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it - ISAIDAT Law Review
RIVISTA GIURIDICA
DELL’ISAIDAT
LAW & LITERATURE E
DIRITTO COMPARATO:
A PROPOSITO DELL’OPERA DI
JAMES BOYD WHITE
BARBARA POZZO
(2010 ) Volume 1 – Fascicolo 1, Articolo 3
Abstract
Il movimento di Law and Literature si è sviluppato negli Stati Uniti a
partire dagli inizi del Novecento e grazie all’opera di James Boyd White
vive una vera e propria rinascita.. Nelle analisi dei comparatisti tale
movimento appare di particolare interesse, laddove permetta di
raggiungere un più approfondito grado di conoscenza delle dinamiche
sociali e delle relazioni tra diritto e lingua, diritto e cultura e quindi ci
permetta di scoprire i valori più profondi che si celano dietro il velo del
diritto.
***
The Law and Literature movement has been developing in the United
States since the beginning of the 20th century and has undergone a real
Renaissance thanks to the work of James Boyd White. From the
standpoint of a comparative law analysis, this movement is of particular
interest as it provides a deeper knowledge of the social dynamics and the
relationships between law and language, law and culture, thereby
disclosing the deep-seated values that are hidden behind the veil of the
law.
***
Le mouvement de droit et littérature s’est développé aux Etats-Unis à
partir du XX siècle et graçe à l’œuvre de James Boyd White vit une
période de forte renaissance. Dans l’analyse de droit comparé ce
mouvement acquiert un certaine intérêt parce que il nous permet de
atteindre une connaissance plus profonde des dynamiques sociales et des
relations entre droit et langue, droit et culture et ainsi nous permet de
découvrir les valeurs les plus profondes existantes derrière le voile du
droit.
LAW & LITERATURE E DIRITTO COMPARATO:
A PROPOSITO DELL’OPERA DI JAMES BOYD
WHITE
BARBARA POZZO*
Le Stresa Lectures sono un appuntamento importante dedicato a protagonisti del pensiero giuridico
contemporaneo. Quest’anno la lecture è stata tenuta uno dei più insigni esponenti del movimento di
Law and Literature, James Boyd White. Si pubblica di seguito l’introduzione alla sua opera
apparsa in italiano con il titolo Quando le parole perdono il loro significato per la serie
Giuristi stranieri d’oggi, diretta da Cosimo Marco Mazzoni e da Vincenzo Varano.
James Boyd White1 è autore di una produzione molto vasta2,
considerata all'origine del Rinascimento che il movimento di Law and
Literature ha vissuto negli Stati Uniti a partire dagli anni '70 del secolo
scorso3.
Dopo i primi passi del movimento compiuti agli inizi del '900, con
le opere di Wigmore4 e Cardozo5, due filoni di analisi e di indagine erano
Le Stresa Lectures, come ogni anno, sono state organizzate dal collega e amico Alberto
M. Musy e da Corridoi Atlantici. La conferenza di James Boyd White, tenuta il giorno 7
giugno 2010, è stata presentata da Barbara Pozzo e da Anthony Marasco.
1 James Boyd White è stato Hart Wright Professor of Law nell’ Università di Michigan,
nonché Professore di Lingua e Letterature Inglese e di professore aggiunto di Classical
Studies.
2 Principle and Practice of Legal Expression, Chicago, Chicago University Press, 1972; The
Legal Imagination: Studies in the Nature of Legal Thought and Expression, Boston Mass., Little,
Brown and Co., 1973; Law as Language: Reading Law and Reading Literature, in 60 Texas
Law Review (1982), 415 ss; The Study of Law as an Intellectual Activity, in 32 Journal of
Legal Education (1982), 61 ss.; When Words Loose their Meaning, Constitutions and
Reconstitutions of Language, Character and Community, Chicago, Chicago University Press,
1984; Heracles' Bow: Essays on the Rhetoric and Poetics of the Law, Madison, University of
Wisconsin Press, 1985; Law as Rhetoric, Rhetoric as Law. The Arts of Cultural and Communal
Life, in 52 University of Chicago Law Review (1985), p. 684 ss.; Doctrine in a Vacuum:
Reflections on What a Law School Ought (and Ought Not) To Be, in 36 Journal of Legal
Education 1986, p 155 ss; What can a Lawyer learn from Literature? in 102 Harvard Law
Review 1989, 2015 ss.; Justice as Translation. An Essay in Culture and Legal Criticism,
Chicago, Chicago University Press, 1990; The Legal Imagination and the Beginning of Modern
Law and Literature, in Teaching Law Through the Looking Glass of Literature, Pozzo (ed.)
