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Gaetano Presti I finanziamenti alle imprese in crisi
Gaetano Presti Il Bail-in Crisi bancarie: il nuovo quadro giuridico e istituzionale Milano, 8 maggio 2015 Dove si colloca Unione Bancaria 1) 2) 3) Single rule book Single Supervisory Mechanism Single Deposit Guarantee Scheme 4) Single Resolution Mechanism SRM e BRRD 1) 2) Prevenzione Interventi precoci 3) Risoluzione (per banche e imprese di investimento) Strumenti di risoluzione 1) 2) 3) Vendita delle attività (o dei titoli di proprietà) dell’impresa Ente ponte Separazione delle attività 4) Bail-in 8 maggio 2015 Il Bail-in 2 Le fonti del quarto pilastro dell’Unione Bancaria • Regolamento 806/2014 (dal 1°gennaio 2016) – Si applica a banche e imprese di investimento comprese nell’eurozona • Direttiva 2014/59/UE (da attuare entro il 31 dicembre 2014 per entrare in vigore il 1° gennaio 2015 salvo bail-in dal 1° gennaio 2016) • Leggi nazionali di attuazione – D.d.l. presentato nel marzo 2015 • Anche dopo l’entrata in vigore del regolamento, le norme italiane di attuazione della BRRD si applicheranno per le banche non soggette alla vigilanza diretta BCE (>30 bln) o cross-border per quanto riguarda: – poteri relativi a piani di risanamento e risoluzione; – Determinazione del MREL – Valutazione delle possibilità di risoluzione – Riduzione o conversione obbligatoria degli strumenti di capitale • Inoltre, se non vi è necessità di attingere al SRF, la procedura è gestita a livello nazionale • Attuazione delle delibere del Comitato da parte delle ANR 8 maggio 2015 Il Bail-in 3 Che cosa è il bail-in? • Il meccanismo per l’esercizio dei poteri di svalutazione (wipe-out e write-down) e di conversione (bail-in in senso stretto) in relazione alle passività di un ente soggetto a risoluzione (art. 3 n. 33 reg. / art. 2 n. 57 BRRD), secondo il disposto dell’art. 27 (43) – – – – Strumento di risoluzione (non esclusivo) Passività Svalutazione Conversione 8 maggio 2015 Il Bail-in 4 I neologismi e le traduzioni – Bail-in • Eligible liabilities –Bail-inable 8 maggio 2015 Il Bail-in 5 In quanto strumento di risoluzione il bail-in è funzionale a questi obiettivi di pari importanza (14/31) a) garantire la continuità delle funzioni essenziali; b) evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria, in particolare attraverso la prevenzione del contagio, anche delle infrastrutture di mercato, e con il mantenimento della disciplina di mercato; c) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario; d) tutelare i depositanti contemplati dalla direttiva 2014/49/UE e gli investitori contemplati dalla direttiva 97/9/CE; e) tutelare i fondi e le attività dei clienti. Obiettivi da perseguire cercando di ridurre al minimo i costi della risoluzione e di evitare la distruzione del valore, a meno che essa non sia necessaria al fine di conseguire gli obiettivi della risoluzione. 8 maggio 2015 Il Bail-in 6 In estrema sintesi (27/43) • Quando viene aperta una procedura di risoluzione l’AR può ricorrendo determinate condizioni 1) 2) utilizzare lo strumento del bail-in Svalutando, fino a zero, il valore delle azioni e degli altri strumenti di capitale Svalutando e/o convertendo in azioni le altre passività assoggettabili Al fine di – (1 e 2) Ricapitalizzare un ente in misura sufficiente a ripristinarne la capacità di rispettare le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività mantenendo nel mercato una fiducia sufficiente (Open-bank bail-in) – (2) Capitalizzare l’ente-ponte (Closed-bank bail-in) – Utilizzo congiunto con lo strumento della separazione o con quello della vendita 8 maggio 2015 Il Bail-in 7 purché ricorrano le condizioni per la risoluzione (18/32)… • l’ente è in dissesto o a rischio di dissesto; – l’ente viola, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro violerà i requisiti per il mantenimento dell’autorizzazione; – le attività dell’ente sono, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro saranno, inferiori alle passività; – l’ente non è, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro non sarà, in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza; – l’ente necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario (con eccezioni e salva la disciplina degli aiuti di Stato) • non si può ragionevolmente prospettare una qualsiasi misura alternativa che permetta