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OGGETTO RIPOSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO QUESITO
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO RIPOSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO QUESITO (posto in data 31 gennaio 2014) Ho un bimbo di 7 mesi, sono rientrata al lavoro quando ne aveva 5. Per esigenze di servizio (comunicate all'azienda) e previo mio consenso, il mio primario mi ha attribuito alcuni turni di guardia di 12 ore e alcuni turni di 6 ore. Lavoro pertanto 3 giorni a settimana per un totale di circa 28 ore. La mia azienda però dal 1° gennaio 2012 ha cambiato l'interpretazione della legge sul diritto all'allattamento, riconoscendo le due ore solo per le giornate effettivamente lavorate. Nella mia precedente gravidanza (2010-2011) invece venivano riconosciute per tutte le giornate lavorative (sei alla settimana, escluse chiaramente le ferie). L'INPS con la Circolare 6 settembre 2006 numero 95bis ha fornito un'interpretazione in merito al quesito che pongo, ma mi è stato detto che il personale ex-INPDAP non rientra per questi servizi nella gestione INPS e che ci si deve riferire alla normativa aziendale. È legittima la posizione della mia azienda? Potrebbe avere un riscontro a me favorevole intraprendere un'azione legale per il riconoscimento delle due ore per tutte le giornate di lavoro in astratto previste? RISPOSTA (inviata in data 31 gennaio 2014) L’interpretazione data dall’azienda è assolutamente corretta, in linea con quanto enunciato dall’articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. In tale articolo si parla infatti, a più riprese, di riposi giornalieri della madre, finalizzati a fornire al bambino un’assistenza (sia essa l’allattamento o altro sostegno alla crescita del bambino) che per sua natura ha senso solo se giornaliera. Non a caso il comma 3 del citato articolo 39, riduce il periodo a un’ora complessiva laddove sia disponibile una struttura idonea istituita dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze della stessa. Le ore di riposo devono in sostanza essere fruite giornalmente e non possono comportare una mera riduzione dell’orario settimanale. CIMO – ASMD Il sindacato che si prende cura dei medici www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 Per quanto concerne la circolare dell’INPS citata nel quesito questa concerne una questione diversa da quella che costituisce oggetto del quesito, in quanto la cumulabilità di cui si parla non riguarda le ore di riposo alle quali la madre ha diritto in applicazione dell’articolo 39, ma la cumulabilità delle stesse con le ore di recupero cui la stessa può aver diritto, avendo ad esempio prolungato il suo orario di lavoro oltre l’orario contrattualmente dovuto. In tal caso le ore recuperate possono essere cumulate con le ore di riposo, e consentire in un dato giorno la totale astensione dal lavoro. Tutto ciò ovviamente in accordo con il direttore della struttura di appartenenza, in ossequio al principio generale che l’orario di lavoro deve essere definito in modo coerente con le esigenze organizzative aziendali. Il fatto che quella circolare non sia applicabile ai dipendenti ex INPDAP non ha alcun senso. Si tratta nella sostanza di una diversa fattispecie. CIMO – ASMD Il sindacato che si prende cura dei medici www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità Articolo 39. Riposi giornalieri della madre 1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. 2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. 3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. CIMO – ASMD Il sindacato che si prende cura dei medici www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 INPS Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Circolare n. 95-bis 6 settembre 2006 Sono pervenute a questa Direzione centrale richieste di chiarimenti in merito alla possibilità di cumulare le “ore di recupero” – ossia le ore espletate oltre il previsto orario giornaliero di lavoro ed accumulate con il sistema della “banca ore” – con i periodi di riposo per allattamento di cui all’articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). È stato chiesto, in particolare, se, ai fini della fruizione di tali riposi, sia possibile considerare le suddette “ore di recupero” come “ore di lavoro effettivo” in altra giornata rispetto a quella di effettuazione delle ore stesse. In adesione ad analogo parere espresso, in merito alla sopra citata problematica, dal Coordinamento generale legale di questo Istituto, si precisa che, ai fini del diritto ai riposi giornalieri di cui trattasi (e al relativo trattamento economico), va preso a riferimento l’orario giornaliero contrattuale normale – quello, cioè, in astratto previsto- e non l’orario effettivamente prestato in concreto nelle singole giornate. Ne consegue pertanto che i riposi in questione sono riconoscibili anche laddove la somma delle ore di recupero e di allattamento esauriscano l’intero orario giornaliero di lavoro comportando di fatto la totale astensione dall’attività lavorativa. CIMO – ASMD Il sindacato che si prende cura dei medici www.cimoasmd.it