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Riconoscimento delle organizzazioni di produttori
ITALIANA PRODUTTORI ITTICI Associazione Nazionale di Organizzazioni di Produttori del Settore Ittico RICONOSCIUTA CON DM 21.12.2010 Via G.A. Guattani 9 – 00161 Roma IL RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI Reg. (UE) n. 1419/2013 I PIANI DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE Reg. (UE) n. 1418/2013 L’ESTENSIONE DELLE NORME DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI Reg. (UE) n. 1379/2013 art 22 PROGRAMMA NAZIONALE TRIENNALE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA 2013 -2015 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 2 Tel +39 06 4416471 – Fax +39 06 44118388 WWW.ITALIANAPRODUTTORI.IT - e-mail: [email protected] CF 97593420587 – REA ROMA: RM-1260101 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 3 INDICE Il Reg. (UE) n. 1379/2013 - Organizzazione comune dei mercati (OCM) nota descrittiva Il Reg. (UE) n. 1418/2013 – Piani di produzione e commercializzazione Il Reg. (UE) n. 1418/2013 – L’allegato Linee guida per la stesura di Piani di produzione e commercializzazione Tel +39 06 4416471 – Fax +39 06 44118388 WWW.ITALIANAPRODUTTORI.IT - e-mail: [email protected] CF 97593420587 – REA ROMA: RM-1260101 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 4 Il Reg. (UE) n. 1379/2013 - Organizzazione comune dei mercati (OCM) comprende: a) le organizzazioni professionali; b) le norme di commercializzazione; c) le informazioni del consumatore; d) le norme di concorrenza; e) le informazioni sul mercato. Nello specifico dell’articolato previsto dalla nuova disciplina comunitaria, in primo luogo occorre soffermarsi sull’art. 7, relativo agli obiettivi che le OP devono perseguire: a) “esercitare l’attività di pesca nel rispetto della politica di conservazione degli stock e conformemente al Regolamento (UE) n. 1380/2013 – (PCP)” b) “evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate di stock commerciali”; c) “contribuire alla tracciabilità dei prodotti”, fornendo informazioni chiare e complete ai consumatori; d) “contribuire all’eliminazione delle pratiche di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata”. Non è ancora chiaro se questi elementi di “novità” indicati tra gli obiettivi dovranno o meno entrare a far parte dello Statuto societario e se queste modifiche devono essere introdotte con Atto notarile. Nell’analizzare le “misure”, di cui l’OP deve avvalersi per perseguire gli obiettivi indicati, a) “adeguare la produzione alle esigenze di mercato”, b) “canalizzare l’offerta e la commercializzazione dei prodotti dei propri aderenti”, c) la promozione dei prodotti avvalendosi di certificazioni e marchi, ecc., Abbiamo ritenuto utile proporre una versione di agile consultazione di percorso per il riconoscimento di una OP da parte di uno Stato Membro e dell’eventuale richiesta di estensione a non aderenti delle proprie norme. Questa stesura è il frutto di una prima lettura del Regolamento OCM ma è soprattutto uno strumento scaturito dal lavoro di confronto con le esigenze dei produttori portato avanti nel corso del 2013 dalle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori IPI e FederOP. Tel +39 06 4416471 – Fax +39 06 44118388 WWW.ITALIANAPRODUTTORI.IT - e-mail: [email protected] CF 97593420587 – REA ROMA: RM-1260101 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 5 LE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI Per Organizzazione di Produttori, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, si intende, qualsiasi organizzazione ed associazione riconosciuta, costituita per iniziativa dei produttori allo scopo di adottare misure atte ad assicurare l’esercizio razionale della pesca e il miglioramento delle condizioni di vendita della loro produzione. Le Organizzazioni di Produttori (OOPP) sono costituite da pescatori o acquacoltori che si associano liberamente per adottare misure atte a garantire le migliori condizioni di gestione delle attività di produzione e di commercializzazione per i loro prodotti. Perché un’OP? Uno dei vantaggi principali dell’OP è di consentire agli stessi produttori di adeguare la produzione alla domanda di mercato, in modo da controllare maggiormente i meccanismi di formazione del prezzo. Oltre a rafforzare il ruolo dei produttori nella (auto) gestione delle risorse e sui mercati, costituire un’OP rappresenta per gli operatori anche indubbi vantaggi sul fronte delle possibili fonti di finanziamento. Requisiti per ottenere il riconoscimento Le OOPP devono soddisfare una serie di requisiti per essere riconosciute dai rispettivi Stati membri: Forma e contenuti della domanda sono specificati nell’allegato 1 del reg (UE) 1418/2013; I membri delle OOPP devono rispettare una serie di norme come la vendita dei loro prodotti esclusivamente tramite l'organizzazione, concentrando così l'offerta. Poiché gli operatori non aderenti potrebbero danneggiare il mercato astenendosi dall'adeguare gli sbarchi alla domanda, le OOPP possono chiedere che l'applicazione delle loro regole venga estesa a tutti i pescatori: art 22 del reg (UE) 1379/2013; La domanda di riconoscimento ?alla Regione? Ciascuna domanda di riconoscimento, redatta in carta semplice ed in duplice copia, indirizzata agli uffici regionali competenti, dovrà contenere: Tel +39 06 4416471 – Fax +39 06 44118388 WWW.ITALIANAPRODUTTORI.IT - e-mail: [email protected] CF 97593420587 – REA ROMA: RM-1260101 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 6 a) statuto dell’organizzazione di produttori o delle organizzazioni interprofessionali; b) regole di funzionamento interno in conformità ai principi stabiliti nell’art 17 del reg (UE) 1379/2013; c) nomi delle persone che possono agire in nome e per conto dell’organizzazione di produttori o dell’organizzazione interprofessionale; d) prova che l’OP o l’OI è conforme alle condizioni di cui all’art 14, § 1, e dell’art 16, § 1, del reg (UE) 1379/2013, rispettivamente; e) dettaglio delle attività