Stämpfli Verlag, Bern, 2010, p. 16.
3 Il primo a parlare di un rinascimento nel movimento di Law and Literature fu J.A.
Smith, The Coming Renaissance of Law and Literature, in 30 Journal of Legal Education (1979),
13 ss.
4 J.H. Wigmore, A List of Legal Novels, 2 Ill. L. R. 574 (1907-1908); Id., A List of 100
Legal Novels, 17 Ill. L. R. 26 1922-1923.
5 B. N. Cardozo, Law and Literature and Other Essays and Addresses (1931).
*
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andati affermandosi: quello più propriamente di Law in Literature, volto
a mettere in luce gli aspetti del diritto che più sono stati presi in
considerazione dalla letteratura e quello di Law as Literature, ove il
quesito che viene posto è se il testo giuridico possa essere studiato ed
interpretato con l'ausilio degli strumenti ermeneutici messi a punto dalla
critica letteraria.
Il successo di tale movimento venne – almeno in parte – posto in
ombra verso la metà del secolo scorso dall'illusione di poter recidere i
legami che da secoli univano il sapere giuridico alle lettere e alla retorica.
White fornisce una spiegazione a questo fenomeno, richiamando il
clima intellettuale che si era venuto instaurando alla metà del secolo
scorso, con l’affermarsi dell’illusione che non vi fossero connessioni tra il
diritto e gli altri linguaggi, o – più in generale – con il sapere umanistico.
Questa “cecità nei confronti dell’ovvio” fu prodotto dalla convergenza di
una serie di fattori diversi: l’imporsi all’interno della filosofia di un
positivismo logico che attribuiva significato a solo ciò che era
sperimentabile empiricamente; la più ampia visione che le scienze
avessero messo nell’ombra le altre forme di pensiero; il diffuso desiderio
- in momenti di difficili equilibri internazionali - di affermare la
“mascolinità” della scienza contro la percepita “femminilità” degli studi
umanistici; ed infine l’imporsi delle scienze sociali nel mondo del diritto,
prima nella forma della sociologia e della psicologia, poi dell’economia6.
E' con l’opera di White The Legal Imagination: Studies in the Nature of
Legal Thought and Expression7, apparso per la prima volta nel 1973, che si
assiste alla rinascita di un interesse sempre più vivace per la ricerca in
questo campo, volto a mettere in evidenza gli stretti legami tra il diritto,
le sue regole e il suo linguaggio, con il sistema di valori circostante, il
contesto culturale e sociale in cui essi operano.
Il riconoscimento della centralità e dell'importanza di J.B. White
appare indiscusso all'interno di quel dibattito culturale sull'educazione del
giurista negli Stati Uniti e sul ruolo che la letteratura potrebbe svolgere
nell'offrire nuovi strumenti di analisi critica del fenomeno giuridico8.
6 J.B. White, The Legal Imagination and the Beginning of Modern Law and Literature, in
Teaching Law Through the Looking Glass of Literature, Pozzo (ed.) Stämpfli Verlag, Bern,
2010, p. 16.
7 J.B. White, The Legal Imagination: Studies in the Nature of Legal Thought and Expression,
Boston Mass., Little, Brown and Co., 1973.
8 Cfr. ad esempio R. Weisberg, Coming of Age Some More: 'Law and Literature' Beyond the
Cradle, in 13 Nova Law Revue (1988), p. 107 ss, in particolare p. 110 s. Cfr. nello stesso
senso M. Camilleri, Lesson in Law from Literature: A Look at the Movement and a Peer at her
Jury, in 39 Cath. U.L. Rev. 557, 1989-1990. Infine cfr. R.A. Posner, Law and Literature.
Revised and enlarged Edition, Cambridge, Harvard University Press, 1998, p. 4.
