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ATTI DI P.G. ISPEZIONE ART. 103 D.P.R. 9.10.1990 n. 309

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ATTI DI P.G. ISPEZIONE ART. 103 D.P.R. 9.10.1990 n. 309
ATTI DI P.G.
ISPEZIONE
ART. 103 D.P.R. 9.10.1990 n. 309
ISPEZIONI PERSONALI IN MATERIA DI STUPEFACENTI
Norme di
riferimento
Organo procedente
Documentazione
Garanzie di difesa
Utilizzabilità
Art. 103 D.P.R.
309/90
Ufficiali di p.g.
Delle operazioni è
redatto verbale
integrale o riassuntivo
complesso.
Verbale riassuntivo
semplice se vi è
indisponibilità di
mezzi o ausiliari
tecnici oppure se
l’atto ha contenuto
semplice
Può assistere ma non
ha diritto di essere
preavvisato
Vedi note
Previste dall’art.103 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, Testo Unico delle leggi in materia di stupefacenti e
sostanze psicotrope, queste si differenziano dalle perquisizioni ex art. 352, comma 1, c.p.p. sia in relazione
ai presupposti dell’atto, sia in relazione alla finalità per cui vengono poste in essere.
Infatti mentre per le perquisizioni ex art. 352, comma 1, c.p.p. il presupposto è lo stato di flagranza di reato o
l’avvenuta evasione, per le perquisizioni in parola questo è costituito dall’esistenza di un’operazione di
polizia finalizzata alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonché dall’esistenza di motivi di particolare necessità ed urgenza tali da non consentire di
richiedere l’autorizzazione telefonica del magistrato competente.
Solo la sussistenza contestuale di entrambi i presupposti indicati rende legittima questa tipologia di
perquisizione.
Quanto allo scopo, le perquisizioni ex art. 352 c.p.p. presuppongono l’avvenuta realizzazione di una
fattispecie criminosa, tanto è vero che sono finalizzate alla ricerca di tracce o cose pertinenti al reato,
mentre, le perquisizioni in materia di stupefacenti hanno un ambito operativo più ampio; esse non
presuppongono necessariamente la consumazione di un reato ma possono essere eseguite anche a scopo
preventivo.
Le perquisizioni in materia di stupefacenti possono essere eseguite solo da Ufficiali di Polizia Giudiziaria, ciò
non esclude che gli Agenti possano prestare assistenza nel compimento dell’atto; in oltre, queste possono
essere estese al mezzo di trasporto dell’interessato, nonché ai bagagli e agli effetti personali del medesimo.
Della perquisizione deve essere redatto apposito verbale, di cui una copia va rilasciata all’interessato e una
copia trasmessa al P.M. competente entro 48 ore per la convalida dell’atto.
Art. 103. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) Controlli ed ispezioni
1. Al fine di assicurare l’osservanza delle disposizioni previste dal presente testo unico, gli ufficiali e
sottufficiali della Guardia di finanza possono svolgere negli spazi doganali le facoltà di visita, ispezione e
controllo previste dagli artt. 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, fermo restando il disposto di cui all’art. 2, comma 1, lettera o),
della Legge 10 ottobre 1989, n. 349.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di
polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono
procedere in ogni luogo al controllo e all’ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali,
quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope.
Dell’esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro
quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le
successive quarantotto ore. Ai fini dell’applicazione del presente comma, saranno emanate, con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, le opportune norme di
coordinamento nel rispetto delle competenze istituzionali.
3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrono motivi di particolare necessità ed urgenza che non
consentano di richiedere l’autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a
perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della
Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle
perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente all’interessato copia del
verbale di esito dell’atto compiuto.
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ATTI DI P.G.
ISPEZIONE
ART. 103 D.P.R. 9.10.1990 n. 309
COSA FARE COME FARE
Competenza dell'atto:
9 Ufficiali di P.G. (art. 103, comma 3, T.U. STUP.).
Diritto di difesa:
9 Il difensore ha diritto di assistere, ma non deve essere preavvertito (art. 356 c.p.p.).
Condizioni:
9 Che siano in corso servizi per la prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti,
di associazione mafiosa e di quelli commessi in relazione ad essa, nonché di riciclaggio o di impiego di
denaro, beni o utilità;
9 fondato motivo di ritenere che indosso alla persona e/o al mezzo di trasporto usato possano trovarsi
sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero denaro o valori costituenti il prezzo della liberazione della
persona sequestrata o provenienti dai delitti predetti, nonché armi, munizioni o esplosivi;
9 particolare necessità e urgenza che non consentono di richiedere l'autorizzazione telefonica del
Procuratore della Repubblica (art. 103 T.U. STUP).
