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Riconoscimento delle organizzazioni di produttori

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Riconoscimento delle organizzazioni di produttori
 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI
Associazione Nazionale di Organizzazioni di Produttori del Settore Ittico
RICONOSCIUTA CON DM 21.12.2010
Via G.A. Guattani 9 – 00161 Roma
IL RICONOSCIMENTO
DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
Reg. (UE) n. 1419/2013
I PIANI DI PRODUZIONE
E
COMMERCIALIZZAZIONE
Reg. (UE) n. 1418/2013
L’ESTENSIONE DELLE NORME
DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
Reg. (UE) n. 1379/2013 art 22
PROGRAMMA NAZIONALE TRIENNALE
DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA
2013 -2015
ITALIANA PRODUTTORI ITTICI
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INDICE
Il Reg. (UE) n. 1379/2013 - Organizzazione comune dei mercati (OCM) nota descrittiva
Il Reg. (UE) n. 1418/2013 – Piani di produzione e commercializzazione
Il Reg. (UE) n. 1418/2013 – L’allegato
Linee guida per la stesura di Piani di produzione e commercializzazione
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Il Reg. (UE) n. 1379/2013 - Organizzazione comune dei mercati (OCM) comprende:
a) le organizzazioni professionali;
b) le norme di commercializzazione;
c) le informazioni del consumatore;
d) le norme di concorrenza;
e) le informazioni sul mercato.
Nello specifico dell’articolato previsto dalla nuova disciplina comunitaria, in primo luogo
occorre soffermarsi sull’art. 7, relativo agli obiettivi che le OP devono perseguire:
a) “esercitare l’attività di pesca nel rispetto della politica di conservazione degli stock e
conformemente al Regolamento (UE) n. 1380/2013 – (PCP)”
b) “evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate di stock commerciali”;
c) “contribuire alla tracciabilità dei prodotti”, fornendo informazioni chiare e complete ai
consumatori;
d) “contribuire all’eliminazione delle pratiche di pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata”.
Non è ancora chiaro se questi elementi di “novità” indicati tra gli obiettivi dovranno o meno
entrare a far parte dello Statuto societario e se queste modifiche devono essere introdotte
con Atto notarile.
Nell’analizzare le “misure”, di cui l’OP deve avvalersi per perseguire gli obiettivi indicati,
a) “adeguare la produzione alle esigenze di mercato”,
b) “canalizzare l’offerta e la commercializzazione dei prodotti dei propri aderenti”,
c) la promozione dei prodotti avvalendosi di certificazioni e marchi, ecc.,
Abbiamo ritenuto utile proporre una versione di agile consultazione di percorso per il
riconoscimento di una OP da parte di uno Stato Membro e dell’eventuale richiesta di
estensione a non aderenti delle proprie norme.
Questa stesura è il frutto di una prima lettura del Regolamento OCM ma è soprattutto uno
strumento scaturito dal lavoro di confronto con le esigenze dei produttori portato avanti
nel corso del 2013 dalle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori IPI e
FederOP.
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LE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
Per Organizzazione di Produttori, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, si intende,
qualsiasi organizzazione ed associazione riconosciuta, costituita per iniziativa dei
produttori allo scopo di adottare misure atte ad assicurare l’esercizio razionale della
pesca e il miglioramento delle condizioni di vendita della loro produzione.
Le Organizzazioni di Produttori (OOPP) sono costituite da pescatori o acquacoltori che si
associano liberamente per adottare misure atte a garantire le migliori condizioni di
gestione delle attività di produzione e di commercializzazione per i loro prodotti.
Perché un’OP?
Uno dei vantaggi principali dell’OP è di consentire agli stessi produttori di adeguare la
produzione alla domanda di mercato, in modo da controllare maggiormente i meccanismi
di formazione del prezzo.
Oltre a rafforzare il ruolo dei produttori nella (auto) gestione delle risorse e sui
mercati, costituire un’OP rappresenta per gli operatori anche indubbi vantaggi sul
fronte delle possibili fonti di finanziamento.
Requisiti per ottenere il riconoscimento
Le OOPP devono soddisfare una serie di requisiti per essere riconosciute dai rispettivi
Stati membri:
Forma e contenuti della domanda sono specificati nell’allegato 1 del reg (UE) 1418/2013;
I membri delle OOPP devono rispettare una serie di norme come la vendita dei loro
prodotti esclusivamente tramite l'organizzazione, concentrando così l'offerta.
Poiché gli operatori non aderenti potrebbero danneggiare il mercato astenendosi
dall'adeguare gli sbarchi alla domanda, le OOPP possono chiedere che l'applicazione
delle loro regole venga estesa a tutti i pescatori: art 22 del reg (UE) 1379/2013;
La domanda di riconoscimento ?alla Regione?
Ciascuna domanda di riconoscimento, redatta in carta semplice ed in duplice copia,
indirizzata agli uffici regionali competenti, dovrà contenere:
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a) statuto dell’organizzazione di produttori o delle organizzazioni interprofessionali;
b) regole di funzionamento interno in conformità ai principi stabiliti nell’art 17 del reg (UE)
1379/2013;
c) nomi delle persone che possono agire in nome e per conto dell’organizzazione di
produttori o dell’organizzazione interprofessionale;
d) prova che l’OP o l’OI è conforme alle condizioni di cui all’art 14, § 1, e dell’art 16, § 1,
del reg (UE) 1379/2013, rispettivamente;
e) dettaglio delle attività svolte dall’OP o dall’OI, compresi il settore di attività e i prodotti
della pesca e dell’acquacoltura per i quali è richiesto il riconoscimento.
