Delibera n. 19181 Radiazione del sig. Nicola Gentile dall
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Delibera n. 19181 Radiazione del sig. Nicola Gentile dall
Delibera n. 19181 Radiazione del sig. Nicola Gentile dall’albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «TUF»); VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni (di seguito anche «Regolamento Intermediari»); VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n. 12283 del 22 dicembre 1999, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari del sig. Nicola Gentile, nato a Trapani(TP) il 2 maggio 1948 e […omissis…]; VISTA la propria delibera n. 18867 del 15 aprile 2014, adottata sulla base di fatti che qui si intendono integralmente richiamati, con la quale il sig. Gentile è stato sospeso in via cautelare dall’esercizio dall’attività di promotore finanziario per sessanta giorni, ai sensi dell’art. 55, comma 1, del TUF; VISTA la nota del 26 novembre 2013, pervenuta in Consob il 29 novembre 2013, con cui la sig.ra […omissis…], ha lamentato gravi irregolarità poste in essere in suo danno, nel giugno del 2013, dal promotore finanziario sig. Nicola Gentile, da cui la stessa era seguita con riferimento ai suoi investimenti presso Finanza & Futuro Banca S.p.A.; VISTA la richiesta di dati e notizie inviata dalla Divisione Intermediari il 9 aprile 2014 e la successiva nota di riscontro inoltrata l’11 aprile 2014 da Finanza & Futuro Banca S.p.A., con cui l’Intermediario ha trasmesso ulteriori informazioni e documentazione inerenti ai fatti illeciti di cui trattasi; RILEVATO che, dall’esame delle predette note e della documentazione alle stesse acclusa, emerge che la sig.ra […omissis…], su sollecitazione e suggerimento del promotore sig. Nicola Gentile dal quale era seguita, ha disinvestito somme per 110.000,00 euro, già impiegate presso Finanza & Futuro Banca S.p.A., per sottoscrivere in data 3 giugno 2013, due distinte obbligazioni emesse da Deutsche Bank S.p.A. per 45.000 e 60.000 euro, fornendo i relativi importi con l’emissione di due assegni bancari tratti su altro istituto che, secondo quanto dichiarato dalla stessa cliente, sarebbero stati precompilati «in ogni loro parte», fatta eccezione per lo spazio relativo al nominativo del beneficiario, nel quale il promotore avrebbe apposto il timbro della Banca; RILEVATO che la cliente ha riferito che, breve tempo dopo la sottoscrizione dell’investimento di cui innanzi, ha chiesto al promotore di disinvestire i citati prodotti necessitando delle somme investite e che, a seguito del suo reiterato comportamento evasivo – con il quale il sig. Gentile avrebbe altresì provato a persuaderla dell’impossibilità di liquidare l’investimento prima della scadenza – ha chiesto l’assistenza dei funzionari di Finanza e Futuro Banca S.p.A. ed il rilascio di copia dei titoli emessi quale provvista, al fine di accertare l’identità del loro reale beneficiario, appurando che: 1 - i moduli di sottoscrizione da lei compilati con l’assistenza del promotore erano falsi ed i relativi prodotti finanziari inesistenti presso l’intermediario; - gli assegni bancari consegnati al promotore per fini di investimento erano stati incassati dal sig. Gentile, il quale, nello spazio riservato all’indicazione del beneficiario, avrebbe cancellato il timbro della Banca apposto all’atto dell’emissione dei titoli sostituendolo con l’indicazione, redatta in stampatello, del proprio nome e cognome; CONSIDERATO che assumono particolare rilievo, ai fini dell’accertamento di quanto ascritto al promotore, i documenti trasmessi dall’Intermediario ed in particolare: - il reclamo presentato nell’interesse della cliente coinvolta dalle irregolarità poste in essere dal promotore, nell’ambito del quale viene dato conto dei fatti illeciti lamentati e trasmessa copia della pertinente documentazione comprovativa; - copia dei titoli oggetto di indebita appropriazione da parte del sig. Gentile e dei contratti di sottoscrizione titoli, rivelatisi falsi, recanti la sigla e l’indicazione dei riferimenti del promotore; - la corrispondenza intercorsa tra la stessa e con l’Intermediario e la relazione redatta dall’apposita funzione di Finanza e Futuro Banca S.p.A., inerente ai fatti di cui trattasi; VISTA la nota del 29 maggio 2014, notificata con effetto dal successivo 14 giugno 2014, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari – Rete Promotori e Consulenti Finanziari ha contestato al sig. Nicola Gentile la violazione dell’art. 107, comma 1, del regolamento Consob n. 16190 adottato con delibera del 29 ottobre 2007, per avere: - acquisito