Adempimenti della P.G.:
9 Procedere al compimento dell'atto soltanto in presenza delle condizioni suddette, valgono le stesse
regole riguardanti la perquisizione personale o locale di iniziativa;
9 l'esito positivo dell'atto, tranne i casi di uso personale di sostanze stupefacenti e delle ipotesi previste
dall'art. 73, comma 5, del T.U. STUP. (fatti di lieve entità), comporta, oltre al sequestro, l'arresto
obbligatorio della persona per cui dovranno essere osservate le regole previste dagli artt. 386-387 c.p.p.
9 per i casi di uso personale, informare il Prefetto della provincia (art. 75, 5° co. T.U. STUP. ).
Documentazione:
9 Verbale delle operazioni compiute consegnando copia all'interessato (artt. 357, comma 2, lett. d c.p.p.;
103, comma 4, T.U. STUP.);
9 il verbale deve essere firmato alla fine di ogni foglio da tutti gli intervenuti (art. 137 c.p.p.);
9 redigere eventuali verbali di sequestro e arresto (artt. 357- 386 c.p.p.).
Termine di trasmissione:
9 Entro 48 ore per la convalida (art. 103, comma 3, T.U. STUP.);
9 se si è proceduto all'arresto, attenersi ai termini previsti dall'art. 386 c.p.p.;
9 inviare anche l'eventuale verbale di sequestro e il reperto contenente le sostanze sequestrate allegando
il tutto alla nota di trasmissione e all'informativa (art. 357, comma 4, c.p.p.).
Organo destinatario:
9 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo (art. 103, comma 3, T.U. STUP. - art. 352,
comma 4, c.p.p.).
Norme di riferimento:
9 Art. 103 T.U. STUP.; art. 27 legge n. 55/90.
Stampato
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ATTI DI P.G.
ISPEZIONE
ART. 103 D.P.R. 9.10.1990 n. 309
Intestazione dell’Ufficio o Reparto
OGGETTO: Verbale di perquisizione locale ex art. 103 T.U. STUP eseguita in ( ) di ( ) nato a ( ) il ( )
residente in ( ) via ( ) tel. ( ) attività lavorativa ( ) identificato con ( ).L'anno ( ) addì ( ) del mese di ( ) alle ore ( ) in ( ).Il sottoscritto Ufficiale di P.G. ( ) effettivo presso ( ) dà atto che alle ore ( ) odierne in località ( ), nel corso di
un servizio di P.G. per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope (o del delitto previsto dall’art. 416-bis del c.p. e di quelli commessi in relazione ad esso, nonché
dei delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter dello stesso c.p. e di quelli indicati in tali articoli), avendo
fondato motivo di ritenere che in relazione a ( ) che in tal luogo potessero trovarsi sostanze stupefacenti o
psicotrope (oppure denaro, valori costituenti il prezzo della liberazione della persona sequestrata o
provenienti dai delitti predetti, nonché armi, munizioni o esplosivi), data la particolare necessità e urgenza
che non consentivano di richiedere l’autorizzazione telefonica al Procuratore della Repubblica (o sost.
Procuratore) presso ( ), ha proceduto all’immediata perquisizione del ( ).Dà atto di aver reso edotto il Sig. ( ) titolare del luogo perquisito della facoltà riconosciutagli di farsi
rappresentare o assistere da persona di fiducia purché prontamente reperibile e idonea ad essere testimone
ad atti del procedimento.Il Sig. ( ) ha rinunciato a tale facoltà (oppure si è fatto rappresentare o assistere da).L’atto è stato eseguito alla costante presenza del Sig. ( ); sono stati controllati i seguenti ambienti: ( ).La perquisizione è stata ultimata alle ore ( ) del ( ) dando il seguente esito:NEGATIVO, in quanto nulla di quanto ricercato veniva rinvenuto.POSITIVO in quanto veniva rinvenuto rinvenimento (sostanze apparentemente stupefacenti o psicotrope o
oggetti e strumenti che con esse hanno attinenza -bilancini ecc.) che sono stati sequestrati).Si dà atto che, oltre alle cose sequestrate, null’altro è stato asportato e non sono stati cagionati danni
(oppure indicare quali).Si dà atto che il Sig. ( ), essendo persona sottoposta ad indagini, a norma dell’art. 161 del c.p.p., è stato
invitato a dichiarare o eleggere il domicilio ai fini delle notificazioni con l’avvertimento degli obblighi e delle
conseguenze previste da tale disposizione; a riguardo ha dichiarato: ( ).Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale in triplice copia di cui una viene
consegnata al Sig. ( ), una viene trasmessa immediatamente al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di ( ) per la convalida e l’altra conservata agli atti di quest’Ufficio.Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. --------------------------------------------------------Firma del titolare del luogo
perquisito o del suo rappresentante
e/o della persona che lo ha assistito
Firma dei verbalizzanti
Massimario
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ATTI DI P.G.