Con la Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) n.
200303644 del 20 maggio 2003, in applicazione delle norme sul decentramento
amministrativo, sono state attribuite alle Regioni le competenze istruttorie per il
riconoscimento e il parere delle Regioni è vincolante.
La richiesta di estensione delle norme adottate
Reg (UE) 1379/2013 - SEZIONE III - Articolo 22 Estensione delle norme delle OOPP
1. Gli Stati membri possono decidere che le norme approvate nell'ambito di un'OP siano
vincolanti per i produttori non aderenti all'organizzazione che commercializzano i prodotti
nella zona in cui l'organizzazione è rappresentativa, a condizione che:
a) l'OP sia stata costituita da almeno un anno e sia considerata rappresentativa della
produzione e della commercializzazione, compreso, se del caso, del settore della piccola
pesca e della pesca artigianale, in uno Stato membro e presenti una domanda alle
autorità nazionali competenti;
b) le norme da estendere riguardino le misure relative alle organizzazioni di produttori di
cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all'articolo 8 paragrafo 2, lettere a) e b) e
all'articolo 8,paragrafo 3, lettere da a) a e).
c) siano rispettate le norme in materia di concorrenza di cui al capo V.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), un'OP del settore della pesca è considerata
rappresentativa se da essa proviene almeno il 55 % dei quantitativi del prodotto in
questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella zona in cui si
propone di estendere le norme.
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3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), un'OP del settore dell'acquacoltura è considerata
rappresentativa se da essa proviene almeno il 40 % dei quantitativi del prodotto in
questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella zona in cui si
propone di estendere le norme.
4. Le norme da estendere ai non aderenti si applicano per un periodo compreso fra
60 giorni e 12 mesi.
Articolo 23
Estensione delle norme delle organizzazioni interprofessionali
1. Gli Stati membri possono decidere che alcuni degli accordi, delle decisioni o delle
pratiche approvati nell'ambito di un'organizzazione interprofessionale siano vincolanti in
una o più zone specifiche per altri operatori che non appartengono a tale organizzazione,
a condizione che:
a) l'organizzazione interprofessionale copra almeno il 65 % delle attività svolte in almeno
due dei seguenti settori: produzione, trasformazione o commercializzazione del prodotto
in questione nel corso dell'anno precedente nella zona o nelle zone interessate di uno
Stato membro, e ne faccia apposita domanda alle autorità nazionali competenti;
b) le norme da estendere ad altri operatori riguardino le misure relative alle organizzazioni
interprofessionali di cui all'art 13, lettere da a) a g) e non arrechino danni ad altri operatori
nello Stato membro interessato o nell'Unione.
2. L'estensione delle norme può essere resa vincolante per un massimo di tre anni, fatto
salvo l'art 25, § 4
Articolo 24 Responsabilità finanziaria
Quando le norme sono estese a operatori non aderenti ai sensi degli articoli 22 e 23, lo
Stato membro interessato può decidere che essi debbano rendere conto
all'organizzazione di produttori o all'organizzazione interprofessionale dell'equivalente di
una parte o della totalità dei costi sostenuti dagli aderenti in ragione dell'applicazione delle
norme estese nei confronti dei non aderenti.
Articolo 25 Autorizzazione da parte della Commissione
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme che intendono rendere
obbligatorie per tutti i produttori o gli operatori di una o più zone determinate ai sensi degli
articoli 22 e 23.
2. La Commissione adotta una decisione che autorizza l'estensione delle norme di cui al
paragrafo 1 a condizione che:
a) siano rispettate le disposizioni degli articoli 22 e 23;
b) siano rispettate le norme di cui al capo V in materia di concorrenza;
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c) l'estensione non costituisca una minaccia per il libero scambio; e
d) non sia compromesso il conseguimento degli obiettivi dell'art 39 TFUE.
3. Entro un mese dal ricevimento della notifica, la Commissione adotta una decisione che
autorizza o rifiuta di autorizzare l'estensione delle norme e ne informa gli Stati membri. Se
non ha preso una decisione entro un mese dalla notifica, si presume che la Commissione
abbia autorizzato l'estensione delle norme.
4. L'autorizzazione dell'estensione delle norme può continuare ad applicarsi dopo la
scadenza del termine iniziale, anche mediante tacito accordo, senza un esplicito rinnovo
dell'autorizzazione, a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato alla
Commissione, almeno un mese prima della scadenza di detto termine iniziale, l'ulteriore
termine di applicazione e che la Commissione abbia autorizzato tale estensione o non
abbia sollevato obiezioni entro un mese dal ricevimento di detta notifica.
Anche i non affiliati possono pertanto essere tenuti a rispettare, in una zona e in un
periodo determinati, le medesime restrizioni fissate dagli aderenti alle OOPP del territorio.
Quali sono i vantaggi in termini di finanziamenti?
Gli Stati membri possono contribuire finanziariamente all'istituzione e alla gestione delle
OOPP ed a questo scopo possono essere ottenuti anche contributi della Comunità come
previsto dagli articoli 15, 28 e 30 del Reg OCM
Articolo 15 Reg OCM Sostegno finanziario alle OOPP o alle associazioni di OOPP
Le misure a favore della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
finalizzate alla costituzione o alla ristrutturazione di OOPP o associazioni di OOPP
possono beneficiare di un sostegno finanziario in conformità del futuro atto giuridico
dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica in materia di
affari marittimi e di pesca per il periodo 2014-2020.