svolte dall’OP o dall’OI, compresi il settore di attività e i prodotti della pesca e dell’acquacoltura per i quali è richiesto il riconoscimento. Con la Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) n. 200303644 del 20 maggio 2003, in applicazione delle norme sul decentramento amministrativo, sono state attribuite alle Regioni le competenze istruttorie per il riconoscimento e il parere delle Regioni è vincolante. La richiesta di estensione delle norme adottate Reg (UE) 1379/2013 - SEZIONE III - Articolo 22 Estensione delle norme delle OOPP 1. Gli Stati membri possono decidere che le norme approvate nell'ambito di un'OP siano vincolanti per i produttori non aderenti all'organizzazione che commercializzano i prodotti nella zona in cui l'organizzazione è rappresentativa, a condizione che: a) l'OP sia stata costituita da almeno un anno e sia considerata rappresentativa della produzione e della commercializzazione, compreso, se del caso, del settore della piccola pesca e della pesca artigianale, in uno Stato membro e presenti una domanda alle autorità nazionali competenti; b) le norme da estendere riguardino le misure relative alle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all'articolo 8 paragrafo 2, lettere a) e b) e all'articolo 8,paragrafo 3, lettere da a) a e). c) siano rispettate le norme in materia di concorrenza di cui al capo V. 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), un'OP del settore della pesca è considerata rappresentativa se da essa proviene almeno il 55 % dei quantitativi del prodotto in questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella zona in cui si propone di estendere le norme. Tel +39 06 4416471 – Fax +39 06 44118388 WWW.ITALIANAPRODUTTORI.IT - e-mail: [email protected] CF 97593420587 – REA ROMA: RM-1260101 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 7 3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), un'OP del settore dell'acquacoltura è considerata rappresentativa se da essa proviene almeno il 40 % dei quantitativi del prodotto in questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella zona in cui si propone di estendere le norme. 4. Le norme da estendere ai non aderenti si applicano per un periodo compreso fra 60 giorni e 12 mesi. Articolo 23 Estensione delle norme delle organizzazioni interprofessionali 1. Gli Stati membri possono decidere che alcuni degli accordi, delle decisioni o delle pratiche approvati nell'ambito di un'organizzazione interprofessionale siano vincolanti in una o più zone specifiche per altri operatori che non appartengono a tale organizzazione, a condizione che: a) l'organizzazione interprofessionale copra almeno il 65 % delle attività svolte in almeno due dei seguenti settori: produzione, trasformazione o commercializzazione del prodotto in questione nel corso dell'anno precedente nella zona o nelle zone interessate di uno Stato membro, e ne faccia apposita domanda alle autorità nazionali competenti; b) le norme da estendere ad altri operatori riguardino le misure relative alle organizzazioni interprofessionali di cui all'art 13, lettere da a) a g) e non arrechino danni ad altri operatori nello Stato membro interessato o nell'Unione. 2. L'estensione delle norme può essere resa vincolante per un massimo di tre anni, fatto salvo l'art 25, § 4 Articolo 24 Responsabilità finanziaria Quando le norme sono estese a operatori non aderenti ai sensi degli articoli 22 e 23, lo Stato membro interessato può decidere che essi debbano rendere conto all'organizzazione di produttori o all'organizzazione interprofessionale dell'equivalente di una parte o della totalità dei costi sostenuti dagli aderenti in ragione dell'applicazione delle norme estese nei confronti dei non aderenti. Articolo 25 Autorizzazione da parte della Commissione 1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme che intendono rendere obbligatorie per tutti i produttori o gli operatori di una o più zone determinate ai sensi degli articoli 22 e 23. 2. La Commissione adotta una decisione che autorizza l'estensione delle norme di cui al paragrafo 1 a condizione che: a) siano rispettate le disposizioni degli articoli 22 e 23; b) siano rispettate le norme di cui al capo V in materia di concorrenza; Tel +39 06 4416471 – Fax +39 06 44118388 WWW.ITALIANAPRODUTTORI.IT - e-mail: [email protected] CF 97593420587 – REA ROMA: RM-1260101 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 8 c) l'estensione non costituisca una minaccia per il libero scambio; e d) non sia compromesso il conseguimento degli obiettivi dell'art 39 TFUE. 3. Entro un mese dal ricevimento della notifica, la Commissione adotta una decisione che autorizza o rifiuta di autorizzare l'estensione delle norme e ne informa gli Stati membri. Se non ha preso una decisione entro un mese dalla notifica, si presume che la Commissione abbia autorizzato l'estensione delle norme. 4. L'autorizzazione dell'estensione delle norme può continuare ad applicarsi dopo la scadenza del termine iniziale, anche mediante tacito accordo, senza un esplicito rinnovo dell'autorizzazione, a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato alla Commissione, almeno un mese prima della scadenza di detto termine iniziale, l'ulteriore termine di applicazione e che la Commissione abbia autorizzato tale estensione o non abbia sollevato obiezioni entro un mese dal ricevimento di detta notifica. Anche i non affiliati possono pertanto essere tenuti a rispettare, in una zona e in un periodo determinati, le medesime restrizioni fissate dagli aderenti alle OOPP del territorio. Quali sono i vantaggi in termini di finanziamenti? Gli Stati membri possono contribuire finanziariamente all'istituzione e alla gestione delle OOPP ed a questo scopo possono essere ottenuti anche contributi della Comunità come previsto dagli articoli 15, 28 e 30 del Reg OCM Articolo 15 Reg OCM Sostegno finanziario alle OOPP o alle associazioni di OOPP Le misure a favore della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura finalizzate alla