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Materiale relatori (Liberati)

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Materiale relatori (Liberati)
Cesena, 29 ottobre 2014
ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ITTICI:
LE INFORMAZIONI AI CONSUMATORI
ALLA LUCE DELLE RECENTI
NORMATIVE
Maria Severina Liberati
1
Etichettatura e informazione dei consumatori
Informazione sugli alimenti
Qual è il valore aggiunto?
1)Può rappresentare un’opportunità commerciale :promozione
di prodotti meno noti, diversificazione offerta interna/estera,
valorizzazione territorialità);
2) Può costituire una strategia formativa/educativa:
consapevolezza nutrizionale/comodità d’uso, cambiamento
stili di vita/consumo (es. prodotti quarta gamma)
2
Etichettatura e informazione dei consumatori
Strumenti di informazione
1) Etichetta (cartello di vendita se non preconfezionato):
informazioni su natura e caratteristiche;
2) Radio, TV, stampa, affissioni, internet “classico” (above
the line);
3) Sponsorizzazioni,
promozioni,
marketing
non
convenzionale, internet “virale” (below the line)  da
consumer a prosumer
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Tutte
le
informazioni
connesse
alla
presentazione dei prodotti sono soggette alle
prescrizioni generali di trasparenza e veridicitá.3
Etichettatura e informazione dei consumatori
Etichettatura orizzontale: quadro normativo
• Dir. 2000/13/CE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari, nonché la relativa pubblicità.
• D.lgs. 181/03 attuazione della direttiva (CE) n. 2000/13 concernente
l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa
pubblicità e che modifica il D.lgs. 109/92 .
• Reg. (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori che modifica e abroga taluni regolamenti e
direttive (si applica dal 13/12/2014, tranne la dichiarazione nutrizionale
in etichetta dal 13/12/2016 e i requisiti delle carni macinate dal
01/01/2014).
4
Etichettatura e informazione dei consumatori
La nuova ratio
• Direttiva 2000/13/CE relativa ad etichettatura e presentazione
dei prodotti alimentari e relativa pubblicità  al Reg. 1169/11
informazione al consumatore
• Interlocutore
comunitaria
e
soggetto
attivo
• Esigenza di informazione dei
funzionamento del mercato interno
della
regolamentazione
consumatori
e
buon
5
Etichettatura e informazione dei consumatori
La nuova ratio
• Validità degli obiettivi generali e dei principi dell’attuale
legislazione sull’etichettatura ma necessaria razionalizzazione
per agevolare il rispetto e aumentare la chiarezza, tenendo conto
degli sviluppi nel settore dell’informazione sugli alimenti (il
grande pubblico è interessato al rapporto tra alimentazione,
salute e dieta adeguata).
• La nuova regolamentazione gioverà al mercato interno
consentendo al cittadino di avvalersi di un’etichettatura dei
prodotti alimentari chiara, comprensibile e leggibile
sviluppo del volume degli acquisti.
6
Etichettatura e informazione dei consumatori
Nuovo approccio: da acquirente a consumatore
Dir. 2000/13/CE vigente
(art. 1)
• Riguarda
l'etichettatura
dei
prodotti alimentari destinati ad
essere consegnati come tali al
consumatore
finale,
nonché
determinati aspetti concernenti la
loro presentazione e la relativa
pubblicità.
• Si applica anche ai prodotti
alimentari destinati ad essere
consegnati a ristoranti, ospedali,
mense e altre collettività
Non indurre in errore l’acquirente in
merito a caratteristiche prodotto
*attuato dal Reg. 1337/13/UE
Reg. 1169/11/UE* dal 13/12/2014
(art. 1)
•
Definisce in modo generale i principi, i
requisiti e le responsabilità che
disciplinano le informazioni sugli
alimenti e, in particolare, l'etichettatura
degli alimenti. Si applica agli operatori
del settore alimentare in tutte le fasi
della catena alimentare quando le loro
attività riguardano la fornitura di
informazioni
sugli
alimenti
ai
consumatori.
Elevato livello di protezione dei
consumatori tenendo conto delle
differenze
di
percezione
dei
7
consumatori
Etichettatura e informazione dei consumatori
Ambito di applicazione
•operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena
alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori.
•tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli
forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle
collettività.
•servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il
luogo di partenza si trovi nel territorio di Stati membri cui si applica
il trattato.
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Etichettatura e informazione dei consumatori
Chi è responsabile della corretta
informazione ai consumatori ?
• l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è
commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito
nell’Unione,
l’importatore
nel
mercato
dell’Unione.
