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Art. 140
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO
140. Principio informatore della circolazione - 1. Gli utenti della strada
devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la
circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza
stradale.
2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli,
sono fissati dalle norme che seguono.
SOMMARIO: Precauzioni del conducente 1, 2, 3, 4; Responsabilità civile 5;
Circolazione stradale 6
Precauzioni del conducente
1. È punibile l’agente di p.s. in caso di incidente stradale, anche se avvenuto in servizio
(nella specie, un’autovettura della polizia di Stato, mentre procedeva a una velocità
eccessiva su una strada sdrucciolevole per portarsi su un luogo ove erano stati segnalati dei tafferugli, aveva urtato alcune autovetture, provocando lesioni ai passeggeri).
La Cassazione ha escluso l’applicabilità della causa di giustificazione prevista dall’art.
51 c.p. (Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere), affermando che «anche i
veicoli di Stato adibiti a servizio di polizia devono, in adempimento dell’obbligo
generale stabilito dall’art. 140, C.d.S., rispettare fondamentalmente le regole della
prudenza e quelle specifiche imposte dalla legge».
(Cass. pen., sez. IV, 18 dicembre 2000, massima non ufficiale in www.ipsoa.it)
2. Qualora la messa in circolazione dell’autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la
circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza), sia ricollegabile all’azione o omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di
iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle
normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell’altro
ed accettazione dei relativi rischi; pertanto si verifica un’ipotesi di cooperazione nel fatto
colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento (diversa da quella in cui
distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell’evento). In tale
situazione, a parte l’eventuale responsabilità verso terzi, secondo la disciplina dell’art.
2054 c.c., deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo
la normativa generale degli artt. 2043, 2056, 1227 c.c., anche il pregiudizio all’integrità
fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell’incidente, tenuto conto che il
comportamento dello stesso, nell’ambito dell’indicata cooperazione, non può valere ad
interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, né ad integrare
un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili.
(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto il 30 per
cento del concorso di colpa del trasportato e il 20 per cento del concorso del conducente,
dopo aver accertato che il mancato uso delle cinture di sicurezza aveva avuto un’efficienza
causale nella produzione dell’evento dannoso subito dal trasportato pari al 50 per cento).
(Cass. civ., sez. III, 11 marzo 2004, n. 4993, in Mass. Giur. it., 2004)
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Art. 140
3. Ai fini della configurabilità di una condotta colposa a carico dell’imputato per reato
di omicidio colposo occorre verificare innanzitutto se, da un punto di vista oggettivo, il
comportamento da lui tenuto alla guida dell’autovettura si sia uniformato alle regole di
diligenza e prudenza che presidiano la disciplina della circolazione stradale ovvero sia
stato inosservante di tali regole precauzionali di condotta, con la precisazione che in
materia di investimento di un pedone perché possa essere esclusa la responsabilità del
conducente dell’autoveicolo è necessario che questi si sia trovato, per motivi estranei a
ogni suo obbligo di diligenza, nell’oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di
osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso, occorrendo, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale e a quelle
di comune prudenza sia riscontrabile nel suo comportamento.
(Trib. Nola 20 gennaio 2004, in Guida al dir., 2004, 40, 95)
4. La presunzione de facto di mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall’art.
107 vecchio testo del codice della strada, (applicabile nella specie ratione temporis) non
concerne il caso del tamponamento in danno di un veicolo che costituisca un ostacolo
imprevedibile e anomalo al normale andamento della circolazione stradale ovvero il
caso in cui il giudice del merito non abbia accertato circostanze dell’incidente con la
conseguenza di non poter escludere la precedente ipotesi di inoperatività della presunzione. (Nella fattispecie il rapporto della Polstrada evidenziava che l’autovettura
tamponata si trovava presumibilmente posizionata in sosta sul margine di una strada
a scorrimento veloce). (Cassa con rinvio, App. Roma, 31 ottobre 2002)
(Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2006, n. 27134, in www.deaprofessionale.it)
Responsabilità civile
5. Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art.
2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia
impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti
nel sinistro; l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare
il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua
volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di
prudenza, potendo l’eventuale inosservanza di dette norme comportare l’affermazione
di una colpa concorrente.
(Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2004, n. 4755, in Mass. Giur. it., 2004)
Circolazione stradale
6. Il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo segnalante a suo
favore luce verde, non è esonerato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida
che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento
generata dalle indicazioni semaforiche, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela
riconducibile all’ordinaria prudenza e alle concrete condizioni esistenti nell’incrocio.
L’osservanza di questa condotta non costituisce altro che l’applicazione del più generale principio, secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di
precedenza non lo esenta dal rispetto dell’obbligo già previsto dall’art. 102 C.d.S.
abrogato (ed attualmente dagli artt. 140, 141 e 145 nuovo C.d.S. di cui al D.Lgs. 30
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Art. 141
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aprile 1992 n. 285), consistente nell’usare la dovuta attenzione nell’attraversamento di
un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti
o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di
precedenza.
(Trib. Chieti 2 aprile 2010, in Mass. redaz., 2010)
DOTTRINA
– F. Cassano, La strada e artt. 140-141 C.d.S., in Crocevia, 2006, 5, 23
– M. Fracanzani, La colpa tra consuetudine e desuetudine: «ex facto oritur
ius» (nota a sent. Pret. Siracusa 23 luglio 1996), in Arch. giur. circ. e sin.,
1996, 925
141. Velocità - 1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo
in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del
veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e
ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la
sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la
circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed
essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di
sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del
suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a
visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di
altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti
discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresı̀, ridurre la velocità e, occorrendo, anche
fermarsi quando riesce malagevole l’incrocio con altri veicoli, in prossimità
degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino
sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo
avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.
