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Art. 140 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 TITOLO V NORME DI COMPORTAMENTO 140. Principio informatore della circolazione - 1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. 2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono. SOMMARIO: Precauzioni del conducente 1, 2, 3, 4; Responsabilità civile 5; Circolazione stradale 6 Precauzioni del conducente 1. È punibile l’agente di p.s. in caso di incidente stradale, anche se avvenuto in servizio (nella specie, un’autovettura della polizia di Stato, mentre procedeva a una velocità eccessiva su una strada sdrucciolevole per portarsi su un luogo ove erano stati segnalati dei tafferugli, aveva urtato alcune autovetture, provocando lesioni ai passeggeri). La Cassazione ha escluso l’applicabilità della causa di giustificazione prevista dall’art. 51 c.p. (Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere), affermando che «anche i veicoli di Stato adibiti a servizio di polizia devono, in adempimento dell’obbligo generale stabilito dall’art. 140, C.d.S., rispettare fondamentalmente le regole della prudenza e quelle specifiche imposte dalla legge». (Cass. pen., sez. IV, 18 dicembre 2000, massima non ufficiale in www.ipsoa.it) 2. Qualora la messa in circolazione dell’autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza), sia ricollegabile all’azione o omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell’altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto si verifica un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell’evento). In tale situazione, a parte l’eventuale responsabilità verso terzi, secondo la disciplina dell’art. 2054 c.c., deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale degli artt. 2043, 2056, 1227 c.c., anche il pregiudizio all’integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell’incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell’ambito dell’indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto il 30 per cento del concorso di colpa del trasportato e il 20 per cento del concorso del conducente, dopo aver accertato che il mancato uso delle cinture di sicurezza aveva avuto un’efficienza causale nella produzione dell’evento dannoso subito dal trasportato pari al 50 per cento). (Cass. civ., sez. III, 11 marzo 2004, n. 4993, in Mass. Giur. it., 2004) 426 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Art. 140 3. Ai fini della configurabilità di una condotta colposa a carico dell’imputato per reato di omicidio colposo occorre verificare innanzitutto se, da un punto di vista oggettivo, il comportamento da lui tenuto alla guida dell’autovettura si sia uniformato alle regole di diligenza e prudenza che presidiano la disciplina della circolazione stradale ovvero sia stato inosservante di tali regole precauzionali di condotta, con la precisazione che in materia di investimento di un pedone perché possa essere esclusa la responsabilità del conducente dell’autoveicolo è necessario che questi si sia trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nell’oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso, occorrendo, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale e a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel suo comportamento. (Trib. Nola 20 gennaio 2004, in Guida al dir., 2004, 40, 95) 4. La presunzione de facto di mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall’art. 107 vecchio testo del codice della strada, (applicabile nella specie ratione temporis) non concerne il caso del tamponamento in danno di un veicolo che costituisca un ostacolo imprevedibile e anomalo al normale andamento della circolazione stradale ovvero il caso in cui il giudice del merito non abbia accertato circostanze dell’incidente con la conseguenza di non poter escludere la precedente ipotesi di inoperatività della presunzione. (Nella fattispecie il rapporto della Polstrada evidenziava che l’autovettura tamponata si trovava presumibilmente posizionata in sosta sul margine di una strada a scorrimento veloce). (Cassa con rinvio, App. Roma, 31 ottobre 2002) (Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2006, n. 27134, in www.deaprofessionale.it) Responsabilità civile 5. Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l’eventuale inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente. (Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2004, n. 4755, in Mass. Giur. it., 2004) Circolazione stradale 6. Il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo segnalante a suo favore luce verde, non è esonerato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dalle indicazioni semaforiche, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela riconducibile all’ordinaria prudenza e alle concrete condizioni esistenti nell’incrocio. L’osservanza di questa condotta non costituisce altro che l’applicazione del più generale principio, secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dal rispetto dell’obbligo già previsto dall’art. 102 C.d.S. abrogato (ed attualmente dagli artt. 140, 141 e 145 nuovo C.d.S. di cui al D.Lgs. 30 427 Art. 141 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 aprile 1992 n. 285), consistente nell’usare la dovuta attenzione nell’attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza. (Trib. Chieti 2 aprile 2010, in Mass. redaz., 2010) DOTTRINA – F. Cassano, La strada e artt. 140-141 C.d.S., in Crocevia, 2006, 5, 23 – M. Fracanzani, La colpa tra consuetudine e desuetudine: «ex facto oritur ius» (nota a sent. Pret. Siracusa 23 luglio 1996), in Arch. giur. circ. e sin., 1996, 925 141. Velocità - 1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. 