ATTI DI P.G. PERQUISIZIONE 352 C.P.P. © World`s Vehicle
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ATTI DI P.G. PERQUISIZIONE 352 C.P.P. PERQUISIZIONE PERSONALE DI INIZIATIVA P.G. ART. 352, comma 1, c.p.p. Norme di riferimento art. 352, comma 1, c.p.p. artt. 247, 248 249, 285, 286, 292, 380, 382, 385, c.p.p. artt. 79, 113 , 114 att. Organo procedente Documentazione Garanzie di difesa Utilizzabilità Ufficiali ed Agenti di p.g. Delle operazioni è redatto verbale integrale o riassuntivo complesso. Verbale riassuntivo semplice se vi è indisponibilità di mezzi o ausiliari tecnici oppure se l’atto ha contenuto semplice, è trasmesso senza ritardo e comunque non oltre 48 ore dal compimento, al p.m. del luogo di esecuzione per la convalida Il difensore ha facoltà di assistere senza diritto di essere avvisato previamente. Non è necessaria la presenza. In caso di mancanza di nomina, la p.g. non ha alcun obbligo di designare d’ufficio il difensore Piena sia fuori che nel dibattimento Le perquisizioni sono atti tipici di indagine e costituiscono un mezzo di ricerca della prova, possono essere personali e locali. La funzione delle perquisizioni consiste nella ricerca del corpo del reato, di cose o tracce pertinenti al reato ovvero nella ricerca di una persona da sottoporre a restrizione. Non essendo destinati a formare la prova ma ad assicurare al processo fonti di prova, i risultati delle ispezioni e delle perquisizioni sono utilizzabili in dibattimento. Sotto il profilo generale delle tutele dell'imputato (o dell'indagato), questi ha il diritto di essere assistito da un difensore di fiducia durante l'esecuzione dell'atto di ispezione o dell'atto di perquisizione ma non quello di essere preavvisato trattandosi di atto a sorpresa. A tali attività procede la Polizia Giudiziaria sia d’iniziativa che in esecuzione di un decreto emesso dal Pubblico Ministero competente. Le ipotesi in cui la Polizia Giudiziaria procede di propria iniziativa sono disciplinate dall’art. 352 del c.p.p. che, al primo ed al secondo comma, prevede e disciplina due fattispecie ben distinte: Nella prima ipotesi i presupposti della perquisizione personale o locale consistono nello stato di flagranza di reato o evasione e nell’esistenza di un fondato motivo, non quindi di un mero sospetto, che sulla persona da perquisire si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse, oppure, che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o, ancora, che nel predetto luogo si trovi la persona sottoposta alle indagini o l’evaso. Nella seconda ipotesi è prevista la possibilità di procedere a perquisizione personale o locale altresì quando occorre dare esecuzione ad un’ordinanza che dispone la custodia cautelare, oppure a un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto. In questo caso, oltre ai presupposti previsti dalla precedente fattispecie, devono sussistere particolari motivi di urgenza che non consentano l’emissione di un tempestivo decreto di perquisizione, e che dovranno essere specificamente indicati. In entrambe le ipotesi, la norma attribuisce il potere di procedere alle perquisizione ai soli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, tuttavia, nei casi di particolare necessità e urgenza, l’attività di ricerca della prova può essere compiuta anche da Agenti di Polizia Giudiziaria. Le perquisizioni rientrano tra le ipotesi di atti limitativi della libertà personale e come tali dovrebbero sempre fondarsi su provvedimenti motivati dell’Autorità Giudiziaria, che li dispone nei soli casi e modi previsti dalla legge. Tuttavia, l’esigenza di contemperare il rispetto della libertà personale costituzionalmente garantita e le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, fanno si che in casi eccezionali di necessità e di urgenza la Polizia Giudiziaria possa adottare provvedimenti provvisori, come appunto le perquisizioni, che devono essere trasmessi all’A.G. competente entro 48 ore dal compimento, la quale, ove ne ricorrano i presupposti, convalida l’atto. © World's Vehicle Documents www.vehicle‐documents.it ATTI DI