6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.
7. All’osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il
conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 (1) ad euro 318 (1).
9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola le
disposizioni del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 (1) a euro 639 (1) (2).
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Art. 141
10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la
sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 24 (1) ad
euro 94 (1).
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 (1) ad
euro 159 (1).
__________
(1) Importo aggiornato dall’art. 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 18 gennaio 2011.
(2) Comma modificato dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 18
gennaio 2003. Successivamente, a norma dell’art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla L. 18 agosto 2002, n. 168, le disposizioni dell’art. 8,
D.Lgs. 9/2002 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L.
168/2002. Infine, il presente comma e` stato modificato dall’art. 3, comma 1, lettera d), D.L.
27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 agosto 2003, n. 214.
PATENTE A PUNTI
Per le infrazioni indicate il punteggio della patente sarà decurtato di:
Comma 8
Comma 9, 38 periodo
5
10 (*)
I punti riportati per ogni singola violazione sono raddoppiati se le violazioni sono
commesse entro i primi 3 anni dal rilascio della patente, per le patenti rilasciate
successivamente al 18 ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra
patente di categoria B o superiore.
(*) Al comma 9 il secondo e il terzo periodo sono stati abrogati. Si ritiene pertanto che la
previsione del punteggio potrebbe riguardare gli artt. 9 bis e 9 ter.
SOMMARIO: Velocità moderata 1, 2, 3, 4, 5; Eccesso di velocità e metodi di
accertamento 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25; Velocità in curva 26, 27, 28, 29, 30, 31; Discese 32; Dossi 33; Scarsa visibilità
34, 35, 36, 37, 38, 39; Velocità in presenza di pedoni 40, 41, 42, 43, 44; Crocevia
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; Strada sdrucciolevole 53, 54, 55, 56, 57; Velocità in
prossimità di scuole 58; Sanzioni amministrative 59; Concorso di colpa 60
Velocità moderata
1. Ai fini della valutazione della condotta del guidatore di un autoveicolo il dato concernente la velocità va rapportato non già ai valori numerici in astratto, bensı̀ alla situazione
contingente di tempo e di luogo sicché correttamente il giudice del merito, in assenza di
altre risultanze probatorie, desume l’omessa osservanza dell’obbligo di tenere una velocità
particolarmente moderata in condizioni di insufficiente visibilità per nebbia, foschia o
altra causa dalle conseguenze del sinistro, quali la natura e l’entità delle avarie riportate
dai veicoli, nonché delle lesioni patite dalle persone coinvolte nel sinistro medesimo.
(Cass. civ., sez. I, 18 luglio 1997, n. 6621, in Giust. civ. Mass., 1997, 1237)
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2. Quando una norma giuridica prescrive una determinata cautela al fine di evitare
eventi di danno, quale l’osservanza di una velocità particolarmente moderata ai sensi
dell’art. 102 D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, la prescrizione relativa è basata sulla
presunzione che tale cautela sia idonea ad impedire il verificarsi dell’evento stesso.
Ne deriva che, qualora questo si produca a causa dell’omissione della cautela,
sussiste la presunzione iuris tantum che l’evento non si sarebbe verificato o quantomeno che avrebbe presentato conseguenze meno gravi se la norma fosse stata osservata. Detta presunzione, su cui si fonda il rapporto di causalità, può essere
esclusa o essere posta in dubbio solo che siano adottati elementi concreti idonei
allo scopo.
(Cass. pen., sez. IV, 15 marzo 1995, n. 2648)
3. L’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo,
quale che sia la gravità della colpa, non è sufficiente per l’affermazione della sua
esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la
presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando
di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il
pedone, che intenda attraversare la strada, là dove manchino le strisce pedonali,
ometta di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungono ed inizi l’attraversamento distrattamente, è configurabile una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove risulti che questi abbia tenuto una velocità eccessiva o,
comunque, non adeguata alle circostanze di tempo o di luogo, e non abbia rallentato o non abbia arrestato la marcia del veicolo (nella specie, era stato accertato che
la comparsa del pedone nella traiettoria di marcia dell’automobilista non era stata
improvvisa ed imprevedibile ed il suo avvistamento da parte di quest’ultimo era
avvenuto ad una distanza che avrebbe consentito la tempestiva adozione di misure
idonee ad evitare l’investimento).
(Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1995, n. 4490, in Giust. civ. Mass., 1995, 888)
4. Non sussiste contraddizione tra l’assoluzione dall’addebito di aver superato il limite
di velocità e la ritenuta velocità non particolarmente moderata. L’art. 102 C.d.S. non
esige tanto il rispetto di un particolare limite di velocità, considerato appunto nell’art.
103, bensı̀ l’adozione di una velocità adeguata alle condizioni contingenti (comma 1),
ed altresı̀ ‘‘particolarmente moderata’’ nei tratti di strada a visuale non libera e nelle
curve, nelle forti discese, nelle ore notturne, nell’attraversamento degli abitati (comma
2); lo stesso art. 102, al comma 3, impone ai conducenti di rallentare la velocità, e
occorrendo anche di fermarsi, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a
scansarsi.