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B. POZZO : LAW & LITERATURE E DIRITTO COMPARATO
The Legal Imagination contiene una raccolta selezionata di brani tratti
da opere letterarie, così come da sentenze e testi di legge, che White
analizza al fine di mettere in luce come il diritto debba essere considerato
parte integrante di un “sistema” culturale, cui il giurista deve fare
continuo riferimento per attribuire un significato alle parole con cui
opera.
Chiara appare la critica ad un modello di formazione che
sembrerebbe avere reciso i legami tra diritto e cultura, legami che fino ai
tempi di Felix Frankfurter, giudice alla Corte Suprema tra il 1939 e il
1962, sembravano invece essere stati assai solidi. In un suo recente
scritto White ricorda9, infatti, a guisa di aneddoto, come Frankfurter al
giovane Paul, dodicenne con l'ambizione di diventare avvocato desse i
seguenti consigli:
Mio Caro Paul,
Nessuno può considerarsi un giurista veramente competente se non è un uomo
di cultura. Se fossi in Te, dimenticherei qualsiasi preparazione tecnica per quanto
concerne il diritto.
Il miglior modo per studiare il diritto è quello di giungere a tale studio come
una persona già ben istruita. Solo così si può acquisire la capacità di usare la lingua
inglese, scritta ed orale, ed avere un metodo di pensiero chiaro, che solo una educazione
genuinamente liberale possono conferire.
Per un giurista non è meno importante coltivare le facoltà immaginative
leggendo poesia, ammirando grandi quadri, nell’originale o in riproduzioni facilmente
accessibili, ascoltando grande musica. Rifornisci la tua mente di tante buone letture, e
amplia e approfondisci i Tuoi sentimenti sperimentando indirettamente ed il più
possibile i magnifici misteri dell’universo, e dimenticati della tua futura carriera.
Con i miei migliori auguri,
Cordialmente,
Felix Frankfurter10
Nel contesto nordamericano il riferimento ai contributi che
possono essere attinti dalla letteratura, ed in particolare dalle legal
novels11, appare dunque una risposta alle supposte inadeguatezze
9 L'episodio è ricordato da J.B. White in The Legal Imagination and the Beginning of Modern
Law and Literature, in Teaching Law Through the Looking Glass of Literature, Pozzo (ed.),
Stämpfli Verlag, Bern, 2010, p. 15.
10 Felix Frankfurter, Lettera a Paul Claussen, Jr., in The Law as Literature, E. London
(ed.) (New York: Simon and Schuster, 1960), p. 725.
11 F.J. Loesch, Is acquaintance with Legal Novels Essential To a Lawyer? in 5 Tenn. L.Rev.
133, 1926-1927; W. H. Hitchler, The Reading of Lawyers, in 33 Dickinson Law Review 1,
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dell’educazione giuridica fornita dalle facoltà giuridiche12, persino dalle
migliori13.
Dai primi articoli di Wigmore14, agli scritti di Benjamin Nathan
Cardozo15, alle più recenti pubblicazioni16, è possibile rintracciare le radici
dell'interesse dei giuristi americani per questo settore di indagine17.
L'opera di White in questo contesto presenta il diritto come forma
di retorica, attraverso la quale la comunità e la cultura vengono
affermate, mantenute e trasformate18.
Con When words loose their meaning, apparso in inglese nel 1984 e
appena tradotto in italiano19, White prospetta un nuovo modo di leggere che
si propone di mettere in evidenza la particolare essenza del diritto, come
forma letteraria e retorica. L'Iliade, la Storia di Tucidide, il Gorgia di
Platone, la Favola della Botte di Swift, i Saggi apparsi sul Rambler di
Johnson, Emma di Jane Austen e le Riflessioni di Burke, vengono riletti con la compartecipazione interattiva del lettore - al fine di affermare una
diversa concezione del diritto, come strettamente connesso al linguaggio
ed ai valori espressi dalla società in cui si afferma e di cui è espressione.
1928; Lord Justice Birkett, Law and Literature: The Equipment of the Lawyer, in 36 A.B A J.
891, 1950.
12 Cfr. M. Camilleri, Lesson in Law from Literature: A Look at the Movement and a Peer at her
Jury, cit.; C. A. Reich, Toward the Humanistic Study of Law, in 74 Yale L.J. 1402, 1964-1965.
