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Riposi giornalieri (allattamento)
Riposi giornalieri (allattamento) Riposi giornalieri della madre L'art. 39 T.U. stabilisce che il datore di lavoro deve concedere alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, di un'ora ciascuno, ovvero un periodo di riposo di un'ora, se l'orario giornaliero di lavoro inferiore a sei ore. I due riposi giornalieri possono essere cumulati (v. anche INPS circ. n. 48/1989). I riposi giornalieri sono riconosciuti anche nel caso di lavoratrice madre a tempo parziale ed orizzontale, tenuta in base a contratto ad effettuare un'ora di lavoro nell'arco della giornata (INPS n. 95bis/2006). I periodi di riposo sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro e della retribuzione e comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. I permessi sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unitproduttiva o nelle immediate vicinanze di essa. Le "ore di recupero" (ore espletate oltre il previsto orario giornaliero ed accumulate con il sistema della "banca ore") sono cumulabili con i riposi per allattamento (INPS circ. n. 95bis/2006). Riposi giornalieri del padre I periodi di riposo giornalieri sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o di grave infermitdella madre. Per "lavoratrice non dipendente" di cui alla lett. c) dell'art. 40 citato, inizialmente si intendeva solo la madre lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista), avente diritto ad un trattamento economico di maternita carico dell'INPS o di altro ente previdenziale, e non anche la madre casalinga, con esclusione quindi, in tale ultima ipotesi, del diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri, salvi i casi di morte o grave infermitdella madre (INPS circc. n. 109/2000; n. 8/2003; n. 95 bis/2006 ed anche Corte Cost. n. 341/1991 e INPS circ. n. 76/1993). Successivamente, il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza 9 settembre 2008, n. 4293, attraverso un'interpretazione estensiva dell'art. 40, lett. c), T.U., ha statuito che, poiché la ratio della norma quella di far beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio, questi pufruire dei riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre casalinga, considerata alla stregua della "lavoratrice non dipendente", sia tuttavia impegnata in attivitche la distolgano dalla cura del neonato. In relazione a ci dopo un iniziale indirizzo che riconosceva al padre lavoratore dipendente il diritto a fruire dei riposi giornalieri anche in caso di madre casalinga, impossibilitata ad accudire il neonato per cause opportunamente documentate (v. INPS circ. n. 112/2009 e ML lett. circ. n. 8494/2009), l'INPS ha riconosciuto il diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri ex art. 40 del T.U. sulla maternitsempre nel caso di madre casalinga, senza eccezioni ed indipendentemente dalla produzione di alcuna documentazione comprovante le ragioni che impediscono a quest'ultima di occuparsi dei figli (ML lett. circ. n. 19605/2009 e INPS circ. n. 118/2009). La domanda per i riposi giornalieri del padre deve essere presentata alla sede INPS di residenza (o di domicilio mess. INPS n. 6878/2010). Riposi per parti plurimi In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre. Gli stessi periodi di riposo spettano al padre lavoratore dipendente nell'ipotesi in cui non vengano goduti dalla madre in quanto lavoratrice autonoma o parasubordinata (INPS circ. n. 95 bis/2006; ML interpello n. 23/2007). Le ore aggiuntive (2 ore, ridotte a una se l'orario di lavoro giornaliero inferiore a 6 ore) possono essere riconosciute al padre anche durante i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa della madre (INPS n. 109/2000, n. 95bis/2006). Al di fuori di questa ipotesi, nel presupposto che uno dei due genitori non si avvalga dei riposi doppi, ciascun genitore ha diritto a fruire di un numero di ore di riposo raddoppiate rispetto a quelle previste per un solo figlio, vale a dire di 4 ore o di 2 a seconda che l'orario giornaliero di lavoro sia superiore o inferiore a 6 ore. Le ore fruibili sono identificate secondo l'orario di lavoro del genitore che si avvale dei riposi. Sanzioni L'inosservanza delle disposizioni sui riposi per allattamento comporta l'applicazione della sanzione da € 516 a € 2.582 (art. 46, T.U.).