(Cass. pen., sez. IV, 27 aprile 1991, n. 4745, in Cass. pen., 1991, 2451)
5. Il conducente che ha diritto di precedenza - nella specie proveniente dalla stessa
direzione di marcia di un veicolo che effettua manovra di svolta a sinistra - non perciò
è esonerato dall’obbligo di mantenere una condotta di guida diligente e prudente,
regolando altresı̀ la velocità in base alle circostanze di tempo e luogo, moderandola
adeguatamente (art. 102, commi 1 e 2, D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393), e pertanto non
può escludersi, in concreto, che la causa esclusiva dell’incidente sia il suo comportamento.
(Cass. civ., sez. III, 27 febbraio 1998, n. 2225, in Giust. civ. Mass., 1998, 463)
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Art. 141
Eccesso di velocità e metodi di accertamento
6. L’art. 103 C.d.S., che, a differenza del precedente art. 102, fissa nei centri abitati
limiti precisi di velocità, non esclude che la prova del superamento di detti limiti possa
desumersi, senza l’uso di strumenti rilevatori della velocità, da elementi, purché rigorosamente valutati, specie quando l’imponenza dei fatti dai quali l’eccesso viene
desunto (nella specie, tra l’altro, dalla lunghezza delle tracce di frenata e dalla violenza
dell’urto) conclami in modo evidente detto superamento.
(Cass. civ., sez. I, 11 febbraio 1988, n. 1469, in Giust. civ. Mass., 1988, 352)
7. All’infrazione commessa da un automobilista a quanto dispone l’art. 103, comma 9,
C.d.S., per aver tenuto una velocità superiore al limite massimo di oltre cinque chilometri, è applicabile l’esimente dello stato di necessità costituita, nella specie, dall’esigenza di un medico di recarsi urgentemente presso l’abitazione di paziente colpito da
crisi respiratoria.
(Pret. Spoleto 23 gennaio 1985, n. 22, in Arch. giur. circ. e sin., 1985, 739)
8. Nessuna norma di legge impone che la prova dell’eccesso di velocità di un automezzo debba risultare da un documento tecnico: invero basta che l’eccesso di velocità
sia stato accertato dai verbalizzanti, tanto più ove l’accertamento non si basi soltanto
sul loro prudente apprezzamento visivo, ma essenzialmente sul rilevamento effettuato
con apparecchio elettronico fornito di elementi automatici, la cui indicazione non ha
bisogno di essere consacrata in un documento tecnico acquisito agli atti del processo.
(Cass. pen., sez. V, 16 dicembre 1981, n. 10985)
9. In tema di violazioni di norme sui limiti di velocità accertate a mezzo di strumento
elettronico omologato (cosiddetto ‘‘autovelox’’), il momento decisivo dell’accertamento
è costituito dal rilievo fotografico, cui deve, necessariamente, presenziare uno dei
soggetti ai quali l’art. 12 del C.d.S. demanda l’espletamento dei servizi di Polizia
stradale, e che non può essere effettuato, in via esclusiva, da soggetti privati. La fonte
principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico è, pertanto, costituita
dal negativo della fotografia, documento che individua con certezza il veicolo e ne
consente il riferimento alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo indicate, con la
conseguenza che la successiva fase di sviluppo e stampa del negativo stesso rappresenta un’attività meramente materiale e strumentale, cui non deve necessariamente
attendere né presenziare il pubblico ufficiale rilevatore dell’infrazione, ovvero uno
degli altri soggetti indicati nel citato art. 12.
(Cass. civ., sez. I, 20 marzo 1998, n. 2952, in Giust. civ. Mass., 1998, 618)
10. In tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale, la valutazione della
velocità tenuta dal conducente va compiuta con riferimento alle condizioni dei luoghi,
alla tipologia della strada o tratto di strada (nella specie, curvilineo) percorso, alle
condizioni del traffico, alle circostanze dell’incidente, alle conseguenze dannose dello
stesso sui veicoli, senza che assuma decisivo rilievo l’eventuale osservanza dei limiti
imposti, in via generale, dal c.d.s. (principio affermato con riferimento ad un incidente
automobilistico in relazione al quale il consulente tecnico aveva ritenuto adeguata, al
fine di evitare il sinistro, una velocità di 30 km/h, a fronte di quella, pari a circa 40 km/
h, in realtà tenuta dal conducente).
(Cass. civ., sez. I, 11 gennaio 1999, n. 165)
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11. A differenza dell’art. 103 del C.d.S. che stabilisce limiti fissi di velocità, l’art. 102
impone ai conducenti di regolare la velocità in modo che essa non costituisca pericolo
per la sicurezza delle persone o delle cose e causa di disordine o di intralcio per la
circolazione; pertanto il relativo accertamento va effettuato dal giudice del merito con
riguardo non a valori numerici assoluti ma alle specifiche contingenze di tempo, di
luogo, di traffico e di ogni altra concreta situazione e costituisce un apprezzamento di
fatto delle risultanze processuali, incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da
congrua e logica motivazione.
(Cass. civ., sez. III, 28 agosto 1987, n. 7090, in Giust. civ. Mass., 1987, 2061)
12. È legittimo l’accertamento di infrazioni alla normativa concernente i limiti di
velocità mediante l’impiego di apparecchiature elettroniche (c.d. autovelox) di cui
sia stato accertato l’esatto funzionamento.