di evitare il dissesto dell’ente in tempi ragionevoli; • l’azione di risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico; – necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione e ad essi proporzionata purché la liquidazione dell’ente con procedura ordinaria di insolvenza non consenta di realizzare tali obiettivi nella stessa misura 8 maggio 2015 Il Bail-in 8 … e siano rispettati i principi generali della risoluzione (15/34)… a) b) c) d) e) f) g) h) i) gli azionisti dell’ente soggetto a risoluzione sopportano per primi le perdite; i creditori dell’ente soggetto a risoluzione sostengono le perdite dopo gli azionisti, secondo l’ordine di priorità delle loro pretese con procedura ordinaria di insolvenza, salvo espresse disposizioni contrarie l’organo di amministrazione e l’alta dirigenza dell’ente soggetto a risoluzione sono sostituiti (special administrator), salvo i casi in cui … l’organo di amministrazione e l’alta dirigenza dell’ente soggetto a risoluzione fornisce tutta l’assistenza necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione; le persone fisiche e giuridiche sono tenute a rispondere civilmente e penalmente secondo il diritto dello Stato membro salvo disposizione contraria, i creditori di una stessa classe ricevono pari trattamento; nessun creditore (o azionista) sostiene perdite più ingenti di quelle che avrebbe sostenuto se l’ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza conformemente alle salvaguardie previste dall’art. 29 (73 a 75) i depositi protetti sono interamente salvaguardati; l’azione di risoluzione è adottata conformemente alle salvaguardie previste. 8 maggio 2015 Il Bail-in 9 … e infine (27/43) • solo se esiste una prospettiva ragionevole che la sua applicazione e il ricorso contemporaneo ad altre misure, incluse le misure attuate conformemente al piano di riorganizzazione aziendale previsto al par. 16 (art. 52) • consentano non solo di raggiungere gli obiettivi della risoluzione, ma anche di risanare l’ente in questione ripristinandone la solidità finanziaria [sostenibilità economica a lungo termine dell’ente] 8 maggio 2015 Il Bail-in 10 Tempistica (22/37) • Se il Comitato (l’AR) decide di applicare uno strumento di risoluzione • e ove tale azione di risoluzione comporti che i creditori subiscano le perdite o la conversione dei loro crediti, • Il Comitato incarica l’ANR (l’AR) di esercitare il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale • immediatamente prima o al momento dell’applicazione dello strumento di risoluzione. Tuttavia, il bail-in può essere applicato agli strumenti di capitale anche a prescindere da una risoluzione quando è passato il punto di non sostenibilità economica (PONV) (21/59) 8 maggio 2015 Il Bail-in 11 Ratio (C73/67) • Evitare il moral hazard degli azionisti • Migliorare la governance sensibilizzando i creditori (almeno i senior) • Allocare le perdite efficientemente e in modo conforme alla legislazione concorsuale • Evitare l’intervento pubblico 8 maggio 2015 Il Bail-in 12 Prime indicazioni • Finalizzato alla continuazione dell’attività • Finalizzato a evitare l’esborso di fondi pubblici, coinvolgendo tutti coloro che hanno investito nell’ente in crisi (sia mediante capitale di rischio sia mediante capitale di credito) • Condizionato all’esistenza di un piano di riorganizzazione (in sé non aumenta la liquidità, benché riduca i potenziali flussi in uscita) Il bail-in è, per definizione (almeno nella ratio), più efficiente rispetto a una liquidazione concorsuale, ma occorre comunque allocare un deficit (minore, ma pur sempre esistente) non sulla base di una effettiva liquidazione, bensì sulla base di stime. «Some broad outcomes as the insolvency process but … quickly, outside insolvency legislation and without triggering a formal insolvency process» 8 maggio 2015 Il Bail-in 13 Confronto con il diritto comune • E’ ciò che accade nel diritto comune con il concordato preventivo ove è ben possibile che l’ente e i suoi creditori si accordino ex post per un contractual bail-in (p.e. azzeramento totale o parziale del capitale e conversione dei crediti in azioni). Ma – Nel diritto comune l’ente debitore si accorda con i creditori che decidono a maggioranza votando sulla base di una loro valutazione dei rischi e dei costi/benefici – Nel settore bancario il bail-in è imposto dall’alto dalla AR > concordato