P.G. PERQUISIZIONE 352 C.P.P. Perquisizione personale Prima di procedere al compimento della perquisizione, la Polizia Giudiziaria deve avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia purché prontamente reperibile. Essendo infatti la perquisizione un atto a sorpresa, il difensore non ha diritto di essere preavvisato, poiché verrebbe frustrato lo scopo stesso dell’atto. Quanto alle modalità di esecuzione, la perquisizione personale deve essere eseguita da persona dello stesso sesso, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta ed i casi in cui la stessa venga eseguita da persona esercente la professione sanitaria. Ad ogni modo la perquisizione va eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto. Art. 352 Perquisizioni 1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l’evaso. 2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un’ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall’art. 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione. 3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell’art. 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l’esito. 4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione. © World's Vehicle Documents www.vehicle‐documents.it ATTI DI P.G. PERQUISIZIONE 352 C.P.P. COSA FARE COME FARE Competenza dell'atto: 9 Ufficiali di P.G. (art. 352 c.p.p.); 9 Agenti di P.G. nei casi di particolare necessità e urgenza (art. 113 D.Lgs. 271/89). Diritto di difesa: 9 Il difensore ha diritto di assistere, ma non deve essere preavvertito (art. 356 c.p.p.). Condizioni: 9 Flagranza di reato; 9 fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possano essere cancellate o disposte; 9 casi di evasione; 9 esecuzione di un ordinanza di custodia cautelare o di un ordine di carcerazione nei confronti di persone imputate o condannate per uno dei delitti previsti dall'art. 380 c.p.p.; 9 esecuzione fermo di indiziato di delitto (art. 352, comma 1 e 2, c.p.p.); 9 particolari motivi di urgenza che non consentono l'emissione di un tempestivo decreto (art. 352 c.p.p.). Divieti 9 sul Sommo Pontefice e sui cardinali durante le vacanze della sede pontificia (artt. 8 e 21 tratt. Lateranense e accordo 11.02.1984 ratif. in legge 25.03.1985, n. 121); 9 sul Presidente della Repubblica (art. 90 Cost.); 9 sulle persone che godono dell'immunità diplomatica e cioè: inviati esteri presso la Repubblica Italiana e la Santa Sede (ministri, ambasciatori, incaricati di affari, nunzi, internunzi - artt. 29 e segg. Convenzione di Vienna del 18.04.1961 e del 24.03.1963 – rispettivamente ratificate con legge n. 804 e n. 806/1967); 9 sui Capi di Stato ed i ministri di Stati esteri in visita ufficiale in Italia; 9 sulle persone che godono dell'immunità parlamentare (deputati e senatori, giudici della Corte Costituzionale) senza l'autorizzazione della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica o della Corte Costituzionale tranne il caso in cui siano arrestate in flagranza di uno dei delitti non colposi consumati o tentati indicati nell'art. 380 commi 1 e 2 c.p.p. (art. 343, comma 3, come modificato dal D.L. 15.11.1993 n. 455). Adempimenti della P.G.: 9 Eseguire l'atto solo in presenza dei presupposti di cui sopra; 9 prima di eseguire l'atto adottare le opportune cautele operative rapportandole alla personalità e pericolosità della persona da perquisire; 9 avvertire la persona della facoltà di farsi assistere da un difensore o da altra persona di fiducia idonea a testimoniare negli atti del procedimento purché prontamente reperibile (art. 250 c.p.p.); 9 se del caso, invitare la persona a consegnare la cosa ricevuta; se l'invito viene accolto e la perquisizione era riferita solo alla ricerca di cose, si può omettere di eseguire l'atto (art. 247, comma 1, c.p.p.); 9 eseguire l'atto nel rispetto della dignità della persona e, nei limiti del possibile, del pudore (art. 249, comma 2, c.p.p.) per cui procedere separatamente alla perquisizione di più persone, facendo eseguire materialmente l'atto a persona dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta salvo i casi di impossibilità