(Pret. Cremona 30 aprile 1992, in Riv. giur. circ. e trasp., 1993, 109)
13. Deve ritenersi illegittima l’ordinanza-ingiunzione emanata per violazione delle
norme contemplanti limiti di velocità che si fondi esclusivamente sulle risultanze
fotografiche fornite dall’apparecchio «autovelox», senza il concorso di alcuna simultanea attività di controllo da parte degli organi di vigilanza ed in difetto della redazione
del relativo verbale di accertamento.
(Pret. Salerno 31 marzo 1992, in Arch. giur. circ. e sin., 1992, 845)
14. La violazione delle norme limitative della velocità dei veicoli può essere legittimamente accertata solo con i mezzi tassativamente indicati nella L. 30 marzo 1987, n.
132, art. 13: ne consegue che è illegittimo l’accertamento effettuato dagli organi di
vigilanza sulla mera base del raffronto fra la velocità indicata dal tachimetro della
propria vettura e quella, presumibile, della vettura che li ha superati.
(Pret. Avezzano 2 febbraio 1990, inedita)
15. In tema di circolazione stradale, nell’assenza di specifico provvedimento dell’ente
proprietario della strada, l’accertamento sul se ricorrano le condizioni di cui all’art.
103, comma 1, C.d.S. (T.U. 15 giugno 1959 n. 393), con riferimento alla nozione
fornita dall’art. 2, comma 1, detto codice, è da ritenersi strettamente di merito, per
essere subordinato alla valutazione degli elementi (acquisiti in causa) idonei e sufficienti a qualificare un determinato tratto di strada siccome centro abitato, vale a dire
un ‘‘insieme continuo di edifici, strade ed aree...’’.
(Cass. pen., sez. IV, 18 dicembre 1988, n. 11778, in Arch. giur. circ. e sin., 1989, 470)
16. Per la determinazione a posteriori della velocità di un autoveicolo coinvolto in un
incidente stradale non esiste un procedimento, logico o tecnico, unico e tassativo, ed il
giudice può formare il proprio convincimento sulla base di qualsiasi risultanza del
processo, purché dotata di sufficiente valore probante e sottoposta ad adeguato vaglio
critico, specialmente quando non si tratti di esprimere la velocità in valori numerici
assoluti, ma di valutarne l’adeguatezza in rapporto alle concrete contingenze di tempo
e di situazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza del merito
che, nel caso di investimento di un pedone da parte di un’autovettura, aveva escluso la
velocità eccessiva di quest’ultima, osservando che il pedone era caduto nel punto in
cui era stato urtato, senza essere proiettato oltre e che la carrozzeria del veicolo aveva
subito un danno di modestissima entità).
(Cass. civ., sez. III, 11 novembre 1978, n. 5188, in Giust. civ. Mass., 1978, 2168)
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17. Quando non sia necessario accertare la specifica violazione di norme prescriventi
limiti fissi di velocità, ma si debba giudicare unicamente dell’eccessività e della pericolosità
di essa, il giudice di merito non è obbligato a misurare con precisione la velocità di fatto
tenuta né, tanto meno, a calcolare il limite al di sotto del quale sarebbe stato necessario
mantenerla; infatti è sufficiente che il giudice, il quale non è tenuto per tale esigenza a
calcoli di dinamica e di cinematica, dia adeguata ragione del convincimento formatosi
circa la pericolosità della velocità in relazione all’obiettiva situazione ambientale.
(Cass. pen., sez. IV, 23 giugno 1983, n. 5979)
18. Al fine di determinare la velocità di marcia di un veicolo, desunta dalle tracce di
frenata, il giudice di merito può far proprio il dato tecnico contenuto nella relazione
peritale, secondo cui per le auto di vecchia costruzione in buono stato di conservazione e manutenzione l’efficienza degli apparati di frenatura va determinata nel sessanta-sessanta cinque per cento di quella totale.
(Cass. pen., sez. IV, 22 marzo 1984, n. 2652, in Arch. giur. circ. e sin., 1984, 751)
19. In tema di motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad indicare in termini
aritmetici precisi la eccessiva velocità relativa tenuta dal conducente di un veicolo
coinvolto in un incidente, essendo sufficiente una valutazione anche approssimativa
della stessa velocità, con l’indicazione degli elementi in base ai quali ne ha ritenuto la
pericolosità per la circolazione.
(Cass. pen., sez. IV, 22 marzo 1991, n. 3225)
20. Nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, l’apprezzamento della velocità,
in funzione della esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva,
deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico
che vi si svolge e può quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli
effetti provocati dall’urto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento della
oggettiva velocità tenuta dal veicolo.
(Cass. civ., sez. III, 18 giugno 1994, n. 5305, in Giust. civ. Mass., 1994, 744)
21. In tema di sanzioni amministrative applicate per violazione del codice della strada, la
mancata contestazione personale dell’infrazione, anche quando ne sussista la possibilità,
non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni
pecuniarie ex art. 14, ult. comma, L. 24 novembre 1981 n. 689 e non invalida, perciò, la
successiva ordinanza-ingiunzione quando si sia comunque proceduto alla notificazione
degli estremi della violazione nel termine di legge (fattispecie concernente il superamento
dei limiti di velocità accertato a mezzo di apparecchiature elettroniche).