costituzione o alla ristrutturazione di OOPP o associazioni di OOPP possono beneficiare di un sostegno finanziario in conformità del futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo 2014-2020. Articolo 28 Reg OCM Piano di produzione e di commercializzazione § 6 6. Le OOPP possono beneficiare di un sostegno finanziario per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione conformemente al un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo 2014-2020. Articolo 30 Reg OCM Meccanismo di ammasso Le OOPP del settore della pesca possono beneficiare di un sostegno finanziario per l'ammasso dei prodotti della pesca di cui all'allegato II, a condizione che . . . . . . . . Tel +39 06 4416471 – Fax +39 06 44118388 WWW.ITALIANAPRODUTTORI.IT - e-mail: [email protected] CF 97593420587 – REA ROMA: RM-1260101 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 9 Ma l'obiettivo a lungo termine è che le organizzazioni di produttori si rendano autosufficienti. Cosa cambia dal punto di vista fiscale e previdenziale? Dal punto di vista fiscale e previdenziale nulla cambia, ovvero il soggetto societario resta la cooperativa e dal punto di vista previdenziale per la piccola pesca il riferimento resta quello della legge 250. Come far riconoscere cooperative e consorzi come OP E’ semplice. La cooperativa, o il consorzio, deve indire un’assemblea dei soci, riscontrare l’esistenza dei requisiti minimi previsti dai regolamenti UE; richiedere alla Capitaneria di porto una verifica ed il conseguente verbale circa la corrispondenza dei quantitativi di produzione indicati dalla cooperativa, per i natanti associati; modificare lo statuto integrandolo con i dettami comunitari che regolano le OOPP e presentare la richiesta alla propria Regione. Tel +39 06 4416471 – Fax +39 06 44118388 WWW.ITALIANAPRODUTTORI.IT - e-mail: [email protected] CF 97593420587 – REA ROMA: RM-1260101 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 10 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1419/2013 DELLA COMMISSIONE del 17.12.2013 Riconoscimento delle organizzazioni di produttori (OOPP) e delle organizzazioni interprofessionali (OOII), estensione delle norme delle OOPP e delle OOII, pubblicazione dei prezzi limite come previsto dal regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11.12.2013 relativo all’OCM nel settore della pesca e dell’acquacoltura, in particolare gli art 21, 27 e 32, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 1379/2013 prevede il riconoscimento delle OOPP e delle OOII, l’estensione delle norme di tali organizzazioni e la fissazione dei prezzi di attivazione del meccanismo di ammasso. (2) È necessario specificare i termini, le procedure e la forma delle domande di riconoscimento e di revoca del riconoscimento delle OOPP e delle OOII, nonché il formato, i termini e le procedure applicabili dagli Stati membri per la comunicazione alla Commissione di ogni decisione relativa alla concessione o alla revoca di un riconoscimento. (3) Occorre specificare il formato e la procedura di notifica alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle norme delle OOPP o delle OOII che intendono rendere obbligatorie per tutte le OOPP o gli operatori di una o più zone specifiche. (4) Occorre specificare il formato della pubblicazione, da parte degli Stati membri, dei prezzi limite che devono essere applicati dalle OOPP riconosciute nel loro territorio. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di esame per il settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente regolamento s'intende per: a) «organizzazioni di produttori» le OOPP del settore della pesca e dell’acquacoltura e le relative associazioni, stabilite a norma degli articoli 6 e 9 del reg (UE) 1379/2013; b) «organizzazioni interprofessionali» le organizzazioni di operatori stabiliti a norma dell’art 11 del reg (UE) 1379/2013. Tel +39 06 4416471 – Fax +39 06 44118388 WWW.ITALIANAPRODUTTORI.IT - e-mail: [email protected] CF 97593420587 – REA ROMA: RM-1260101 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 11 Articolo 2 Termini, procedure e forma delle domande di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali 1. Entro tre mesi dal ricevimento di una domanda di riconoscimento a norma degli articoli 14 e 16 del reg (UE) 1379/2013, lo Stato membro interessato informa l’OP o l’OI per iscritto della sua decisione. In caso di diniego del riconoscimento, la decisione dello Stato membro dev’essere motivata. 2. La forma delle domande di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali è fissata nell’allegato I. Articolo 3 Termini e procedura per la revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali Quando uno Stato membro intende revocare il riconoscimento di un’OP o di un’OI a norma dell’art 18 del reg (UE) 1379/2013, esso comunica tale intenzione all’organizzazione interessata insieme ai motivi della revoca. Lo Stato membro dà all’OP o all’OI interessata la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro due mesi. Articolo 4 Formato, termini e procedure per la comunicazione delle decisioni relative alla concessione o alla revoca di un riconoscimento 1. Il formato della comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle loro decisioni relative alla con-cessione o alla revoca di un riconoscimento delle OOPP o delle OOII a norma degli articoli 14, 16 o 18 del reg (UE) 1379/2013 è fissato nell’allegato II. 2. Gli Stati membri trasmettono la comunicazione della decisione di cui al § 1 entro un termine di due mesi dalla data della suddetta decisione. 