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04. Contenzione M. Scotta
CONTENZIONE: ASPETTI STORICI e NORMATIVI Dott.ssa Monica Scotta Reparto Acuti Ville Turina Amione LEGISLAZIONE PSICHIATRICA La storia dell’assistenza psichiatrica fa riferimento a documentazioni scritte agli inizi del XIX sec (Rivoluzione francese). L’intervento psichiatrico aveva come unici obiettivi l’ordine pubblico e il controllo sociale. Il folle veniva segregato in luoghi di reclusione, oggetto di punizioni, contenzioni.  LEGISLAZIONE PSICHIATRICA Con il diffondersi della concezione illuministica, a partire dalla seconda metà del Settecento, il folle non viene più associato al povero criminale, da segregare. Vengono quindi istituiti i manicomi come luoghi deputati alla cura della malattia mentale. Per buona parte del XX sec il manicomio rimase l’unica istituzione LEGISLAZIONE PSICHIATRICA • Le esigenze di sicurezza prevalevano sulle necessità terapeutiche; • i manicomi erano costruiti in luoghi appartati, distinti dagli Ospedali Civili; • i pti ricoverati erano iscritti al Casellario Giudiziario; • le dimissioni dei ricoverati coattivamente erano competenza dell’autorità giudiziaria. • Il pte veniva spogliato della sua identità sociale, perdeva il diritto al voto, la patente e la possibilità di espatriare. LEGISLAZIONE PSICHIATRICA in ITALIA La legislazione psichiatrica in Italia vede la luce con: •Legge 36 del 1904, “Disposizioni sui Manicomi e sugli Alienati” •16 agosto 1909, Regio decreto n. 615 “Regolamento sui Manicomi e sugli Alienati” LEGISLAZIONE PSICHIATRICA in ITALIA Questi i punti cardine: La malattia mentale come devianza La pericolosità a sé e agli altri come immanente Il ricovero coatto come regola La custodia prevalente sulla cura Dopo un periodo di osservazione, il tribunale poteva disporre l’internamento definitivo con perdita dei diritti civili • Malarioterapia (o piretoterapia): una induzione di febbre terzana con la quale si trattava i malati di paralisi progressiva, annoverata tra le malattie mentali (si tratta in realtà, di una infezione luetica) • Cardiazol-shock-terapia" o Cardiazolterapia: consisteva nell’iniettare per via endovenosa, il Cardiazol e provocare un episodio convulsivo in media due volte per settimana, per un totale di circa 10 applicazioni. • Insulinoterapia: consisteva nell’iniezione di dosi progressivamente crescenti d’insulina fino ad ottenere un coma ipoglicemico, con conseguenti crisi convulsive. Ottenuto lo scopo della crisi convulsiva, il coma veniva immediatamente risolto con la somministrazione endovenosa di glucosio • Elettroshock terapia • Psicochirurgia: leocotomia prefrontale, transoculare LEGISLAZIONE PSICHIATRICA in ITALIA • LEGGE n. 431 del 18/3/1968 “Provvidenze per l’Assistenza psichiatrica” (LEGGE MARIOTTI) LEGISLAZIONE PSICHIATRICA in ITALIA • Creazione di ospedali psichiatrici all’interno degli ospedali civili (massimo 5 divisioni) • Riduzione del numero di malati ospitati (125 posti per ogni divisione con massimo 600 posti per ospedale) • E’ previsto il ricovero volontario • Interventi psicologici e psicosociali • Eliminazione dell’obbligo di annotazione nel Casellario Giudiziario • La direzione dell’ospedale è affidata ad un medico psichiatra LEGISLAZIONE PSICHIATRICA in ITALIA • LEGGE n. 180 del 13/5/1978 “Accertamenti e Trattamenti Sanitari Volontari e Obbligatori” (LEGGE BASAGLIA) • LEGGE 833 del 1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)” LEGISLAZIONE PSICHIATRICA in ITALIA • Scompare il concetto di custodia per motivi di pubblica sicurezza e viene stabilito che tutti gli accertamenti e i trattamenti sono volontari. • Il TSO diviene una procedura a carattere eccezionale. • Abolizione e chiusura dei manicomi: presidi territoriali e SPDC ( con non più di 15 posti letto) • Viene istituito il Sistema Sanitario Nazionale, la normativa psichiatrica entra a far parte delle leggi sanitarie • Conservazione di tutti i diritti politici e civili