• presenza e esattezza delle informazioni sugli alimenti in
conformità alla normativa applicabile in materia di informazione
sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti informazioni nazionali.
9
Etichettatura e informazione dei consumatori
Reg. n. 1169/11/UE – art. 7
Dalla lettura dell’art. 7 si evincono dei principi generali in materia di
informazioni ai consumatori:
•in negativo: il divieto di indurre in errore i destinatari;
•in positivo: l’obbligo di fornire informazioni chiare, precise e facilmente
comprensibili
Le disposizioni dell’art. 7 riguardano sia le informazioni obbligatorie sia le
informazioni facoltative e si applicano non solo all’etichettatura ma anche
alla pubblicità e alla presentazione in pubblico degli alimenti (forma o
aspetto del prodotto, imballaggio e materiale di imballaggio utilizzato,
modalità di esposizione dell’alimento e contesto di esposizione)
10
Prodotti ittici: quadro normativo
•Reg. (CE) 2065/2001 che stabilisce le modalità d'applicazione del
regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne
l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura.
•DM 27 marzo 2002 etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo.
•Reg. (UE) 1379/2013 relativo all’OCM nel settore dei prodotti della pesca
e dell’acquacoltura che modifica i Regg. (CE) 1184/06 e 1224/09 e che
abroga il Reg. (CE) 104/2000. Si applica dall’1/1/2014, ad eccezione delle
disposizioni del Capo IV «informazione dei consumatori» e dell’art. 45
che reca modifica Reg. (CE) n. 1224/09 che si applicano a partire dal
13/12/14.
11
Prodotti ittici: quadro normativo sui
controlli
•Reg. (CE) 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.
•Reg. (UE) 404/2011 recante modalità di applicazione del regolamento
(CE) 1224/2009.
•DM 10 novembre 2011 sul controllo della commercializzazione.
•D.D. 28 dicembre 2011 e Circ. 29 maggio 2012 sui dettagli applicativi e
procedurali.
12
A quali prodotti si applica il Reg. 2065/01/CE
in vigore?
Codici del cap. 3 della nomenclatura combinata
(Reg. 2658/87/CE)
13
A quali prodotti si applicherà il Reg. 1379/13/UE?
14
Info obbligatorie in etichetta per vendita al dettaglio
al consumatore (fino al 12/12/14)
Reg. 2065/01 art. 3 ss. applicativi
dell’art. 4 Reg. 104/2000
•
Denominazione commerciale della
specie (denominazione scientifica
facoltativa);
•
Metodo di produzione (“pescato…”,
“pescato
in
acque
dolci…”,
“allevato…);
•
Zona di cattura (zona FAO per i
prodotti pescati in mare, Stato
membro/Paese terzo di origine per i
prodotti pescati in acque dolci, Stato
membro/Paese terzo di allevamento
nella fase finale di sviluppo per i
prodotti di allevamento).
D.M. 31 gennaio 2008 ss.mm.ii.:
denominazione in lingua italiana delle
specie ittiche di interesse commerciale
• Modifica e integra l’elenco di cui al D.M. 27 marzo 2002 – ultimo
aggiornamento dell’elenco con D.M. 19 novembre 2012;
• Gli operatori della filiera devono assicurarsi che ciascuna partita
riporti la denominazione scientifica e quella commerciale delle
specie;
• In caso di specie non inclusa nell’elenco, l’Autorità sanitaria di
controllo stabilisce la denominazione provvisoria e la comunica al
Mipaaf;
• Sanzione amministrativa di cui al D.lgs. 109/92 art. 18 c. 3.
17
18
Cartello
prodotti ittici
19
Info obbligatorie in etichetta per vendita al dettaglio
al consumatore dal 13/12/14
Reg. 1379/13 capo IV
(art. 35 ss): prod. alle lettere a),b),c),e) dell’All. I
Nome scientifico
Fatto salvo il Reg. 1169/11/UE:
•Denominazione commerciale
specie e il suo nome scientifico;
della
•Metodo di produzione (“pescato…”,
“pescato in acque dolci…”, “allevato…);
•La zona in cui il prodotto è stato
catturato o allevato e la categoria di
attrezzi da pesca usati, come previsto
nella prima colonna dell’All. III;
Categoria
attrezzi di
pesca
•se il prodotto è stato scongelato (con
esenzioni) ;
•Termine minimo di conservazione (se
appropriato)
Reg. 1379/13/UE – art. 37 “Denominazione
commerciale”.