3. Le comunicazioni devono essere trasmesse sotto forma di file XML, uno per ogni comunicazione. Il file XML deve essere inviato alla Commissione come allegato alla casella funzionale di posta elettronica: [email protected] indicando come oggetto: comunicazione sulle PO/IBO. Articolo 5 Formato e procedura della notifica, da parte degli Stati membri, delle norme che intendono rendere obbligatorie per tutti i produttori o gli operatori 1. Il formato della notifica alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle norme delle organizzazioni di produttori o delle organizzazioni interprofessionali che intendono rendere obbligatorie per tutti i produttori o gli operatori di una o più zone specifiche, come previsto agli articoli 22 e 23 del reg (UE) 1379/2013, sono fissati nell’allegato III. 2. Gli Stati membri trasmettono la notifica alla Commissione almeno due mesi prima della prevista data di entrata in vigore dell’estensione delle norme. 3. Qualsiasi modifica prevista alle norme rese obbligatorie per tutti i produttori o gli operatori deve essere notificata in conformità dei paragrafi 1 e 2. Tel +39 06 4416471 – Fax +39 06 44118388 WWW.ITALIANAPRODUTTORI.IT - e-mail: [email protected] CF 97593420587 – REA ROMA: RM-1260101 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 12 Articolo 6 Formato della pubblicazione dei prezzi limite Il formato della pubblicazione, da parte degli Stati membri, dei prezzi limite di cui all’art 31, § 4, del reg (UE) 1379/2013 è definito nell’allegato IV del presente regolamento. Articolo 7 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO ALLEGATO I FORMA DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO Informazioni che devono figurare nelle domande di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali: e) statuto dell’organizzazione di produttori o delle organizzazioni interprofessionali; f) regole di funzionamento interno in conformità ai principi stabiliti nell’art 17 del reg (UE) 1379/2013; g) nomi delle persone che possono agire in nome e per conto dell’organizzazione di produttori o dell’organizzazione interprofessionale; h) prova che l’OP o l’OI è conforme alle condizioni di cui all’art 14, § 1, e dell’art 16, § 1, del reg (UE) 1379/2013, rispettivamente; e) dettaglio delle attività svolte dall’OP o dall’OI, compresi il settore di attività e i prodotti della pesca e dell’acquacoltura per i quali è richiesto il riconoscimento. Tel +39 06 4416471 – Fax +39 06 44118388 WWW.ITALIANAPRODUTTORI.IT - e-mail: [email protected] CF 97593420587 – REA ROMA: RM-1260101 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 13 ALLEGATO II FORMATO PER LA COMUNICAZIONE DELLE DECISIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE O ALLA REVOCA DI UN RICONOSCIMENTO Informazioni da includere nella comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle loro decisioni relative alla concessione o alla revoca di un riconoscimento: Nome dell’elemento (1) Numero max caratteri Stato membro MS 3 Tipo di organizzazione TO 3 RN - NO - Nome della zona Numero di registrazione Nome dell’organizzazion e Contatto CO 100 Settore di attività AA - Settore di competenza AC 100 Definizione e osservazioni Stato membro (codice Alpha - 3 ISO) che comunica la decisione di concessione o di revoca del riconoscimento PO: organizzazione di produttori; APO: associazione di organizzazioni di produttori; IBO: organizzazione interprofessionale Numero con il quale l’organizzazione è stata registrata Nome della PO, APO o IBO sotto cui l’organizzazione è registrata Testo libero. L’indirizzo deve essere sufficientemente chiaro da permettere di contattare l’organizzazione: indirizzo postale, numeri di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica, sito Internet N per nazionale T per transnazionale (indicare gli altri Stati membri interessati con un codice Alpha 3 ISO) Precisare uno o più dei seguenti settori: Per le PO: acquacoltura marina e in acque dolci; pesca costiera, compresa la piccola pesca; pesca d’altura e pesca a lunga distanza; altro (specificare) Per le IBO: produzione (pesca o acquacoltura); trasformazione; commercializzazione; altro (specificare) Data del DR 10 aaaa-mm-gg riconoscimento Data della revoca del DW 10 aaaa-mm-gg, se del caso riconoscimento ( 1 ) Tali elementi devono essere inseriti nell’elemento radice denominato ORG. Il nome di dominio dev’essere: urn:xeu:mare:grant-withdra- wal-recognition-organisation:v1 Tel +39 06 4416471 – Fax +39 06 44118388 WWW.ITALIANAPRODUTTORI.IT - e-mail: [email protected] CF 97593420587 – REA ROMA: RM-1260101 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 14 ALLEGATO III FORMATO DELLA NOTIFICA DELL’ESTENSIONE DELLE NORME Informazioni da includere nella comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle norme che intendono estendere: a) il nome e l’indirizzo postale dell’organizzazione di produttori o dell’organizzazione interprofessionale in causa; b) tutte le informazioni necessarie per dimostrare che l’organizzazione di produttori o l’organizzazione interprofessionale è rappresentativa a norma dell’arti 22, §§ 2 e 3, e dell’art 23, § 1, lettera a), del reg (UE) 1379/2013, rispettivamente; c) le norme da estendere; d) la giustificazione dell’estensione delle norme, suffragata da adeguati dati e altre informazioni pertinenti; e) la zona o le zone in cui si prevede di rendere le norme vincolanti; f) il periodo di applicazione dell’estensione delle norme; g) la data di entrata in vigore. ALLEGATO IV FORMATO DELLA PUBBLICAZIONE DEI PREZZI LIMITE Informazioni da includere nella pubblicazione, da parte degli Stati membri, dei prezzi limite che devono essere applicati nei rispettivi territori: a) il periodo di applicazione dei prezzi limite; b) lo Stato membro interessato; c) se del caso, il nome della regione o delle regioni in cui il prezzo limite si applica, seguito dai loro codici NUTS in conformità del regolamento (CE) 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio; d) il nome dei prodotti della pesca soggetti alla fissazione di prezzi limite e il codice FAO alpha-3 di ogni specie; e) per ciascuna specie, il pertinente prezzo limite in base al peso; f) la valuta utilizzata Tel +39 06 4416471 – Fax +39 06 44118388 WWW.ITALIANAPRODUTTORI.IT - e-mail: [email protected] CF 97593420587 – REA ROMA: RM-1260101 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 15 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1418/2013 DELLA COMMISSIONE del 17.12.2013 Articolo 1 Formato e struttura dei piani di produzione e di commercializzazione Il formato e la struttura dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all’art 28 del regolamento (UE) n. 1379/2013 (i «piani») sono stabiliti nell’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Termini e procedure per la presentazione dei piani 1. Le organizzazioni di produttori presentano i loro primi piani alle proprie autorità nazionali competenti entro la fine del febbraio 2014. Le OOPP riconosciute dopo il 1 gennaio 2014 presentano i loro primi piani alle autorità nazionali competenti otto settimane dopo il loro riconoscimento. I piani successivi sono presentati otto settimane prima della scadenza dei piani in vigore. 