2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. 3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici. 4. Il conducente deve, altresı̀, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l’incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento. 5. Il conducente non deve gareggiare in velocità. 6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione. 7. All’osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella. 8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 (1) ad euro 318 (1). 9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola le disposizioni del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 (1) a euro 639 (1) (2). 428 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Art. 141 10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 24 (1) ad euro 94 (1). 11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 (1) ad euro 159 (1). __________ (1) Importo aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 18 gennaio 2011. (2) Comma modificato dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 18 gennaio 2003. Successivamente, a norma dell’art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 agosto 2002, n. 168, le disposizioni dell’art. 8, D.Lgs. 9/2002 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. 168/2002. Infine, il presente comma e` stato modificato dall’art. 3, comma 1, lettera d), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 agosto 2003, n. 214. PATENTE A PUNTI Per le infrazioni indicate il punteggio della patente sarà decurtato di: Comma 8 Comma 9, 38 periodo 5 10 (*) I punti riportati per ogni singola violazione sono raddoppiati se le violazioni sono commesse entro i primi 3 anni dal rilascio della patente, per le patenti rilasciate successivamente al 18 ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore. (*) Al comma 9 il secondo e il terzo periodo sono stati abrogati. Si ritiene pertanto che la previsione del punteggio potrebbe riguardare gli artt. 9 bis e 9 ter. SOMMARIO: Velocità moderata 1, 2, 3, 4, 5; Eccesso di velocità e metodi di accertamento 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; Velocità in curva 26, 27, 28, 29, 30, 31; Discese 32; Dossi 33; Scarsa visibilità 34, 35, 36, 37, 38, 39; Velocità in presenza di pedoni 40, 41, 42, 43, 44; Crocevia 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; Strada sdrucciolevole 53, 54, 55, 56, 57; Velocità in prossimità di scuole 58; Sanzioni amministrative 59; Concorso di colpa 60 Velocità moderata 1. Ai fini della valutazione della condotta del guidatore di un autoveicolo il dato concernente la velocità va rapportato non già ai valori numerici in astratto, bensı̀ alla situazione contingente di tempo e di luogo sicché correttamente il giudice del merito, in assenza di altre risultanze probatorie, desume l’omessa osservanza dell’obbligo di tenere una velocità particolarmente moderata in condizioni di insufficiente visibilità per nebbia, foschia o altra causa dalle conseguenze del sinistro, quali la natura e l’entità delle avarie riportate dai veicoli, nonché delle lesioni patite dalle persone coinvolte nel sinistro medesimo. (Cass. civ., sez. I, 18 luglio 1997, n. 6621, in Giust. civ. Mass., 1997, 1237) 429 Art. 141 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 2. Quando una norma giuridica prescrive una determinata cautela al fine di evitare eventi di danno, quale l’osservanza di una velocità particolarmente moderata ai sensi dell’art. 102 D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, la prescrizione relativa è basata sulla presunzione che tale cautela sia idonea ad impedire il verificarsi dell’evento stesso. Ne deriva che, qualora questo si produca a causa dell’omissione della cautela, sussiste la presunzione iuris tantum che l’evento non si sarebbe verificato o quantomeno che avrebbe presentato conseguenze meno gravi se la norma fosse stata osservata. Detta presunzione, su cui si fonda il rapporto di causalità, può essere esclusa o essere posta in dubbio solo che siano adottati elementi concreti idonei allo scopo. (Cass. pen., sez. IV, 15 marzo 1995, n. 2648) 3. L’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo, quale che sia la gravità della colpa, non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone, che intenda attraversare la strada, là dove manchino le strisce pedonali, ometta di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungono ed inizi l’attraversamento distrattamente, è configurabile una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove risulti che questi abbia tenuto una velocità eccessiva o, comunque, non adeguata alle circostanze di tempo o di luogo, e non abbia rallentato o non abbia arrestato la marcia del veicolo (nella specie, era stato accertato che la comparsa del pedone nella traiettoria di marcia dell’automobilista non era stata improvvisa ed imprevedibile ed il suo avvistamento da parte di quest’ultimo era avvenuto ad una distanza che avrebbe consentito la tempestiva adozione di misure idonee ad evitare