Articolo 28 Reg OCM Piano di produzione e di commercializzazione § 6
6. Le OOPP possono beneficiare di un sostegno finanziario per l'elaborazione e
l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione conformemente al un futuro
atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica
in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo 2014-2020.
Articolo 30 Reg OCM
Meccanismo di ammasso
Le OOPP del settore della pesca possono beneficiare di un sostegno finanziario per
l'ammasso dei prodotti della pesca di cui all'allegato II, a condizione che . . . . . . . .
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Ma l'obiettivo a lungo termine è che le organizzazioni di produttori si rendano
autosufficienti.
Cosa cambia dal punto di vista fiscale e previdenziale?
Dal punto di vista fiscale e previdenziale nulla cambia, ovvero il soggetto societario resta
la cooperativa e dal punto di vista previdenziale per la piccola pesca il riferimento resta
quello della legge 250.
Come far riconoscere cooperative e consorzi come OP
E’ semplice. La cooperativa, o il consorzio, deve indire un’assemblea dei soci, riscontrare
l’esistenza dei requisiti minimi previsti dai regolamenti UE; richiedere alla Capitaneria di
porto una verifica ed il conseguente verbale circa la corrispondenza dei quantitativi di
produzione indicati dalla cooperativa, per i natanti associati; modificare lo statuto
integrandolo con i dettami comunitari che regolano le OOPP e presentare la richiesta
alla propria Regione.
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1419/2013 DELLA COMMISSIONE del 17.12.2013
Riconoscimento delle organizzazioni di produttori (OOPP) e delle organizzazioni interprofessionali
(OOII), estensione delle norme delle OOPP e delle OOII, pubblicazione dei prezzi limite come
previsto dal regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all’organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11.12.2013 relativo
all’OCM nel settore della pesca e dell’acquacoltura, in particolare gli art 21, 27 e 32,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 1379/2013 prevede il riconoscimento delle OOPP e delle OOII, l’estensione
delle norme di tali organizzazioni e la fissazione dei prezzi di attivazione del meccanismo di
ammasso.
(2) È necessario specificare i termini, le procedure e la forma delle domande di riconoscimento e di
revoca del riconoscimento delle OOPP e delle OOII, nonché il formato, i termini e le procedure
applicabili dagli Stati membri per la comunicazione alla Commissione di ogni decisione relativa
alla concessione o alla revoca di un riconoscimento.
(3) Occorre specificare il formato e la procedura di notifica alla Commissione, da parte degli Stati
membri, delle norme delle OOPP o delle OOII che intendono rendere obbligatorie per tutte le
OOPP o gli operatori di una o più zone specifiche.
(4) Occorre specificare il formato della pubblicazione, da parte degli Stati membri, dei prezzi limite
che devono essere applicati dalle OOPP riconosciute nel loro territorio.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di esame per il
settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 Definizioni
Ai fini del presente regolamento s'intende per:
a) «organizzazioni di produttori» le OOPP del settore della pesca e dell’acquacoltura e le relative
associazioni, stabilite a norma degli articoli 6 e 9 del reg (UE) 1379/2013;
b) «organizzazioni interprofessionali» le organizzazioni di operatori stabiliti a norma dell’art 11 del
reg (UE) 1379/2013.
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Articolo 2 Termini, procedure e forma delle domande di riconoscimento delle organizzazioni
di produttori e delle organizzazioni interprofessionali
1. Entro tre mesi dal ricevimento di una domanda di riconoscimento a norma degli articoli 14 e 16
del reg (UE) 1379/2013, lo Stato membro interessato informa l’OP o l’OI per iscritto della sua
decisione. In caso di diniego del riconoscimento, la decisione dello Stato membro dev’essere
motivata.
2. La forma delle domande di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle
organizzazioni interprofessionali è fissata nell’allegato I.
Articolo 3 Termini e procedura per la revoca del riconoscimento delle organizzazioni di
produttori e delle organizzazioni interprofessionali
Quando uno Stato membro intende revocare il riconoscimento di un’OP o di un’OI a norma dell’art
18 del reg (UE) 1379/2013, esso comunica tale intenzione all’organizzazione interessata insieme ai
motivi della revoca. Lo Stato membro dà all’OP o all’OI interessata la possibilità di presentare le
proprie osservazioni entro due mesi.
Articolo 4 Formato, termini e procedure per la comunicazione delle decisioni relative alla
concessione o alla revoca di un riconoscimento
1. Il formato della comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle loro decisioni
relative alla con-cessione o alla revoca di un riconoscimento delle OOPP o delle OOII a norma
degli articoli 14, 16 o 18 del reg (UE) 1379/2013 è fissato nell’allegato II.
2. Gli Stati membri trasmettono la comunicazione della decisione di cui al § 1 entro un termine di
due mesi dalla data della suddetta decisione.
3. Le comunicazioni devono essere trasmesse sotto forma di file XML, uno per ogni comunicazione.
Il file XML deve essere inviato alla Commissione come allegato alla casella funzionale di posta
elettronica: [email protected] indicando come oggetto: comunicazione sulle PO/IBO.
Articolo 5 Formato e procedura della notifica, da parte degli Stati membri, delle norme che
intendono rendere obbligatorie per tutti i produttori o gli operatori
1. Il formato della notifica alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle norme delle
organizzazioni di produttori o delle organizzazioni interprofessionali che intendono rendere
obbligatorie per tutti i produttori o gli operatori di una o più zone specifiche, come previsto agli
articoli 22 e 23 del reg (UE) 1379/2013, sono fissati nell’allegato III.