2. Se un’autorità nazionale competente ritiene che un piano presentato da un’OP sia mirato al conseguimento degli obiettivi di cui agli art 3 e 7 del regolamento (UE) 1379/2013, essa approva tale piano entro sei settimane dalla ricezione e ne informa immediatamente l’OP. 3. Se un’autorità nazionale competente ritiene che gli obiettivi di cui agli art 3 e 7 del regolamento (UE) 1379/2013 non possano essere conseguiti da un piano presentato, ne informa l’OP entro il termine di cui al § 2 del presente articolo. L’OP presenta un piano modificato entro due settimane. 4. Il termine ultimo per l’approvazione del piano modificato è di quattro settimane a decorrere dal ricevimento del medesimo. 5. Se l’autorità nazionale competente non approva o non rifiuta il piano a norma dei paragrafi 2 o 4, il piano è considerato approvato. Articolo 3 Revisione dei piani 1. Se un’autorità nazionale competente ritiene che un piano riveduto presentato a norma dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1379/2013 sia mirato al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 7 del medesimo regola- mento, essa approva tale piano entro quattro settimane dalla ricezione e ne informa immediatamente l’OP. 2. Se un’autorità nazionale competente ritiene che gli obiettivi di cui agli art 3 e 7 del regolamento (UE) n. 1379/2013 non possano essere conseguiti dal piano presentato, ne informa l’OP entro il termine di cui al § 1 del presente articolo. L’OP presenta un piano modificato entro due settimane. 3. Il termine ultimo per l’approvazione del piano modificato è di quattro settimane dal ricevimento del medesimo. 4. Se l’autorità nazionale competente non approva o non rifiuta il piano riveduto ai sensi dei paragrafi 1 o 3, il piano è considerato approvato. Articolo 4 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014. E’ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Bruxelles, il 17 dicembre 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO Tel +39 06 4416471 – Fax +39 06 44118388 WWW.ITALIANAPRODUTTORI.IT - e-mail: [email protected] CF 97593420587 – REA ROMA: RM-1260101 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 16 ALLEGATO al Reg. (UE) n. 1418/2013 – Piani di produzione (struttura dettagliata dei piani di produzione e commercializzazione) SEZIONE 1 Informazioni generali relative all’organizzazione dei produttori — Nome — Tipo — Codice d'identificazione — Ubicazione — Numero di aderenti — Fatturato (dettagliato per specie) — Volume delle catture o di raccolta (dettagliato per specie) SEZIONE 2 Programma di produzione e strategia di commercializzazione Tale sezione comprende un calendario indicativo dell’offerta e descrive i mezzi che permettono di garantire l’adeguatezza dell’offerta rispetto alle esigenze del mercato in termini di qualità, quantità e presentazione, in particolare per le principali specie commercializzate. SEZIONE 3 Misure per conseguire gli obiettivi di cui all’art 7 del regolamento (UE) n. 1379/2013 Tale sezione descrive, tra l’altro, le misure adeguate di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1379/2013 che l’organizzazione di produttori intende adottare per conseguire i vari obiettivi di cui all’articolo 7 del medesimo regola- mento. SEZIONE 4 Misure per l’adeguamento dell’offerta di alcune specie Tale sezione descrive, tra l’altro, le misure adeguate di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1379/2013 che l’organizzazione di produttori intende adottare per adeguare l’offerta delle specie che incontrano solitamente difficoltà di commercializzazione nel corso dell’anno. SEZIONE 5 Sanzioni e misure di controllo Tale sezione fornisce una descrizione delle sanzioni applicabili ai diversi tipi di infrazioni che possono verificarsi nell’attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione. Inoltre, può descrivere le misure adeguate di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1379/2013 che l’organizzazione di produttori intende adottare per garantire il controllo e la conformità delle attività dei suoi aderenti alle norme da essa stabilite. Tel +39 06 4416471 – Fax +39 06 44118388 WWW.ITALIANAPRODUTTORI.IT - e-mail: [email protected] CF 97593420587 – REA ROMA: RM-1260101 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 17 LINEE GUIDA PER UNA BOZZA DI PIANO DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE Tel +39 06 4416471 – Fax +39 06 44118388 WWW.ITALIANAPRODUTTORI.IT - e-mail: [email protected] CF 97593420587 – REA ROMA: RM-1260101 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 18 LINEE GUIDA PER UNA BOZZA DI PIANO DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE per l’anno 2014 (da copiare ed adeguare su carta intestata dell’OP) PIANO DI PRODUZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE Campagna di Pesca anno 2014 per le principali specie commercializzate Premessa L’OP, ____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ha elaborato il proprio Piano di produzione e di commercializzazione, per la campagna di pesca relativa all’anno 2014, conformemente alla disciplina comunitaria, derivante dal Regolamento di base in materia di OCM, adottato dall’Unione europea (GUCE del 28.12.2013 – L354/1): Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio. Nello specifico, nella Sezione IV, relativo alla “Pianificazione della