l’investimento). (Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1995, n. 4490, in Giust. civ. Mass., 1995, 888) 4. Non sussiste contraddizione tra l’assoluzione dall’addebito di aver superato il limite di velocità e la ritenuta velocità non particolarmente moderata. L’art. 102 C.d.S. non esige tanto il rispetto di un particolare limite di velocità, considerato appunto nell’art. 103, bensı̀ l’adozione di una velocità adeguata alle condizioni contingenti (comma 1), ed altresı̀ ‘‘particolarmente moderata’’ nei tratti di strada a visuale non libera e nelle curve, nelle forti discese, nelle ore notturne, nell’attraversamento degli abitati (comma 2); lo stesso art. 102, al comma 3, impone ai conducenti di rallentare la velocità, e occorrendo anche di fermarsi, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi. (Cass. pen., sez. IV, 27 aprile 1991, n. 4745, in Cass. pen., 1991, 2451) 5. Il conducente che ha diritto di precedenza - nella specie proveniente dalla stessa direzione di marcia di un veicolo che effettua manovra di svolta a sinistra - non perciò è esonerato dall’obbligo di mantenere una condotta di guida diligente e prudente, regolando altresı̀ la velocità in base alle circostanze di tempo e luogo, moderandola adeguatamente (art. 102, commi 1 e 2, D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393), e pertanto non può escludersi, in concreto, che la causa esclusiva dell’incidente sia il suo comportamento. (Cass. civ., sez. III, 27 febbraio 1998, n. 2225, in Giust. civ. Mass., 1998, 463) 430 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Art. 141 Eccesso di velocità e metodi di accertamento 6. L’art. 103 C.d.S., che, a differenza del precedente art. 102, fissa nei centri abitati limiti precisi di velocità, non esclude che la prova del superamento di detti limiti possa desumersi, senza l’uso di strumenti rilevatori della velocità, da elementi, purché rigorosamente valutati, specie quando l’imponenza dei fatti dai quali l’eccesso viene desunto (nella specie, tra l’altro, dalla lunghezza delle tracce di frenata e dalla violenza dell’urto) conclami in modo evidente detto superamento. (Cass. civ., sez. I, 11 febbraio 1988, n. 1469, in Giust. civ. Mass., 1988, 352) 7. All’infrazione commessa da un automobilista a quanto dispone l’art. 103, comma 9, C.d.S., per aver tenuto una velocità superiore al limite massimo di oltre cinque chilometri, è applicabile l’esimente dello stato di necessità costituita, nella specie, dall’esigenza di un medico di recarsi urgentemente presso l’abitazione di paziente colpito da crisi respiratoria. (Pret. Spoleto 23 gennaio 1985, n. 22, in Arch. giur. circ. e sin., 1985, 739) 8. Nessuna norma di legge impone che la prova dell’eccesso di velocità di un automezzo debba risultare da un documento tecnico: invero basta che l’eccesso di velocità sia stato accertato dai verbalizzanti, tanto più ove l’accertamento non si basi soltanto sul loro prudente apprezzamento visivo, ma essenzialmente sul rilevamento effettuato con apparecchio elettronico fornito di elementi automatici, la cui indicazione non ha bisogno di essere consacrata in un documento tecnico acquisito agli atti del processo. (Cass. pen., sez. V, 16 dicembre 1981, n. 10985) 9. In tema di violazioni di norme sui limiti di velocità accertate a mezzo di strumento elettronico omologato (cosiddetto ‘‘autovelox’’), il momento decisivo dell’accertamento è costituito dal rilievo fotografico, cui deve, necessariamente, presenziare uno dei soggetti ai quali l’art. 12 del C.d.S. demanda l’espletamento dei servizi di Polizia stradale, e che non può essere effettuato, in via esclusiva, da soggetti privati. La fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico è, pertanto, costituita dal negativo della fotografia, documento che individua con certezza il veicolo e ne consente il riferimento alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo indicate, con la conseguenza che la successiva fase di sviluppo e stampa del negativo stesso rappresenta un’attività meramente materiale e strumentale, cui non deve necessariamente attendere né presenziare il pubblico ufficiale rilevatore dell’infrazione, ovvero uno degli altri soggetti indicati nel citato art. 12. (Cass. civ., sez. I, 20 marzo 1998, n. 2952, in Giust. civ. Mass., 1998, 618) 10. In tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale, la valutazione della velocità tenuta dal conducente va compiuta con riferimento alle condizioni dei luoghi, alla tipologia della strada o tratto di strada (nella specie, curvilineo) percorso, alle condizioni del traffico, alle circostanze dell’incidente, alle conseguenze dannose dello stesso sui veicoli, senza che assuma decisivo rilievo l’eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal c.d.s. (principio affermato con riferimento ad un incidente automobilistico in relazione al quale il consulente tecnico aveva ritenuto adeguata, al fine di evitare il sinistro, una velocità di 30 km/h, a fronte di quella, pari a circa 40 km/ h, in realtà tenuta dal conducente). (Cass. civ., sez. I, 11 gennaio 1999, n. 165) 431 Art. 141 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 11. A differenza dell’art. 103 del C.d.S. che stabilisce limiti fissi di velocità, l’art. 102 impone ai conducenti di regolare la velocità in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose e causa di disordine