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pegno di polizze vita

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pegno di polizze vita
Foglio Informativo n°GR03
aggiornamento n°003
data ultimo aggiornamento 16.04.2012
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B.
FOGLIO INFORMATIVO
PEGNO DI POLIZZE VITA
INFORMAZIONI SULLA BANCA
UniCredit S.p.A.
Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Cordusio - 20123 Milano
Tel.: 800.323285 (dall’estero 02.3340.8965)
Fax: 02.3348.6999
Sito Internet: www.unicredit.it
Contatti: http://www.unicredit.it/contatti
Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod.
2008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.
DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE:
Nome /Ragione Sociale
Telefono
Sede
Cognome
Iscrizione ad Albi o elenchi
E-mail
Numero Delibera Iscrizione all’Albo/ Elenco
Qualifica
CHE COS’È IL PEGNO DI POLIZZE VITA
Con questa garanzia il garante (può trattarsi dello stesso debitore o di altro soggetto) assicura alla Banca (creditrice)
il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto ad altri creditori.
Il pegno di polizze assicurative sulla vita si configura come pegno sul credito relativo alla prestazione assicurativa
dovuta dalla Compagnia di Assicurazione. In particolare costituiscono oggetto del pegno il credito futuro, nei confronti
della Compagnia di Assicurazione emittente, riveniente dalla scadenza della polizza vita, nonché quello futuro che
fosse dal contraente vantato nei confronti della Compagnia di Assicurazione in dipendenza dell’esercizio del diritto di
recesso previsto dall’art.111 del d.lgs. 174/95 o del diritto di riscatto , ovvero sorgente nei confronti della Compagnia,
a titolo di indennizzo, in caso di morte dell’assicurato.
La garanzia di costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con
l’accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. I documenti da cui risultano i crediti costituiti in
pegno sono consegnati al creditore dal costituente ai sensi dell’art. 2801 c.c.(polizza e appendice di vincolo
pignoratizio emesso dalla Compagnia ); di tali crediti il costituente dichiara la propria piena titolarità e disponibilità e
che gli stessi non sono soggetti a pignoramento, sequestro o ad altri vincoli.
Tra i principali rischi va tenuto presente:
* in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita con il pegno, la Banca ha il diritto di realizzare il pegno nelle
forme previste in contratto e di soddisfarsi sul ricavato.
* possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il
pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).
CONDIZIONI ECONOMICHE
Il rilascio della garanzia non comporta l’applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del costituente il
pegno.
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RECLAMI
Reclami – Definizione stragiudiziale delle controversie
Nel caso in cui sorga una controversia tra il Costituente il pegno e la Banca relativa all’interpretazione ed
applicazione del presente contratto il Costituente il pegno può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera
raccomandata a.r. o per via telematica a UniCredit S.p.A Customer Satisfaction Italy – Gestione Reclami - Via
Del Lavoro, 42 – 40127 Bologna - Email: [email protected] – Tel.+39 051.6407285 – Fax +39 051.6407229
La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il Costituente il pegno non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi
all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l’ambito della sua competenza si può
consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere
alla Banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Costituente il pegno di ricorrere all’autorità
giudiziaria ordinaria.
Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di
fare ricorso all’autorità giudiziaria il Costituente il pegno e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione,
quale condizione di procedibilità, ricorrendo:
- all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it , dove è
consultabile anche il relativo Regolamento) oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito
registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Costituente il pegno
abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l’ABF.
LEGENDA
Appendice di vincolo
Documento, integrativo del contratto di assicurazione già stipulato, con il quale la Compagnia di
Assicurazione prende atto del pegno a favore della Banca
Assicurato
Soggetto sulla vita del quale è stipulato il contratto di assicurazione
Contraente
Soggetto che beneficia delle prestazioni fornite dalla Compagnia di Assicurazione al verificarsi degli eventi
previsti
E’ la persona fisica che agisce al di fuori della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta.
Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione
Polizza
Documento cartaceo relativo al contratto di assicurazione, attestante l’avvenuta stipula dello stesso
Realizzazione del pegno
Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato
Soggetto diverso dal debitore principale, che, nell’interesse di quest’ultimo, costituisce il pegno a favore della
Banca
Beneficiario
Consumatore
Terzo
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