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Etichettatura dei prodotti ittici

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Etichettatura dei prodotti ittici
Etichettatura dei prodotti ittici
 L’ etichettatura del settore ittico è disciplinata da
normativa nazionale a carattere generale
D.lvo 109/92 e successivi,a carattere speciale DM 27/03/2002,
E comunitaria nel Reg CE 104/2000 e suo applicativo nel
Reg CE 2065/2001.
Questo stabilisce che le informazioni obbligatorie quali:
 denominazione Commerciale
 denominazione Scientifica
 metodo di produzione
 la zona di cattura dei prodotti ittici
deve essere disponibile in ogni stadio di
commercializzazione.
Etichettatura dei prodotti ittici
Ai fini della rintracciabilità il pescatore comandante
dell’imbarcazione per inoltrare il prodotto ittico presso
un mercato ittico o stabilimento a terra deve garantire
le informazioni obbligatorie attraverso:
 Documento di sbarco
 Certificato di cattura per i prodotti da paesi terzi
 BCD PER IL tonno rosso (Thunnus thynnus) Reg CE
640 /2010
Etichettatura dei prodotti ittici
 Fasi successive alla produzione primaria
 Gli imprenditori ittici (per i prodotti della pesca e
dell’acquacoltura) per la vendita al dettagliante o al
consumatore finale dovranno applicare un marchio
riconoscimento-identificazione CE con le modalità
stabilite dal Allegato II DEL Reg 853/2004,riportando
la sigla IT un codice alfanumerico e la sigla CE.
Etichettatura dei prodotti ittici
QUINDI:
 N di riconoscimento CE dello stabilimento
 Denominazione commerciale
 Denominazione scientifica
DM del 27-03-2002 e succesive modifiche 2008-2010.
 Metodo di produzione: pescato/allevato Art. 4 del Reg ce
2065/2001.se pescato in acque dolci indicare lo
stato.(persico africano pescato Tanzania)
 ZONA DI CATTURA Art. 5 sempre del Reg CE 2065/2001
Es Mar mediterraneo zona fao 37, se invece proviene da
allevamenti il paese dove e stato allevato.
Etichettatura dei prodotti ittici
I nuovi Reg CE il 1224/2009 ART 58 e l’applicativo Reg 404/2011 ART.68
cosa prevedono in piu:
 -n di identificazione di ogni partita. LOTTO
 Nome del peschereccio/unità di acquacoltura
 Codice FAO alfa 3 per ogni specie
 Data di cattura-raccolta-d’asta
 Quantitativi di specie pescata espressi in kg
 Nome indirizzo del fornitore
 Denominazione commerciale
 Denominazione scientifica
 Metodo di produzione
 Zona di cattura (almeno la zona FAO,nella vendita al dettaglio
anche il mare la sola zona FAO non basta.)
 Eventuale precedente surgelazione.
Etichettatura dei prodotti ittici
AL CONSUMATORE FINALE (Reg 1224/2009
 Denominazione commerciale
 Denominazione scientifica
 Metodo di produzione
 Zona di cattura (almeno la zona FAO,nella vendita
al dettaglio anche il mare la sola zona FAO non
basta.)
 Eventuale precedente surgelazione.
Etichettatura dei prodotti ittici
CONGELATO Reg. CE 16/2012 (modifica allegato II dell
Reg CE 853/2004
INFORMAZIONI IN ETICHETTA
 Data di produzione(data di cattura di raccolta-di
trasformazione taglio ecc)
 Data di congelamento se diversa dalla data di
produzione-cattura
denominazione commerciale,scientifica
Etichettatura prodotto scongelato
Etichettatura evoluzione
Futuro prossimo venturo
 Reg CE 1224 DEL 2009
 Reg CE 404 APPLICAZIONE
 Reg CE 1169/2011
 REGOLAMENTO UE 1379/
2013 Organizzazione comune
dei mercati nel settore dei
prodotti della pesca
 novità
REGOLAMENTO UE 1379/ 2013
Organizzazione comune dei mercati nel settore
dei prodotti della pesca
 ARTICOLO 35
 Denominazione commerciale
 Denominazione scientifica
 Metodo di produzione
-pescato/allevato pescato acque dolci
 Zona in cui il prodotto e stato
catturato o allevatoATTREZZO DI PESCA
allegato III del presente
regolamento.