2. Gli Stati membri trasmettono la notifica alla Commissione almeno due mesi prima della
prevista data di entrata in vigore dell’estensione delle norme.
3. Qualsiasi modifica prevista alle norme rese obbligatorie per tutti i produttori o gli operatori
deve essere notificata in conformità dei paragrafi 1 e 2.
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Articolo 6 Formato della pubblicazione dei prezzi limite
Il formato della pubblicazione, da parte degli Stati membri, dei prezzi limite di cui all’art 31, § 4, del
reg (UE) 1379/2013 è definito nell’allegato IV del presente regolamento.
Articolo 7 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013
Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO
ALLEGATO I
FORMA DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO
Informazioni che devono figurare nelle domande di riconoscimento delle organizzazioni di produttori
e delle organizzazioni interprofessionali:
e) statuto dell’organizzazione di produttori o delle organizzazioni interprofessionali;
f) regole di funzionamento interno in conformità ai principi stabiliti nell’art 17 del reg (UE)
1379/2013;
g) nomi delle persone che possono agire in nome e per conto dell’organizzazione di produttori o
dell’organizzazione interprofessionale;
h) prova che l’OP o l’OI è conforme alle condizioni di cui all’art 14, § 1, e dell’art 16, § 1, del reg
(UE) 1379/2013, rispettivamente;
e) dettaglio delle attività svolte dall’OP o dall’OI, compresi il settore di attività e i prodotti della pesca
e dell’acquacoltura per i quali è richiesto il riconoscimento.
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ALLEGATO II
FORMATO PER LA COMUNICAZIONE DELLE DECISIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE O
ALLA REVOCA DI UN RICONOSCIMENTO
Informazioni da includere nella comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle
loro decisioni relative alla concessione o alla revoca di un riconoscimento:
Nome
dell’elemento
(1)
Numero
max
caratteri
Stato membro
MS
3
Tipo
di organizzazione
TO
3
RN
-
NO
-
Nome
della zona
Numero
di registrazione
Nome
dell’organizzazion
e
Contatto
CO
100
Settore
di attività
AA
-
Settore
di competenza
AC
100
Definizione e osservazioni
Stato membro (codice Alpha - 3 ISO) che
comunica la decisione di concessione o di revoca
del riconoscimento
PO: organizzazione di produttori; APO:
associazione di organizzazioni di produttori; IBO:
organizzazione interprofessionale
Numero con il quale l’organizzazione è stata
registrata
Nome della PO, APO o IBO sotto cui
l’organizzazione è registrata
Testo
libero.
L’indirizzo
deve
essere
sufficientemente chiaro da permettere di
contattare l’organizzazione: indirizzo postale,
numeri di telefono e di fax, indirizzo di posta
elettronica, sito Internet
N per nazionale T per transnazionale (indicare gli
altri Stati membri interessati con un codice Alpha 3 ISO)
Precisare uno o più dei seguenti settori:
Per le PO: acquacoltura marina e in acque dolci;
pesca costiera, compresa la piccola pesca; pesca
d’altura e pesca a lunga distanza; altro
(specificare)
Per le IBO: produzione (pesca o acquacoltura);
trasformazione;
commercializzazione;
altro
(specificare)
Data del
DR
10
aaaa-mm-gg
riconoscimento
Data della revoca
del
DW
10
aaaa-mm-gg, se del caso
riconoscimento
( 1 ) Tali elementi devono essere inseriti nell’elemento radice denominato ORG. Il nome di dominio
dev’essere: urn:xeu:mare:grant-withdra- wal-recognition-organisation:v1
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ALLEGATO III
FORMATO DELLA NOTIFICA DELL’ESTENSIONE DELLE NORME
Informazioni da includere nella comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle
norme che intendono estendere:
a) il nome e l’indirizzo postale dell’organizzazione di produttori o dell’organizzazione
interprofessionale in causa;
b) tutte le informazioni necessarie per dimostrare che l’organizzazione di produttori o
l’organizzazione interprofessionale è rappresentativa a norma dell’arti 22, §§ 2 e 3, e dell’art 23,
§ 1, lettera a), del reg (UE) 1379/2013, rispettivamente;
c) le norme da estendere;
d) la giustificazione dell’estensione delle norme, suffragata da adeguati dati e altre informazioni
pertinenti;
e) la zona o le zone in cui si prevede di rendere le norme vincolanti;
f) il periodo di applicazione dell’estensione delle norme;
g) la data di entrata in vigore.
ALLEGATO IV
FORMATO DELLA PUBBLICAZIONE DEI PREZZI LIMITE
Informazioni da includere nella pubblicazione, da parte degli Stati membri, dei prezzi limite che
devono essere applicati nei rispettivi territori:
a) il periodo di applicazione dei prezzi limite;
b) lo Stato membro interessato;
c) se del caso, il nome della regione o delle regioni in cui il prezzo limite si applica, seguito dai loro
codici NUTS in conformità del regolamento (CE) 1059/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
d) il nome dei prodotti della pesca soggetti alla fissazione di prezzi limite e il codice FAO alpha-3 di
ogni specie;
e) per ciascuna specie, il pertinente prezzo limite in base al peso;
f) la valuta utilizzata
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1418/2013 DELLA COMMISSIONE del 17.12.2013
Articolo 1 Formato e struttura dei piani di produzione e di commercializzazione
Il formato e la struttura dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all’art 28 del
regolamento (UE) n. 1379/2013 (i «piani») sono stabiliti nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2 Termini e procedure per la presentazione dei piani
1. Le organizzazioni di produttori presentano i loro primi piani alle proprie autorità nazionali
competenti entro la fine del febbraio 2014. Le OOPP riconosciute dopo il 1 gennaio 2014 presentano
i loro primi piani alle autorità nazionali competenti otto settimane dopo il loro riconoscimento. I piani
successivi sono presentati otto settimane prima della scadenza dei piani in vigore.
