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il procedimento disciplinare
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE FONTI: Art. 55 bis D.Lgs. n. 165/2001 (Forme e termini del procedimento disciplinare) COMPETENZA AD IRROGARE LE SANZIONI: Dirigente della Struttura, Ufficio Procedimenti Disciplinari SANZIONI DI COMPETENZA DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA: RIMPROVEROVERBALE RIMPROVEROSCRITTO(OCENSURA) MULTAFINOA4ORE SOSPENSIONEDALSERVIZIOEDALLARETRIBUZIONEFINOA10GIORNI SANZIONI DI COMPETENZA DELL’UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (incardinato all’interno del Dipartimento I- Servizio 2): SOSPENSIONEDALSERVIZIOEDALLARETRIBUZIONEDA11GIORNIA6MESI LICENZIAMENTOCONPREAVVISO LICENZIAMENTOSENZAPREAVVISO PROCEDURA RIMPROVERO VERBALE La procedura da seguire è prevista nel C.C.N.L. 1994/1997 e ss.mm.ii.. Non vi sono particolari adempimenti per l’irrogazione di tale sanzione. Non sono necessari la contestazione scritta e il contraddittorio. E’ comunque necessario lasciare documentazione scritta della sanzione comminata. La sanzione deve essere irrogata entro venti giorni da quando il Dirigente è venuto a conoscenza dell’illecito. RIMPROVERO SCRITTO (O CENSURA) MULTA FINO A 4 ORE DI RETRIBUZIONE SOSPENSIONE DAL SERVZIO E DALLA RETRIBUZIONE FINO A 10 GIORNI Contestazione scritta da effettuarsi entro 20 giorni dalla conoscenza del fatto. La contestazione deve essere specifica e contenere una puntuale descrizione dei fatti addebitati al dipendente. Nel caso il dipendente sia stato sanzionato nel biennio, va menzionata la recidiva nella contestazione. In proposito, è opportuno acquisire preventivamente notizie in merito presso L’U.P.D.. Modalità di consegna della contestazione: a mano, tramite posta certificata, nel caso in cui il dipendente disponga di una casella di posta, o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Convocazione scritta per l’esercizio di difesa del dipendente con preavviso di almeno 10 giorni. Può essere contestuale alla contestazione o effettuata con un ulteriore atto. Audizione dell’interessato. In questa sede il dipendente può farsi assistere da un procuratore o rappresentante sindacale cui conferisca mandato e produrre memorie difensive. Al termine dell’audizione deve essere redatto apposito verbale firmato dalle parti. In luogo di presentarsi, il dipendente può inviare una memoria scritta. In caso di grave ed oggettivo impedimento, il dipendente può formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio di difesa. Il differimento può essere disposto una sola volta nel corso del procedimento. Il procedimento si conclude con l’archiviazione o con l’irrogazione della sanzione entro 60 giorni dalla contestazione di addebito. Tali termini decorrono dalla ricezione della contestazione. In caso di differimento dei termini a difesa superiore a dieci giorni, il termine di 60 giorni è prorogato in misura corrispondente. La violazione dei termini sopra descritti comporta per l’Amministrazione la decadenza dell’azione disciplinare. Se la violazione è commessa dal dipendente, quest’ultimo decade dall’esercizio del diritto di difesa. Copia delle sanzioni comminate dai Dirigenti dei Servizi o Uffici equiparati deve essere trasmessa all’U.P.D.. Per le sanzioni aventi conseguenze di natura retributiva deve essere informato anche il Servizio Trattamento economico. In caso di sanzioni riguardanti la sospensione dal servizio da 1 a10 giorni, si dovranno altresì comunicare i giorni in cui è stata applicata la sanzione. SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE SUPERIORE da 11 GIORNI A 6I MESI LICENZIAMENTO CON PREAVVISO LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO Per queste sanzioni, di competenza dell’U.P.D., il procedimento è analogo a quello previsto per le sanzioni meno gravi, con le seguenti particolarità: - tutti i termini sono raddoppiati: 40 giorni per la contestazione e 120 giorni per la chiusura del procedimento. - il termine per la contestazione dell’addebito decorre dalla data di ricezione degli atti ovvero dalla data nella quale l’Ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell’infrazione. - il Responsabile della Struttura deve trasmettere gli atti all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari entro 5 giorni dalla notizia del fatto dandone contestuale comunicazione al dipendente. - la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. OBBLIGHI DEL DIPENDENTE E SANZIONI FONTI: Artt. 55 e ss. D.Lgs. n. 165/2001, C.C.N.L. 1994/1997 e ss.mm.ii. personale non dirigente (Codice Disciplinare), D.P.R. 16/04/2013 n. 62 (Codice di Comportamento). Consultabili nel sito istituzionale dell’Amministrazione. Nuove tipologie di infrazioni che danno luogo a procedimento disciplinare ed all’applicazione di sanzioni particolarmente gravi assoggettate al licenziamento sono state introdotte dal Decreto Legislativo n. 150/2009 che ha apportato modifiche al Decreto Legislativo n. 165/2001. E’ previsto il licenziamento disciplinare con preavviso nei seguenti casi (art. 55 quater D.Lgs. n. 165/2001): a) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione; b) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’Amministrazione per motivate esigenze di servizio; c) valutazione di insufficiente rendimento riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, dovuta alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione. E’ previsto il licenziamento senza preavviso per: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; b) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; c) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui; d) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.