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IL CONTROLLO UFFICIALE ANTONIO MENDITTO Dipartimento di Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare Istituto Superiore di Sanità «CONTROLLO UFFICIALE» 1) «controllo ufficiale»: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali Regolamento (CE) 882/2004, art. 2 FORME DI CONTROLLO Articolo 10 (Attività metodi e tecniche di controllo) del Reg. CE 882/2004 (metodi e tecniche) di controllo da utilizzare ai fini della verifica/valutazione della conformità Monitoraggio Sorveglianza Verifica Audit Ispezione Campionamento ed analisi FORME DI CONTROLLO Articolo 10 (Attività metodi e tecniche di controllo) del Reg. CE 882/2004 2. I controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti comprendono, tra l’altro, le seguenti attività a) l’esame di tutti i sistemi di controllo posti in atto dagli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti e i risultati così ottenuti FORME DI CONTROLLO Articolo 10 (Attività metodi e tecniche di controllo) del Reg. CE 882/2004 2. I controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti comprendono, tra l’altro, le seguenti attività b) l’ispezione di: i) impianti dei produttori primari, aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, compresi adiacenze, locali, uffici, attrezzature, installazioni e macchinari, trasporti, nonché di mangimi e alimenti; ii) materie prime, ingredienti, coadiuvanti tecnologici e altri prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione di mangimi e alimenti; iii) prodotti semilavorati; iv) materiali e articoli destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari; v) prodotti e procedimenti di pulizia e di manutenzione e antiparassitari; vi) etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari; FORME DI CONTROLLO Articolo 10 (Attività metodi e tecniche di controllo) del Reg. CE 882/2004 2. I controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti comprendono, tra l’altro, le seguenti attività c) controlli delle condizioni igieniche nelle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti; d) valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), buone prassi igieniche (GHP), corrette prassi agricole (good farming practice) e HACCP, tenendo conto dell’uso delle guide a tal fine stabilite in conformità della normativa comunitaria; FORME DI CONTROLLO Articolo 10 (Attività metodi e tecniche di controllo) del Reg. CE 882/2004 2. I controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti comprendono, tra l’altro, le seguenti attività e) esame di materiale scritto e di altre registrazioni che possano avere pertinenza per la valutazione della conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti; f) interviste con gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti e con il loro personale; FORME DI CONTROLLO Articolo 10 (Attività metodi e tecniche di controllo) del Reg. CE 882/2004 2. I controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti comprendono, tra l’altro, le seguenti attività g) lettura dei valori registrati dagli strumenti di misurazione degli operatori del settore dei mangimi o degli alimenti; h) controlli effettuati con gli strumenti propri dell’autorità competente per verificare le misure degli operatori del settore dei mangimi o degli alimenti; i) qualsiasi altra attività richiesta per assicurare l’attuazione degli obiettivi del presente regolamento. «CONTROLLO UFFICIALE» 1) «controllo ufficiale»: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali Regolamento (CE) 882/2004, art. 2 AUTORITÀ COMPETENTI (SANITARIE) D.LVO 193/2007 UVAC CCA MINISTRY OF HEALTH – Dept. of Veterinary Public Health, Food Safety and Collegial Bodies for Health PIF Protection USMAF NAS Conferenza Permanente SR LNR R/PCA Regions (R) and Autonomous Provinces Assessorato Competente Conf. Regioni e PA Coordinamento tecnico Interregionale LHU (Prevention Dept. – SIAN, SVET) LSP USMAF: Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera PIF: Posti di ispezione frontaliera UVAC: Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi comunitari ISSDSPVSA Lab. UFF IIZZSS ARPA ALTRE AUTORITA' COMPETENTI AUTORITA' COMPETENTI CENTRALI (ACC) Ministero della Salute Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare FORZE DI POLIZIA E ALTRI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA Comando Carabinieri per la Tutela della Salute: Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente Corpo Forestale dello Stato Guardia di Finanza Capitanerie di Porto Agenzia delle Dogane AUTORITA' COMPETENTI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Costituzione della Repubblica Italiana art. 97. Sezione II La Pubblica Amministrazione. