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Associazione professionale Petracci Marin - www.petraccimarin.it
Precariato nella sanità e stabilizzazione
I contratti a termine
Partiremo dalla specificità del settore della sanità pubblica.
Il Dl 13.9.2012 n.158 poi convertito in legge stabilisce l’esclusione dall’applicazione del
DLGS 368/2001 per il settore sanitario.
Ciò in pratica significa che le regole che limitano il ricorso al lavoro a termine non valgono
dall’entrata in vigore di quella legge per il comparto sanità pubblica.
Analoga disciplina era stabilita per il settore della scuola, dove però, la Corte di Giustizia
europea in data 26.11.2014 si pronunciava ritenendo detta eccezione violare la normativa
comunitaria che imponeva limiti alle assunzioni a tempo determinato. A breve la questione
passerà di nuovo alla Corte costituzionale che aveva sollevato il caso innanzi alla Corte
comunitaria e con ogni probabilità dette eccezioni saranno destinate o a scomparire o
comunque a ridursi , provocando pure molti contenziosi per il pregresso.
Con grande probabilità sono destinate a cadere a breve anche le eccezioni che le
menzionavo e che riguardano i contratti a termine in ambito sanitario pubblico.
Va però segnalato che, salvo alcune isolate pronuncie, i Tribunali nel caso di contratti a
termine illegittimi condannano il datore di lavoro pubblico ad un risarcimento del danno,
ma quasi mai ad instaurare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Vi osterebbe, a dire della prevalente giurisprudenza, l’articolo 97 della Costituzione che
impone il superamento di apposito concorso pubblico per accedere alla posizione di lavoro
a tempo indeterminato nel settore pubblico.
Dunque si presenta solo una eventuale ipotesi risarcitoria.
La stabilizzazione
Per quanto riguarda invece le possibilità di stabilizzazione, ho esaminato in primo luogo il
provvedimento più recente e specifico, che riguarda proprio il Suo settore.
Il Decreto del presidente del consiglio dei ministri 6 marzo 2015 (Disciplina delle procedure
concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanita') si limita
a far rivivere le procedure di stabilizzazione che furono avviate nel 2006.
Esso quindi opera ben precisi riferimenti a quella normativa. Infatti l’articolo 1 del decreto 6
marzo 2015 così stabilisce:
Art. 1
Ambito di applicazione
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1. Il presente decreto in attuazione dei commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4 della
legge decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, disciplina le procedure concorsuali riservate per
l'assunzione presso gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, e prevede
specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca.
2. Le procedure di cui al presente decreto sono riservate al personale del
comparto sanita' e a quello appartenente all'area della dirigenza medica e del ruolo
sanitario.
Andiamo quindi ad esaminare le leggi di riferimento e tra queste troviamo il già citato
articolo 4 comma 6 del decreto legge 31 agosto 2013 , comma 6 ( è questo solo il più
importante, dove si legge:
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2016 (29), al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della
professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato
e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni
pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35,
comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato
accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione
vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura
di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni
a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a
coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno
tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle
dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso,
dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il
personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo
periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma
indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non
dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui
al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali
relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in
misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35,
comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite
in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio
2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la
disciplina specifica di settore.
Di seguito rileva pure l’articolo 1 comma 19 della legge 27.12.2006 dove si legge:
519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 e'
destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a
tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale
requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006
o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel
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quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne
faccia istanza, purche' sia stato assunto mediante procedure selettive di natura
concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del
personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede
previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi
del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all'
articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle
procedure di stabilizzazione.
Rileva quindi anche il successivo comma 558 che così stabilisce:
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma
557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilita' interno, possono
procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non
dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o
che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29
settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel
quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' del
personale di cui al comma 1156, lettera f), purche' sia stato assunto mediante procedure
selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge . Alle iniziative di
stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si
provvede previo espletamento di prove selettive.
Da un esame complessivo di tutta questa normativa richiamata, si deduce la necessità di
complessivi 3 anni di contratto a termine nello spazio di un quinquennio. Va precisato
chele norme appena richiamate consentono il permanere del contratto a termine sino alla
maturazione dei requisiti.
Noto però che l’articolo 3 comma 94 della legge 24.12.2007 al comma 94, aveva pure
apportato talune modifiche alla normativa citata , inserendovi la possibilità che anche i
contratti a prestazione coordinata e coninuativa potevano costituire titolo utile per la
stabilizzazione. Leggiamo infatti così:
“Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della
presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della
programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la
progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto
dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti”
a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27
dicembre
2006,
n.
296;
b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa
data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la
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stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso
dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di
diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e
di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.
A quanto mi risulta, Lei avrebbe anche al Suo attivo numerosi e durevoli contratti di
collaborazione coordinata e continuativa che potrebbero sommarsi ai contratti a
termine con un interpretazione un po’ampia della norma richiamata che parrebbe
però richiedere una informativa al sindacato.
I contratti a termine da Lei stipulati potrebbero essere impugnati, dichiarati nulli, con
diritto al risarcimento. Le ricordo che il contratto a termine per poter essere portato
davanti al Tribunale, deve essere impugnato con lettera raccomandata entro 120
giorni dalla sua scadenza.
Secondo me però, la strada più interessante e profiqua potrebbe essere quella
della stabilizzazione.
E’ vero che Lei non ha maturato tre mesi di contratto a termine, ma Lei potrebbe
fare intanto la domanda per la stabilizzazione e quindi nel frattempo maturare i 36
mesi non avendo la legge una precisa scadenza. In secondo luogo, con un
interpretazione più ampia del tipo di quella da me suggerita, Le si potrebbe
riconoscere a tal fine il periodo di prestazione coordinata continuativa.
Suggerirei di non toccare almeno per ora la questione dei contratti a termine,
continuando così nella stipula degli stessi.
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