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L’Assistente Amministrativo che sostituisce il DSGA Con l’approssimarsi dell’avvio dell’anno scolastico 2014/2015 pensavamo di fornire dei criteri utili per l’individuazione dell’Assistente Amministrativo interno a cui spetta la sostituzione del Dsga, sia per supplenze temporanee, sia per tutta la durata dell’anno scolastico. Il problema si pone, soprattutto, nel caso di più aspiranti aventi titolo all’interno della medesima Istituzione Scolastica. Riferimenti normativi: art. 47; art. 50 c. 4 (come modificato dalla sequenza contrattuale del 25/07/2008); art. 56 c. 4 e 5 del CCNL 2007. A chi spetta Sostituzioni temporanee E’ la contrattazione d’Istituto che stabilisce i criteri per l’assegnazione dell’incarico di sostituzione su posti vacanti e disponibili di Dsga, in base alle posizioni giuridiche di cui si è beneficiari. L’incarico di sostituzione deve essere attribuito all’Assistente Amministrativo titolare di 2^ posizione economica se si tratta di sostituzione temporanea (su posto disponibile), ma non sussiste uno specifico obbligo di sostituzione, in capo a questa posizione economica, su posto vacante per l’intero anno scolastico (nota Miur n. 9067 dell’8 ottobre 2010). Tale sostituzione può essere conferita in subordine all’Assistente Amministrativo titolare di 1^ posizione economica, che ne fa richiesta. In assenza di posizioni economiche, la sostituzione va assegnata all’aspirante che è disponibile ad assumere l’incarico specifico in base all’art. 47 del CCNL 2007. Qualora ci fossero più aspiranti, titolari di posizione economica oppure solo aspiranti senza posizione economica, allora i criteri che possono essere adottati sono i seguenti: l’esperienza di sostituzione nella stessa scuola o su altre scuole e il titolo specifico previsto dal profilo. Sostituzioni annuali Le condizioni sulla sostituzione annuale (su posti vacanti e disponibili) vengono disciplinate a livello regionale tramite il contratto integrativo sulle utilizzazioni, che recepisce quelle stabilite nel contratto integrativo nazionale (CCNI). La priorità all’incarico spetta all’Assistente Amministrativo interno alle condizioni specificate sopra e, in assenza di beneficiari con posizione economica (che possono accettare su base volontaria) o di altri Assistenti Amministrativi disponibili all’assunzione dell’incarico di sostituzione, agli aspiranti collocati negli elenchi provinciali delle sostituzioni del Dsga. www.flcgil.it 1 Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL Rimandiamo, invece, alla nostra scheda specifica di approfondimento per quanto riguarda le indennità spettanti all’assistente che sostituisce il Dsga o che ne fa le funzioni. Le nostre valutazioni Riteniamo che questo meccanismo di sostituzione sia datato e farraginoso, e vada semplificato. Occorre rendere omogeneo il trattamento economico degli Assistenti Amministrativi facenti funzione che, a seguito delle disposizioni introdotte dalla Spending Review 2013, vedono ridotta la loro indennità e questa materia sarà oggetto della nostra piattaforma contrattuale. E’ da tempo che stiamo pressando l’Amministrazione affinché riapra la mobilità professionale per arrivare ad una soluzione che assicuri stabilità sia alla funzione sia al lavoro di tanti Assistenti Amministrativi impegnati da anni in questo ruolo. Purtroppo, la nostra proposta, che ha trovato d’accordo il Ministero, ha incontrato il diniego del Mef, il quale ritiene questa materia indisponibile alla contrattazione. Abbiamo già dato mandato ai nostri uffici legali nazionali di valutare la possibilità di intraprendere delle azioni legali in proposito. Luglio 2014 www.flcgil.it 2