13 Un altro episodio ricordato da J.B.White è infatti il seguente: “On another perhaps
apocryphal occasion, Frankfurter made reference to a history book by Zimmern in conversation with a
clerk, and when the clerk professed ignorance of it, he said: “What? You went to Harvard Law
School, and you do not know Zimmern’s Greek Commonwealth?” Perhaps needless to say, no one on
the present Supreme Court would have such expectations of a Harvard Law School graduate”. Cfr.
J.B.White in The Legal Imagination and the Beginning of Modern Law and Literature, cit., p. 15.
14 Sull'opera di Wigmore cfr. R. H. Weisberg, Wigmore’s “Legal Novels” revisited: New
Resources for the Expansive Lawyer, in 71 Nw. U. L. Rev. 17 1976; R. H. Weisberg and K. L.
Kretschman, Wigmore’s “Legal Novels” Expanded: A Collaborative Effort, in 7 Md. L. F. 94
1977-1978.
15 B. N. Cardozo, Law and Literature and Other Essays and Addresses (1931).
16 Cfr. E. M. Abramson, Law, Humanities, and the Hinterlands, 30 Journal of Legal Education, 1979, pp.27-42, che tra i primi chiedeva di arricchire i i curricula delle Law Schools,
ricomprendendo un approccio più interdisciplinare.
17 Una interessante ricostruzione della storia del movimento negli Stati Uniti e nei
principale contesti nazionali europei è quella di A. Sansone, Diritto e Letteratura,
Un'introduzione Generale, Milano, 2001; M.P. Mittica, Diritto e letteratura in Italia. Stato
dell’arte e riflessioni sul metodo, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2009, 273 ss.
18 J.B.White, Law as Rhetoric, Rhetoric as Law. The Arts of Cultural and Communal Life, cit.,
684.
19 Quando le parole perdono il loro significato. Linguaggio, individuo, comunità, traduzione di R.
Casertano, presentazione di Barbara Pozzo, nella Collana: Giuristi Stranieri di Oggi, a
cura di C.M. Mazzoni e V.Varano, Giuffrè, 2010.
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L'Autore chiede al suo lettore di leggere questi testi con una
“partecipazione immaginaria”, in modo “innovativo e partecipe”, al fine
di “dare un senso al rapporto che intercorre tra chi parla ed il tessuto
connettivo della sua cultura e di riuscire a sperimentare dall’interno, con
la dimestichezza dell’artigiano, anche se in modo fugace e sperimentale,
la vitalità del linguaggio che crea un mondo”.
White ritiene che tale sia lo sforzo che si chiede anche agli studenti
delle facoltà giuridiche americane, chiamati ad analizzare i casi
giurisprudenziali, che devono rivivere con la loro immaginazione
l’esperienza delle parti e degli avvocati, ponendosi delle domande in
ordine ai motivi che hanno spinto ad una determinata scelta in luogo di
un’altra, a come si sarebbero comportati trovandosi in quella situazione
e a come avrebbero illustrato le proprie ragioni.
Così come si può leggere l'Iliade con una partecipazione
immaginaria, allo stesso modo per comprendere un caso, “il metodo
corretto è quello di discuterlo nella propria mente, valutando
accuratamente gli strumenti a disposizione di entrambe le parti per
proporre le azioni ed i rimedi d’appello, l’insieme dei quali costituisce
quello che noi chiamiamo diritto”.
L'Autore tornerà sul rapporto diritto e linguaggio, affrontando i
temi della traduzione nella sua successiva opera: Justice as Translation. An
Essay in Culture and Legal Criticism 20.
Il successo delle opere di White e dell'intero movimento di Law
and Literature negli Stati Uniti è evidenziato dall'organizzazione di vari
Convegni21 e dall'introduzione di corsi curriculari nella facoltà
Cit., nota 1.
21 Vedi ad esempio il Symposium organizzato dalla Rutgers Law School e pubblicato
nella Rutgers Law Review nel 1979: H. Leventhal, Law and Literature: A Preface, 32
Rutgers L. Rev. 603 (1979); J.S. Koffler, Capital in Hell: Dante’s Lesson on Usury, 32
Rutgers L. Rev. 608 (1979); J.A. Smith, Job and the Anguish of the Legal Profession: an
Example of Relationship of Literature, Law and Justice, 32 Rutgers L. Rev. 661 (1979); K.S.
