Quesito n.1 Si chiedono delucidazioni in merito alla corretta
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Quesito n.1 Si chiedono delucidazioni in merito alla corretta
Quesito n.1 Si chiedono delucidazioni in merito alla corretta interpretazione della clausola sociale prevista dall'art 15 del capitolato d'oneri. In particolare si chiede se l'impegno ad assorbire prioritariamente il personale del concessionario uscente sia da intendersi come obbligatorio anche nei confronti di chi già possiede in organico unità operative in grado di gestire il servizio. Risposta: L'art 15 “clausola sociale” del capitolato deve essere intesa secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali e quanto chiarito sul tema dall'ANAC in diversi pareri resi. L’art. 69 del codice dei contratti pubblici prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di esigere particolari condizioni per l’esecuzione del contratto, purché le stesse siano compatibili con il diritto comunitario e i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità e purché tali condizioni siano precisate negli atti di gara. Si richiama a tal fine la recente sentenza del Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 2637/2015): “Alla luce dei principi giurisprudenziali e coerentemente con una lettura costituzionalmente orientata alla libertà di iniziativa economica ex art 41 della Costituzione la clausola è stata formulata nel capitolato di gara prevedendo soltanto una priorità tanto nell'assorbimento, quanto nell'utilizzo in fase esecutiva del personale attualmente occupato, ma escludendo un obbligo assoluto di totale riassorbimento automatico dei lavoratori già in forza. L'espressione “prioritariamente” contempera per l'appunto, l'obbligo di assunzione con l'autonomia organizzativa e le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste dall'impresa aggiudicataria”. Così anche l'ANAC (cfr parere 41/2012 e 19/2014) precisa che la clausola non deve essere intesa come un obbligo di totale riassorbimento dei lavoratori del pregresso appalto ma come obbligo di assorbimento “prioritario” degli stessi, a condizione che il numero dei lavoratori e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione aziendale del concessionario subentrante.