e di urgenza da evidenziare nel verbale (art. 79 D.Lgs. 271/89); 9 se è necessario estendere la perquisizione alle parti intime e coperte del corpo, è opportuno calzare guanti sanitari; 9 riportare, nel verbale eventuali dichiarazioni rilasciate dalla persona (art. 350, comma 7, c.p.p.); 9 sequestrare le cose pertinenti al reato rinvenute, specificando nel verbale il luogo esatto ove le stesse si trovano; se del caso, fotografare il luogo del rinvenimento (art. 252 c.p.p.). Documentazione: © World's Vehicle Documents www.vehicle‐documents.it ATTI DI P.G. 9 9 9 9 PERQUISIZIONE 352 C.P.P. Verbale integrale da redigersi contestualmente o, nei casi di impossibilità, subito dopo (art. 373, comma 4, c.p.p.); il verbale deve essere firmato da tutti gli intervenuti alla fine di ogni foglio (art. 137 c.p.p.); consegnare copia del verbale alla persona perquisita; redigere eventuali verbali di sequestro, arresto o fermo (art. 386, comma 3, c.p.p.). Termine di trasmissione: 9 Non oltre 48 ore allegando l’atto all'informativa (art. 352, comma 4, c.p.p.); Organo destinatario: 9 P. M. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente in relazione al luogo ove l'atto è stato eseguito (art. 352, comma 4, c.p.p..); Norme di riferimento: 9 Artt. 352, 356, 357, comma 2 lett. d), 357, comma 4, 366, 247, 249, 431 c.p.p.; artt. 79 e 113 D.Lgs. 271/89. © World's Vehicle Documents www.vehicle‐documents.it ATTI DI P.G. PERQUISIZIONE 352 C.P.P. Stampato INTESTAZIONE UFFICIO OGGETTO: Verbale di perquisizione personale art. 352, comma 1, c.p.p. operata nei confronti di ( ) nato a ( ) il ( ) residente in ( ) via ( ) nr. ( ) tel. ( ) titolo di studio ( ) attività lavorativa ( ) censurato o incensurato, identificato attraverso ( ).L’anno ( ) addì ( ) del mese di ( ) alle ore ( ) in ( ) .I sottoscritti Ufficiali e/o Agenti di P.G. ( ) in servizio presso ( ), danno atto che, a seguito della flagranza di reato di ( ), avendo fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovassero occultate cose o tracce pertinenti al reato che potevano essere cancellate o disperse poiché (indicare i motivi che hanno giustificato tale iniziativa), hanno proceduto alla perquisizione personale nei confronti di (cognome/nome della persona perquisita).Premesso che la persona stessa è stata avvertita della facoltà di farsi assistere da un difensore o da altra persona di fiducia purché prontamente reperibile e idonea a testimoniare ad atti del procedimento e che ha rinunciato a tale facoltà (oppure si è fatta assistere dall’Avv. ( indicare cognome, nome foro, recapito del difensore) ovvero da ( indicare cognome, nome e generalità complete della persona che l’ha assistita), avvisato alle ore ( ) del giorno ( ) a mezzo ( ) ed intervenuto alle ore ( ) del giorno ( ).La perquisizione personale, che si è conclusa alle ore ( ) successive, ha dato il seguente esito ( ).La persona ha dichiarato ( ). Si dà atto che la persona sottoposta ad indagini, invitata ad eleggere domicilio a norma dell’art. 161 del c.p.p. previo avviso dell’obbligo e delle conseguenze previste da tale disposizione, ha dichiarato ( ). Di quanto sopra è stato redatto contestualmente il presente verbale in triplice copia di cui una viene immediatamente trasmessa al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ( ), una consegnata alla persona perquisita, e l’altra conservata agli atti di quest’Ufficio.Firma della persona perquisita e/o della persona che l’ha assistita © World's Vehicle Documents Firma dell’Ufficiale di P.G. verbalizzante e/o degli agenti di P.G. www.vehicle‐documents.it ATTI DI P.G. PERQUISIZIONE 352 C.P.P. Massimario Cass. pen. Sez. III, 24 giugno 2009, n. 27194 La mancata partecipazione dell'interprete alle perquisizioni riguardanti lo straniero che non conosca la lingua italiana non produce nullità alcuna, ma influisce esclusivamente sulla decorrenza iniziale del termine per l'impugnazione della eventuale successiva misura cautelare, dovendo l'imputato rendersi conto, a tali fini, dell'atto compiuto e dei conseguenti diritti di difesa. (Rigetta, Trib. Palermo, 24 marzo 