Abraham, Statutory Interpretation and Literary Theory: some Common Concerns of an Unlikely
Pair, 32 Rutgers L. Rev. 676 (1979); D. Martin, The Lawyer as Friend, 32 Rutgers L. Rev.
695 (1979); T. Carbonneau, Balzacian Legality, 32 Rutgers L. Rev. 719 (1979), H.
Suretsky, Search for a Theory: An Annotated Bibliography of Writings on the Relation of Law to
Literature and the Humanities, 32 Rutgers L. Rev. 727 (1979); Confronta inoltre il
Symposium organizzato dalla Texas Law Review e pubblicato nel numero 3 del volume
60, del marzo 1982. S. Levinson, Law as Literature, 60 Texas Law Review 373 (1982); G.
Graff, "Keep off the Grass," "Drop Dead," and Other Indeterminacies: A Response to Sanford
Levinson, 60 Texas Law Review 373 (1982); S. Fish, Interpretation and the Pluralist Vision,
60 Texas Law Review 495 (1982); G.E. White, The Text, Interpretation, and Critical
Standards, 60 Texas Law Review 495 (1982).
20
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giuridiche22. Da ultimo, il movimento ha cominciato a riscuotere un certo
successo anche nelle università europee23.
Le ragioni di tale interesse dovrebbero apparire evidenti, essendo la
questione dell'efficacia degli strumenti didattici e della formazione degli
studenti sempre all'ordine del giorno. Il riferimento non è – ovviamente solo alle facoltà giuridiche, ma anche e soprattutto ai corsi di laurea in
Lettere e in Scienze della Mediazione Interlinguistica e Interculturale,
dove sono attivati corsi in materie giuridiche.
Certo, sarebbe difficile dire del sistema educativo dell'Italia, quanto
ha affermato J.B. White per l'educazione del giurista negli Stati Uniti,
ossia che “l’educazione giuridica consista soprattutto nell’apprendere le
regole”24.
L'insegnamento nelle facoltà giuridiche in Italia ha infatti sempre
previsto corsi di storia e di filosofia, mentre il ruolo del diritto comparato
sembra essersi affermato come di fondamentale importanza nel fornire
agli studenti nuovi strumenti critici nell'analisi del fenomeno giuridico.
Come comparatista vorrei sottolineare la sfida che costantemente
si incontra nel fornire agli studenti un messaggio efficace, al fine di far
loro comprendere le differenze esistenti tra sistemi giuridici e culture
giuridiche.25
Ciò è vero nel caso in cui lo scopo che ci si propone è quello di
introdurre gli studenti italiani al mondo di common law e alla particolare
mentalità dei giuristi che lo rappresentano.
A titolo di esempio, l’esistenza di due differenti giurisdizioni, quella
delle Corti di Westminster e quella di Equity, i rapporti tra le stesse, la
disputa avvenuta ai tempi degli Stuart, fino alle grandi Riforme attuate
nel XIX secolo con i Judicature Acts, sono tutti argomenti che vengono
ampiamente illustrati da tutti i grandi manuali di diritto comparato.
Ma - come ho appena sperimentato – al fine di esemplificare la
grande crisi del sistema giudiziario inglese agli inizi del 1800, derivante in
gran parte dalla compresenza delle due giurisdizioni, non c’ è niente di
più efficace di qualche pagina di Casa Desolata (Bleak House) di Charles
Dickens.
22 Cfr. M. Camilleri, Lesson in Law from Literature: A Look at the Movement and a Peer at her
Jury, cit., in particolare nota 3, dove viene presentato un elenco delle università che
hanno introdotto corsi curriculari di law and literature.
23 J. Gaakeer, Law and Literature in Europe: a First Pragmatic Inquiry.
24 Cfr. J.B. White, The “Legal Imagination” and the Beginning of Modern Law and Literature,
cit., p. 11.
25 Si veda M. Graziadei, Comparative (Law and) Literature, in Teaching Law Through the
Looking Glass of Literature, cit.