o di intralcio per la circolazione; pertanto il relativo accertamento va effettuato dal giudice del merito con riguardo non a valori numerici assoluti ma alle specifiche contingenze di tempo, di luogo, di traffico e di ogni altra concreta situazione e costituisce un apprezzamento di fatto delle risultanze processuali, incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da congrua e logica motivazione. (Cass. civ., sez. III, 28 agosto 1987, n. 7090, in Giust. civ. Mass., 1987, 2061) 12. È legittimo l’accertamento di infrazioni alla normativa concernente i limiti di velocità mediante l’impiego di apparecchiature elettroniche (c.d. autovelox) di cui sia stato accertato l’esatto funzionamento. (Pret. Cremona 30 aprile 1992, in Riv. giur. circ. e trasp., 1993, 109) 13. Deve ritenersi illegittima l’ordinanza-ingiunzione emanata per violazione delle norme contemplanti limiti di velocità che si fondi esclusivamente sulle risultanze fotografiche fornite dall’apparecchio «autovelox», senza il concorso di alcuna simultanea attività di controllo da parte degli organi di vigilanza ed in difetto della redazione del relativo verbale di accertamento. (Pret. Salerno 31 marzo 1992, in Arch. giur. circ. e sin., 1992, 845) 14. La violazione delle norme limitative della velocità dei veicoli può essere legittimamente accertata solo con i mezzi tassativamente indicati nella L. 30 marzo 1987, n. 132, art. 13: ne consegue che è illegittimo l’accertamento effettuato dagli organi di vigilanza sulla mera base del raffronto fra la velocità indicata dal tachimetro della propria vettura e quella, presumibile, della vettura che li ha superati. (Pret. Avezzano 2 febbraio 1990, inedita) 15. In tema di circolazione stradale, nell’assenza di specifico provvedimento dell’ente proprietario della strada, l’accertamento sul se ricorrano le condizioni di cui all’art. 103, comma 1, C.d.S. (T.U. 15 giugno 1959 n. 393), con riferimento alla nozione fornita dall’art. 2, comma 1, detto codice, è da ritenersi strettamente di merito, per essere subordinato alla valutazione degli elementi (acquisiti in causa) idonei e sufficienti a qualificare un determinato tratto di strada siccome centro abitato, vale a dire un ‘‘insieme continuo di edifici, strade ed aree...’’. (Cass. pen., sez. IV, 18 dicembre 1988, n. 11778, in Arch. giur. circ. e sin., 1989, 470) 16. Per la determinazione a posteriori della velocità di un autoveicolo coinvolto in un incidente stradale non esiste un procedimento, logico o tecnico, unico e tassativo, ed il giudice può formare il proprio convincimento sulla base di qualsiasi risultanza del processo, purché dotata di sufficiente valore probante e sottoposta ad adeguato vaglio critico, specialmente quando non si tratti di esprimere la velocità in valori numerici assoluti, ma di valutarne l’adeguatezza in rapporto alle concrete contingenze di tempo e di situazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza del merito che, nel caso di investimento di un pedone da parte di un’autovettura, aveva escluso la velocità eccessiva di quest’ultima, osservando che il pedone era caduto nel punto in cui era stato urtato, senza essere proiettato oltre e che la carrozzeria del veicolo aveva subito un danno di modestissima entità). (Cass. civ., sez. III, 11 novembre 1978, n. 5188, in Giust. civ. Mass., 1978, 2168) 432 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Art. 141 17. Quando non sia necessario accertare la specifica violazione di norme prescriventi limiti fissi di velocità, ma si debba giudicare unicamente dell’eccessività e della pericolosità di essa, il giudice di merito non è obbligato a misurare con precisione la velocità di fatto tenuta né, tanto meno, a calcolare il limite al di sotto del quale sarebbe stato necessario mantenerla; infatti è sufficiente che il giudice, il quale non è tenuto per tale esigenza a calcoli di dinamica e di cinematica, dia adeguata ragione del convincimento formatosi circa la pericolosità della velocità in relazione all’obiettiva situazione ambientale. (Cass. pen., sez. IV, 23 giugno 1983, n. 5979) 18. Al fine di determinare la velocità di marcia di un veicolo, desunta dalle tracce di frenata, il giudice di merito può far proprio il dato tecnico contenuto nella relazione peritale, secondo cui per le auto di vecchia costruzione in buono stato di conservazione e manutenzione l’efficienza degli apparati di frenatura va determinata nel sessanta-sessanta cinque per cento di quella totale. (Cass. pen., sez. IV, 22 marzo 1984, n. 2652, in Arch. giur. circ. e sin., 1984, 751) 19. In tema di motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad indicare in termini aritmetici precisi la eccessiva velocità relativa tenuta dal conducente di un veicolo coinvolto in un incidente, essendo sufficiente una valutazione anche approssimativa della stessa velocità, con l’indicazione degli elementi in base ai quali ne ha ritenuto la pericolosità per la circolazione. (Cass. pen., sez. IV, 22 marzo 1991, n. 3225) 20. Nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, l’apprezzamento della velocità, in funzione della esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge e può quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall’urto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo. (Cass. civ., sez. III, 18 giugno 1994, n. 5305, in Giust. civ. Mass., 1994, 