(Cass. civ., sez. I, 8 gennaio 1997, n. 71, in Giust. civ. Mass., 1997, 10)
22. Il sequestro probatorio disposto dalla p.g. e convalidato dal p.m. di un’autovettura
a bordo della quale l’indagato abbia intrapreso una gara di velocità con un altro
conducente, va mantenuto per il solo fatto che essa, a prescindere dalla non obbligatorietà della confisca, costituisce il corpus delicti.
(Trib. pen. Torino, sez. del riesame, ord. 7 ottobre 2002, in Arch. giur. circ. e sin.,
2002, 853)
23. Qualora più conducenti diano luogo ad una vietata gara di velocità tra loro, il fatto
che uno di essi, dopo aver effettuato l’ultimo sorpasso, venga tamponato da un altro e
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Art. 141
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
perda perciò il controllo del veicolo, non esclude la sua concorrente responsabilità in
ordine ai fatti lesivi o mortali da ciò derivati, ove non risulti che con la suddetta
manovra di sorpasso la gara di velocità fosse effettivamente cessata. (Nella specie, in
applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione di merito
che aveva assolto il conducente del veicolo tamponato senza spiegare come l’eccessiva
velocità da lui mantenuta dopo aver effettuato il sorpasso potesse conciliarsi con la
ritenuta cessazione della gara).
(Cass. pen., sez. IV, 17 giugno 2003, n. 25923, in Arch. giur. circ. e sin., 2003, 11, 916)
24. Nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, l’apprezzamento della velocità,
in funzione dell’esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve
essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che si
svolge e può quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti
provocati dall’urto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo.
(Cass. civ., sez. I, 12 ottobre 2004, n. 20173, in Arch. giur. circ. e sin., 2005, 2, 99)
25. In tema di circolazione stradale, anche l’apprezzamento della condotta di guida in
genere, oltre che della velocità, ai fini dell’accertamento della sussistenza delle violazioni al codice della strada, deve essere svolto in relazione alle condizioni dei luoghi,
della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi, nel caso sia derivato scontro
con altro veicolo, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti
provocati dall’urto. (Rigetta, Giudice di Pace di Ancona, 26 marzo 2003)
(Cass. civ., sez. II, sent. 16 gennaio 2008, n. 721, in Arch. giur. circ. e sin., 2008, 6, 506)
Velocità in curva
26. Integra un’ipotesi di colpa grave il comportamento dell’agente di P.S. il quale, alla
guida di una vettura di servizio, percorre con grave negligenza ad eccessiva velocità una
strada unidirezionale, urtando, nell’impegnare una curva, il marciapiede e perdendo il
controllo del mezzo.
(Corte conti, sez. I, 13 luglio 1992, n. 174, in Riv. Corte Conti, 1992, 5, 44)
27. Il conducente che in curva a visibilità limitata, pur mantenendo una velocità che
consenta l’arresto nei limiti della visibilità, determini pericolo per la sicurezza delle
persone o delle cose o sia causa di intralcio o disordine per la circolazione, è punibile
solo a norma dei commi primo e sesto dell’art. 102.
(Cass. pen., sez. IV, 13 novembre 1961, in Riv. giur. circ. e trasp., 1962)
28. La moderazione della velocità nelle curve deve intendersi obbligatoria anche quando
esse siano a visuale ampia o - eccezionalmente - libera, poiché il legislatore, nell’art.
102 D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 in tema di velocità, ha operato una voluta distinzione, tra curve e tratti di strada a visuale non libera, imponendo sempre in curva una
velocità moderata, in considerazione del fatto che il moto dei veicoli in curva comporta il rischio dello sbandamento e della limitata visibilità, il cui grado di pericolosità
è direttamente proporzionale alla misura della velocità.
(Cass. pen., sez. IV, 11 novembre 1982, n. 10686, in Arch. giur. circ. e sin., 1983, 389)
29. Il conducente di una moto, il quale abbia impresso a tale veicolo una velocità
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eccessiva in curva, in violazione dell’art. 102, comma 2, D.P.R. 15 giugno 1959, n.
393, sulla circolazione stradale, tale da determinarne la incontrollabilità ed il conseguente incidente stradale con pregiudizio della incolumità di persona trasportata, non
può invocare a propria discolpa e quale causa esclusiva dell’evento la posizione
anomala assunta dal corpo della vittima; infatti, secondo i principi di normale prudenza, il conducente è tenuto a prevedere che il trasportato si trovi nelle condizioni di
non sapere o potere seguire le inclinazioni ed i piegamenti impressi al veicolo e
necessari per percorrere la curva o che il medesimo possa compiere qualche eventuale
movimento disarmonico tale da alterare il delicato equilibrio dinamico della moto in
curva.
(Cass. pen., sez. IV, 23 giugno 1983, n. 5969)
30. Il conducente che percorre una curva a visibilità limitata deve contenere la velocità
in modo da consentirgli di arrestare il veicolo fra il punto di avvistamento di un ostacolo
e quello in cui si trova l’ostacolo stesso.
(Cass. pen., sez. IV, 9 giugno 1993, n. 5726, in Arch. giur. circ. e sin., 1993, 874)
31. Costituisce dovere del conducente adeguare la marcia del veicolo alle condizioni
ambientali al fine di poter arrestare detta marcia non appena se ne presenti la necessità. Ne deriva che, quando si percorra un tratto di strada curvilineo specialmente in
tempo di notte e con visibilità limitata per nebbia o foschia, la velocità deve essere
ridotta e l’attenzione aumentata al fine di consentire il rapido arresto del veicolo.