preventivo coatto in continuità aziendale 8 maggio 2015 Il Bail-in 14 Segue: confronto • Nel diritto comune il concordato con bail-in ex post è un abito confezionato su misura e dove l’efficienza e il bilanciamento degli interessi derivano dall’accordo, informato e consapevole, di parti autonome che decidono sui loro diritti • Nel settore bancario l’immenso potere (near-dictatorial) della AR di disporre il bail-in deve essere limitato ex ante: – Cosa è bail-inable • Technical Advice su esclusioni dal bail-in del 6.3.2015 – Quando procedere alla svalutazione o alla conversione delle azioni e/o dei crediti • Draft GL sul trattamento degli azionisti del 1.11.2014 – Come stabilire il tasso di conversione • • Draft GL on rate of conversion of debt to equity del 11.11.2014 (possibilità di tassi diversi per classi diverse) Si deve cercare il punto di equilibrio tra prevedibilità per gli investitori e discrezionalità per la vigilanza 8 maggio 2015 Il Bail-in 15 Segue: confronto • Un esempio – Nel diritto comune l’autonomia privata può derogare alla par condicio creando le classi – Nel bail-in è l’ordinamento stesso che deroga alla par condicio stabilendo (ex ante; ma in parte anche ex post) cosa è bail-inable e cosa no) • Il nuovo principio cardine è quello del «no creditor worse off» che consente distribuzioni asimmetriche del plusvalore da resolution • In definitiva, quella bancaria e quella di investimenti sono (diventano? tornano a essere?) imprese molto sui generis. Nella regolamentazione troviamo una pervasiva eteroregolazione di – Assetti proprietari – Forme giuridiche – Par condicio 8 maggio 2015 Il Bail-in 16 Riprendendo von Clausewitz • La risoluzione non è che la continuazione della vigilanza con altri mezzi. • Per noi era già così – Ma cambiano radicalmente gli strumenti utilizzabili – Nel nuovo sistema le armi della vigilanza sono molto più incisive e pervasive 8 maggio 2015 Il Bail-in 17 Valutazione (20/36 e 74) • valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività dell’ente effettuata da una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica (eventualmente può essere effettuata dal Comitato o dall’AR) – La valutazione indica anche la suddivisione dei creditori in classi in funzione dell'ordine di priorità dei crediti e una stima del trattamento che ciascuna classe di azionisti e creditori si sarebbe atteso se l' ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza. • • Possibilità di valutazione provvisoria e poi valutazione definitiva ex post Al fine di valutare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore se l'ente soggetto a risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza, il Comitato (gli Stati membri) provvede a che una persona indipendente effettui quanto prima una valutazione dopo l'avvenuta azione o le avvenute azioni di risoluzione. Essa accerta a) il trattamento che gli azionisti e i creditori o i pertinenti sistemi di garanzia dei depositi avrebbero ricevuto se un ente soggetto a risoluzione che è stato oggetto dell'azione o delle azioni di risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza al momento in cui è stata presa la decisione sull'azione di risoluzione; b) il trattamento effettivo che azionisti e creditori hanno ricevuto nella risoluzione dell'ente soggetto a risoluzione; e c) le eventuali differenze fra il trattamento di cui alla lettera a) del presente paragrafo e quello di cui alla lettera b) del presente paragrafo. 8 maggio 2015 Il Bail-in 18 La regola base della priorità (17/ 47 e 48) a) b) Cancellazione delle azioni esistenti o degli altri titoli di proprietà o loro trasferimento a creditori soggetti al bail-in Se l’ente ha un patrimonio netto positivo (sulla base della valutazione ex ante ex art. 20/36) diluizione degli azionisti e degli altri «proprietari» – – c) d) e) f) g) Con un tasso di conversione tale da diluire fortemente (ma comunque nel rispetto del NCWO) azionisti e altri «proprietari» Draft GL sulle interrelazioni fra bail-in e CRD IV del 1.10.2014 (decisivo è il trattamento in sede di procedura di insolvenza; strumenti parzialmente inclusi nei fondi propri lo diventano integralmente ai fini del bail-in) Ordine della svalutazione (e rapporti con CRR e CRD IV) Svalutazione del capitale primario di classe 1; Se è soltanto se a) non basta, svalutazione degli strumenti aggiuntivi di classe 1; Se è