744) 21. In tema di sanzioni amministrative applicate per violazione del codice della strada, la mancata contestazione personale dell’infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie ex art. 14, ult. comma, L. 24 novembre 1981 n. 689 e non invalida, perciò, la successiva ordinanza-ingiunzione quando si sia comunque proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel termine di legge (fattispecie concernente il superamento dei limiti di velocità accertato a mezzo di apparecchiature elettroniche). (Cass. civ., sez. I, 8 gennaio 1997, n. 71, in Giust. civ. Mass., 1997, 10) 22. Il sequestro probatorio disposto dalla p.g. e convalidato dal p.m. di un’autovettura a bordo della quale l’indagato abbia intrapreso una gara di velocità con un altro conducente, va mantenuto per il solo fatto che essa, a prescindere dalla non obbligatorietà della confisca, costituisce il corpus delicti. (Trib. pen. Torino, sez. del riesame, ord. 7 ottobre 2002, in Arch. giur. circ. e sin., 2002, 853) 23. Qualora più conducenti diano luogo ad una vietata gara di velocità tra loro, il fatto che uno di essi, dopo aver effettuato l’ultimo sorpasso, venga tamponato da un altro e 433 Art. 141 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 perda perciò il controllo del veicolo, non esclude la sua concorrente responsabilità in ordine ai fatti lesivi o mortali da ciò derivati, ove non risulti che con la suddetta manovra di sorpasso la gara di velocità fosse effettivamente cessata. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione di merito che aveva assolto il conducente del veicolo tamponato senza spiegare come l’eccessiva velocità da lui mantenuta dopo aver effettuato il sorpasso potesse conciliarsi con la ritenuta cessazione della gara). (Cass. pen., sez. IV, 17 giugno 2003, n. 25923, in Arch. giur. circ. e sin., 2003, 11, 916) 24. Nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, l’apprezzamento della velocità, in funzione dell’esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che si svolge e può quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall’urto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo. (Cass. civ., sez. I, 12 ottobre 2004, n. 20173, in Arch. giur. circ. e sin., 2005, 2, 99) 25. In tema di circolazione stradale, anche l’apprezzamento della condotta di guida in genere, oltre che della velocità, ai fini dell’accertamento della sussistenza delle violazioni al codice della strada, deve essere svolto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi, nel caso sia derivato scontro con altro veicolo, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall’urto. (Rigetta, Giudice di Pace di Ancona, 26 marzo 2003) (Cass. civ., sez. II, sent. 16 gennaio 2008, n. 721, in Arch. giur. circ. e sin., 2008, 6, 506) Velocità in curva 26. Integra un’ipotesi di colpa grave il comportamento dell’agente di P.S. il quale, alla guida di una vettura di servizio, percorre con grave negligenza ad eccessiva velocità una strada unidirezionale, urtando, nell’impegnare una curva, il marciapiede e perdendo il controllo del mezzo. (Corte conti, sez. I, 13 luglio 1992, n. 174, in Riv. Corte Conti, 1992, 5, 44) 27. Il conducente che in curva a visibilità limitata, pur mantenendo una velocità che consenta l’arresto nei limiti della visibilità, determini pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose o sia causa di intralcio o disordine per la circolazione, è punibile solo a norma dei commi primo e sesto dell’art. 102. (Cass. pen., sez. IV, 13 novembre 1961, in Riv. giur. circ. e trasp., 1962) 28. La moderazione della velocità nelle curve deve intendersi obbligatoria anche quando esse siano a visuale ampia o - eccezionalmente - libera, poiché il legislatore, nell’art. 102 D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 in tema di velocità, ha operato una voluta distinzione, tra curve e tratti di strada a visuale non libera, imponendo sempre in curva una velocità moderata, in considerazione del fatto che il moto dei veicoli in curva comporta il rischio dello sbandamento e della limitata visibilità, il cui grado di pericolosità è direttamente proporzionale alla misura della velocità. (Cass. pen., sez. IV, 11 novembre 1982, n. 10686, in Arch. giur. circ. e sin., 1983, 389) 29. Il conducente di una moto, il quale abbia impresso a tale veicolo una velocità 434 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Art. 141 eccessiva in curva, in violazione dell’art. 102, comma 2, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, sulla circolazione stradale, tale da determinarne la incontrollabilità ed il conseguente incidente stradale con pregiudizio della incolumità di persona trasportata, non può invocare a propria discolpa e quale causa esclusiva dell’evento la posizione anomala assunta dal corpo della vittima; infatti, secondo i principi di normale prudenza, il conducente è tenuto a prevedere che il trasportato si trovi nelle condizioni di non sapere o potere seguire le inclinazioni ed i piegamenti impressi al veicolo e necessari per percorrere la curva o che il medesimo possa compiere qualche eventuale movimento disarmonico tale da alterare il delicato equilibrio dinamico della moto in curva. (Cass. pen., sez. IV, 23 giugno 1983, n. 5969) 30. Il conducente che percorre una curva a visibilità limitata deve contenere la velocità in modo da consentirgli