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Materiale relatori (Liberati)
Cesena, 29 ottobre 2014 ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ITTICI: LE INFORMAZIONI AI CONSUMATORI ALLA LUCE DELLE RECENTI NORMATIVE Maria Severina Liberati 1 Etichettatura e informazione dei consumatori Informazione sugli alimenti Qual è il valore aggiunto? 1)Può rappresentare un’opportunità commerciale :promozione di prodotti meno noti, diversificazione offerta interna/estera, valorizzazione territorialità); 2) Può costituire una strategia formativa/educativa: consapevolezza nutrizionale/comodità d’uso, cambiamento stili di vita/consumo (es. prodotti quarta gamma) 2 Etichettatura e informazione dei consumatori Strumenti di informazione 1) Etichetta (cartello di vendita se non preconfezionato): informazioni su natura e caratteristiche; 2) Radio, TV, stampa, affissioni, internet “classico” (above the line); 3) Sponsorizzazioni, promozioni, marketing non convenzionale, internet “virale” (below the line) da consumer a prosumer COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE Tutte le informazioni connesse alla presentazione dei prodotti sono soggette alle prescrizioni generali di trasparenza e veridicitá.3 Etichettatura e informazione dei consumatori Etichettatura orizzontale: quadro normativo • Dir. 2000/13/CE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. • D.lgs. 181/03 attuazione della direttiva (CE) n. 2000/13 concernente l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità e che modifica il D.lgs. 109/92 . • Reg. (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori che modifica e abroga taluni regolamenti e direttive (si applica dal 13/12/2014, tranne la dichiarazione nutrizionale in etichetta dal 13/12/2016 e i requisiti delle carni macinate dal 01/01/2014). 4 Etichettatura e informazione dei consumatori La nuova ratio • Direttiva 2000/13/CE relativa ad etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari e relativa pubblicità al Reg. 1169/11 informazione al consumatore • Interlocutore comunitaria e soggetto attivo • Esigenza di informazione dei funzionamento del mercato interno della regolamentazione consumatori e buon 5 Etichettatura e informazione dei consumatori La nuova ratio • Validità degli obiettivi generali e dei principi dell’attuale legislazione sull’etichettatura ma necessaria razionalizzazione per agevolare il rispetto e aumentare la chiarezza, tenendo conto degli sviluppi nel settore dell’informazione sugli alimenti (il grande pubblico è interessato al rapporto tra alimentazione, salute e dieta adeguata). • La nuova regolamentazione gioverà al mercato interno consentendo al cittadino di avvalersi di un’etichettatura dei prodotti alimentari chiara, comprensibile e leggibile sviluppo del volume degli acquisti. 6 Etichettatura e informazione dei consumatori Nuovo approccio: da acquirente a consumatore Dir. 2000/13/CE vigente (art. 1) • Riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari destinati ad essere consegnati come tali al consumatore finale, nonché determinati aspetti concernenti la loro presentazione e la relativa pubblicità. • Si applica anche ai prodotti alimentari destinati ad essere consegnati a ristoranti, ospedali, mense e altre collettività Non indurre in errore l’acquirente in merito a caratteristiche prodotto *attuato dal Reg. 1337/13/UE Reg. 1169/11/UE* dal 13/12/2014 (art. 1) • Definisce in modo generale i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e, in particolare, l'etichettatura degli alimenti. Si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Elevato livello di protezione dei consumatori tenendo conto delle differenze di percezione dei 7 consumatori Etichettatura e informazione dei consumatori Ambito di applicazione •operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. •tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività. •servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio di Stati membri cui si applica il trattato. 8 Etichettatura e informazione dei consumatori Chi è responsabile della corretta informazione ai consumatori ? • l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione. • presenza e esattezza delle informazioni sugli alimenti in conformità alla normativa applicabile in materia di informazione sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti informazioni nazionali. 