2009) Cass. pen. Sez. II Sent., 10-10-2007, n. 40833 I vizi derivanti dall'inosservanza delle formalità prescritte per il compimento dell'atto di perquisizione ad opera della polizia giudiziaria non riverberano effetti invalidanti sull'eventuale sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Brindisi, 19 Aprile 2007) Cass. pen. Sez. I, 21 febbraio 2006, n. 10297 Non sussistono i presupposti per accogliere la domanda di restituzione in termini per impugnare una sentenza contumaciale nel caso in cui il condannato, a seguito di perquisizione personale disposta sulla sua persona per il recupero di refurtiva, abbia eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, in quanto l'elezione di domicilio é una dichiarazione di volontà consistente nella scelta di una persona investita del potere di ricevere la notificazione degli atti del procedimento in un luogo diverso dalla casa di abitazione o dal luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa. (In motivazione la Corte ha osservato ulteriormente che, pur se da un punto di vista teorico l'elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio, anziché di fiducia, può non costituire garanzia sufficiente ai fini dell'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel caso di specie era da escludere la non effettiva conoscenza del procedimento, in quanto l'elezione avvenne all'esito della perquisizione personale grazie alla quale venne recuperata la refurtiva). (Rigetta, Trib. Alessandria, 20 Maggio 2005) Cass. pen. Sez. IV, 19 novembre 2004, n. 265 L'atto di perquisizione personale eseguito dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 352 c.p.p. è atto indifferibile ed urgente per il quale non è necessaria la traduzione immediata all'indagato di lingua straniera in quanto il reperimento di un interprete è incompatibile con la particolare urgenza dell'adempimento investigativo; la mancata comprensione dell'atto esplicherà i suoi effetti solo sul termine per l'impugnazione dell'eventuale conseguente sequestro. Cass. pen. Sez. V Sent., 7 luglio 1999, n. 10478 L'inosservanza dell'art 114 disp.att.cod.proc.pen., che impone alla polizia giudiziaria di avvertire l'indagato che ha possibilità di farsi assistere dal difensore per il compimento di alcuni atti di indagine (accertamenti urgenti, rilievi sullo stato delle cose e dei luoghi, sequestro del corpo del reato, perquisizioni personali e locali, nella flagranza del reato o in caso di evasione) non determina nullità di ordine generale ed assoluta per violazione dei diritti della difesa, ma nullità a regime, così detto, intermedio di ordine generale che, essendo pertinente alla fase delle indagini preliminari - ed essendosi, dunque, verificata necessariamente prima del dibattimento - deve essere eccepita non oltre il giudizio di primo grado. Cass. pen. Sez. VI, 9 giugno 1999, n. 2091 Quando gli agenti di polizia giudiziaria vengono a trovarsi in una situazione dagli inequivoci e oggettivi connotati di gravità ed urgenza, quale appunto può essere quella in cui taluno venga sorpreso nella flagranza di reato, legittimamente spiegano il loro pronto e diretto intervento per gli accertamenti necessari, anche attraverso perquisizioni e sequestri, e non hanno alcun obbligo di illustrare, nel verbale redatto ex art. 357 c.p.p., l'eccezionalità del loro intervento ex art. 113 disp. att. c.p.p., essendo tale eccezionalità evidenziata concretamente dalla stessa situazione operativa. Cass. pen. Sez. VI Sent., 12 marzo 1996, n. 07045 I verbali degli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria devono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento e ne deve essere data lettura ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen.; essi tuttavia costituiscono elemento di prova solo con riferimento all'attività irripetibile svolta e ai provvedimenti adottati, ma non per quanto attiene alle ragioni che determinarono la polizia giudiziaria a compiere l'atto. Tale motivazione, prevista dall'art. 355 cod. proc. pen. attiene non alla efficacia probatoria, ma alla verifica della legalità del provvedimento che l'ordinamento rimette al P.M. in sede di convalida. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha ritenuto che il verbale di perquisizione e sequestro di sostanza stupefacente fornisce elemento di prova in ordine al rinvenimento della sostanza e al vincolo su essa apposto, ma non possono trarsi dal testo del documento, anche se letto integralmente, elementi per valutare la destinazione allo © World's Vehicle Documents www.vehicle‐documents.it ATTI DI P.G. PERQUISIZIONE 352 C.P.P. spaccio della medesima sostanza, elementi che devono acquisirsi nel contraddittorio dibattimentale mediante l'assunzione quali testi degli agenti operanti). Cass. pen. Sez. I, 30 ottobre 1995, n. 5430 Qualora in seguito a perquisizione compiuta d'iniziativa della polizia giudiziaria, venga effettuato il sequestro di cose o tracce pertinenti al reato (nella specie coltello ingiustificatamente portato fuori dell'abitazione), ogni questione di legittimità della perquisizione stessa, in punto di ricorrenza o meno dei presupposti che la autorizzano, deve ritenersi superata dal concreto rintraccio del corpo del reato, che legittima "ex se", ai sensi del comma 2 dell'art. 354 c.p.p., il successivo sequestro, non potendosi ritenere che l'eventuale vizio della perquisizione - in ogni caso sanzionabile con provvedimenti disciplinari o penali - possa impedire, ad avvenuta constatazione del reato, il compimento di un atto conseguenziale come il sequestro, obbligatorio nelle situazioni di pericolo di dispersione della prova e dunque legittimato dallo stesso accertamento del reato, indipendentemente dagli atti anteriori di ricerca. Cass. pen. Sez. III, 11 ottobre 1995, n. 3420 Ai sensi dell'art. 113 disp.att. c.p.p., gli atti previsti dagli artt. 352 e 354 commi 2 e 3 c.p.p. (perquisizioni e sequestri) possono essere legittimamente eseguiti dai vigili urbani in quanto l'urgenza che caratterizza la ratio della norma ricorre allorchè si tratta di impedire possibili "modifiche" realizzabili in tempi anche brevi come nel caso di costruzioni non in regola con gli atti autorizzativi della p.a.. Cass. pen. Sez. II, 12 aprile 1995, n. 2120 In tema di sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria autonomamente in sede di perquisizione il provvedimento di convalida del pubblico ministero mira non solo al controllo dell'operato della polizia giudiziaria ma anche al mantenimento della misura. Ne deriva che in sede di riesame del decreto di convalida la cognizione del Tribunale è limitata alla verifica della necessità delle cose sequestrate per l'accertamento dei fatti e non può estendersi al vaglio di legittimità dell'iniziativa della polizia giudiziaria. Cass. pen. Sez. I, 26 gennaio 1994, n. 501 L'assenza del difensore in caso di perquisizione e sequestro non determina nullità, giacchè quella prevista dall'art. 179 comma 1 c.p.p. si riferisce ai casi in cui è obbligatoria la presenza del difensore, mentre per gli atti sopra menzionati tale presenza è facoltativa. Cass. pen. Sez. VI, 9 dicembre 1993, n. 2785 L'omissione dell'avvertimento all'indagato circa la possibilità di farsi assistere da un difensore nel corso della perquisizione e del sequestro operati dalla polizia giudiziaria integra una nullità sanabile, per mancata deduzione nei termini di cui all'art. 182 comma 2 c.p.p. Cass. pen. Sez. VI, 9 dicembre 1993, n. 2785 Qualora la polizia giudiziaria ometta di avvertire l'indagato circa la possibilità di farsi assistere da un difensore nel corso della perquisizione e del sequestro, a tale omissione non può rimediarsi mediante il relativo avvertimento, operato nel momento successivo dell'arresto. App. Perugia, 20 aprile 1993 Il sequestro del corpo del reato rinvenuto nel corso di una perquisizione personale eseguita da ufficiali di polizia giudiziaria al di fuori dei casi previsti dall'art. 352 c.p.p. in assenza del decreto motivato dall'autorità giudiziaria, è illegittimo ai sensi del comma 1 dell'art. 191 c.p.p. (nel caso di specie la corte d'appello ha riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado assolvendo l'imputato