ISPEZIONE
ART. 103 D.P.R. 9.10.1990 n. 309
Cass. pen. Sez. IV, 6 ottobre 2010, n. 38559
La notizia confidenzialmente appresa, ma non ancora in alcun modo verificata dagli agenti di polizia
giudiziaria, circa la presenza di armi ed esplosivi oppure di droga in un determinato luogo, non può ancora
ritenersi notizia di reato, ma potrà stimolare l'attività di iniziativa della polizia giudiziaria - ai sensi dell'art. 41,
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dell'art. 103, D.P.R. n. 309 del 1990 - e diventare tale all'esito della
perquisizione o di altro elemento di prova che confermi l'informazione del confidente.
Cass. pen. Sez. VI, 23 giugno 2010, n. 37800
L'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziaria non comporta
effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce
un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma primo, cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di perquisizione di
sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 103 del d.P.R. n. 309 del 1990). (Rigetta, Trib. lib. Bologna, 03
febbraio 2010)
Cass. pen. Sez. IV, 13 giugno 2007
In materia di stupefacenti, mentre l'ispezione e la perquisizione previste dal codice di procedura penale
presuppongono sempre la commissione di un reato, i poteri concessi alla polizia giudiziaria dall'art. 103
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 hanno un ambito più ampio, perché sono finalizzati anche ad attività di
carattere preventivo e sono perciò subordinati solo alla sussistenza del "fondato motivo di ritenere che
possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope". In questa prospettiva, deve ritenersi legittimo
che la polizia giudiziaria, dopo l'esito negativo di una perquisizione personale, qualora sussista il fondato
motivo che il soggetto detenga all'interno del proprio corpo ovuli contenenti sostanza stupefacente, faccia
svolgere, previa autorizzazione del pubblico ministero, un esame radiologico, trattandosi di attività diretta
non soltanto all'accertamento del reato (nella specie, verificatosi per l'avvenuto rinvenimento degli ovuli, poi
fatti espellere in ospedale con il ricorso ad adeguata terapia), ma anche alla tutela del diritto alla salute del
soggetto.
Cass. pen. Sez. IV, 2 dicembre 2005, n. 6284
In materia di ispezione personale, l'accertamento radiografico è una delle legittime modalità di esecuzione a
cui può farsi ricorso coattivamente, purchè sia eseguito per mezzo di personale medico specialistico nel
rispetto delle corrette metodologie tecniche, non rilevando che il controllo sia esteso così all'interno del corpo
umano. (La Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento radiografico disposto coattivamente da personale di
polizia giudiziaria della Guardia di Finanza, previa autorizzazione del P.M., nel corso dei controlli previsti
dall'art. 103 d.P.R. n. 309 del 1990).
Cass. pen. Sez. IV, 15 novembre 2005, n. 150
La perquisizione effettuata ai sensi dell'art. 103, comma terzo, d.P.R. n. 309 del 1990 si differenzia da quella
d'iniziativa della polizia giudiziaria disciplinata dal codice di rito per il fatto che non presuppone l'esistenza di
una notizia di reato e rientra in un'attività di carattere preventivo, ma al pari di quella, seppure sia eseguita
illegittimamente, non rende illegittimo l'eventuale sequestro della sostanza stupefacente e delle altre cose
pertinenti al reato, all'esito rinvenute.
Cassazione penale, sezione VI, sentenza 22 settembre 2005, n. 33988
In materia di stupefacenti, mentre l’ispezione e la perquisizione previste dal codice di procedura penale
presuppongono sempre la commissione di un reato, i poteri concessi alla polizia giudiziaria dall’art. 103 del
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, hanno un ambito più ampio, essendo subordinati solo alla sussistenza del
“fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope”. In questa
prospettiva, deve ritenersi legittimo che la polizia giudiziaria, dopo l’esito negativo di una perquisizione
personale, sussistendo il fondato motivo che il soggetto detenga all’interno del proprio corpo ovuli contenenti
sostanza stupefacente, lo sottoponga, previa autorizzazione del Pubblico Ministero, ad esame radiologico,
trattandosi di attività diretta non soltanto all’accertamento del reato (nella specie, verificatosi per l’avvenuto
rinvenimento degli ovuli, poi fatti espellere in ospedale, sotto il controllo del medico, mediante la
somministrazione di lassativi), ma anche alla tutela del diritto alla salute del soggetto.
Cassazione penale, sezione VI, sentenza 5 giugno 2003, n. 24621
La perquisizione prevista dall’art. 103 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo Unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope) si differenzia da quella prevista dal codice di rito penale
perché, diversamente da quest’ultima, non presuppone necessariamente una preesistente notizia di reato e
non è quindi funzionale alla ricerca e all’acquisizione della prova di un reato di cui consti già l’esistenza, ma
può rientrare anche in un’attività di carattere preventivo e comunque collocata in ambito più ampio di quella
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ISPEZIONE
ART. 103 D.P.R. 9.10.1990 n. 309
di polizia giudiziaria. Ne consegue che essa non comporta l’automatica attribuzione della qualità di indagato
alla persona nei cui confronti è eseguita, con le relative conseguenze sul piano processuale e, in particolare,
su quello del diritto di difesa.
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