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comunicazione riassuntiva che Carismi ha predisposto per i propri

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comunicazione riassuntiva che Carismi ha predisposto per i propri
Gentile Cliente,
le recenti disposizioni normative in materia di “nuove regole europee sulla gestione delle
crisi bancarie” hanno introdotto molti elementi di novità e richiamato l’attenzione su aspetti
di potenziale rischiosità degli strumenti di investimento proposti dalle Banche.
Nell’ottica di darle un’informativa organica ed omogenea sull’argomento, abbiamo ritenuto
opportuno fornire un riepilogo delle novità normative introdotte (ed in corso di recepimento)
contestualizzandole nel quadro attuale delle disposizioni vigenti e presentandone in maniera
sintetica i principali elementi.
A tal proposito, di seguito troverà un documento riassuntivo, con particolare focalizzazione sul
tema del BAIL-IN, argomento particolarmente dibattuto di cui riteniamo utile darle adeguata
informazione.
Le segnaliamo che sul nostro sito www.carismi.it/informativa finanziaria/notizie ed informazioni
utili è pubblicata la documentazione di Banca d’Italia e Consob dove potrà approfondire
ulteriormente gli argomenti.
Il Personale delle nostre Filiali è a disposizione per ogni chiarimento.
Distinti saluti.
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A.
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LE NUOVE REGOLE EUROPEE SULLA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE
Con i due decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, è stata recepita in Italia la
direttiva europea 2014/59/UE, “Banking Resolution and Recovery Directive”, meglio conosciuta
come “BRRD”, a sua volta approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio nel maggio del
2014.
La
finalità
della
nuova
regolamentazione
è
quella
di
intervenire
oculatamente,
tempestivamente ed ordinatamente a fronte di una probabile situazione di dissesto di una
banca, utilizzando strumenti che permettano di assicurare la prestazione dei servizi essenziali,
mantenere la stabilità del sistema ed attuare piani di riorganizzazione aziendali affinché
l’istituto in difficoltà possa proseguire, a crisi superata, la propria attività.
Le nuove norme consentiranno di gestire quindi le crisi in modo ordinato attraverso varie
misure di risoluzione e l’utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul
sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti.
Il BAIL-IN (letteralmente “salvataggio dall’interno”) è una delle misure di risoluzione in mano
alle autorità
(nel
nostro
ordinamento, alla
Banca d’Italia)
e prevede che
Azionisti,
Obbligazionisti e Depositanti non garantiti di una banca e/o impresa di investimento, potranno
essere chiamati a partecipare direttamente al piano di risoluzione di un ente in crisi.
L’intervento pubblico (BAIL-OUT o “salvataggio dall’esterno”) è invece previsto soltanto in
circostanze straordinarie, per evitare che la crisi di un intermediario abbia gravi ripercussioni
sul funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso.
La disciplina del BAIL-IN entrerà formalmente in vigore a partire dal 1° gennaio 2016. Sarà
tuttavia applicabile anche a strumenti finanziari emessi prima di quella data.
Sia la Banca d’Italia, che la Consob sono intervenute rispettivamente sull’argomento in
oggetto, con specifici documenti: “Q&A: Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie”
dell’8 luglio 2015 e la Comunicazione n. 0090430 del 24 novembre 2015, entrambi pubblicati
consultabili sul sito internet www.carismi.it
COME AGISCE IL BAIL-IN
Il BAIL-IN espone al rischio di veder svalutare, azzerare, piuttosto che convertire in titoli di
capitale, il valore di talune categorie di crediti, secondo il seguente ordine gerarchico:
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Fonte: Banca d’Italia – Q&A “Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie” 08.07.2015
La gerarchia del BAIL-IN quindi prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi
sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver
esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa, si passa alla categoria successiva.
Oltre alle possibilità suddette, le Autorità avranno anche il potere di modificare la scadenza
delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi
divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.
Il fondo di risoluzione unico (alimentato dallo stesso sistema bancario, che diventerà
totalmente unificato a livello europeo entro il 2024), potrà intervenire esclusivamente dopo che
almeno l’8% delle passività totali dell’ente in dissesto sia stato coperto da conversione e
cancellazione delle passività in essere nei confronti della clientela. Giunti a tale livello, il
contributo pubblico potrà arrivare a coprire fino ad un massimo del 5% del totale del passivo.
Un intervento straordinario del fondo, inoltre, sarà da prevedersi qualora, a rischio, dovesse
essere messa la stabilità del sistema.
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Già dall’origine la Direttiva BRRD esclude alcune categorie di crediti dal contributo alla
risoluzione della crisi bancaria; tra questi i depositi fino a 100.000 euro, cioè quelli protetti dal
Fondo interbancario di garanzia dei depositi.
Fonte: Banca d’Italia – Q&A “Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie” 08.07.2015
Per la parte eccedente i 100.000 euro, comunque i depositi delle persone fisiche e delle piccole
e medie imprese ricevono un trattamento preferenziale, nel senso che sopporterebbero un
sacrificio solo nel caso in cui il BAIL-IN di tutti gli strumenti con un grado di protezione
minore, nella gerarchia, non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello
adeguato di capitale.
I depositi al dettaglio eccedenti i 100.000 euro possono inoltre essere esclusi dal BAIL-IN in via
discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria a
condizione che il BAIL-IN sia stato applicato ad almeno l’8 per cento del totale delle passività.
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