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Diritti del passeggero
Diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobusRegolamento (UE) N.181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il presente regolamento fissa norme relative ai diritti dei passeggeri in viaggio su trasporto effettuato con autobus. Tratta la non discriminazione fra i passeggeri riguardo alle condizioni di trasporto offerte dai vettori; i diritti dei passeggeri in caso di incidenti, la non discriminazione e l’assistenza nei confronti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardo, le informazioni minime da fornire ai passeggeri, il trattamento dei reclami e le regole generali per garantire l’applicazione del regolamento. SINTESI Fatte salve alcune eccezioni, il presente regolamento si applica ai passeggeri che viaggiano con servizi regolari * per categorie di passeggeri non determinate il cui punto di imbarco o sbarco sia situato all’interno dell’Unione europea (UE) e la distanza prevista del servizio sia pari o superiore a 250 km. Alcune sue disposizioni si applicano a tutti i servizi, anche se di distanza inferiore. Le disposizioni del presente regolamento sono in vigore dal 1° marzo 2013. I diritti fondamentali nonché i diritti applicabili ai servizi a lunga percorrenza (vale a dire di oltre 250 km) includono: • Diritto a condizioni di trasporto non discriminatorie, basate direttamente o indirettamente sulla cittadinanza, in termini di tariffe e condizioni contrattuali per i passeggeri. • Diritti del passeggero in caso di cancellazione/prolungato ritardo/overbooking. Il vettore, quando prevede ragionevolmente che un servizio regolare subisca una cancellazione o un ritardo di oltre 120 minuti dall’orario di partenza previsto, o in caso di accettazione di un numero di prenotazioni superiore ai posti disponibili, offre immediatamente al passeggero la scelta tra: • la continuazione del viaggio o il reinstradamento verso la destinazione finale, senza oneri aggiuntivi e a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile; Oppure • il rimborso del prezzo del biglietto. Se il vettore non è in grado di offrire al passeggero la scelta di sopra, i passeggeri hanno diritto a un risarcimento pari al 50 % del prezzo del biglietto, oltre al rimborso del biglietto. Tale somma è corrisposta dal vettore entro un mese dalla presentazione della richiesta di risarcimento. • Guasto del mezzo su strada. Se durante il viaggio l’autobus si rompe, il vettore offre le seguenti opzioni: • continuazione del viaggio con un altro veicolo dal punto dove il veicolo è stato danneggiato; Oppure • trasporto dal punto del danneggiamento ad un punto idoneo di attesa o stazione di autobus dove è possibile continuare il viaggio. *Servizi regolari: i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri su autobus con una frequenza determinata e su un itinerario determinato e in cui l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri hanno luogo presso fermate prestabilite. Pag.1 di 2 • Assistenza adeguata. Per un servizio regolare su lunga percorrenza di durata superiore a tre ore, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza da una stazione con più di 90 minuti, i passeggeri hanno diritto ad assistenza adeguata che include spuntini, cibo e bevande (purchè siano disponibili in autobus o nella stazione) e sistemazione, se necessario. (Il vettore può limitare il costo complessivo della sistemazione alberghiera per un massimo di due notti per un importo totale di € 80 euro a notte. Non è obbligato a sostenere le spese di sistemazione se la cancellazione o il ritardo sono a causa di condizioni meteorologiche avverse o gravi catastrofi naturali). • Protezione dei passeggeri e risarcimento in caso di incidenti stradali, con particolare attenzione alle esigenze pratiche immediate di assistenza in caso di incidente. L’assistenza prestata non costituisce riconoscimento di responsabilità. Le condizioni e l’importo del risarcimento sono disciplinati dal diritto nazionale applicabile. Esso non è automatico ma deve esserne fatta richiesta. • Diritti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta: a) diritto al trasporto senza oneri aggiuntivi con eccezione di: - impossibilità del trasporto per non conformità agli obblighi sulla salute e sicurezza stabiliti dalle autorità competenti; - qualora la configurazione dell’ autobus o delle infrastrutture non permettono il trasporto in condizioni di sicurezza e concretamente realizzabili. b) assistenza specifica nei confronti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, con preavviso di necessaria assistenza da parte dell’interessato, sia presso le stazioni che a bordo degli autobus, nonché, ove necessario, il trasporto gratuito per gli accompagnatori. c) Diritto al risarcimento per perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità: in caso il vettore o l’ente gestore della stazione ne siano stati causa, provvedono al risarcimento per la sostituzione o per la riparazione dei dispositivi. • Trattamento dei reclami . Il Regolamento prevede un sistema di trattamento predisposto dai vettori in cui il viaggiatore ha la possibilità di trasmettere il reclamo al vettore entro tre mesi dalla data in cui si è verificato l’evento. Entro un mese dal ricevimento il vettore fornisce riscontro al passeggero. Dovrà fornire risposta definitiva entro tre mesi dal ricevimento del reclamo. • Diritto all’informazione. I passeggeri hanno diritto di ricevere informazioni adeguate per tutta la durata del viaggio e in caso di irregolarità, nonché informazioni generali sui loro diritti presso le stazioni oppure su Internet. Ove possibile, tali informazioni sono fornite in formati accessibili a richiesta, per favorire le persone a mobilità ridotta. • Applicazione dei diritti dei passeggeri. Ogni Stato membro designa uno o più Organismi nazionali indipendenti responsabili dell’applicazione dei diritti citati nel Regolamento. Il Decreto Legislativo 169/2014 all’art.3 comma 1, ha individuato nell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) l’Organo responsabile dell’applicazione del Regolamento UE n.181/2011 e dell’applicazione del regime sanzionatorio. Il passeggero, trascorsi 90 giorni dall’inoltro del reclamo al vettore, può presentare reclamo a tale Autorità per presunte infrazioni al Regolamento. Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) – Via Nizza n.230 – 10126 Torino- Tel.011.0908500e.mail : [email protected] Pag.2 di 2