produzione e della commercializzazione”, all’art. 28, p. 2, si dice espressamente che il Piano di produzione e di commercializzazione deve includere: a) un programma di produzione per le specie catturate o allevate; b) una strategia di commercializzazione per adeguare il volume, la qualità e la presentazione dell’offerta alle esigenze del mercato; c) le misure che l’organizzazione dei produttori deve adottare per contribuire agli obiettivi di cui all’articolo 7 del Regolamento; d) le sanzioni applicabili agli aderenti che contravvengono alle decisioni stabilite per l’esecuzione del programma interessato. La nostra OP, in ottemperanza al Reg di esecuzione (UE) 1418/2013 della Commissione del 17.12.2013, riguardante i piani di produzione e di commercializzazione a norma del reg (UE) 1379/2013, adottato dall’Unione europea e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GUCE del 28.12.2013 – L353/40) ha fatto proprio il formato e la struttura indicati nell’art. 1, nonché i termini e le procedure, previste nell’art. 2, seguendo – nella formulazione del Piano - quanto indicato negli appositi allegati. Tel +39 06 4416471 – Fax +39 06 44118388 WWW.ITALIANAPRODUTTORI.IT - e-mail: [email protected] CF 97593420587 – REA ROMA: RM-1260101 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 19 STRUTTURA DEL PIANO DI PRODUZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE dell’OP: _______________________________________ ______________________________________ SEZIONE 1 Informazioni generali relative all’organizzazione dei produttori — Nome (per esteso dell’OP) — Tipo (cooperativa, consorzio o altro) — Codice d'identificazione (Decreto ministeriale di riconoscimento e data) — Ubicazione (sede legale ed eventuale sede operativa) A) Numero dei soci al 01 Gennaio 2014 N. N. iscrizione al Libro Soci Nome e cognome 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . B) Numero delle navi da pesca al 1 Gennaio 2014 N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Motopeschereccio Armatore Tel +39 06 4416471 – Fax +39 06 44118388 WWW.ITALIANAPRODUTTORI.IT - e-mail: [email protected] CF 97593420587 – REA ROMA: RM-1260101 Iscrizione N. UE ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 20 C) Fatturato globale nell’anno 2013 Il fatturato globale espresso dalla nostra OP nell’anno 2013 è stato di €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D) Fatturato dettagliato per le specie riconosciute nell’anno 2013 Il fatturato dettagliato per le specie riconosciute è il seguente: Specie riconosciute Fatturato E) Volume totale della produzione nell’anno 2013 Il volume totale della produzione nel corso dell’anno 2013 è stato di tonnellate: .............................................................................. F) Volume dettagliato della produzione per specie riconosciuta nell’anno 2013 Volume dettagliato della produzione nel corso dell’anno 2013 per le specie riconosciute: Specie riconosciute Tonnellate SEZIONE 2 Programma di produzione e strategia di commercializzazione Piano di produzione per l’anno 2014 Per la campagna di pesca 2014, per le specie riconosciute, sono previste le seguenti catture: Specie riconosciute Tonnellate Tel +39 06 4416471 – Fax +39 06 44118388 WWW.ITALIANAPRODUTTORI.IT - e-mail: [email protected] CF 97593420587 – REA ROMA: RM-1260101 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 21 E’ bene che l’OP faccia alcune considerazioni sui quantitativi che si prevedono di pescare, in relazione a: a) b) c) quanto già pescato nell’anno precedente, numero dei soci e delle imbarcazioni impegnate (se maggiori o inferiori all’anno precedente), altre considerazioni sulle specie bersaglio. Calendario indicativo dell’offerta Mese Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Specie riconosciute Quantitativi (in t.) 1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 3) (Si tratta di dati indicativi, che si possono evincere dalle catture medie espresse dai soci nei mesi di riferimento, prevedendo uno scarto di +/- 10%). Tel +39 06 4416471 – Fax +39 06 44118388 WWW.ITALIANAPRODUTTORI.IT - e-mail: [email protected] CF 97593420587 – REA ROMA: RM-1260101 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 22 La strategia di commercializzazione dei prodotti da parte dell’OP La strategia di commercializzazione dei prodotti si lega strettamente al “Piano previsionale della produzione” e di adeguamento del volume dell’offerta al fabbisogno del mercato; la nostra OP potrebbe applicare, per la campagna di pesca 2014, i prezzi di ritiro eventualmente adottati. Inoltre, l’OP – su base settimanale – con i propri soci stabilisce le quantità da pescare, ponendo attenzione agli orientamenti del mercato e alle esigenze emergenti in termini di quantità e qualità del prodotto richiesti, e avendo riguardo alla sostenibilità della produzione, e a questo fine si avvale di alcuni strumenti, quali: - l’attivazione degli strumenti ordinari (quali la vendita all’asta presso i mercati alla produzione); - il ritiro del prodotto, se il prezzo di mercato è al di sotto della soglia fissata in sede comunitaria; - l’attivazione di “promozioni” del prodotto, in presenza di un eccesso di prodotto sbarcato, con la vendita presso la GDO e altre strutture distributive; - la destinazione di parte del prodotto a collettività, a titolo gratuito e con finalità caritatevoli; - il ricorso a società/strutture di prima lavorazione del prodotto; - il ricorso a forme alternative di distribuzione dello stesso. QUALITA’, DIMENSIONI, PRESENTAZIONE, IMBALLAGGIO, CAMPIONATURA, UTILIZZO DEL GHIACCIO, REGIME DEI PREZZI, VENDITA DEL PRODOTTO. A TITOLO ESEMPLIFICATIVO IL CASO DEL PESCE AZZURRO: Qualità I prodotti, per i quali l’OP ha ottenuto il riconoscimento, dovranno appartenere alla categoria di freschezza Extra A ed essere privi di sudiciume e di forte decolorazione. Dimensione I seguenti prodotti conferiti dovranno rispettare le seguenti dimensioni di calibro: Alici (Engraulis encrasicolus) - da 31 a 50 pezzi/Kg - da 51 a 83 pezzi/Kg - da 84 