di arrestare il veicolo fra il punto di avvistamento di un ostacolo e quello in cui si trova l’ostacolo stesso. (Cass. pen., sez. IV, 9 giugno 1993, n. 5726, in Arch. giur. circ. e sin., 1993, 874) 31. Costituisce dovere del conducente adeguare la marcia del veicolo alle condizioni ambientali al fine di poter arrestare detta marcia non appena se ne presenti la necessità. Ne deriva che, quando si percorra un tratto di strada curvilineo specialmente in tempo di notte e con visibilità limitata per nebbia o foschia, la velocità deve essere ridotta e l’attenzione aumentata al fine di consentire il rapido arresto del veicolo. Detto obbligo trova origine sia nel fatto che la direzione del fascio di luce scaturente dai fari non consente una immediata ispezione della strada subito dopo la fine della curva a causa della posizione che assume il veicolo sia nella possibilità della presenza di ostacoli posti dopo la curva. (Cass. pen., sez. IV, 6 marzo 1984, n. 2110, in Arch. giur. circ. e sin., 1984, 596) Discese 32. L’obbligo di moderare la velocità è applicabile in ogni caso di «forti discese», indipendentemente dal cartello segnalatore, che per l’art. 41 del regolamento, è prescritto soltanto per le discese «pericolose», cioè per quelle superiori, come pendenza, al 10 per cento, oppure comportanti un pericolo risultante dalla combinazione di condizioni locali particolarmente sfavorevoli. (Cass. pen., sez. IV, 10 luglio 1961, in Riv. giur. circ. e trasp., 1961, 600) Dossi 33. Nei tratti di strada a visuale non libera, come ad esempio, nei dossi, ai sensi dell’art. 102, comma 2, C.d.S., la velocità deve essere particolarmente moderata, tale cioè da non costituire pericolo, e, poiché il pericolo è posto in essere dalla limitata visibilità, la velocità prudente deve essere proporzionata a quest’ultima in modo che la distanza di arresto non sia superiore alla distanza alla quale può giungere la visuale del conducente. (Cass. pen., sez. IV, 6 giugno 1961, in Arch. giur. circ. e sin., 1961, 8) Scarsa visibilità 34. Va esclusa la sussistenza dell’elemento della colpa grave nella condotta del carabi435 Art. 141 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 niere addetto alla conduzione di autoveicoli, per l’incidente occorsogli in conseguenza della velocità eccessiva di immissione in una curva pericolosa in costanza di condizioni di scarsa visibilità e della necessità di recarsi sul luogo di un grave sinistro. (Corte conti, sez. giur. Sardegna, 25 giugno 1991, n. 373) 35. Nel caso di scontro fra un’autovettura ed una bicicletta, la responsabilità del sinistro va attribuita alla colpa esclusiva del conducente del secondo veicolo, ove risulti accertato che costui, provenendo da un parcheggio, si sia immesso sulla pubblica via senza cautela, malgrado la scarsa visibilità, ed abbia tagliato improvvisamente la strada all’automezzo, il cui conducente, a sua volta, abbia frenato e tentato inutilmente una manovra di emergenza, non assumendo alcun rilievo ai fini dell’accertamento della responsabilità né la velocità dell’autoveicolo che non ha avuto alcuna incidenza causale nella produzione dell’evento, né l’esito negativo della suddetta manovra. (Trib. Roma 11 febbraio 1988, in Riv. giur. circ. e trasp., 1988, 804) 36. In caso di visibilità resa nulla dalla presenza sulla strada di una fitta nube di fumo, il conducente di un autoveicolo ha l’obbligo di usare la massima prudenza e quindi anche di fermarsi prima di entrare nel tratto di carreggiata invaso dal fumo, sospendendo temporaneamente, e finché sarà necessario, la marcia del veicolo al fine di evitare incidenti. (Cass. pen., sez. IV, 18 aprile 1988, n. 4129, in Arch. giur. circ. e sin., 1988, 1049) 37. La velocità dei veicoli deve essere sempre commisurata alle condizioni di visibilità, del traffico, della strada, del mezzo e deve essere tale da consentire, in ogni evenienza, la normale manovra di arresto e, cioè, la possibilità di fermarsi, evitando l’urto contro ogni ostacolo eventuale esistente sulla carreggiata; essa non deve mai costituire pericolo per la incolumità delle persone e in particolari situazioni (scarsa visibilità, traffico intenso, particolare conformazione della strada, ecc.) sia la velocità che la marcia del veicolo devono essere regolate in modo da potersi ovviare, da parte del conducente, anche ad eventuali imprudenze o negligenze altrui. (Cass. pen., sez. IV, 9 maggio 1985, n. 4511, in Riv. giur. circ. e trasp., 1986, 160) 38. In caso di nebbia, il conducente di un autoveicolo ha l’obbligo di procedere con la massima prudenza al fine di potere eseguire in tempo una manovra di arresto del veicolo nello spazio determinato dalla visibilità. (Cass. pen., sez. IV, 26 febbraio 1982, n. 1943, in Arch. giur. circ. e sin., 1982, 589) 39. Anche nel percorrere un’autostrada i conducenti devono tenere una velocità particolarmente moderata in caso di nebbia, a norma dell’art. 102, comma 2, c.d.s., e, se tale disposizione non sia stata osservata da entrambi i conducenti degli autoveicoli entrati in collisione, ben può figurarsi il concorso di colpa. (App. Milano 22 settembre 1978, in Arch. giur. circ. e sin., 1979, 178) Velocità in presenza di pedoni 40. L’art. 102, comma 3, C.d.S. prevede che ogni veicolo deve rallentare la velocità, e occorrendo anche fermarsi, quando i pedoni che si trovano sul percorso tardino a