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Delibera n. 19412 Radiazione del sig. Nicola Tropeano dall`albo

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Delibera n. 19412 Radiazione del sig. Nicola Tropeano dall`albo
 Delibera n. 19412
Radiazione del sig. Nicola Tropeano dall’albo unico dei promotori finanziari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750
del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 6057 del 19 marzo 1992, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico
dei promotori finanziari del Sig. Nicola Tropeano, nato a Bari il 7 giugno 1960 e […omissis…];
VISTA la propria delibera n. 19114 dell’11 febbraio 2015, notificata all’interessato il successivo 19
febbraio, adottata sulla base dei fatti che qui si intendono integralmente richiamati, con cui il Sig.
Tropeano è stato sospeso in via cautelare dall’attività di promotore finanziario per un periodo di
sessanta giorni;
VISTA la documentazione trasmessa da Azimut Consulenza SIM S.p.A. con note dell’11 dicembre
2014, 23 gennaio 2015 e 24 febbraio 2015, dalla quale sono emerse irregolarità poste in essere dal
Sig. Nicola Tropeano nello svolgimento dell’attività di promotore finanziario;
CONSIDERATO, più in particolare, che è risultato che il Sig. Tropeano si sarebbe appropriato di
somme di pertinenza di 46 persone (di cui 24 clienti di Azimut Consulenza SIM S.p.A. e 22 soggetti
mai censiti nei sistemi anagrafici della Banca), per un importo complessivo pari a circa 4,6 milioni di
euro;
TENUTO CONTO che il promotore, nel corso degli incontri tenutisi con l’Intermediario nelle date
del 2 e del 3 dicembre 2014 aventi ad oggetto la verifica dell’operatività del medesimo promotore,
secondo quanto rappresentato dalla Banca avrebbe dichiarato di essersi appropriato indebitamente,
già da quando operava presso il precedente Intermediario, di ingenti somme che la clientela gli aveva
consegnato con finalità di investimento (tramite contanti, assegni bancari e assegni circolari), a fronte
delle quali avrebbe rilasciato alla clientela stessa falsa documentazione contrattuale attestante
l’esecuzione di investimenti, in realtà mai eseguiti e che avrebbe consegnato alla Banca un prospetto
recante l’indicazione dei clienti coinvolti e delle somme acquisite;
PRESO ATTO che i dati inerenti ai nominativi della clientela coinvolta, alle somme di cui il
promotore si sarebbe appropriato e, relativamente ai clienti censiti nell’anagrafe, alla differenza
rispetto alle posizioni ufficiali in essere presso l’Intermediario, emergono dal prospetto riepilogativo
elaborato dalla Banca e dalla stessa trasmesso con la citata nota dell’11 dicembre 2014, costituente
parte integrante della nota di contestazioni;
VISTA la nota del 23 marzo 2015, notificata al promotore il successivo 30 marzo, con la quale la
Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari – Rete, Promotori e Consulenti Finanziari, in
relazione ai medesimi fatti posti a base del provvedimento di sospensione cautelare già adottato, ha
contestato al Sig. Nicola Tropeano la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento Consob
n. 16190/2007:
1 - art. 107, comma 1, per avere:
- acquisito, anche mediante distrazione a favore di terzi, somme di pertinenza della clientela;
- simulato operazioni di investimento;
- comunicato e trasmesso ai clienti informazioni e documentazione contrattuale non rispondenti al
vero;
- art. 108, comma 5, per avere accettato mezzi di pagamento aventi caratteristiche difformi da quelle
previste dalla vigente normativa regolamentare;
RILEVATO che il promotore non ha presentato deduzioni in merito ai fatti e alle circostanze
contestate, né ha presentato istanza di accesso o ha richiesto di essere audito;
ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 30 settembre 2015, con la quale l’Ufficio
Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, dato atto che il promotore non ha
ritenuto di porre in essere alcun atto difensivo nel corso dell’intero procedimento sanzionatorio,
funzionale ad una diversa qualificazione di quanto oggetto di contestazione, formulando conseguenti
proposte sanzionatorie, ha espresso considerazioni conclusive in merito alle risultanze istruttorie del
presente procedimento;
VISTA la delibera Consob n. 19158 del 29 maggio 2015, recante le “Modifiche al regolamento sul
procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n.