a 125 pezzi/Kg Sardine (Sardina pilcardus) - da 16 a 24 pezzi/Kg - da 25 a 35 pezzi/Kg - da 36 a 67 pezzi/Kg Per tutti gli altri prodotti conferiti, le taglie minime biologiche eventualmente in vigore prevalgono sempre sui calibri minimi stabiliti dalle norme comuni di commercializzazione. Presentazione Il prodotto dovrà essere venduto per intero. Imballaggio Il prodotto dovrà essere imballato in casse di legno standard di 30x50x8 cm o di polistirolo standard di 32x52,5x12 cm. Tel +39 06 4416471 – Fax +39 06 44118388 WWW.ITALIANAPRODUTTORI.IT - e-mail: [email protected] CF 97593420587 – REA ROMA: RM-1260101 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 23 Campionatura La campionatura verrà effettuata dagli esperti nominati dalla OP. Utilizzo del ghiaccio Il prodotto dovrà essere refrigerato sia a bordo sia alla vendita. Le barche non provviste a bordo di impianto di produzione del ghiaccio o simili, dovranno imbarcare il ghiaccio prima della cattura. Regime dei prezzi L’OP potrebbe ricorrere al meccanismo di ammasso dei prodotti, quando siano stati immessi sul mercato e non sia stato possibile trovare un acquirente al prezzo limite di cui all’art 31 del Reg. (UE) 1379/2013. Vendita del prodotto Al fine di garantire i requisiti sanitari previsti dalle leggi vigenti, di armonizzare tutte le operazioni di vendita, carico e scarico delle merce ed al fine di promuovere la concentrazione dell’offerta, l’OP vende il prodotto conferito dai soci attraverso il Mercato Ittico o attraverso uno stabilimento riconosciuto. SEZIONE 3 Misure per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 7 del Regolamento (UE) 1379/2013 In relazione agli obiettivi indicati nell’art. 7 del Reg. (UE) n. 1379/2013 di seguito indicati: a) promuovere l'esercizio di attività di pesca redditizie e sostenibili da parte dei propri aderenti in piena conformità della politica di conservazione prevista, in particolare, dal regolamento (UE) n. 1380/2013 e del diritto ambientale, rispettando nel contempo la politica sociale e, ove lo Stato membro interessato lo preveda, la partecipazione alla gestione delle risorse biologiche marine; b) evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate di stock commerciali e, ove necessario, farne il miglior uso possibile senza creare un mercato per tali catture che sono al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione, in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013; c) contribuire alla tracciabilità dei prodotti della pesca e all'accesso dei consumatori ad un'informazione chiara e completa; d) contribuire all'eliminazione della pratica di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. e) migliorare le condizioni di immissione sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dei propri aderenti; f) migliorare il rendimento economico; g) stabilizzare i mercati; h) contribuire all'approvvigionamento alimentare e promuovere elevati parametri di qualità e sicurezza alimentare, favorendo nel contempo l'occupazione nelle zone costiere e rurali; i) ridurre l'impatto ambientale della pesca, anche mediante misure volte a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca. La nostra OP intende adottare una serie di misure che vanno nella direzione indicata, peraltro indicate nell’art. 8 dello stesso Regolamento, quali: a) adeguare la produzione alle esigenze di mercato; b) canalizzare l'offerta e la commercializzazione dei prodotti dei loro aderenti; Tel +39 06 4416471 – Fax +39 06 44118388 WWW.ITALIANAPRODUTTORI.IT - e-mail: [email protected] CF 97593420587 – REA ROMA: RM-1260101 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 24 c) promuovere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione dei loro aderenti in modo non discriminatorio servendosi, ad esempio, della certificazione dei prodotti, e, in particolare, di denominazioni di origine, marchi di qualità, denominazioni geografiche, specialità tradizionali garantite e meriti dei prodotti in termini di sostenibilità; d) verificare che le attività dei loro aderenti siano conformi alle norme stabilite dall'OP interessata e adottare misure per garantire tale conformità; e) promuovere programmi di formazione professionale e di cooperazione al fine di incoraggiare i giovani ad entrare nel settore; f) ridurre l'impatto ambientale della pesca, anche mediante misure volte a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca; g) promuovere l'uso della tecnologia dell'informazione e della comunicazione per migliorare la commercializzazione ed i prezzi; h) agevolare l'accesso dei consumatori all'informazione sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Il calendario orientativo dell’offerta dei prodotti e l’analisi di mercato, affrontata sistematicamente dal Consiglio di amministrazione e dai responsabili di marketing dell’OP consentono – con un certo margine di approssimazione – di adeguare le quantità complessivamente pescate dai soci dell’Organizzazione a quelle che sono le esigenze del mercato di riferimento (mercato ittico alla produzione e altri soggetti acquirenti esterni al mercato medesimo). L’obbligo di conferimento del prodotto pescato/allevato da parte dei soci consente di canalizzare l’offerta verso acquirenti certi della filiera. Non sono ammesse eccezioni all’obbligo previsto, e – nei casi ammessi – la vendita del prodotto deve essere preventivamente approvata dal C.d.A., e comunque nel rispetto delle norme comuni di produzione e commercializzazione, adottate dall’OP e previste nel Regolamento interno. Pur rimanendo un obiettivo, quello della promozione del prodotto con la certificazione di origine e/o qualità, l’OP cercherà di avvalersi degli strumenti messi a disposizione dalla stessa Unione Europea e dello Stato nazionale, per prevedere iniziative volte a qualificare la produzione dell’Organizzazione. Si fa presente che è sistematico il controllo da parte dell’OP sull’attività svolta dai soci, in relazione ai sistemi di pesca utilizzati, ai programmi di cattura e/o di prelievo delle specie, alla