fermarsi. E l’art. 134, comma 5, C.d.S. impone ai conducenti di dare la precedenza, 436 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Art. 141 rallentando e all’occorrenza anche fermandosi, ai pedoni che transitano sugli appositi attraversamenti. Ne consegue che nessuna rilevanza il conducente del veicolo può dare al momentaneo arresto al centro della strada del pedone, il quale è invece autorizzato a ritenere che a lui sarà lasciata la precedenza, in attuazione della precisa regola di circolazione. (Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 1990, in Cass. pen., 1992, 2190) 41. In tema di circolazione stradale, se il pedone attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali, la norma di cui al comma 6 dell’art. 134 C.d.S. del 1959 - che gli fa obbligo di dare la precedenza ai conducenti - deve contemperarsi con quella di cui all’art. 102 dello stesso codice (limiti di velocità), sicché, in caso di investimento, il conducente che abbia violato quest’ultima disposizione, non può invocare come scriminante la mancata precedenza da parte del pedone. Tale inosservanza, infatti, può essere valutata quale concausa dell’evento, ma non può interrompere il nesso di causalità tra il comportamento di guida del conducente e l’incidente. (Cass. civ., sez. III, 20 maggio 1993, n. 5732, in Giust. civ. Mass., 1993, 894) 42. Il conducente ha l’obbligo di ispezionare attentamente tutto il tratto di strada che sta per impegnare, adeguando la velocità del veicolo allo stato della strada stessa, del traffico e di ogni altra condizione (marciapiedi e relative caratteristiche, illuminazione pubblica, visibilità, curva, pendenza ecc.) in rapporto alle condizioni di efficienza e di funzionalità del veicolo che conduce. Né, poi, l’assenza di strisce pedonali può indurlo a ritenere che nessun pedone si accingerà ad attraversare la strada, giacché è sufficiente un minimo di esperienza per conoscere perfettamente l’effettiva realtà del traffico e sapere quanto spesso i pedoni attraversano la strada indipendentemente dalle strisce pedonali. (Cass. pen., sez. IV, 28 aprile 1992, n. 4834, in Giur. it., 1993, II, 108) 43. La norma di cui all’art. 102, comma 3, C.d.S., che impone ad ogni veicolo di rallentare la velocità ed occorrendo, di fermarsi, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi, non riguarda soltanto il pedone che abbia già manifestato incertezza o indecisione nell’attraversamento ma comprende tutti i casi in cui una persona, ferma o in movimento, si trovi lungo il percorso e possa interferire sulla traiettoria del veicolo, in modo che ne appaiano ragionevolmente prevedibili inavvertenze, perplessità e pericolose iniziative, e più in particolare il caso del pedone che, mentre attraversa la carreggiata, si fermi momentaneamente a metà della stessa, in quanto un siffatto comportamento non autorizza affatto il conducente a ritenere libera la strada, ma gli impone di rallentare ed eventualmente fermarsi, ben potendo ed essendo prevedibile che il pedone riprenda lo attraversamento dopo la breve sosta. (Cass. pen., sez. IV, 13 dicembre 1990, n. 16400, in Cass. pen., 1992, 390) 44. L’art. 102 del D.P.R. n. 393 del 1959, nello statuire che il conducente deve regolare la velocità del proprio veicolo in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e che la stessa, in particolari situazioni, debba essere particolarmente moderata, impone di osservare una condotta di guida costantemente adeguata alle circostanze della situazione concreta, allo scopo di prevenire una eventuale situazione di pericolo. Consegue che nel centro abitato, il conducente può raggiungere il limite dei 50 km. orari soltanto quando la circolazione si svolga in condizioni 437 Art. 141 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ottimali, senza che sia ipotizzabile lo insorgere di intralci o pericoli, dovendo altrimenti rallentare convenientemente l’andatura in relazione alla situazione contingente (nella specie costituita dalla vicinanza di una scuola elementare e dalla presenza, sul margine della strada, di un giovanissimo ciclista). (Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 1986, n. 627, in Giust. civ. Mass., 1986, 191) Crocevia 45. In prossimità di un crocevia il conducente di veicolo favorito ha l’obbligo di moderare la velocità allorché si accorga che il conducente di altro veicolo non intenda accordare la dovuta precedenza. (Pret. Catania 29 gennaio 1994, n. 66, in Arch. giur. circ. e sin., 1994, 138) 46. In tema di circolazione stradale, allorquando a un automezzo sia imposta una data velocità massima, questa va intesa con riferimento a condizioni ottimali di utenza; ne consegue che, degradandosi quelle condizioni, ovvero approssimandosi ad aree di crocevia, la velocità deve essere ridotta tenendo a parametro quella massima consentita. Pertanto, il conducente di autoveicolo a velocità limitata (secondo le prescrizioni date in sede di collaudo), quando si accinge ad affrontare un’area di crocevia specificamente segnalata siccome pericolosa, ha obbligo di ridurre la velocità (al di là di quella prescritta a riguardo di incrocio generico), avendo a referente la detta caratteristica del veicolo e, comunque, entro tali limiti da essere in grado, al manifestarsi di una situazione di pericolo (già preavvertito), di governare convenientemente il mezzo sı̀ da scongiurare