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La nuova progressione economica dei docenti - cnu
C.N.U. La nuova progressione economica dei docenti universitari Il DPR n. 232 del 15/12/2011 (G.U. n. 33 del 9/2/2012), in ottemperanza alle norme della Legge Gelmini (L. 240/2010) ha stabilito la nuova progressione economica per classi (e scatti retributivi) triennali per i nuovi professori universitari e ha fissato le modalità di passaggio dalla vecchia progressione economica (scatti biennali) a quella nuova, per tutti i professori e i ricercatori universitari di ruolo già in servizio. A) Transizione dalla progressione biennale a quella triennale per i docenti già in ruolo (confermati) Il passaggio avviene automaticamente al momento in cui ciascun docente completa il biennio di permanenza nella vecchia classe stipendiale cui apparteneva al 29/1/2011, giorno di entrata in vigore della Legge Gelmini. Purtroppo però il momento della maturazione di tale biennio dipende dalla interpretazione di quella norma del Decreto Legge 78/2010 che ha operato il blocco degli scatti stipendiali.1 Col passaggio nella nuova progressione economica, alla data della maturazione del suddetto scatto biennale a ciascun docente sarà attribuita la nuova classe triennale corrispondente, rilevabile sulla tabella dell’allegato 1 al DPR. L’inserimento avverrà al primo anno della nuova classe triennale, con mantenimento della retribuzione della classe di partenza nel caso questa fosse superiore a quella prevista per il primo anno della classe di arrivo, e “il relativo importo resta invariato fino alla corrispondenza di importi nei due regimi”.2 A titolo di esempio, facciamo il caso di un associato a tempo pieno che ha maturato la classe biennale 12 e passa alla 13 con la retribuzione annua lorda di 80.453,92 euro. Dalla tabella risulta che egli transita alla classe triennale 8, la cui retribuzione nel primo anno è inferiore (77.920,87), e pertanto conserva la retribuzione predetta, nell’ambito della stessa classe, sino alla corrispondenza di importi nei due regimi: 1 Il D-L 78/2010, all’art. 9, c. 21, 2° periodo, annulla completamente l’anzianità maturata nel triennio 2011-2013 per i dipendenti pubblici “che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi“. Si presentano due possibilità a seconda che (I) prevalga l’interpretazione attuale del MIUR-CINECA (e dei Rettori) secondo cui la nostra anzianità di carriera è congelata al valore raggiunto alla data del 31/12/2010 e ricomincerà a crescere soltanto a partire dal 1/1/2014 oppure (II) venga riconosciuta la fondatezza dei ricorsi che molti nostri colleghi hanno indirizzato ai TAR, rivendicando la non automaticità della nostra progressione stipendiale, ora soggetta a valutazioni, e quindi la maturazione del biennio avverrebbe ben prima del 1/1/2014. E’ opportuno ricordare, per inciso, che per effetto di una norma recente (art. 16, comma 1, lettera a, del D-L 98/2011) il blocco degli scatti potrebbe essere prorogato di un anno, fino al 31/12/2014, con semplice atto regolamentare del Governo. Qualora ciò avvenisse tutti i diritti, o le procedure, indicati come attivi a partire dal 1/1/2014, andrebbero spostati al 1/1/2015. 2 Nel decreto non è detto espressamente dell’inserimento al primo anno della classe nuova. Ma è implicito nel fatto che si prevede la possibilità che lo stipendio di partenza possa essere più alto. 1 C.N.U. ciò avviene al terzo anno del triennio. In pratica succede che quando nella tabella delle corrispondenze il primo anno della classe di partenza coincide col primo della classe di arrivo, si ha una corrispondenza perfetta tra le retribuzioni nuove e quelle che si sarebbero raggiunte in caso di permanenza nella progressione biennale. Quando invece al primo anno della classe di partenza corrisponde il secondo o terzo anno della classe di arrivo, l’inserimento al primo anno comporta una retrocessione di uno o due anni, rispettivamente, che si riflette in un corrispondente ritardo nella maturazione delle classi (e retribuzioni) successive. Una