dall'accusa di ricettazione sul presupposto che mancasse la prova della giuridica esistenza di una res di provenienza delittuosa). Cass. pen. Sez. VI, 8 febbraio 1993, n. 4128 In tema di perquisizione personale ad iniziativa della polizia giudiziaria, la flagranza, come condizione di chi viene colto nell'atto di commettere un reato, presuppone un rapporto di contestualità fra il comportamento del reo ed il fatto percettivo dell'ufficiale di polizia giudiziaria che ordina la perquisizione, ma quest'ultimo può bene risolversi ad agire per la certezza interiore derivantegli dal fatto che una persona, a lui nota come "dedita ad illecita attività", venga vista entrare nell'abitazione sorvegliata di altro soggetto conosciuto come "dedito allo spaccio di stupefacenti". La circostanza che detta persona sia poi trovata con la droga indosso, mentre sta per uscire dall'abitazione, viene a dimostrare "a posteriori" l'esistenza della flagranza e la legittimità della perquisizione e del successivo arresto. Cass. pen. Sez. VI, 23 ottobre 1992, n. 11908 © World's Vehicle Documents www.vehicle‐documents.it ATTI DI P.G. PERQUISIZIONE 352 C.P.P. In tema di ispezione e perquisizione ad iniziativa della polizia giudiziaria, l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore (art. 114 disp.att. c.p.p.) deve essere dato senza necessità di pronuncia o attestazione di alcuna formula sacramentale, purchè esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo. (Nella specie è stata ritenuta formula idonea a soddisfare l'obbligo di cui all'art. 114 disp.att. l'aver la polizia giudiziaria domandato all'indagato "se voleva l'avvocato"). Cass. pen. Sez. IV, 12 aprile 1992 Gli accertamenti urgenti indicati dall'art. 354 c. p. p., per essere ritualmente acquisiti al fascicolo di ufficio a norma dell'art. 431 stesso codice, non debbono essere preceduti, a pena di nullità, dall'avviso al difensore; tanto si desume dalla stessa lettera dell'art. 356, che, nel fare riferimento all'art. 354 (oltre che al precedente art. 352) prevede espressamente che il difensore dell'indagato ha la facoltà di assistere agli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle persone e sulle cose, senza che abbia però il diritto di essere previamente avvisato dal loro compimento (nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la suprema corte ha ritenuto che la nullità ex art. 178 lett. c), dedotta dal ricorrente non era ravvisabile e che pertanto gli accertamenti eseguiti dalla p. g. sui luoghi e sulle cose ove avvenne il sinistro bene furono acquisiti al fascicolo di ufficio a norma della lett. b), dell'art. 431 in quanto atti non ripetibili). Ass. App. L'Aquila, 29 gennaio 1992 Non sussiste nullità di perquisizione per mancata assistenza del difensore qualora questi si sia allontanato prima del completamento delle operazioni per dichiarati impegni professionali. Cass. pen. Sez. VI, 24 gennaio 1992 La perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria in flagranza di reato necessita di autonoma convalida da parte del p. m., ai sensi dell'art. 352, 4° comma, c. p. p. quando si conclude con un verbale delle operazioni compiute, contenente gli accertamenti, le eventuali tracce raccolte ed i rilievi eseguiti; allorquando, invece, la perquisizione si traduce in sequestro di beni al fine di sottrarli alla libera disponibilità dell'indagato, la convalida del sequestro si estende alla perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria nella flagranza di reato. Cass. pen. Sez. II, 10 dicembre 1990 Il sequestro eseguito ad iniziativa della polizia giudiziaria a seguito di perquisizione illegittimamente compiuta e della quale manca la convalida è pure illegittimo e non può essere convalidato. Trib. Roma, 21 dicembre 1989 È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 352 e 355 c. p. p., in relazione agli art. 13 e 14 cost., nella parte in cui non prevedono l'inefficacia e la revoca ex lege delle perquisizioni e dei sequestri compiuti dalla polizia giudiziaria e non convalidati dal p. m. © World's Vehicle Documents www.vehicle‐documents.it