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Istruzioni operative
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 31 MAGGIO 2015. TRATTAMENTI SPETTANTI AI LAVORATORI ADDETTI AI SEGGI Nella giornata di domenica 31 maggio 2015 si terranno le elezioni amministrative per l’elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali. Le elezioni amministrative riguardano i seguenti Comuni della Provincia di Brescia: Lonato del Garda, Magasa, Roncadelle, Rovato e Travagliato. Per i comuni con più di 15.000 abitanti, le eventuali operazioni di ballottaggio si svolgeranno domenica 14 giugno 2015. Sulla base della normativa vigente, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato come segue: le operazioni preparatorie si svolgono nel pomeriggio di sabato 30 maggio, con inizio alle ore 16; per le operazioni di voto i seggi sono aperti dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 31 maggio. Le operazioni di spoglio delle schede avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione (ore 23 di domenica) e dovranno essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio. TRATTAMENTI SPETTANTI AI LAVORATORI ADDETTI AI SEGGI I lavoratori incaricati delle funzioni di presidente, segretario, scrutatore e rappresentante di lista, anche per le elezioni in parola, sono tenuti a presentare l’attestazione firmata dal presidente, dalla quale risultino i tempi di impegno effettivo presso il seggio stesso; per i lavoratori che assolvano l‘incarico di presidente, la certificazione dovrà essere sottoscritta dal vice presidente. Quanto al trattamento dovuto ai lavoratori per gli incarichi indicati, a carico delle imprese, devono essere confermate le indicazioni confederali già esposte da AIB Notizie n. 8/92, pagg. 139 e segg., con le particolarità più oltre precisate. Riassuntivamente, i lavoratori interessati: hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il tempo di svolgimento delle operazioni di seggio, nei limiti indicati sopra; per il tempo di tale assenza conservano il diritto alla retribuzione di fatto, nella misura che sarebbe spettata nel caso di prestazione di lavoro effettiva; in aggiunta a tale retribuzione, hanno diritto in alternativa: - a) ad una quota di retribuzione giornaliera per ciascuna delle giornate festive, o non lavorative, di impegno presso il seggio: per i lavoratori con "settimana corta" dal lunedì al venerdì compresi, si tratta di due quote, riferibili rispettivamente al sabato e alla domenica. Per i lavoratori a turno, o comunque con orario diverso dalla "settimana corta", la quota in discorso è dovuta limitatamente ai ripetuti giorni festivi o non lavorativi, che coincidono con le giornate di impegno presso i seggi. Ovvero: - b) in luogo delle quote di retribuzione giornaliera, ad altrettanti riposi compensativi con la normale retribuzione. È opportuno evidenziare che, secondo l’indicazione formulata dalla Corte Costituzionale nella sentenza 13 dicembre 1991, n. 452, la giornata di riposo compensativo della domenica (o per altra giornata di riposo settimanale, rientrante in quelle di impegno ai seggi, per i lavoratori turnisti) trascorsa dal lavoratore al seggio ha carattere di "recupero immediato", nel senso che di norma la fruizione deve aver luogo nei giorni successivi a quelli dell’impegno elettorale. 1 Quanto alla scelta fra le quote di retribuzione ed i riposi compensativi, in assenza di espressa indicazione normativa, deve ritenersi che - salvo il recupero del riposo domenicale - si possa tener conto delle esigenze dell`organizzazione produttiva aziendale. Per quanto riguarda la giornata di lunedì 1° giugno, parzialmente dedicata alle operazioni di spoglio, essendo di norma lavorativa, non deve essere né recuperata con riposo compensativo, né compensata con quota retributiva giornaliera in aggiunta al normale salario. Inoltre, non deve essere riconosciuto, in assenza di specifiche disposizioni di legge, alcun compenso per lavoro straordinario (notturno e festivo), in relazione all’attività svolta presso il seggio, la quale costituisce oggetto di specifico compenso da parte dello Stato. Le richieste eventualmente presentate oltre i limiti indicati devono ritenersi infondate; le imprese interessate sono comunque pregate di rivolgersi agli Uffici di AIB per le verifiche del caso. Tanto vale anche per le situazioni particolari, le quali possono comportare incertezze rispetto ai limiti stessi. Infine, i lavoratori, i quali per esercitare il diritto di voto debbono recarsi in comuni diversi da quello in cui prestano la loro opera, possono richiedere, per il tempo necessario, permessi non retribuiti, ovvero con impegno di recupero, oppure in conto ferie. ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE Una particolare attenzione alla fattispecie, che ricorre con certa frequenza, in cui il lavoro di spoglio delle schede termini nelle prime ore della giornata (ad esempio, alle ore una o due di lunedì 1° giugno 2015). In tale caso accade spesso che il lavoratore rivendichi il diritto, oltre al riposo compensativo (o in alternativa a quote di retribuzione giornaliera) per le giornate di sabato e domenica comprese nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali, anche al pagamento di una quota giornaliera aggiuntiva, o il diritto all’estensione dal lavoro con conservazione della retribuzione, corrispondente al lunedì, in considerazione della circostanza che le operazioni elettorali hanno interessato, ancorché in modo molto parziale, tale giornata (una o due ore). La questione è quella se un impegno limitato a una, due o comunque poche ore nell’ultimo giorno delle operazioni elettorali possa fare maturare il diritto ad una quota giornaliera di retribuzione (o, alternativamente, ad astenersi dalla prestazione in tale giornata conservando il diritto alla retribuzione). Sulla questione ha avuto modo di pronunciarsi la giurisprudenza sia di merito che di legittimità. Per la tesi del diritto del lavoratore al trattamento economico per l’intera giornata di assenza, a prescindere dalla durata effettiva delle operazioni elettorali, è orientata la giurisprudenza torinese di primo e secondo grado. Tale filone giurisprudenziale ritiene che le disposizioni di cui all’art. 11, legge n. 53/1991, che ha riscritto l’art. 119, T.U. n. 361/1957, come interpretate autenticamente dalla legge n. 69/1992, abbiano inteso parificare, per fictio legis, i giorni di espletamento delle predette funzioni a giornate di normale prestazione lavorativa, eccettuati i giorni che sarebbero stati festivi o non lavorativi, per i quali è prevista l’attribuzione di riposi compensativi o di specifiche quote retributive. Rilevata tale parificazione, viene osservato che l’unità di misura adottata dalla norma, per indicare l’estensione del beneficio dell’assenza dal lavoro per l’espletamento delle funzioni elettorali, è la giornata. Il riferimento è, evidentemente, alla lettera dell’art. 119, comma 2, T.U. n. 361/1957, come sostituito dal citato art. 11, legge n. 53/1990. L’orientamento in parola conclude, quindi, nel senso che se l’attività istituzionale prestata ai seggi "copre anche solo una parte qualsiasi della 2 giornata, l’assenza è legittimata per tutto il giorno, che quindi va retribuito nella sua interezza, senza che possa ipotizzarsi una qualsiasi prestazione lavorativa da svolgersi in quello stesso periodo, dato che al giorno di assenza pieno corrisponde un’attività lavorativa normalmente effettuata, per fictio legis" (Trib. di Torino 29 marzo 1999). Per il diritto all’intera giornata retribuita, è anche il Tribunale di Brescia, 21 ottobre 1997 in grado di appello, per il quale "l’assenza consentita dal legislatore (e, perciò, la retribuzione) riguarda i giorni ricompresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali e non solamente la frazione temporale di tali giorni strettamente ricadenti nel periodo stesso, cosicché non è lecito, …, distinguere tra le poche ore di impegno richieste nell’un giorno (il sabato o il lunedì) e quelle maggiori richieste la domenica". Anche la Corte di Cassazione, con sentenza 8 agosto 2000, n. 10441, si è pronunciata in tema. Nel caso che ha originato la pronuncia, il lavoratore, con prestazioni concentrate nei primi cinque giorni della settimana, aveva concluso le funzioni elettorali nelle primissime ore del martedì. L’azienda aveva fatto decorrere il riposo compensativo della domenica dall’ora in cui erano terminate le operazioni elettorali. La Corte ha dissentito da tale interpretazione sul ritenuto contrasto con la formulazione delle norme di legge, che fanno riferimento ai "giorni di assenza" dal lavoro compresi nel periodo fissato per lo svolgimento delle operazioni elettorali e non ad un parametro orario. Ad avviso della Corte, il legislatore, in base alla chiara formulazione della norma, ha istituito una precisa corrispondenza tra quote retributive e riposi compensativi, facendoli coincidere con le giornate di consultazioni elettorali, per cui è a queste ultime che deve farsi riferimento per determinare sia le quote retributive che i riposi compensativi. Le conclusioni della Corte sono, pertanto, nel senso che lo svolgimento delle operazioni elettorali deve essere considerato in relazione ai giorni e non alle frazioni di giorni, e che i riposi compensativi e le quote retributive devono essere posti in relazione alle giornate previste per le operazioni elettorali. Applicando il principio affermato nella sentenza in parola, il lavoratore che concluda le proprie funzioni elettorali alle ore una o due di lunedì 1 maggio 2015 ha diritto, anche per questa giornata, o ad astenersi dalla prestazione lavorativa o, in alternativa, ad una quota retributiva aggiuntiva giornaliera. Tale principio è stato ulteriormente ribadito da Cass., Sez. Lav., 17 giugno 2002, n. 8712, che ha affermato che la prestazione dell’attività lavorativa, sia pure per qualche ora, nell’ultimo giorno delle operazioni elettorali, va, a tutti gli effetti, considerata prestazione lavorativa per l’intera giornata. Gli orientamenti giurisprudenziali ad oggi formatisi sul punto appaiono, pertanto, univoci, tanto da far ragionevolmente prevedere che una eventuale controversia che si riproponga sulla questione potrebbe avere, allo stato, scarsi margini di buona riuscita per l’Azienda. In considerazione di tali pronunce, anche Confindustria ha ritenuto di aderire all’orientamento giurisprudenziale sopra riferito. 3