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Associazione professionale Petracci Marin - www.petraccimarin.it Precariato nella sanità e stabilizzazione I contratti a termine Partiremo dalla specificità del settore della sanità pubblica. Il Dl 13.9.2012 n.158 poi convertito in legge stabilisce l’esclusione dall’applicazione del DLGS 368/2001 per il settore sanitario. Ciò in pratica significa che le regole che limitano il ricorso al lavoro a termine non valgono dall’entrata in vigore di quella legge per il comparto sanità pubblica. Analoga disciplina era stabilita per il settore della scuola, dove però, la Corte di Giustizia europea in data 26.11.2014 si pronunciava ritenendo detta eccezione violare la normativa comunitaria che imponeva limiti alle assunzioni a tempo determinato. A breve la questione passerà di nuovo alla Corte costituzionale che aveva sollevato il caso innanzi alla Corte comunitaria e con ogni probabilità dette eccezioni saranno destinate o a scomparire o comunque a ridursi , provocando pure molti contenziosi per il pregresso. Con grande probabilità sono destinate a cadere a breve anche le eccezioni che le menzionavo e che riguardano i contratti a termine in ambito sanitario pubblico. Va però segnalato che, salvo alcune isolate pronuncie, i Tribunali nel caso di contratti a termine illegittimi condannano il datore di lavoro pubblico ad un risarcimento del danno, ma quasi mai ad instaurare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Vi osterebbe, a dire della prevalente giurisprudenza, l’articolo 97 della Costituzione che impone il superamento di apposito concorso pubblico per accedere alla posizione di lavoro a tempo indeterminato nel settore pubblico. Dunque si presenta solo una eventuale ipotesi risarcitoria. La stabilizzazione Per quanto riguarda invece le possibilità di stabilizzazione, ho esaminato in primo luogo il provvedimento più recente e specifico, che riguarda proprio il Suo settore. Il Decreto del presidente del consiglio dei ministri 6 marzo 2015 (Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanita') si limita a far rivivere le procedure di stabilizzazione che furono avviate nel 2006. Esso quindi opera ben precisi riferimenti a quella normativa. Infatti l’articolo 1 del decreto 6 marzo 2015 così stabilisce: Art. 1 Ambito di applicazione 1 Associazione professionale Petracci Marin - www.petraccimarin.it 1. Il presente decreto in attuazione dei commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4 della legge decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, disciplina le procedure concorsuali riservate per l'assunzione presso gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, e prevede specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca. 2. Le procedure di cui al presente decreto sono riservate al personale del comparto sanita' e a quello appartenente all'area della dirigenza medica e del ruolo sanitario. Andiamo quindi ad esaminare le leggi di riferimento e tra queste troviamo il già citato articolo 4 comma 6 del decreto legge 31 agosto 2013 , comma 6 ( è questo solo il più importante, dove si legge: 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016 (29), al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore. Di seguito rileva pure l’articolo 1 comma 19 della legge 27.12.2006 dove si legge: 519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 e' destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel 2 Associazione professionale Petracci Marin - www.petraccimarin.it quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purche' sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all' articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Rileva quindi anche il successivo comma 558 che così stabilisce: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilita' interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' del personale di cui al comma 1156, lettera f), purche' sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge . Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Da un esame complessivo di tutta questa normativa richiamata, si deduce la necessità di complessivi 3 anni di contratto a termine nello spazio di un quinquennio. Va precisato chele norme appena richiamate consentono il permanere del contratto a termine sino alla maturazione dei requisiti. Noto però che l’articolo 3 comma 94 della legge 24.12.2007 al comma 94, aveva pure apportato talune modifiche alla normativa citata , inserendovi la possibilità che anche i contratti a prestazione coordinata e coninuativa potevano costituire titolo utile per la stabilizzazione. Leggiamo infatti così: “Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti” a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la 3 Associazione professionale Petracci Marin - www.petraccimarin.it stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca. A quanto mi risulta, Lei avrebbe anche al Suo attivo numerosi e durevoli contratti di collaborazione coordinata e continuativa che potrebbero sommarsi ai contratti a termine con un interpretazione un po’ampia della norma richiamata che parrebbe però richiedere una informativa al sindacato. I contratti a termine da Lei stipulati potrebbero essere impugnati, dichiarati nulli, con diritto al risarcimento. Le ricordo che il contratto a termine per poter essere portato davanti al Tribunale, deve essere impugnato con lettera raccomandata entro 120 giorni dalla sua scadenza. Secondo me però, la strada più interessante e profiqua potrebbe essere quella della stabilizzazione. E’ vero che Lei non ha maturato tre mesi di contratto a termine, ma Lei potrebbe fare intanto la domanda per la stabilizzazione e quindi nel frattempo maturare i 36 mesi non avendo la legge una precisa scadenza. In secondo luogo, con un interpretazione più ampia del tipo di quella da me suggerita, Le si potrebbe riconoscere a tal fine il periodo di prestazione coordinata continuativa. Suggerirei di non toccare almeno per ora la questione dei contratti a termine, continuando così nella stipula degli stessi. 4