2. Se un’autorità nazionale competente ritiene che un piano presentato da un’OP sia mirato al
conseguimento degli obiettivi di cui agli art 3 e 7 del regolamento (UE) 1379/2013, essa approva tale
piano entro sei settimane dalla ricezione e ne informa immediatamente l’OP.
3. Se un’autorità nazionale competente ritiene che gli obiettivi di cui agli art 3 e 7 del regolamento
(UE) 1379/2013 non possano essere conseguiti da un piano presentato, ne informa l’OP entro il
termine di cui al § 2 del presente articolo. L’OP presenta un piano modificato entro due settimane.
4. Il termine ultimo per l’approvazione del piano modificato è di quattro settimane a decorrere dal
ricevimento del medesimo.
5. Se l’autorità nazionale competente non approva o non rifiuta il piano a norma dei paragrafi 2 o 4,
il piano è considerato approvato.
Articolo 3 Revisione dei piani
1. Se un’autorità nazionale competente ritiene che un piano riveduto presentato a norma
dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1379/2013 sia mirato al conseguimento degli
obiettivi di cui agli articoli 3 e 7 del medesimo regola- mento, essa approva tale piano entro quattro
settimane dalla ricezione e ne informa immediatamente l’OP.
2. Se un’autorità nazionale competente ritiene che gli obiettivi di cui agli art 3 e 7 del regolamento
(UE) n. 1379/2013 non possano essere conseguiti dal piano presentato, ne informa l’OP entro il
termine di cui al § 1 del presente articolo. L’OP presenta un piano modificato entro due settimane.
3. Il termine ultimo per l’approvazione del piano modificato è di quattro settimane dal ricevimento del
medesimo.
4. Se l’autorità nazionale competente non approva o non rifiuta il piano riveduto ai sensi dei
paragrafi 1 o 3, il piano è considerato approvato.
Articolo 4 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014.
E’ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Bruxelles, il 17 dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente José Manuel BARROSO
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ALLEGATO al Reg. (UE) n. 1418/2013 – Piani di produzione
(struttura dettagliata dei piani di produzione e commercializzazione)
SEZIONE 1
Informazioni generali relative all’organizzazione dei produttori
— Nome
— Tipo
— Codice d'identificazione
— Ubicazione
— Numero di aderenti
— Fatturato (dettagliato per specie)
— Volume delle catture o di raccolta (dettagliato per specie)
SEZIONE 2
Programma di produzione e strategia di commercializzazione
Tale sezione comprende un calendario indicativo dell’offerta e descrive i mezzi che permettono di
garantire l’adeguatezza dell’offerta rispetto alle esigenze del mercato in termini di qualità, quantità e
presentazione, in particolare per le principali specie commercializzate.
SEZIONE 3
Misure per conseguire gli obiettivi di cui all’art 7 del regolamento (UE) n. 1379/2013
Tale sezione descrive, tra l’altro, le misure adeguate di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n.
1379/2013 che l’organizzazione di produttori intende adottare per conseguire i vari obiettivi di cui
all’articolo 7 del medesimo regola- mento.
SEZIONE 4
Misure per l’adeguamento dell’offerta di alcune specie
Tale sezione descrive, tra l’altro, le misure adeguate di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n.
1379/2013 che l’organizzazione di produttori intende adottare per adeguare l’offerta delle specie che
incontrano solitamente difficoltà di commercializzazione nel corso dell’anno.
SEZIONE 5
Sanzioni e misure di controllo
Tale sezione fornisce una descrizione delle sanzioni applicabili ai diversi tipi di infrazioni che
possono verificarsi nell’attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione. Inoltre, può
descrivere le misure adeguate di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1379/2013 che
l’organizzazione di produttori intende adottare per garantire il controllo e la conformità delle attività
dei suoi aderenti alle norme da essa stabilite.
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LINEE GUIDA
PER UNA BOZZA DI PIANO DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
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LINEE GUIDA
PER UNA BOZZA DI PIANO DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
per l’anno 2014
(da copiare ed adeguare su carta intestata dell’OP)
PIANO DI PRODUZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE
Campagna di Pesca anno 2014 per le principali specie commercializzate
Premessa
L’OP, ____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ha
elaborato il proprio Piano di produzione e di commercializzazione, per la campagna di pesca
relativa all’anno 2014, conformemente alla disciplina comunitaria, derivante dal Regolamento di
base in materia di OCM, adottato dall’Unione europea (GUCE del 28.12.2013 – L354/1):
Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre
2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio.
Nello specifico, nella Sezione IV, relativo alla “Pianificazione della produzione e della
commercializzazione”, all’art. 28, p. 2, si dice espressamente che il Piano di produzione e di
commercializzazione deve includere:
a) un programma di produzione per le specie catturate o allevate;
b) una strategia di commercializzazione per adeguare il volume, la qualità e la presentazione
dell’offerta alle esigenze del mercato;
c) le misure che l’organizzazione dei produttori deve adottare per contribuire agli obiettivi di cui
all’articolo 7 del Regolamento;
d) le sanzioni applicabili agli aderenti che contravvengono alle decisioni stabilite per l’esecuzione
del programma interessato.