• Gli Sati membri redigono e pubblicano un elenco delle denominazioni
commerciali ammesse nel proprio territorio, accompagnate dal loro nome
scientifico. Tale elenco reca:
• il nome scientifico di ciascuna specie riportato nel sistema d’informazione
FishBase o nel database ASFIS dell’organizzazione per l’alimentazione e
l’agricoltura (FAO), se del caso;
• la denominazione commerciale (decretazione nazionale):
• il nome della specie nelle lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro
interessato
• se del caso, ogni altro nome accettato o autorizzato a livello locale o
regionale
21
Reg. 1379/13/UE OCM pesca e
acquacoltura – art. 38 “Indicazione zona di
cattura o produzione”.
• prodotti della pesca catturati in mare, la denominazione scritta della
sottozona o divisione compresa nelle zone di pesca FAO*, nonché la
denominazione di tale zona espressa in termini comprensibili per il
consumatore, oppure una carta o un pittogramma indicante detta zona
• prodotti della pesca catturati in acque dolci, la menzione del corpo idrico di
origine dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotto;
• prodotti dell’acquacoltura, la menzione dello Stato membro o del paese terzo
in cui il prodotto ha raggiunto oltre la metà del suo peso finale o è rimasto
oltre la metà del periodo di allevamento o, nel caso dei molluschi e crostacei,
è stato sottoposto alla fase finale del processo di allevamento o di coltura per
almeno sei mesi.
• In aggiunta a quanto previsto, gli operatori possono indicare la zona di cattura
o di produzione più precisa.
22
* Reg. 216/09/CE relativo a trasmissione statistiche sulle catture nominali
23
24
Reg. 1379/13/UE– art. 45 modifiche al Reg.
1224/09/CE.
• L’art. 58 par. 5 è così modificato
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
g) Informazioni ai consumatori previste all’art. 35 del Reg. (UE) n.
1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
La lettera h) “se i prodotti della pesca siano stati precedentemente surgelati”
è soppressa.
25
Reg. 1379/13/UE– art. 35 par. 1: esenzioni
a indicazione “scongelato”.
Questo requisito non si applica :
•agli ingredienti presenti nel prodotto finito
•agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase
tecnologicamente necessaria al processo di produzione
•ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura precedentemente congelati
per ragioni di sicurezza sanitaria
•ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura che sono stati scongelati prima
di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura,
essiccatura o ad una combinazione di uno di questi processi
26
Reg. 1379/13/UE OCM pesca e
acquacoltura – art. 35 “Informazioni
obbligatorie”.
• Per i prodotti non preimballati tutte le informazioni obbligatorie
possono essere fornite per la vendita al dettaglio tramite informazioni
commerciali come cartelloni pubblicitari o poster;
• In caso di miscugli di specie identiche, occorre indicare i diversi metodi
di produzione di ogni partita; nel caso di zona di cattura o Paese di
allevamento diversi, occorre indicare la zona della partita più
rappresentativa, indicando comunque che il prodotto proviene da zone
diverse;
• Lo SM può esonerare dagli obblighi di cui all’art. 35 nel caso di piccoli
quantitativi venduti direttamente da peschereccio a consumatore per
un valore di max 50 euro/giorno (art. 58 Reg. 1224/09/CE).
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Reg. 1379/13/UE OCM pesca e
acquacoltura – art. 39 “Informazioni
suppletive facoltative”.
• la data di cattura dei prodotto della pesca o della raccolta dei prodotti
dell’acquacoltura;
• la data di sbarco dei prodotti della pesca o informazioni riguardanti il porto di
sbarco dei prodotti;
• informazioni più dettagliate sul tipo di attrezzi da pesca ai sensi della seconda
colonna dell’All. 3;
• nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, informazioni sulla Stato di
bandiera del peschereccio che ha catturato tali prodotti;
• informazioni di tipo ambientale;
• informazioni di tipo etico sociale;
• informazioni sulle tecniche e sulle pratiche di produzione;
• informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto.
Può essere utilizzato un codice di risposta rapida QR
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Finalità del nuovo pacchetto normativo
Garantire il diritto dei consumatori all’informazione attraverso la
definizione di procedure regolamentari permette di effettuare scelte
informate e di incrementare la domanda.
L'istituzione
e
l'applicazione
di
norme
comuni
di
commercializzazione è finalizzata a consentire l’approvigionamento
del mercato con prodotti sostenibili, a realizzare pienamente il
potenziale del mercato interno dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura e a facilitare le attività di mercato basate su una
concorrenza equa, contribuendo in tal modo a migliorare la
redditività della produzione.
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Maria Severina Liberati
Grazie dell’attenzione!
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