9 Etichettatura e informazione dei consumatori Reg. n. 1169/11/UE – art. 7 Dalla lettura dell’art. 7 si evincono dei principi generali in materia di informazioni ai consumatori: •in negativo: il divieto di indurre in errore i destinatari; •in positivo: l’obbligo di fornire informazioni chiare, precise e facilmente comprensibili Le disposizioni dell’art. 7 riguardano sia le informazioni obbligatorie sia le informazioni facoltative e si applicano non solo all’etichettatura ma anche alla pubblicità e alla presentazione in pubblico degli alimenti (forma o aspetto del prodotto, imballaggio e materiale di imballaggio utilizzato, modalità di esposizione dell’alimento e contesto di esposizione) 10 Prodotti ittici: quadro normativo •Reg. (CE) 2065/2001 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. •DM 27 marzo 2002 etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo. •Reg. (UE) 1379/2013 relativo all’OCM nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura che modifica i Regg. (CE) 1184/06 e 1224/09 e che abroga il Reg. (CE) 104/2000. Si applica dall’1/1/2014, ad eccezione delle disposizioni del Capo IV «informazione dei consumatori» e dell’art. 45 che reca modifica Reg. (CE) n. 1224/09 che si applicano a partire dal 13/12/14. 11 Prodotti ittici: quadro normativo sui controlli •Reg. (CE) 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. •Reg. (UE) 404/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 1224/2009. •DM 10 novembre 2011 sul controllo della commercializzazione. •D.D. 28 dicembre 2011 e Circ. 29 maggio 2012 sui dettagli applicativi e procedurali. 12 A quali prodotti si applica il Reg. 2065/01/CE in vigore? Codici del cap. 3 della nomenclatura combinata (Reg. 2658/87/CE) 13 A quali prodotti si applicherà il Reg. 1379/13/UE? 14 Info obbligatorie in etichetta per vendita al dettaglio al consumatore (fino al 12/12/14) Reg. 2065/01 art. 3 ss. applicativi dell’art. 4 Reg. 104/2000 • Denominazione commerciale della specie (denominazione scientifica facoltativa); • Metodo di produzione (“pescato…”, “pescato in acque dolci…”, “allevato…); • Zona di cattura (zona FAO per i prodotti pescati in mare, Stato membro/Paese terzo di origine per i prodotti pescati in acque dolci, Stato membro/Paese terzo di allevamento nella fase finale di sviluppo per i prodotti di allevamento). D.M. 31 gennaio 2008 ss.mm.ii.: denominazione in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale • Modifica e integra l’elenco di cui al D.M. 27 marzo 2002 – ultimo aggiornamento dell’elenco con D.M. 19 novembre 2012; • Gli operatori della filiera devono assicurarsi che ciascuna partita riporti la denominazione scientifica e quella commerciale delle specie; • In caso di specie non inclusa nell’elenco, l’Autorità sanitaria di controllo stabilisce la denominazione provvisoria e la comunica al Mipaaf; • Sanzione amministrativa di cui al D.lgs. 109/92 art. 18 c. 3. 17 18 Cartello prodotti ittici 19 Info obbligatorie in etichetta per vendita al dettaglio al consumatore dal 13/12/14 Reg. 1379/13 capo IV (art. 35 ss): prod. alle lettere a),b),c),e) dell’All. I Nome scientifico Fatto salvo il Reg. 1169/11/UE: •Denominazione commerciale specie e il suo nome scientifico; della •Metodo di produzione (“pescato…”, “pescato in acque dolci…”, “allevato…); •La zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati, come previsto nella prima colonna dell’All. III; Categoria attrezzi di pesca •se il prodotto è stato scongelato (con esenzioni) ; •Termine minimo di conservazione (se appropriato) Reg. 1379/13/UE – art. 37 “Denominazione commerciale”. • Gli Sati membri redigono e pubblicano un elenco delle denominazioni commerciali ammesse nel proprio territorio, accompagnate dal loro nome scientifico. Tale elenco reca: • il nome scientifico di ciascuna specie riportato nel sistema d’informazione FishBase o nel database ASFIS dell’organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), se del caso; • la denominazione commerciale (decretazione nazionale): • il