volta immessi nella nuova carriera l’avanzamento alle classi successive avverrà previa richiesta dello scatto, con presentazione della relazione sull'attività svolta nel triennio precedente, e solo in caso di valutazione positiva. B) Transizione dalla progressione biennale a quella triennale per i docenti non confermati I docenti che al 29/1/2011 non hanno ancora terminato il triennio di conferma (o di ordinariato) fanno il normale percorso previgente fino all’ottenimento della conferma (o ordinariato) e dell’inquadramento, nella vecchia carriera, incluso il riconoscimento dei servizi pre-ruolo. Al momento in cui, nella vecchia carriera, maturano il primo scatto alla classe biennale successiva all’inquadramento fanno lo stesso percorso di transizione nella nuova carriera previsto per i docenti di ruolo di cui al punto A. C) Ingresso nella progressione triennale per i docenti futuri (quelli assunti ai sensi della Legge Gelmini, e anche ai sensi della Legge Moratti, le cui procedure concorsuali siano state avviate successivamente al 29/1/2011) Entrano alla classe zero del nuovo regime secondo le tabelle dell’allegato 2 alla Legge, e fanno il normale percorso di tutte classi triennali. In caso di passaggio da ricercatore a professore, o da associato ad ordinario, l’eventuale retribuzione superiore nel ruolo di provenienza viene mantenuta come “assegno ad personam” non rivalutabile, e riassorbibile col prosieguo della carriera. D) Opzione per il nuovo regime dei professori assunti col regime previgente. L’opzione può essere esercitata entro tre mesi dalla data della maturazione del diritto al passaggio alla nuova classe stipendiale successivamente al 29/1/2011. Chi esercita l’opzione transita nella nuova carriera secondo la tabella di corrispondenza dell’allegato 4. Nei casi in cui lo stipendio prima della transizione (vedi seconda colonna relativa alla progressione economica per classi triennali rimodulate) sia inferiore a quello (quarta colonna) della classe zero del nuovo regime, l’opzione ha effetto al momento in cui la carriera di appartenenza raggiunge lo stesso stipendio di tale classe zero. Non si intravede alcun incentivo all’esercizio dell’opzione. 2 C.N.U. COMMENTI Cose positive: - è prevista la rivalutazione ISTAT anche per lo stipendio dei ricercatori a tempo determinato (RTD) - è stata tolta la norma, presente nel testo presentato in Parlamento e contestata da molte sigle sindacali, che aboliva lo scatto anticipato per la nascita di un figlio Cose negative: - come sopra indicato, a seconda della corrispondenza temporale tra la classe biennale da cui si parte e quella in cui si arriva nella nuova progressione triennale, succede che molti docenti ci rimettono. In pratica solo un terzo manterrà una progressione retributiva inalterata, un altro terzo ritarderà di due anni la maturazione della vecchie retribuzioni, e il restante terzo subirà un ritardo di un anno. Complessivamente, in media, sarà come se tutte le carriere fossero state ritardate di un anno e lo Stato recupererà su tutto il corpo docente l’equivalente del valore (medio) di mezzo scatto stipendiale biennale. Ma non doveva essere garantita l’invarianza retributiva? - l’aggancio stipendiale dei professori associati rispetto ai professori ordinari nella nuova carriera risulta ridotto rispetto a quanto stabilito dal DPR 382/1980. La retribuzione tabellare dell’associato passa dal 70% a valori che oscillano lungo l’arco della carriera dal 63 al 69%. La retribuzione complessiva invece risulta il 70% circa, mentre prima era il 74-75%. Cose . . . . dubbie. - è stato tolto l’obbligo della richiesta di scatto (o classe), e la corrispondente valutazione, in sede di primo inquadramento, per coloro che transitano dalla progressione biennale a quella triennale. A prima vista sembrerebbe una cosa positiva. Ma potrebbe anche portare a ripercussioni negative nell’iter dei ricorsi al TAR che rivendicano il non automatismo della progressione economica. Pisa 16 febbraio 2012 Paolo Gianni Presidente della Commissione Sindacale 3