMISSIBILE
• Responsabilità penale se non a tutela della salute e/o se non
preceduta da manifestazione di adesione da chi vi è sottoposto:
Inviolabilità della libertà personale (Costituzione, art.13)
Necessità al consenso (art. 32)
• Accuse di aggressione e violenza:
–
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–
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Art. 605-Sequestro di persona
Art. 610-Violenza Privata
Art. 572-Maltrattamenti
Art. 571-Abuso di mezzi di correzione o disciplina
Art. 581-Percosse
Art. 582-Lesioni personali
Art. 589-Omicidio colposo
CONTENZIONE
Pertanto la contenzione è giustificata quando:
•Evidenza concreta di un pericolo attuale
•Il pericolo rappresenta un danno per la vita o l’integrità
della persona
•La gravità del possibile danno deve potersi
concretizzare su basi oggettive
•Gli altri metodi sono falliti, quindi evidenza che con il
solo mezzo coercitivo si può evitare il danno
•La coercizione deve essere proporzionata al pericolo da
evitare
CONTENZIONE
In buona sostanza si può riassumere affermando che:
• Per la clinica come per la giurisprudenza, la
contenzione di per sé non va esaltata né demonizzata,
essendo compresa tra gli atti medici cui è possibile
ricorrere se necessario.
•La condizione da cui non si può prescindere perché
tale pratica sia da considerare un atto accettabile si
basa sulla corretta prescrizione e sulla altrettanto
corretta applicazione.
PRUDENZA, DILIGENZA, PERIZIA
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