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Diritti del passeggero

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Diritti del passeggero
Diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobusRegolamento (UE) N.181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il presente regolamento fissa norme relative ai diritti dei passeggeri in viaggio su trasporto effettuato con autobus.
Tratta la non discriminazione fra i passeggeri riguardo alle condizioni di trasporto offerte dai vettori; i diritti dei
passeggeri in caso di incidenti, la non discriminazione e l’assistenza nei confronti delle persone con disabilità o a
mobilità ridotta, i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardo, le informazioni minime da fornire ai
passeggeri, il trattamento dei reclami e le regole generali per garantire l’applicazione del regolamento.
SINTESI
Fatte salve alcune eccezioni, il presente regolamento si applica ai passeggeri che viaggiano con servizi regolari *
per categorie di passeggeri non determinate il cui punto di imbarco o sbarco sia situato all’interno dell’Unione
europea (UE) e la distanza prevista del servizio sia pari o superiore a 250 km. Alcune sue disposizioni si applicano a
tutti i servizi, anche se di distanza inferiore. Le disposizioni del presente regolamento sono in vigore dal 1° marzo
2013.
I diritti fondamentali nonché i diritti applicabili ai servizi a lunga percorrenza (vale a dire di oltre 250 km) includono:
•
Diritto a condizioni di trasporto non discriminatorie, basate direttamente o indirettamente sulla cittadinanza, in
termini di tariffe e condizioni contrattuali per i passeggeri.
•
Diritti del passeggero in caso di cancellazione/prolungato ritardo/overbooking.
Il vettore, quando prevede ragionevolmente che un servizio regolare subisca una cancellazione o
un ritardo di oltre 120 minuti dall’orario di partenza previsto, o in caso di accettazione di un numero
di prenotazioni superiore ai posti disponibili, offre immediatamente al passeggero la scelta tra:
•
la continuazione del viaggio o il reinstradamento verso la destinazione finale, senza oneri
aggiuntivi e a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile;
Oppure
• il rimborso del prezzo del biglietto.
Se il vettore non è in grado di offrire al passeggero la scelta di sopra, i passeggeri hanno diritto a
un risarcimento pari al 50 % del prezzo del biglietto, oltre al rimborso del biglietto. Tale somma è
corrisposta dal vettore entro un mese dalla presentazione della richiesta di risarcimento.
•
Guasto del mezzo su strada.
Se durante il viaggio l’autobus si rompe, il vettore offre le seguenti opzioni:
• continuazione del viaggio con un altro veicolo dal punto dove il veicolo è stato danneggiato;
Oppure
• trasporto dal punto del danneggiamento ad un punto idoneo di attesa o stazione di autobus dove
è possibile continuare il viaggio.
*Servizi regolari: i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri su autobus con una frequenza determinata e su un
itinerario determinato e in cui l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri hanno luogo presso fermate prestabilite.
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Assistenza adeguata.
Per un servizio regolare su lunga percorrenza di durata superiore a tre ore, in caso di cancellazione
o ritardo alla partenza da una stazione con più di 90 minuti, i passeggeri hanno diritto ad assistenza
adeguata che include spuntini, cibo e bevande (purchè siano disponibili in autobus o nella stazione)
e sistemazione, se necessario. (Il vettore può limitare il costo complessivo della sistemazione
alberghiera per un massimo di due notti per un importo totale di € 80 euro a notte. Non è obbligato
a sostenere le spese di sistemazione se la cancellazione o il ritardo sono a causa di condizioni
meteorologiche avverse o gravi catastrofi naturali).
•
Protezione dei passeggeri e risarcimento in caso di incidenti stradali, con particolare attenzione alle esigenze
pratiche immediate di assistenza in caso di incidente. L’assistenza prestata non costituisce riconoscimento di
responsabilità. Le condizioni e l’importo del risarcimento sono disciplinati dal diritto nazionale applicabile. Esso non è
automatico ma deve esserne fatta richiesta.
•
Diritti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta:
a) diritto al trasporto senza oneri aggiuntivi con eccezione di:
-
impossibilità del trasporto per non conformità agli obblighi sulla salute e sicurezza stabiliti dalle autorità
competenti;
-
qualora la configurazione dell’ autobus o delle infrastrutture non permettono il trasporto in condizioni di
sicurezza e concretamente realizzabili.
b) assistenza specifica nei confronti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, con preavviso di necessaria
assistenza da parte dell’interessato, sia presso le stazioni che a bordo degli autobus, nonché, ove necessario, il
trasporto gratuito per gli accompagnatori.
c) Diritto al risarcimento per perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità: in caso il vettore o l’ente
gestore della stazione ne siano stati causa, provvedono al risarcimento per la sostituzione o per la riparazione dei
dispositivi.
•
Trattamento dei reclami .
Il Regolamento prevede un sistema di trattamento predisposto dai vettori in cui il viaggiatore ha la possibilità di
trasmettere il reclamo al vettore entro tre mesi dalla data in cui si è verificato l’evento. Entro un mese dal ricevimento
il vettore fornisce riscontro al passeggero. Dovrà fornire risposta definitiva entro tre mesi dal ricevimento del reclamo.
•
Diritto all’informazione.
I passeggeri hanno diritto di ricevere informazioni adeguate per tutta la durata del viaggio e in caso di irregolarità,
nonché informazioni generali sui loro diritti presso le stazioni oppure su Internet. Ove possibile, tali informazioni sono
fornite in formati accessibili a richiesta, per favorire le persone a mobilità ridotta.
•
Applicazione dei diritti dei passeggeri.
Ogni Stato membro designa uno o più Organismi nazionali indipendenti responsabili dell’applicazione dei diritti citati
nel Regolamento. Il Decreto Legislativo 169/2014 all’art.3 comma 1, ha individuato nell’Autorità di regolazione dei
trasporti (ART) l’Organo responsabile dell’applicazione del Regolamento UE n.181/2011 e dell’applicazione del regime
sanzionatorio. Il passeggero, trascorsi 90 giorni dall’inoltro del reclamo al vettore, può presentare reclamo a tale
Autorità per presunte infrazioni al Regolamento.
Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) – Via Nizza n.230 – 10126 Torino- Tel.011.0908500e.mail : [email protected] Pag.2 di 2 
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