qualità dei prodotti sbarcati, e più in generale al rispetto delle norme comuni adottate dall’Organizzazione, in relazione alle quali l’OP interviene – in caso di violazione – comminando le sanzioni indicate nel Regolamento interno. L’Organizzazione è attenta alle capacità professionali dei propri addetti, per i quali – in corso d’anno, ove possibile – prevede un aggiornamento professionale e programmi di formazione, considerato che la maggiore qualificazione della produzione e la stessa attività di pesca in forma sostenibile, comporta un più elevato livello di professionalità dell’impresa di pesca nel suo insieme. L’OP, nel corso del 2014, intende sviluppare – di concerto con la Feder OP.it e l’IPI – una serie di attività, volte a sviluppare l’uso dell’informatica, al fine di migliorare la comunicazione e la commercializzazione dei propri prodotti, consentendo una maggiore informazione dei prodotti al consumatore finale. Tel +39 06 4416471 – Fax +39 06 44118388 WWW.ITALIANAPRODUTTORI.IT - e-mail: [email protected] CF 97593420587 – REA ROMA: RM-1260101 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 25 SEZIONE 4 Misure per l’adeguamento dell’offerta di alcune specie Non c’è dubbio che per alcune specie massive, come quelle dei piccoli pelagici (alici e sarde), si rendono necessarie alcune misure specifiche di adeguamento dell’offerta, in quanto dette specie – in determinati periodi dell’anno – possono incontrare difficoltà di vendita o perché la taglia non è “commerciale” o per un eccesso di prodotto sbarcato. In relazione a quanto sopra, le OO.PP. del pesce azzurro già da anni hanno portato avanti programmi “volontari” di autodisciplina, riducendo le giornate di pesca e le quantità pescate, dando seguito a quanto previsto in termini di pesca responsabile e sostenibile. Le misure condivise da tutte le OOPP dei piccoli pelagici dell’Adriatico sono state accolte dalla DG Pesca del Ministero e sono entrate a far parte di un “Piano di gestione”, nel quadro della Raccomandazione adottata dal GFCM entrata in vigore il 4 ottobre 2013 e che sarà oggetto di un Decreto ministeriale da parte dello Stato nazionale. Di conseguenza, si rinvia al Piano di gestione per la disciplina e le misure previste. Per le altre specie non ci sono particolari problemi di commercializzazione, per le quali si rinvia al nostro “programma di previsione della produzione” e alle relative misure di commercializzazione, attraverso i canali che l’OP ha individuato. SEZIONE 5 Sanzioni e misure di controllo Sanzioni Gli aderenti che non rispetteranno il “Piano di produzione e di commercializzazione” durante la campagna di pesca per l’anno 2014, e che a seguito del controllo effettuato dall’OP sulla conformità o meno dei propri aderenti alle normi comuni adottate dal Regolamento interno, incorreranno nelle seguenti sanzioni: 1. 2. 3. alla prima infrazione, ammonimento verbale; alla seconda infrazione, ammonimento scritto e sanzione pecuniaria; alla terza infrazione, perdita della qualifica di socio dell’OP. Data (entro il 28/2/2014) Il Presidente Tel +39 06 4416471 – Fax +39 06 44118388 WWW.ITALIANAPRODUTTORI.IT - e-mail: [email protected] CF 97593420587 – REA ROMA: RM-1260101 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 26 Come aderire alla Italiana Produttori Ittici: FAC-SIMILE DI LETTERA DI RICHIESTA Al Consiglio di Amministrazione della ITALIANA PRODUTTORI ITTICI Via G.A. Guattani 9 00161 ROMA Il Sottoscritto nato a il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Organizzazione di Produttori _____________________________________________ Con sede in Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del Richiede con la presente di aderire alla Associazione denominata: ITALIANA PRODUTTORI ITTICI con sede in Roma Via G.A. Guattani 9 allega: 1. 2. 3. 4. COPIA DELL’ATTO COSTITUTIVO COPIA DELLO STATUTO VIGENTE NOMINA DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE IN CARICA VERBALE DELL’ORGANO CHE HA DELIBERATO L’ADESIONE FAC-SIMILE DI VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione della Con sede a Partita IVA Iscritta al REA di Riunitosi il giorno Presso CF Con Numero alle ore Delibera di aderire alla Associazione Nazionale denominata ITALIANA PRODUTTORI ITTICI con sede in Roma Via G.A. Guattani 9 nata per la Promozione, Coordinamento, Assistenza e Rappresentanza delle Organizzazioni di Produttori della Pesca e dell’Acquacoltura associate. Da’ mandato al Presidente di esplicare tutte le pratiche e gli adempimenti del caso per formalizzare la richiesta ed eventualmente avanzare proposte per la composizione del consiglio di amministrazione della Associazione. Tel +39 06 4416471 – Fax +39 06 44118388 WWW.ITALIANAPRODUTTORI.IT - e-mail: [email protected] CF 97593420587 – REA ROMA: RM-1260101 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 27 La legislazione essenziale di riferimento DOCUMENTO DATA CONTENUTO NOTE TRATTATO UE 24.12.2002 TUE - GUE - Testo base consolidato Trattato sul funzionamento dell’UE GUE - Testo base consolidato ABROGATO dal Reg UE 1379/2013 TFUE 9.5.2008 REG (CE) 104/2000 17.12.2000 Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) REG (UE) 1379/2013 11.12.2013 Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) REG (UE) 1380/2013 11.12.2013 La Politica Comune della Pesca (PCP) REG (UE) 1418/2001 17.12.2013 Piani di produzione e commercializzazione Esecuzione del Reg 1379/2013 REG (UE) 1419/2013 17.12.2013 Riconoscimento delle OOPP e delle OOII Esecuzione del Reg 1379/2013 REG (UE) 1420/2013 17.12.2013 Abrogazioni Esecuzione del Reg 1379/2013 Piani di produzione e commercializzazione Attuazione del Reg 1379/2013 RACC UE (2014/117/UE) 3.3.2014 Tel +39 06 4416471 – Fax +39 06 44118388 WWW.ITALIANAPRODUTTORI.IT - e-mail: [email protected] CF 97593420587 – REA ROMA: RM-1260101 ITALIANA PRODUTTORI ITTICI 28 Ideazione, realizzazione e stampa a cura di: Roma Tel +39 06 4416471 – Fax +39 06 44118388 WWW.ITALIANAPRODUTTORI.IT - e-mail: [email protected] CF 97593420587 – REA ROMA: RM-1260101