La nostra OP, in ottemperanza al Reg di esecuzione (UE) 1418/2013 della Commissione del
17.12.2013, riguardante i piani di produzione e di commercializzazione a norma del reg
(UE) 1379/2013, adottato dall’Unione europea e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GUCE del
28.12.2013 – L353/40) ha fatto proprio il formato e la struttura indicati nell’art. 1, nonché i termini
e le procedure, previste nell’art. 2, seguendo – nella formulazione del Piano - quanto indicato
negli appositi allegati.
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STRUTTURA DEL PIANO DI PRODUZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE
dell’OP:
_______________________________________ ______________________________________
SEZIONE 1
Informazioni generali relative all’organizzazione dei produttori
— Nome (per esteso dell’OP)
— Tipo (cooperativa, consorzio o altro)
— Codice d'identificazione (Decreto ministeriale di riconoscimento e data)
— Ubicazione (sede legale ed eventuale sede operativa)
A) Numero dei soci al 01 Gennaio 2014
N.
N. iscrizione
al Libro Soci
Nome e cognome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
.
B) Numero delle navi da pesca al 1 Gennaio 2014
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Motopeschereccio
Armatore
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Iscrizione
N. UE
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C) Fatturato globale nell’anno 2013
Il fatturato globale espresso dalla nostra OP nell’anno 2013
è stato di €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D) Fatturato dettagliato per le specie riconosciute nell’anno 2013
Il fatturato dettagliato per le specie riconosciute è il seguente:
Specie riconosciute
Fatturato
E) Volume totale della produzione nell’anno 2013
Il volume totale della produzione nel corso dell’anno 2013 è stato di tonnellate:
..............................................................................
F) Volume dettagliato della produzione per specie riconosciuta nell’anno 2013
Volume dettagliato della produzione nel corso dell’anno 2013 per le specie riconosciute:
Specie riconosciute
Tonnellate
SEZIONE 2
Programma di produzione e strategia di commercializzazione
Piano di produzione per l’anno 2014
Per la campagna di pesca 2014, per le specie riconosciute, sono previste le seguenti catture:
Specie riconosciute
Tonnellate
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E’ bene che l’OP faccia alcune considerazioni sui quantitativi che si prevedono di pescare, in relazione a:
a)
b)
c)
quanto già pescato nell’anno precedente,
numero dei soci e delle imbarcazioni impegnate (se maggiori o inferiori all’anno precedente),
altre considerazioni sulle specie bersaglio.
Calendario indicativo dell’offerta
Mese
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Specie riconosciute
Quantitativi (in t.)
1)
2)
3)
1)
2)
3)
1)
2)
3)
1)
2)
3)
1)
2)
3)
1)
2)
3)
1)
2)
3)
1)
2)
3)
1)
2)
3)
1)
2)
3)
1)
2)
3)
1)
2)
3)
(Si tratta di dati indicativi, che si possono evincere dalle catture medie espresse dai soci nei mesi di
riferimento, prevedendo uno scarto di +/- 10%).
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La strategia di commercializzazione dei prodotti da parte dell’OP
La strategia di commercializzazione dei prodotti si lega strettamente al “Piano previsionale della
produzione” e di adeguamento del volume dell’offerta al fabbisogno del mercato; la nostra OP potrebbe
applicare, per la campagna di pesca 2014, i prezzi di ritiro eventualmente adottati.
Inoltre, l’OP – su base settimanale – con i propri soci stabilisce le quantità da pescare, ponendo
attenzione agli orientamenti del mercato e alle esigenze emergenti in termini di quantità e qualità del
prodotto richiesti, e avendo riguardo alla sostenibilità della produzione, e a questo fine si avvale di
alcuni strumenti, quali:
- l’attivazione degli strumenti ordinari (quali la vendita all’asta presso i mercati alla produzione);
- il ritiro del prodotto, se il prezzo di mercato è al di sotto della soglia fissata in sede comunitaria;
- l’attivazione di “promozioni” del prodotto, in presenza di un eccesso di prodotto sbarcato, con la vendita
presso la GDO e altre strutture distributive;
- la destinazione di parte del prodotto a collettività, a titolo gratuito e con finalità caritatevoli;
- il ricorso a società/strutture di prima lavorazione del prodotto;
- il ricorso a forme alternative di distribuzione dello stesso.
QUALITA’, DIMENSIONI, PRESENTAZIONE, IMBALLAGGIO, CAMPIONATURA, UTILIZZO DEL
GHIACCIO, REGIME DEI PREZZI, VENDITA DEL PRODOTTO.
A TITOLO ESEMPLIFICATIVO IL CASO DEL PESCE AZZURRO:
Qualità
I prodotti, per i quali l’OP ha ottenuto il riconoscimento, dovranno appartenere alla categoria di freschezza
Extra A ed essere privi di sudiciume e di forte decolorazione.
Dimensione
I seguenti prodotti conferiti dovranno rispettare le seguenti dimensioni di calibro:
Alici (Engraulis encrasicolus)
- da 31 a 50 pezzi/Kg
- da 51 a 83 pezzi/Kg
- da 84 a 125 pezzi/Kg
Sardine (Sardina pilcardus)
- da 16 a 24 pezzi/Kg
- da 25 a 35 pezzi/Kg
- da 36 a 67 pezzi/Kg
Per tutti gli altri prodotti conferiti, le taglie minime biologiche eventualmente in vigore prevalgono sempre
sui calibri minimi stabiliti dalle norme comuni di commercializzazione.