28
B. POZZO : LAW & LITERATURE E DIRITTO COMPARATO
La descrizione che Dickens ci presenta della causa Jarndyce contro
Jarndyce, più di qualsiasi spiegazione tecnica, è in grado di introdurre lo
studente nella giusta atmosfera in cui si è consumata la crisi tra la
giurisdizione di Common Law e quella di Equity, facendogli
comprendere quale fosse l’impatto che aveva - in concreto - sulla società
e sulla vita delle persone.
Nelle parole di Charles Dickens:
“Jarndyce contro Jarndyce si trascina da anni. Questo processo spauracchio è
diventato, col tempo, così complicato che nessuno sa più cosa significhi. Le parti
interessate lo capiscono anche meno; ma è stato osservato che neppure due legali della
Corte riescono a parlarne per cinque minuti senza trovarsi in completo disaccordo sulle
premesse. Innumerevoli bambini sono nati nel corso della causa; innumerevoli giovani
si sono sposati; innumerevoli vecchi sono morti; dozzine di persone si sono trovate
stranamente coinvolte nel processo Jarndyce contro Jarndyce, senza sapere come o
perché; famiglie intere hanno, con quella causa, ereditato un odio leggendario. Il piccolo
attore, o convenuto, al quale fu promesso un cavallo a dondolo, quando si fosse
conclusa la causa Jarndyce contro Jarndyce, è cresciuto, è divenuto padrone di un
cavallo vero e se ne è andato al galoppo all’altro mondo. Leggiadre pupille della Corte
sono sfiorite diventando mamme e nonne; una lunga serie di Lord Cancellieri è
apparsa e sparita; la legione dei certificati della causa si è trasformata in un insieme di
semplici certificati di morte; forse non ci sono al mondo tre Jarndyce superstiti da
quando il vecchio Tom Jarndyce si fece saltare disperato le cervella in un caffè di
Chancery Lane; ma la causa Jarndyce contro Jarndyce si trascina ancora davanti alla
corte nella propria triste lungaggine, in eterno e senza speranza”26.
Con il racconto di Charles Dickens gli studenti sono in grado di
comprendere la situazione delle istituzioni giudiziarie inglesi nel XIX
secolo e la crisi della loro credibilità in un modo meno astratto, perché
diventano intimi dei personaggi ritratti e possono sentire l’impatto che il
diritto può avere sulla società e sulla cultura27.
In questa prospettiva è più attraverso il linguaggio della letteratura,
che attraverso il linguaggio del diritto, che possiamo essere messi in
grado di capire profondamente la considerazione che la società
attribuisce ai giuristi e all’idea di giustizia28.
Gli esempi possono moltiplicarsi.
Charles Dickens, Casa Desolata, Einaudi, Torino, 1995, traduzione di A. Negro, p. 10;
Bleak House, Penguin Classics, London, 1985, p.6.
27 Sui contributi di Dickens cfr. W.S. Holsworth, Charles Dickens as a Legal Historian,
1928, Yale University Press.
28 Cfr. John M. Gest, The Lawyer in literature, London, 1913.
26
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C’è una famosa citazione che riprende un’opera di François
Guillaume Andrieux, un autore famoso dell’Ancien Régime, che aveva
ricevuto un’educazione come giurista.
Il poema racconta in particolare la storia di Federico il Grande di
Prussia, che voleva ampliare i suoi possedimenti e chiese quindi al
Mugnaio di Sains Souci, di vendergli i suoi terreni.
Dopo aver ricevuto un secco rifiuto dal Mugnaio, Federico lo
minacciò di espropriarlo, ma il suo suddito gli replicò in modo assai
fiero: “Il y a des juges à Berlin”.
Dovendosi confrontare con la fiducia che il suo suddito aveva nei
suoi giudici, Federico preferì rinunciare ai suoi progetti. Il poema rimase
a lungo l’emblema di un Sovrano Illuminato e fu sempre citato in
francese, anche dai tedeschi.
La reputazione dei giuristi, e degli avvocati più in particolare, non è
sempre stata quella che brillava sotto Federico il Grande, nemmeno nella
stessa Germania, dove Martin Lutero parlava dei giuristi come di cattivi
Cristiani: “Juristen sind böse Christen”.
E come dimenticarsi della descrizione dell'Azzeccagarbugli fatta da
Agnese ne I Promessi Sposi:
“Non bisogna poi spaventarsi tanto: il diavolo non è brutto quanto si dipinge.