 Se il prodotto e stato scongelato
 tmc
“Termine minimo di conservazione di un
alimento”: data sino a cui il prodotto
conserva in modo integro le proprietà
specifiche
REGOLAMENTO UE 1379/ 2013
Organizzazione comune dei mercati nel settore
dei prodotti della pesca
 Articolo 35
 Miscugli di specie identiche con
metodo di produzione diverse
bisogna indicare il metodo di
produzione di ogni
partita.Miscugli di specie diverse
le informazioni alle
denominazioni commerciali e
scientifica al metodo di
produzione e alla zona di cattura
devono essere fornite per ciascuna
specie.
 Le informazioni obbligatorie
possono essere fornite al
dettaglio con l’aiuto di
cartelloni pubblicitari o poster
REGOLAMENTO UE 1379/ 2013
Organizzazione comune dei mercati nel settore dei
prodotti della pesca
 del capo IV e dell' art 45 .che si applica a decorrere
dal 13 dicembre 2014. "categoria degli attrezzi da
pesca usati nella cattura dei pesci"
ASPETTIAMO DEROGHE CONFERMA
 SERVE SAPERE L’ATTREZZO DI PESCA PER IL
CONSUMATORE?
REGOLAMENTO UE 1379/ 2013
Organizzazione comune dei mercati nel settore dei
prodotti della pesca
 Articolo 36
 Certificazione ecologica
1 gennaio 2015. per i
prodotti della pesca e
dell’acquacoltura
REGOLAMENTO UE 1379/ 2013
Organizzazione comune dei mercati nel settore dei
prodotti della pesca
 Articolo 37
 Denominazione
commerciale
 -il nome della specie nella
lingua o nelle lingue
ufficiali dello stato
membro interessato
 Possibile confusione di
nomi dialettali di uso
comune
 Ogni altro nome
accettato o autorizzato
a livello locale o
regionale
REGOLAMENTO UE 1379/ 2013
Organizzazione comune dei mercati nel settore dei
prodotti della pesca
 Articolo 38
 Prodotti della pesca
catturati in mare
l’indicazione della
sottozona o divisione
compresa nella zona
FAO-COMPRENSIBILI
AL CONSUMATORE –
oppure una cartina
indicante detta zona.
REGOLAMENTO UE 1379/ 2013
Organizzazione comune dei mercati nel settore dei
prodotti della pesca
 Articolo 39
 FUTURO---------------------
--
Informazioni supplementari
facoltative
 ambientali
 Etico-sociale
 Tec.di produzione
 Informazioni sul
contenuto nutrizionale
 QR tutte le informazioni
contenute nell’ articolo
35.
REG. CE 1169/2011
 Il Regolamento
1169/2011 è entrato in
vigore il 13 dicembre
2011 e verrà applicato
in modo graduale,
tramite “tappe”
intermedie (il periodo
stimato per la
completa applicazione
è di tre/cinque anni).
REG. CE 1169/2011
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
 Necessità di contrastare obesità, sovrappeso e varie
malattie riconducibili a diete squilibrate e stili di vita poco
salutari
ORIGINE E PROVENIENZA DI PRODOTTI E MATERIE
PRIME
 Necessità di fare ulteriore chiarezza sull’effettiva
provenienza dei prodotti anche a seguito del crescente
interesse verso alimenti «green» ed ecosostenibili
REG. CE 1169/2011
Diventano obbligatorie per tutti i prodotti le TABELLE NUTRIZIONALI.
 Tutti i prodotti alimentari preconfezionati (salvo alcuni prodotti soggetti al solo processo
di maturazione, l’acqua, altri prodotti non trasformati, e le mini-confezioni la cui superficie più
ampia sia inferiore a 25cm2) dovranno riportare in un unico campo visivo una tabella nutrizionale con
i valori di energia (kcal o kj)
•Gli alimenti confezionati devono avere una tabella nutrizionale con sette elementi:
•contenuto energetico
•grassi
•acidi grassi saturi
•carboidrati
•proteine
•zuccheri
•Sale (La dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio
naturalmente presente può figurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla
dichiarazione nutrizionale)
15 I valori dovranno essere riferiti a 100 g o 100 ml di prodotto DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
OBBLIGATORIA
REG. CE 1169/2011
ALLERGENI IN EVIDENZA
ALLERGENI
 L’obbligo si estende anche ai prodotti non preimballati
 •Le sostanze devono essere evidenziate distinguendo il
possibile allergene mediante diverso carattere, sfondo o
stile differente
 •L’obbligo si estende anche ai prodotti alimentari
venduti nel circuito della ristorazione
 Crostacei e prodotti a base di crostacei.
 12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni
superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2
totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti
pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle
istruzioni dei fabbricanti.
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