Presentazione
Il prodotto dovrà essere venduto per intero.
Imballaggio
Il prodotto dovrà essere imballato in casse di legno standard di 30x50x8 cm o di polistirolo standard di
32x52,5x12 cm.
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Campionatura
La campionatura verrà effettuata dagli esperti nominati dalla OP.
Utilizzo del ghiaccio
Il prodotto dovrà essere refrigerato sia a bordo sia alla vendita. Le barche non provviste a bordo di
impianto di produzione del ghiaccio o simili, dovranno imbarcare il ghiaccio prima della cattura.
Regime dei prezzi
L’OP potrebbe ricorrere al meccanismo di ammasso dei prodotti, quando siano stati immessi sul mercato
e non sia stato possibile trovare un acquirente al prezzo limite di cui all’art 31 del Reg. (UE) 1379/2013.
Vendita del prodotto
Al fine di garantire i requisiti sanitari previsti dalle leggi vigenti, di armonizzare tutte le operazioni di
vendita, carico e scarico delle merce ed al fine di promuovere la concentrazione dell’offerta, l’OP vende il
prodotto conferito dai soci attraverso il Mercato Ittico o attraverso uno stabilimento riconosciuto.
SEZIONE 3
Misure per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 7 del Regolamento (UE) 1379/2013
In relazione agli obiettivi indicati nell’art. 7 del Reg. (UE) n. 1379/2013 di seguito indicati:
a) promuovere l'esercizio di attività di pesca redditizie e sostenibili da parte dei propri aderenti in piena
conformità della politica di conservazione prevista, in particolare, dal regolamento (UE) n. 1380/2013
e del diritto ambientale, rispettando nel contempo la politica sociale e, ove lo Stato membro
interessato lo preveda, la partecipazione alla gestione delle risorse biologiche marine;
b) evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate di stock commerciali e, ove necessario,
farne il miglior uso possibile senza creare un mercato per tali catture che sono al di sotto della taglia
minima di riferimento per la conservazione, in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) n.
1380/2013;
c) contribuire alla tracciabilità dei prodotti della pesca e all'accesso dei consumatori ad un'informazione
chiara e completa;
d) contribuire all'eliminazione della pratica di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
e) migliorare le condizioni di immissione sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dei
propri aderenti;
f) migliorare il rendimento economico;
g) stabilizzare i mercati;
h) contribuire all'approvvigionamento alimentare e promuovere elevati parametri di qualità e sicurezza
alimentare, favorendo nel contempo l'occupazione nelle zone costiere e rurali;
i) ridurre l'impatto ambientale della pesca, anche mediante misure volte a migliorare la selettività degli
attrezzi da pesca.
La nostra OP intende adottare una serie di misure che vanno nella direzione indicata, peraltro indicate
nell’art. 8 dello stesso Regolamento, quali:
a) adeguare la produzione alle esigenze di mercato;
b) canalizzare l'offerta e la commercializzazione dei prodotti dei loro aderenti;
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c) promuovere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione dei loro aderenti in modo non
discriminatorio servendosi, ad esempio, della certificazione dei prodotti, e, in particolare, di denominazioni
di origine, marchi di qualità, denominazioni geografiche, specialità tradizionali garantite e meriti dei
prodotti in termini di sostenibilità;
d) verificare che le attività dei loro aderenti siano conformi alle norme stabilite dall'OP interessata e
adottare misure per garantire tale conformità;
e) promuovere programmi di formazione professionale e di cooperazione al fine di incoraggiare i
giovani ad entrare nel settore;
f) ridurre l'impatto ambientale della pesca, anche mediante misure volte a migliorare la selettività degli
attrezzi da pesca;
g) promuovere l'uso della tecnologia dell'informazione e della comunicazione per migliorare la
commercializzazione ed i prezzi;
h) agevolare l'accesso dei consumatori all'informazione sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Il calendario orientativo dell’offerta dei prodotti e l’analisi di mercato, affrontata sistematicamente dal
Consiglio di amministrazione e dai responsabili di marketing dell’OP consentono – con un certo margine
di approssimazione – di adeguare le quantità complessivamente pescate dai soci dell’Organizzazione a
quelle che sono le esigenze del mercato di riferimento (mercato ittico alla produzione e altri soggetti
acquirenti esterni al mercato medesimo).
L’obbligo di conferimento del prodotto pescato/allevato da parte dei soci consente di canalizzare l’offerta
verso acquirenti certi della filiera. Non sono ammesse eccezioni all’obbligo previsto, e – nei casi ammessi
– la vendita del prodotto deve essere preventivamente approvata dal C.d.A., e comunque nel rispetto
delle norme comuni di produzione e commercializzazione, adottate dall’OP e previste nel Regolamento
interno.
Pur rimanendo un obiettivo, quello della promozione del prodotto con la certificazione di origine e/o
qualità, l’OP cercherà di avvalersi degli strumenti messi a disposizione dalla stessa Unione Europea e
dello Stato nazionale, per prevedere iniziative volte a qualificare la produzione dell’Organizzazione.
Si fa presente che è sistematico il controllo da parte dell’OP sull’attività svolta dai soci, in relazione ai
sistemi di pesca utilizzati, ai programmi di cattura e/o di prelievo delle specie, alla qualità dei prodotti
sbarcati, e più in generale al rispetto delle norme comuni adottate dall’Organizzazione, in relazione alle
quali l’OP interviene – in caso di violazione – comminando le sanzioni indicate nel Regolamento interno.
