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Delibera n. 19310 Sospensione sanzionatoria, per un

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Delibera n. 19310 Sospensione sanzionatoria, per un
Delibera n. 19310
Sospensione sanzionatoria, per un periodo di due mesi, del sig. Fortunato Barbaro dall’albo
unico dei promotori finanziari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive
modificazioni;
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n.
18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 11598 del 15 settembre 1998, recante, tra l'altro, l'iscrizione
all'Albo unico dei promotori finanziari del sig. Fortunato Barbaro, nato a Milazzo (ME) il 9 marzo
1971 e residente a […omissis…];
VISTE le note del 23 dicembre 2013 e del 4 aprile 2014, con le quali Banca Mediolanum
S.p.A. ha fornito documenti e notizie, in merito all’operato del promotore finanziario sig. Fortunato
Barbaro;
VISTA la lettera del 30 dicembre 2013, con la quale il promotore ha rappresentato alla Consob
di avere presentato a Banca Mediolanum le dimissioni, specificando, tra l’altro, di avere operato per
conto del cliente sig. […omissis…] in accordo con quest’ultimo;
RILEVATO che, in particolare, dall’esame delle suddette note, nonché della documentazione
allegata alle medesime è emerso che il sig. Fortunato Barbaro avrebbe utilizzato i codici di accesso
telematico ai rapporti di pertinenza del cliente sig. […omissis…], disponendo a valere sui rapporti
intestati allo stesso presso Banca Mediolanum S.p.A., tra il 4 marzo 2011 ed il 25 novembre 2013,
venti operazioni di investimento.
Secondo quanto comunicato da Banca Mediolanum S.p.A., il sig. […omissis…] avrebbe
dichiarato di aver consegnato al promotore i codici di accesso telematico ai rapporti di propria
pertinenza ed avrebbe disconosciuto tutta la movimentazione relativa ad operazioni di compravendita
di titoli azionari presente sul proprio deposito titoli.
Banca Mediolanum S.p.A. ha trasmesso copia di un reclamo presentato nei confronti del
promotore dal difensore, in nome e per conto del sig. […omissis…], in data 13 febbraio 2014.
Il promotore ha ammesso il compimento di irregolarità, nella citata lettera del 30 dicembre
2013 indirizzata alla Consob nonché innanzi a Banca Mediolanum S.p.A., secondo quanto riferito
dalla medesima Banca;
VISTA la nota del 9 settembre 2014, notificata all’interessato in data 18 settembre 2014, con la
quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete, Promotori e Consulenti
Finanziari, ha contestato al sig. Fortunato Barbaro la violazione delle seguenti disposizioni del
regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007:
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1) art. 107, comma 1, per aver effettuato operazioni di investimento non autorizzate a valere sui
rapporti intestati al sig. […omissis…];
2) art. 108, comma 7, per aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza
del suddetto cliente in assenza delle condizioni previste dalla medesima norma;
CONSIDERATO che, con la stessa nota del 9 settembre 2014, il sig. Fortunato Barbaro è stato
reso edotto della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla
notifica della stessa e di chiedere altresì di essere sentito personalmente;
VISTA la nota del 22 settembre 2014, con cui il sig. Fortunato Barbaro ha formulato deduzioni
difensive, con le quali, ad integrazione della lettera del 30 dicembre 2013 ed in relazione al reclamo
del sig. […omissis…] del 13 febbraio 2014, ha precisato:
- di aver dimostrato l’infondatezza di quanto ivi affermato in merito alle operazioni
“spericolate e non autorizzate … all’insaputa dell’assistito”;
- che “nulla gli era dovuto poiché il cliente mi aveva chiesto aiuto per recuperare le
minusvalenze prodotte dai servizi bancari di cui era intestatario, e di cui mi aveva firmato
liberatoria per le operazioni effettuate”;
ed ha prodotto copia della scrittura privata in data 3 marzo 2014, a firma del sig. […omissis…]
e del medesimo sig. Fortunato Barbaro, avente ad oggetto “Rinuncia alla richiesta risarcimento
danni del 13/02/2014 …” […omissis…];
ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 16 marzo 2015, con la quale l’Ufficio
Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e tenuto conto delle deduzioni
difensive, ha espresso considerazioni conclusive in merito alle risultanze istruttorie del presente
procedimento;
VISTE le note del 6 maggio e del 10 giugno 2015 con le quali è stata tramessa copia della
Relazione con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte
motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione della
sanzione;
VISTA la delibera Consob n. 19158 del 29 maggio 2015, recante le “Modifiche al regolamento
sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005,
n. 262”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell’8 giugno 2015 ed entrata in
vigore il successivo 9 giugno 2015;
VISTO, in particolare, l’art. 2, comma 2, della citata delibera n. 19158 del 29 maggio 2015, il
quale prevede che, per i procedimenti sanzionatori per i quali la fase istruttoria si è conclusa prima
della entrata in vigore della medesima delibera, sono confermate le determinazioni assunte dalla
Commissione al fine di consentire ai destinatari delle lettere di contestazione la conoscenza della
relazione finale dell'Ufficio Sanzioni Amministrative, comprensiva della parte relativa alla
determinazione della sanzione, e l'esercizio delle connesse facoltà difensive;
RILEVATO che il sig. Fortunato Barbaro non si è avvalso della facoltà di presentare
controdeduzioni scritte;
RITENUTI sussistenti i presupposti, di fatto e di diritto, per procedere all’applicazione di
sanzioni a carico del predetto promotore, atteso che l’esame della documentazione complessivamente
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acquisita conduce a ritenere conclusivamente accertate le violazioni ascritte al promotore, per avere
egli effettuato operazioni di investimento non autorizzate a valere sui rapporti intestati al citato
cliente ed utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del medesimo cliente in
assenza delle condizioni normativamente previste.