del malato anche in caso di TSO • Aggiornamento e riqualificazione degli infermieri psichiatrici • Convenzione con Istituzioni psichiatriche Private LEGISLAZIONE PSICHIATRICA in ITALIA: 1904 vs 1978 1904 •Contesto di ordine pubblico 1978 Contesto sanitario •Coattività Promozione del consenso •Centralità manicomiale Abolizione O.P., servizi decentrati IL PROBLEMA DELLA CONTENZIONE CONTENZIONE Un tempo era dato per scontato che gli infermi di mente potessero essere contenuti. Non c’era una norma esplicita che lo autorizzasse, ma la cosa appariva ovvia. Il legislatore si preoccupava solo che la contenzione avvenisse secondo certe regole. •L’art. 60 del regolamento manicomiale del 1909 disponeva che "Nei manicomi devono essere aboliti o ridotti ai casi assolutamente eccezionali i mezzi di coercizione degli infermi e non possono essere usati se non con l’autorizzazione scritta del direttore o di un medico dell’istituto. Tale autorizzazione deve indicare la natura e la durata del mezzo di coercizione… l’uso dei mezzi di coercizione è vietato nella cura in case private”. CONTENZIONE La riforma Basaglia, abrogando le leggi in materia di assistenza manicomiale, ha in qualche modo messo “in soffitta” la contenzione, ma al tempo stesso non ne ha impedito l’attuazione. Infatti, se è vero che nella legislazione in vigore non vi è alcun cenno specifico ad essa, neppure vi è un espresso divieto e, quindi, la si può applicare, purché in casi assolutamente necessari. CONTENZIONE Non è un atto da escludere a priori ma costituisce uno strumento la cui liceità scaturisce da un equilibrio tra necessità cliniche e concreti benefici per il Pte, tra finalità terapeutiche e limitazione della libertà e dignità personale CONTENZIONE Può essere: ILLECITA e INAMMISSIBILE LECITA e DOVEROSA LECITA e DOVEROSA STATO DI NECESSITA’ sussiste allorché il danno o il pericolo a cui si espone il Pte sia inferiore a quelli che ci si prefigge di evitare mettendo in atto la contenzione. •Art. 54 C.P., “Stato di necessità”: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi costretto dalla necessità di salvare sè o gli altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”. LECITA e DOVEROSA Qualora ricorrano gli estremi dello stato di necessità (art. 54 C.P.), la misura di contenzione non solo è lecita ma deve essere applicata, potendosi figurare altrimenti il reato di abbandono di incapace (art 591 C.P.) ILLECITA e INAMMISSIBILE Si configura se la contenzione è sostenuta da : Motivi di carattere disciplinare Esigenze di carattere organizzativo Convenienze del personale sanitario ILLECITA e INAMMISSIBILE • Responsabilità penale se non a tutela della salute e/o se non preceduta da manifestazione di adesione da chi vi è sottoposto: Inviolabilità della libertà personale (Costituzione, art.13) Necessità al consenso (art. 32) • Accuse di aggressione e violenza: – – – – – – – Art. 605-Sequestro di persona Art. 610-Violenza Privata Art. 572-Maltrattamenti Art. 571-Abuso di mezzi di correzione o disciplina Art. 581-Percosse Art. 582-Lesioni personali Art. 589-Omicidio colposo CONTENZIONE Pertanto la contenzione è giustificata quando: •Evidenza concreta di un pericolo attuale •Il pericolo rappresenta un danno per la vita o l’integrità della persona •La gravità del possibile danno deve potersi concretizzare su basi oggettive •Gli altri metodi sono falliti, quindi evidenza che con il solo mezzo coercitivo si può evitare il danno •La coercizione deve essere proporzionata al pericolo da evitare CONTENZIONE In buona sostanza si può riassumere affermando che: • Per la clinica come per la giurisprudenza, la contenzione di per sé non va esaltata né demonizzata, essendo compresa tra gli atti medici cui è possibile ricorrere se necessario. •La condizione da cui non si può prescindere perché tale pratica sia da considerare un atto accettabile si basa sulla corretta prescrizione e sulla altrettanto corretta applicazione. PRUDENZA, DILIGENZA, PERIZIA