L’Organizzazione è attenta alle capacità professionali dei propri addetti, per i quali – in corso d’anno, ove
possibile – prevede un aggiornamento professionale e programmi di formazione, considerato che la
maggiore qualificazione della produzione e la stessa attività di pesca in forma sostenibile, comporta un
più elevato livello di professionalità dell’impresa di pesca nel suo insieme.
L’OP, nel corso del 2014, intende sviluppare – di concerto con la Feder OP.it e l’IPI – una serie di
attività, volte a sviluppare l’uso dell’informatica, al fine di migliorare la comunicazione e la
commercializzazione dei propri prodotti, consentendo una maggiore informazione dei prodotti al
consumatore finale.
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SEZIONE 4
Misure per l’adeguamento dell’offerta di alcune specie
Non c’è dubbio che per alcune specie massive, come quelle dei piccoli pelagici (alici e sarde), si rendono
necessarie alcune misure specifiche di adeguamento dell’offerta, in quanto dette specie – in determinati
periodi dell’anno – possono incontrare difficoltà di vendita o perché la taglia non è “commerciale” o per un
eccesso di prodotto sbarcato.
In relazione a quanto sopra, le OO.PP. del pesce azzurro già da anni hanno portato avanti programmi
“volontari” di autodisciplina, riducendo le giornate di pesca e le quantità pescate, dando seguito a quanto
previsto in termini di pesca responsabile e sostenibile.
Le misure condivise da tutte le OOPP dei piccoli pelagici dell’Adriatico sono state accolte dalla DG Pesca
del Ministero e sono entrate a far parte di un “Piano di gestione”, nel quadro della Raccomandazione
adottata dal GFCM entrata in vigore il 4 ottobre 2013 e che sarà oggetto di un Decreto ministeriale da
parte dello Stato nazionale.
Di conseguenza, si rinvia al Piano di gestione per la disciplina e le misure previste.
Per le altre specie non ci sono particolari problemi di commercializzazione, per le quali si rinvia al nostro
“programma di previsione della produzione” e alle relative misure di commercializzazione, attraverso i
canali che l’OP ha individuato.
SEZIONE 5
Sanzioni e misure di controllo
Sanzioni
Gli aderenti che non rispetteranno il “Piano di produzione e di commercializzazione” durante la campagna
di pesca per l’anno 2014, e che a seguito del controllo effettuato dall’OP sulla conformità o meno dei
propri aderenti alle normi comuni adottate dal Regolamento interno, incorreranno nelle seguenti sanzioni:
1.
2.
3.
alla prima infrazione, ammonimento verbale;
alla seconda infrazione, ammonimento scritto e sanzione pecuniaria;
alla terza infrazione, perdita della qualifica di socio dell’OP.
Data (entro il 28/2/2014)
Il Presidente
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Come aderire alla Italiana Produttori Ittici:
FAC-SIMILE DI LETTERA DI RICHIESTA
Al Consiglio di Amministrazione della
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Via G.A. Guattani 9
00161 ROMA
Il Sottoscritto
nato a
il
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Organizzazione di Produttori
_____________________________________________
Con sede in
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del
Richiede con la presente di aderire alla Associazione denominata:
ITALIANA PRODUTTORI ITTICI con sede in Roma Via G.A. Guattani 9
allega:
1.
2.
3.
4.
COPIA DELL’ATTO COSTITUTIVO
COPIA DELLO STATUTO VIGENTE
NOMINA DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE IN CARICA
VERBALE DELL’ORGANO CHE HA DELIBERATO L’ADESIONE
FAC-SIMILE DI VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione della
Con sede a
Partita IVA
Iscritta al REA di
Riunitosi il giorno
Presso
CF
Con Numero
alle ore
Delibera di aderire alla Associazione Nazionale denominata ITALIANA PRODUTTORI
ITTICI con sede in Roma Via G.A. Guattani 9 nata per la Promozione, Coordinamento,
Assistenza e Rappresentanza delle Organizzazioni di Produttori della Pesca e
dell’Acquacoltura associate.
Da’ mandato al Presidente di esplicare tutte le pratiche e gli adempimenti del caso per
formalizzare la richiesta ed eventualmente avanzare proposte per la composizione del
consiglio di amministrazione della Associazione.
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La legislazione essenziale di riferimento
DOCUMENTO
DATA
CONTENUTO
NOTE
TRATTATO UE
24.12.2002
TUE -
GUE - Testo base consolidato
Trattato sul funzionamento dell’UE
GUE - Testo base consolidato
ABROGATO
dal Reg UE 1379/2013
TFUE
9.5.2008
REG (CE)
104/2000
17.12.2000
Organizzazione Comune dei Mercati
(OCM)
REG (UE)
1379/2013
11.12.2013
Organizzazione Comune dei Mercati
(OCM)
REG (UE)
1380/2013
11.12.2013
La Politica Comune della Pesca
(PCP)
REG (UE)
1418/2001
17.12.2013
Piani di produzione
e commercializzazione
Esecuzione del Reg 1379/2013
REG (UE)
1419/2013
17.12.2013
Riconoscimento delle OOPP
e delle OOII
Esecuzione del Reg 1379/2013
REG (UE)
1420/2013
17.12.2013
Abrogazioni
Esecuzione del Reg 1379/2013
Piani di produzione
e commercializzazione
Attuazione del Reg 1379/2013
RACC UE
(2014/117/UE)
3.3.2014
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