Detto obbligo trova origine sia nel fatto che la direzione del fascio di luce scaturente
dai fari non consente una immediata ispezione della strada subito dopo la fine della
curva a causa della posizione che assume il veicolo sia nella possibilità della presenza
di ostacoli posti dopo la curva.
(Cass. pen., sez. IV, 6 marzo 1984, n. 2110, in Arch. giur. circ. e sin., 1984, 596)
Discese
32. L’obbligo di moderare la velocità è applicabile in ogni caso di «forti discese»,
indipendentemente dal cartello segnalatore, che per l’art. 41 del regolamento, è prescritto soltanto per le discese «pericolose», cioè per quelle superiori, come pendenza,
al 10 per cento, oppure comportanti un pericolo risultante dalla combinazione di
condizioni locali particolarmente sfavorevoli.
(Cass. pen., sez. IV, 10 luglio 1961, in Riv. giur. circ. e trasp., 1961, 600)
Dossi
33. Nei tratti di strada a visuale non libera, come ad esempio, nei dossi, ai sensi dell’art.
102, comma 2, C.d.S., la velocità deve essere particolarmente moderata, tale cioè da non
costituire pericolo, e, poiché il pericolo è posto in essere dalla limitata visibilità, la
velocità prudente deve essere proporzionata a quest’ultima in modo che la distanza di
arresto non sia superiore alla distanza alla quale può giungere la visuale del conducente.
(Cass. pen., sez. IV, 6 giugno 1961, in Arch. giur. circ. e sin., 1961, 8)
Scarsa visibilità
34. Va esclusa la sussistenza dell’elemento della colpa grave nella condotta del carabi435
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D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
niere addetto alla conduzione di autoveicoli, per l’incidente occorsogli in conseguenza
della velocità eccessiva di immissione in una curva pericolosa in costanza di condizioni di scarsa visibilità e della necessità di recarsi sul luogo di un grave sinistro.
(Corte conti, sez. giur. Sardegna, 25 giugno 1991, n. 373)
35. Nel caso di scontro fra un’autovettura ed una bicicletta, la responsabilità del sinistro va attribuita alla colpa esclusiva del conducente del secondo veicolo, ove risulti
accertato che costui, provenendo da un parcheggio, si sia immesso sulla pubblica via
senza cautela, malgrado la scarsa visibilità, ed abbia tagliato improvvisamente la
strada all’automezzo, il cui conducente, a sua volta, abbia frenato e tentato inutilmente una manovra di emergenza, non assumendo alcun rilievo ai fini dell’accertamento della responsabilità né la velocità dell’autoveicolo che non ha avuto alcuna
incidenza causale nella produzione dell’evento, né l’esito negativo della suddetta manovra.
(Trib. Roma 11 febbraio 1988, in Riv. giur. circ. e trasp., 1988, 804)
36. In caso di visibilità resa nulla dalla presenza sulla strada di una fitta nube di fumo, il
conducente di un autoveicolo ha l’obbligo di usare la massima prudenza e quindi
anche di fermarsi prima di entrare nel tratto di carreggiata invaso dal fumo, sospendendo temporaneamente, e finché sarà necessario, la marcia del veicolo al fine di
evitare incidenti.
(Cass. pen., sez. IV, 18 aprile 1988, n. 4129, in Arch. giur. circ. e sin., 1988, 1049)
37. La velocità dei veicoli deve essere sempre commisurata alle condizioni di visibilità,
del traffico, della strada, del mezzo e deve essere tale da consentire, in ogni evenienza,
la normale manovra di arresto e, cioè, la possibilità di fermarsi, evitando l’urto contro
ogni ostacolo eventuale esistente sulla carreggiata; essa non deve mai costituire pericolo
per la incolumità delle persone e in particolari situazioni (scarsa visibilità, traffico
intenso, particolare conformazione della strada, ecc.) sia la velocità che la marcia
del veicolo devono essere regolate in modo da potersi ovviare, da parte del conducente, anche ad eventuali imprudenze o negligenze altrui.
(Cass. pen., sez. IV, 9 maggio 1985, n. 4511, in Riv. giur. circ. e trasp., 1986, 160)
38. In caso di nebbia, il conducente di un autoveicolo ha l’obbligo di procedere con la
massima prudenza al fine di potere eseguire in tempo una manovra di arresto del
veicolo nello spazio determinato dalla visibilità.
(Cass. pen., sez. IV, 26 febbraio 1982, n. 1943, in Arch. giur. circ. e sin., 1982, 589)
39. Anche nel percorrere un’autostrada i conducenti devono tenere una velocità particolarmente moderata in caso di nebbia, a norma dell’art. 102, comma 2, c.d.s., e, se tale
disposizione non sia stata osservata da entrambi i conducenti degli autoveicoli entrati
in collisione, ben può figurarsi il concorso di colpa.
(App. Milano 22 settembre 1978, in Arch. giur. circ. e sin., 1979, 178)
Velocità in presenza di pedoni
40. L’art. 102, comma 3, C.d.S. prevede che ogni veicolo deve rallentare la velocità, e
occorrendo anche fermarsi, quando i pedoni che si trovano sul percorso tardino a
fermarsi. E l’art. 134, comma 5, C.d.S. impone ai conducenti di dare la precedenza,
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rallentando e all’occorrenza anche fermandosi, ai pedoni che transitano sugli appositi
attraversamenti. Ne consegue che nessuna rilevanza il conducente del veicolo può
dare al momentaneo arresto al centro della strada del pedone, il quale è invece autorizzato a ritenere che a lui sarà lasciata la precedenza, in attuazione della precisa
regola di circolazione.
(Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 1990, in Cass. pen., 1992, 2190)
41. In tema di circolazione stradale, se il pedone attraversa la strada fuori dalle strisce
pedonali, la norma di cui al comma 6 dell’art. 134 C.d.S. del 1959 - che gli fa obbligo di
dare la precedenza ai conducenti - deve contemperarsi con quella di cui all’art. 102
dello stesso codice (limiti di velocità), sicché, in caso di investimento, il conducente
che abbia violato quest’ultima disposizione, non può invocare come scriminante la
mancata precedenza da parte del pedone. Tale inosservanza, infatti, può essere valutata quale concausa dell’evento, ma non può interrompere il nesso di causalità tra il
comportamento di guida del conducente e l’incidente.
(Cass. civ., sez. III, 20 maggio 1993, n. 5732, in Giust. civ. Mass., 1993, 894)
42. Il conducente ha l’obbligo di ispezionare attentamente tutto il tratto di strada che
sta per impegnare, adeguando la velocità del veicolo allo stato della strada stessa, del
traffico e di ogni altra condizione (marciapiedi e relative caratteristiche, illuminazione
pubblica, visibilità, curva, pendenza ecc.) in rapporto alle condizioni di efficienza e di
funzionalità del veicolo che conduce. Né, poi, l’assenza di strisce pedonali può indurlo
a ritenere che nessun pedone si accingerà ad attraversare la strada, giacché è sufficiente un minimo di esperienza per conoscere perfettamente l’effettiva realtà del
traffico e sapere quanto spesso i pedoni attraversano la strada indipendentemente
dalle strisce pedonali.
(Cass. pen., sez. IV, 28 aprile 1992, n. 4834, in Giur. it., 1993, II, 108)
43. La norma di cui all’art. 102, comma 3, C.d.S., che impone ad ogni veicolo di
rallentare la velocità ed occorrendo, di fermarsi, quando i pedoni che si trovino sul
percorso tardino a scansarsi, non riguarda soltanto il pedone che abbia già manifestato
incertezza o indecisione nell’attraversamento ma comprende tutti i casi in cui una
persona, ferma o in movimento, si trovi lungo il percorso e possa interferire sulla
traiettoria del veicolo, in modo che ne appaiano ragionevolmente prevedibili inavvertenze, perplessità e pericolose iniziative, e più in particolare il caso del pedone che,
mentre attraversa la carreggiata, si fermi momentaneamente a metà della stessa, in
quanto un siffatto comportamento non autorizza affatto il conducente a ritenere
libera la strada, ma gli impone di rallentare ed eventualmente fermarsi, ben potendo
ed essendo prevedibile che il pedone riprenda lo attraversamento dopo la breve sosta.
(Cass. pen., sez. IV, 13 dicembre 1990, n. 16400, in Cass. pen., 1992, 390)
44. L’art. 102 del D.P.R. n. 393 del 1959, nello statuire che il conducente deve regolare
la velocità del proprio veicolo in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e che la stessa, in particolari situazioni, debba essere
particolarmente moderata, impone di osservare una condotta di guida costantemente
adeguata alle circostanze della situazione concreta, allo scopo di prevenire una eventuale situazione di pericolo. Consegue che nel centro abitato, il conducente può raggiungere il limite dei 50 km. orari soltanto quando la circolazione si svolga in condizioni
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ottimali, senza che sia ipotizzabile lo insorgere di intralci o pericoli, dovendo altrimenti rallentare convenientemente l’andatura in relazione alla situazione contingente
(nella specie costituita dalla vicinanza di una scuola elementare e dalla presenza, sul
margine della strada, di un giovanissimo ciclista).
(Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 1986, n. 627, in Giust. civ. Mass., 1986, 191)
Crocevia
45. In prossimità di un crocevia il conducente di veicolo favorito ha l’obbligo di
moderare la velocità allorché si accorga che il conducente di altro veicolo non intenda
accordare la dovuta precedenza.
(Pret. Catania 29 gennaio 1994, n. 66, in Arch. giur. circ. e sin., 1994, 138)
46. In tema di circolazione stradale, allorquando a un automezzo sia imposta una data
velocità massima, questa va intesa con riferimento a condizioni ottimali di utenza; ne
consegue che, degradandosi quelle condizioni, ovvero approssimandosi ad aree di crocevia, la velocità deve essere ridotta tenendo a parametro quella massima consentita.
Pertanto, il conducente di autoveicolo a velocità limitata (secondo le prescrizioni date
in sede di collaudo), quando si accinge ad affrontare un’area di crocevia specificamente
segnalata siccome pericolosa, ha obbligo di ridurre la velocità (al di là di quella prescritta
a riguardo di incrocio generico), avendo a referente la detta caratteristica del veicolo e,
comunque, entro tali limiti da essere in grado, al manifestarsi di una situazione di
pericolo (già preavvertito), di governare convenientemente il mezzo sı̀ da scongiurare
danni a persone e cose; e ciò anche nel caso percorra strada con diritto di precedenza
assistito da prescrizione di stop. (Fattispecie di autocarro, collaudato per velocità massima di 60 km/h, che, percorrendo strada ordinaria con diritto di precedenza, aveva
affrontato l’area di crocevia, presegnalata pericolosa, a velocità di circa 80 km/h, sı̀ da
venire a violento urto (con conseguenze mortali) con altro veicolo il cui conducente non
aveva osservato l’obbligo di stop. I giudici del merito avevano ritenuto che il guidatore
dell’autocarro fosse indenne da responsabilità, in quanto la velocità da lui tenuta superava di poco quella consentita; la Corte, annullando (con rinvio) tale decisione, ha
evidenziato che lo scarto tra velocità tenuta e velocità prudenziale non poteva essere
considerato minimo, dovendo questa avere a referente una velocità congruamente inferiore rispetto a quella massima consentita al veicolo in condizioni ottimali).
