CV50 - OTIS SERVIZI-CONTRATTI DI VENDITA E MANUTENZIONE
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CV50 - OTIS SERVIZI-CONTRATTI DI VENDITA E MANUTENZIONE
CV50 - OTIS SERVIZI-CONTRATTI DI VENDITA E MANUTENZIONE ASCENSORI Allegato al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 9 ottobre 2013 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie ex articolo 37 bis del Codice del Consumo. [OMISSIS] In data 20 marzo 2013, è stato avviato il procedimento CV50 - OTIS servizi-contratti di vendita e manutenzione ascensori nei confronti della società Otis Servizi S.r.l. (di seguito, OTIS). [OMISSIS] Le clausole oggetto di valutazione hanno per oggetto o per effetto di: a) escludere o limitare le azioni e i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento; b) prevedere limitazioni della facoltà del consumatore di opporre eccezioni, anche di inadempimento, all'adduzione di prove nonché inversioni o modificazioni dell'onere della prova nei confronti del professionista e restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi; c) imporre come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore. d) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione. [OMISSIS] a) Contratti per la commercializzazione, ammodernamento e riparazione di impianti di elevazione [OMISSIS] Articolo 4. Consegna dei prodotti: “(…) 4.5 In caso di ritardo nella consegna imputabile al Venditore, il Compratore potrà richiedere, previa messa in mora per iscritto del Venditore, il risarcimento del danno effettivo da lui dimostrato, entro il limite del 5% del prezzo contrattuale dei Prodotti consegnati in ritardo.(…) 4.7 Salvo il caso di dolo o colpa grave del venditore, il pagamento delle somme indicate all’art.4.5 esclude qualsiasi ulteriore risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei Prodotti”; Articolo 5. Resa e spedizione – Riserva di proprietà; “5.1 Salvo patto contrario, la fornitura dei Prodotti s’intende franco fabbrica e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal venditore e/o il costo del trasporto sia a carico del venditore. (…) 5.3 I rischi passano al compratore al momento della consegna della merce al trasportatore, presso lo stabilimento del venditore”; Articolo 12. Garanzia – Responsabilità per danni a terzi: “(…) 12.2 Se non diversamente specificato, il periodo di garanzia è di 12 mesi dalla data di consegna dell’impianto (…)12.6 Ogni responsabilità civile per danni derivanti a terzi che non dipenda da dolo o colpa grave del venditore, sia durante l’installazione dell’impianto che successivamente alla consegna dell’impianto, sarà a carico del compratore, il quale si impegna a tenere il venditore indenne da qualsiasi pretesa al riguardo”; Articolo 16. Legge applicabile – Foro competente: “(…) 16.2 Per ogni controversia derivante dal contratto o ad esso collegata sarà esclusivamente competente il Foro di Milano; tuttavia, in deroga a quanto sopra, il venditore avrà sempre facoltà di adire il Foro del compratore”. b) Contratti relativi ai servizi di manutenzione [OMISSIS] Articolo 11 Durata: “(…) È fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di dare disdetta al contratto 60 giorni prima della data di scadenza originaria o rinnovata del contratto al fine di evitare il rinnovo tacito dello stesso”. [OMISSIS] Di seguito si procede alla valutazione dei singoli profili di vessatorietà per ciascuna disposizione contrattuale rilevante, valutando anche le modifiche delle clausole che la Parte intende attuare. In proposito si rileva che sulla base di quanto indicato nella memoria dell’11 luglio 2013, al momento dell’adozione del presente provvedimento, le modifiche delle clausole oggetto di contestazione non sono state implementate in quanto OTIS ha rappresentato che esse verranno riportate entro la fine del mese di ottobre 2013 nei moduli contrattuali destinati a regolare i rapporti contrattuali con i soggetti consumatori. [OMISSIS] RITENUTO che per le clausole oggetto della comunicazione di avvio del procedimento vige una presunzione legale di vessatorietà ex articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo e che la Parte non ha fornito elementi sufficienti per superare tale presunzione; RITENUTO in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al punto II del presente provvedimento sono vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettere b), i), r), t) e u), del Codice del Consumo in quanto tali da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; [OMISSIS] DELIBERA a) che la clausola di cui all’articolo 4 delle “Condizioni generali di contratto per la fornitura ed il montaggio di ascensori scale mobili e prodotti similari” di OTIS, denominata "Consegna dei prodotti”, descritta al punto II del presente provvedimento, integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera b), del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; b) che la clausola di cui all’articolo 5 delle “Condizioni generali di contratto per la fornitura ed il montaggio di ascensori scale mobili e prodotti similari” di OTIS, denominata “Resa e spedizione del prodotto”, descritta al punto II del presente provvedimento, integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettere b), r) e t), del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; c) che la clausola di cui all’articolo 12 delle “Condizioni generali di contratto per la fornitura ed il montaggio di ascensori scale mobili e prodotti similari” di OTIS, denominata “Garanzia – responsabilità per danni a terzi”, descritta al punto II del presente provvedimento, integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera b), del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; d) che la clausola di cui all’articolo 16 delle “Condizioni generali di contratto per la fornitura ed il montaggio di ascensori scale mobili e prodotti similari” di OTIS, denominata “Legge applicabile – Foro competente”, descritta al punto II del presente provvedimento, integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera u), del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; e) che il contenuto della clausola di cui all’articolo 11 del contratto di manutenzione di OTIS, denominata “Durata”, descritta al punto II del presente provvedimento, relativamente ai contratti annuali, integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera i), del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione; [OMISSIS]