soltanto se neanche b) basta, svalutazione degli strumenti di classe 2; Se è soltanto se neanche c) basta, svalutazione del debito subordinato conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza; Se è soltanto se neanche d) basta, svalutazione delle residue passività assoggettabili conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza con superprivilegio per depositi di PF e MPMI assoggettabili oltre la soglia (art. 108); 8 maggio 2015 Il Bail-in 19 Tutti i creditori sono eguali, ma alcuni sono più uguali… (27/44) Le passività escluse: a) depositi protetti; b) passività garantite, compresi i covered bonds; c) qualsiasi passività derivante dal fatto che l’ente detiene attività o liquidità dei clienti (OICVM e FIA); d) qualsiasi passività sorta in virtù di un rapporto fiduciario tra l’ente e un’altra persona (in quanto beneficiario), a condizione che tale beneficiario sia protetto dal diritto fallimentare o dal diritto civile in vigore; e) passività nei confronti di enti, escluse le entità che fanno parte dello stesso gruppo, con scadenza originaria inferiore a sette giorni; f) passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi di pagamento e di regolamento g) una passività nei confronti di uno dei soggetti seguenti: a) b) c) d) un dipendente, per quanto riguarda la retribuzione, i benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovute, ad eccezione della componente variabile della retribuzione che non è disciplinata da un contratto collettivo ovvero di quelle dei soggetti che assumono rischi significativi; un creditore che ha fornito all’ente beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la locazione, riparazione e manutenzione dei locali; autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto applicabile; sistemi di garanzia dei depositi derivanti dai contributi dovuti. 8 maggio 2015 Il Bail-in 20 … e altri possono esserlo (27/44)… In circostanze eccezionali l’AR può escludere, totalmente o parzialmente dal bail-in talune passività quando a) non è possibile sottoporre a bail-in tale passività entro un tempo ragionevole nonostante gli sforzi in buona fede dell’AR; b) l’esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali in modo tale da preservare la capacità dell’ente soggetto a risoluzione di proseguire le operazioni e i servizi chiave; c) l’esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per evitare di provocare un ampio contagio, in particolare per quanto riguarda depositi ammissibili detenuti da persone fisiche e da micro, piccole e medie imprese, che perturberebbe gravemente il funzionamento dei mercati finanziari, incluse le infrastrutture di tali mercati, in un modo che potrebbe determinare una grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro o dell’Unione; oppure d) l’applicazione dello strumento del bail-in a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal bail-in. 8 maggio 2015 Il Bail-in 21 … sulla base di questi criteri a) le perdite devono essere in primo luogo a carico degli azionisti e poi, in generale, dei creditori dell’ente soggetto a risoluzione, in ordine di priorità; b) il livello di capacità di assorbimento delle perdite che rimarrebbe nell’ente soggetto a risoluzione se la passività o la classe di passività fossero escluse; e c) la necessità di mantenere risorse adeguate per il finanziamento della risoluzione. 8 maggio 2015 Il Bail-in 22 La conversione • Può essere con sopravvivenza parziale azioni originarie che però vanno fortemente diluite • Implica una necessaria trasformazione in s.p.a. / eliminazione clausole di requisiti per i soci? 8 maggio 2015 Il Bail-in 23 Conseguenze • I titolari di pretese bail-inable (siano essi azionisti o creditori) sopportano [al posto del contribuente] il peso del soddisfacimento delle pretese non bain-inable; • La linea di confine non è più secca tra azionisti e creditori (tra pretesa residuale e pretesa fissa), ma c’è una complessa articolazione (non sempre nota ex ante); • Alcuni creditori sono protetti, altri proteggono (fenomeno simile a quello che si vede nel diritto interno ove le micro-imprese sono sempre più assimilate ai consumatori e contrapposte alle imprese tout court) • Maggiori sono le pretese non bail-inable, maggiore è il rischio per i crediti bail-inable • Effetti avversi sul finanziamento delle banche? • Rischio per la stabilità sistemica? 