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [Cost. 95], in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari [Cost. 28]. Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge [Cost. 51]. AUTORITA' COMPETENTE – FUNZIONARI E DIPENDENTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLCI Costituzione della Repubblica Italiana art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici [Cost. 97]. AUTORITA' COMPETENTE – PUBBLICO UFFICIALE Codice Penale art. 357. Nozione del pubblico ufficiale. Capo III Disposizioni comuni ai capi precedenti Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. AUTORITA' COMPETENTE – INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO Codice Penale c.p. art. 358. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. AUTORITA' COMPETENTE – PUBBLICO UFFICIALE Cassazione Penale Pubblico ufficiale - nozione 81. La norma del capoverso dell'art. 357 del cod. pen. va interpretata nel senso che ad integrare la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale è sufficiente l'esistenza in capo al soggetto di poteri autoritativi oppure, in alternativa o anche congiuntamente, di poteri certificativi, e non nel senso della necessaria presenza, anche solo in astratto, di poteri congiuntamente autoritativi e certificativi. Nel concetto di "poteri autoritativi" rientrano non soltanto i "poteri coercitivi" (di arresto, di perquisizione etc.) ma tutte quelle attività che sono atti di volontà di Pubblica Amministrazione con esplicazione di un potere pubblico discrezionale (ad es. le autorizzazioni amministrative) nei confronti di un soggetto che così viene a trovarsi su un piano non paritetico, non "di diritto privato", rispetto all'autorità che tale potere esercita. Sez. V, sent. n. 7234 del 05-07-1991 (cc. del 06-06-1991), Isola (rv 187700). AUTORITA' COMPETENTE – PUBBLICO UFFICIALE Cassazione Penale Pubblico ufficiale - nozione 84. Ai sensi dell'art. 357 c.p., come novellato dalla l. n. 86 del 1990 e dalla l. n. 181 del 1992, la qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati. [...] Sez. U., sent. n. 7958 del 11-07-1992 (cc. del 27-03-1992), Delogu (rv 191171). AUTORITA' COMPETENTI – ATTIVITA' AMMINISTRATIVA L. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. G.U. 18/08/1990, n. 192 e s.m.i. Capo I - Princìpi 1. Principi generali dell'attività amministrativa. 1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell'ordinamento comunitario. 1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. 1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei princìpi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge. 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. «CONTROLLO UFFICIALE» 1) «controllo ufficiale»: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali Regolamento (CE) 882/2004, art. 2 VERIFICA DELLA CONFORMITA' Reg. (CE) 882/2004, Considerando 20 Per diverse attività legate ai controlli ufficiali, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha sviluppato norme europee (norme EN) appropriate ai fini del presente regolamento. […] Queste norme possono in certi casi ben definiti essere appropriate ai fini del presente regolamento, tenendo conto che criteri di efficienza sono fissati nella normativa sui mangimi e sugli alimenti per assicurare la flessibilità e l’efficienza (effectiveness) rispetto ai costi. Norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000: valutazione della conformità VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ Selezione Determinazione Riesame Attestazione Sorveglianza UNI CEI EN ISO/IEC 17000,2005 Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali Conformity assessment -Vocabulary and general principles VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ Selezione Reg. (CE) 882/2004 Articolo 3 - Obblighi generali in relazione all'organizzazione di controlli ufficiali 1. Gli Stati membri garantiscono che i controlli ufficiali siano ese-guiti periodicamente (regurarly), in base ad una valutazione dei rischi (on a risk basis) e con frequenza appropriata, per raggiun-gere gli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto: a) dei rischi identificati associati con gli animali, con i mangimi o con gli alimenti, con le aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, con l'uso dei mangimi o degli alimenti o con qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione che possano influire nella sicurezza dei mangimi o degli alimenti, sulla salute o sul benessere degli animali; b) dei dati precedenti relativi agli OSA/OSM per quanto riguarda la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; c) l'affidabilità dei propri controlli già eseguiti (the reliability of any own checks that have already been carried out); e d) qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ Selezione REGOLAMENTO (CE) N. 1505/2006 […] controlli minimi da effettuare per l’identificazione e la registrazione degli animali delle specie ovina e caprina Articolo 5 Numero di capi da controllare 1. L’autorità competente controlla l’identificazione di tutti gli animali dell’allevamento. Tuttavia nel caso in cui nell’azienda ci siano più di 20 capi, l’autorità competente può decidere di controllare i mezzi di identificazione di un campione rappresentativo di tali animali in conformità con gli standard internazionali previsti e sempre che il numero di animali controllati sia sufficiente a determinare il 5 % di non conformità con il regolamento (CE) n. 21/2004 da parte degli allevatori di tali animali, con un livello di affidabilità del 95 %. 2. Se un controllo di un campione rappresentativo dei capi in conformità con il secondo comma del paragrafo 1 del presente articolo prova che i requisiti riguardo ai mezzi di identificazione e registrazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 21/2004 non sono rispettati da parte dell’allevatore, tutti i capi dell’azienda saranno controllati. Tuttavia l’autorità competente può decidere di controllare i mezzi di identificazione di un campione rappresentativo di tali animali secondo norme riconosciute a livello internazionale che assicurano la stima di non rispetto al di là del 5 % con una precisione del 2 % in più o in meno per un livello di affidabilità del 95 %. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ Determinazione Articolo 10 (Attività metodi e tecniche di controllo) del Reg. CE 882/2004 VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ RIESAME: Verifica dell’idoneità, dell’adeguatezza e dell’efficacia delle attività di selezione e determinazione, e dei risultati di queste attività, per quanto concerne il soddisfacimento di requisiti specificati da parte di un oggetto di valutazione della conformità. UNI CEI EN ISO/IEC 17000 Reg. (CE) 882/2004 Articolo 8- Procedure di controllo e verifica 1. I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono eseguiti secondo procedure documentate. Dette procedure comportano informazioni e istruzioni per il personale che esegue i controlli ufficiali in relazione, tra l’altro, agli ambiti di cui all’allegato II, capo II. [...] 3. Le autorità competenti devono prevedere procedure per: a) verificare l'efficacia dei controlli ufficiali da esse eseguiti; b) assicurare che siano adottati i correttivi eventualmente necessari e che la documentazione di cui al paragrafo 1 sia opportunamente aggiornata. MACROPROCESSO CONTROLLI UFFICIALI SGCU RIESAME AUDIT AZIONI PREVENTIVE AZIONI CORRETTIVE GESTIONE NC COORDINAMENTO SUPERVISIONE FORMAZIONE PROCEDURE RESPONSABILITA’ ORGANIGRAMMI DEFINZIONE DEGLI OBIETTIVI - POLITICA Anagrafe OSA Plan Categorizzazione OSA Pianificazione C.U. Esecuzione C.U. Monitoraggio/Controllo esecuzione C.U. Rendicontazione C.U. (Relazione annuale) Do Check Valutazione efficacia/ appropriatezza C.U. Azioni in caso di inefficacia / inappropriatezza Act VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ Attestazione (di prima parte) Articolo 9 - Relazioni 1. L'autorità competente elabora relazioni sui controlli ufficiali da essa effettuati. 2. Le relazioni comprendono una descrizione degli obiettivi dei controlli ufficiali, dei metodi di controllo applicati, dei risultati dei controlli ufficiali e, se del caso, l'indicazione degli interventi da adottarsi a cura dell'operatore interessato. 3. L'autorità competente rilascia una copia della relazione di cui al paragrafo 2 all'operatore interessato, almeno in caso di non conformità. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ Attestazione (di terza parte) certificazione: Attestazione di terza parte relativa a prodotti, processi, sistemi o persone. UNI CEI EN ISO/IEC 17000 Reg. (CE) 882/2004 12) «certificazione ufficiale»: la procedura per cui l'autorità competente o gli organismi di controllo autorizzati ad agire in tale qualità rilasciano un'assicurazione scritta, elettronica o equivalente relativa alla conformità; VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ Attestazione (di terza parte) Articolo 30 Certificazione ufficiale 1. Fatti salvi i requisiti di certificazione ufficiale adottati per la salute e il benessere degli animali, la Commissione può adottare i requisiti seguenti: a) circostanze nelle quali è necessaria una certificazione ufficiale; b) modelli dei certificati; c) qualificazioni dei funzionari certificanti; d) principi da rispettarsi per assicurare una certificazione affidabile, compresa la certificazione elettronica; f) partite suddivise in partite più piccole o che sono mescolate con altre partite; g) documenti che devono accompagnare le merci una volta effettuati i controlli ufficiali. Le misure di cui alla lettera a) intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4. Le misure di cui alle lettere da b) a g) sono adottate secondo la procedura di VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ Sorveglianza: Ripetizione sistematica di attività di valutazione della conformità come base per il mantenimento della validità della asserzione di conformità. UNI CEI EN ISO/IEC 17000 Reg. (CE) 882/2004 Articolo 3 - Obblighi generali in relazione all'organizzazione di controlli ufficiali 1. Gli Stati membri garantiscono che i controlli ufficiali siano ese-guiti periodicamente (regurarly), in base ad una valutazione dei rischi (on a risk basis) e con frequenza appropriata, per raggiun-gere gli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto: a) dei rischi identificati associati con gli animali, con i mangimi o con gli alimenti, con le aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, con l'uso dei mangimi o degli alimenti o con qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione che possano influire nella sicurezza dei mangimi o degli alimenti, sulla salute o sul benessere degli animali; b) dei dati precedenti relativi agli OSA/OSM per quanto riguarda la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; c) l'affidabilità dei propri controlli già eseguiti (the reliability of any own checks that have already been carried out); e d) qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità. «CONTROLLO UFFICIALE» 1) «controllo ufficiale»: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità per la verifica della normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali conformità alla Regolamento (CE) 882/2004, art. 2 NORMATIVA -alimenti -MOCA -FIA -mangimi -salute animale -benessere animale -SOA -MTA -salute delle piante -ambiente -.... OFFICIAL CONTROL - Reg. (CE) 882/04 D.Lvo 193/2007 European Commission –(FVO) EA EU-RL Audit (Reg. 882/04 art. 45) UVAC CCA MINISTRY OF HEALTH – Dept. of Veterinary Public PIF Health, Food Safety and Collegial Bodies for Health USMAF Protection NAS Audit (Reg. 882/04 art. 4.6) Conferenza Permanente SR (Dec. 677/06) R/PCA Regions (R) and Autonomous Provinces Assessorato Competente Audit (Reg. 882/04 art. 4.6) LHU (Prevention Dept. – 4 services) LSP Conferenza dei servizi Audit/Ispezioni/camp./altro (Reg. 882/04 + altri reg) ESTABLISHMENTS (FBO) Requisiti generali e specifici in materia d’igiene, HACCP, altre normativa applicabile USMAF: Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera PIF: Posti di ispezione frontaliera UVAC: Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi comunitari ISSDSPVSA Lab. UFF IIZZSS ARPA Laboratori autocontrollo ACCREDI A (Dec. 677/06) Conf. Regioni e PA Coordinamento tecnico Interregionale LNR IL PROCESSO DEL CONTROLLO UFFICIALE otput input Reg. (CE) 178/2002 Reg. (CE) 882/2004 D.L.vo 193/2007 forma di controllo Monitoraggio Sorveglianza Verifica Audit Ispezione Campionamento ed analisi verifica della conformità autorità Competenti (AC) Ministero Salute Assessorati Regioni e PA ASL/ASP (Dip.Prev., SV, SIAN) Risultanze/giudizio di conformita/NC (OSA/OSM/prodotti) normativa mangimi alimenti salute animale benessere animale LEGISLAZIONE ALIMENTARE: ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E NON CONFORMITA' Dalla valutazione della conformità può scaturire l’accertamento di violazioni. […] qualora le evidenze siano tali da comportare l’adozione di provvedimenti amministrativi o giudiziari è necessaria l’immediata contestazione all’operatore e la redazione di appositi atti distinti dal rapporto di audit. Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti CE 854/2004 ed 882/2004 – Ministero della Salute DGSAN/3/6238/P 31.05.2007 NORMATIVA TRASVERSALE In tema di: o ATTIVITA AMMINISTRATIVA E PROCEDIMENTO AMMINISTATIVO o PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO o PROCEDIMENTO PENALE