la disponibilità di somme e valori di pertinenza della clientela; - comunicato informazioni non rispondenti al vero; - omesso la trasmissione di operazioni di investimento; - simulato operazioni di investimento; RILEVATO che il sig. Gentile non si è avvalso di alcuna facoltà difensiva nel corso del procedimento sanzionatorio a suo carico; VISTA la relazione per la Commissione del 1° dicembre 2014, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, dato atto che il promotore non ha svolto attività difensiva, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati: A) relativamente alla qualificazione dei fatti, che: - sulla base della documentazione complessivamente acquisita agli atti, emergono numerosi e circostanziati elementi sulla cui base ritenere accertati tutti gli illeciti ascritti al sig. Nicola Gentile, il quale non ha svolto attività difensiva nel corso del presente procedimento; - assumono particolare rilievo probatorio, ai fini dell’accertamento di quanto contestato, il reclamo presentato dalla cliente interessata dalle irregolarità poste in essere dal promotore e la documentazione relativa ai fatti di cui trattasi, tra cui assumono particolare valenza le copie dei 2 moduli di sottoscrizione delle operazioni di investimento ineseguite, univocamente riconducibili al promotore, e dei relativi titoli emessi come provvista, abusivamente in cassati dallo stesso; B) relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, il medesimo Ufficio ha proposto, nei confronti del sig. Nicola Gentile, l’adozione del provvedimento di radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari di cui all’art. 196, comma 1, lett. d), del TUF, posto che: - ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Regolamento n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; - ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), n. 4 e n. 5, del Regolamento n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari in caso di acquisizione e/o distrazione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza dell’investitore, di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero; - le violazioni degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza di cui all’art. 107, comma 1, del Regolamento n. 16190/2007, conseguenti alla mancata esecuzione di operazioni disposte dalla clientela ed alla simulazione di operazioni di investimento costituiscono condotte illecite non assoggettate ad una specifica sanzione, con l’effetto che la loro determinazione è rimessa alla valutazione della Consob, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto della sua gravità; - nel caso di specie, anche tali condotte illecite costituiscono grave violazione della normativa di riferimento stante la loro connessione e strumentalità con le altre violazioni accertate; - la significativa entità delle disponibilità sottratte, oltre alla modalità fraudolente con cui le condotte illecite sono state attuate al fine di perfezionare ed occultare la condotta appropriativa posta in essere, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori; VISTA la delibera Consob n. 19158 del 29 maggio 2015, recante le “Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell’8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015; VISTO, in particolare, l’art. 2, commi 3 e 4, della citata delibera n. 19158 del 29 maggio 2015, il quale consente ai destinatari di lettere di contestazione che, nell’ambito del procedimento, non hanno presentato deduzioni scritte ovvero non hanno partecipato all'audizione personale, di richiedere la trasmissione della relazione finale dell’Ufficio Sanzioni Amministrative entro 15 giorni dall’entrata in vigore della delibera stessa; RILEVATO che il sig. Nicola Gentile nel corso del procedimento non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni difensive ovvero di richiedere l’audizione personale e, successivamente all’entrata in vigore della delibera Consob n. 19158 del 29 maggio 2015, non ha richiesto di ricevere copia della relazione finale dell’Ufficio Sanzioni Amministrative; 3 RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dallo stesso Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla sanzione da applicare nel caso di specie; D E L I B E R A: Il sig. Nicola Gentile, nato a Trapani (TP) il 2 maggio 1948 e […omissis…], è radiato dall’Albo unico dei promotori finanziari. La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Corte d’Appello competente per territorio, ex art. 195 TUF, entro 30 giorni dalla data di notifica. 2 luglio 2015 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 4