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Diritti dei passeggeri trasporto autobus

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Diritti dei passeggeri trasporto autobus
 DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO CON AUTOBUS
Dal 1° marzo 2013 è in vigore il Regolamento (UE) n. 181/2011, che stabilisce
i diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, prevedendo,
anche per coloro che si spostano all’interno dell’Unione europea con autobus e
pullman, diritti analoghi a quelli già riconosciuti per i passeggeri del trasporto aereo,
ferroviario e marittimo.
Trattandosi di un Regolamento, le nuove norme sono direttamente applicabili in tutti
gli Stati membri, senza che sia necessario alcun atto di recepimento.
A chi si applica
Il Regolamento si applica integralmente ai passeggeri che viaggiano con
servizi di trasporto regolari a lunga percorrenza (pari o superiore a 250
km), il cui punto di imbarco o sbarco è situato nel territorio di uno Stato
membro dell’Unione europea.
Per i servizi di trasporto occasionali, così come per i servizi di distanza inferiore a 250
km, la portata del Regolamento è invece fortemente ridotta da una serie di eccezioni
e deroghe. Inoltre, è prevista la possibilità, per gli Stati membri, di escludere
l’applicazione di alcune parti del Regolamento per i servizi regolari interni e per i
servizi regolari che si svolgano, per una parte significativa, fuori dall’Ue, purché
l’esclusione sia disposta in modo trasparente e non discriminatorio e sia comunicata
alla Commissione europea.
Nello specifico, i servizi regolari sono i servizi che assicurano il trasporto di categorie
di passeggeri non determinate su autobus con un itinerario e una frequenza
determinata, e in cui l’imbarco e lo sbarco abbiano luogo presso fermate prestabilite
(diversamente dai servizi occasionali, la cui caratteristica principale è il trasporto su
autobus di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa di un committente o del
vettore).
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Diritti del passeggero
I nuovi diritti riconosciuti ai passeggeri dei servizi di trasporto regolari a
lunga percorrenza (oltre 250 km) sono i seguenti:
− in caso di overbooking (cioè di accettazione di un numero di prenotazioni
superiore ai posti disponibili), cancellazione del servizio o ritardo alla
partenza di oltre 120 minuti, il vettore deve offrire al passeggero la scelta
tra:
a) riprotezione, cioè il trasporto alternativo verso la destinazione finale, non
appena possibile e senza alcun supplemento;
b) il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito in
autobus al primo punto di partenza, non appena possibile.
Nel caso in cui il vettore non sia in grado di offrire la scelta al passeggero,
questi ha diritto, oltre al rimborso del biglietto e al ritorno al primo punto di
partenza, anche ad un risarcimento pari al 50% del prezzo del
biglietto;
− in caso di cancellazione del servizio o ritardo alla partenza di oltre
90 minuti, per i viaggi di durata superiore a 3 ore, il vettore deve offrire
al passeggero assistenza adeguata e gratuita:
a) spuntini, pasti e bevande in quantità ragionevole, purché siano
disponibili o possano essere ragionevolmente forniti;
b) in caso di necessità, sistemazione in albergo o altro alloggio (e
relativo trasporto), che può essere limitata dal vettore ad un costo massimo
di 80 euro a notte, per due notti (e può essere esclusa nel caso in cui il vettore
provi che la cancellazione o il ritardo siano dovuti a condizioni metereologiche
avverse o gravi catastrofi naturali);
− in caso di cancellazione del servizio o ritardo alla partenza, il passeggero ha
diritto a ricevere, quanto prima, informazioni sulla situazione in corso (non
oltre 30 minuti dopo l’ora di partenza prevista), nonché sull’ora di partenza
effettiva e sui collegamenti alternativi in caso di perdita della coincidenza. E’
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inoltre previsto che il vettore presti una particolare attenzione alle
esigenze dei passeggeri disabili e a mobilità ridotta;
− in caso di decesso, lesioni personali, perdita o danneggiamento del
bagaglio causati da incidente stradale derivante dall’uso dell’autobus, il
passeggero ha diritto ad un risarcimento, calcolato secondo la legislazione
nazionale applicabile, e il cui importo massimo non può essere inferiore a
220.000 euro per passeggero e 1.200 euro per bagaglio.
Il vettore deve inoltre offrire al passeggero assistenza ragionevole e
proporzionata per le esigenze immediate pratiche, che comprende cibo,
indumenti, trasporto e alloggio (anche in questo caso, la sistemazione
può essere limitata dal vettore ad un costo massimo di 80 euro a notte, per
due notti);
− per i passeggeri disabili e a mobilità ridotta è prevista assistenza
specifica e gratuita sia nelle stazioni che a bordo del veicolo, oltre al
trasporto gratuito dell’eventuale accompagnatore.
Per i passeggeri di tutti i servizi (compresi quelli a distanza ridotta, cioè
inferiore ai 250 km) i nuovi diritti riconosciuti dal Regolamento sono i seguenti:
− per quanto riguarda le condizioni contrattuali e le tariffe dei servizi, nessuna
discriminazione, diretta o indiretta, in base alla cittadinanza dei
passeggeri o al luogo di stabilimento del vettore o del venditore dei biglietti;
− per i passeggeri disabili e a mobilità ridotta, è previsto il divieto, per i
vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici, di rifiutare una
prenotazione, un biglietto, o di far salire a bordo il passeggero
(salvo ragioni di sicurezza e nel caso in cui la configurazione del veicolo o
delle infrastrutture lo rendano fisicamente impossibile).
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E’ inoltre previsto il risarcimento (pari al costo della sostituzione o
riparazione), da parte del vettore o dell’ente di gestione della stazione
responsabile, in caso di perdita o danneggiamento di sedie a rotelle,
altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza;
− è riconosciuto il diritto dei passeggeri a ricevere informazioni adeguate
per tutta la durata del viaggio.
I passeggeri hanno inoltre diritto a disporre di informazioni appropriate e
comprensibili sui diritti previsti dal Regolamento (compresi i dati
necessari per contattare gli organismi nazionali responsabili del controllo
sull’applicazione del Regolamento), sia presso le stazioni che, eventualmente,
su internet.
Se possibile, le informazioni sono fornite, su richiesta, in formato accessibile,
con particolare attenzione alle esigenze delle persone disabili e a mobilità
ridotta;
− è prevista la formazione e istruzione del personale a diretto contatto con
i viaggiatori, conducenti compresi, in materia di sensibilizzazione alla disabilità
(derogabile, per i conducenti, per i primi 5 anni di applicazione del
Regolamento);
− creazione di un sistema per la gestione dei reclami relativi ai diritti e agli
obblighi previsti dal Regolamento, predisposto dai vettori (nel rispetto delle
modalità di trasmissione indicate dal Regolamento);
− creazione di Organismi nazionali indipendenti in ogni Stato membro,
responsabili di garantire, anche attraverso l’adozione di provvedimenti,
l’applicazione e il rispetto del Regolamento.
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A chi rivolgersi
In caso di dubbi o di mancato riconoscimento dei propri diritti, è possibile rivolgersi
alle sedi territoriali di Adiconsum, (alla voce “Dove siamo”), per usufruire del servizio
di consulenza e assistenza individuale.
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