A noi poverelli le matasse paion più imbrogliate, perché non sappiamo trovare il
bandolo; ma alle volte un parere, una parolina d'un uomo che abbia studiato...so ben
io quel che voglio dire. Fate a mio modo, Renzo; andate a Lecco; cercate del dottor
Azzeccagarbugli, raccontategli...Ma non lo chiamate così, per amor del cielo: è un
soprannome. Bisogna dire il signor dottor...Come si chiama, ora? Oh to'! non lo so il
nome vero: lo chiaman tutti a quel modo. Basta, cercate di quel dottore alto, asciutto,
pelato, col naso rosso, e una voglia di lampone sulla guancia” 29.
Gli esempi potrebbero continuare all'infinito30. Mi si lasci qui
semplicemente dire che attraverso la letteratura possiamo avere una
visione del ruolo dei giuristi e degli avvocati all’interno della società più
reale, perché più sentita.
Ciò è vero per quanto concerne i sistemi che appartengono alla
Western Legal Tradition, ma è a maggior ragion vero per quei sistemi che
implicano il richiamo a valori profondamente radicati nella società e in
una diversa concezione delle regole. La letteratura può fornire un valido
29 Da I Promessi Sposi, Storia Milanese del secolo XVII scoperta e rifatta da Alessandro
Manzoni, edizione riveduta dall'Autore, Milano, Dalla Tipografia Guglielmini e Redaelli,
1840, pp. 49-50.
30 Cfr. F. Ost, The Law as Mirrored in Literature, in Teaching Law through the Looking Glass
of Literature, cit., p. 39.
30
B. POZZO : LAW & LITERATURE E DIRITTO COMPARATO
strumento per analizzare l’impatto sociale di alcuni istituti giuridici, che
possono essere difficili da comprendere nella prospettiva del giurista
occidentale.
In altre parole, è il racconto che può permettere una migliore
prospettiva critica di sistemi giuridici che non appartengono alla Western
Legal Tradition, in cui è lo stesso ruolo del diritto e della legge che
possono essere intesi in modo differente.
In quest’ottica la lettura di alcune novella ci aiuta nella
comprensione del legal process in cui certe istituzioni sono collocate, e che
può essere alquanto diverso da quello conosciuto nelle democrazie
occidentali.
Quando si affronta la complessità di sistemi giuridici come
l'India31, la Cina32, o qualsiasi sistema del continente africano, dove la
norma è costituita da diversi formanti: quello tradizionale, quello
religioso, quello del periodo coloniale e quello del legislatore moderno,
31 Si veda ad esempio la novella di V. Seth, A Suitable Boy, Harper Collins, UK,
1993;trad. it. Il ragazzo giusto, di L. Pernia, Tea, Milano, 2005, che illustra il tema delle
riforme che portarono all’abolizione del sistema dello zamindari nell’India postindipendendista. Sul tema mi sia permesso di rinviare B. Pozzo, A Suitable Boy and the
Abolition of Feudalism in India, in Teaching Law Through the Looking Glass of Literature, cit.
Cfr. inoltre B. Sidwa, Water, Milkweed Editions, U.S., trad it. di V. Giacobbo Acqua,
Neri Pozza, Milano, 2006, che narra la storia di una vedova bambina nell’India di
Gandhi. Il racconto della Sidhwa tratta più in generale della tragica situazione delle
vedove in India, nonostante le riforme legislative introdotte dagli Inglesi, volte a
incoraggiare il secondo matrimonio delle vedove in contrasto con le regole tradizionali
indiane. Della stessa Autrice cfr. anche la novella Cracking India, Milkweed Editions,
U.S., 1991, trad. it. di L- Pugliese, La spartizione del cuore, Neri Pozza, Milano, 2003.
32 Un racconto magistrale a questo proposito è La moglie di Wan va in tribunale, Roma –
Napoli, Ed. Theoria, 1992, traduzione del romanzo Wan jia su song di Chen Yuanbin,
che narra la storia di Qiu Ju e delle sue esperienze attraverso le diverse fasi del giudizio.