262”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell’8 giugno 2015 ed entrata in
vigore il successivo 9 giugno 2015;
VISTO, in particolare, l’art. 2, commi 3 e 4, della citata delibera n. 19158 del 29 maggio 2015, il
quale consente ai destinatari di lettere di contestazione che, nell’ambito del procedimento, non hanno
presentato deduzioni scritte ovvero non hanno partecipato all'audizione personale, di richiedere la
trasmissione della relazione finale dell’Ufficio Sanzioni Amministrative entro 15 giorni dall’entrata
in vigore della delibera stessa;
RILEVATO che il sig. Nicola Tropeano nel corso del procedimento non si è avvalso della facoltà di
presentare deduzioni difensive ovvero di richiedere l’audizione personale e, successivamente
all’entrata in vigore della delibera Consob n. 19158 del 29 maggio 2015, non ha richiesto di ricevere
copia della relazione finale dell’Ufficio Sanzioni Amministrative;
RITENUTI sussistenti i presupposti, di fatto e di diritto, per procedere all’applicazione di una
sanzione a carico del predetto promotore, atteso che le fattispecie oggetto di contestazione
sostanziatesi nell’acquisizione di disponibilità di somme di pertinenza della clientela (per un importo
complessivo pari a circa 4,6 milioni di euro), nella simulazione di operazioni di investimento, nella
comunicazione e nella trasmissione ai clienti di informazioni e documentazione contrattuale non
rispondente al vero e nell’accettazione di mezzi di pagamento aventi caratteristiche difformi da quelle
previste dalla normativa di settore risultano in atti comprovate sia dalla dichiarazione ammissiva resa
dal promotore innanzi all’Intermediario, sia dalla ulteriore documentazione probatoria acquisita
(reclami dei clienti ed evidenze documentali dai medesimi prodotte);
2 CONSIDERATO che, in ordine alla quantificazione della sanzione:
- ai sensi dell’art. 110, comma 1, del regolamento n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui
all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) d.lgs. n. 58/98, in base alla gravità della violazione e
tenuto conto dell’eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del
regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
- ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), nn. 4) e 5) del regolamento Consob n. 16190/2007, la
Consob dispone la radiazione dall’Albo nell’ipotesi, rispettivamente, di acquisizione, anche
temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente
(anche quando tale condotta si sia concretizzata nella distrazione di somme di denaro di pertinenza
degli investitori) e di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente o alla Consob di
informazioni o documenti non rispondenti al vero;
- ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. b), n. 6), del regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob
dispone la sospensione dall’Albo, da uno a quattro mesi, nell’ipotesi di accettazione dal cliente o dal
potenziale cliente di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da
quelle prescritte dall’art. 108, comma 5, del medesimo regolamento; tale condotta illecita costituisce,
nel caso di specie, violazione particolarmente grave della normativa di riferimento, stante la sua
connessione e strumentalità con gli atti acquisitivi;
- per la simulazione di operazioni di investimento la normativa di riferimento non prevede una
sanzione specifica, di talché è rimessa alla Consob la valutazione in merito alla sanzione più congrua
da applicare in relazione al caso concreto tra quelle previste dalla citata norma, tenuto conto della
gravità della violazione e dell’eventuale recidiva; anche tale condotta illecita costituisce, nel caso di
specie, violazione particolarmente grave della normativa di riferimento, stante la sua connessione e
strumentalità con gli atti acquisitivi;
- la significativa entità delle disponibilità liquide sottratte alla clientela (circa 4,6 milioni di euro), il
rilevante arco temporale durante il quale sono state poste in essere le condotte illecite (non meno di
quattro anni), unitamente alla loro pluralità e alle modalità fraudolente con cui sono state attuate,
costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente
l’affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela nonché dei potenziali
investitori;
D E L I B E R A:
Il Sig. Nicola Tropeano, nato a Bari il 7 giugno 1960 e […omissis…], è radiato dall’Albo unico dei
promotori finanziari.
La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 195 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
14 ottobre 2015
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
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