danni a persone e cose; e ciò anche nel caso percorra strada con diritto di precedenza assistito da prescrizione di stop. (Fattispecie di autocarro, collaudato per velocità massima di 60 km/h, che, percorrendo strada ordinaria con diritto di precedenza, aveva affrontato l’area di crocevia, presegnalata pericolosa, a velocità di circa 80 km/h, sı̀ da venire a violento urto (con conseguenze mortali) con altro veicolo il cui conducente non aveva osservato l’obbligo di stop. I giudici del merito avevano ritenuto che il guidatore dell’autocarro fosse indenne da responsabilità, in quanto la velocità da lui tenuta superava di poco quella consentita; la Corte, annullando (con rinvio) tale decisione, ha evidenziato che lo scarto tra velocità tenuta e velocità prudenziale non poteva essere considerato minimo, dovendo questa avere a referente una velocità congruamente inferiore rispetto a quella massima consentita al veicolo in condizioni ottimali). (Cass. pen., sez. IV, 26 giugno 1992, n. 7557, in Riv. giur. circ. e trasp., 1993, 350) 47. L’obbligo per il conducente di tenere una velocità particolarmente moderata in prossimità dei crocevia, a norma dell’art. 102, comma 2, C.d.S., non si esaurisce col moderare l’andatura in vicinanza del crocevia, ma si estende a tutta l’area d’incrocio e quindi deve essere osservato anche in ‘‘corrispondenza’’ del crocevia, finché questo non sia stato interamente superato. (Cass. pen., sez. IV, 18 dicembre 1989, n. 17468, in Cass. pen., 1991, I, 125) 48. La norma di cui al comma 2 dell’art. 102 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, testo unico delle norme sulla circolazione stradale, secondo cui la velocità dei veicoli deve essere particolarmente moderata in prossimità dei crocevia, non prevede alcuna eccezione neppure nell’ipotesi in cui questo sia regolato da semaforo, attesa la sua finalità che è quella di tutelare la sicurezza della circolazione ed a garantirla anche nel caso di 438 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Art. 141 inosservanza dell’altro obbligo, da parte di chi vi sarebbe tenuto, di dare precedenza al veicolo proveniente dalla direzione di marcia segnalata dal semaforo. L’inosservanza di tale obbligo va valutata con minor rigore, tenendo conto delle specifiche particolarità della fattispecie, nel caso di evidente inoperatività della segnalazione semaforica. (Cass. pen., sez. IV, 24 ottobre 1988, n. 10358, in Arch. giur. circ. e sin., 1989, 320) 49. Quando il conducente di veicolo, il quale percorre una via privilegiata, scorga che da strada laterale sopraggiungono altri veicoli, ha non soltanto il dovere di moderare particolarmente la velocità, ma anche quello di vigilare con particolare attenzione sui movimenti degli altri veicoli in previsione della violazione, da parte dei loro conducenti, dell’obbligo di cedere la precedenza. (Cass. pen., sez. IV, 2 febbraio 1980, n. 1486) 50. La norma che impone la moderazione della velocità in prossimità ed in corrispondenza del crocevia non si applica in caso di intersezione di strada pubblica con strada privata di cui non si attui uso pubblico. Deve, infatti, considerarsi l’intersezione di più strade e cioè di più aree su cui grava un uso pubblico. (Cass. pen., sez. IV, 16 marzo 1970, in Giust. pen., 1971, II, 189, 333) 51. La chiusura temporanea di una strada al traffico non esclude la sussistenza del crocevia, né l’applicabilità delle norme che vi si riferiscono (moderazione di velocità, divieto di sosta, divieto di sorpasso ecc). (Cass. pen., sez. IV, 16 gennaio 1963, in Riv. giur. circ. e trasp., 1963, 211) 52. In tema di disposizioni riguardo la velocità ex art. 141, comma 1, del C.d.S., il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente favorito di osservare a sua volta, approssimandosi all’incrocio, le normali prescrizioni di prudenza e diligenza, ed a valutare le prevedibili anomalie di condotta da parte degli altri conducenti di veicoli. (Giudice di Pace di Foggia, 8 giugno 2001, in Il Giudice di pace, 2002, 341) Strada sdrucciolevole 53. Nel verificarsi di un sinistro stradale, sussiste l’esclusiva responsabilità nella causazione dell’incidente in capo al soggetto che eseguendo il sorpasso in curva a gomito su strada sdrucciolevole per la pioggia e accelerando l’andatura sino a raggiungere la velocità eccessiva di oltre 70 km/h su un tratto di strada dove per segnale stradale non si possono superare i 50 km/h in violazione delle norme più elementari di comune prudenza e di quelle specifiche del codice stradale (artt. 102, 103 e 106 C.d.S.), non è in grado di controllare il mezzo in tale situazione pericolosa, determinando cosı̀ nella fase di rientro del mezzo sulla corsia di marcia normale, lo sbandamento e lo striscio contro la sponda laterale del guardrail di destra e, quindi, il suo procedere a serpentina sotto l’azione dei freni sı̀ da tagliare improvvisamente la strada al veicolo appena superato, che segue a brevissima distanza e ciò in grave violazione dell’art. 106 C.d.S. (Trib. Bari 14 settembre 1988, in Arch. giur. circ. e sin., 1986, 218) 54. In base ad un criterio di comune prudenza, il conducente di veicolo che percorre strada bagnata per pioggia è tenuto a moderare la propria velocità, per fronteggiare qualsiasi prevedibile evenienza. (Cass. pen., sez. IV, 6 ottobre 1987, n. 10397, in Arch. giur. circ. e sin., 1988, 100) 439