...

CV50 - OTIS SERVIZI-CONTRATTI DI VENDITA E MANUTENZIONE

by user

on
Category: Documents
32

views

Report

Comments

Transcript

CV50 - OTIS SERVIZI-CONTRATTI DI VENDITA E MANUTENZIONE
CV50 - OTIS SERVIZI-CONTRATTI DI VENDITA E MANUTENZIONE ASCENSORI
Allegato al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del
9 ottobre 2013 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie ex articolo
37 bis del Codice del Consumo.
[OMISSIS]
In data 20 marzo 2013, è stato avviato il procedimento CV50 - OTIS servizi-contratti di
vendita e manutenzione ascensori nei confronti della società Otis Servizi S.r.l. (di seguito,
OTIS).
[OMISSIS]
Le clausole oggetto di valutazione hanno per oggetto o per effetto di:
a) escludere o limitare le azioni e i diritti del consumatore nei confronti del professionista o
di un’altra parte in caso di inadempimento;
b) prevedere limitazioni della facoltà del consumatore di opporre eccezioni, anche di
inadempimento, all'adduzione di prove nonché inversioni o modificazioni dell'onere della
prova nei confronti del professionista e restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i
terzi;
c) imporre come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di
residenza o domicilio elettivo del consumatore.
d) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per
comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione.
[OMISSIS]
a) Contratti per la commercializzazione, ammodernamento e riparazione di impianti di
elevazione
[OMISSIS]
Articolo 4. Consegna dei prodotti:
“(…) 4.5 In caso di ritardo nella consegna imputabile al Venditore, il Compratore potrà
richiedere, previa messa in mora per iscritto del Venditore, il risarcimento del danno
effettivo da lui dimostrato, entro il limite del 5% del prezzo contrattuale dei Prodotti
consegnati in ritardo.(…) 4.7 Salvo il caso di dolo o colpa grave del venditore, il
pagamento delle somme indicate all’art.4.5 esclude qualsiasi ulteriore risarcimento del
danno per mancata o ritardata consegna dei Prodotti”;
Articolo 5. Resa e spedizione – Riserva di proprietà;
“5.1 Salvo patto contrario, la fornitura dei Prodotti s’intende franco fabbrica e ciò anche
quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal venditore e/o il
costo del trasporto sia a carico del venditore. (…) 5.3 I rischi passano al compratore al
momento della consegna della merce al trasportatore, presso lo stabilimento del
venditore”;
Articolo 12. Garanzia – Responsabilità per danni a terzi:
“(…) 12.2 Se non diversamente specificato, il periodo di garanzia è di 12 mesi dalla data
di consegna dell’impianto (…)12.6 Ogni responsabilità civile per danni derivanti a terzi
che non dipenda da dolo o colpa grave del venditore, sia durante l’installazione
dell’impianto che successivamente alla consegna dell’impianto, sarà a carico del
compratore, il quale si impegna a tenere il venditore indenne da qualsiasi pretesa al
riguardo”;
Articolo 16. Legge applicabile – Foro competente:
“(…) 16.2 Per ogni controversia derivante dal contratto o ad esso collegata sarà
esclusivamente competente il Foro di Milano; tuttavia, in deroga a quanto sopra, il
venditore avrà sempre facoltà di adire il Foro del compratore”.
b) Contratti relativi ai servizi di manutenzione
[OMISSIS]
Articolo 11 Durata:
“(…) È fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di dare disdetta al contratto 60 giorni
prima della data di scadenza originaria o rinnovata del contratto al fine di evitare il
rinnovo tacito dello stesso”.
[OMISSIS]
Di seguito si procede alla valutazione dei singoli profili di vessatorietà per ciascuna
disposizione contrattuale rilevante, valutando anche le modifiche delle clausole che la Parte
intende attuare.
In proposito si rileva che sulla base di quanto indicato nella memoria dell’11 luglio 2013, al
momento dell’adozione del presente provvedimento, le modifiche delle clausole oggetto di
contestazione non sono state implementate in quanto OTIS ha rappresentato che esse
verranno riportate entro la fine del mese di ottobre 2013 nei moduli contrattuali destinati a
regolare i rapporti contrattuali con i soggetti consumatori.
[OMISSIS]
RITENUTO che per le clausole oggetto della comunicazione di avvio del procedimento
vige una presunzione legale di vessatorietà ex articolo 33, comma 2, del Codice del
Consumo e che la Parte non ha fornito elementi sufficienti per superare tale presunzione;
RITENUTO in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole
descritte al punto II del presente provvedimento sono vessatorie ai sensi degli articoli 33,
commi 1 e 2, lettere b), i), r), t) e u), del Codice del Consumo in quanto tali da determinare,
a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal
contratto;
[OMISSIS]
DELIBERA
a) che la clausola di cui all’articolo 4 delle “Condizioni generali di contratto per la fornitura
ed il montaggio di ascensori scale mobili e prodotti similari” di OTIS, denominata
"Consegna dei prodotti”, descritta al punto II del presente provvedimento, integra una
fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera b), del
Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;
b) che la clausola di cui all’articolo 5 delle “Condizioni generali di contratto per la
fornitura ed il montaggio di ascensori scale mobili e prodotti similari” di OTIS, denominata
“Resa e spedizione del prodotto”, descritta al punto II del presente provvedimento, integra
una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettere b), r) e
t), del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;
c) che la clausola di cui all’articolo 12 delle “Condizioni generali di contratto per la
fornitura ed il montaggio di ascensori scale mobili e prodotti similari” di OTIS, denominata
“Garanzia – responsabilità per danni a terzi”, descritta al punto II del presente
provvedimento, integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell’articolo 33,
commi 1 e 2, lettera b), del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in
motivazione;
d) che la clausola di cui all’articolo 16 delle “Condizioni generali di contratto per la
fornitura ed il montaggio di ascensori scale mobili e prodotti similari” di OTIS, denominata
“Legge applicabile – Foro competente”, descritta al punto II del presente provvedimento,
integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera u),
del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;
e) che il contenuto della clausola di cui all’articolo 11 del contratto di manutenzione di
OTIS, denominata “Durata”, descritta al punto II del presente provvedimento,
relativamente ai contratti annuali, integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi
dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera i), del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti
esposti in motivazione;
[OMISSIS]
Fly UP