Il racconto è allo stesso tempo una esemplificazione della contrapposizione tra giustizia
formale e giustizia tradizionale. Dal racconto il film di Zhang Yimou: “La storia di Qiu
Ju”. Si pensi inoltre all’opera di Lu Xun, La vera storia di Ah Q, pubblicata in Italia da
Demetra Giunti, Firenze, 1994. Il racconto è un a satira amara e impietosa dei vizi
dell’uomo comune nella Cina pre- e postrivoluzionaria del 1911/12 . E’ la storia di un
antieroe, vittima delle proprie illusioni di grandezza, che si conclude con la sua
esecuzione di fronte a un’improvvisata giuria militare/rivoluzionaria, che pare poco più
di una brutta copia del processo imperiale. Interessante appare inoltre tutto il filone del
legal thriller alla cinese, ed in particolare i casi del giudice Bao. Bao Zheng, realmente
esistito, nato nel 999 d.C. e nominato magistrato dopo aver superato gli esami di
distretto nel 1027 (din. Song, 960-1279) – è divenuto il protagonista di racconti popolari
e novelle, queste ultime composte soprattutto durante la dinastia Ming (1368-1644) da
autori rimasti sconosciuti. Si veda a questo proposito Anonimo, I casi del giudice Bao,
Roma, Bagatto Libri, pp. 83-86, trad. it. di G Bertuccioli, che si basa per la sua
traduzione su FENG Buyi, 1985, Bao Gong An [“I casi del giudice Bao”], Beijing,
Baowentang chubanshe.
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1-2010
l'analisi richiede una conoscenza profonda dei valori che possono essere
svelati dalla letteratura che si è occupata delle storie degli uomini e delle
donne che tali valori hanno vissuto, sopportato, combattuto.
Se uno dei compiti dell'indagine comparatistica è quello di non
limitarsi al dato positivo, ma di capire la law in action, i messaggi che ci
provengono dalla letteratura possono aiutarci ad ampliare le nostre
prospettive33.
La potenzialità della letteratura deriva dalla sua capacità di farci
capire intimamente il punto di vista di un altro individuo34.
Infine, non bisogna dimenticare
che qualsiasi analisi
comparatistica implica un'opera di traduzione e di interpretazione35, che
deve prendere in considerazione sia gli elementi scritti così come quelli
non scritti del diritto36.
Salman Rushdie una volta suggerì nel suo romanzo Shame che per
comprendere una cultura ci si dovrebbe concentrare sui suoi termini non
traducibili37.
Anche in questa prospettiva l'opera di White potrebbe aiutarci a
comprendere le relazioni tra diritto e lingua, diritto e cultura, diritto e
società, e a scoprire i valori più profondi che si celano dietro il velo del
diritto38.
33 Su questi temi il riferimento d’obbligo è a R. Sacco, Introduzione al diritto comparato,
Utet, Torino, 1992.
34 Cfr. Camilleri, cit., p. 564 e Pozzo, A Suitable Boy, cit, p. 94.
35 Sul problema della traduzione giuridica cfr. R. Sacco, in Language and Law, in Ordinary
Language and Legal Language, B. Pozzo (a cura di), Giuffrè, Milan, 2005, p. 1; Id., Langue
et droit, in Rapports nationaux italiens au XVéme Congres International de Droit Comparé. Bristol,
1998, Milano, 1998 ; Id., La traduction juridique. Un point de vue italien, in Cahiers de droit 28,
845 (1987). Cfr. inoltre Witteven, Lost in Translation, in Teaching Law Through the Looking
Glass of Literature, cit.
36 R. Sacco, Il diritto muto, in Rivista di diritto civile, 1993, p. 689 ss. Cfr. inoltre D.J.
Gerber, Authority Heuristics: Language and Trans-system knowledge, in Ordinary Language and
Legal Language, cit., p. 41 ss.; V. G. Curran, Comparative Law and Language, in The Oxford
Handbook of Comparative Law, R. Zimmermann and M. Reimann (a cura di), Oxford
University Press, Oxford, 2008, 675.
37 B. Pozzo, Lost and Found in Translation, in Les Frontières avancées du savoir du juriste: la
traductologie et l’antropologie juridique, Bruylant, Bruxelles, 2011, p. 153.
38 J.B. White, Translation as a way of understanding the language of law, in Ordinary language and
Legal Language, cit., p.61.
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