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OGGETTO RIPOSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO QUESITO

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OGGETTO RIPOSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO QUESITO
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
www.health-management.it
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OGGETTO
RIPOSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO
QUESITO
(posto in data 31 gennaio 2014)
Ho un bimbo di 7 mesi, sono rientrata al lavoro quando ne aveva 5.
Per esigenze di servizio (comunicate all'azienda) e previo mio consenso,
il mio primario mi ha attribuito alcuni turni di guardia di 12 ore e alcuni
turni di 6 ore. Lavoro pertanto 3 giorni a settimana per un totale di circa
28 ore. La mia azienda però dal 1° gennaio 2012 ha cambiato
l'interpretazione della legge sul diritto all'allattamento, riconoscendo
le due ore solo per le giornate effettivamente lavorate. Nella mia
precedente gravidanza (2010-2011) invece venivano riconosciute per
tutte le giornate lavorative (sei alla settimana, escluse chiaramente
le ferie). L'INPS con la Circolare 6 settembre 2006 numero 95bis ha
fornito un'interpretazione in merito al quesito che pongo, ma mi è stato
detto che il personale ex-INPDAP non rientra per questi servizi
nella gestione INPS e che ci si deve riferire alla normativa aziendale.
È legittima la posizione della mia azienda? Potrebbe avere un riscontro
a me favorevole intraprendere un'azione legale per il riconoscimento
delle due ore per tutte le giornate di lavoro in astratto previste?
RISPOSTA
(inviata in data 31 gennaio 2014)
L’interpretazione data dall’azienda è assolutamente corretta, in linea
con quanto enunciato dall’articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151. In tale articolo si parla infatti, a più riprese, di riposi
giornalieri della madre, finalizzati a fornire al bambino un’assistenza
(sia essa l’allattamento o altro sostegno alla crescita del bambino) che
per sua natura ha senso solo se giornaliera. Non a caso il comma 3
del citato articolo 39, riduce il periodo a un’ora complessiva laddove
sia disponibile una struttura idonea istituita dal datore di lavoro
nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze della stessa. Le ore
di riposo devono in sostanza essere fruite giornalmente e non possono
comportare una mera riduzione dell’orario settimanale.
CIMO – ASMD Il sindacato che si prende cura dei medici
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Per quanto concerne la circolare dell’INPS citata nel quesito questa
concerne una questione diversa da quella che costituisce oggetto del
quesito, in quanto la cumulabilità di cui si parla non riguarda le ore
di riposo alle quali la madre ha diritto in applicazione dell’articolo 39,
ma la cumulabilità delle stesse con le ore di recupero cui la stessa
può aver diritto, avendo ad esempio prolungato il suo orario di lavoro
oltre l’orario contrattualmente dovuto. In tal caso le ore recuperate
possono essere cumulate con le ore di riposo, e consentire in un dato
giorno la totale astensione dal lavoro. Tutto ciò ovviamente in accordo
con il direttore della struttura di appartenenza, in ossequio al
principio generale che l’orario di lavoro deve essere definito in modo
coerente con le esigenze organizzative aziendali.
Il fatto che quella circolare non sia applicabile ai dipendenti ex
INPDAP non ha alcun senso. Si tratta nella sostanza di una diversa
fattispecie.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità
Articolo 39.
Riposi giornalieri della madre
1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante
il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche
cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario
giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora
ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e
della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna
ad uscire dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice
fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore
di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
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INPS Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Circolare n. 95-bis
6 settembre 2006
Sono pervenute a questa Direzione centrale richieste di chiarimenti
in merito alla possibilità di cumulare le “ore di recupero” – ossia le ore
espletate oltre il previsto orario giornaliero di lavoro ed accumulate
con il sistema della “banca ore” – con i periodi di riposo per
allattamento di cui all’articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità).
È stato chiesto, in particolare, se, ai fini della fruizione di tali riposi,
sia possibile considerare le suddette “ore di recupero” come “ore
di lavoro effettivo” in altra giornata rispetto a quella di effettuazione
delle ore stesse.
In adesione ad analogo parere espresso, in merito alla sopra citata
problematica, dal Coordinamento generale legale di questo Istituto, si
precisa che, ai fini del diritto ai riposi giornalieri di cui trattasi (e al
relativo trattamento economico), va preso a riferimento l’orario
giornaliero contrattuale normale – quello, cioè, in astratto previsto- e
non l’orario effettivamente prestato in concreto nelle singole giornate.
Ne consegue pertanto che i riposi in questione sono riconoscibili
anche laddove la somma delle ore di recupero e di allattamento
esauriscano l’intero orario giornaliero di lavoro comportando di fatto
la totale astensione dall’attività lavorativa.
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