8 maggio 2015 Il Bail-in 24 Ulteriori conseguenze (2) (12/45) Ex ante, per garantire che in caso di necessità possa essere attivato il bail-in, deve essere soddisfatto, in qualsiasi momento, un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) espresso in percentuale sul totale di fondi propri e passività dell’ente e stabilito ad hoc per il singolo ente. • Condizioni per la conteggiabilità ex ante a) b) c) d) e) f) • • lo strumento è emesso e interamente versato; la passività non è dovuta all’ente stesso e non è coperta da nessun tipo di garanzia fornita dall’ente stesso; l’acquisto dello strumento non è stato finanziato dall’ente direttamente né indirettamente; la passività ha una durata residua di almeno un anno; la passività non risulta da un derivato; la passività non risulta da un deposito che gode della preferenza nella gerarchia della procedura di insolvenza nazionale conformemente all’articolo 108 direttiva. Non tutto quello che è utilizzabile ex post è conteggiabile ex ante Non tutto quello che è conteggiabile ex ante sarà poi necessariamente utilizzato ex post 8 maggio 2015 Il Bail-in 25 Ulteriori conseguenze (3) • (12/45) Se una passività è disciplinata dal diritto di una giurisdizione esterna all'Unione, il Comitato può incaricare le autorità nazionali di risoluzione di richiedere all'ente di dimostrare che ogni eventuale decisione del Comitato di svalutare o convertire tale passività sarà attuata a norma del diritto di tale giurisdizione, tenendo conto delle clausole del contratto che disciplina la passività, degli accordi internazionali sul riconoscimento delle procedure di risoluzione e di altre questioni pertinenti. Se il Comitato non ha la certezza che ogni eventuale decisione sarà attuata a norma del diritto di tale giurisdizione, la passività non è computata ai fini del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. • CFr. anche art. 55 BRRD sul riconoscimento contrattuale del bail-in (v. Draft RTS on contractual recognition of write-down and conversion powers del 5.11.2014 8 maggio 2015 Il Bail-in 26 L’intervento del Fondo Se esclusione totale o parziale di passività assoggettabili e non trasferimento integrale perdita ad altri creditori, il Fondo può intervenire per riportare a zero il netto patrimoniale o acquisire azioni, solo se a) b) gli azionisti, i detentori di pertinenti strumenti di capitale ed altre passività ammissibili dell'ente soggetto a risoluzione hanno fornito, tramite svalutazione, conversione o altrimenti, un contributo all'assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione calcolate al momento dell'azione di risoluzione in base alla valutazione ex ante; e il contributo del Fondo non supera il 5 % (in certi casi superabile) delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione calcolate al momento dell'azione di risoluzione in base alla valutazione ex ante. 8 maggio 2015 Il Bail-in 27 Forme ulteriori di finanziamento della resolution • Solo casi straordinari • Dopo che è stato raggiunto il 5% • E tutte le passività non garantite e non privilegiate diverse dai depositi assoggettabili siano state svalutate o interamente convertite • Divieto di contribuzione finalizzato alla capitalizzazione da parte del Fondo di garanzia 8 maggio 2015 Il Bail-in 28 No creditor worse off Il principio base Gli azionisti e creditori i cui crediti sono stati svalutati o convertiti in titoli azionari non subiscono perdite superiori a quelle che avrebbero subito se l’ente soggetto a risoluzione fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza immediatamente nel momento della decisione • Valutazione ex ante • Valutazione ex ante rispetto a procedura d’insolvenza • Valutazione ex post (20/74) 8 maggio 2015 Il Bail-in 29 La salvaguardia (20 / 75) Qualora dalla valutazione ex post emerga che qualsiasi azionista o creditore o il sistema di garanzia dei depositi hanno subito perdite maggiori di quelle che avrebbero subito in una liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, essi hanno il diritto a incassare la differenza dai meccanismi di finanziamento della risoluzione. 8 maggio 2015 Il Bail-in 30 Conclusioni Se il capitalismo ha bisogno di «un diritto che si possa calcolare in modo simile a una macchina» (Irti citando Max Weber, Economia e società), allora il bail-in è un elemento sovversivo del capitalismo. 8 maggio 2015 Il Bail-in 31