nome della specie nelle lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro interessato • se del caso, ogni altro nome accettato o autorizzato a livello locale o regionale 21 Reg. 1379/13/UE OCM pesca e acquacoltura – art. 38 “Indicazione zona di cattura o produzione”. • prodotti della pesca catturati in mare, la denominazione scritta della sottozona o divisione compresa nelle zone di pesca FAO*, nonché la denominazione di tale zona espressa in termini comprensibili per il consumatore, oppure una carta o un pittogramma indicante detta zona • prodotti della pesca catturati in acque dolci, la menzione del corpo idrico di origine dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotto; • prodotti dell’acquacoltura, la menzione dello Stato membro o del paese terzo in cui il prodotto ha raggiunto oltre la metà del suo peso finale o è rimasto oltre la metà del periodo di allevamento o, nel caso dei molluschi e crostacei, è stato sottoposto alla fase finale del processo di allevamento o di coltura per almeno sei mesi. • In aggiunta a quanto previsto, gli operatori possono indicare la zona di cattura o di produzione più precisa. 22 * Reg. 216/09/CE relativo a trasmissione statistiche sulle catture nominali 23 24 Reg. 1379/13/UE– art. 45 modifiche al Reg. 1224/09/CE. • L’art. 58 par. 5 è così modificato la lettera g) è sostituita dalla seguente: g) Informazioni ai consumatori previste all’art. 35 del Reg. (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. La lettera h) “se i prodotti della pesca siano stati precedentemente surgelati” è soppressa. 25 Reg. 1379/13/UE– art. 35 par. 1: esenzioni a indicazione “scongelato”. Questo requisito non si applica : •agli ingredienti presenti nel prodotto finito •agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria al processo di produzione •ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria •ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccatura o ad una combinazione di uno di questi processi 26 Reg. 1379/13/UE OCM pesca e acquacoltura – art. 35 “Informazioni obbligatorie”. • Per i prodotti non preimballati tutte le informazioni obbligatorie possono essere fornite per la vendita al dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster; • In caso di miscugli di specie identiche, occorre indicare i diversi metodi di produzione di ogni partita; nel caso di zona di cattura o Paese di allevamento diversi, occorre indicare la zona della partita più rappresentativa, indicando comunque che il prodotto proviene da zone diverse; • Lo SM può esonerare dagli obblighi di cui all’art. 35 nel caso di piccoli quantitativi venduti direttamente da peschereccio a consumatore per un valore di max 50 euro/giorno (art. 58 Reg. 1224/09/CE). 27 Reg. 1379/13/UE OCM pesca e acquacoltura – art. 39 “Informazioni suppletive facoltative”. • la data di cattura dei prodotto della pesca o della raccolta dei prodotti dell’acquacoltura; • la data di sbarco dei prodotti della pesca o informazioni riguardanti il porto di sbarco dei prodotti; • informazioni più dettagliate sul tipo di attrezzi da pesca ai sensi della seconda colonna dell’All. 3; • nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, informazioni sulla Stato di bandiera del peschereccio che ha catturato tali prodotti; • informazioni di tipo ambientale; • informazioni di tipo etico sociale; • informazioni sulle tecniche e sulle pratiche di produzione; • informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto. Può essere utilizzato un codice di risposta rapida QR 28 Finalità del nuovo pacchetto normativo Garantire il diritto dei consumatori all’informazione attraverso la definizione di procedure regolamentari permette di effettuare scelte informate e di incrementare la domanda. L'istituzione e l'applicazione di norme comuni di commercializzazione è finalizzata a consentire l’approvigionamento del mercato con prodotti sostenibili, a realizzare pienamente il potenziale del mercato interno dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e a facilitare le attività di mercato basate su una concorrenza equa, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione. 29 Maria Severina Liberati Grazie dell’attenzione! 30