Induce a tale conclusiva valutazione l’insieme dei fatti emersi e, in tale contesto, assumono
particolare rilievo sia gli elementi documentali ed informativi complessivamente acquisiti, sia le
dichiarazioni ammissive rilasciate dallo stesso sig. Fortunato Barbaro dinanzi all’Intermediario
nonché quanto dedotto nel corso del procedimento sanzionatorio.
In particolare, secondo quanto riferito dall’Intermediario, “nel corso del colloquio intercorso
con il cliente … è emerso che effettivamente il Sig. […omissis…] avrebbe consegnato
volontariamente al Sig. Barbaro Fortunato i propri codici segreti perché poi il promotore potesse
effettuare per suo conto operazioni di compravendita di titoli azionari” e il sig. Barbaro avrebbe
confermato quanto dichiarato dal cliente, precisando di aver acconsentito alla specifica richiesta del
medesimo.
L’Intermediario ha altresì riferito che “il Sig. […omissis…] ci ha informato di disconoscere,
completamente e senza distinzione alcuna - tutta la movimentazione relativa ad operazioni di
compravendita titoli azionari presenti sul suo deposito titoli”.
Non può attribuirsi valenza esimente al fatto che, a fronte di quanto dichiarato dal cliente
all’Intermediario e del reclamo proposto, sia stata prodotta in sede difensiva la citata scrittura privata
del 3 marzo 2014, posto che la medesima comporta, da parte del cliente, rinuncia alla pretesa
risarcitoria dianzi prospettata, ma non vale ad integrare, ai fini che rilevano in questa sede, l’esistenza
di una specifica autorizzazione in merito a ciascuna delle plurime operazioni effettuate.
Ed invero, l’eventuale autorizzazione preventiva del cliente alla movimentazione del deposito
titoli da parte del promotore non può supplire alla mancanza di specifici ordini, che il cliente deve
rilasciare al promotore per iscritto ogni qualvolta intenda porre in essere un’operazione
d’investimento per suo tramite;
CONSIDERATO, in ordine alla individuazione e quantificazione della sanzione, che:
- ai sensi dell’art. 110, comma 1, del regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob irroga le
sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base
alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione
di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari
impartite dalla stessa Consob;
- ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), n. 7, del regolamento Consob n. 16190/2007, la
Consob dispone la radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari in caso di
perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere
sui rapporti di pertinenza di quest’ultimo, o comunque al medesimo collegati;
- per la violazione dell’art. 108, comma 7, del regolamento Consob n. 16190/2007, che pone
divieto all’utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti, non è
prevista una specifica sanzione, con l’effetto che la sua determinazione è rimessa alla
valutazione della Consob, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto
della sua gravità e dell’eventuale recidiva;
- ai sensi dell’art. 110, comma 3, del citato regolamento n. 16190/2007, la Consob, tenuto
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conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione
prevista, quella immediatamente inferiore o superiore;
RITENUTO, ai fini della determinazione della sanzione da applicare, che, nel caso di specie,
occorre tenere conto delle seguenti circostanze:
• le condotte illecite accertate sono state poste in essere nei confronti di un solo cliente e per
importi non particolarmente significativi;
• non risulta che il promotore abbia tratto alcuna specifica e diretta utilità per effetto della
condotta posta in essere;
• il promotore ha assunto un comportamento collaborativo sia dinanzi all’Intermediario, sia
nell’ambito del procedimento sanzionatorio;
D E L I B E R A:
Il sig. Fortunato Barbaro, nato a Milazzo (ME) il 9 marzo 1971 e residente a […omissis…], è
sospeso, per un periodo di due mesi, dall’Albo unico dei promotori finanziari.
La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d’Appello
competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
5 agosto 2015
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
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