(Cass. pen., sez. IV, 26 giugno 1992, n. 7557, in Riv. giur. circ. e trasp., 1993, 350)
47. L’obbligo per il conducente di tenere una velocità particolarmente moderata in
prossimità dei crocevia, a norma dell’art. 102, comma 2, C.d.S., non si esaurisce col
moderare l’andatura in vicinanza del crocevia, ma si estende a tutta l’area d’incrocio e
quindi deve essere osservato anche in ‘‘corrispondenza’’ del crocevia, finché questo
non sia stato interamente superato.
(Cass. pen., sez. IV, 18 dicembre 1989, n. 17468, in Cass. pen., 1991, I, 125)
48. La norma di cui al comma 2 dell’art. 102 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, testo
unico delle norme sulla circolazione stradale, secondo cui la velocità dei veicoli deve
essere particolarmente moderata in prossimità dei crocevia, non prevede alcuna eccezione neppure nell’ipotesi in cui questo sia regolato da semaforo, attesa la sua finalità che
è quella di tutelare la sicurezza della circolazione ed a garantirla anche nel caso di
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Art. 141
inosservanza dell’altro obbligo, da parte di chi vi sarebbe tenuto, di dare precedenza al
veicolo proveniente dalla direzione di marcia segnalata dal semaforo. L’inosservanza di
tale obbligo va valutata con minor rigore, tenendo conto delle specifiche particolarità
della fattispecie, nel caso di evidente inoperatività della segnalazione semaforica.
(Cass. pen., sez. IV, 24 ottobre 1988, n. 10358, in Arch. giur. circ. e sin., 1989, 320)
49. Quando il conducente di veicolo, il quale percorre una via privilegiata, scorga che
da strada laterale sopraggiungono altri veicoli, ha non soltanto il dovere di moderare
particolarmente la velocità, ma anche quello di vigilare con particolare attenzione sui
movimenti degli altri veicoli in previsione della violazione, da parte dei loro conducenti, dell’obbligo di cedere la precedenza.
(Cass. pen., sez. IV, 2 febbraio 1980, n. 1486)
50. La norma che impone la moderazione della velocità in prossimità ed in corrispondenza del crocevia non si applica in caso di intersezione di strada pubblica con
strada privata di cui non si attui uso pubblico. Deve, infatti, considerarsi l’intersezione
di più strade e cioè di più aree su cui grava un uso pubblico.
(Cass. pen., sez. IV, 16 marzo 1970, in Giust. pen., 1971, II, 189, 333)
51. La chiusura temporanea di una strada al traffico non esclude la sussistenza del
crocevia, né l’applicabilità delle norme che vi si riferiscono (moderazione di velocità,
divieto di sosta, divieto di sorpasso ecc).
(Cass. pen., sez. IV, 16 gennaio 1963, in Riv. giur. circ. e trasp., 1963, 211)
52. In tema di disposizioni riguardo la velocità ex art. 141, comma 1, del C.d.S., il
diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente favorito di osservare a sua
volta, approssimandosi all’incrocio, le normali prescrizioni di prudenza e diligenza, ed
a valutare le prevedibili anomalie di condotta da parte degli altri conducenti di veicoli.
(Giudice di Pace di Foggia, 8 giugno 2001, in Il Giudice di pace, 2002, 341)
Strada sdrucciolevole
53. Nel verificarsi di un sinistro stradale, sussiste l’esclusiva responsabilità nella causazione dell’incidente in capo al soggetto che eseguendo il sorpasso in curva a gomito su
strada sdrucciolevole per la pioggia e accelerando l’andatura sino a raggiungere la
velocità eccessiva di oltre 70 km/h su un tratto di strada dove per segnale stradale non
si possono superare i 50 km/h in violazione delle norme più elementari di comune
prudenza e di quelle specifiche del codice stradale (artt. 102, 103 e 106 C.d.S.), non è
in grado di controllare il mezzo in tale situazione pericolosa, determinando cosı̀ nella
fase di rientro del mezzo sulla corsia di marcia normale, lo sbandamento e lo striscio
contro la sponda laterale del guardrail di destra e, quindi, il suo procedere a serpentina sotto l’azione dei freni sı̀ da tagliare improvvisamente la strada al veicolo appena
superato, che segue a brevissima distanza e ciò in grave violazione dell’art. 106 C.d.S.
(Trib. Bari 14 settembre 1988, in Arch. giur. circ. e sin., 1986, 218)
54. In base ad un criterio di comune prudenza, il conducente di veicolo che percorre
strada bagnata per pioggia è tenuto a moderare la propria velocità, per fronteggiare
qualsiasi prevedibile evenienza.
(Cass. pen., sez. IV, 6 ottobre 1987, n. 10397, in Arch. giur. circ. e sin., 1988, 100)
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